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Document 32006R0707
Commission Regulation (EC) No 707/2006 of 8 May 2006 amending Regulation (EC) No 2042/2003 as regards approvals of a limited duration and Annexes I and III (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione, dell’ 8 maggio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione, dell’ 8 maggio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 122, 9.5.2006, p. 17–18
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M, 28.11.2006, p. 392–393
(MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 213 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 213 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 29 - 30
No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2015; abrogato da 32014R1321
9.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 707/2006 DELLA COMMISSIONE
dell’8 maggio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1592/2002 è stato attuato dal regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (2), e dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (3). |
(2) |
L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2042/2003 stabilisce che, ai sensi degli allegati II e IV, gli Stati membri possono emettere approvazioni di durata limitata fino al 28 settembre 2005. |
(3) |
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l’Agenzia») ha avviato una valutazione dell’implicazione delle disposizioni relative alla durata della validità delle approvazioni e ha concluso che è opportuno stabilire una nuova scadenza, in modo da consentire che gli Stati membri possano adattare la loro legislazione nazionale al sistema di approvazioni di durata illimitata. |
(4) |
Le risultanze dell’indagine svolta sugli incidenti intervenuti nel passato, relativa all’invecchiamento degli aeromobili ed alla sicurezza dei serbatoi del combustibile, sottolineano la necessità di tenere conto di istruzioni di manutenzione, nuove o modificate, emanate dal titolare del certificato del tipo e di rivedere regolarmente il programma di manutenzione. |
(5) |
È opportuno precisare che il personale autorizzato a certificare, in caso di richiesta di una persona all’uopo autorizzata, è tenuto a produrre entro 24 ore la propria licenza al fine di mostrare il possesso della propria qualifica. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 deve essere modificato di conseguenza. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento si basano sui pareri espressi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 7, paragrafo 4, «28 settembre 2005» è sostituito da «28 settembre 2007»; |
2) |
all’allegato I, paragrafo M.A.302, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):
|
3) |
all’allegato III, è inserito il seguente paragrafo: «66.A.55 Prova del possesso della propria qualifica Il personale autorizzato a certificare, in caso di richiesta di una persona all’uopo autorizzata, è tenuto a produrre entro 24 ore la propria licenza al fine di dimostrare il possesso della propria qualifica.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2006.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).
(2) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.
(3) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 381/2005 (GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 3).