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Document 32016R1103R(02)
Corrigendum to Council Regulation (EU) 2016/1103 of 24 June 2016 implementing enhanced cooperation in the area of jurisdiction, applicable law and the recognition and nforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes (OJ L 183, 8.7.2016)
Rettifica del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU L 183 dell'8.7.2016)
Rettifica del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU L 183 dell'8.7.2016)
ST/9917/2018/INIT
OJ L 167, 4.7.2018, p. 36–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1103/corrigendum/2018-07-04/oj
4.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/36 |
Rettifica del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 183 dell'8 luglio 2016 )
Pagina 24, articolo 53, paragrafo 1:
anziché:
«1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 46.»,
leggasi:
«1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 47.».