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Document 32019R1691
Commission Regulation (EU) 2019/1691 of 9 October 2019 amending Annex V to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019 recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019 recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2019/7129
OJ L 259, 10.10.2019, p. 9–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 259/9 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1691 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2019
recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 contiene un elenco di sostanze che sono esentate dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del suddetto regolamento. |
(2) |
Il digestato è un residuo semisolido o liquido, che è stato purificato e stabilizzato attraverso un processo di trattamento biologico, la cui ultima fase è la digestione anaerobica; in tale processo sono trattate esclusivamente materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose, quali i rifiuti alimentari, gli effluenti di allevamento e le colture energetiche. Il biogas, ottenuto mediante il medesimo processo del digestato o altri processi di digestione anaerobica, così come il compost derivante dalla decomposizione aerobica di materie biodegradabili simili sono già elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006. Pertanto, anche il digestato — che non è un rifiuto o non lo è più — dovrebbe figurare nell’elenco di tale allegato, in quanto è inopportuno e superfluo esigere che tale sostanza sia soggetta a registrazione e la sua esenzione dalle disposizioni dei titoli II, V e VI del regolamento (CE) n. 1907/2006 non pregiudica gli obiettivi perseguiti da tale regolamento. |
(3) |
Finora non è stata richiesta alcuna registrazione per il digestato. L’inserimento del digestato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe aver l’effetto di precisare che il digestato è esentato dalla registrazione, per ragioni analoghe a quelle che giustificano l’esenzione in vigore per il compost e il biogas, eliminando in tal modo le incertezze incontrate dai produttori e dagli utilizzatori di digestato così come dalle autorità che ne controllano l’applicazione. |
(4) |
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 il punto 12 è sostituito dal seguente:
«12. |
Compost, biogas e digestato.» |