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Document 32013R1204

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1204/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Repubblica moldova negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di determinate carni, determinati prodotti a base di carne, uova e ovoprodotti Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 316, 27.11.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1204/oj

27.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1204/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Repubblica moldova negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di determinate carni, determinati prodotti a base di carne, uova e ovoprodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell’articolo 8, il punto 1, primo comma, dell’articolo 8 e il punto 4 dell’articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/99/CE definisce le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano la produzione, la trasformazione, la distribuzione all’interno dell’Unione e l’introduzione da paesi terzi di prodotti di origine animale destinati al consumo umano e dispone la definizione di norme e certificazioni specifiche per il transito.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (3), stabilisce che alcuni prodotti possono essere importati e transitare nell’Unione solo se provengono da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella dell’allegato I, parte 1, di detto regolamento. Esso definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. Queste condizioni tengono anche conto della necessità o meno di garanzie aggiuntive in funzione della situazione sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti. Le garanzie aggiuntive che questi prodotti devono rispettare sono riportate nell’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(3)

La Repubblica moldova è elencata nella decisione 2011/163/UE della Commissione del 16 marzo 2011 relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (4) e ha approvato un piano di sorveglianza dei residui per le uova.

(4)

La Repubblica moldova ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata a importare nell’Unione ovoprodotti e ha presentato le informazioni pertinenti. Il trattamento termico applicato agli ovoprodotti riduce a un livello trascurabile i possibili rischi per la sanità animale derivanti da tali prodotti. È pertanto opportuno includere detto paese terzo nell’elenco di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 798/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(4)  GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.


ALLEGATO

Nella parte 1 dell'allegato I al regolamento n. 798/2008, la voce relativa alla Repubblica moldova è aggiunta dopo la voce «KR – Repubblica di Corea»:

«MD – Repubblica moldova

MD–0

L’intero paese

EP»

 

 

 

 

 

 

 


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