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Document 32005R0883

Regolamento (CE) n. 883/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 348M, 24.12.2008, p. 117–150 (MT)
OJ L 148, 11.6.2005, p. 5–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 236 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 236 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 23 - 42

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/883/oj

11.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/5


REGOLAMENTO (CE) N. 883/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio (2) ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983 (3). Tenuto conto dell’importanza che riveste il commercio internazionale per la Comunità, è opportuno modernizzare le formalità doganali relative al regime TIR. L'articolo 49 della Convenzione TIR del 1975 prevede la possibilità di introdurre ulteriori misure di facilitazione a favore degli operatori economici, sempre che esse non ostacolino l’applicazione delle disposizioni della Convenzione. Attualmente la normativa comunitaria relativa al regime TIR non prevede lo status di destinatario autorizzato. Per rispondere alle esigenze degli operatori economici e facilitare gli scambi internazionali, è opportuno elaborare, in base alle norme di transito comunitario/comune esistenti, disposizioni che permettano di applicare nell’ambito del regime TIR l’agevolazione connessa allo status di destinatario autorizzato.

(2)

La convenzione relativa all'ammissione temporanea del 26 giugno 1990 (convenzione di Istanbul) e suoi allegati sono stati approvati dalla Comunità europea con decisione 93/329/CEE del Consiglio (4). L’allegato A della convenzione di Istanbul abroga e sostituisce la convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci del 6 dicembre 1961 (convenzione ATA) per quanto riguarda i rapporti tra i paesi che hanno accettato la convenzione di Istanbul ed il suo allegato A. Occorre pertanto modificare le disposizioni concernenti la procedura dell’ATA al fine di inserirvi un riferimento alla convenzione di Istanbul. Tuttavia, per facilitare il commercio internazionale tra la Comunità ed i paesi che non hanno accettato l’allegato A della convenzione di Istanbul, è opportuno mantenere gli attuali riferimenti alla convenzione ATA.

(3)

Nell’ambito del procedimento di perfezionamento passivo il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5), consente, dal 2001, che l’esenzione parziale dal dazio di importazione a seguito di perfezionamento passivo sia calcolata sulla base delle spese dell’attività di perfezionamento, metodo cosiddetto della plusvalenza. Tale metodo, tuttavia, non è ammesso qualora le merci d’esportazione temporanea che non sono di origine comunitaria siano state immesse in libera pratica ad un’aliquota del dazio pari a zero. È opportuno modificare tali condizioni restrittive per le merci che non sono di origine comunitaria, allo scopo di incentivare l’uso del metodo della plusvalenza.

(4)

Tuttavia, per evitare abusi del sistema, è auspicabile stabilire che tale metodo di esenzione dal dazio possa essere rifiutato ove si dimostri che il solo scopo dell’immissione in libera pratica delle merci d’esportazione temporanea era quello di fruire dell’esenzione.

(5)

L’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza sono considerate informazioni obbligatorie da indicare nella casella n. 18 della dichiarazione di transito. Nei terminal per container ad elevato livello di traffico, può verificarsi che i dettagli relativi ai mezzi di trasporto stradale utilizzati per il trasporto non siano noti al momento in cui sono espletate le formalità relative al transito. Tuttavia, i dati che permettono l’identificazione del container in cui saranno collocate le merci destinate al transito sono disponibili, in quanto già inseriti nella casella n. 31 della dichiarazione di transito. Dato che le merci possono essere controllate in questo modo, si deve consentire che la casella n. 18 della dichiarazione di transito non sia compilata, purché sia possibile garantire che i dati richiesti saranno indicati successivamente nella casella opportuna.

(6)

L’allegato 37 quater e l'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contengono ciascuno l’elenco dei codici «imballaggi» basato sull’allegato V della raccomandazione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite n. 21/riv. 1 di agosto 1994 (di seguito «la raccomandazione UN/ECE»). L'allegato V della raccomandazione UN/ECE, che contiene l’elenco dei codici, è stato ripetutamente riveduto per essere adeguato all’evoluzione delle pratiche del commercio e dei trasporti e, da ultimo, nel maggio 2002 (revisione 4). Per permettere agli operatori economici di utilizzare il modello di riferimento più conosciuto e armonizzare nella misura del possibile le pratiche commerciali ed amministrative nella Comunità, occorre prevedere che i codici da utilizzare per definire gli imballaggi nelle dichiarazioni doganali riflettano la più recente versione dell’allegato V della raccomandazione UN/ECE.

(7)

Per motivi di chiarezza e razionalità, è opportuno pubblicare l’elenco dei codici «imballaggi» esclusivamente nell’allegato 38, rinviando al medesimo quando tale elenco figura in una qualsiasi altra parte della legislazione doganale.

(8)

I codici «imballaggi» sono strettamente connessi alle disposizioni applicabili al sistema di transito informatizzato di cui agli articoli da 367 a 371 e alle nuove diposizioni in materia di documento amministrativo unico o ne fanno parte integrante. Le nuove disposizioni sono pertanto applicabili a tutte le procedure doganali.

(9)

L’elenco dei codici legati alla garanzia da utilizzare sui formulari del documento amministrativo unico è stabilito dal regolamento (CEE) n. 2454/93. È opportuno completare detta lista, al fine di tener conto di tutte le situazioni relative agli esoneri dalla garanzia.

(10)

È opportuno adattare i gruppi di dati corrispondenti relativi al nuovo sistema di transito informatizzato, a causa della modifica della codificazione numerica nei codici di garanzia.

(11)

Poiché la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune prevede l'applicabilità dei codici di garanzia a decorrere dal 1o maggio 2004, è opportuno applicare i nuovi codici a decorrere da questa data.

(12)

Tenuto conto di quanto precede, gli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2286/2003, devono essere modificati. Tuttavia essendo essi in vigore fino al 1o gennaio 2006, l'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, quale modificato dal regolamento (CEE) n. 444/2002 (6) e l’allegato 38 del regolamento (CE) n. 2454/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 881/2003 (7) è opportuno inserirvi modifiche analoghe.

(13)

L'articolo 531 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione definisce le manipolazioni usuali ammesse nel quadro del regime di deposito doganale. Le attività consentite sono specificate all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'elenco completo delle manipolazioni usuali a cui possono essere sottoposte le merci non comunitarie figura nell'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tuttavia, sul piano pratico, il campo di applicazione limitato di detto allegato, ha comportato alcuni problemi. Per questo motivo, è opportuno prevedere una certa flessibilità.

(14)

Alcune delle diciture apposte sui documenti doganali redatti nella lingua di alcuni dei nuovi Stati membri non sono conformi alla terminologia già utilizzata nel settore doganale per le lingue in questione e devono dunque essere rettificate.

(15)

L’atto di adesione del 2003 essendo entrato in vigore il 1o maggio 2004, le diciture devono applicarsi dalla stessa data.

(16)

È opportuno pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(17)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1)

All’articolo 62, terzo comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Vyhotovené dodatočne»

2)

All’articolo 113, paragrafo 3, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

VYHOTOVENÉ DODATOČNE»

3)

All’articolo 314 quater, paragrafo 3, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«Vyhotovené dodatočne»

4)

All’articolo 324 quinquies, paragrafo 2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«Oslobodenie od podpisu»

5)

All’articolo 357, paragrafo 4, terzo comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Oslobodenie»

6)

All’articolo 361, paragrafo 4, secondo comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný (názov a krajina)»

7)

All’articolo 387, paragrafo 2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«Oslobodenie od predpísanej trasy»

8)

All’articolo 403, paragrafo 2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«Oslobodenie od podpisu»

9)

All’articolo 451, paragrafo 1, i termini «/convenzione di Istanbul» sono inseriti dopo i termini «convenzione ATA».

10)

Sono inseriti i seguenti articoli 454 bis, 454 ter e 454 quater:

«Articolo 454 bis

1.   Le autorità doganali, su domanda del destinatario, possono autorizzarlo a ricevere, nei propri locali o in altri luoghi determinati, merci trasportate sotto il regime TIR, riconoscendogli la qualità di destinatario autorizzato.

2.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone che

a)

sono stabilite nella Comunità;

b)

ricevono regolarmente merci vincolate al regime TIR o sono in grado, secondo le informazioni delle autorità doganali, di soddisfare agli obblighi imposti dall’autorizzazione; e

c)

non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate nei confronti della legislazione doganale o fiscale.

L’articolo 373, paragrafo 2, si applica per analogia.

L'autorizzazione si applica unicamente nello Stato membro in cui essa è stata concessa.

L'autorizzazione si applica unicamente alle operazioni TIR che hanno come luogo finale di scarico i locali indicati nell’autorizzazione.

3.   Gli articoli 374 e 375, l’articolo 376, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 377 e 378 si applicano per analogia alla procedura relativa alla domanda di cui al paragrafo 1.

4.   L’articolo 407 si applica per analogia alle modalità previste nell’autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 454 ter

1.   Quando le merci arrivano nei suoi locali o nel luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’articolo 457 quater, il destinatario autorizzato è tenuto, secondo le modalità previste dall’autorizzazione, a rispettare i seguenti obblighi:

a)

informare le autorità doganali dell’ufficio di destinazione dell’arrivo delle merci;

b)

informare immediatamente le autorità doganali dell’ufficio di destinazione qualora i suggelli non fossero intatti o si accertassero altre irregolarità, quali eventuali eccedenze, mancanze o sostituzioni;

c)

iscrivere immediatamente le merci scaricate nei registri contabili; e

d)

presentare immediatamente alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione un avviso in cui si segnalano i particolari e lo stato dei suggelli nonché la data di iscrizione nei registri contabili.

2.   Il destinatario autorizzato si assicura che il carnet TIR sia presentato immediatamente alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione.

3.   Le autorità doganali dell’ufficio di destinazione appongono le necessarie annotazioni sul carnet TIR e, conformemente alla procedura stabilita nell’autorizzazione, provvedono a restituirlo al titolare o al di lui rappresentante.

4.   La data di termine dell’operazione TIR è la data di iscrizione nei registri contabili di cui al paragrafo 1, lettera c). Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), la data di termine dell’operazione TIR è quella delle annotazioni apposte sul carnet TIR.

5.   Su richiesta del titolare del carnet TIR, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta corrispondente alla copia dell’avviso di cui al paragrafo 1, lettera d). La ricevuta non può fungere da prova della conclusione dell'operazione TIR ai sensi dell’articolo 454 quater, paragrafo 2.

Articolo 454 quater

1.   Il titolare del carnet TIR ha soddisfatto agli obblighi che gli incombono a norma dell’articolo 1, lettera o), della convenzione TIR quando il carnet TIR, unitamente al veicolo stradale, alla combinazione dei veicoli o il container e le merci sono stati presentati intatti nei locali del destinatario autorizzato o in un luogo precisato nell’autorizzazione.

2.   Il termine dell'operazione TIR, di cui all’articolo 1, lettera d), della Convenzione TIR, è considerato effettivo quando sono stati soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 454 ter, paragrafi 1 e 2.»

11)

All’articolo 457 quater, paragrafo 1, i termini «e della convenzione di Istanbul» sono inseriti dopo i termini «convenzione ATA».

12)

L’articolo 457 quinquies è così modificato:

a)

al paragrafo 1, dopo i termini «convenzione ATA» sono aggiunti i termini «o all’articolo 8, paragrafo 4, dell’allegato A della convenzione di Istanbul»;

b)

Al paragrafo 2 sono aggiunti i termini «o all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato A della convenzione di Istanbul»;

c)

al paragrafo 3, lettera c), sono aggiunti i termini «o all’articolo 10 dell’allegato A della convenzione di Istanbul».

13)

All’articolo 459, paragrafo 1, sono inseriti i termini «o della convenzione di Istanbul» dopo i termini «convenzione ATA».

14)

L’articolo 461 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, secondo comma, prima frase, sono aggiunti i termini «o della convenzione di Istanbul»;

b)

al paragrafo 4, prima frase, sono aggiunti i termini «o all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’allegato A della convenzione di Istanbul.»

15)

All’articolo 580, paragrafo 3, i termini «articoli 454, 455» sono sostituiti dai termini «articoli 457 quater, 457 quinquies».

16)

All’articolo 591 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La autorità doganali rifiutano l’applicazione dell’esenzione parziale dai dazi all’importazione prevista da questa sezione qualora sia dimostrato, prima dell’immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, che il solo scopo dell’immissione in libera pratica ad un’aliquota del dazio pari a zero delle merci d’esportazione temporanea di origine non comunitaria, ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del codice, era quello di fruire dell’esenzione parziale prevista da questa sezione.»

17)

All’articolo 843, paragrafo 2, il sedicesimo e il diciassettesimo trattino sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

«—

A kilépés a Közösség területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

Ħruġ mill-Komunita` suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…»

18)

All’articolo 912 sexies, paragrafo 2, quarto comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

…(počet) vyhotovených výpisov – kópie priložené»

19)

All’articolo 912 septies, paragrafo 1, secondo comma, il sedicesimo e il ventesimo trattino sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

«—

Kiadva visszamenőleges hatállyal»

«—

Vyhotovené dodatočne»

20)

All’articolo 912 octies, paragrafo 2, lettera c), il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Oslobodenie od podpisu – článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93»

21)

L’allegato 37, quale modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002, è modificato conformemente all’Allegato IA del presente regolamento.

22)

L’allegato 37, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, è modificato in conformità all’allegato IB del presente regolamento.

23)

All’allegato 37 bis, titolo II, il testo per l’elemento di informazione relativo alla casella n. 31 è modificato in conformità all’allegato II, punto 1), del presente regolamento.

24)

All’allegato 37 bis, titolo II, il testo per gli elementi di informazione relativi alle caselle n. 50 e n. 52 è modificato in conformità all’allegato II, punti 2), 3) e 4) del presente regolamento.

25)

L’allegato 37 quater è modificato in conformità all’allegato III del presente regolamento.

26)

All’allegato 38, quale modificato dal regolamento (CE) n. 881/2003, è inserito un testo per la casella n. 31, in conformità all’allegato IV, punto A1, del presente regolamento.

27)

All’allegato 38, titolo II, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, il testo della casella n. 31 è modificato in conformità all’allegato IV, punto B1) del presente regolamento.

28)

All’allegato 38, quale modificato dal regolamento (CE) n. 881/2003, il testo dei codici applicabili per la casella n. 52 è modificato in conformità all’allegato IV, punto A2) del presente regolamento.

29)

All’allegato 38, titolo II, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, il testo dei codici applicabili per la casella n. 52 è modificato in conformità all’allegato IV, punto B2) del presente regolamento.

30)

All'allegato 47 bis, punto 2.2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY»

31)

L’allegato 59 è sostituito dall’allegato V del presente regolamento.

32)

All’allegato 60, punto «Disposizioni relative alle indicazioni che devono figurare nel formulario di tassazione», rubrica 16, dopo i termini «convenzione ATA» sono inseriti i termini «/all’articolo 8 dell’allegato A della convenzione di Istanbul».

33)

L’allegato 61 è sostituito dall’allegato VI del presente regolamento.

34)

L’allegato 72 è modificato in conformità all’allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   L’articolo 1, punti da 1) a 8), da 17) a 20) e punti 24), 28) e 29) si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

3.   L’articolo 1, punti da 9) a 15) e punti 30), 31) e 32) si applica a decorrere dal 1o ottobre 2005.

4.   L’articolo 1, punti 23), 25) e 26), si applica dal 1o luglio 2005.

5.   L’articolo 1, punti 22), 27) e 29) si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006. Tuttavia gli Stati membri possono anticipare l’applicazione di detti punti. In tal caso gli Stati membri comunicano alla Commissione la data dalla quale li applicano. La Commissione procede alla pubblicazione di tali informazioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1.

(3)  GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

(4)  GU L 130 del 27.5.1993, pag. 1.

(5)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(6)  GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

(7)  GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

A.

All’allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002, al titolo II, sezione A, casella n. 18, è aggiunto il seguente capoverso:

«Tuttavia, per l’operazione di transito, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare l’obbligato principale a non compilare la casella, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le autorità doganali siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella n. 55.».

B.

All’allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, al titolo I, sezione B, è inserita la seguente nota [24] relativa alla casella n. 18 (identità) e n. 18 (nazionalità) nella colonna F della tabella:

«[24]

Nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare l’obbligato principale a non compilare la casella, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le autorità doganali siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella n. 55.»


ALLEGATO II

All'allegato 37 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, la sezione B del titolo II è così modificata:

1)

sotto la serie di dati «COLLI», l’elemento di informazione «Natura dei colli» è sostituito dal seguente:

«Natura dei colli (casella n. 31)

Tipo/lunghezza: an..2

Si utilizzano i codici previsti nell’elenco “codici imballaggi” di cui alla rubrica “casella n. 31” dell'allegato 38.»

2)

la nota esplicativa dell'attributo «Numero di identificazione (casella n. 50)» del gruppo di dati «OPERATORE OBBLIGATO PRINCIPALE» è sostituita dal testo seguente:

«Tipo/lunghezza: an ..17

Questo attributo è utilizzato quando il gruppo di dati “CONTROLLO DEL RISULTATO” contiene il codice A3 o quando viene utilizzato l'attributo “GNR”.»

3)

il tipo/lunghezza dell'attributo «Tipo di garanzia (casella n. 52)» del gruppo di dati «GARANZIA» è sostituito da:

«Tipo/lunghezza: an..1»

4)

il tipo/lunghezza dell'attributo «GNR (casella n. 52)» del gruppo di dati «RIFERIMENTO DELLA GARANZIA» è sostituito da:

«Tipo/lunghezza: an..24»


ALLEGATO III

All’allegato 37 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, il punto 5, Codici «imballaggi», è soppresso.


ALLEGATO IV

A.

L'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 881/2003, è così modificato:

1)

per la casella n. 31 è inserito il seguente testo:

«Casella n. 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura

Natura dei colli

Devono essere utilizzati i seguenti codici.

(Raccomandazione UN/ECE n. 21/riv. 4, maggio 2002)

CODICI IMBALLAGGI

Aerosol

AE

Ampolla non protetta

AM

Ampolla protetta

AP

Anello

RG

Assortimento (“set”)

SX

Astuccio

CV

Atomizzatore

AT

Balla compressa

BL

Balla non compressa

BN

Bara

CJ

Barattolo di latta

TN

Barile (“barrel”)

BA

Barile (“keg”)

KG

Barilotto (“firkin”)

FI

Barilotto (“tierce”)

TI

Barra

BR

Barre in pacchi/mazzi/fasci

BZ

Baule (“trunk”)

TR

Baule da marinaio

SE

Baule metallico (“coffer”)

CF

Bauletto (“footlocker”)

FO

Bidone cilindrico

CX

Bidone con manico e beccuccio

CD

Bidone da latte

CC

Bidone di latta (“canister”)

CI

Bidone rettangolare

CA

Bobina (“bobbin”)

BB

Bobina (“coil”)

CL

Bobina (“reel”)

RL

Bobina (“spindle”)

SD

Bobina (“spool”)

SO

Bombola di gas

GB

Borsa (“bag”)

BG

Botte (“barrel”) di legno con coperchio amovibile

QJ

Botte (“barrel”) di legno con foro di riempimento

QH

Botte (“barrel”) di legno

2C

Botte (“butt”)

BU

Botte (“cask”)

CK

Botte (“hogshead”)

HG

Botte di grande capacità

TO

Bottiglia a bulbo non protetta

BS

Bottiglia a bulbo protetta

BV

Bottiglia cilindrica non protetta

BO

Bottiglia cilindrica protetta

BQ

Bottiglia impagliata

WB

Bottiglione non protetto

CO

Bottiglione protetto

CP

Brocca (“jug”)

JG

Brocca (“pitcher”)

PH

Busta

EN

Canestro

BK

Capsula

AV

Cartoncino (“card”)

CM

Cartone

CT

Cartone per rinfuse

DK

Cartuccia

CQ

Cassa (“box”) di acciaio

4A

Cassa (“box”) di alluminio

4B

Cassa (“box”) di legno compensato

4D

Cassa (“box”) di legno naturale

4C

Cassa (“box”) di legno naturale a pannelli stagni alle polveri

QQ

Cassa (“box”) di legno naturale, ordinaria

QP

Cassa (“box”) di legno ricostituito

4F

Cassa (“box”) in materiale plastico espanso

QR

Cassa (“box”) in pannelli di fibra

4G

Cassa (“box”) in plastica

4H

Cassa (“box”) in plastica rigida

QS

Cassa (“box”) per liquidi

BW

Cassa (“chest”) da tè

TC

Cassa (“crate”) da frutta

FC

Cassa (“crate”) della birra

CB

Cassa (“crate”) di cartone multistrato

DC

Cassa a gabbia

FD

Cassa bassa (“shallow crate”)

SC

Cassa-paletta

ED

Cassa-paletta di cartone

EF

Cassa-paletta di legno

EE

Cassa-paletta di metallo

EH

Cassa-paletta in plastica

EG

Cassetta

CR

Cassetta (“crate”) di legno multistrato

DB

Cassetta (“crate”) di legno per rinfuse

DM

Cassetta (“crate”) in plastica multistrato

DA

Cassetta (“crate”) in plastica per rinfuse

DL

Cassetta (“tray”) di cartone, doppio strato, senza coperchio

DY

Cassetta (“tray”) di cartone, monostrato, senza coperchio

DV

Cassetta (“tray”) di legno, doppio strato, senza coperchio

DX

Cassetta (“tray”) di legno, monostrato, senza coperchio

DT

Cassetta (“tray”) di plastica, doppio strato, senza coperchio

DW

Cassetta (“tray”) di plastica, monostrato, senza coperchio

DS

Cassetta (“tray”) di polistirolo, monostrato, senza coperchio

DU

Cassetta allungabile (“nest”)

NS

Cassetta del latte

MC

Cassetta Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DH

Cassetta, rastrelliera per bottiglie

BC

Cassone (“liftvan”)

LV

Cassone con coperchio

TL

Cassone o vagoncino (“tub”)

TB

Cestello con coperchio a cerniera (“clamshell”)

AI

Cestello o cassetta (“tray”)

PU

Cestello tondo

PJ

Cesto (“bin”)

BI

Cesto di cartone con manico

HC

Cesto di legno con manico

HB

Cesto di plastica con manico

HA

Cilindro

CY

Cofano

CH

Condotti (“pipe”) in pacchi/mazzi/fasci

PV

Condotto (“pipe”)

PI

Cono

AJ

Contenitore (“case”) di acciaio

SS

Contenitore di grandi dimensioni flessibile per rinfuse, (“big bag”)

43

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, con recipiente interno di plastica rigida

ZQ

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di acciaio

WK

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di alluminio

WL

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida

ZR

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di metallo

WM

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura

ZJ

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante

ZK

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura

ZD

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante

ZF

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida

ZL

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida

ZM

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse

WA

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio

WC

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)

WG

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio

WD

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)

WH

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio

ZA

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio, resistente all’acqua

ZC

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato, con rinforzo

WY

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato

ZX

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale

ZW

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale, con rinforzo

WU

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito, con rinforzo

WZ

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito

ZY

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, senza fodera o rivestimento

WT

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con rivestimento interno

WV

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera

WW

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera e rivestimento interno

WX

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida, per riempimento e svuotamento a pressione

ZN

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida, per riempimento e svuotamento a pressione

ZP

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale morbido

ZU

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiali compositi

ZS

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo

WF

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo diverso dall’acciaio

ZV

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo, per riempimento o svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)

WJ

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida

AA

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, con struttura, per riempimento e svuotamento a pressione

ZG

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, autoportante, per riempimento o svuotamento a pressione

ZH

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, con rivestimento interno e rinforzo

WR

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, senza rivestimento interno o rinforzo

WN

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno

WP

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rinforzo

WQ

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in film di plastica

WS

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in pannelli di fibra

ZT

Contenitore flessibile a sacco

FX

Contenitore isotermico

EI

Contenitore senza altra precisione

CN

Coppa

CU

Damigiana non protetta

DJ

Damigiana protetta

DP

Definizione comune

ZZ

Fascio (“truss”)

TS

Fiala

VI

Flacone

FL

Fogli in pacchi/mazzi/fasci

SZ

Foglio

ST

Foglio protettivo (“slipsheet”)

SL

Foglio, rivestimento di plastica

SP

Fusto

DR

Fusto di acciaio

1A

Fusto di acciaio con coperchio amovibile

QB

Fusto di acciaio con coperchio non amovibile

QA

Fusto di alluminio

1B

Fusto di alluminio con coperchio amovibile

QD

Fusto di alluminio con coperchio non amovibile

QC

Fusto di cartone

1G

Fusto di ferro

DI

Fusto di legno

1W

Fusto di legno compensato

1D

Fusto di plastica

IH

Fusto di plastica con coperchio amovibile

QG

Fusto di plastica con coperchio non amovibile

QF

Gabbia

CG

Gabbia (“pen”)

PF

Gabbia Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DG

Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C)

VG

Gas liquefatto, alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale)

VQ

Generatore aerosol

DN

Giara

JR

Imballaggio composito, recipiente di plastica

6H

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di acciaio

YB

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di alluminio

YD

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno

YF

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno compensato

YH

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di cartone

YK

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di plastica rigida

YM

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio

YA

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di alluminio

YC

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di legno compensato

YG

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di cartone

YJ

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di plastica

YL

Imballaggio composito, recipiente di vetro

6P

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di acciaio

YP

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di alluminio

YR

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di cartone

YX

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di legno

YS

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio

YN

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di alluminio

YQ

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di cartone

YW

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di legno compensato

YT

Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di materiale plastico espanso

YY

Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di plastica rigida

YZ

Imballaggio composito, recipiente di vetro con paniere esterno di vimini

YV

Imballaggio con finestra

IE

Imballaggio con rivestimento di carta

IG

Imballaggio di cartone con fori di presa

IK

Imballaggio di presentazione di cartone

IB

Imballaggio di presentazione di legno

IA

Imballaggio di presentazione di metallo

ID

Imballaggio di presentazione di plastica

IC

Imballaggio sottovuoto

VP

Imballaggio termoretrattile (“shrinkwrapped”)

SW

Imballaggio tubolare

IF

Intelaiatura

FR

Intelaiatura di cassa

SK

Involucro di acciaio

SV

Lamiera

SM

Lastra (“plate”)

PG

Lastra (“slab”)

SB

Lastre (“plate”) in pacchi/mazzi/fasci

PY

Libero (animale)

UC

Lingotti in pacchi/mazzi/fasci

IZ

Lingotto

IN

Liquidi alla rinfusa

VL

Lotto

LT

Manicotto

SY

Mazzo

BH

Merce disimballata o non imballata

NE

Merce disimballata o non imballata in un’unica unità

NF

Merce disimballata o non imballata in varie unità

NG

Pacchetto

PA

Pacco (“bundle”)

BE

Pacco (“package”)

PK

Pacco (“parcel”)

PC

Paletta

PX

Paletta 100 × 110 cm

AH

Paletta con rivestimento termoretrattile

AG

Paletta modulare, con piedini di 80 × 60 cm

AF

Paletta modulare, con piedini, di 80 × 100 cm

PD

Paletta modulare, con piedini, di 80 × 120 cm

PE

Paletta scatola (“pallet box”)

PB

Pallone protetto

BP

Pallone, non protetto

BF

Paniere (“creel”)

CE

Paniere (“hamper”)

HR

Pannelli (“board”) in pacchi/mazzi/fasci

BY

Pannello (“board”)

BD

Particelle alla rinfusa, solide, fini (“polveri”)

VY

Particelle alla rinfusa, solide, grandi (“noduli”)

VO

Particelle alla rinfusa, solide, granulari (“grani”)

VR

Pellicola plastica (“filmpack”)

FP

Rastrelliera, attaccapanni

RJ

Recipiente con rivestimento di plastica

MW

Recipiente di carta

AC

Recipiente di cartone

AB

Recipiente di legno

AD

Recipiente di metallo

MR

Recipiente di plastica

PR

Recipiente di vetro

GR

Rete (“net”)

NT

Rete tubolare di materiale tessile

NV

Rete tubolare di plastica

NU

Roll

CW

Rotolo (“bolt”)

BT

Rotolo (“roll”)

RO

Sacchetto (“bag”) multistrato

MB

Sacchetto (“pouch”)

PO

Sacchetto (“sachet”)

SH

Sacco (“sack”) multifoglio

MS

Sacco (“sack”)

SA

Sacco di carta

5M

Sacco di carta multifoglio

XJ

Sacco di carta multifoglio, resistente all’acqua

XK

Sacco di grandi dimensioni

ZB

Sacco di juta

JT

Sacco di materia tessile

5L

Sacco di materia tessile resistente all’acqua

XH

Sacco di materia tessile stagno alle polveri

XG

Sacco di materia tessile, senza fodera o rivestimento interno

XF

Sacco di plastica

EC

Sacco di tessuto di materia plastica, resistente all’acqua

XC

Sacco di tessuto di materia plastica, senza fodera o rivestimento interno

XA

Sacco di tessuto di materia plastica, stagno alle polveri

XB

Sacco di tessuto di plastica

5H

Sacco in film di plastica

XD

Sacco in rete (“rednet”)

RT

Scaffalatura (“rack”)

RK

Scatola

BX

Scatola (“case”)

CS

Scatola di fiammiferi

MX

Secchio (“bucket”)

BJ

Secchio (“pail”)

PL

Senza oggetto

NA

Serbatoio cilindrico

TY

Serbatoio rettangolare

TK

Skid

SI

Tanica cilindrica

JY

Tanica di acciaio

3A

Tanica di acciaio con coperchio amovibile

QL

Tanica di acciaio con coperchio non amovibile

QK

Tanica di plastica

3H

Tanica di plastica con coperchio amovibile

QN

Tanica di plastica con coperchio non amovibile

QM

Tanica rettangolare

JC

Tavola (“plank”)

PN

Tavole (“plank”) in pacchi/mazzi/fasci

PZ

Tela di sacco

MT

Telone

CZ

Tino

VA

Trave

GI

Travi in pacchi/mazzi/fasci

GZ

Tronchi in pacchi/mazzi/fasci

LZ

Tronco

LG

Tubi (“tubes”) in pacchi/mazzi/fasci

TZ

Tubo (“tube”)

TU

Tubo a imbuto

TV

Tubo flessibile (“collapsible tube”)

TD

Valigia

SU

“Vanpack”

VK

Vaschetta

BM

Vaschetta per alimenti (“foodtainer”)

FT

Vaso

PT

Vergella

RD

Vergelle in pacchi/mazzi/fasci

RZ»

2)

L'elenco dei codici applicabili per la «Casella n. 52: Garanzia» è sostituito dal seguente:

Situazione

Codice

Altre indicazioni

«In caso di esonero dalla garanzia (articolo 94, paragrafo 4, del codice e articolo 380, paragrafo 3, del presente regolamento)

0

— numero del certificato di esonero dalla garanzia

In caso di garanzia globale

1

— numero del certificato di garanzia globale

— ufficio di garanzia

In caso di garanzia isolata su cauzione

2

— riferimento all'atto costitutivo della garanzia

— ufficio di garanzia

In caso di garanzia isolata in contanti

3

 

In caso di garanzia isolata su titoli

4

— numero del titolo di garanzia isolata

In caso di esonero dalla garanzia quando l'importo da garantire non supera i 500 EUR (articolo 189, paragrafo 5, del codice)

5

 

In caso di esonero dalla garanzia (articolo 95 del codice)

6

 

In caso di esonero dalla garanzia per alcuni organismi pubblici

8

 

In caso di garanzia isolata (allegato 47 bis, punto 3)

9

— riferimento all'atto costitutivo della garanzia

— ufficio di garanzia»

B.

L’allegato 38, titolo II, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, è così modificato:

1)

il testo per la casella n. 31 è sostituito dal testo di cui alla lettera A, punto 1, del presente allegato.

2)

L’elenco dei codici applicabili per la casella n. 52: «Garanzia» è sostituito dall’elenco di cui alla lettera A, punto 2, del presente allegato.


ALLEGATO V

«ALLEGATO 59

MODELLO DI NOTA INFORMATIVA DI CUI ALL’ARTICOLO 459

Intestazione dell’ufficio accentratore che promuove il reclamo

Destinatario: ufficio accentratore da cui dipendono gli uffici di ammissione temporanea o ogni altro ufficio accentratore

OGGETTO: CARNET ATA — INVIO DI UN RECLAMO

Vi informiamo che conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul (1), il … (2), è stato inviato un reclamo per il pagamento di dazi e di imposizioni all’associazione garante cui siamo vincolati, concernente:

1.

il carnet ATA n.:

2.

rilasciato dalla Camera di commercio di:

 

città:

 

paese:

3.

a nome di:

 

titolare:

 

indirizzo:

4.

data di scadenza del carnet:

5.

data stabilita per la riesportazione (3):

6.

numero del “volet” di transito/di importazione (4):

7.

data del visto del “volet”:

Firma e timbro dell’ufficio accentratore emittente.


(1)  Articolo 7 della convenzione ATA, Bruxelles, 6 dicembre 1961/articolo 9 dell’allegato A della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990.

(2)  Da completare con la data di spedizione del reclamo.

(3)  Da completare con gli elementi desunti dal “volet” transito o ammissione temporanea non appurato oppure, in mancanza del “volet”, con le informazioni in possesso dell’ufficio accentratore.

(4)  Cancellare la voce inutile.»


ALLEGATO VI

«ALLEGATO 61

MODELLO DI DISCARICO

Intestazione dell’ufficio accentratore del secondo Stato membro che promuove il reclamo

Destinatario: ufficio accentratore del primo Stato membro che ha promosso il reclamo iniziale

OGGETTO: CARNET ATA — DISCARICO

Vi informiamo che conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul (1), il … (2) è stato inviato un reclamo per il pagamento di dazi e di imposizioni all’associazione garante cui siamo vincolati, concernente:

1.

il carnet ATA n.:

2.

rilasciato dalla Camera di commercio di:

 

città:

 

paese:

3.

a nome di:

 

titolare:

 

indirizzo:

4.

data di scadenza del carnet:

5.

data stabilita per la riesportazione (3):

6.

numero del “volet” di transito/di importazione (4):

7.

data del visto del “volet”:

La presente nota vale discarico per quanto Vi riguarda.

Firma e timbro dell’ufficio accentratore emittente.


(1)  Articolo 7 della convenzione ATA, Bruxelles, 6 dicembre 1961/articolo 9 dell’allegato A della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990.

(2)  Da completare con la data di spedizione del reclamo.

(3)  Da completare con gli elementi desunti dal “volet” transito o ammissione temporanea non appurato oppure, in mancanza del “volet”, con le informazioni in possesso dell’ufficio accentratore emittente.

(4)  Cancellare la voce inutile.»


ALLEGATO VII

Nell'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è inserito il punto seguente:

«19)

Qualunque manipolazione usuale, diversa da quelle summenzionate, intesa a migliorare l'aspetto o la qualità commerciale delle merci importate o a prepararle per la distribuzione o la rivendita, purché queste operazioni non modifichino la natura, né migliorino la resa delle merci originarie. Nel calcolo del dazio all'importazione non si tiene conto delle eventuali spese connesse alle manipolazioni usuali o dell'aumento del valore, purché tali spese siano documentate in maniera soddisfacente dal dichiarante. Nel calcolo dei dazi all'importazione si tiene conto, invece, del valore in dogana, della natura e dell'origine delle merci non comunitarie utilizzate nelle operazioni.»


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