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Document 32001R2415

Regolamento (CE) n. 2415/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2666/2000 relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia, nonché all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione

OJ L 327, 12.12.2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 025 P. 249 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 025 P. 249 - 250

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2415/oj

32001R2415

Regolamento (CE) n. 2415/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2666/2000 relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia, nonché all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 12/12/2001 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 2415/2001 del Consiglio

del 10 dicembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 2666/2000 relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia, nonché all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità europea si è impegnata a fornire assistenza finanziaria alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, anche per sostenere l'attuazione dell'accordo quadro del 13 agosto 2001.

(2) La situazione del paese richiede una fornitura più rapida ed efficiente dell'assistenza comunitaria, agevolata dall'attuazione a livello locale.

(3) L'agenzia europea per la ricostruzione, in seguito denominata: "agenzia", istituita con il regolamento (CE) n. 2667/2000(3), possiede una vasta esperienza e sarebbe qualificata a fornire l'assistenza comunitaria.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2666/2000(4) e il regolamento (CE) n. 2667/2000 per estendere alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia le attività dell'agenzia.

(5) È opportuno consentire alla Commissione di delegare all'agenzia l'attuazione dell'assistenza comunitaria a favore dell'ex Repubblica federale di Iugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia decisa nell'ambito di altri strumenti.

(6) Per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2666/2000, i termini "Repubblica federale di Iugoslavia" sono sostituiti da "Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia".

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2667/2000 è modificato nel modo seguente:

1) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1

1. La Commissione può delegare a un'agenzia i seguenti compiti:

i) l'esecuzione dell'assistenza comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2666/2000, a favore della Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

ii) l'attuazione dell'assistenza comunitaria decisa dalla Commissione sulla base di altri strumenti disponibili per i paesi in oggetto. In tali casi la Commissione agirà ai sensi delle disposizioni dei regolamenti pertinenti e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4 e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), c) e h), del presente regolamento non saranno applicabili.

2. A tal fine è istituita l'agenzia europea per la ricostruzione, in seguito denominata 'agenzia', con l'obiettivo di attuare l'assistenza comunitaria di cui al paragrafo 1.";

2) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i termini "Repubblica federale di Iugoslavia" sono sostituiti da "Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia";

3) all'articolo 4, paragrafo 10, i termini "Repubblica federale di Iugoslavia" sono sostituiti da "Repubblica federale di Iugoslavia e alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia";

4) all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, i termini "Repubblica federale di Iugoslavia" sono sostituiti da "Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia";

5) all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, i termini "Repubblica federale di Iugoslavia" sono sostituiti da "Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia";

6) all'articolo 15, i termini "Repubblica federale di Iugoslavia" sono sostituiti da "Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Michel

(1) GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 338.

(2) Parere espresso il 29 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7.

(4) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

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