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Document 32020R1781

Regolamento (UE) 2020/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) 2016/1139, per quanto riguarda la riduzione di capacità di pesca nel Mar Baltico, e il regolamento (UE) n. 508/2014, per quanto riguarda l’arresto definitivo delle attività di pesca per le flotte che pescano il merluzzo bianco del Baltico orientale, il merluzzo bianco del Baltico occidentale e l’aringa del Baltico occidentale

OJ L 400, 30.11.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1781/oj

30.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 400/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/1781 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2020

che modifica il regolamento (UE) 2016/1139, per quanto riguarda la riduzione di capacità di pesca nel Mar Baltico, e il regolamento (UE) n. 508/2014, per quanto riguarda l’arresto definitivo delle attività di pesca per le flotte che pescano il merluzzo bianco del Baltico orientale, il merluzzo bianco del Baltico occidentale e l’aringa del Baltico occidentale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico («piano pluriennale per il Baltico»). Il piano pluriennale per il Baltico deve applicare alla gestione della pesca l’approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini. Esso deve essere coerente con la normativa ambientale dell’Unione, in particolare con l’obiettivo del conseguimento di un buono stato ecologico dell’ambiente marino entro il 2020 come stabilito nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(2)

Le disposizioni del piano pluriennale per il Baltico relative all’adozione di dettagli per l’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)nelle acque dell’Unione del Mar Baltico dovrebbero altresì applicarsi al salmone atlantico (Salmo salar) per quanto concerne l’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza.

(3)

Secondo una valutazione scientifica svolta dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), numerose specie e habitat del Mar Baltico non versano in buone condizioni. Gli apporti annuali di nutrienti sono tuttora superiori agli obiettivi fissati a livello regionale nel Mar Baltico centrale, nel Mare dell’Arcipelago e nel Golfo di Finlandia. Le concentrazioni di nutrienti restano relativamente elevate, così come l’estensione delle zone di acque profonde con scarsità o mancanza di ossigeno. I livelli di contaminanti rimangono elevati rispetto alla maggior parte dei mari europei. Tale situazione ambientale generale incide sul funzionamento della catena alimentare, diminuisce la resilienza e la resistenza a ulteriori cambiamenti ambientali e riduce le prospettive di benefici socioeconomici, comprese le possibilità di pesca.

(4)

Questa situazione è stata messa in relazione al declino dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale (Gadus morhua). Secondo il CIEM, il livello della biomassa del merluzzo bianco del Baltico orientale è insostenibilmente basso a causa della combinazione di fattori, quali il declino del reclutamento, la scarsa disponibilità di prede, fattori ambientali, e cambiamenti dell’ecosistema - quali l’impoverimento dell’ossigeno, l’aumento della temperatura o l’inquinamento - che determina un’elevata mortalità naturale, pari a circa tre volte quella per pesca, e un’eccessiva mortalità per pesca, dato lo stato dello stock. La biomassa di merluzzo bianco del Baltico orientale di taglia commerciale è attualmente al livello più basso osservato dagli anni ‘50. Inoltre, il CIEM ha stimato che la biomassa riproduttiva del merluzzo bianco del Baltico orientale rimarrà al di sotto del valore di riferimento per la sostenibilità nel medio termine (fino al 2024), anche in assenza totale di attività di pesca, e ha pertanto raccomandato nel suo parere sugli stock per il 2020 di non effettuare catture.

(5)

Il piano pluriennale per il Baltico stabilisce che, quando i pareri scientifici indicano che uno stock è a rischio, devono essere adottate misure correttive, compresa la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione, e che tali misure devono essere integrate da tutte le altre misure appropriate. Le misure correttive possono comprendere la sospensione delle attività di pesca diretta dello stock e la riduzione adeguata delle possibilità di pesca. La scelta delle misure deve essere effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione.

(6)

Sulla base della valutazione dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1248 (6), che vieta ai pescherecci dell’Unione di pescare merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 24, 25 e 26 fino al 31 dicembre 2019. Tale divieto ha avuto un impatto significativo sulla regione del Baltico orientale, in particolare sul settore della piccola pesca artigianale. Esso ha inoltre avuto ripercussioni sulla pesca nel Baltico occidentale.

(7)

Il regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio (7) prevede una riduzione necessaria e senza precedenti del 92 % delle possibilità di pesca per il 2020 rispetto al 2019 per il merluzzo bianco del Baltico orientale, e limita l’uso del totale ammissibile di catture («TAC») alle sole catture accessorie. Non è pertanto consentita la pesca mirata a tale stock. Le operazioni di pesca condotte a fini di ricerca scientifica sono autorizzate per seguire l’evoluzione della biomassa degli stock. Poiché nella sottodivisione CIEM 24 è presente principalmente merluzzo bianco del Baltico orientale, anche l’uso del TAC per il merluzzo bianco del Baltico occidentale nella sottodivisione CIEM 24 è stato limitato alle catture accessorie di merluzzo bianco.

(8)

Le flotte da pesca che dipendono attualmente dal merluzzo bianco del Baltico orientale non hanno la possibilità di pescare altri stock in alternativa. Si stima che per compensare le perdite economiche causate dalla chiusura della pesca del merluzzo bianco del Baltico orientale sarebbero necessarie catture supplementari di circa 20 000 tonnellate di specie alternative. Tuttavia, il regolamento (UE) 2019/1838 stabilisce per il 2020 forti riduzioni per altri stock, in particolare per quanto concerne il merluzzo bianco del Baltico occidentale, con una riduzione del 60 %, e per quanto concerne l’aringa del Baltico occidentale (Clupea harengus), con una riduzione del 65 % per lo stock occidentale e del 27 % nel Golfo di Botnia.

(9)

Dall’analisi emerge che i segmenti di flotta con la maggiore dipendenza dal merluzzo bianco del Baltico orientale comprendono più di 300 pescherecci, principalmente pescherecci con reti a strascico e pescherecci con reti non da traino in Lituania, Lettonia e Polonia e, in misura minore, in Danimarca e in Germania. Tali segmenti di flotta rivestono una notevole importanza socioeconomica, in quanto rappresentano approssimativamente tra il 20 % e il 50 % delle rispettive flotte nazionali in Lituania, Lettonia e Polonia, espressi in equivalenti a tempo pieno. Solo una piccola parte dei segmenti di flotta sembra abbastanza resiliente da sopravvivere a una chiusura della pesca a breve termine, ma non a medio o lungo termine. Per il resto della flotta, che risente già di una situazione precaria, la chiusura comporterà un peggioramento o perfino l’erosione completa della redditività. In effetti, il tasso di utilizzo del contingente di merluzzo bianco del Baltico orientale è stato inferiore al 60 % per molti anni, ed è sceso fino al 40 % nel 2018 e a livelli ancora inferiori nel 2019; il tasso di utilizzo del contingente fino all’avvio delle misure di emergenza della Commissione a metà luglio del 2019 era del 19 %, rispecchiando il problema biologico di tale tipo di pesca. Dato che lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale non dovrebbe ritornare a livelli sostenibili neanche a medio termine, vi sarà un persistente squilibrio strutturale per tali segmenti della flotta, giustificandone così la ristrutturazione.

(10)

La ristrutturazione delle flotte deve essere effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, che impone agli Stati membri di mettere in atto misure per l’adeguamento progressivo della capacità di pesca delle loro flotte alle loro possibilità di pesca, tenendo conto delle tendenze e sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, nell’intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra capacità di pesca e possibilità di pesca. Per conseguire tale obiettivo, entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in cui si valuta l’equilibrio fra le capacità di pesca delle loro flotte e le loro possibilità di pesca. Se la valutazione mostra chiaramente che la capacità di pesca non è ben equilibrata rispetto alle possibilità di pesca, lo Stato membro interessato prepara e inserisce nella sua relazione un piano d’azione per i segmenti di flotta di cui è stata rilevata la sovracapacità strutturale.

(11)

Nell’accordo politico del Consiglio del 15 ottobre 2019 sui limiti di cattura nel Mar Baltico per il 2020 gli Stati membri interessati hanno dichiarato che, qualora debbano ridurre la capacità di pesca della flotta per affrontare le conseguenze socioeconomiche negative del declino delle attività di pesca, essi presenteranno un piano d’azione alla Commissione, in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il 17 ottobre 2019 gli Stati membri interessati hanno riconosciuto che, data la necessità di ridurre la capacità di pesca della flotta, è importante evitare aiuti pubblici a favore di investimenti in capacità di pesca supplementare. Al fine di introdurre o modificare tale piano d’azione, agli Stati membri dovrebbe essere consentito in qualsiasi momento trasmettere alla Commissione la relazione annuale sulla capacità di pesca e sulle possibilità di pesca o di modificare tali relazioni.

(12)

I livelli di capacità di pesca degli Stati membri che attuano misure per l’arresto definitivo nei segmenti di flotta che hanno praticato la pesca mirata del merluzzo bianco del Baltico orientale, del merluzzo bianco del Baltico occidentale o dell’aringa del Baltico occidentale («tre stock interessati») non dovrebbero superare i livelli medi di capacità di pesca delle navi con possibilità di pesca per i tre stock interessati negli anni dal 2015 al 2019. È opportuno che tali livelli di capacità di pesca siano ridotti quando le navi sono ritirate con aiuti pubblici, con l’obiettivo di ricostituire i tre stock interessati. Tali Stati membri dovrebbero provvedere affinché le navi di altri segmenti della flotta non possano essere trasferite ai segmenti della flotta che pescano uno qualsiasi dei tre stock interessati non riassegnando capacità di pesca a tali gruppi di navi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del ritiro o prima che lo stock interessato sia stato al di sopra dell’MSY Btrigger per un periodo di tre anni, se questa data è anteriore. Per garantire che non siano superati i livelli di capacità di pesca, è opportuno che gli Stati membri informino la Commissione circa il loro livello iniziale di capacità di pesca e delle eventuali modifiche dello stesso.

(13)

In considerazione della grave situazione in cui versano i tre stock interessati, è opportuno che gli Stati membri rafforzino il monitoraggio e il controllo delle navi con contingenti di catture accessorie per il merluzzo bianco del Baltico orientale o con delle possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Baltico occidentale o l’aringa del Baltico occidentale Inoltre, il quantitativo massimo a partire dal quale un peschereccio è tenuto a notificare preventivamente lo sbarco e a sbarcare le proprie catture in un determinato luogo dovrebbe essere ridotto a 250 chilogrammi per il merluzzo bianco del Baltico orientale e per il merluzzo bianco del Baltico occidentale.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1139.

(15)

Il CIEM ha pubblicato una valutazione analitica dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, ma non ha potuto fornire né gli intervalli di mortalità per pesca né vari punti di riferimento a causa della mancanza dei dati richiesti. È quindi opportuno migliorare la raccolta dei dati.

(16)

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»), istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha stabilito l’arresto definitivo delle attività di pesca fino al 31 dicembre 2017 quale mezzo per ridurre la sovracapacità strutturale identificata. Se gli Stati membri hanno individuato uno squilibrio strutturale, il conseguente piano d’azione a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha pertanto consentito loro di includere l’arresto definitivo delle attività di pesca come mezzo per conseguire gli obiettivi del piano d’azione.

(17)

Per attenuare le conseguenze socioeconomiche fortemente pregiudizievoli per le comunità e le imprese che svolgono attività di pesca causate dalla situazione ambientale persistente e negativa nel Mar Baltico e le conseguenti forti riduzioni delle possibilità di pesca, e alla luce delle misure specifiche previste nel piano pluriennale per il Baltico, è opportuno che il sostegno pubblico all’arresto definitivo delle attività di pesca mediante la demolizione dei pescherecci sia disponibile per consentire agli Stati membri di conseguire gli obiettivi dei rispettivi piani d’azione a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ridurre gli eventuali squilibri strutturali individuati nei segmenti di flotta interessati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 508/2014 al fine di ripristinare l’aiuto all’arresto definitivo delle navi nei segmenti di flotta interessati.

(18)

Ai fini della coerenza dell’adeguamento strutturale della flotta nel Mar Baltico con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel piano pluriennale per il Baltico, il sostegno all’arresto definitivo delle attività di pesca mediante la demolizione dei pescherecci nei segmenti di flotta interessati dovrebbe essere rigorosamente subordinato al rispetto del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei massimali di capacità di pesca specifici per i segmenti di flotta interessati.

(19)

Considerata la fragilità dell’ecosistema del Mar Baltico, è opportuno che l’aiuto all’arresto definitivo delle attività di pesca non sia concesso per il riadattamento dei pescherecci al fine di adibirli ad attività diverse dalla pesca commerciale, ad esempio la pesca ricreativa, che potrebbero avere un impatto negativo sull’ecosistema. È pertanto opportuno che l’aiuto sia concesso solo per la demolizione dei pescherecci.

(20)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che la capacità di pesca corrispondente ai pescherecci ritirati con aiuti pubblici non deve essere sostituita. Inoltre, tale regolamento stabilisce che l’entrata di una nuova capacità di pesca nella flotta senza aiuti pubblici deve essere compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità di pesca almeno identica.

(21)

Poiché il sostegno a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 può essere fornito fino alla fine del 2023, l’ultima relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi operativi dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2024. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 508/2014.

(22)

Vista la difficile situazione economica dei pescherecci dell’Unione che dipendono fortemente dai tre stock interessati e la necessità di garantire la disponibilità di un aiuto a titolo del FEAMP per l’arresto definitivo delle attività di pesca di tali pescherecci nel 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139

Il regolamento (UE) 2016/1139 è così modificato:

1)

all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Il presente regolamento specifica inoltre le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per il salmone atlantico (Salmo salar) nelle sottodivisioni CIEM 22-32 nelle acque dell’Unione del Mar Baltico.»;

2)

all’articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda il salmone atlantico, i poteri delegati conferiti alla Commissione ai sensi del primo comma sono limitati alle misure di cui alla lettera a) di detto comma.»;

3)

è inserito il capo seguente:

«CAPO VI BIS

RIDUZIONE DI CAPACITÀ DI PESCA

Articolo 8 bis

Riduzione di capacità pesca per il merluzzo bianco del Baltico orientale, il merluzzo bianco del Baltico occidentale e l’aringa del Baltico occidentale

1.   Gli Stati membri che hanno adottato un piano d’azione a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per i segmenti di flotta che comprendono pescherecci che praticano la pesca mirata del merluzzo bianco del Baltico orientale, del merluzzo bianco del Baltico occidentale o dell’aringa del Baltico occidentale («tre stock interessati») possono attuare misure per l’arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014.

2.   Il sostegno per le misure di cui al paragrafo 1 è concesso solo se il piano d’azione di cui al paragrafo 1 stabilisce obiettivi specifici di riduzione di capacità di pesca per i pescherecci con possibilità di pesca per uno o più dei tre stock interessati.

3.   Al fine di introdurre o modificare il loro piano d’azione, gli Stati membri possono in qualsiasi momento trasmettere o modificare la relazione annuale di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

4.   I limiti di capacità di pesca di uno Stato membro che attua misure per l’arresto definitivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo diminuisce di un quantitativo pari alla capacità di pesca corrispondente ai pescherecci ritirati con aiuti pubblici a norma dell’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 508/2014.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi riduzione dei limiti della capacità di pesca nelle relazioni da presentare a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

6.   Gli Stati membri che attuano le misure per l’arresto definitivo di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione la media annua per gli anni dal 2015 al 2019 della capacità di pesca totale di tutti i pescherecci cui sono assegnate possibilità di pesca per ciascuno dei tre stock interessati. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il quantitativo totale di capacità di pesca ritirata per i pescherecci cui sono assegnate possibilità di pesca per ciascuno dei tre stock interessati.

7.   Gli Stati membri che attuano le misure per l’arresto definitivo di cui al paragrafo 1 provvedono affinché la capacità di pesca dei pescherecci cui sono assegnate possibilità di pesca per ciascuno dei tre stock interessati non superi la capacità di pesca media annua comunicata alla Commissione a norma del paragrafo 6 non riassegnando capacità di pesca ad alcuno tra tali gruppi di pescherecci prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del ritiro o prima che lo stock interessato sia stato al di sopra di MSY Btrigger per un periodo di tre anni, se questa data è anteriore.»;

4)

all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l’obbligo di notifica preventiva previsto da tale articolo si applica ai comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno 250 chilogrammi di merluzzo bianco o due tonnellate di stock pelagici.»;

5)

all’articolo 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

250 chilogrammi di merluzzo bianco;»;

6)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Controllo delle catture di merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale e aringa del Baltico occidentale

Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio e il controllo dei pescherecci con contingenti di catture accessorie per il merluzzo bianco del Baltico orientale o con possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Baltico occidentale o l’aringa del Baltico occidentale.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014

Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

1)

l’articolo 34 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Nel caso del merluzzo bianco del Baltico orientale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), tuttavia, i due anni civili di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente paragrafo sono gli anni 2017 e 2018.

(*1)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).»;"

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere concesso fino al 31 dicembre 2017, a meno che non siano adottate le misure per l’arresto definitivo al fine di realizzare gli obiettivi dei piani pluriennali seguenti:

a)

piano pluriennale per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

b)

piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, istituito dal regolamento (UE) 2016/1139, per i pescherecci che praticano la pesca del merluzzo bianco del Baltico orientale, del merluzzo bianco del Baltico occidentale o dell’aringa del Baltico occidentale di cui all’articolo 8 bis del regolamento (UE) 2016/1139.

(*2)  Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).»;"

c)

il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

«4 bis.   Le spese connesse alle misure per l’arresto definitivo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1022 sono ammissibili al sostegno a titolo del FEAMP a decorrere dal 16 luglio 2019.

Le spese connesse alle misure per l’arresto definitivo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) 2016/1139, in particolare l’articolo 8 bis, sono ammissibili al sostegno a titolo del FEAMP a decorrere dal 1o dicembre 2020.»;

d)

al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.   In deroga al paragrafo 1, il sostegno può essere concesso per l’arresto definitivo delle attività di pesca senza demolizione a condizione che i pescherecci siano riadattati per attività diverse dalla pesca commerciale. Tale deroga non si applica al sostegno concesso a norma del paragrafo 4, lettera b).»;

2)

all’articolo 114, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2024 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma operativo nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2020

Per il Parlamento europeo

Il/la presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il/la presidente

M. ROTH


(1)  GU C 106 del 31.3.2020, pag. 10.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 novembre 2020.

(3)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

(4)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(5)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1248 della Commissione, del 22 luglio 2019, che stabilisce misure volte ad attenuare una grave minaccia per la conservazione dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale (Gadus morhua) (GU L 195 del 23.7.2019, pag. 2).

(7)  Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).


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