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Document 62001CJ0475

Sentenza della Corte in seduta plenaria del 5 ottobre 2004.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
Inadempimento di uno Stato - Violazione dell'art. 90, primo comma, CE - Diritti di accisa sull'alcool e le bevande alcoliche - Applicazione di un'aliquota meno elevata all'ouzo rispetto alle altre bevande alcoliche - Conformità di tale aliquota ad una direttiva non impugnata entro il termine previsto dall'art. 230 CE.
Causa C-475/01.

European Court Reports 2004 I-08923

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:585

Arrêt de la Cour

Causa C-475/01

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica ellenica

«Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 90, primo comma, CE — Diritti di accisa sull’alcool e sulle bevande alcoliche — Applicazione di un’aliquota meno elevata all’ouzo rispetto alle altre bevande alcoliche — Conformità di tale aliquota ad una direttiva non impugnata entro il termine previsto dall’art. 230 CE»

Massime della sentenza

1.        Atti delle istituzioni — Presunzione di validità — Atto inesistente — Nozione

(Art. 249 CE)

2.        Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Diritti di accisa — Direttiva 92/83 — Alcole e bevande alcoliche — Applicazione di un diritto di accisa ridotto per taluni prodotti — Insussistenza di una violazione del diritto comunitario

(Direttiva del Consiglio 92/83/CEE, art. 23)

1.        Gli atti delle istituzioni comunitarie si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità.

In deroga a tale principio, gli atti viziati da un’irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall’ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, ancorché provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. La menzionata deroga mira a salvaguardare l’equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, e precisamente la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legge.

La gravità delle conseguenze che si ricollegano all’accertamento dell’inesistenza di un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto, l’inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi.

(v. punti 18-20)

2.        L’art. 23 della direttiva 92/83, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, consente di applicare diritti di accisa ridotti per taluni tipi di prodotti. Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario uno Stato membro che si limiti a mantenere in vigore una normativa nazionale, adottata sul fondamento di tale disposizione e conforme a quest’ultima, la quale produca effetti giuridici che si presumono legittimi.

(v. punti 23-25)




SENTENZA DELLA CORTE (seduta plenaria)
5 ottobre 2004(1)

«Inadempimento di uno Stato – Violazione dell'art. 90, primo comma, CE – Diritti di accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche – Applicazione di un'aliquota meno elevata all'ouzo rispetto alle altre bevande alcoliche – Conformità di tale aliquota ad una direttiva non impugnata entro il termine previsto dall'art. 230 CE»

Nella causa C-475/01,avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE,proposto il 6 dicembre 2001,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. Traversa e dalla sig.ra M. Condou Durande, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta daRegno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. K. Manji, in qualità di agente,

interveniente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra A. Samoni-Rantou e dal sig. P. Mylonopoulos, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,



LA CORTE (seduta plenaria),,



composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg.P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di Sezione, dal sig. R  Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento ed in esito all'udienza del 16 settembre 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 gennaio 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, mantenendo in vigore, per l’ouzo, un diritto di accisa inferiore a quello applicato ad altre bevande alcoliche, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 90, primo comma, CE.

2
Con ordinanza del presidente della Corte 25 luglio 2002, è stato ammesso l’intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a sostegno della Commissione. Non ha presentato osservazioni scritte e non ha svolto difese orali all’udienza.


Ambito normativo

La normativa comunitaria

3
La direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21), fissa le norme relative alla determinazione dell’aliquota dell’accisa per ogni prodotto ricompreso nella sua sfera di applicazione. Quest’ultima è precisata agli artt. 19 e 20 della direttiva medesima.

4
L’art. 19 della direttiva 92/83 così recita:

«1.     Gli Stati membri applicano un’accisa sull’alcole etilico conformemente alla presente direttiva.

2.       Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/84/CEE».

5
Ai sensi dell’art. 20 della direttiva 92/83:

«Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si intendono per “alcole etilico”:

tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% vol e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;

i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore a 22% vol e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;

le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione».

6
L’importo dell’accisa è determinato ai sensi degli artt. 21-26 della direttiva 92/83, ove l’art. 23 consente, in presenza di alcuni presupposti e per alcuni tipi di prodotti, di applicare un’aliquota di accisa ridotta. Quest’ultima disposizione prevede quanto segue:

«I seguenti Stati membri possono applicare ai prodotti in appresso aliquote ridotte che possono essere inferiori all’aliquota minima, ma non possono essere inferiori di oltre il 50% all’aliquota nazionale normale applicata per l’alcole etilico:

(…)

2)
Repubblica ellenica: bevande spiritose all’anice quali definite nel regolamento (CEE) n. 1576/89, incolori e aventi un tenore di zucchero pari o inferiore a 50 grammi al litro e in cui l’alcole aromatizzato ottenuto per distillazione in alambicchi tradizionali discontinui di rame di capacità uguale o inferiore a 1 000 litri rappresenta almeno il 20% del titolo alcolometrico effettivo del prodotto finale».

La normativa nazionale

7
La legge n. 2127/93 ha ad oggetto la trasposizione nell’ordinamento giuridico greco della direttiva 92/83.

8
Tale legge ha fissato l’aliquota di base dell’accisa in circa GRD 294 000 per cento litri d’alcool puro.

9
L’art. 26 della medesima legge prevede, tuttavia, una riduzione del 50% della detta aliquota di base sull’ouzo, ove l’importo dell’accisa su tale prodotto è pari solamente a circa GRD 147 000 per cento litri d’alcool puro.


La fase precontenziosa del procedimento

10
Alla Commissione sono pervenute svariate denunce concernenti l’applicazione, all’ouzo, da parte delle autorità elleniche, di un’aliquota di accisa ridotta, mentre, con riguardo ad altre bevande alcoliche, come il gin, la vodka, il whisky, il rhum, la tequila e l’arak, l’aliquota applicata è meno favorevole.

11
La Commissione, ritenendo tale differenza di aliquota in contrasto con l’art. 90 CE, ha avviato la procedura per inadempimento. Dopo aver intimato alla Repubblica ellenica di presentare le proprie osservazioni, il 10 agosto 1999, ha emanato un parere motivato, invitando il detto Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere medesimo entro il termine di due mesi dalla notifica. Avendo le autorità elleniche contestato la violazione del diritto comunitario loro ascritta, la Commissione ha proposto il presente ricorso.


Sul ricorso

12
In limine, occorre ricordare che la Commissione ha sottolineato che il suo ricorso si fonda esclusivamente sull’art. 90 CE e che esso non riguarda l’art. 23 della direttiva 92/83. Ciò premesso, il fatto che la Commissione non abbia presentato un ricorso di annullamento avverso quest’ultima disposizione della direttiva non incide sulla ricevibilità del presente ricorso per inadempimento.

13
La Commissione fa valere, sostanzialmente, che gli atti comunitari di diritto derivato vanno interpretati e trasposti nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in maniera che sia conforme al Trattato CE. A suo parere, ciò implica che l’esistenza di una disposizione di diritto derivato che autorizzi gli Stati membri ad assoggettare un prodotto nazionale a un’aliquota di accisa ridotta non li dispensa minimamente dall’obbligo di rispettare i principi fondamentali sanciti dal Trattato stesso, tra i quali quello previsto dall’art. 90 CE. La Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, applicando un’aliquota di accisa ridotta solamente all’ouzo, abbia violato l’art. 90, primo comma, CE. Infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte, un sistema fiscale è compatibile con l’art. 90 CE solo qualora esso sia congegnato in modo da escludere, in ogni caso, che i prodotti esteri vengano assoggettati ad un onere più gravoso rispetto ai prodotti nazionali analoghi.

14
La Repubblica ellenica contesta l’affermazione secondo la quale la propria normativa sarebbe in contrasto con il diritto comunitario. A suo avviso, la Commissione, fondando il proprio ricorso esclusivamente sull’art. 90 CE, ha omesso di tener conto della lex specialis applicabile nella specie, vale a dire l’art. 23 della direttiva 92/83, disposizione che consentirebbe al detto Stato membro di applicare all’ouzo un’aliquota di accisa ridotta. La Repubblica ellenica contesta, del pari, che l’ouzo e le altre bevande alcoliche, come il gin, la vodka, il whisky, costituiscano prodotti analoghi.

15
A tale riguardo si deve anzitutto ricordare che l’art. 23, punto 2, della direttiva 92/83 autorizza la Repubblica ellenica ad applicare all’ouzo un’aliquota di accisa inferiore all’aliquota minima, sempreché essa non sia inferiore di oltre il 50% all’aliquota di accisa normale applicata all’alcole etilico.

16
È pacifico che la Repubblica ellenica, fissando l’aliquota dell’accisa applicabile all’ouzo al 50% dell’aliquota prevista per le altre bevande alcoliche, si è fondata sull’art. 23, punto 2, della direttiva 92/83 e che, in tal modo, ha rispettato il tenore letterale della detta disposizione.

17
Ciò premesso, il ricorso della Commissione, volto direttamente a contestare l’aliquota di accisa che la Repubblica ellenica è stata autorizzata ad applicare all’ouzo in base all’art. 23, punto 2, della direttiva 92/83, si risolve indirettamente, ma necessariamente, nella contestazione della legittimità della disposizione medesima.

18
Gli atti delle istituzioni comunitarie si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità (v., in tal senso, sentenze 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I‑2555, punto 48, e 8 luglio 1999, causa C- 245/92 P, Chemie Linz/Commissione, Racc. pag. I‑4643, punto 93).

19
In deroga a tale principio, gli atti viziati da un’irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall’ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, ancorché provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. La menzionata deroga mira a salvaguardare l’equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, e precisamente la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legge (citate sentenze Commissione/BASF e a., punto 49, e Chemie Linz/Commissione, punto 94).

20
La gravità delle conseguenze che si ricollegano all’accertamento dell’inesistenza di un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto, l’inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi (citate sentenze Commissione/BASF e a., punto 50, e Chemie Linz/Commissione, punto 95).

21
Orbene, la direttiva 92/83 non può essere considerata, né nel complesso né con riguardo al suo art. 23, punto 2, quale atto inesistente.

22
Occorre aggiungere che la detta direttiva non è stata revocata dal Consiglio e che l’art. 23, punto 2, non è stato annullato né dichiarato invalido dalla Corte.

23
Ciò premesso, l’art. 23, n. 2, della direttiva 92/83 produce effetti giuridici che si presumono legittimi.

24
Ne consegue che la Repubblica ellenica, essendosi limitata a mantenere in vigore una normativa nazionale adottata sul fondamento dell’art. 23, punto 2, della direttiva 92/83 e conforme a tale disposizione, non è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto comunitario.

25
Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rilevare che la Repubblica ellenica, mantenendo in vigore, per l’ouzo, un’aliquota di accisa inferiore rispetto a quella applicata alle altre bevande alcoliche, non è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto comunitario.

26
Il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione dev’essere pertanto respinto in quanto infondato.


Sulle spese

27
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica ellenica ha chiesto la condanna della Commissione, quest’ultima, che è risultata soccombente, dev’essere condannata alle spese. In forza dell’art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento medesimo, il Regno Unito, parte interveniente, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (seduta plenaria) dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

3)
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

Firme


1
Lingua processuale: il greco.

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