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Document 32010D0163

2010/163/: Decisione della Commissione, dell’ 8 marzo 2010 , che modifica la decisione 2008/22/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori , relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo [notificata con il numero C(2010) 1210]

OJ L 69, 19.3.2010, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 158 - 159

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/163/oj

19.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2010

che modifica la decisione 2008/22/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo

[notificata con il numero C(2010) 1210]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2010/163/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 573/2007/CE è applicata con decisione 2008/22/CE della Commissione (2).

(2)

Secondo il principio della buona gestione finanziaria, è opportuno stabilire un massimale per il totale cumulativo dei prefinanziamenti da versare agli Stati membri per i programmi annuali.

(3)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per il Regno Unito.

(4)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per l’Irlanda.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la presente decisione non è vincolante per la Danimarca né ad essa applicabile.

(6)

Occorre pertanto modificare la decisione 2008/22/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/22/CE è così modificata:

1.

Il titolo dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Relazione intermedia e relazione finale sull’attuazione dei programmi annuali e domande di pagamento»

2.

All’articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Ai sensi dell’articolo 39, paragrafi 3 e 4, dell’atto di base, il totale cumulativo dei prefinanziamenti versati a uno Stato membro non supera il 90 % dell’importo totale stanziato per tale Stato membro nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale.

Qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all’importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, il totale cumulativo dei prefinanziamenti non supera il 90 % dell’importo impegnato a livello nazionale.»

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2010.

Per la Commissione

Cecilia MALMSTRÖM

Membro della Commissione


(1)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.

(2)  GU L 7 del 10.1.2008, pag. 1.


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