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Document 32010R0268

Regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione, del 29 marzo 2010 , recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate

OJ L 83, 30.3.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 146 - 147

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/268/oj

30.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/8


REGOLAMENTO (UE) N. 268/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2010

recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri sono tenuti a fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari l’accesso ai dati territoriali e ai servizi ad essi relativi in base a condizioni armonizzate.

(2)

Al fine di garantire un approccio omogeneo alla fornitura dell’accesso ai dati territoriali e ai servizi ad essi relativi, il presente regolamento deve definire una serie di condizioni minime da rispettare.

(3)

La direttiva 2007/2/CE prevede una deroga alla condivisione dei dati a norma dell’articolo 17, paragrafo 7. Tuttavia, anche qualora applichino tali deroghe, gli Stati membri devono avere la facoltà di indicare delle misure, ad esempio misure di sicurezza, che le istituzioni e gli organismi comunitari sono tenuti ad applicare per poter accedere a tali set di dati e servizi.

(4)

Qualsiasi accordo, compresi gli accordi di licenza, i contratti e gli scambi di posta elettronica o qualsiasi altra disposizione riguardante l’accesso, da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, ai set di dati territoriali e ai servizi degli Stati membri e delle relative autorità competenti di cui al presente regolamento, deve utilizzare la terminologia definita all’articolo 3 della direttiva 2007/2/CE.

(5)

Al fine di svolgere le loro funzioni pubbliche e contribuire all’attuazione delle politiche europee in materia di ambiente, le istituzioni e gli organismi comunitari devono poter mettere a disposizione dei contraenti che operano per loro conto i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi.

(6)

In generale, le disposizioni devono essere conformi al presente regolamento diciotto mesi dopo l’entrata in vigore dello stesso. Tuttavia, poiché è possibile che siano ancora in vigore disposizioni stipulate in precedenza, occorre prevedere un periodo transitorio. Ne consegue pertanto che le disposizioni in applicazione al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento devono essere rese conformi al regolamento medesimo a decorrere dalla data del loro rinnovo o della loro scadenza e comunque entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce condizioni armonizzate di accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi a norma dell’articolo 17 della direttiva 2007/2/CE.

Articolo 2

Restrizioni all’accesso

Su richiesta dell’istituzione o dell’organismo comunitario interessato, gli Stati membri motivano eventuali limitazioni alla condivisione dei dati previste a norma dell’articolo 17, paragrafo 7, della direttiva 2007/2/CE.

Gli Stati membri possono indicare le condizioni alle quali può essere consentito un accesso limitato a norma dell’articolo 17, paragrafo 7.

Articolo 3

Disposizioni

1.   Eventuali disposizioni in materia di accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi sono interamente compatibili con il presente regolamento.

2.   Nelle eventuali disposizioni in materia di accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi si utilizzano le definizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2007/2/CE.

Articolo 4

Utilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi

1.   Le istituzioni e gli organismi comunitari possono mettere a disposizione dei contraenti che operano per loro conto i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi.

2.   Quando rendono disponibili i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi a norma del paragrafo 1, le istituzioni e gli organismi comunitari fanno il possibile per evitare un uso non autorizzato dei suddetti dati e servizi.

3.   Quando i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi vengono resi disponibili a norma del paragrafo 1, la parte a cui sono trasmessi non può renderli a sua volta disponibili ad altre parti senza l’autorizzazione scritta del fornitore originale dei dati o dei servizi.

Articolo 5

Metadati

Le condizioni applicabili alle istituzioni e agli organismi comunitari in conformità al presente regolamento sono espresse nell’elemento 8.1 relativo ai metadati di cui alla parte B dell’allegato al regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione (2).

Articolo 6

Trasparenza

1.   Quando un’istituzione o un organismo comunitario chiede l’accesso ad un set di dati territoriali o ad un servizio ad essi relativo, gli Stati membri mettono anche a disposizione, su richiesta, informazioni, a fini di valutazione e di utilizzo, sui meccanismi di rilevamento, trattamento, produzione, controllo qualità e ottenimento dell’accesso ai suddetti set di dati territoriali e servizi, qualora tali informazioni supplementari siano disponibili e sia ragionevolmente possibile estrarle e fornirle.

2.   Se richiesto, le offerte riguardanti la fornitura di accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi presentate dagli Stati membri alle istituzioni e agli organismi comunitari includono i criteri alla base della definizione delle tariffe e i fattori presi in considerazione.

Articolo 7

Tempi di risposta

Gli Stati membri forniscono quanto prima l’accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi, e comunque entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, a meno che lo Stato membro e l’istituzione o l’organismo comunitario non abbiano convenuto altrimenti.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni siano conformi al presente regolamento diciotto mesi dopo la sua entrata in vigore.

Se al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono in vigore disposizioni in materia di accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi, gli Stati membri garantiscono che tali disposizioni siano rese conformi al regolamento a decorrere dal loro rinnovo o dalla loro scadenza e comunque entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

(2)  GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12.


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