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Document 32007R1299

Regolamento (CE) n. 1299/2007 della Commissione, del 6 novembre 2007 , relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo (Versione codificata)

OJ L 289, 7.11.2007, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 255 - 258

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1299/oj

7.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1299/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2007

relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 (1), in particolare l’articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione, del 28 giugno 1972, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Le condizioni previste all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1952/2005 per il riconoscimento di un’associazione di produttori di luppolo comportano in particolare l’applicazione di norme comuni di produzione e di immissione sul mercato al primo stadio di commercializzazione così come la giustificazione di un’attività economica sufficiente. È necessario precisare tali condizioni.

(3)

Per assicurare una certa uniformità della procedura amministrativa, occorre regolare taluni particolari riguardanti la domanda, la concessione e il ritiro del riconoscimento.

(4)

Per l’informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati è utile prevedere la pubblicazione all’inizio di ogni anno civile della lista delle associazioni che sono state riconosciute nel corso dell’anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato ritirato durante lo stesso periodo.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le norme comuni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1952/2005 sono stabilite per iscritto. Esse comprendono come minimo:

a)

in materia di produzione:

i)

disposizioni circa l’impiego di una o più varietà determinate in sede di rinnovo delle piantagioni o di creazione di nuove piantagioni;

ii)

disposizioni circa il rispetto di determinate pratiche colturali e delle misure di protezione dei vegetali;

iii)

disposizioni in merito alla raccolta, all’essiccazione e se del caso, al condizionamento;

b)

in materia di immissione sul mercato, soprattutto per quanto attiene alla concentrazione e alle condizioni dell’offerta:

i)

disposizioni generali che disciplinano le vendite effettuate dall’associazione;

ii)

disposizioni circa i quantitativi che i produttori sono autorizzati a vendere in proprio, nonché disposizioni che disciplinano tali vendite.

2.   Per prima fase di commercializzazione si intende la vendita al commercio all’ingrosso o alle industrie utilizzatrici da parte di un singolo produttore del luppolo da lui prodotto, oppure, da parte di un’associazione, del luppolo prodotto dai suoi membri.

Articolo 2

1.   Per ottenere il riconoscimento l’associazione di produttori deve comprendere almeno 60 ettari di superfici e almeno 7 produttori.

Per quanto riguarda la Grecia il numero minimo di ettari è limitato a 30.

2.   Conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1952/2005, uno Stato membro può essere autorizzato, a sua richiesta, a riconoscere un’associazione con meno di 60 ha di superfici registrate, se queste sono situate in una regione di produzione riconosciuta di almeno 100 ha.

Articolo 3

Nel richiedere il riconoscimento devono essere presentati i seguenti documenti e informazioni:

a)

lo statuto;

b)

l’indicazione delle persone autorizzate ad agire in nome e per conto dell’associazione;

c)

la specificazione delle attività che giustificano la domanda di riconoscimento;

d)

la prova che le disposizioni di cui all’articolo 2 sono rispettate.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri decidono la concessione del riconoscimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

2.   Il riconoscimento di un’associazione di produttori viene revocato qualora i requisiti per il riconoscimento non siano più soddisfatti ovvero il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee.

Se l’associazione lo ha ottenuto o ne beneficia con mezzi fraudolenti, il riconoscimento è revocato con effetto retroattivo.

3.   Gli Stati membri esercitano un controllo permanente sul rispetto delle condizioni del riconoscimento da parte delle associazioni riconosciute.

Articolo 5

1.   Quando uno Stato membro accorda, rifiuta, ovvero revoca il riconoscimento a un’associazione, ne informa la Commissione nel termine di due mesi dalla comunicazione della decisione al richiedente, indicando i motivi del rigetto di una domanda o della revoca del riconoscimento.

2.   All’inizio di ogni anno civile la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco delle associazioni riconosciute nell’anno precedente nonché di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso periodo.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1351/72 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.

Per la Commissione

José Manuel BARROSO

Il presidente


(1)  GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1; rettifica nella GU L 317 del 3.12.2005, pag. 29.

(2)  GU L 148 del 30.6.1972, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3858/87 (GU L 363 del 23.12.1987, pag. 27).

(3)  Cfr. allegato I.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione

(GU L 148 del 30.6.1972, pag. 13)

Regolamento (CEE) n. 2564/77 della Commissione

(GU L 299 del 23.11.1977, pag. 9)

Articolo 21 e allegato I, sezione II, B, lettera e), dell’atto di adesione del 1979

(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 77)

Regolamento (CEE) n. 2591/85 della Commissione

(GU L 247 del 14.9.1985, pag. 12)

Regolamento (CEE) n. 1323/86 della Commissione

(GU L 117 del 6.5.1986, pag. 12)

Regolamento (CEE) n. 3858/87 della Commissione

(GU L 363 del 23.12.1987, pag. 27)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 1351/72

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) aa)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) i)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) bb)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) ii)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) cc)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) iii)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) aa)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) i)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) bb)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) ii)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) cc)

__

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, prima frase

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma

Articolo 2, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, prima frase

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma

__

Articolo 5

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Articolo 6

Articolo 5

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Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

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Allegato I

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Allegato II


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