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Document 32013R1042

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi

OJ L 284, 26.10.2013, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1042/oj

26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1042/2013 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/112/CE dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, tutti i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici a persone che non sono soggetti passivi siano tassati nello Stato membro in cui il destinatario è stabilito, nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale, a prescindere dal luogo di stabilimento del soggetto passivo che presta tali servizi. La maggior parte degli altri servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi continua a essere tassata nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito.

(2)

Al fine di determinare quali servizi devono essere tassati nello Stato membro del destinatario, è essenziale definire i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici. In particolare è opportuno definire il concetto di servizi di teleradiodiffusione («teleradiodiffusione») sulla base delle definizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

A fini di maggior chiarezza, il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (3) reca un elenco non esaustivo delle operazioni identificate come servizi prestati tramite mezzi elettronici. È opportuno aggiornare tale elenco e compilare elenchi simili per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione.

(4)

È necessario specificare chi è il prestatore ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) quando i servizi prestati tramite mezzi elettronici o i servizi telefonici forniti via Internet sono resi ad un destinatario attraverso reti di telecomunicazione o tramite un’interfaccia o un portale.

(5)

Per garantire l’applicazione uniforme delle norme che disciplinano il luogo di prestazione del noleggio di mezzi di trasporto e il luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici, è necessario specificare dove si considera che sia stabilita una persona giuridica non soggetto passivo.

(6)

Al fine di individuare il debitore dell’IVA per la prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi prestati tramite mezzi elettronici, e tenuto conto del fatto che il luogo di imposizione è lo stesso a prescindere dal fatto che il destinatario sia o meno un soggetto passivo, il prestatore dovrebbe poter determinare lo status di un destinatario unicamente sulla base del fatto che questi comunichi o meno il proprio numero individuale di identificazione IVA. Conformemente alle norme generali, tale status deve essere modificato se il destinatario effettua successivamente una comunicazione in tal senso. Se tale comunicazione non viene ricevuta, il prestatore dovrebbe rimanere debitore dell’IVA.

(7)

Se una persona che non è soggetto passivo è stabilita in più di un paese oppure ha il suo indirizzo permanente in un paese e la sua residenza abituale in un altro, la priorità va data al luogo che meglio garantisce l’imposizione nel luogo di fruizione effettiva. Per evitare conflitti di giurisdizione tra Stati membri è necessario specificare il luogo di fruizione effettiva.

(8)

È opportuno stabilire norme al fine di chiarire il trattamento fiscale della prestazione di noleggio di mezzi di trasporto e di servizi telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici a persone che non sono soggetti passivi, di cui il luogo di stabilimento, l’indirizzo permanente o la residenza abituale è praticamente impossibile da determinare o non si può determinare con certezza. È opportuno che dette norme si basino su presunzioni.

(9)

Nel caso in cui sia disponibile l’informazione per determinare il luogo in cui il destinatario è effettivamente stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, è necessario prevedere che la relativa presunzione sia confutabile.

(10)

La fornitura e il controllo degli elementi di prova relativi al luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale imporrebbero un onere sproporzionato o potrebbero creare problemi in relazione alla protezione dei dati in alcuni casi in cui il servizio rivesta carattere occasionale, coinvolga per lo più piccole somme e richieda la presenza fisica del destinatario, come nel caso della prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi prestati tramite mezzi elettronici presso una postazione Wi-Fi o un Internet café, o non preveda generalmente il rilascio di ricevute di pagamento o altri elementi di prova per il servizio prestato, come nel caso delle cabine telefoniche.

(11)

Poiché il trattamento fiscale della prestazione di noleggio di mezzi di trasporto e di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici a persone che non sono soggetti passivi dipende dal luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, è necessario chiarire, per i casi in cui non vi sono specifiche presunzioni o per la confutazione delle presunzioni, quali sono gli elementi di prova di cui il prestatore dovrebbe disporre per individuare il luogo in cui il destinatario è stabilito. A tal fine si dovrebbe compilare un elenco, non esaustivo, degli elementi di prova.

(12)

Al fine di garantire il trattamento fiscale uniforme delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili, è opportuno definire il concetto di bene immobile. È necessario specificare quale grado di prossimità deve sussistere perché vi sia una connessione con un bene immobile e fornire altresì un elenco non esaustivo di esempi di operazioni identificate come servizi relativi a beni immobili.

(13)

È inoltre necessario chiarire il trattamento fiscale della prestazione di servizi consistenti nel mettere a disposizione di un destinatario attrezzature per l’esecuzione di lavori su un bene immobile.

(14)

Per motivi pratici, è opportuno chiarire che i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici da un soggetto passivo che agisca in nome proprio nell’ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga devono essere considerati, al fine di determinare il luogo di prestazione, come prestati in quegli stessi luoghi.

(15)

A norma della direttiva 2006/112/CE, l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini deve in ogni caso essere soggetto a imposta nel luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente. È opportuno specificare che tale disposizione si applica anche qualora i biglietti per tali effettivamente non siano venduti direttamente dall’organizzatore ma siano distribuiti tramite intermediari.

(16)

A norma della direttiva 2006/112/CE, l’IVA può diventare esigibile prima, al momento o poco dopo la cessione di beni o la prestazione di servizi. Per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici nel periodo di transizione alle nuove norme relative al luogo delle prestazioni, le condizioni relative alla prestazione dei servizi o eventuali differenze di applicazione tra gli Stati membri potrebbero dar luogo a casi di doppia o mancata imposizione. È necessario adottare disposizioni transitorie per impedire che questo si verifichi e garantire un’applicazione uniforme negli Stati membri.

(17)

Ai fini del presente regolamento, può essere appropriato per gli Stati membri adottare misure legislative intese a limitare la portata di taluni obblighi e diritti istituiti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al fine di salvaguardare un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell’Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, se tali misure sono necessarie e proporzionate tenuto conto del rischio di frode ed evasione fiscale negli Stati membri e della necessità di garantire la corretta riscossione dell’IVA disciplinata dal presente regolamento.

(18)

Il concetto di bene immobile dovrebbe essere introdotto al fine di garantire un trattamento fiscale uniforme, da parte degli Stati membri, delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili. L’introduzione di tale concetto potrebbe avere conseguenze rilevanti sulla legislazione e sulle prassi amministrative degli Stati membri. Fatte salve tale legislazione o tali prassi già in vigore negli Stati membri e al fine di consentire una transizione agevole, tale concetto dovrebbe essere introdotto in un momento successivo.

(19)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così così modificato:

1)

il capo IV è così modificato:

a)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 6 bis

1.   Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE rientrano, in particolare:

a)

i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con una componente video (servizi di videofonia);

b)

i servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (Voice over Internet Protocol — VoIP);

c)

i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di gestione chiamata;

d)

i servizi di radioavviso;

e)

i servizi di audiotext;

f)

fax, telegrafo e telex;

g)

l’accesso a Internet e al World Wide Web;

h)

le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore.

2.   Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE non rientrano:

a)

i servizi prestati tramite mezzi elettronici;

b)

i servizi di radiodiffusione e di televisione (“teleradiodiffusione”).

Articolo 6 ter

1.   I servizi di teleradiodiffusione comprendono servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l’ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto.

2.   Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:

a)

i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva;

b)

i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o analoga rete elettronica (IP streaming), se sono diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

3.   Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:

a)

i servizi di telecomunicazione;

b)

i servizi prestati tramite mezzi elettronici;

c)

la fornitura di informazioni su determinati programmi su richiesta;

d)

il trasferimento di diritti di diffusione o trasmissione;

e)

l’affitto e il noleggio di attrezzature o impianti tecnici destinati alla ricezione di un servizio di teleradiodiffusione;

f)

i programmi radiofonici o televisivi distribuiti via Internet o analoga rete elettronica (IP streaming), a meno che tali programmi siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.»;

b)

all’articolo 7, il paragrafo 3 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3.   Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:»;

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i servizi di teleradiodiffusione;»

iii)

le lettere q), r) e s) sono soppresse;

iv)

sono inserite le lettere seguenti:

«t)

prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;

u)

prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.»;

c)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE, se i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono resi attraverso una rete di telecomunicazione, un’interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, si presume che un soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi, a meno che tale prestatore sia esplicitamente designato, da detto soggetto passivo, quale prestatore e ciò risulti dagli accordi contrattuali tra le parti.

Al fine di considerare il prestatore di servizi prestati tramite mezzi elettronici esplicitamente designato dal soggetto passivo quale prestatore di tali servizi, devono sussistere le seguenti condizioni:

a)

la fattura emessa o resa disponibile da ciascun soggetto passivo che interviene nella prestazione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici identifica i servizi elettronici e il relativo prestatore;

b)

la nota di pagamento o la ricevuta emessa o resa disponibile per il destinatario identifica i servizi prestati tramite mezzi elettronici e il relativo prestatore.

Ai fini del presente paragrafo, a un soggetto passivo che, in relazione ad una prestazione di servizi prestati tramite mezzi elettronici, autorizzi l’addebito al destinatario o la prestazione dei servizi ovvero stabilisca i termini e le condizioni generali della prestazione non è consentito designare esplicitamente un’altra persona quale prestatore di tali servizi.

2.   Il paragrafo 1 si applica altresì ai servizi telefonici prestati via Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (VoIP), se sono prestati attraverso una rete di telecomunicazione, un’interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, e sono prestati alle stesse condizioni di cui allo stesso paragrafo.

3.   Il presente articolo non si applica a un soggetto passivo che provvede solamente al trattamento dei pagamenti in relazione ai servizi prestati tramite mezzi elettronici o ai servizi telefonici prestati via Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (VoIP), e non interviene nella prestazione di tali servizi prestati tramite mezzi elettronici o servizi telefonici.»;

2)

il capo V è così modificato:

a)

nella sezione 1 sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 13 bis

Il luogo di stabilimento di una persona giuridica che non è soggetto passivo, di cui all’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, e agli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE, è:

a)

il luogo in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale o

b)

il luogo di qualunque altra sede di attività caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze.

Articolo 13 ter

Ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/112/CE, sono considerati “beni immobili”:

a)

una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;

b)

qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;

c)

qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;

d)

qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio.»;

b)

all’articolo 18, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, che disponga o no di informazioni contrarie, il prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità sia una persona che non è soggetto passivo se tale destinatario non gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA.»;

c)

l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Se i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, o degli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE sono prestati a una persona che non è soggetto passivo ed è stabilita in più paesi o ha l’indirizzo permanente in un paese e la residenza abituale in un altro, si dà la priorità:

a)

nel caso di una persona giuridica che non è soggetto passivo, al luogo di cui all’articolo 13 bis, lettera a), del presente regolamento, a meno che sia provato che l’utilizzazione del servizio avviene nel luogo della sede di attività di cui alla lettera b) di tale articolo;

b)

nel caso di una persona fisica, al luogo in cui tale persona ha la sua residenza abituale, a meno che sia provato che l’utilizzazione del servizio avviene al suo indirizzo permanente.»;

d)

la sezione 4 è così modificata:

i)

sono inserite le sottosezioni seguenti:

«Sottosezione 3 bis

Presunzioni in materia di luogo di stabilimento del destinatario

Articolo 24 bis

1.   Per l’applicazione degli articoli 44, 58 e 59 bis della direttiva 2006/112/CE, se un prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici presta detti servizi in un luogo quale una cabina telefonica, un punto telefonico, una postazione Wi-Fi, un Internet café, un ristorante o una hall d’albergo e la fruizione del servizio fornito dal prestatore richiede la presenza fisica del destinatario in tale luogo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in questione e che il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito in tale luogo.

2.   Se il luogo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è a bordo di una nave, un aereo o un treno che effettua un trasporto passeggeri all’interno della Comunità a norma degli articoli 37 e 57 della direttiva 2006/112/CE, il paese in cui il servizio è prestato è quello del luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

Articolo 24 ter

Per l’applicazione dell’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE, nel caso di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici a una persona che non è soggetto passivo:

a)

attraverso la sua linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui è installata detta linea terrestre fissa;

b)

attraverso reti mobili, si presume che il luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale sia il paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la ricezione di tali servizi;

c)

per i quali è necessario utilizzare un decodificatore o un analogo dispositivo o una scheda di ricezione e senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui il decodificatore o l’analogo dispositivo è installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata;

d)

in circostanze diverse da quelle di cui all’articolo 24 bis e al presente articolo, lettere a), b) e c), si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nell’articolo 24 septies del presente regolamento.

Articolo 24 quater

Per l’applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, nel caso di servizi di noleggio di mezzi di trasporto, fatta eccezione per il noleggio a breve termine, resi a una persona che non è soggetto passivo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nell’articolo 24 sexies del presente regolamento.

Sottosezione 3 ter

Confutazione delle presunzioni

Articolo 24 quinquies

1.   Un prestatore che presti un servizio elencato all’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE può confutare la presunzione di cui all’articolo 24 bis o all’articolo 24 ter, lettere a), b) e c), del presente regolamento sulla base di tre degli elementi di prova non contraddittori da cui risulti che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale altrove.

2.   L’Erario può confutare le presunzioni fatte valere ai sensi degli articoli 24 bis, 24 ter o 24 quater se vi sono indizi di usi impropri da parte del prestatore.

Sottosezione 3 quater

Prove per l’individuazione del luogo di stabilimento del destinatario e la confutazione delle presunzioni

Articolo 24 sexies

Ai fini dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e del soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 24 quater del presente regolamento, valgono in particolare i seguenti elementi di prova:

a)

l’indirizzo di fatturazione del destinatario;

b)

le coordinate bancarie, come l’ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l’indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;

c)

i dati di immatricolazione del mezzo di trasporto noleggiato dal destinatario, se l’immatricolazione di tale mezzo di trasporto è prescritta nel luogo in cui esso è utilizzato, o altre informazioni analoghe;

d)

altre informazioni commerciali pertinenti.

Articolo 24 septies

Ai fini dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE e del soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 24 ter, lettera d), o all’articolo 24 quinquies, paragrafo 1, del presente regolamento, valgono in particolare i seguenti elementi di prova:

a)

l’indirizzo di fatturazione del destinatario;

b)

l’indirizzo di protocollo Internet (IP) del dispositivo utilizzato dal destinatario o qualsiasi metodo di geolocalizzazione;

c)

le coordinate bancarie, come l’ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l’indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;

d)

il prefisso del paese (Mobile Country Code — MCC) dell’identità utente mobile internazionale (International Mobile Subscriber Identity — IMSI) integrato nella carta SIM (Subscriber Identity Module) utilizzata dal destinatario;

e)

l’ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario attraverso la quale il servizio è prestato a quest’ultimo;

f)

altre informazioni commerciali pertinenti.»;

ii)

è inserita la sottosezione seguente:

«Sottosezione 6 bis

Prestazioni di servizi relativi a beni immobili

Articolo 31 bis

1.   I servizi relativi a beni immobili di cui all’articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:

a)

derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;

b)

erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.

2.   Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:

a)

l’elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;

b)

la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;

c)

l’edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;

d)

l’edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;

e)

opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l’irrigazione e la concimazione;

f)

il rilevamento e la valutazione del rischio e dell’integrità di beni immobili;

g)

la valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell’ambito di controversie;

h)

la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario;

i)

la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini;

j)

la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l’utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l’utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l’accesso a sale d’aspetto negli aeroporti, o l’uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;

k)

lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;

l)

lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;

m)

l’installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili;

n)

lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili;

o)

la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario;

p)

attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d);

q)

servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all’alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.

3.   Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:

a)

l’elaborazione di planimetrie per fabbricati, o per loro parti, che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;

b)

il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario;

c)

la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l’uso di beni immobili;

d)

l’intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora l’intermediario agisca in nome e per conto di un’altra persona;

e)

la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità;

f)

l’installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l’ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;

g)

la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari;

h)

servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l’esistenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.

Articolo 31 ter

Qualora siano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per la realizzazione di lavori su beni immobili, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il prestatore si assume la responsabilità dell’esecuzione dei lavori.

Se insieme alle attrezzature è messo a disposizione del destinatario personale sufficiente per l’esecuzione dei lavori, si presume che il prestatore abbia assunto tale responsabilità. La presunzione che il prestatore abbia la responsabilità dell’esecuzione dei lavori può essere confutata con qualsiasi pertinente mezzo di fatto o di diritto.

Articolo 31 quater

Per determinare il luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici da parte di un soggetto passivo che agisce in nome proprio, nell’ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con analoghe funzioni, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, detti servizi sono considerati prestati in detti luoghi.»;

iii)

nella sottosezione 7, è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 33 bis

L’emissione di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini da parte di un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore o da parte di un soggetto passivo diverso dall’organizzatore, che agisce in nome proprio, è disciplinata dall’articolo 53 e dall’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.»;

3)

nell’allegato I, punto 4, sono aggiunte le lettere seguenti:

«f)

ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso una rete di radiodiffusione o telediffusione, Internet o un’analoga rete elettronica per l’ascolto o la visione di programmi nel momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, quali programmi televisivi o video su richiesta;

g)

ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o un’analoga rete elettronica (IP streaming), a meno che siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete di radiodiffusione o telediffusione;

h)

la fornitura di contenuti audio e audiovisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione, che non sono erogati da un fornitore di servizi di media e sotto la sua responsabilità editoriale;

i)

cessione successiva di prodotti audio e audiovisivi di un fornitore di servizi di media, attraverso reti di comunicazione, da parte da un soggetto diverso dal fornitore di servizi di media.»

Articolo 2

Per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici resi da un prestatore stabilito nella Comunità a una persona non soggetto passivo stabilita, avente l’indirizzo permanente o la residenza abituale nella Comunità, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

il luogo della prestazione di servizi relativo a ciascun fatto generatore dell’imposta che si verifichi anteriormente al 1o gennaio 2015 è il luogo in cui il prestatore è stabilito, come disposto all’articolo 45 della direttiva 2006/112/CE, a prescindere da quando la prestazione o la prestazione continuativa di tali servizi sia ultimata;

b)

il luogo della prestazione di servizi relativo a ciascun fatto generatore dell’imposta che si verifichi a decorrere dal 1o gennaio 2015 è il luogo in cui in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, a prescindere da quando la prestazione o la prestazione continuativa di tali servizi sia iniziata;

c)

se il fatto generatore dell’imposta si è realizzato anteriormente al 1o gennaio 2015 nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito, l’imposta non diviene esigibile nello Stato membro del destinatario, in relazione al medesimo fatto generatore dell’imposta, né il 1o gennaio 2015 né successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Tuttavia, gli articoli 13 ter, 31 bis e 31 ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, quali inseriti dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

J. BERNATONIS


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

(4)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).


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