EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012R0410
Council Implementing Regulation (EU) No 410/2012 of 14 May 2012 implementing Article 32(1) of Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012 , che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012 , che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
OJ L 126, 15.5.2012, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 267 - 269
In force
15.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 410/2012 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2012
che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012, (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e conformemente alla decisione di esecuzione 2012/256/PESC del 14 maggio 2012 del Consiglio, che attua la decisione 2011/782/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (2), altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(3) |
Inoltre, i dati relativi a tre persone elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 dovrebbero essere aggiornati e una voce inserita nell'elenco relativa a una persona dovrebbe essere soppressa, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le persone e le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
Articolo 2
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
Persone ed entità di cui all'articolo 1
Persone
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Adib Mayaleh |
Nato nel 1955 a Daraa |
Adib Mayaleh è responsabile di fornire sostegno economico e finanziario al regime siriano nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di governatore della Banca centrale siriana. |
15.5.2012 |
2. |
Salim Altoun (alias Saleem Altoun, alias Abu Shaker) |
Presidente e direttore generale di Altoun Group Nato nel 1940 a Caracas, Venezuela Possiede la cittadinanza venezuelana, numero di identificazione 028173131 (probabilmente è in possesso di passaporto venezuelano). Ha una residenza in Libano e un permesso di lavoro (n. 1486/2011) |
Fornisce sostegno finanziario al regime. Coinvolto, attraverso Altoun Group, in un programma di esportazione di petrolio siriano con la società Sytrol, figurante nell'elenco, al fine di procurare introiti al regime. |
15.5.2012 |
3. |
Youssef Klizli |
Assistente di Salim Altoun |
Fornisce sostegno finanziario al regime. Ha assistito Salim Altoun nell'istituire, attraverso Altoun Group, un programma di esportazione di petrolio siriano con la società Sytrol, figurante nell'elenco, al fine di procurare introiti al regime. |
15.5.2012 |
Entità
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|||||||
1. |
General Organisation of Tobacco |
Salhieh Street 616, Damasco, Siria |
Fornisce sostegno finanziario al regime siriano. Appartiene interamente allo Stato siriano. Gli utili ricavati dall'organizzazione, anche attraverso la vendita di licenze per commercializzare marche estere di tabacco e la riscossione di imposte all'importazione di marche estere di tabacco, sono trasferiti allo Stato siriano. |
15.5.2012 |
|||||||
2. |
Altoun Group |
1987 US SIC Codes 6719 NACE Codes 7415 |
Fornisce sostegno finanziario al regime siriano. L'entità è coinvolta in un programma di esportazione di petrolio siriano con la società Sytrol, figurante nell'elenco, al fine di procurare introiti al regime. |
15.5.2012 |
ALLEGATO II
1. |
Le voci dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 relative alle persone citate di seguito sono sostituite dalle voci seguenti:
|
2. |
La voce seguente è soppressa:
|