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Document 32006D0692
2006/692/EC: Commission Decision of 12 October 2006 amending, for the purposes of adapting to technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for applications of hexavalent chromium (notified under document number C(2006) 4791) (Text with EEA relevance)
2006/692/CE: Decisione della Commissione, del 12 ottobre 2006 , che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del cromo esavalente [notificata con il numero C(2006) 4791] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2006/692/CE: Decisione della Commissione, del 12 ottobre 2006 , che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del cromo esavalente [notificata con il numero C(2006) 4791] (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 283, 14.10.2006, p. 50–51
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M, 5.6.2007, p. 292–293
(MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 38 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 38 - 39
No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; abrogato da 32011L0065
14.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/50 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2006
che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del cromo esavalente
[notificata con il numero C(2006) 4791]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/692/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/95/CE dispone che la Commissione valuti talune sostanze pericolose vietate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa. |
(2) |
Per taluni materiali e componenti contenenti cromo esavalente deve essere contemplata un’esenzione a tale divieto, in quanto l’uso di tale sostanza pericolosa nei suddetti materiali e componenti specifici è tuttora inevitabile o perché gli effetti negativi sull’ambiente, la salute o la sicurezza dei consumatori causati dalla sua sostituzione superano verosimilmente i benefici. L’esenzione è autorizzata sulla base dei risultati del riesame condotto dagli esperti tecnici, tenendo conto dei dati comprovati forniti da studi, dalle parti interessate e da altre fonti scientifiche/tecniche. In base a tale riesame si è stabilito che è ancora impossibile, dal punto di vista tecnico o scientifico, eliminare o sostituire la sostanza considerata fino al 1o luglio 2007. Un’analoga esenzione è contemplata dalla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. |
(3) |
Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici devono avere una portata limitata, in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni. |
(4) |
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione riportata nell’allegato deve essere oggetto di riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l’inclusione di un elemento nell’elenco. |
(5) |
Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE. |
(6) |
Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato tutte le parti in causa. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE (2) del Consiglio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunto il seguente punto 28:
«28. |
Cromo esavalente nei rivestimenti anticorrosivi di laminati ed elementi di fissaggio in metallo non verniciato e usati per protezione contro la corrosione e la schermatura contro l'interferenza elettromagnetica nelle apparecchiature appartenenti alla categoria tre della direttiva 2002/96/CE (apparecchiature IT e per telecomunicazioni). Esenzione accordata fino al 1o luglio 2007.» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/310/CE della Commissione (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 38).
(2) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.