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Document 32005D0293

2005/293/CE: Decisione della Commissione, del 1o aprile 2005, che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso [notificata con il numero C(2004) 2849] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 94, 13.4.2005, p. 30–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M, 29.11.2008, p. 187–190 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 190 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 190 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 64 - 67

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/293/oj

13.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2005

che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

[notificata con il numero C(2004) 2849]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/293/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/53/CE la Commissione deve stabilire le modalità necessarie per controllare l'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi definiti all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma della direttiva in questione. È sufficiente che gli Stati membri dimostrino che sono stati raggiunti almeno gli obiettivi prescritti.

(2)

Al fine di poter comparare i dati forniti dagli Stati membri occorre armonizzare le caratteristiche e la presentazione del calcolo degli obiettivi fissati all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma.

(3)

È possibile garantire la massima accuratezza del calcolo degli obiettivi solo se il denominatore utilizzato per tale calcolo si basa sul numero di veicoli fuori uso che entrano in un sistema di trattamento di uno Stato membro.

(4)

Per garantire un equilibrio tra i rischi di imprecisione e l’onere amministrativo richiesto per ottenere dati precisi, gli Stati membri possono determinare il quantitativo di metalli dei veicoli fuori uso che sarà recuperato in base al contenuto presunto di metalli dei veicoli.

(5)

Il peso del singolo veicolo deve poter essere determinato in base a dati facilmente reperibili e presentati in un formato standard.

(6)

Il carburante estratto durante la demolizione non deve essere considerato nel calcolo degli obiettivi, perché non tutti gli Stati membri dispongono di informazioni affidabili sul quantitativo di carburante contenuto nei veicoli fuori uso. Per verificare il rispetto degli obiettivi è necessario utilizzare un quantitativo medio per tutta l’UE, che consenta di armonizzare, per quanto possibile, i metodi di calcolo e garantire la comparabilità degli obiettivi raggiunti nei singoli Stati membri.

(7)

Nell’ambito del mercato interno gli Stati membri possono esportare in altri paesi i veicoli giunti a fine vita sul loro territorio affinché siano sottoposti a ulteriore trattamento. Per ridurre al minimo i problemi di attribuzione ed evitare eccessivi oneri di monitoraggio e di calcolo, le percentuali di riciclaggio e recupero imputabili a parti di veicolo esportati saranno accreditate allo Stato membro di esportazione.

(8)

Sono necessarie campagne di frantumazione per determinare i flussi in uscita da un impianto di frantumazione imputabili ai veicoli fuori uso.

(9)

La Commissione deve continuare a monitorare il calcolo degli obiettivi, compreso il volume delle esportazioni e la loro incidenza sui tassi di riciclaggio e di recupero. A tal fine, gli Stati membri devono riferire anche i dati precedenti al 2006. Questi ultimi saranno utilizzati esclusivamente a fini di monitoraggio.

(10)

La presente decisione si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (2).

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE (3) del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri calcolano gli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/53/CE in base ai materiali reimpiegati, riciclati e recuperati ottenuti da operazioni di bonifica, demolizione e (post)frantumazione. Gli Stati membri garantiscono che, per i materiali sottoposti a trattamento ulteriore, si tenga conto del recupero effettivamente realizzato.

A tal fine gli Stati membri completano le tabelle 1-4 dell’allegato alla presente decisione, inserendo un’adeguata descrizione dei dati utilizzati.

2.   Nella compilazione delle tabelle 1-4 dell’allegato alla presente decisione gli Stati membri possono anche usare valori presunti ricavati dai dati disponibili sulla percentuale media di metalli reimpiegati, riciclati e recuperati contenuti nei veicoli fuori uso (di seguito «contenuto presunto di metalli»). Tale valore presunto è suffragato da dati precisi che spieghino la percentuale presunta relativa al contenuto di metalli e la percentuale presunta di metallo reimpiegato, recuperato e riciclato. Tali dati devono essere validi almeno per il 95 % dei veicoli giunti a fine vita nello Stato membro in questione.

3.   Nei dati gli Stati membri forniscono informazioni sui seguenti elementi:

a)

l’attuale mercato nazionale dei veicoli;

b)

il parco di veicoli fuori uso presente sul territorio;

c)

i materiali e i componenti dei veicoli considerati nel dato presunto, per evitare una doppia contabilizzazione.

Articolo 2

1.   Per i veicoli fuori uso, o materiali e parti degli stessi, per i quali è stato rilasciato un certificato di rottamazione da parte di un impianto di trattamento nazionale autorizzato e che sono stati esportati in altri Stati membri o in paesi terzi per essere sottoposti a ulteriore trattamento, ai fini del calcolo degli obiettivi tale trattamento è attribuito allo Stato membro esportatore qualora sia possibile dimostrare che l’operazione di riciclaggio e/o di recupero sia avvenuta in condizioni in massima parte equivalenti a quelle stabilite dalla normativa comunitaria in materia.

I veicoli fuori uso per i quali un altro Stato membro o un paese terzo abbia rilasciato un certificato di rottamazione e che sono importati in uno Stato membro a fini di recupero e/o riciclaggio non sono calcolati come veicoli recuperati o riciclati nello Stato membro importatore.

2.   Per le esportazioni verso paesi terzi, gli Stati membri stabiliscono se sia necessaria una documentazione supplementare attestante che i materiali esportati sono stati effettivamente riciclati o recuperati.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri compilano le tabelle dell’allegato a scadenze annue, a partire dai dati relativi al 2006, e le inviano alla Commissione entro 18 mesi dalla fine dell'anno cui si riferiscono.

2.   Per gli anni precedenti al 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati disponibili entro 12 mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono. I dati riguardanti gli anni precedenti al 2006 sono utilizzati esclusivamente a fini di monitoraggio.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/63/CE della Commissione (GU L 25 del 28.1.2005, pag. 73).

(2)  GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 574/2004 (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15).

(3)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Note:

1)

Non è obbligatorio compilare le parti in grigio della tabella 1.

2)

Gli Stati membri che utilizzano il dato sul contenuto presunto di metalli devono usare tale dato nelle parti della tabella 2 riguardanti i metalli.

3)

(**): Se possibile, utilizzare i codici dell’Elenco dei rifiuti di cui all’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi ().

4)

Per il calcolo del valore da inserire nella casella sul reimpiego (A), gli Stati membri che non utilizzano il dato sul contenuto presunto di metalli devono applicare il seguente metodo: peso del singolo veicolo (Wi) meno peso del veicolo fuori uso bonificato e demolito (carcassa) (Wb) meno peso dei materiali bonificati e demoliti destinati al recupero, riciclaggio o allo smaltimento finale. Gli Stati membri che ricorrono al contenuto presunto di metalli determinano il valore A (esclusi i componenti metallici) sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli impianti di trattamento autorizzati.

Il peso ottenuto a seguito delle operazioni di riciclaggio/recupero/smaltimento è determinato sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall’impresa di riciclaggio/recupero o raccolta alla quale sono conferiti i materiali, delle bolle di pesatura, di altre forme di registrazione o dei certificati di smaltimento.

Il peso del singolo veicolo (Wi) deve essere calcolato in uno dei seguenti modi: i) sulla base del peso del veicolo in servizio indicato nei documenti di immatricolazione (), oppure ii) sulla base del peso del veicolo in ordine di marcia indicato nel certificato di conformità di cui all’allegato IX della direttiva 70/156/CEE () del Consiglio, modificata, oppure iii) se questi dati non fossero disponibili, sulla base del peso indicato nelle specifiche del fabbricante. In ogni caso il peso del singolo veicolo non deve comprendere il peso del conducente, che viene fissato a 75 kg, né il peso del carburante, a sua volta fissato a 40 kg.

Il peso del veicolo fuori uso bonificato e demolito (carcassa) (Wb) è calcolato in base alle informazioni fornite dall’impianto di trattamento a cui è stato conferito.

5)

Il peso totale dei veicoli (W1) è il risultato della somma dei pesi dei singoli veicoli (Wi).

Il numero complessivo di veicoli fuori uso (W) è calcolato in base al numero di veicoli che giungono a fine vita nello Stato membro, cifra che si desume dai certificati di demolizione rilasciati dagli impianti di trattamento autorizzati a livello nazionale.

6)

Il quantitativo dei flussi di veicoli fuori uso in uscita da un impianto di frantumazione è calcolato in base alle campagne di frantumazione in combinazione con i dati sui veicoli fuori uso che entrano in un impianto di frantumazione. Il quantitativo di veicoli fuori uso in entrata in un impianto di frantumazione è calcolato in base alle bolle di pesatura, alle ricevute o ad altre forme di registrazione. Gli Stati membri devono riferire alla Commissione il numero di campagne di frantumazione effettuate nel loro territorio. I quantitativi effettivamente riciclati/recuperati dei flussi in uscita calcolati (diversi dai metalli) devono essere determinati in base alle dichiarazioni dell’impresa di riciclaggio/recupero o di raccolta alla quale è conferito il materiale, alle bolle di pesatura, ad altre forme di registrazione o ai certificati di smaltimento.

Tabella 1: Materiali ottenuti dalla bonifica e dalla demolizione (in tonnellate per anno) dei veicoli giunti a fine vita nello Stato membro e trattati all'interno dello stesso Stato membro

Materiali ottenuti da bonifica e demolizione (**)

Reimpiego

(A)

Riciclaggio

(B1)

Recupero di energia

(C1)

Recupero totale

(D1 = B1 + C1)

Smaltimento

E1

Batterie

 

 

 

 

 

Liquidi (esclusi i carburanti)

 

 

 

 

 

Filtri dell’olio

 

 

 

 

 

Altri materiali ottenuti dalla bonifica (esclusi i carburanti)

 

 

 

 

 

Marmitte catalitiche

 

 

 

 

 

Componenti metallici

 

 

 

 

 

Pneumatici

 

 

 

 

 

Componenti in plastica di grandi dimensioni

 

 

 

 

 

Vetro

 

 

 

 

 

Altri materiali ottenuti dalla demolizione

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 


Tabella 2: Materiali ottenuti dalla frantumazione (in tonnellate per anno) dei veicoli giunti a fine vita nello Stato membro e trattati all'interno dello stesso Stato membro

Materiali di frantumazione (**)

Riciclaggio

(B2)

Recupero di energia

(C2)

Recupero totale

(D2 = B2 + C2)

Smaltimento

E2

Detriti ferrosi (acciaio)

 

 

 

 

Materiali non ferrosi (alluminio, rame, zinco, piombo ecc.)

 

 

 

 

Frazione leggera di frantumazione (Shredder Light Fraction — SLF)

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 


Tabella 3: Monitoraggio di (parti di) veicoli giunti a fine vita nello Stato membro ed esportati per essere sottoposti a trattamento ulteriore (in tonnellate per anno)

Peso totale dei veicoli fuori uso esportati per paese (**)

Riciclaggio complessivo di (parti di) veicoli fuori uso esportati (F1)

Recupero complessivo di (parti di) veicoli fuori uso esportati (F2)

Smaltimento complessivo di (parti di) veicoli fuori uso esportati (F3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 4: Reimpiego, recupero e riciclaggio totali (in tonnellate per anno) di veicoli giunti a fine vita nello Stato membro e trattati all’interno dello stesso Stato membro o in un altro paese

Reimpiego

(A)

Riciclaggio totale

(B1 + B2 + F1)

Recupero totale

(D1 + D2 + F2)

Totale reimpiego + riciclaggio

(X1 = A + B1 + B2 + F1)

Totale reimpiego + recupero

(X2 = A + D1 + D2 + F2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W (numero complessivo di veicoli fuori uso) = …

W1 (peso totale veicoli) = …

%

%

X1/W1

X2/W1


(1)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

(2)  A partire dal 1o giugno 2004, data di entrata in vigore della direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 57), il peso del veicolo in servizio deve essere registrato alla voce G.

(3)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.


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