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Document 32018R1286

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1286 della Commissione, del 24 settembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

C/2018/6313

OJ L 240, 25.9.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1286/oj

25.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1286 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

Il 19 settembre 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare due voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Le voci seguenti sono cancellate dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003:

«116.

STATE COMPANY FOR ELECTRICAL INDUSTRIES [alias a) STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES; b) STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES/ELECTRICAL LAMPS; c) STATE ENTERPRISE FOR GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY]. Indirizzi: a) P.O. Box 1118, Waziria, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 9145, Al-Kadhmiyah, Al-Taji, Baghdad, Iraq; c) 4/356 Al Masbah Building, P.O. Box 1098, Baghdad, Iraq.»

«134.

STATE ENTERPRISE FOR DRUG INDUSTRIES (alias STATE COMPANY FOR DRUG PRODUCTS). Indirizzo: P.O. Box 271, Samara, Iraq.»

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