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Document 32007D0076

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006 , recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l'assistenza reciproca [notificata con il numero C(2006) 6903] (Testo rilevante ai fini del SEE).

OJ L 32, 6.2.2007, p. 192–197 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M, 24.8.2007, p. 189–194 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 278 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 278 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 112 - 117

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/76(1)/oj

6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/192


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l'assistenza reciproca

[notificata con il numero C(2006) 6903]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/76/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 otobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione nell'ambito della tutela dei consumatori (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 8, paragrafo 7, l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 5 e l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2006/2004 definisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'applicazione della normativa sulla tutela dei consumatori collaborano fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno, nonché per migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori.

(2)

Il regolamento prevede la creazione di reti delle suddette autorità competenti negli Stati membri.

(3)

È necessario adottare provvedimenti di attuazione delle prescrizioni del suddetto regolamento relative ai meccanismi e alle condizioni di funzionamento dell'assistenza reciproca fra le autorità competenti e alla posizione dell'ufficio di collegamento unico.

(4)

È opportuno stabilire caratteristiche minime delle informazioni da fornire in tutte le richieste di assistenza reciproca affinché il sistema possa funzionare in modo efficace. Vanno inoltre fissate norme relative al contenuto dei moduli standard attraverso i quali vengono scambiate le informazioni per garantire maggiore efficacia e facilità di trattamento delle informazioni.

(5)

Per ogni fase delle procedure di assistenza reciproca vanno stabilite scadenze al fine di garantire che il sistema funzioni speditamente.

(6)

Vanno stabilite regole sulla notifica delle infrazioni intracomunitarie affinché sia possibile affrontarle tempestivamente ed efficacemente in tutti gli Stati membri.

(7)

Poiché le informazioni fornite in applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 possono spesso essere sensibili, è necessario stabilire opportune norme che ne limitano l'accessibilità.

(8)

Per garantire che le comunicazioni non siano ostacolate da problemi linguistici vanno elaborati adeguati accordi generali, mantenendo comunque la flessibilità necessaria per affrontare casi specifici.

(9)

Sulla scorta delle esperienze acquisite nell'ambito delle reti di cooperazione delle autorità competenti per l'attuazione negli Stati membri possono essere adottati provvedimenti ulteriori.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2006/2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione reca norme per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 per quanto concerne l'assistenza reciproca fra le autorità competenti e le regole di funzionamento di tale assistenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano, oltre a quelle contenute nella direttiva 2006/2004/CE, le seguenti definizioni:

1.

«banca dati»: la banca dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n 2006/2004;

2.

«allarme»: la notifica di un'infrazione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 7, pargarafo 1 del regolamento (CEo n. 2006/2004;

3.

«trattamento riservato»: il trattamento delle informazioni nel rispetto dei requisiti di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2006/2004;

4.

«base giuridica»: le prescrizioni delle normative di protezione dell'interesse dei consumatori oggetto certo o presunto di infrazioni intracomunitarie, inclusa un'indicazione precisa delle prescrizioni pertinenti delle normative dello Stato membro dell'autorità richiedente.

Articolo 3

Prescrizioni in materia di informazione

Le prescrizioni relative alle informazioni da fornire in applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 e al loro formato sono contenute nel Capitolo 1 dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 4

Scadenze

Le norme relative alle scadenze nelle varie fasi della procedura di assistenza reciproca in applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 sono contenute nel Capitolo 2 dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 5

Allarme

Le norme relative agli allarmi sono oggetto del capitolo 3 dell'allegato.

Articolo 6

Accesso alle informazioni scambiate

L'accesso alle informazioni scambiate in virtù del regolamento (CE) n. 2006/2004 va limitato nel rispetto delle norme di cui al Capitolo 4 dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 7

Lingue

Le norme relative alle lingue da impiegare per le richieste e la comunicazione di informazioni in applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 sono contenute nel Capitolo 5 dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 8

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 29 dicembre 2006.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).


ALLEGATO

Norme relative all’assistenza reciproca fra le autorità competenti di cui ai capitoli II e III del Regolamento (CE) n. 2006/2004

1.   CAPITOLO 1 — PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE

1.1.   Campi di informazione da compilare nei moduli standard della banca dati e mettere a disposizione delle autorità competenti

I campi da compilare nei vari moduli standard della banca dati si possono definire nel modo seguente:

a)   Informazioni dettagliate sulle autorità e sui funzionari responsabili del trattamento delle infrazioni intracomunitarie

i)

Autorità competente,

ii)

ufficio unico di collegamento,

iii)

funzionario competente.

b)   Informazioni dettagliate sul venditore o fornitore responsabile accertato o sospetto di un’infrazione intracomunitaria

i)

Nome,

ii)

altre denominazioni commerciali,

iii)

nome dell’eventuale società madre,

iv)

tipo di attività dell'azienda,

v)

indirizzo/i,

vi)

indirizzo di posta elettronica,

vii)

numero di telefono,

viii)

numero di fax,

ix)

sito Web,

x)

indirizzo IP,

xi)

nome/i dell’eventuale direttore dell’azienda.

c)   Informazioni relative agli scambi di informazioni in assenza di richiesta (allarmi) (articolo 7 del regolamento (CE) n. 2006/2004)

i)

Tipo d’infrazione intracomunitaria,

ii)

stato dell’infrazione intracomunitaria (accertata, ragionevole sospetto),

iii)

base giuridica,

iv)

breve sintesi,

v)

numero stimato di consumatori lesi e stima del danno finanziario,

vi)

eventuali richieste di trattamento riservato,

vii)

documenti allegati (riguardanti in particolare dichiarazioni ed altre prove).

d)   Informazioni relative alle richieste di assistenza reciproca (articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 2006/2004)

i)

luogo in cui si trovano i consumatori potenzialmente lesi,

ii)

nome del prodotto o del servizio,

iii)

codice COICOP [Classification of Individual Consumption According to Purpose (United Nations statistical methodology, http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp? Cl=5)]],

iv)

base giuridica,

v)

strumento pubblicitario o di vendita in questione,

vi)

tipo d’infrazione intracomunitaria,

vii)

stato dell’infrazione intracomunitaria (accertata, ragionevole sospetto),

viii)

numero stimato di consumatori lesi e stima del danno finanziario,

ix)

scadenza proposta per fornire la risposta,

x)

documenti allegati (riguardanti in particolare dichiarazioni ed altre prove) ed eventuali richieste di trattamento riservato,

xi)

indicazione dell’assistenza richiesta,

xii)

riferimento all’allarme (se applicabile),

xiii)

elenco delle autorità interpellate e degli Statimembri interessati,

xiv)

richiesta di partecipazione di un funzionario competente alle indagini (articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2006/2004).

1.2.   Informazioni minime da inlcudere nelle richieste di assistenza reciproca e negli allarmi (articoli 6,7 e 8 del regolamento (CE) n. 2006/2004)

1.2.1.

Formulando una richiesta di assistenza reciproca o un allarme, le autorità competenti devono fornire tutte le informazioni di cui dispongono e che possono essere utili alle altre autorità competenti al fine di soddisfare la richiesta in modo efficiente o di garantire un’adeguata reazione all’allarme, nonché indicare se le informazioni fornite debbano essere trattate in maniera riservata.

1.2.2.

Nelle richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2006/2004, l'autorità richiedente deve almeno:

a)

informare l’autorità interpellata della natura della sospetta infrazione intracomunitaria e della relativa base giuridica

b)

fornire elementi sufficienti ad indentificare il comportamento o la prassi oggetto di indagine;

c)

specificare quali siano le informazioni richieste.

1.2.3.

Nelle richieste di misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2006/2004, l'autorità richiedente deve fornire all’autorità interpellata almeno:

a)

un’identificazione del venditore o fornitore nei confronti del quale sono richieste le misure;

b)

informazioni dettagliate del comportamento o della prassi in questione;

c)

caratteristiche giuridiche dell’infrazione intracomunitaria a norma della legislazione applicabile e relativa base giuridica;

d)

prova del pregiudizio arrecato agli interessi collettivi dei consumatori, inclusa se possibile una stima del numero di consumatori lesi.

1.3.   Risposte alle richieste di assistenza reciproca

1.3.1.

Nelle risposte alle richieste di informazioni di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2006/2004, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni indicate dall’autorità richiedente e necessarie a stabilire se sussista un’infrazione intracomunitaria o se lo si possa ragionevolmente sospettare.

1.3.2.

Nelle risposte alle richieste di misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2006/2004 l’autorità interpellata informa l’autorità richiedente delle azioni avviate o previste e dei poteri esercitati per soddisfare la richiesta.

1.3.3.

In ogni caso l’autorità interpellata specifica se le informazioni fornite devono essere trattate in modo riservato.

1.3.4.

Se un’autorità competente rifiuta di dare seguito ad una richiesta come contemplato dall’articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2006/2004, nella risposta deve informare l’autorità richiedente dei motivi del rifiuto.

1.4.   Poteri aggiuntivi concessi alle autorità competenti dalla legislazione nazionale

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, tramite il forum di discussione che sarà attivato nella banca dati, di ogni ulteriore indagine e di eventuali poteri aggiuntivi concessi alle autorità competenti, diversi da quelli indicati dall’articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2006/2004.

1.5.   Designazione degli enti aventi un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie, nel rispetto dell’articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2006/2004.

1.5.1.

Quando, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2006/2004, uno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità di un ente designato secondo la seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 2 del medesimo regolamento come avente un interesse legittimo alla cessazione o al divieto dell’infrazione intracomunitaria, devono essere specificati i poteri investigativi ed esecutivi conferiti a detto ente.

1.5.2.

L’autorità interpellata che, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2006/2004, intende incaricare un ente avente un interesse legittimo alla cessazione o al divieto di infrazioni intracomunitarie, fornisce all’autorità richiedente informazioni sufficienti su tale ente affinché essa possa accertare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4. L’autorità interpellata deve inoltre ottenere l’accordo preventivo dell’autorità richiedente per quanto riguarda l’incarico a tale ente, nel quale vanno specificati la natura e i dettagli delle informazioni comunicate dall’autorità richiedente che l'autorità interpellata può trasmettere a tale ente.

2.   CAPITOLO 2 — SCADENZE

2.1.   Richieste di assistenza reciproca e risposte

2.1.1.

Le autorità interpellate rispondono alle richieste di assistenza reciproca delle autorità richiedenti nel miglior modo possibile, avvalendosi di tutti i poteri investigativi ed esecutivi a loro disposizione e senza indugio.

2.1.2.

Le scadenze per l’invio delle richieste di assistenza reciproca di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 2006/2004 vanno concordate tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata caso per caso, utilizzando i moduli standard della banca dati.

2.1.3.

Qualora le autorità non riescano ad accordarsi, l’autorità interpellata fornisce una risposta contenente tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione e segnala le attività investigative e di esecuzione avviate o previste (incluse le scadenze) entro quattordici giorni dalla data di ricevimento della richiesta tramite l'ufficio unico di collegamento. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente in merito a tali attività almeno mensilmente finché:

a)

non siano state inviate all’autorità richiedente le informazioni necessarie a stabilire se vi sia stata un’infrazione intracomunitaria o se vi siano ragionevoli sospetti che si possa verificare un'infrazione intracomunitaria

oppure

b)

non sia cessata l’infrazione intracomunitaria o la richiesta non si sia rivelata infondata.

2.1.4.

L’ufficio unico di collegamento per l'autorità interpellata trasmette attraverso l’ufficio unico di collegamento per l’autorità richiedente tutte le richieste che riceve alle autorità competenti non appena tecnicamente possibile e comunque non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

2.1.5.

L’autorità richiedente informa la Commissione e cancella le informazioni dalla banca dati non appena tecnicamente possibile e comunque non oltre sette giorni dalla conclusione del caso se, in seguito ad una richiesta di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2006/2004:

a)

le informazioni scambiate non danno origine ad un allarme o ad una richiesta ai sensi dell’articolo 8,

oppure

b)

viene accertato che non ha avuto luogo alcuna infrazione intracomunitaria.

2.2.   Allarme

2.2.1.

L’autorità competente deve emettere un allarme non appena tecnicamente possibile e comunque non oltre sette giorni da quando viene informata dell’infrazione intracomunitaria o sospetta ragionevolmente che possa verificarsi un’infrazione intracomunitaria.

2.2.2.

Quando un allarme si rivela infondato l’autorità competente deve ritirarlo non appena tecnicamente possibile e comunque entro sette giorni. La Commissione ritira tutte le informazioni riguardanti un allarme infondato e archiviate nella banca dati non appena tecnicamente possibile e comunque non oltre sette giorni dal ritiro dell’allarme da parte dell’autorità competente.

3.   CAPITOLO 3 — TRASMISSIONE DEGLI ALLARMI

L’autorità competente che emette un allarme lo trasmette, mediante l’apposito modulo standard della banca dati, alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri per attuare la legislazione in virtù della quale viene pubblicato l’allarme. L’autorità competente che notifica è l’unica responsabile della selezione degli Stati membri ai quali inviare l'allarme.

4.   CAPITOLO 4 — ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SCAMBIATE

4.1.   Autorità competenti

L’autorità competente può accedere e consultare solo le informazioni della banca dati riguardanti le leggi a tutela degli interessi dei consumtaori per i quali è direttamente responsabile dell’esecuzione secondo le designazioni trasmesse dallo Stato membro in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2006/2004.

4.2.   Uffici unici di collegamento

Per svolgere la loro funzione di coordinatori come definito dall’articolo 9, paragrafo 2 e dall’articolo 12, paragrafi 2 e 5 del regolamento (CE) n. 2006/2004, gli uffici unici di collegamento devono avere accesso alle informazioni relative alle richieste di assistenza reciproca per le quali non è stato indicato il trattamento riservato.

5.    CAPITOLO 5 — LINGUE DA IMPIEGARE NELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA RECIPROCA E PER LA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI

5.1.

Gli accordi sull’uso delle lingue nelle richieste e nella trasmissione di informazioni stipulati tra le autorità competenti in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 4, prima frase del regolamento (CE) n. 2006/2004 vanno registrati in una tabella accessibile alle autorità competenti attraverso la banca dati.

5.2.

I suddetti accordi comprendono una clausola che consenta all’autorità competente di proporre l’uso, in un caso specifico, di una lingua diversa a seconda delle conoscenze linguistiche del funzionario competente.

5.3.

I moduli standard della banca dati comprendono un campo nel quale l’autorità competente può proporre ad un’altra autorità l’uso di una lingua diversa.

Se le autorità non riescono a raggiungere un accordo si applica quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 4, seconda frase del regolamento (CE) n. 2006/2004.


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