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Document 32010R0168
Council Regulation (EU) No 168/2010 of 1 March 2010 amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
Regolamento (UE) n. 168/2010 del Consiglio, del 1 o marzo 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
Regolamento (UE) n. 168/2010 del Consiglio, del 1 o marzo 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
OJ L 51, 2.3.2010, p. 1–1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 276 - 276
In force
2.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 168/2010 DEL CONSIGLIO
del 1o marzo 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,
vista la decisione 2010/128/PESC del Consiglio, del 1o marzo 2010, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
In linea con la risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli articoli 2 e 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq (2), hanno stabilito regimi specifici riguardanti, rispettivamente, i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l’immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell’Iraq. Detti regimi specifici si applicavano fino al 31 dicembre 2008. |
(2) |
La risoluzione 1859 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha disposto la proroga di entrambi i regimi specifici fino al 31 dicembre 2009. In conformità della posizione comune 2009/175/PESC del Consiglio (3), il regolamento (CE) n. 1210/2003 è stato modificato di conseguenza mediante il regolamento (CE) n. 175/2009 del Consiglio (4). |
(3) |
La risoluzione 1905 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha disposto l’ulteriore proroga di entrambi i regimi specifici fino al 31 dicembre 2010. In conformità della decisione 2010/128/PESC, occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003. |
(4) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1210/2003, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli articoli 2 e 10 si applicano fino al 31 dicembre 2010.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 1o marzo 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
D. LÓPEZ GARRIDO
(1) Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6.
(3) GU L 62 del 6.3.2009, pag. 28.
(4) GU L 62 del 6.3.2009, pag. 1.