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Document 32016R1185
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1185 of 20 July 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 923/2012 as regards the update and completion of the common rules of the air and operational provisions regarding services and procedures in air navigation (SERA Part C) and repealing Regulation (EC) No 730/2006 (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione, del 20 luglio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 in relazione all'aggiornamento e al completamento delle regole dell'aria comuni e delle disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C) e che abroga il regolamento (CE) n. 730/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione, del 20 luglio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 in relazione all'aggiornamento e al completamento delle regole dell'aria comuni e delle disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C) e che abroga il regolamento (CE) n. 730/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/4586
OJ L 196, 21.7.2016, p. 3–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/07/2016
21.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1185 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2016
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 in relazione all'aggiornamento e al completamento delle regole dell'aria comuni e delle disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C) e che abroga il regolamento (CE) n. 730/2006
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (1), in particolare l'articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (2), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 551/2004 prevede che la Commissione adotti le norme di attuazione delle regole dell'aria e dell'applicazione uniforme della classificazione dello spazio aereo. Le regole dell'aria dell'Unione si sono sviluppate in due fasi. Nella fase I (SERA parte A), la Commissione, sostenuta da Eurocontrol, dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») e dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale («ICAO»), ha preparato il recepimento nel diritto dell'Unione dell'allegato 2 della convenzione sull'aviazione civile internazionale («Convenzione di Chicago»). Nella fase II (SERA parte B), sono state recepite nel diritto dell'Unione le disposizioni pertinenti degli allegati 3 e 11 della Convenzione di Chicago. Il risultato è il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (3), che unisce in un unico atto dell'Unione le parti A e B. |
(2) |
È opportuno completare il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 inserendovi le restanti disposizioni pertinenti dell'ICAO, in particolare quelle di cui all'allegato 10 della Convenzione di Chicago e al documento 4444 (PANS-ATM), riguardanti le regole dell'aria che non sono state ancora recepite nel diritto dell'Unione. |
(3) |
Le disposizioni contenute nel presente regolamento dovrebbero sostenere e completare le regole relative alla fornitura di servizi di traffico aereo di cui all'allegato 10, volume II, e all'allegato 11 della Convenzione di Chicago, al documento dell'ICAO 4444(PANS ATM) e ai requisiti comuni stabiliti conformemente all'articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 216/2008 al fine di garantire la coerenza della fornitura di servizi con le azioni dei piloti e di altri operatori ai sensi del presente regolamento. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 dovrebbe inoltre essere allineato ai regolamenti della Commissione (UE) n. 965/2012 (4) e (UE) n. 139/2014 (5) al fine di garantire un approccio coerente alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile. |
(5) |
Per lo stesso motivo e per garantire una presentazione di più facile consultazione delle norme applicabili, le norme di cui al regolamento (CE) n. 730/2006 (6) dovrebbero essere inserite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 e abrogare il regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione. |
(7) |
Un periodo di transizione sufficiente dovrebbe essere previsto per consentire agli Stati membri, agli operatori di aeromobili, ai fornitori di servizi di navigazione aerea e alle altre parti interessate di applicare correttamente il presente regolamento, comprese la pubblicazione di nuove procedure e la formazione degli operatori e del personale interessati necessarie. Tuttavia alla luce delle recenti modifiche degli allegati 2 e 11 della Convenzione di Chicago o degli insegnamenti tratti dall'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, le disposizioni di questo regolamento contenenti modifiche urgenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 dovrebbero essere applicate a partire da una data precedente appropriata, tenendo contro dei termini di notifica del sistema di regolamentazione e controllo delle informazioni aeronautiche «AIRAC» (Aeronautical Information Regulation And Control). |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall'Agenzia conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 923/2012 è così modificato:
1) |
L'articolo 1 è così modificato:
|
2) |
L'articolo 2 è così modificato:
|
3) |
L'articolo 4 è così modificato:
|
4) |
L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 730/2006 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 ottobre 2017.
Le seguenti disposizioni si applicano tuttavia a decorrere dal 18 agosto 2016:
1) |
articolo 1, paragrafo 1; |
2) |
articolo 1, paragrafo 2, lettere f), i), j), l) e o); |
3) |
articolo 1, paragrafo 3; |
4) |
articolo 2; |
5) |
punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 26, lettera b), 26, lettera c), 27 e 28 dell'allegato. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.
(2) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione, dell'11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l'accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista (GU L 128 del 16.5.2006, pag. 3).
(7) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato è così modificato:
1) |
il punto SERA.2001 è sostituito dal seguente: «SERA.2001 Oggetto Fatto salvo il precedente SERA.1001, conformemente all'articolo 1 il presente allegato si applica in particolare agli utenti dello spazio aereo e agli aeromobili:
Il presente allegato si applica anche alle autorità competenti degli Stati membri, ai fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP), agli operatori aeroportuali e al personale di terra impegnato nelle operazioni degli aeromobili.»; |
2) |
il punto SERA.3215a) è così modificato:
|
3) |
al punto SERA.4001d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «A meno che non sia stato prescritto un periodo di tempo inferiore da parte dell'autorità competente per i voli VFR nazionali, per qualsiasi volo pianificato per operare attraverso i confini internazionali o che preveda l'assistenza del servizio di controllo del traffico aereo o del servizio consultivo, deve essere presentato un piano di volo almeno sessanta minuti prima della partenza oppure, se presentato durante il volo, ad un orario che possa garantire la sua ricezione da parte dell'appropriato ente ATS almeno dieci minuti prima dell'arrivo stimato dell'aeromobile:» |
4) |
al punto SERA.5001, tabella S5-1, nota a piè di pagina (***), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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5) |
il punto SERA.5005 è così modificato:
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6) |
il punto SERA.5010 è sostituito dal seguente: «I voli in VFR speciale possono essere autorizzati ad operare all'interno di una zona di controllo, soggetti ad un'autorizzazione ATC. Ad eccezione dei casi speciali permessi dall'autorità competente per gli elicotteri quali, ma non solo, voli di polizia, del servizio medico, di operazioni di ricerca e soccorso e antincendio, si applicano le seguenti condizioni aggiuntive:
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7) |
al punto SERA.5015 c), è aggiunto il seguente paragrafo 3):
|
8) |
il punto SERA.6001 è sostituito dal seguente: «SERA.6001 Classificazione degli spazi aerei
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9) |
il seguente punto SERA.7002 è inserito: «SERA.7002 Informazioni sui rischi di collisione quando sono forniti servizi ATS basati sulla sorveglianza
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10) |
è inserito il seguente punto SERA.8012: «SERA.8012 Applicazione della separazione per turbolenza di scia
|
11) |
il punto SERA.8015 è così modificato:
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12) |
il punto SERA.8020 a) 3) è sostituito dal seguente:
|
13) |
il punto SERA.8020 b) 3) è sostituito dal seguente:
|
14) |
al punto SERA.8025 sono aggiunti i seguenti punti 2) e 3):
|
15) |
il punto SERA.8035 b) è sostituito dal seguente:
|
16) |
il punto SERA.9010 è modificato come segue:
|
17) |
al punto SERA.10001 sono aggiunte le seguenti lettere b) e c):
|
18) |
i punti SERA.11001 a) e b) e SERA.11005 a) sono soppressi e SERA.11001 e SERA.11005 sono sostituiti dai seguenti: «SERA.11001 Generalità
SERA.11005 Interferenza illecita
|
19) |
il punto SERA.11010 è modificato come segue:
|
20) |
sono aggiunti i seguenti punti SERA.11012 e SERA.11013: «SERA.11012 «Minimum Fuel» e emergenza combustibile
SERA.11013 Prestazioni dell'aeromobile degradate
|
21) |
il seguente punto SERA.11014 è inserito: «SERA.11014 ACAS Avviso di risoluzione (RA)
(****) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).»;" |
22) |
al punto SERA.11015 e), la tabella S11-3 è modificata come segue:
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23) |
al punto SERA.12005 è aggiunta la seguente lettera c):
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24) |
il punto SERA.12020 a) 2) è sostituito dal seguente:
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25) |
sono aggiunte le seguenti sezioni 13 e 14: «SEZIONE 13 Transponder SSR SERA.13001 Utilizzo di un transponder SSR
SERA.13005 Selezione del transponder SSR Modo A
SERA.13010 Informazioni derivate dall'altitudine-pressione
SERA.13015 Selezione dell'identificazione dell'aeromobile con il transponder SSR Modo S
SERA.13020 Avaria al transponder SSR quando è obbligatoria la dotazione di un transponder funzionante
SEZIONE 14 Procedure di comunicazione in fonia SERA.14001 Osservazioni generali La fraseologia standard deve essere utilizzata in tutte le situazioni per le quali è stata specificata. Soltanto quando la fraseologia standard non riesce a soddisfare una determinata trasmissione può essere utilizzato il linguaggio corrente. SERA.14005 Categorie dei messaggi
SERA.14010 Messaggi di sicurezza del volo I messaggi di sicurezza del volo comprendono i seguenti:
SERA.14015 Linguaggio da utilizzare nelle comunicazioni bordo-terra
SERA.14020 Trasmissione delle parole in radiotelefonia Quando i nomi propri, le abbreviazioni dei servizi e le parole, la cui ortografia è dubbia, sono scanditi in radiotelefonia, deve essere utilizzato l'alfabeto riportato nella tabella S14-2. Tabella S14-2 L'alfabeto per la radiotelefonia
SERA.14025 Principi che regolano l'identificazione delle rotte ATS diverse dalle rotte di arrivo e partenza standard
SERA.14026 Punti significativi Generalmente, per indicare i punti significativi nelle comunicazioni in fonia deve essere utilizzato il nominativo in chiaro per i punti significativi contraddistinti dalla località di una radioassistenza oppure il codice unico a cinque lettere per i punti significativi non contraddistinti dalla località di una radioassistenza. Qualora non sia utilizzato il nominativo in linguaggio corrente della località di una radioassistenza, esso deve essere sostituito dal designatore tri-letterale codificato che, nelle comunicazioni in fonia, è pronunciato conformemente all'alfabeto riportato nella tabella S14-2. SERA.14030 Uso dei designatori delle rotte di arrivo e partenza standard Nelle comunicazioni in fonia per le rotte di arrivo e partenza standard è utilizzato il designatore in linguaggio corrente. SERA.14035 Trasmissione dei numeri in radiotelefonia
SERA.14040 Pronuncia dei numeri Quando la lingua utilizzata per le comunicazioni radiotelefoniche è l'inglese, i numeri devono essere trasmessi utilizzando la pronuncia di cui alla Tabella S14-3. Tabella S14-3
SERA.14045 Tecnica di trasmissione
SERA.14050 Nominativi radiotelefonici degli aeromobili
SERA.14055 Procedure radiotelefoniche
SERA.14060 Trasferimento delle comunicazioni VHF
SERA.14065 Procedure radiotelefoniche per il cambio del canale di comunicazione in fonia bordo-terra
SERA.14070 Procedure di prova
SERA.14075 Scambio di comunicazioni
SERA.14080 Ascolto radio/Orario di servizio
SERA.14085 Utilizzo della trasmissione all'aria
SERA.14087 Utilizzo della tecnica di rilancio della comunicazione
SERA.14090 Procedure di comunicazione specifiche
SERA.14095 Procedure di comunicazione radiotelefonica di emergenza e urgenza
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26) |
l'appendice 1 è così modificata:
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27) |
all'appendice 2, il punto 5.1.3 è sostituito dal seguente:
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28) |
nell'appendice 4 la tabella è così modificata:
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29) |
l'appendice 5 è sostituita dalla seguente: «Appendice 5 Specifiche tecniche relative alle osservazioni da aeromobili e dei relativi riporti mediante comunicazione vocale A. ISTRUZIONI RELATIVE AI RIPORTI Testo di immagine 1. CONTENUTO DEI RIPORTI DI VOLO 1.1. Riporti di posizione e riporti di volo speciali 1.1.1. La sezione 1 del modulo di cui alla lettera A è obbligatoria per i riporti di posizione e i riporti di volo speciali, tuttavia possono essere omesse le voci 5 e 6. La sezione 2 si deve aggiungere, integralmente o in parte, solo su richiesta dell'operatore o del suo rappresentante designato, o se ritenuto necessario dal pilota responsabile. La sezione 3 deve essere inclusa nei riporti di volo speciali. 1.1.2. Condizione di emissione del riporto di volo speciale, da selezionare nella lista riportata al punto SERA.12005 a). 1.1.3. Nel caso dei riporti di volo speciali contenenti informazioni sull'attività vulcanica, un riporto post-volo deve essere effettuato utilizzando il modulo per i riporti di attività vulcanica (VAR) di cui alla lettera B. Tutti gli elementi osservati devono essere registrati e indicati nei punti appropriati del modulo VAR. 1.1.4. Dopo che è stato osservato un fenomeno che richiede un riporto di volo speciale, un riporto di volo speciale viene emesso non appena possibile. 2. ISTRUZIONI DETTAGLIATE 2.1. Gli elementi di un riporto di volo devono essere indicati nell'ordine elencato nel modulo AIREP SPECIAL.
Sezione 1 Voce 1 — IDENTIFICAZIONE DELL'AEROMOBILE. Riportare il nominativo radiotelefonico dell'aeromobile come prescritto al punto SERA.14050. Voce 2 — POSIZIONE. Riportare la posizione in latitudine (gradi espressi con 2 cifre o gradi e minuti con 4 cifre, seguiti da «North» o «South») e in longitudine (gradi espressi con 3 cifre o gradi e minuti con 5 cifre, seguiti da «East» o «West»), oppure come un punto significativo identificato da una designazione codificata (da 2 a 5 caratteri) o come un punto significativo seguito dalla rotta magnetica (3 cifre) e la distanza in miglia nautiche dal punto. Il punto significativo deve essere preceduto da «ABEAM», se del caso. Voce 3 — TEMPO. Orario di riporto in ore e minuti UTC (4 cifre), a meno che non sia prescritto il riporto in minuti dopo l'ora (2 cifre) in base ad accordi regionali di navigazione aerea. L'ora indicata deve rappresentare il momento effettivo in cui l'aeromobile si trova sulla posizione e non l'orario di creazione o trasmissione del riporto. Per i riporti di volo speciali, l'ora deve essere sempre riportata in ore e minuti (UTC). Voce 4 — LIVELLO O ALTITUDINE DI VOLO. Riportare il livello di volo a 3 cifre quando l'altimetro barometrico è regolato su un'impostazione standard. Riportare l'altitudine in metri seguita da «METRES» o in feet seguito da «FEET» quando su QNH. Riportare «CLIMBING» (seguito dal livello) in salita oppure «DESCENDING» in discesa (seguito dal livello) quando si scende a un nuovo livello dopo aver passato il punto significativo. Voce 5 — POSIZIONE SEGUENTE E ORARIO STIMATO DI SORVOLO (TIME OVER). Riportare il seguente punto di riporto e l'orario stimato di sorvolo di tale punto oppure riportare la posizione stimata che sarà raggiunta un'ora più tardi in base alle procedure di riporto della posizione in vigore. Utilizzare le convenzioni per i dati di posizione di cui alla voce 2. Riportare l'orario stimato di sorvolo di questa posizione. Riportare l'ora in ore e minuti UTC (4 cifre), a meno che non sia prescritto il riporto in minuti dopo l'ora (2 cifre) in base ad accordi regionali di navigazione aerea. Voce 6 — PUNTO SIGNIFICATIVO SEGUENTE. Riportare il punto significativo seguente a seguito della «next position and estimated time over» (posizione seguente e orario stimato di sorvolo). Sezione 2 Voce 7 — ORARIO STIMATO DI ARRIVO Riportare il nome del primo aeroporto di atterraggio previsto, seguito dall'orario stimato di arrivo in questo aeroporto in ore e minuti UTC (4 cifre). Voce 8 — AUTONOMIA. Riportare «ENDURANCE» (autonomia) seguita dall'autonomia del combustibile in ore e minuti (4 cifre). Sezione 3 Voce 9 — FENOMENO CHE PROVOCA UN RIPORTO DI VOLO SPECIALE. Riportare uno dei seguenti fenomeni incontrati o osservati:
2.2. Le informazioni registrate sul modulo per i riporti di attività vulcanica (VAR) non sono destinate alla trasmissione in formato RTF, ma all'arrivo in un aeroporto devono essere consegnate senza indugio dall'operatore dell'aeromobile o da un membro dell'equipaggio di condotta all'ufficio meteorologico dell'aeroporto. Se tale ufficio non risulta facilmente accessibile, il modulo compilato deve essere consegnato in base agli accordi locali tra il MET e i fornitori di ATS e l'operatore dell'aeromobile. 3. TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PERVENUTE MEDIANTE COMUNICAZIONI VOCALI Se gli enti ATS ricevono riporti di volo speciali, essi devono trasmettere senza indugio tali riporti di volo all'ufficio di veglia meteorologica (MWO) a loro associato. Al fine di garantire l'assimilazione dei riporti di volo nei sistemi a terra automatizzati, gli elementi di tali riporti devono essere trasmessi utilizzando le convenzioni per i dati di cui in appresso e nell'ordine prescritto.
Sezione 1 Voce 0 — POSIZIONE. Registrare la posizione in latitudine (gradi espressi con 2 cifre o gradi e minuti con 4 cifre, seguiti, senza spazi, da «N» o «S») e in longitudine (gradi espressi con 3 cifre o gradi e minuti con 5 cifre, seguiti, senza spazi, da «E» o «W»), oppure come un punto significativo identificato da una designazione codificata (da 2 a 5 caratteri) o come un punto significativo seguito dalla rotta magnetica (3 cifre) e la distanza in miglia nautiche (3 cifre) dal punto. Il punto significativo deve essere preceduto da «ABEAM», se del caso. Voce 1 — TEMPO. Registrare il tempo in ore e minuti UTC (4 cifre). Voce 2 — LIVELLO O ALTITUDINE DI VOLO. Registrare «F» seguito da 3 cifre (ad esempio «F310») quando si comunica il livello di volo. Registrare l'altitudine in metri seguita da «M» o in feet seguito da «FT» quando si comunica l'altitudine. Registrare «ASC» (livello) in ascesa o «DES» (livello) in discesa. Sezione 2 Voce 9 — FENOMENO CHE PROVOCA UN RIPORTO DI VOLO SPECIALE. Registrare il fenomeno riportato nel modo seguente:
ORARIO DI TRASMISSIONE. Registrare solo se viene trasmessa la sezione 3. 4. PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI RIPORTI DI WIND-SHEAR E CENERI VULCANICHE 4.1. Riporti di wind-shear 4.1.1. Nel riporto di wind-shear riscontrato nelle fasi di salita iniziale e di avvicinamento dell'aeromobile, deve essere incluso il tipo di aeromobile. 4.1.2. Nel caso siano state precedentemente riportate o previste condizioni di wind-shear in fase di salita iniziale o di avvicinamento, ed esse non vengano riscontrate, il pilota responsabile deve avvisare non appena possibile l'ente ATS competente a meno che il pilota responsabile non sia a conoscenza del fatto che detto ente sia stato già informato da un altro aeromobile. 4.2. Riporto post-volo di attività vulcanica 4.2.1. All'arrivo in aeroporto deve essere consegnato senza indugio all'ufficio meteorologico, da parte dell'operatore o da parte di un membro d'equipaggio di condotta, il riporto completo di attività vulcanica. Se tale ufficio non risulta facilmente accessibile agli equipaggi di volo degli aeromobili in arrivo, il modulo compilato deve essere fatto pervenire in conformità agli accordi locali tra i fornitori di MET e ATS e l'operatore dell'aeromobile. 4.2.2. L'ufficio meteorologico che riceve il riporto completo su un'attività vulcanica deve trasmetterlo senza indugio all'Ufficio di Veglia Meteorologica responsabile della veglia meteorologica sulla regione informazioni volo in cui è stata osservata l'attività vulcanica. B. MODULO DI RIPORTO DI VOLO SPECIALE DI ATTIVITÀ VULCANICA (MODEL VAR) Testo di immagine |
30) |
Il supplemento all'allegato è così modificato:
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