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Document 32013H1224(01)

Raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013 , su misure efficaci per l’integrazione dei Rom negli Stati membri

OJ C 378, 24.12.2013, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

24.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2013

su misure efficaci per l’integrazione dei Rom negli Stati membri

2013/C 378/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'uguaglianza è uno dei valori fondamentali dell'Unione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, TUE, l'Unione combatte l'esclusione sociale e promuove la tutela dei diritti del minore.

(2)

Ai sensi dell'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni.

(3)

L’articolo 19, paragrafo 1, TFUE consente al Consiglio di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

(4)

L'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua o sull'appartenenza ad una minoranza nazionale.

(5)

La direttiva 2000/43/CE (1) del Consiglio stabilisce un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica in tutta l'Unione per quanto riguarda i settori dell'occupazione e della formazione, dell'istruzione, della protezione sociale (compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria), delle prestazioni sociali e dell'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio.

(6)

Ai fini della presente raccomandazione, come in altri documenti politici del Parlamento europeo e del Consiglio, il termine «Rom» è usato come termine generale che comprende gruppi di persone più o meno accomunate da alcune caratteristiche culturali, come Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che siano sedentari o meno.

(7)

Molti Rom che vivono nell'Unione sono tuttora confrontati a un'estrema povertà, all'esclusione sociale, alle discriminazioni e ad ostacoli all'esercizio dei diritti fondamentali che li rendono vulnerabili allo sfruttamento, ad esempio attraverso la tratta degli esseri umani. Sarebbe pertanto opportuno prendere in considerazione provvedimenti di inclusione sociale più efficaci, adeguati alla loro situazione e alle loro necessità.

(8)

Suscita particolare preoccupazione la situazione dei minori Rom nell'Unione, che una serie di fattori può rendere particolarmente vulnerabili ed esporre, tra l'altro, a problemi di salute, alloggio, nutrizione, esclusione, discriminazione, razzismo e violenza. L'esclusione sociale dei minori Rom è spesso legata alla mancata registrazione della nascita e alla mancanza di documenti d'identità, alla scarsa partecipazione all'educazione e assistenza della prima infanzia, come pure all'istruzione superiore, e all'elevato tasso di abbandono scolastico. La segregazione è un grave ostacolo che impedisce l'accesso a un'istruzione di qualità. Inoltre, alcuni minori Rom sono vittime della tratta e dello sfruttamento della manodopera.

(9)

Anche i Rom che sono cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri possono trovarsi in una situazione di vulnerabilità, in particolare quando condividono le stesse cattive condizioni di vita (difficili) di molti Rom cittadini dell'Unione, ma al tempo stesso devono affrontare le stesse difficoltà di molti migranti provenienti dall’esterno dell'Unione.

(10)

Nel contesto della mobilità all'interno dell'Unione, occorre rispettare il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e le condizioni per il suo esercizio, inclusa quella di disporre di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), adoperandosi nel contempo per migliorare le condizioni di vita dei Rom e portando avanti misure atte a promuovere la loro integrazione economica e sociale negli Stati membri di origine e di residenza.

(11)

Nelle sue risoluzioni del 9 settembre 2010 sulla situazione dei Rom e la libertà di circolazione nell'Unione europea e del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei Rom, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e gli Stati membri a mobilitare strategie e strumenti dell'Unione esistenti per garantire l’integrazione socioeconomica dei Rom.

(12)

Nella sua comunicazione del 5 aprile 2011 dal titolo «Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020» la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri ad adottare o sviluppare un’impostazione globale e a sostenere una serie di obiettivi nei settori dell’istruzione, dell’occupazione, dell'assistenza sanitaria e dell'alloggio al fine di accelerare l'integrazione dei Rom.

(13)

Il 19 maggio 2011 il Consiglio ha adottato le conclusioni intitolate «Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020», nelle quali esprimeva l’impegno degli Stati membri a promuovere l’inclusione socioeconomica di queste popolazioni.

(14)

Il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 ha esortato ad attuare rapidamente le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2011, in particolare per quanto riguarda la preparazione, l’aggiornamento o l’elaborazione di strategie nazionali di integrazione dei Rom negli Stati membri o di insiemi integrati di misure di intervento nell'ambito delle loro politiche più generali di inclusione sociale, per il miglioramento della situazione dei Rom.

(15)

Nella sua comunicazione del 21 maggio 2012 intitolata «Strategie nazionali di integrazione dei Rom: un primo passo nell’attuazione del Quadro dell’UE», la Commissione esponeva i risultati di una prima valutazione di tutte le strategie nazionali di integrazione dei Rom e degli insiemi integrati di misure di intervento e ha invitato gli Stati membri a considerare una serie di adattamenti per proseguire su questa strada.

(16)

La Commissione ha intensificato il dialogo con gli Stati membri sull’integrazione dei Rom, in particolare istituendo nell’ottobre del 2012 la rete dei punti di contatto nazionali per l'integrazione dei Rom al fine di discutere sulle possibili soluzioni ai problemi rilevati. Nel novembre e nel dicembre del 2012 un gruppo di punti di contatto nazionali per l'integrazione dei Rom ha discusso ulteriormente sui modi per aumentare l’efficacia delle misure volte a realizzare l’integrazione dei Rom negli Stati membri; il gruppo ha successivamente riferito in proposito alla rete dei punti di contatto nazionali per l'integrazione dei Rom.

(17)

Nella sua comunicazione del 26 giugno 2013 intitolata «Progressi nell'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom», la Commissione ha sottolineato l'esigenza di ulteriori interventi per creare le condizioni preliminari necessarie ad attuare con successo, non appena possibile, misure destinate ad accelerare il processo dell'integrazione dei Rom.

(18)

La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020») ha conferito un nuovo impulso alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale formulando obiettivi comuni europei per ridurre il numero di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale, ridurre il tasso di abbandono scolastico e aumentare il rendimento scolastico e i livelli di occupazione. L'integrazione dei Rom è un elemento essenziale degli impegni convergenti dell'Unione e degli Stati membri in questo contesto. L'attuale governance del semestre europeo promuove l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2013 intitolate «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione», forniscono ulteriori orientamenti per le iniziative dirette a conseguire una crescita inclusiva.

(19)

Alla luce di tali considerazioni e delle carenze individuate, occorre migliorare e monitorare l'efficacia delle misure di integrazione dei Rom. A ciò si dovrebbe provvedere assicurando al contempo il pieno rispetto del principio di sussidiarietà e della responsabilità primaria degli Stati membri in questo settore, tenendo conto del fatto che la raccolta di dati per motivi etnici può costituire una questione delicata e riconoscendo che gli Stati membri dovrebbero scegliere i propri metodi di monitoraggio, inclusi metodi adeguati per eventuali raccolte di dati, e possibili indicatori.

(20)

La presente raccomandazione si basa sulle diverse raccomandazioni precedentemente formulate nelle risoluzioni del Parlamento europeo, nelle conclusioni del Consiglio sull'integrazione dei Rom e nelle comunicazioni della Commissione, e intende completare la normativa vigente nell'Unione in materia di lotta alla discriminazione al fine di contribuire a renderne più efficaci l'esecuzione e l'applicazione.

(21)

La presente raccomandazione non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative allo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi nel territorio degli Stati membri previste dal diritto nazionale e dell’Unione, né gli effetti giuridici di tale status.

(22)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) chiede agli Stati membri, se del caso, di adottare un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate. Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per il periodo di programmazione 2014-2020 include una priorità d'investimento nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE) incentrata sull'integrazione socioeconomica di comunità emarginate come i Rom, in complementarità con gli altri Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi ESI) (5),

CONSTATANDO QUANTO SEGUE:

SCOPO

Scopo della presente raccomandazione è fornire agli Stati membri orientamenti volti a migliorare l'efficacia delle loro misure per l’integrazione dei Rom e rafforzare l'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom o degli insiemi integrati di misure di intervento nell'ambito di politiche più generali di inclusione sociale dirette a migliorare la situazione dei Rom e a colmare i divari tra questi ultimi e il resto della popolazione.

L'entità e la situazione socioeconomica della popolazione Rom varia considerevolmente a seconda dello Stato membro. Pertanto le impostazioni nazionali a favore dell'integrazione dei Rom dovrebbero essere adeguate alle circostanze e alle esigenze specifiche sul terreno, anche adottando o portando avanti politiche destinate ai gruppi emarginati e svantaggiati, quali i Rom, in un contesto più ampio.

La presente raccomandazione si incentra esplicitamente sulle misure atte a promuovere l'integrazione dei Rom senza voler escludere altri gruppi emarginati e svantaggiati; le misure di integrazione dovrebbero fondarsi sugli stessi principi in condizioni paragonabili.

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1.   QUESTIONI POLITICHE SOSTANZIALI

Misure di intervento efficaci

1.1.

Al fine di promuovere la piena uguaglianza effettiva dei Rom, adottare misure di intervento efficaci per assicurare la loro parità di trattamento e il rispetto dei loro diritti fondamentali, tra cui la parità di accesso all’istruzione, all’occupazione, all’assistenza sanitaria e all’alloggio. Questo obiettivo potrebbe essere conseguito mediante misure di portata generale ovvero mediante misure mirate, tra cui misure specifiche atte a prevenire o compensare gli svantaggi, o mediante una combinazione di entrambe, prestando un'attenzione particolare alla dimensione di genere.

1.2.

Adottare misure che possono basarsi su indicatori socioeconomici, ad esempio un tasso elevato di disoccupazione di lunga durata, il livello di rendimento scolastico e parametri di ordine sanitario, o possono incentrarsi su aree geografiche emarginate e/o segregate.

Accesso all’istruzione

1.3.

Adottare misure efficaci volte a garantire ai ragazzi e alle ragazze Rom la parità di trattamento e il pieno accesso a un'istruzione di qualità nei sistemi ordinari e assicurare che tutti gli alunni Rom completino almeno il ciclo di istruzione obbligatoria (6). Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso misure quali:

a)

eliminare la segregazione scolastica;

b)

porre fine a collocazioni inappropriate degli alunni Rom in istituti specializzati;

c)

ridurre il tasso di abbandono scolastico (7) in tutti i cicli di istruzione, anche a livello secondario e nella formazione professionale;

d)

aumentare l’accesso ai servizi di educazione e assistenza della prima infanzia, e migliorare la qualità di questi con interventi di sostegno mirati laddove necessario;

e)

considerare i bisogni dei singoli alunni e rispondervi di conseguenza, in stretta cooperazione con le famiglie;

f)

ricorrere a metodi di insegnamento e di apprendimento inclusivi e personalizzati, compresi il sostegno all'apprendimento per allievi in difficoltà e misure dirette a combattere l'analfabetismo, e promuovere l'offerta e l'uso di attività extracurricolari;

g)

incoraggiare un maggiore coinvolgimento dei genitori e, in caso, migliorare la formazione degli insegnanti;

h)

incoraggiare i Rom ad iscriversi e a completare l'istruzione secondaria e terziaria;

i)

ampliare l'accesso all'istruzione della seconda opportunità e all'educazione degli adulti e sostenere la transizione tra i livelli di istruzione e l'acquisizione di competenze adeguate alle necessità del mercato del lavoro.

Accesso all’occupazione

1.4.

Adottare misure efficaci per garantire la parità di trattamento dei Rom nell'accesso al mercato del lavoro e alle opportunità d'occupazione. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso misure quali:

a)

sostenere la prima esperienza di lavoro, la formazione professionale, la formazione in loco, l’apprendimento permanente e lo sviluppo di competenze;

b)

favorire il lavoro autonomo e l’imprenditoria;

c)

offrire parità di accesso ai servizi pubblici per l'impiego generali, unitamente a servizi di sostegno per le persone alla ricerca di un lavoro, incentrandosi sull'orientamento personalizzato e la progettazione individuale dell'azione e, in caso, promuovendo le opportunità di lavoro nell'ambito del pubblico impiego;

d)

eliminare le barriere all’ingresso e al reingresso nel mercato del lavoro, ivi comprese le discriminazioni.

Accesso all’assistenza sanitaria

1.5.

Adottare misure efficaci volte a garantire ai Rom la parità di trattamento nell'accesso ai servizi sanitari universalmente accessibili (8) sulla base di criteri generali di ammissibilità. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso misure quali:

a)

rimuovere qualsiasi ostacolo all'accesso al sistema sanitario accessibile al resto della popolazione;

b)

migliorare l'accesso a controlli medici, cure prenatali e postnatali e pianificazione familiare, come pure all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, generalmente prestati dai servizi sanitari nazionali;

c)

migliorare l'accesso ai programmi di vaccinazione gratuita rivolti ai bambini e ai programmi di vaccinazione rivolti specialmente a gruppi a più alto rischio e/o a coloro che vivono in zone emarginate e/o remote, e

d)

promuovere la consapevolezza in materia di salute e assistenza sanitaria.

Accesso all’alloggio

1.6.

Adottare provvedimenti efficaci intesi a garantire la parità di trattamento dei Rom nell'accesso all'alloggio. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso misure quali:

a)

eliminare la segregazione spaziale e promuovere la desegregazione;

b)

promuovere un accesso non discriminatorio agli alloggi sociali;

c)

prevedere aree di sosta per i Rom non sedentari, proporzionalmente alle esigenze locali;

d)

garantire l'accesso ai servizi pubblici (come l'acqua, elettricità e il gas) e alle infrastrutture abitative conformemente ai requisiti giuridici nazionali.

1.7.

Laddove opportuno, garantire che le domande presentate da autorità locali relative a progetti di rinnovamento urbano comprendano interventi integrati in materia di alloggio a favore delle comunità emarginate.

1.8.

Promuovere iniziative locali organizzate dalle comunità e/o investimenti territoriali integrati sostenuti dai Fondi ESI.

Finanziamento

1.9.

Stanziare per l'attuazione e il monitoraggio delle loro strategie e dei loro piani d’azione nazionali e locali finanziamenti adeguati, provenienti da tutte le fonti disponibili (locali, nazionali, dell'Unione e internazionali) al fine di garantire l'obiettivo dell’integrazione dei Rom attraverso misure di portata generale o mirate.

1.10.

La promozione dell'inclusione sociale e la lotta alla povertà e alla discriminazione, tra l'altro anche favorendo l'integrazione socioeconomica di comunità emarginate come i Rom, dovrebbero essere agevolate destinando almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE in ciascuno Stato membro a investimenti nelle persone, come stabilito agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1304/2013.

1.11.

A seconda dell'entità e della situazione socioeconomica delle comunità Rom e del divario tra i Rom e i non-Rom, nonché delle sfide individuate nel contesto del semestre europeo per vari Stati membri, adottare misure appropriate per includere l'integrazione dei Rom tra le priorità degli accordi di partenariato sull'uso dli Fondi ESI (9) per il periodo 2014-2020.

1.12.

Migliorare le loro capacità di gestione, monitoraggio e valutazione con l’appoggio dell’assistenza tecnica dei Fondi ESI e facilitare l'utilizzo dei fondi nazionali e dell'Unione per favorire il potenziamento delle capacità delle autorità locali e delle organizzazioni della società civile per consentire loro di attuare efficacemente i progetti.

1.13.

Assegnare i finanziamenti pubblici per attuare strategie nazionali di integrazione dei Rom o insiemi integrati di misure di intervento in maniera mirata alle specifiche esigenze dei Rom o alle aree geografiche più colpite dalla povertà e dall'esclusione sociale e tenere conto della dimensione di genere.

2.   MISURE DI INTERVENTO ORIZZONTALI

Antidiscriminazione

2.1.

Proseguire gli sforzi per garantire che la direttiva 2000/43/CE sia applicata efficacemente sul terreno, in particolare assicurando che le proprie normative a livello nazionale, regionale e locale non siano discriminatorie e non conducano a pratiche di segregazione. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia dovrebbe fungere da punto di riferimento per la compatibilità con i diritti umani delle disposizioni e prassi in tale contesto.

2.2.

Attuare, ove opportuno, misure di desegregazione a favore dei Rom a livello sia regionale che locale. Le politiche e le misure volte a combattere la segregazione dovrebbero essere accompagnate da programmi adeguati di formazione e informazione, ivi comprese formazioni e informazioni in materia di tutela dei diritti umani, rivolti ai funzionari pubblici locali, ai rappresentanti della società civile e agli stessi Rom.

2.3.

Garantire che gli sgomberi siano pienamente conformi al diritto dell'Unione nonché agli altri obblighi internazionali in materia di diritti umani, come quelli sanciti dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo.

2.4.

Attuare misure intese a combattere le discriminazioni e i pregiudizi nei confronti dei Rom, denominato talvolta «antigitanismo», in tutti i settori della società. Siffatte misure potrebbero comprendere le seguenti:

a)

sensibilizzare sia le comunità Rom che il pubblico in generale circa i vantaggi dell’integrazione dei Rom;

b)

sensibilizzare il pubblico in generale sulla natura eterogenea delle società e rendere consapevole l'opinione pubblica dei problemi di inclusione affrontati dai Rom, ove opportuno anche trattando tali aspetti nei programmi e nei materiali di insegnamento dell'istruzione pubblica; e

c)

adottare misure efficaci per combattere la retorica anti-Rom e l'incitamento all'odio nei confronti dei Rom e lottare contro gli stereotipi, le espressioni razziste o altrimenti stigmatizzanti ovvero altri comportamenti che possano costituire un incitamento alla discriminazione dei Rom.

Protezione dei minori e delle donne Rom

2.5.

Combattere tutte le forme di discriminazione, comprese le discriminazioni multiple, nei confronti dei minori e delle donne Rom, e combattere la violenza, compresa la violenza domestica, contro le donne e le ragazze, la tratta di esseri umani, i matrimoni tra minori e i matrimoni forzati, e l'accattonaggio che coinvolge i minori, in particolare attraverso l'applicazione della legislazione. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero garantire la partecipazione a tale esercizio di tutti gli attori interessati, comprese le autorità pubbliche, la società civile e le comunità Rom. In tale contesto, è incoraggiata la cooperazione tra gli Stati membri nelle situazioni che hanno una dimensione transfrontaliera.

Riduzione della povertà attraverso l'investimento sociale

2.6.

Combattere la povertà e l'esclusione sociale che colpiscono le persone svantaggiate, ivi compresi i Rom, attraverso investimenti nel capitale umano e nelle politiche di coesione sociale. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso misure quali:

a)

sostenere i Rom in tutte le fasi della vita, cominciando dalla più tenera età e affrontando sistematicamente i rischi che incontrano anche investendo nell'educazione e assistenza per la prima infanzia inclusiva e di buona qualità, in programmi mirati di garanzia per i giovani, in misure di apprendimento permanente e di invecchiamento attivo;

b)

perseguire politiche di attivazione e di capacitazione favorendo l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro tramite programmi di sostegno dell'occupazione mirati o di portata generale e promuovendo un mercato del lavoro inclusivo affrontando le discriminazioni sul posto di lavoro;

c)

rendere le prestazioni sociali e i servizi sociali concessi alle persone svantaggiate, compresi i Rom, conformemente alla legislazione nazionale, più adeguati e sostenibili tramite politiche sociali più coordinate, procedure semplificate e la lotta contro la frode e gli errori; garantire un maggiore ricorso a regimi di assistenza sociale e fornire un adeguato sostegno al reddito a chi ne ha diritto.

2.7.

A seconda dell'entità e della situazione socioeconomica delle popolazioni Rom, considerare la possibilità di fare dell'integrazione dei Rom una questione importante nell'ambito dei loro programmi nazionali di riforma o delle loro relazioni sociali nazionali nel quadro della strategia Europa 2020.

Potenziamento dell’autonomia dei Rom

2.8.

Sostenere la cittadinanza attiva dei Rom promuovendone la partecipazione sociale, economica, politica e culturale alla società, anche a livello locale, poiché il coinvolgimento attivo e la partecipazione degli stessi Rom, anche tramite i loro rappresentanti e le loro organizzazioni, è fondamentale per migliorare le loro condizioni di vita e far progredire la loro inclusione sociale.

2.9.

Ove appropriato alle impostazioni locali a favore dell'integrazione, promuovere la formazione e l'assunzione di mediatori qualificati dedicati ai Rom ed utilizzare la mediazione come una delle misure per affrontare le diseguaglianze cui i Rom vanno incontro in termini di accesso a un'istruzione di qualità, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio.

2.10.

Organizzare campagne d’informazione per rendere i Rom più consapevoli dei loro diritti (specialmente per quanto riguarda le discriminazioni e le possibilità di ottenere giustizia) e dei loro doveri civici.

3.   MISURE STRUTTURALI

Azione locale

3.1.

Nel rispetto delle competenze delle autorità locali e regionali, incoraggiare dette autorità ad elaborare piani d'azione o strategie locali, o insiemi di misure di intervento locale nell'ambito delle politiche più generali di inclusione sociale, che potrebbero comprendere basi di rilevamento, parametri e obiettivi misurabili per l'integrazione dei Rom, nonché finanziamenti adeguati.

3.2.

Coinvolgere le autorità regionali e locali e la società civile locale nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle strategie nazionali o di insiemi integrati di misure di intervento nell'ambito delle politiche più generali di inclusione sociale. I pertinenti rappresentanti e soggetti interessati dovrebbero essere coinvolti per quanto riguarda gli accordi di partenariato e i programmi operativi cofinanziati dai Fondi ESI. Le autorità centrali e locali dovrebbero cooperare all’attuazione di tali strategie.

A tale scopo, sostenere le autorità pubbliche locali per agevolare l’attuazione di insiemi di misure di intervento a livello locale.

3.3.

Adoperarsi a livello locale a favore di un approccio integrato relativo alle famiglie di origine Rom che affrontano molteplici problemi quali il mancato completamento della scuola, i debiti, la povertà e una salute precaria. A tal fine, si potrebbe rafforzare la capacità delle autorità locali, nel rispetto della ripartizione delle competenze nell'ambito di ciascuno Stato membro, per consentir loro di operare efficacemente in collaborazione con le famiglie interessate e anche, ad esempio, con le scuole, i servizi di assistenza ai giovani, la polizia, le organizzazioni sanitarie pubbliche, i servizi di protezione sociale e gli enti di edilizia popolare.

Misure di monitoraggio e valutazione

3.4.

Verificare e valutare adeguatamente l'efficacia delle loro strategie nazionali o dei loro insiemi integrati di misure di intervento nell'ambito delle politiche più generali di inclusione sociale. Questo fine potrebbe essere raggiunto attraverso misure quali la definizione di basi di rilevamento o obiettivi misurabili oppure la raccolta di pertinenti dati qualitativi o quantitativi sugli effetti socioeconomici di tali strategie o misure, in linea con il diritto nazionale e dell'Unione applicabile, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali.

3.5.

Avvalersi di qualsiasi pertinente indicatore essenziale o metodo di ricerca sociale empirica o di raccolta dei dati per monitorare e valutare periodicamente i progressi conseguiti, specialmente a livello locale, permettendo così di riferire efficacemente sulla situazione dei Rom negli Stati membri con il sostegno facoltativo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Organismi per la promozione della parità di trattamento

3.6.

Sostenere l’attività e la capacità istituzionale degli organismi per la promozione della parità di trattamento, concedendo loro risorse adeguate affinché l'assistenza legale e giudiziaria da essi fornita possa apportare un effettivo beneficio ai Rom vittime di discriminazioni.

3.7.

Promuovere dialoghi regolari tra i punti di contatto nazionali per l'integrazione dei Rom e gli organismi nazionali per la promozione della parità di trattamento.

Punti di contatto nazionali per l’integrazione dei Rom

3.8.

Assegnare ai punti di contatto nazionali per l'integrazione dei Rom un mandato e risorse adeguati al loro ruolo affinché possano coordinare efficacemente il monitoraggio delle politiche di integrazione dei Rom in tutti i settori ai fini della loro attuazione, nel rispetto della ripartizione di competenze nell'ambito di ciascuno Stato membro.

3.9.

Coinvolgere i punti di contatto nazionali per l’integrazione dei Rom nei processi decisionali relativi all'elaborazione, al finanziamento e all’esecuzione delle politiche in materia. I punti di contatto nazionali per l’integrazione dei Rom dovrebbero agevolare la partecipazione e il coinvolgimento della società civile Rom nell’attuazione delle strategie nazionali e dei piani d’azione locali per l’integrazione di quelle popolazioni.

Cooperazione transnazionale

3.10.

Incoraggiare l'elaborazione di forme transnazionali di cooperazione a livello nazionale, regionale e locale, e l'attiva partecipazione alle medesime, tramite iniziative politiche, in particolare progetti e accordi bilaterali o multilaterali, al fine di:

a)

coordinarsi in merito ai problemi connessi alla mobilità transfrontaliera dei Rom all’interno dell'Unione, e

b)

favorire l’apprendimento reciproco e la diffusione delle buone prassi, ad esempio tramite la cooperazione tra autorità che gestiscono fondi strutturali allo scopo di definire interventi efficaci per l’integrazione dei Rom.

3.11.

La cooperazione transnazionale menzionata al punto 3.10 dovrebbe integrare le misure adottate nel quadro delle strategie nazionali per l'integrazione dei Rom e degli insiemi integrati di misure di intervento nell'ambito delle politiche più generali di inclusione sociale nonché nel contesto degli accordi di cooperazione esistenti tra gli Stati membri quali la strategia per il Danubio e di altre organizzazioni internazionali quali il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

4.   RENDICONTI E FOLLOW-UP

4.1.

Comunicare alla Commissione le misure adottate in conformità della presente raccomandazione al più tardi entro 1o gennaio 2016.

4.2.

Comunicare in seguito alla Commissione le nuove misure prese su base annuale, alla fine di ogni anno, insieme alle informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom o degli insiemi integrati di misure di intervento nell'ambito delle politiche più generali di inclusione sociale.

INVITA LA COMMISSIONE A:

5.1.

Assicurare che le informazioni fornite dagli Stati membri servano da base per l'elaborazione delle sue relazioni annuali al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom e contribuiscano al semestre europeo della strategia Europa 2020 mediante le raccomandazioni specifiche per ciascun paese.

5.2.

Su tale base, sorvegliare attentamente la situazione e valutare, entro 1o gennaio 2019, l'esigenza di rivedere e aggiornare la presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

(2)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(4)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

(5)  I Fondi ESI sono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

(6)  Il diritto dei minori all'istruzione è sancito dall'articolo 28 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

(7)  Si veda la raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, sulle politiche di riduzione dell’abbandono scolastico (GU C 191 dell’1.7.2011, pag. 1). Uno degli obiettivi principali della Strategia Europa 2020 concordati dal Consiglio europeo è di ridurre a meno del 10 % il tasso di abbandono scolastico e portare almeno al 40 % la quota dei giovani laureati o in possesso di un titolo di studio equivalente.

(8)  Questa raccomandazione non pregiudica le disposizioni della direttiva 2004/38/CE, che impone a ciascun cittadino dell'Unione che circola all'interno dell'Unione di «disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante».

(9)  Il FESR può essere utilizzato per sostenere i progetti relativi a infrastrutture nei settori della sanità, dell'istruzione e dell'alloggio.


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