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Document 52006DC0164

Relazione della Commissione sull’attuazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Parte I - Relazione di sintesi sui progressi generali compiuti - Aggiornamento per il periodo 1999-2001

/* COM/2006/0164 def. */

52006DC0164

Relazione della Commissione sull’attuazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Parte I - Relazione di sintesi sui progressi generali compiuti - Aggiornamento per il periodo 1999-2001 /* COM/2006/0164 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles,12.4.2006

COM(2006) 164 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

SULL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI Parte I Relazione di sintesi sui progressi generali compiuti Aggiornamento per il periodo 1999-2001

INDICE

1. Introduzione 3

1.1. Contesto della relazione 3

1.2. Relazioni prescritte dalla direttiva 3

1.3. Struttura della relazione 3

2. La direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) 3

2.1. Obiettivi della direttiva 3

2.2. Principali disposizioni della direttiva 4

2.2.1. Attuazione – Attività legislativa a livello nazionale 4

2.2.2. Tutela degli abitat (articolo 3): progressi nella designazione dei siti 5

2.2.3. Tutela degli habitat (articoli 3 e 4): misure adottate nelle ZPS 5

2.2.4. Tutela degli habitat (articoli 3 e 4): misure adottate al di fuori delle ZPS 5

2.2.5. Regime generale di protezione degli uccelli (articolo 5) 6

2.2.6. Autorizzazione alla vendita, al trasporto e alla detenzione di uccelli (articolo 6) 7

2.2.7. Utilizzazione delle specie (articolo 7): attività venatoria 7

2.2.8. Mezzi e metodi vietati (articolo 8) 7

2.2.9. Deroghe (articolo 9) 8

2.2.10. Altre misure e disposizioni complementari: ricerca (articolo 10) 8

2.2.11. Introduzione di specie non indigene (articolo 11) 8

2.2.12. Sensibilizzazione del pubblico e sviluppo di capacità 9

3. Conclusioni 9

1. INTRODUZIONE

1.1. Contesto della relazione

La direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (la cosiddetta direttiva “Uccelli selvatici”), adottata nell’aprile 1979, rappresenta il primo atto normativo comunitario incentrato sulla conservazione a lungo termine di tutte le specie di uccelli selvatici nell’Unione europea. Essa individua 181 specie e sottospecie minacciate che meritano particolare attenzione. Gli Stati membri sono responsabili della designazione di zone di protezione speciale (ZPS) e in particolare della conservazione degli uccelli migratori, che rappresentano un patrimonio naturale comune a tutti i cittadini europei.

1.2. Relazioni prescritte dalla direttiva

La presente relazione, elaborata sulla base delle informazioni contentue nelle relazioni triennali trasmesse dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 12 della direttiva, verte sull’attività di attuazione del periodo 1999-2001.

Essa si limita a illustrare le differenze significative rispetto alla situazione precedente, che forma oggetto del documento “Relazione sull’applicazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici: aggiornamento per il periodo 1996-1998”.

1.3. Struttura della relazione

La relazione consta di due parti. La parte I fornisce una sintesi dei progressi compiuti nell’UE a 15, con particolare riguardo agli obiettivi e alle disposizioni principali della direttiva, di cui è fornita una descrizione sommaria. La parte II contiene una sintesi delle relazioni nazionali sull’attività di attuazione degli Stati membri nel periodo 1999-2001, secondo quanto prescritto dall’articolo 12 della direttiva. Questa seconda parte è stata sottoposta a verifica da parte delle autorità degli Stati membri in conformità del disposto dell’articolo 12, paragrafo 2.

2. LA DIRETTIVA 79/409/CEE (DIRETTIVA UCCELLI)

2.1. Obiettivi della direttiva

L’obiettivo principale della direttiva Uccelli[1] è la conservazione a lungo termine di tutte le specie di uccelli selvatici nell’Unione europea. Essa stabilisce, per l’UE a 15, un elenco di 181 specie e sottospecie minacciate che meritano particolare attenzione (allegato I). Gli Stati membri sono responsabili della designazione di zone di protezione speciale (ZPS) e in particolare della conservazione degli uccelli migratori, che rappresentano un patrimonio naturale comune a tutti i cittadini europei.

2.2. Principali disposizioni della direttiva

La direttiva Uccelli istituisce, in virtù dell’articolo 1, un regime generale di conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente, allo stato selvatico, nel territorio europeo degli Stati membri cui si applica il trattato (ad esclusione della Groenlandia). Il regime è destinato a garantire la tutela e la gestione di tali specie e a disciplinarne la caccia e la cattura. Esso si applica agli uccelli selvatici, alle uova, ai nidi e agli habitat. L’articolo 2 fissa l’obiettivo della protezione di tutte le specie di uccelli, in relazione alle esigenze ecologiche delle specie e alle esigenze scientifiche, culturali, economiche e ricreative del pubblico.

La direttiva si articola su due temi principali: la tutela degli habitat, imposta dagli articoli 3 e 4, e la caccia, la cattura, l’uccisione e la vendita, disciplinate dagli articoli da 5 a 9.

L’articolo 10 prevede che gli Stati membri incoraggino le ricerche nel settore della protezione degli uccelli selvatici.

L’articolo 11 impone agli Stati membri di vigilare affinché l’introduzione di specie non indigene non arrechi pregiudizio alla fauna e alla flora locali.

L’articolo 12 impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione una relazione sull’applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della direttiva.

L’applicazione delle misure adottate in virtù della direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione per quanto riguarda la conservazione delle specie di uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri (articolo 13); gli Stati membri possono adottare misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla direttiva (articolo 14).

Gli articoli da 15 a 19 hanno carattere procedurale: prevedono segnatamente l’istituzione di un comitato consultivo per l’adeguamento della direttiva al progresso scientifico e tecnico, ai fini delle modifiche eventualmente necessarie, e stabiliscono le procedure e i termini per la comunicazione.

2.2.1. Attuazione – Attività legislativa a livello nazionale |

Requisiti giuridici | Gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1981. Il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno doveva essere comunicato alla Commissione. |

Sintesi relativa all’UE a 15 | Nel periodo considerato non si registrano riforme significative della normativa vigente, anche se la maggior parte degli Stati membri ha segnalato alcune modifiche. In molti casi si tratta di interventi sulla legislazione derivata riguardante condizioni specifiche in materia di caccia, valutazione di impatto e detenzione di uccelli. Nel Regno Unito sono stati rafforzati i poteri di esecuzione e inasprite le sanzioni applicabili alle attività illegali. |

2.2.2. Tutela degli abitat (articolo 3): progressi nella designazione dei siti |

Requisiti giuridici | L’articolo 3 e 4 impongono agli Stati membri di preservare, mantenere o ristabilire una sufficiente varietà e superficie di habitat. In particolare, l’articolo 4 specifica che i territori più idonei in numero e superficie devono essere classificati come zone di protezione speciale (ZPS). |

Sintesi relativa all’UE a 15 | La maggior parte degli Stati membri ha designato nuove ZPS e/o esteso quelle esistenti. In alcuni casi gli elenchi nazionali delle ZPS sono stati integrati in modo significativo (ad esempio in Italia, nei Paesi Bassi, in Portogallo, Spagna e Svezia). Solo il Belgio ha soppresso una zona di protezione speciale, provvedendo successivamente a compensare tale soppressione in altre regioni. La Finlandia ha tuttavia ridimensionato una serie di ZPS. Belgio e Irlanda stanno esaminando la possibilità di designare o ampliare ZPS marine o costiere. Il Regno Unito ha proceduto a una rassegna completa delle ZPS, i cui risultati non sono stati tuttavia comunicati. |

2.2.3. Tutela degli habitat (articoli 3 e 4): misure adottate nelle ZPS |

Requisiti giuridici | L’articolo 3 stabilisce la necessità di preservare, mantenere o ristabilire una sufficiente varietà e superficie di habitat per gli uccelli selvatici. Esso prevede un approccio imperniato su due tipi di azione: i) istituzione e gestione di zone di protezione, e ii) ripristino e miglioramento degli habitat. L’articolo 4 definisce le misure di conservazione da adottare per garantire habitat adeguati a un certo numero di specie vulnerabili elencate nell’allegato I e alle specie migratorie. Analogamente all’articolo 3, esso prevede misure applicabili all’insieme del territorio e misure riservate alle zone di protezione speciale. |

Sintesi relativa all’UE a 15 | I progetti LIFE hanno svolto un ruolo significativo in alcuni Stati membri, con particolare riguardo alla Finlandia. Le iniziative promosse comprendono programmi di gestione e misure agroambientali (Germania, Spagna, Finlandia, Paesi Bassi, Regno Unito) e l’acquisizione di terreni (Portogallo). Numerosi Stati membri hanno predisposto piani di gestione (Italia, Portogallo), benché non sempre di portata generale (Paesi Bassi). Solo la Finlandia pone l’accento sui piani di ripristino. |

2.2.4. Tutela degli habitat (articoli 3 e 4): misure adottate al di fuori delle ZPS |

Requisiti giuridici | L’articolo 3 stabilisce la necessità di preservare, mantenere o ristabilire una sufficiente varietà e superficie di habitat per gli uccelli selvatici. Esso prevede un approccio imperniato su due tipi di azione: i) istituzione e gestione di zone di protezione, e ii) ripristino e miglioramento degli habitat. L’articolo 4 definisce le misure di conservazione da adottare per garantire habitat adeguati a un certo numero di specie vulnerabili elencate nell’allegato I e alle specie migratorie. Analogamente all’articolo 3, esso prevede misure applicabili all’insieme del territorio e misure riservate alle ZPS. |

Sintesi relativa all’UE a 15 | La maggior parte degli Stati membri fa ricorso a misure contrattuali e agroambientali (Belgio, Austria, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito). Queste e altre iniziative sono finalizzate alla gestione e al ripristino di vari habitat, quali prati, brughiere, praterie, lande, querceti, zone umide, boschi autoctoni. In alcuni casi gli interventi riguardano elementi del paesaggio. Talvolta si ricorre all’acquisizione di terreni, in particolare per le paludi. |

2.2.5. Regime generale di protezione degli uccelli (articolo 5) |

Requisiti giuridici | L’articolo 5 istituisce un sistema generale di protezione attraverso il divieto di uccidere o catturare deliberatamente uccelli, distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, raccogliere e detenere uova, perturbare deliberatamente gli uccelli, segnatamente durante il periodo di riproduzione e di allevamento, nonché detenere le specie di cui è vietata la caccia. |

Sintesi relativa all’UE a 15 | Piani o strategie di gestione delle specie sono stati predisposti in Austria, Finlandia, Italia, nei Paesi Bassi, in Spagna, Svezia e nel Regno Unito; tuttavia essi riguardano, nella maggior parte dei casi, un numero molto limitato di specie. Dalle relazioni nazionali risulta che il Regno Unito ha predisposto il maggior numero di piani d’azione (26) e attuato altre inziative di conservazione per sei specie. La Spagna ha elaborato strategie di gestione soltanto per due specie, ma ha istituito una serie di gruppi di lavoro per lo studio delle specie e delle problematiche correlate. In diversi paesi (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda e Svezia) si è proceduto al rafforzamento della normativa al fine di innalzare il livello di protezione contro la cattura, perturbazione, distruzione e raccolta intenzionale di uova, ecc. In Irlanda è stato istituito un sistema di licenze per alcune attività supplementari volto a limitare il rischio di perturbazione. Solo le relazioni del Regno Unito e del Portogallo fanno riferimento a progetti LIFE. |

2.2.6. Autorizzazione alla vendita, al trasporto e alla detenzione di uccelli (articolo 6) |

Requisiti giuridici | L’articolo 6 vieta la vendita, il trasporto per la vendita e la detenzione per la vendita di uccelli vivi, morti o di parti di uccelli delle specie contemplate dalla direttiva, anche nel caso di esemplari cacciati o catturati, ad eccezione di quelle enumerate nell’allegato III (1). Gli Stati membri che intendono autorizzare tali attività per le specie enumerate nell’allegato III (2), con le opportune limitazioni e a condizione che gli uccelli siano stati uccisi in modo lecito, si consultano in via preliminare con la Commissione. |

Sintesi relativa all’UE a 15 | La relazione del Regno Unito fornisce informazioni sulla frequenza delle ispezioni e sui casi di detenzione illegale di uccelli perseguiti con successo. A prescindere da questo, solo le relazioni di Irlanda, Italia, Belgio e Austria fanno riferimento alla problematica della vendita e della detenzione di uccelli. |

2.2.7. Utilizzazione delle specie (articolo 7): attività venatoria |

Requisiti giuridici | L’articolo 7 autorizza l’attività venatoria, compresa la caccia col falco, limitatamente alle specie elencate nell’allegato II. L’esercizio della caccia è subordinato al rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, nonché dei principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli. Inoltre l’attività venatoria non deve pregiudicare le azioni di conservazione intraprese in altre regioni (compatibilità con l’articolo 2) ed è soggetta a restrizioni nelle fasi critiche del ciclo vitale delle specie (quali il periodo di riproduzione). |

Sintesi relativa all’UE a 15 | Alcune modifiche sono state apportate alla normativa nazionale o regionale applicabile all’attività venatoria (Danimarca, Francia, Finlandia, Grecia, Portogallo, Spagna, Svezia, UK-Scozia). In diversi casi (ad esempio il Belgio (Regione fiamminga), l’Italia, l’Irlanda, la Grecia), l’attività venatoria è soggetta a una regolamentazione annuale; non è chiaro, tuttavia, su quale base vengono rilasciate le licenze e se il regime sia pienamente conforme alla direttiva. |

2.2.8. Mezzi e metodi vietati (articolo 8) |

Requisiti giuridici | È vietato il ricorso a qualsiasi mezzo o metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva, degli uccelli. |

Sintesi relativa all’UE a 15 | La maggior parte degli Stati membri riferisce in merito alla situazione giuridica per quanto riguarda i metodi autorizzati di cattura o di uccisione; alcune relazioni si limitano a far riferimento al testo giuridico, senza specificarne il contenuto. Nessun paese specifica se sono stati riscontrati problemi pratici di attuazione della legislazione. |

2.2.9. Deroghe (articolo 9) |

Requisiti giuridici | In assenza di altre soluzioni soddisfacenti, l’articolo 9 prevede la possibilità di derogare agli articoli che disciplinano l’utilizzazione delle specie per le seguenti finalità: i) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell’interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna; ii) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni; iii) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare una serie di informazioni alla Commissione e a trasmettere ogni anno una relazione sull’attuazione dell’articolo considerato. Sulla base di tali informazioni, la Commissione vigila affinché le conseguenze delle deroghe non siano incompatibili con la direttiva. |

Sintesi relativa all’UE a 15 | Le deroghe sono concesse per una serie di ragioni, tra cui la necessità di evitare danni alle colture, il controllo delle malattie, la sicurezza aerea, la prevenzione di impatti negativi ad opera di specie non indigene, l’insegnamento e la ricerca scientifica. La Finlandia ha concesso 121 deroghe, prevalentemente a fini di ricerca e di insegnamento. Sempre in Finlandia, una cicogna è stata catturata e custodita in uno giardino zoologico. Il cormorano è menzionato nelle relazioni di alcuni Stati membri (Austria, Francia e Irlanda). Degne di nota sono le deroghe concesse in Italia per sette specie, per un totale di 80 000 esemplari. Soltanto la Svezia fa riferimento alla necessità di garantire la compatibilità delle deroghe con uno stato di conservazione soddisfacente. |

2.2.10. Altre misure e disposizioni complementari: ricerca (articolo 10) |

Requisiti giuridici | L’articolo 10 impone agli Stati membri di realizzare lavori di ricerca per la protezione, la gestione e l’utilizzazione delle popolazioni di uccelli. Le priorità a tale riguardo sono stabilite nell’allegato V della direttiva. |

Sintesi relativa all’UE a 15 | L’elenco dei progetti di richerca è lungo e eterogeneo. I progetti più frequenti comprendono censimenti degli uccelli nidificanti e degli uccelli acquatici, programmi di inanellatura, richerche in materia di requisiti/scelta degli habitat, distribuzione degli uccelli e inventari e ricerche sui programmi di monitoraggio e di gestione. |

2.2.11. Introduzione di specie non indigene (articolo 11) |

Requisiti giuridici | A norma dell’articolo 11, gli Stati membri consultano la Commissione ogniqualvolta intendano procedere all’introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente alla Stato selvatico nel territorio europeo. L’introduzione può aver luogo a condizione che non pregiudichi la flora e la fauna locali. |

Sintesi relativa all’UE a 15 | Non sono state segnalate nuove introduzioni. Tra le specie non indigene, la più frequentemente citata nelle relazioni nazionali è il gobbo della Giamaica (Irlanda, Spagna, Svezia e Regno Unito). In Spagna le misure di controllo sono risultate efficaci, non essendo stati individuati ibridi per oltre un anno; in Svezia e in Irlanda l’attività venatoria è utilizzata per limitare la diffusione della specie in questione; nel Regno Unito è in corso uno studio su scala limitata volto ad accertare la fattibilità di un’eradicazione totale. Diverse altre specie suscitano preoccupazione, in particolare le oche nel Regno Unito e in Irlanda. Programmi di monitoraggio per le specie non indigene sono stati predisposti in Italia (110 specie non indigene) e nel Regno Unito (specie introdotte con piccole popolazioni nidificanti; uccelli acquatici non indigeni, non nidificanti e ibridi). |

2.2.12. Sensibilizzazione del pubblico e sviluppo di capacità |

Requisiti giuridici | Nessuno |

Sintesi relativa all’UE a 15 | Atlante degli uccelli, materiale didattico, opuscoli, conferenze, help desk, documenti di riferimento nazionali, ecc. |

3. CONCLUSIONI

La presente relazione intende offrire un supporto alla valutazione dei progressi compiuti a livello comunitario nell’attuazione della direttiva Uccelli, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all’applicazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della direttiva. Alla luce di tali elementi, nonché sulla base dei dati riguardanti lo stato e le tendenze delle popolazioni di uccelli e dei loro habitat, le pressioni, le cause e gli impatti socioeconomici ad essi associati, si è proceduto a una valutazione dell’efficacia della direttiva[2].

A tutt’oggi sono state classificate oltre 3 000 ZPS, che rappresentano quali l’8% del territorio dell’UE, cui va aggiunta una zona marittima di oltre 2,7 milioni di ettari. Tuttavia soltanto quattro paesi (Belgio, Danimarca, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno dato un contributo esaustivo alla crezione della rete di ZPS. La percentuale del territorio nazionale designato come ZPS differisce in modo significativo da uno Stato membro all’altro, passando dal 2% in Francia a oltre il 15% in Spagna. Gli interventi di protezione e conservazione di questi siti, con particolare riguardo alle zone umide, unitamente all’elaborazione di piani d’azione per le specie, hanno consentito di avviare la ricostituzione di alcune specie gravemente minacciate. Tuttavia le strategie variano da paese a paese e alcuni siti importanti sono tuttora privi di protezione.

Un aspetto ancora controverso è quello della compatibilità dei regimi e delle prassi che disciplinano l’attività venatoria in alcuni Stati membri con le disposizioni della direttiva. In alcuni paesi, e in particolare in Francia, Spagna e Italia, si tratta di un conflitto di vecchia data che ha dato luogo a una lunga serie di contenziosi. La controversia sulla caccia ha reso necessaria una migliore comprensione delle disposizioni della direttiva a diversi livelli e un dialogo più fattivo con il settore della caccia.

Concludendo, occorre intensificare gli sforzi affinché l’applicazione della direttiva consenta di realizzare l’obiettivo da essa perseguito, ossia la conservazione delle specie di uccelli selvatici d’Europa, e contribuisca efficacemente ad arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010, in linea con l’obiettivo dell’UE concordato dal Consiglio europeo di Göteborg e incluso nel Sesto programma d’azione per l’ambiente (decisione 1600/2002).

[1] Direttiva 79/409/CEE (GU L 103 del 25.4.1979) quale modificata dalla direttiva 81/854/CEE (GU L 319 del 7.11.1981, pag. 3), direttiva 85/411/CEE (GU L 233 del 30.8.1985, pag. 33), direttiva 86/122/CEE (GU L 100 del 16.4.1986, pag. 22), direttiva 91/244/CEE (GU L 115 dell’8.5.1991, pag. 41), direttiva 94/24/CE (GU L 164 del 30.6.1991, pag. 9) e atti relativi all’adesione della Grecia, della Spagna, del Portogallo, dell’Austria, della Svezia e della Finlandia (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 221 e GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17).

[2] “25 years of the Birds Directive: Challenges for 25 countries”, relazione della DG Ambiente, ottobre 2004.

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