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Document 32018R1472

Regolamento (UE) 2018/1472 della Commissione, del 28 settembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2018/6192

OJ L 247, 3.10.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1472/oj

3.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/1472 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2018

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

La sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio è autorizzata come colorante in vari alimenti in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4)

L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 dispone che tutti gli additivi alimentari già autorizzati nell'Unione anteriormente al 20 gennaio 2009 siano sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(5)

A tal fine il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione (3) ha istituito un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari, secondo il quale la nuova valutazione dei coloranti doveva essere ultimata entro il 31 dicembre 2015.

(6)

Il 18 novembre 2015 l'Autorità ha emesso un parere scientifico sulla nuova valutazione dell'E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio come additivo alimentare (4). Essa ha concluso che in base all'insieme dei dati attuali non sussisteva alcun motivo per rivedere il valore della dose giornaliera ammissibile (DGA) per l'E 120 e che le stime del grado di esposizione particolareggiate erano inferiori alla DGA per tutti i gruppi della popolazione. L'Autorità ha tuttavia raccomandato di rivedere l'attuale denominazione «Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio» affinché rifletta in modo più accurato il materiale usato come additivo alimentare e di aggiornare le specifiche riguardanti la percentuale del materiale di cui non è stato tenuto conto, i limiti massimi per gli elementi tossici e la presenza di composti proteici.

(7)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati è modificato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 prevede che l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari possa essere aggiornato su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(9)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 dovrebbero pertanto essere modificati.

(10)

Prima che le modifiche diventino applicabili è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di conformarsi ai nuovi requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, qualsiasi riferimento a «E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio» è sostituito da «E 120 Acido carminico, carminio».

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 23 ottobre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19).

(4)  EFSA Journal 2015; 13(11):4288.

(5)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 la voce relativa a «E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio» è sostituita dalla seguente:

«E 120 ACIDO CARMINICO, CARMINIO

Sinonimi

CI Rosso naturale 4

Definizione

L'acido carminico è ottenuto da estratti acquosi, alcolici-acquosi o alcolici della cocciniglia, costituita dai corpi essiccati dell'insetto di sesso femminile Dactylopius coccus Costa.

I carmini sono pigmenti di alluminio dell'acido carminico in cui si ritiene che l'alluminio e l'acido carminico siano presenti in un rapporto molare di 1:2.

Il principio colorante è l'acido carminico. Possono essere presenti anche piccole quantità della sua forma amminica, l'acido 4-ammino carminico.

Nei prodotti in commercio il principio colorante acido carminico può essere presente in associazione con cationi di ammonio, calcio, potassio o sodio, singolarmente o in combinazione, e tali cationi possono anche essere in eccesso. I prodotti in commercio possono contenere anche materiale proteico derivante dall'insetto di origine.

Colour Index n.

75470

EINECS

Acido carminico: 215-023-3; carmini: 215-724-4.

Denominazione chimica

Acido 7-β-D-glucopiranosil-3,5,6,8-tetraidrossi-1-metil-9,10-diossoantracen-2-carbossilico (acido carminico); il carminio è il chelato di alluminio idrato di tale acido.

Formula chimica

C22H20O13 (acido carminico)

Peso molecolare

492,39 (acido carminico)

Tenore

Contenuto non inferiore al 90 % di acido carminico; non inferiore al 50 % di acido carminico nei chelati.

Descrizione

Di colore da rosso a rosso scuro, friabile, solido o in polvere.

Identificazione

 

Spettrometria

Acido carminico:

 

Massimo in soluzione acquosa ammoniacale a circa 518 nm.

 

Massimo in soluzione cloridrica diluita a circa 494 nm.

 

E 1 %/1 cm 139 al picco a circa 494 nm in acido cloridrico diluito.

Acido 4-ammino carminico:

 

Massimo in soluzione acquosa ammoniacale a circa 535 nm.

 

Massimo in soluzione cloridrica diluita a circa 530 nm.

 

E 1 %/1 cm 260 al picco a circa 535 nm in soluzione acquosa ammoniacale a pH 9,5.

Nei prodotti in commercio l'acido carminico può essere differenziato dalla sua ammina mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC).

Purezza

 

Residui di solventi

Etanolo:

Metanolo:

non più di 150 mg/kg

non più di 50 mg/kg

Ceneri totali

Acido carminico:

Carminio:

non più del 5 %

non più del 12 %

Proteine (N × 6,25)

Acido carminico:

Carminio:

non più del 2,2 %

non più del 25 %

Acido 4-ammino carminico

Non più del 3 % rispetto all'acido carminico

Sostanze insolubili in ammoniaca diluita

Carminio: non più dell'1 %

Arsenico

Non più di 1 mg/kg

Piombo

Non più di 1,5 mg/kg

Mercurio

Non più di 0,5 mg/kg

Cadmio

Non più di 0,1 mg/kg

Criteri microbiologici

 

Salmonella spp.

Assente in 10 g

È autorizzato l'uso di pigmenti di alluminio di questo colorante


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