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Document 32013R0575R(01)

Rettifica del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 176 del 27.6.2013 )

OJ L 208, 2.8.2013, p. 68–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 208, 2.8.2013, p. 1–5 (GA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/corrigendum/2013-08-02/oj

2.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/68


Rettifica del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176 del 27 giugno 2013 )

A pagina 2, considerando 4, terza frase:

anziché:

«…e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del (2)»,

leggi:

«…e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (2).»;

a pagina 36, articolo 26, paragrafo 3, primo comma, seconda frase:

anziché:

«Per quanto riguarda le emissioni successive al 31 dicembre 2014 gli enti…»,

leggi:

«Per quanto riguarda le emissioni successive al 28 giugno 2013 gli enti…»;

a pagina 37, articolo 26, paragrafo 3, terzo comma, seconda frase:

anziché:

«L'ABE elabora tale elenco e lo pubblica entro il 1 febbraio 2015 per la prima volta.»,

leggi:

«L'ABE elabora tale elenco e lo pubblica entro il 28 luglio 2013 per la prima volta.»;

a pagina 37, articolo 26, paragrafo 3, quarto comma:

anziché:

«…decidere di rimuovere da tale elenco gli strumenti che non costituiscono aiuti di Stato emessi dopo 31 dicembre 2014 …»,

leggi:

«…decidere di rimuovere da tale elenco gli strumenti che non costituiscono aiuti di Stato emessi dopo il 28 giugno 2013 …»;

a pagina 37, articolo 26, paragrafo 4, secondo comma:

anziché:

«L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 37, articolo 27, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 39, articolo 28, paragrafo 5, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 40, articolo 29, paragrafo 6, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 40, articolo 32, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 42, articolo 36, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 42, articolo 36, paragrafo 3, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 44, articolo 41, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 48, articolo 49, paragrafo 6, secondo comma:

anziché:

«L’ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 50, articolo 52, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 57, articolo 73, paragrafo 7, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 58, articolo 76, paragrafo 4, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 59, articolo 78, paragrafo 5, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 60, articolo 79, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 61, articolo 83, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 62, articolo 84, paragrafo 4, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 62, articolo 84, paragrafo 5, secondo comma:

anziché:

«Se, dopo 31 dicembre 2014 una società di partecipazione finanziaria madre…»,

leggi:

«Se, dopo il 28 giugno 2013, una società di partecipazione finanziaria madre…»;

a pagina 68, articolo 99, paragrafo 5, terzo comma:

anziché:

«L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 68, articolo 99, paragrafo 6, terzo comma:

anziché:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 69, articolo 101, paragrafo 4, secondo comma

anziché:

«L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 72, articolo 105, paragrafo 14, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 74, articolo 110, paragrafo 4, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 232, articolo 395, paragrafo 6, secondo comma:

anziché:

«…di applicare un limite per le grandi esposizioni al di sotto del 25 % ma non inferiore al 15 % tra 31 dicembre 2014 e il 30 giugno 2015 …»,

leggi:

«…di applicare un limite per le grandi esposizioni al di sotto del 25 % ma non inferiore al 15 % tra il 28 giugno 2013 e il 30 giugno 2015 …»;

a pagina 241, articolo 415, paragrafo 3, secondo comma:

anziché:

«L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione per gli elementi specificati alla lettera a) entro 1 febbraio 2015 e per gli elementi specificati alla lettera b) entro il 1o gennaio 2014.»,

leggi:

«L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione per gli elementi specificati alla lettera a) entro il 28 luglio 2013 e per gli elementi specificati alla lettera b) entro il 1o gennaio 2014.»;

a pagina 254, articolo 430, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 256, articolo 437, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 268, articolo 462, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli da 456 a 460 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere da 31 dicembre 2014»,

leggi:

«2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli da 456 a 460 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dal 28 giugno 2013.»;

a pagina 274, articolo 478, paragrafo 2:

anziché:

«2.   In deroga al paragrafo 1, per gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), che esistevano prima del … la percentuale applicabile ai fini dell'articolo 469, paragrafo 1, lettera c), rientra nei seguenti intervalli di valori:

a)

da 0 % a 100 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 2o gennaio 2015

b)

da 10 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2015 al 2o gennaio 2016

c)

da 20 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 2o gennaio 2016 al 2o gennaio 2017;

d)

da 30 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2017 al 2o gennaio 2018;

e)

da 40 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2018 al 2o gennaio 2019

f)

da 50 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2019 al 2o gennaio 2020

g)

da 60 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2020 al 2o gennaio 2021;

h)

da 70 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2021 al 2o gennaio 2022;

i)

da 80 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2022 al 2o gennaio 2023;

j)

da 90 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2023 al 2o gennaio 2024.»,

leggi:

«2.   In deroga al paragrafo 1, per gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), che esistevano prima del 1o gennaio 2014 la percentuale applicabile ai fini dell'articolo 469, paragrafo 1, lettera c), rientra nei seguenti intervalli di valori:

a)

da 0 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b)

da 10 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c)

da 20 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d)

da 30 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

e)

da 40 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

f)

da 50 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;

g)

da 60 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

h)

da 70 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

i)

da 80 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

j)

da 90 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.»;

a pagina 276, articolo 481, paragrafo 6, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1o febbraio 2014»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 279, articolo 487, paragrafo 3, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2014»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 281, articolo 492, paragrafo 5, secondo comma:

anziché:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2014»,

leggi:

«L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.»;

a pagina 281, articolo 493, paragrafo 3, frase introduttiva:

anziché:

«…gli Stati membri possono, per un periodo transitorio fino all'entrata in vigore di un eventuale atto legislativo, a seguito del riesame conformemente all'articolo 507, ma non dopo 2o gennaio 2029 esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, le seguenti esposizioni:»,

leggi:

«…gli Stati membri possono, per un periodo transitorio fino all'entrata in vigore di un eventuale atto legislativo, a seguito del riesame conformemente all'articolo 507, ma non dopo il 31 dicembre 2028, esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, le seguenti esposizioni:»;

a pagina 285, articolo 501, paragrafo 4:

anziché:

«4.   La Commissione, entro 2o gennaio 2017 presenta una relazione sull'impatto dei requisiti in materia di fondi propri fissati dal presente regolamento sui prestiti alle PMI e alle persone fisiche…»,

leggi:

«4.   La Commissione, entro il 28 giugno 2016, presenta una relazione sull'impatto dei requisiti in materia di fondi propri fissati dal presente regolamento sui prestiti alle PMI e alle persone fisiche…»;

a pagina 291, articolo 515, paragrafo 1:

anziché:

«1.   L'ABE, insieme all'AESFEM, entro il 2o gennaio 2015 presenta una relazione sul funzionamento del presente regolamento con i relativi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 648/20124…»,

leggi:

«1.   L'ABE, insieme all'AESFEM, entro il 28 giugno 2014 presenta una relazione sul funzionamento del presente regolamento con i relativi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 648/20124…»;

a pagina 294, articolo 521, paragrafo 2, lettera c):

anziché:

«c)

le disposizioni del presente regolamento che impongono alle AEV di presentare alla Commissione progetti di norme tecniche e le disposizioni del presente regolamento che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati o atti di esecuzione, le quali si applicano a decorrere da 31 dicembre 2014»,

leggi:

«c)

le disposizioni del presente regolamento che impongono alle AEV di presentare alla Commissione progetti di norme tecniche e le disposizioni del presente regolamento che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati o atti di esecuzione, le quali si applicano a decorrere dal 28 giugno 2013.»


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