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Document 32010R0168

Regolamento (UE) n. 168/2010 del Consiglio, del 1 o marzo 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

OJ L 51, 2.3.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 276 - 276

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/168/oj

2.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/1


REGOLAMENTO (UE) N. 168/2010 DEL CONSIGLIO

del 1o marzo 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/128/PESC del Consiglio, del 1o marzo 2010, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In linea con la risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli articoli 2 e 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq (2), hanno stabilito regimi specifici riguardanti, rispettivamente, i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l’immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell’Iraq. Detti regimi specifici si applicavano fino al 31 dicembre 2008.

(2)

La risoluzione 1859 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha disposto la proroga di entrambi i regimi specifici fino al 31 dicembre 2009. In conformità della posizione comune 2009/175/PESC del Consiglio (3), il regolamento (CE) n. 1210/2003 è stato modificato di conseguenza mediante il regolamento (CE) n. 175/2009 del Consiglio (4).

(3)

La risoluzione 1905 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha disposto l’ulteriore proroga di entrambi i regimi specifici fino al 31 dicembre 2010. In conformità della decisione 2010/128/PESC, occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003.

(4)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1210/2003, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli articoli 2 e 10 si applicano fino al 31 dicembre 2010.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1o marzo 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6.

(3)  GU L 62 del 6.3.2009, pag. 28.

(4)  GU L 62 del 6.3.2009, pag. 1.


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