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Document 32017R2217
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2217 of 1 December 2017 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2217 della Commissione, del 1° dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2217 della Commissione, del 1° dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
C/2017/8290
OJ L 318, 2.12.2017, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 318/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2217 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003. |
(2) |
Il 24 novembre 2017 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.
ALLEGATO
La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è soppressa:
«2. |
Iraq Re-insurance Company, Al Khalani Square, Baghdad, Iraq.» |