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Document 32001R0761

Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

OJ L 114, 24.4.2001, p. 1–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 270 - 298
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 270 - 298
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 270 - 298
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 270 - 298
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 270 - 298
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 270 - 298
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 270 - 298
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 270 - 298
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 270 - 298
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 3 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 3 - 31

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010; abrogato da 32009R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/761/oj

32001R0761

Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

Gazzetta ufficiale n. L 114 del 24/04/2001 pag. 0001 - 0029


Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 19 marzo 2001

sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 20 dicembre 2000,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 del trattato stabilisce che uno dei compiti della Comunità consiste nel promuovere in tutta la Comunità uno sviluppo sostenibile e che la risoluzione del 1o febbraio 1993(4) sottolinea l'importanza di tale sviluppo sostenibile.

(2) Il programma "Per uno sviluppo durevole e sostenibile", presentato dalla Commissione e la cui impostazione generale è stata approvata con la risoluzione del 1o febbraio 1993, pone in rilievo il ruolo e le responsabilità delle organizzazioni per il rafforzamento dell'economia e per la protezione dell'ambiente in tutta la Comunità.

(3) Il programma "Per uno sviluppo durevole e sostenibile" invita ad ampliare la serie di strumenti nel settore della protezione ambientale e a usare meccanismi di mercato per impegnare le organizzazioni ad adottare un approccio attivo e preventivo nel settore, che non si limiti al rispetto di tutte le disposizioni regolamentari pertinenti in materia di ambiente.

(4) La Commissione dovrebbe promuovere un'impostazione coerente tra gli strumenti legislativi elaborati a livello comunitario nel settore della protezione ambientale.

(5) Il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit(5) ha mostrato la sua efficacia nel promuovere miglioramenti delle prestazioni ambientali dell'industria.

(6) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1836/93 andrebbe usata per potenziare la capacità del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) di migliorare le prestazioni ambientali complessive delle organizzazioni.

(7) EMAS dovrebbe essere messo a disposizione di tutte le organizzazioni che hanno un impatto ambientale e fornire loro i mezzi per gestire tale impatto e migliorare le loro prestazioni ambientali complessive.

(8) In conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'efficacia di EMAS nel migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni europee può essere meglio realizzata a livello comunitario; il presente regolamento si limita a garantire un'attuazione omogenea di EMAS nella Comunità stabilendo regole, procedure e requisiti essenziali comuni per EMAS e lascia agli Stati membri le misure che possono essere meglio attuate a livello nazionale.

(9) Le organizzazioni dovrebbero essere incoraggiate a partecipare a EMAS su base volontaria e possono ottenere un vantaggio in termini di controllo regolamentare, di risparmio sui costi e di immagine pubblica.

(10) È importante che le piccole e medie imprese partecipino ad EMAS e che la loro partecipazione sia promossa facilitando l'accesso all'informazione, ai fondi di sostegno esistenti e alle istituzioni pubbliche, nonché attraverso l'istituzione o la promozione di misure di assistenza tecnica.

(11) Le informazioni fornite dagli Stati membri devono essere usate dalla Commissione per valutare la necessità di elaborare misure specifiche per una maggiore partecipazione delle organizzazioni, soprattutto le piccole e medie imprese, ad EMAS.

(12) La trasparenza e la credibilità delle organizzazioni che applicano sistemi di gestione ambientale sono potenziate se il loro sistema di gestione, il programma di audit e la dichiarazione ambientale sono esaminati per verificare che corrispondano ai pertinenti requisiti del presente regolamento e se la dichiarazione ambientale e i suoi successivi aggiornamenti sono convalidati da verificatori ambientali accreditati.

(13) È pertanto necessario garantire e migliorare costantemente la competenza dei verificatori ambientali prevedendo un sistema di accreditamento indipendente e neutrale mediante una formazione permanente e un'adeguata sorveglianza delle loro attività per garantire la credibilità generale di EMAS. Di conseguenza, dovrebbe crearsi una stretta cooperazione tra gli organismi nazionali di accreditamento.

(14) Le organizzazioni dovrebbero essere incoraggiate ad elaborare e rendere disponibili dichiarazioni ambientali su base periodica per informare il pubblico ed altri soggetti interessati sulle loro prestazioni ambientali.

(15) Gli Stati membri potrebbero istituire incentivi per incoraggiare le organizzazioni a partecipare a EMAS.

(16) La Commissione dovrebbe fornire ai paesi candidati all'adesione sostegno tecnico nella creazione delle strutture necessarie per l'attuazione dell'EMAS.

(17) In aggiunta ai requisiti generali del sistema di gestione ambientale, EMAS attribuisce un particolare significato ai seguenti elementi: conformità giuridica, miglioramento delle prestazioni ambientali, nonché comunicazione esterna e partecipazione dei lavoratori.

(18) La Commissione dovrebbe adeguare gli allegati al presente regolamento, fatto salvo l'allegato V, riconoscere le norme europee e internazionali concernenti questioni ambientali pertinenti a EMAS, ed elaborare orientamenti di concerto con i soggetti interessati a EMAS ai fini di un'applicazione coerente dei requisiti EMAS negli Stati membri. Nell'elaborare tali orientamenti, la Commissione dovrebbe tener conto della politica ambientale della Comunità ed in particolare della normativa comunitaria e, se del caso, degli impegni internazionali.

(19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente atto sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(20) Il presente regolamento dovrebbe essere rivisto, se del caso, alla luce dell'esperienza acquisita dopo un certo periodo di funzionamento.

(21) Le istituzioni europee dovrebbero cercare di adottare i principi sanciti nel presente regolamento.

(22) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 1836/93 che è pertanto abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il sistema di ecogestione e audit e i suoi obiettivi

1. È istituito un sistema comunitario di ecogestione e audit, in appresso denominato "EMAS", al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni, per valutare e migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti.

2. L'obiettivo di EMAS consiste nel promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante:

a) l'introduzione e l'attuazione da parte delle organizzazioni di sistemi di gestione ambientale come indicato nell'Allegato I;

b) la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'efficacia di tali sistemi come indicato nell'Allegato I;

c) l'informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati;

d) la partecipazione attiva dei dipendenti all'organizzazione nonché una formazione professionale di base ed un perfezionamento adeguato tale da rendere possibile la partecipazione attiva ai compiti di cui alla lettera a). Su loro richiesta, partecipano anche i rappresentanti dei dipendenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "politica ambientale": obiettivi e principi generali di azione di un'organizzazione rispetto all'ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull'ambiente e l'impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e i target ambientali;

b) "miglioramento continuo delle prestazioni ambientali": processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili del sistema di gestione ambientale relativi alla gestione da parte di un'organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua politica e ai suoi obiettivi e ai target ambientali; questo miglioramento dei risultati non deve necessariamente verificarsi simultaneamente in tutti i settori di attività;

c) "prestazione ambientale": i risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell'organizzazione;

d) "prevenzione dell'inquinamento": impiego di processi, pratiche, materiali o prodotti che evitano, riducono o controllano l'inquinamento, tra cui possono annoverarsi riciclaggio, trattamento, modifiche dei processi, meccanismi di controllo, uso efficiente delle risorse e sostituzione dei materiali;

e) "analisi ambientale": esauriente analisi iniziale dei problemi, dell'impatto e delle prestazioni ambientali connesse all'attività di un'organizzazione (allegato VII);

f) "aspetto ambientale": elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente (allegato VI); un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo;

g) "impatto ambientale": qualsiasi modifica all'ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un'organizzazione;

h) "programma ambientale": descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e target ambientali e relative scadenze;

i) "obiettivo ambientale": obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica ambientale, che l'organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile;

j) "target ambientale": requisito particolareggiato di prestazione, quantificato per quanto possibile, applicabile all'organizzazione o a parti di essa, che deriva dagli obiettivi ambientali e deve essere stabilito e raggiunto per conseguire gli obiettivi medesimi;

k) "sistema di gestione ambientale": parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale;

l) "audit ambientale": strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l'ambiente al fine di:

i) facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull'ambiente;

ii) valutare la conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi e le target ambientali dell'organizzazione (allegato II);

m) "ciclo di audit": periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono sottoposte ad audit (allegato II);

n) "revisore": individuo o gruppo, appartenente al personale dell'organizzazione o esterno ad essa, che opera per conto della direzione dell'organizzazione, dotato, individualmente o collettivamente, delle competenze di cui all'allegato II, punto 2.4 e sufficientemente indipendente dall'attività che controlla per esprimere un giudizio obiettivo;

o) "dichiarazione ambientale": le informazioni di cui all'allegato III, punto 3.2, lettere da a) a g);

p) "soggetto interessato": individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle o dalle prestazioni ambientali di un'organizzazione;

q) "verificatore ambientale": qualsiasi persona o organizzazione indipendente dall'organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto l'accreditamento secondo le condizioni e le procedure di cui all'articolo 4;

r) "sistema di accreditamento": sistema per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali, gestito da un'istituzione o organizzazione imparziale designata o creata dallo Stato membro (organismo di accreditamento), dotata di competenze e risorse sufficienti e con procedure adeguate per svolgere le funzioni assegnate dal presente regolamento a tale sistema;

s) "organizzazione": società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie.

L'entità da registrare come organizzazione ai sensi di EMAS è concordata con il verificatore ambientale e, se del caso, con gli organismi competenti tenendo conto degli orientamenti della Commissione, stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 paragrafo 2, ma non deve superare i confini di uno Stato membro. La più piccola entità da considerare corrisponde a un sito. In circostanze eccezionali riconosciute dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 paragrafo 2, l'entità da considerare per la registrazione EMAS può essere inferiore a un sito, come ad esempio, una suddivisione con funzioni proprie.

t) "sito": tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali;

u) "organismi competenti": gli organismi nazionali, regionali o locali, designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 per svolgere i compiti indicati nel presente regolamento.

Articolo 3

Partecipazione a EMAS

1. La partecipazione a EMAS è aperta a qualsiasi organizzazione che intenda migliorare le sue prestazioni ambientali complessive.

2. Per la registrazione EMAS un'organizzazione deve:

a) effettuare un'analisi ambientale delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi, conformemente all'allegato VII relativamente alle questioni figuranti nell'allegato VI, e alla luce dell'esito di tale analisi, attuare un sistema di gestione ambientale che soddisfi tutti i requisiti di cui all'allegato I, in particolare il rispetto della legislazione ambientale in materia.

Tuttavia, le organizzazioni che hanno un sistema di gestione ambientale certificato, riconosciuto ai sensi dell'articolo 9, non hanno necessità di svolgere un'analisi ambientale formale per passare all'applicazione di EMAS se le informazioni necessarie per identificare e valutare gli aspetti ambientali dell'allegato VI sono fornite dal sistema di gestione ambientale certificato;

b) effettuare o far effettuare, conformemente ai requisiti dell'allegato II, audit ambientali che siano impostati in modo da valutare le prestazioni ambientali dell'organizzazione;

c) elaborare una dichiarazione ambientale conformemente all'allegato III, punto 3.2, nella quale sia riservata un'attenzione particolare ai risultati dell'organizzazione in relazione ai suoi obiettivi e target ambientali e al miglioramento continuo della sua prestazione ambientale e nella quale si tenga conto delle necessità in materia di informazione dei soggetti interessati;

d) aver fatto esaminare la sua analisi ambientale, ove applicabile, il sistema di gestione, la procedura di audit e la dichiarazione ambientale per verificarne la conformità ai pertinenti requisiti del presente regolamento e fare convalidare da parte del verificatore ambientale la dichiarazione ambientale per garantire il rispetto dei requisiti dell'allegato III;

e) trasmettere la dichiarazione ambientale convalidata all'organismo competente dello Stato membro in cui è situata l'organizzazione che chiede la registrazione e, dopo la registrazione, metterla a disposizione del pubblico.

3. Per mantenere la registrazione EMAS, un'organizzazione deve:

a) far verificare il sistema di gestione ambientale e il programma di audit conformemente ai requisiti dell'allegato V, punto 5.6;

b) trasmettere i necessari aggiornamenti annuali convalidati della sua dichiarazione ambientale all'organismo competente e metterli a disposizione del pubblico. Si può derogare a tale frequenza di aggiornamento in circostanze stabilite dalla Commissione negli orientamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, in particolare per le piccole organizzazioni e le piccole imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 96/280/CE(7), e qualora non siano previste modifiche operative significative nel sistema di gestione ambientale.

Articolo 4

Sistema di accreditamento

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per l'accreditamento di verificatori ambientali indipendenti e per la sorveglianza delle loro attività. A tal fine gli Stati membri possono ricorrere alle istituzioni di accreditamento esistenti o agli organismi competenti di cui all'articolo 5 o designare o istituire qualsiasi altro organismo dotato di uno status appropriato.

Gli Stati membri provvedono affinché la composizione di questi sistemi sia tale da garantire la loro indipendenza e imparzialità nell'esecuzione dei loro compiti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché questi sistemi siano pienamente operativi entro 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli Stati membri garantiscono un'adeguata consultazione dei soggetti interessati nell'istituire e orientare i sistemi di accreditamento.

4. L'accreditamento dei verificatori ambientali e la sorveglianza delle loro attività si svolgono conformemente i requisiti dell'allegato V.

5. I verificatori ambientali accreditati in uno Stato membro possono svolgere attività di verifica in qualsiasi altro Stato membro conformemente alle disposizioni dell'allegato V. L'inizio dell'attività di verifica è notificato allo Stato membro in cui essa avviene e detta attività è soggetta alla sorveglianza del sistema di accreditamento del suddetto.

6. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in forza del presente articolo e comunicano le pertinenti modifiche apportate alle strutture e alle procedure dei sistemi di accreditamento.

7. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, promuove la collaborazione fra gli Stati membri, al fine, in particolare, di evitare incongruenze fra l'allegato V e i criteri, le condizioni e le procedure che gli organismi nazionali di accreditamento applicano per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali al fine di garantirne una qualità omogenea.

8. Gli organismi di accreditamento istituiscono un forum composto da tutti gli organismi di accreditamento con il compito di fornire alla Commissione gli elementi e i mezzi per adempiere ai suoi obblighi di cui al paragrafo 7. Il forum si riunisce almeno una volta all'anno e alle riunioni partecipa un rappresentante della Commissione.

Il forum elabora, se del caso, orientamenti su questioni concernenti l'accreditamento, la competenza e la sorveglianza dei verificatori. I documenti di orientamento elaborati sono sottoposti alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Ai fini di uno sviluppo armonizzato del funzionamento degli organismi di accreditamento e del processo di verifica in tutti gli Stati membri, il forum elabora procedure per un processo di valutazione inter pares volto ad assicurare che i sistemi di accreditamento degli Stati membri rispettino le disposizioni del presente regolamento. Una relazione delle attività inter pares è trasmessa alla Commissione, che la fa pervenire per informazione al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e la porta a conoscenza del pubblico.

Articolo 5

Organismi competenti

1. Ogni Stato membro designa, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'organismo competente responsabile dell'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli articoli 6 e 7, e ne informa la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la composizione degli organismi competenti sia tale da garantirne l'indipendenza ed imparzialità e che essi applichino in modo coerente le disposizioni del presente regolamento.

3. Gli Stati membri elaborano linee guida per la sospensione e la cancellazione della registrazione delle organizzazioni, ad uso degli organismi competenti. Gli organismi competenti elaborano in particolare di procedure per:

- l'esame delle osservazioni dei soggetti interessati sulle organizzazioni registrate, e

- il rifiuto di registrazione, la cancellazione o la sospensione di organizzazioni dalla registrazione.

4. L'organismo competente è responsabile della registrazione EMAS delle organizzazioni. Esso ne controlla quindi l'inserzione e la permanenza nel registro.

5. Gli organismi competenti di tutti gli Stati membri si riuniscono almeno una volta all'anno e alle riunioni partecipa un rappresentante della Commissione. L'obiettivo di queste riunioni è garantire la coerenza delle procedure concernenti la registrazione EMAS delle organizzazioni, comprese la sospensione e la cancellazione della registrazione. Gli organismi competenti introducono un processo di valutazione inter pares per sviluppare una comprensione comune del loro approccio pratico in materia di registrazione. Una relazione delle attività inter pares è trasmessa alla Commissione che la fa pervenire per informazione al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e la rende pubblica.

Articolo 6

Registrazione delle organizzazioni

La registrazione delle organizzazioni è a cura degli organismi competenti nei seguenti casi:

1. Se un organismo competente

- ha ricevuto una dichiarazione ambientale convalidata, e

- ha ricevuto dall'organizzazione un modulo compilato che comprende almeno le informazioni contenute nell'allegato VIII, e

- ha ricevuto gli eventuali diritti di registrazione che possono essere dovuti ai sensi dell'articolo 16, e

- ha appurato, sulla base degli elementi ricevuti, e in particolare attraverso la richiesta all'autorità competente in materia di controllo di informazioni sul fatto che l'organizzazione ottemperi alla legislazione ambientale applicabile, che l'organizzazione soddisfa tutti i requisiti del presente regolamento,

esso registra l'organizzazione richiedente e le assegna un numero di registrazione. L'organismo competente informa la direzione dell'organizzazione che quest'ultima figura nel registro.

2. Se un organismo competente riceve un rapporto di sorveglianza da un organismo di accreditamento che mostri come le attività del verificatore non siano state svolte in maniera tale da garantire l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento da parte dell'organizzazione candidata, la registrazione è, a seconda dei casi, rifiutata o sospesa fino a quando non sia adeguatamente attestata conformità dell'organizzazione a EMAS.

3. Se un'organizzazione non presenta all'organismo competente entro tre mesi dalla data in cui ciò le è stato richiesto:

- gli aggiornamenti annuali convalidati della dichiarazione ambientale, o

- un modulo compilato dall'organizzazione contenente almeno le informazioni di cui all'allegato VIII, o

- gli eventuali diritti di registrazione,

l'organizzazione è sospesa o cancellata dal registro, a seconda dei casi, in funzione della natura e della portata della inadempienza. L'organismo competente informa la direzione dell'organizzazione dei motivi delle misure adottate.

4. Se in qualsiasi momento un organismo competente stabilisce, in base a prove ricevute, che l'organizzazione non rispetta più una o più condizioni del presente regolamento, l'organizzazione è sospesa o cancellata dal registro, a seconda dei casi, in funzione della natura e della portata della inadempienza.

Se un organismo competente è informato dall'autorità competente in materia di controllo che l'organizzazione ha violato le pertinenti disposizioni regolamentari concernenti la tutela dell'ambiente, esso rifiuta la registrazione di detta organizzazione o la sospende dal registro, a seconda dei casi.

5. Il rifiuto di registrazione, la sospensione o la cancellazione delle organizzazioni dal registro comportano la consultazione dei soggetti interessati in modo che l'organismo competente disponga degli elementi necessari per prendere la sua decisione. L'organismo competente informa la direzione dell'organizzazione dei motivi delle misure adottate e della discussione con l'autorità competente in materia di controllo.

6. Il rifiuto o la sospensione sono revocati se l'organismo competente riceve informazioni convincenti che l'organizzazione soddisfa i requisiti di EMAS o riceve dall'autorità competente in materia di controllo informazioni convincenti del fatto che è stato posto rimedio alla violazione e che l'organizzazione ha adottato provvedimenti soddisfacenti per garantire che essa non si ripeterà.

Articolo 7

Elenco delle organizzazioni registrate e dei verificatori ambientali

1. L'organismo di accreditamento elabora, controlla e aggiorna un elenco di verificatori ambientali e il loro ambito di accreditamento nei rispettivi Stati membri e comunica ogni mese alla Commissione e all'organismo competente, direttamente o attraverso le autorità nazionali, così come deciso dallo Stato membro interessato, le modifiche a questo elenco.

2. Gli organismi competenti elaborano e tengono un elenco delle organizzazioni registrate nei rispettivi Stati membri che aggiornano mensilmente. Gli organismi competenti comunicano ogni mese alla Commissione, direttamente o attraverso le autorità nazionali, così come deciso dallo Stato membro interessato, le modifiche a questo elenco e possono organizzare presso la rete di organismi locali delegati un sistema di scambio di informazioni ripartito per settori economici e aree di competenza.

3. Il registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni registrate in EMAS è tenuto dalla Commissione che lo mette a disposizione del pubblico.

Articolo 8

Logo

1. Le organizzazioni che partecipano a EMAS possono utilizzare il logo che figura nell'allegato IV solo se sono in possesso di una valida registrazione EMAS. Specifiche tecniche relative alla riproduzione del logo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e pubblicate dalla Commissione.

2. Il logo EMAS può essere usato dalle organizzazioni nei casi seguenti:

a) sulle informazioni convalidate, così come descritto all'allegato III, punto 3.5 in circostanze stabilite secondo gli indirizzi della Commissione adottati con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 che hanno lo scopo di evitare ogni confusione con le etichette ecologiche sui prodotti (in tal caso deve essere utilizzata la versione 2 del logo di cui all'allegato IV);

b) sulle dichiarazioni ambientali convalidate (in tal caso deve essere utilizzata la versione 2 del logo, di cui all'allegato IV);

c) sulle intestazioni di lettere dell'organizzazione registrata (in tal caso deve essere utilizzata la versione 1 del logo di cui all'allegato IV);

d) sulle informazioni che pubblicizzano la partecipazione di un'organizzazione EMAS (in tal modo deve essere utilizzata la versione 1 del logo di cui all'allegato IV);

e) sulla o nella pubblicità di prodotti, attività e servizi, solo in circostanze stabilite secondo gli indirizzi della Commissione adottati conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, che hanno lo scopo di evitare ogni confusione con le etichette ecologiche dei prodotti.

3. Il logo non può essere usato nei casi seguenti:

a) sui prodotti o i loro imballaggi,

b) in associazione con asserzioni comparative relative a altri prodotti, attività e servizi.

La Commissione esamina tuttavia, nel quadro della valutazione prevista all'articolo 15, paragrafo 3, in quali circostanze eccezionali il logo possa essere usato e, per questi casi essa adotta secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, norme per evitare ogni confusione con le etichette ecologiche sui prodotti.

Articolo 9

Rapporti con le norme europee e internazionali

1. Le organizzazioni che applicano, per questioni ambientali rilevanti ai fini di EMAS, norme europee o internazionali per le quali hanno ottenuto, secondo opportune procedure di certificazione, un certificato di conformità, sono ritenute essere in possesso dei corrispondenti requisiti del presente regolamento a condizione che:

a) le norme siano riconosciute dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 14 paragrafo 2;

b) i requisiti per l'accreditamento degli organismi di certificazione siano riconosciuti dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 14 paragrafo 2.

I riferimenti delle norme riconosciute (comprese le sezioni di EMAS cui si applicano) e i requisiti per l'accreditamento riconosciuti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Per consentire la registrazione EMAS delle organizzazioni di cui al paragrafo 1, le organizzazioni interessate devono dimostrare al verificatore la conformità ai requisiti non coperti dalle norme riconosciute.

Articolo 10

Rapporti con altre normative in materia ambientale nella Comunità

1. L'EMAS non pregiudica:

a) la normativa comunitaria, o

b) le leggi nazionali o le norme tecniche non disciplinate dal diritto comunitario, né

c) i doveri delle organizzazioni derivanti da tali leggi e norme relativamente ai controlli ambientali.

2. Gli Stati membri dovrebbero studiare come tener conto della registrazione EMAS, ottenuta conformemente al presente regolamento, nell'attuazione e nell'esecuzione della legislazione ambientale la fine di evitare inutili duplicazioni di attività sia da parte delle organizzazioni che delle autorità competenti in materia di controllo.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate al riguardo. La Commissione trasmette le informazioni ricevute dagli Stati membri al Parlamento europeo e al Consiglio, non appena ne dispone e quanto meno su base triennale.

Articolo 11

Promozione della partecipazione delle organizzazioni, in particolare delle piccole e medie imprese

1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione delle organizzazioni a EMAS e, in particolare, valutano la necessità di garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI)

- facilitando l'accesso alle informazioni, ai fondi di sostegno, alle istituzioni pubbliche e ai pubblici appalti, salve le norme comunitarie in materia di pubblici appalti;

- stabilendo o promuovendo misure di assistenza tecnica, soprattutto in connessione con iniziative di opportuni soggetti professionali o punti di contatto locali (ad esempio, autorità locali, camere di commercio, associazioni professionali o di categoria);

- assicurandosi che spese ragionevoli di registrazione incoraggino una maggior partecipazione.

Per promuovere la partecipazione delle PMI comprese quelle concentrate in aree geografiche ben definite, le autorità locali, di concerto con le associazioni di settore, le camere di commercio e i soggetti interessati, possono fornire assistenza per identificare gli impatti ambientali significativi. Le PMI possono usare queste informazioni per definire il loro programma ambientale e stabilire gli obiettivi e i target del loro sistema di gestione EMAS. Inoltre possono essere elaborati a livello regionale o nazionale programmi per incoraggiare la partecipazione delle PMI, come un percorso graduale che si concluda con la registrazione EMAS. Il sistema deve funzionare in modo da evitare eccessivi oneri amministrativi per i partecipanti, in particolare le piccole organizzazioni.

2. Per incoraggiare la partecipazione delle organizzazioni a EMAS, la Commissione e altre istituzioni della Comunità nonché altre autorità pubbliche a livello nazionale dovrebbero studiare come tener conto della registrazione EMAS nel definire i criteri per le loro politiche in materia di acquisizione pubblica di beni o servizi fatto salvo il diritto comunitario.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in virtù del presente articolo. La Commissione trasmette le informazioni ricevute dagli Stati membri al Parlamento europeo e al Consiglio non appena ne dispone e quanto meno su base triennale.

Articolo 12

Informazione

1. Ogni Stati membro prende le opportune misure per garantire che:

a) le organizzazioni siano informate del contenuto del presente regolamento,

b) il pubblico sia informato degli obiettivi e degli elementi principali dell'EMAS.

Se del caso, gli Stati membri ricorrono, in collaborazione, tra l'altro, con le associazioni imprenditoriali e di difesa dei consumatori, le organizzazioni ambientaliste, i sindacati e gli enti locali, in particolare, a pubblicazioni professionali, riviste locali, campagne promozionali o qualsiasi altro mezzo idoneo a promuovere una sensibilizzazione generalizzata su EMAS.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in virtù del presente articolo.

3. La Commissione è responsabile della promozione di EMAS a livello comunitario. In particolare essa esamina, in consultazione con i membri del comitato di cui all'articolo 14 paragrafo 1, la possibilità di divulgare le migliori pratiche attraverso canali e mezzi appropriati.

Articolo 13

Infrazioni

Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti legali o amministrativi in caso di inosservanza del disposto del presente regolamento e li comunicano alla Commissione.

Articolo 14

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nell'osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Revisione

1. Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesamina EMAS alla luce dell'esperienza acquisita durante il suo funzionamento e degli sviluppi internazionali e, se necessario, propone al Parlamento europeo e al Consiglio opportune modifiche.

2. Tutti gli allegati del presente regolamento, tranne l'allegato V, sono adeguati dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, alla luce dell'esperienza acquisita con il funzionamento di EMAS e secondo le necessità individuate per gli orientamenti sui requisiti EMAS.

3. Non più tardi di cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, la Commissione in particolare esamina, in collaborazione con gli Stati membri, l'uso, il riconoscimento e l'interpretazione del logo EMAS, specialmente da parte del pubblico e di altri soggetti interessati, e valuta l'eventuale necessità di rivedere il logo e le prescrizioni sul suo uso.

Articolo 16

Costi e diritti

1. Secondo modalità stabilite dagli Stati membri può essere predisposto un sistema di diritti per le spese amministrative sostenute per le procedure di registrazione delle organizzazioni e per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali nonché per altre spese connesse di EMAS.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure varate in virtù del presente articolo.

Articolo 17

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 1836/93

1. Il regolamento (CEE) n. 1836/93 è abrogato alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento secondo quanto disposto nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. I sistemi di accreditamento e gli organismi competenti nazionali istituiti in virtù del regolamento (CEE) n. 1836/93 restano in vigore. Gli Stati membri modificano le procedure seguite dai sistemi di accreditamento e dagli organismi competenti in relazione alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono che questi sistemi siano pienamente operativi entro i 12 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I verificatori ambientali accreditati conformemente al regolamento (CEE) n. 1836/93 possono continuare a svolgere le loro attività nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

4. I siti registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 rimangono nel registro EMAS. I nuovi requisiti del presente regolamento applicabili alle organizzazioni sono accertati in occasione della verifica successiva di un sito. Se la verifica successiva deve essere effettuata prima del semestre successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la data della verifica seguente può essere rinviata di 6 mesi d'intesa con il verificatore ambientale e con gli organismi competenti.

5. I paragrafi 3 e 4 si applicano altresì ai verificatori ambientali accreditati e ai siti registrati a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1836/93, sempre che gli organismi responsabili dell'accreditamento e gli organismi competenti convengano che i verificatori e i siti registrati posseggono tutti i requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93 e lo notifichino alla Commissione.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 19 marzo 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Lindh

(1) GU C 400 del 22.12.1998, pag. 7 e GU C 212 E del 25.7.2000, pag. 1.

(2) GU C 209 del 22.7.1999, pag. 43.

(3) Parere del Parlamento europeo del 15 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 385) confermato il 6 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 253), posizione comune del Consiglio del 28 febbraio 2000 (GU C 128 del 8.5.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 6 luglio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2001 e decisione del Consiglio del 12 febbraio 2001.

(4) Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1o febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1).

(5) GU L 168 del 10.7.1993, pag. 1.

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

ALLEGATO I

A. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il sistema di gestione ambientale deve essere attuato in conformità dei seguenti requisiti (EN ISO 14001:1996, sezione 4)(1):

I-A. Requisiti del Sistema di Gestione Ambientale

I-A.1. Requisiti generali

L'organizzazione deve stabilire e mantenere attivo un sistema di gestione ambientale, i cui requisiti sono descritti nel presente allegato.

I-A.2. Politica ambientale

L'alta direzione deve definire la politica ambientale dell'organizzazione e assicurarsi che:

a) sia appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali delle sue attività, prodotti o servizi;

b) includa un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell'inquinamento;

c) includa un impegno ad essere conforme alla relativa legislazione e regolamentazione ambientale applicabile e agli altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione;

d) fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e traguardi ambientali;

e) sia documentata, resa operante, mantenuta attiva e diffusa a tutto il personale;

f) sia disponibile al pubblico.

I-A.3. Pianificazione

I-A.3.1. Aspetti ambientali

L'organizzazione deve stabilire e mantenere attiva una procedura (o procedure) per individuare gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti o servizi che può tenere sotto controllo e su cui ci si può attendere che abbia una influenza, al fine di determinare quelli che hanno o possono avere impatti significativi sull'ambiente. L'organizzazione deve assicurarsi che gli aspetti relativi a questi impatti significativi siano presi in considerazione nello stabilire i propri obiettivi ambientali.

L'organizzazione deve mantenere aggiornate queste informazioni.

I-A.3.2. Prescrizioni legali e altre

L'organizzazione deve stabilire e mantenere attiva una procedura che consenta di identificare e di accedere alle prescrizioni legali e di altro tipo sottoscritte dall'organizzazione che riguardano gli aspetti ambientali delle sue attività, prodotti o servizi.

I-A.3.3. Obiettivi e traguardi

L'organizzazione deve, per ciascun livello e funzione rilevante interna alla organizzazione stessa, stabilire e mantenere obiettivi e traguardi documentati.

Quando gli obiettivi vengono stabiliti e riesaminati, una organizzazione deve prendere in considerazione le prescrizioni legali e similari, i propri aspetti ambientali significativi, opzioni tecnologiche, esigenze finanziarie, operative e commerciali e il punto di vista dei soggetti interessati.

Gli obiettivi e i traguardi devono essere coerenti con la politica ambientale, compreso pegno per la prevenzione dell'inquinamento.

I-A.3.4. Programma/i di gestione ambientale

Per raggiungere i suoi obiettivi e i suoi traguardi, una organizzazione deve stabilire e tenere uno o più programmi, che devono contenere:

a) per ogni rilevante funzione e livello dei l'organizzazione, l'indicazione delle responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi;

b) i tempi ed i mezzi con i quali devono essere raggiunti.

Se un progetto riguarda nuovi sviluppi, oppure attività, prodotti o servizi nuovi o modificati i programmi devono essere rivisti, ove è necessario, per garantire che ad essi si applichi un corretto sistema di gestione ambientale.

I-A.4. Attuazione e funzionamento

I-A.4.1. Struttura e responsabilità

Al fine di rendere efficace l'esercizio della gestione ambientale, ruoli, responsabilità e autorità devono essere definiti, documentati e comunicati.

La direzione deve fornire le risorse indispensabili per attuare e controllare il sistema di gestione ambientale. Esse comprendono le risorse umane, le competenze specialistiche, le tecnologie e le risorse finanziarie.

L'alta direzione dei l'organizzazione deve appositamente nominare un rappresentante apposito della direzione, o più di uno, il quale, indipendentemente da altre responsabilità, deve avere ruolo, responsabilità e autorità ben definita per:

a) assicurare che i requisiti dei sistema di gestione ambientale siano stabiliti, applicati e mantenuti, in conformità alla presente norma internazionale;

b) riferire all'alta direzione dell'organizzazione sulle prestazioni dei sistema di gestione ambientale al fine dei riesame e dei miglioramento.

I-A.4.2. Formazione, sensibilizzazione e competenze

L'organizzazione deve identificare le necessità in fatto di formazione. Essa deve esigere che tutto il personale il cui lavoro possa provocare un impatto significativo sull'ambiente abbia ricevuto una formazione appropriata.

L'organizzazione deve stabilire e mantenere attive procedure affinché il proprio personale a livelli e funzioni interessate, sia sensibilizzato su:

a) l'importanza della conformità alla politica ambientale, alle procedure e ai requisiti dei sistema di gestione ambientale;

b) gli impatti ambientali significativi, reali o potenziali, conseguenti alla loro attività e i benefici per l'ambiente dovuti al miglioramento della loro prestazione individuale;

c) i loro ruoli e le loro responsabilità per raggiungere la conformità alla politica ambientale, alle procedure e ai requisiti dei sistema di gestione ambientale, ivi comprese la preparazione alle situazioni di emergenza e la capacità di reagire;

d) le potenziali conseguenze di scostamenti rispetto alle procedure, operative specificate.

Il personale che ha dei compiti che possono provocare impatti significativi sull'ambiente deve aver acquisito la competenza necessaria mediante formazione, addestramento e/o esperienza appropriate.

I-A.4.3. Comunicazione

L'organizzazione deve, in relazione ai suoi aspetti ambientali ed al sistema di gestione ambientale, stabilire e mantenere attive procedure per:

a) assicurare le comunicazioni interne fra i differenti livelli e le diverse funzioni dell'organizzazione;

b) ricevere, documentare e rispondere alle richieste provenienti da soggetti interessati esterni.

L'organizzazione deve prendere in considerazione procedimenti dì comunicazione esterna riguardanti gli aspetti ambientali significativi e registrare ogni decisione in merito.

I-A.4.4. Documentazione del sistema di gestione ambientale

L'organizzazione deve stabilire e mantenere l'informazione necessaria, su carta o su sistemi elettronici, per:

a) descrivere gli elementi fondamentali dei sistema di gestione e le loro interazioni;

b) fornire direttive sulla documentazione correlata.

I-A.4.5. Controllo della documentazione

L'organizzazione deve stabilire e mantenere attiva procedure per tenere sotto controllo tutti i documenti previsti dalla presente norma internazionale allo scopo di assicurare che:

a) possano essere localizzati;

b) siano periodicamente riesaminati, revisionati qualora necessario, e approvati ai fini della loro adeguatezza da personale autorizzato;

c) le edizioni appropriate dei relativi documenti siano disponibili in tutti i luoghi dove sono effettuate operazioni essenziali all'effettivo (efficace) funzionamento dei sistema di gestione ambientale;

d) i documenti obsoleti siano tempestivamente ritirati da tutti i centri di emissione e di uso, oppure in altro modo protetti contro un uso involontario;

e) tutti i documenti obsoleti, archiviati per ragioni legali e/o per documentazione, siano adeguatamente identificati.

La documentazione deve essere leggibile, datata (con le date di revisione), e facilmente identificabile, disposta con ordine e archiviata per un tempo predeterminato. Si devono stabilire e mantenere attive procedure e responsabilità per l'emissione e la modifica dei diversi tipi di documentazione.

I-A.4.6. Controllo operativo

L'organizzazione deve identificare quali sono le operazioni e le attività associate agli aspetti ambientali significativi in linea con la sua politica, i suoi obiettivi e i suoi traguardi. L'organizzazione deve pianificare tali attività, compresa la manutenzione, al fine di assicurare che siano condotte nelle condizioni prescritte:

a) stabilendo e tenendo aggiornate procedure documentate per prevenire situazioni in cui l'assenza di tali procedure potrebbe portare a difformità rispetto alla politica ambientale, agli obiettivi, ai traguardi;

b) definendo nelle procedure i criteri operativi;

c) stabilendo e aggiornando le procedure che concernono gli aspetti ambientali significativi e identificabili dei beni e dei servizi utilizzati dall'organizzazione e comunicando ai fornitori e agli appaltatori le procedure e i requisiti di loro pertinenza.

I-A.4.7. Preparazione alle emergenze e risposta

L'organizzazione deve stabilire e mantenere attive procedure atte ad individuare e a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza e a prevenire e attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire.

L'organizzazione deve riesaminare e revisionare, allorché necessario, le sue procedure di preparazione e risposta alle situazioni di emergenza, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o emergenze.

L'organizzazione deve altresì provare periodicamente queste procedure, ove possibile.

I-A.5. Controlli e azioni correttive

I-A.5.1. Sorveglianza e misurazioni

L'organizzazione deve stabilire e mantenere attive procedure documentate per sorvegliare e misurare regolarmente le principali caratteristiche delle sue attività e delle sue operazioni che possono avere un impatto significativo sull'ambiente. Ciò comprende la registrazione delle informazioni che consentono di seguire l'andamento delle prestazioni, dei controlli operativi appropriati e della conformità agli obiettivi e ai traguardi dell'organizzazione.

Le apparecchiature di sorveglianza devono essere soggette a taratura e manutenzione e le registrazioni relative a questi adempimenti devono essere conservate nei modi previsti dalle procedure dell'organizzazione.

L'organizzazione deve stabilire e mantenere attiva una procedura che consenta di valutare periodicamente la conformità alle leggi e ai regolamenti ambientali applicabili.

I-A.5.2. Non-conformità, azioni correttive e preventive

L'organizzazione deve stabilire e mantenere attive procedure per definire responsabilità e autorità per trattare ed analizzare le non-conformità per decidere le azioni per attenuare qualsiasi eventuale impatto causato, per iniziare e per completare le azioni correttive e preventive.

Ogni azione correttiva o preventiva intrapresa per eliminare le cause di non-conformità, reali o potenziali, deve essere adeguata all'importanza dei problemi e commisurata all'impatto ambientale fronteggiato.

L'organizzazione deve attuare e registrare ogni cambiamento intervenuto nelle procedure documentate a seguito di azioni correttive e preventive.

I-A.5.3. Registrazioni

L'organizzazione deve stabilire e mantenere attive procedure per l'identificazione, conservazione e rimozione delle registrazioni ambientali. Queste registrazioni devono comprendere quelle relative al l'addestramento, ai risultati degli audit e dei riesami.

Le registrazioni ambientali devono essere leggibili, identificabili e riconducibili all'attività, al prodotto o al servizio a cui si riferiscono. Devono essere archiviate e conservate in modo da essere facilmente rintracciate ed essere protette contro danneggiamenti, deterioramenti e perdite. La durata di conservazione deve essere stabilita e documentata.

Le registrazioni devono essere mantenute, in modo coerente al sistema e all'organizzazione, per dimostrare la conformità ai requisiti della presente norma internazionale.

I-A.5.4. Audit del sistema di gestione ambientale

L'organizzazione deve stabilire e mantenere attivo un programma, o programmi, e procedure per svolgere periodicamente audit del sistema di gestione ambientale, al fine di:

a) determinare se detto sistema è o no:

1) conforme a quanto è stato pianificato per la gestione ambientale, ivi compreso i requisiti della presente norma internazionale; e

2) correttamente applicato e mantenuto attivo;

b) fornire alla direzione informazioni sui risultati degli audit.

Il programma di audit dell'organizzazione, incluse tutte le scadenze, deve essere basato sull'importanza verso l'ambiente dell'attività esaminata e sui risultati degli audit precedenti. Per essere complete, le procedure di audit devono comprendere: lo scopo e il campo di applicazione dell'audit, la frequenza e la metodologia dell'audit, le responsabilità e i requisiti per l'esecuzione dell'audit e per il resoconto dei risultati.

I-A.6. Riesame della direzione

L'alta direzione dell'organizzazione deve, a intervalli da essa determinati, riesaminare il sistema di gestione ambientale, per assicurarsi che continui a essere adeguato ed efficace. Il procedimento di riesame della direzione deve assicurare che siano raccolte le informazioni necessarie per permettere alla direzione stessa di condurre a termine questa valutazione. Questo riesame deve essere documentato.

Il riesame. della direzione deve affrontare l'eventuale necessità di cambiare la politica, gli obiettivi e gli altri elementi dei sistema di gestione ambientale, alla luce dei risultati provenienti dagli audit dei sistema stesso, da cambiamenti della situazione e dall'impegno al miglioramento continuo.

Elenco degli enti nazionali di normalizzazione

>SPAZIO PER TABELLA>

B. QUESTIONI CHE LE ORGANIZZAZIONI CHE APPLICANO L'EMAS DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE

1. Conformità giuridica

Le organizzazioni devono poter dimostrare di

a) aver identificato e conoscere le implicazioni per l'organizzazione di tutte le pertinenti normative ambientali,

b) provvedere al rispetto della normativa ambientale; e

c) aver predisposto procedure che consentano all'organizzazione di mantenere nel tempo questi requisiti.

2. Prestazioni

Le organizzazioni devono poter dimostrare che il sistema di gestione e le procedure di audit siano rivolti alle effettive prestazioni ambientali dell'organizzazione con riferimento agli aspetti di cui all'allegato VI. Le prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e i suoi target sono valutati all'interno del processo di analisi gestionale. L'organizzazione deve anche impegnarsi a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali. A tal fine l'organizzazione può basare la sua azione su programmi ambientali locali, regionali e nazionali. I mezzi con cui conseguire gli obiettivi e i target non possono essere considerati obiettivi ambientali.

Se l'organizzazione comprende uno o più siti, ogni sito cui si applica EMAS deve soddisfare tutti i requisiti dello stesso, compreso il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali definito all'articolo 2, lettera b).

3. Comunicazione e relazioni esterne

Le organizzazioni devono poter dimostrare di avere un dialogo aperto con il pubblico e i soggetti interessati, comprese le comunità locali e i clienti, circa l'impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti e servizi per identificare le questioni che preoccupano il pubblico e i soggetti interessati.

4. Partecipazione dei dipendenti

Oltre ai requisiti dell'allegato I sezione A, i dipendenti devono essere coinvolti nel processo teso al costante miglioramento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione. A tal fine si dovrebbe ricorrere a forme appropriate di partecipazione, come il sistema del libro dei suggerimenti o lavori di gruppo su singoli progetti in seno a comitati ambientali. Le organizzazioni tengono conto degli indirizzi della Commissione sulla migliore pratica in questo settore. Su loro richiesta, partecipano anche i rappresentanti dei dipendenti.

(1) L'utilizzazione del testo della norma nazionale riprodotta nel presente allegato avviene con l'autorizzazione del CEN. Il testo integrale della norma nazionale può essere acquistato presso gli organismi di normalizzazione nazionali il cui elenco è riportato nel presente allegato.

ALLEGATO II

REQUISITI CONCERNENTI L'AUDIT AMBIENTALE INTERNO

2.1. Requisiti generali

Gli audit interni garantiscono che le attività di un'organizzazione vengano svolte in conformità delle procedure stabilite. Gli audit possono anche individuare eventuali problemi nell'ambito di queste procedure stabilite oppure possibilità di loro miglioramento. La portata degli audit effettuati all'interno di un'organizzazione può variare dall'audit di una semplice procedura all'audit di attività complesse. In un dato arco di tempo tutte le attività in una data organizzazione devono essere sottoposte ad audit. Il periodo necessario per completare gli audit di tutte le attività è definito "ciclo di audit". Per organizzazioni non complesse di piccole dimensioni, è possibile sottoporre ad audit tutte le attività in una sola volta. Per queste organizzazioni il ciclo di audit è l'intervallo fra queste audit.

Gli audit interni sono effettuati da persone sufficientemente indipendenti dall'attività oggetto di audit in modo da garantire l'imparzialità. Gli audit possono essere effettuati da dipendenti dall'organizzazione o da soggetti esterni (dipendenti di altre organizzazioni, dipendenti di altri reparti della stessa organizzazione o consulenti).

2.2. Obiettivi

Il programma di audit ambientale delle organizzazioni definirà per iscritto gli obiettivi di ogni audit o ciclo di audit, inclusa la frequenza di audit per ogni attività.

Gli obiettivi devono includere, in particolare, la valutazione dei sistemi di gestione in atto e determinare la conformità alle politiche e al programma dell'organizzazione, compresa la conformità ai pertinenti requisiti regolamentari sull'ambiente.

2.3. Portata

La portata dei singoli audit o di ciascuna fase di un ciclo di audit, a seconda dei casi, deve essere chiaramente definita e specificare esplicitamente:

1. le aree sottoposte all'audit

2. le attività oggetto di audit

3. i criteri ambientali da considerare

4. il periodo coperto dall'audit.

L'audit ambientale comprende la valutazione dei dati di fatto necessari per valutare le prestazioni.

2.4. Organizzazione e risorse

Gli audit ambientali devono essere svolti da persone o gruppi di persone con sufficienti conoscenze dei settori e dei campi sottoposti a verifica, comprese conoscenze ed esperienze sulle pertinenti questioni ambientali, gestionali, tecniche e regolamentari e una sufficiente formazione e competenza nello specifico svolgimento dell'audit, al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti. Le risorse e il tempo dedicati all'audit devono essere commisurati alla portata e agli obiettivi dell'audit.

La direzione dell'organizzazione favorisce le operazioni di audit.

I revisori devono essere sufficientemente indipendenti rispetto alle attività sottoposte ad audit in modo da garantire l'obiettività e l'imparzialità del giudizio.

2.5. Pianificazione e preparazione di un audit

Ogni audit è programmato e preparato con l'obiettivo, in particolare, di:

- garantire l'assegnazione di congrue risorse,

- garantire che ciascun partecipante al processo di audit (compresi revisori, dirigenti e dipendenti) capisca i propri ruoli e responsabilità.

La preparazione comprende la familiarizzazione con le attività dell'organizzazione e con il sistema di gestione ambientale da esse istituito e il documentarsi sui risultati e sulle conclusioni degli audit precedenti.

2.6. Attività di audit

Le attività di audit comprendono discussioni con il personale, ispezione delle condizioni operative e degli impianti ed esame dei registri, delle procedure scritte e di altra documentazione pertinente, con l'obiettivo di valutare le prestazioni ambientali dell'attività oggetto di audit e determinare se essa sia conforme alle norme e ai regolamenti applicabili o agli obiettivi e target stabiliti e appurare se il sistema in vigore per gestire le responsabilità ambientali sia efficace e appropriato. Per determinare l'efficacia del sistema gestionale nel suo complesso si dovrebbe ricorrere, tra l'altro, a controlli a campione della conformità a questi criteri.

Il processo di audit deve in particolare comprendere le tappe seguenti:

a) comprensione dei sistemi di gestione;

b) valutazione dei punti forti e di quelli deboli dei sistemi di gestione;

c) raccolta delle prove pertinenti;

d) valutazione dei risultati dell'audit;

e) preparazione delle conclusioni dell'audit;

f) rapporto sui risultati e sulle conclusioni dell'audit;

2.7. Rapporto sui risultati e sulle conclusioni dell'audit

1. Alla fine di ogni audit e ciclo di audit i revisori preparano un rapporto scritto sull'audit in una forma e contenuto appropriati per garantire una presentazione formale completa dei risultati e delle conclusioni dell'audit.

I risultati e le conclusioni dell'audit devono essere comunicati ufficialmente alla direzione dell'organizzazione.

2. Gli obiettivi fondamentali di un rapporto scritto sull'audit sono:

a) descrivere la portata dell'audit;

b) fornire all'amministrazione informazioni sullo stato di conformità alla politica ambientale dell'organizzazione e sui progressi ambientali dell'organizzazione;

c) fornire all'amministrazione informazioni sull'efficacia e l'affidabilità delle disposizioni per monitorare gli impatti ambientali dell'organizzazione;

d) dimostrare la necessità di azioni correttive, se necessario.

2.8. Esito dell'audit

Il processo di audit si deve concludere con la preparazione ed attuazione di un piano di opportune azioni correttive.

Si devono istituire e applicare opportuni meccanismi per garantire che sia dato seguito ai risultati dell'audit.

2.9. Frequenza dell'audit

L'audit o il ciclo di audit deve essere completato, secondo il caso, a intervalli non superiori a tre anni. La frequenza con cui ogni attività è sottoposta ad audit varia in funzione dei fattori seguenti:

a) natura, dimensione e complessità delle attività;

b) significatività degli impatti ambientali associati;

c) importanza ed urgenza dei problemi individuati da audit precedenti;

d) precedenti in materia di problemi ambientali.

Le attività più complesse con un maggiore impatto ambientale devono essere sottoposte ad audit con maggiore frequenza.

Un'organizzazione deve definire il proprio programma di audit e la frequenza degli audit tenendo conto degli indirizzi degli orientamenti della Commissione adottati secondo la procedura prevista all'articolo 14, paragrafo 2.

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

3.1. Introduzione

La dichiarazione ambientale serve a fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sull'impatto e sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione nonché sul continuo miglioramento della prestazione ambientale. Essa è altresì un mezzo che consente di rispondere a questioni che preoccupano i soggetti interessati, identificate in esito all'applicazione dell'allegato I sezione B, punto 3 e ritenute significative dall'organizzazione (allegato VI, punto 6.4). Le informazioni ambientali devono essere presentate in forma chiara e coerente, in forma stampata, a coloro che non dispongono di altri mezzi per ottenerle. All'atto della prima registrazione, e successivamente ogni tre anni, l'organizzazione è tenuta a divulgare le informazioni menzionate al punto 3.2 in una versione unificata in forma stampata.

La Commissione adotta indirizzi sulla dichiarazione ambientale secondo la procedura prevista all'articolo 14, paragrafo. 2.

3.2. Dichiarazione ambientale

Per la sua prima registrazione un'organizzazione deve fornire informazioni ambientali in considerazione dei criteri del punto 3.5, denominate la "dichiarazione ambientale" che devono essere convalidate dal verificatore ambientale. Le informazioni devono essere presentate all'organismo competente dopo la convalida e poi essere messe a disposizione del pubblico. La dichiarazione ambientale costituisce uno strumento di comunicazione e dialogo con i soggetti interessati in materia di prestazioni ambientali. Nel redigere e concepire la dichiarazione ambientale, l'organizzazione tiene in considerazione le esigenze in materia di informazione del pubblico e di altri soggetti interessati.

I requisiti minimi per queste informazioni sono:

a) una descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione che chiede la registrazione EMAS e un sommario delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con qualsiasi eventuale organizzazione madre;

b) la politica ambientale dell'organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione ambientale;

c) una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell'organizzazione ed una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti (allegato VI);

d) una descrizione degli obiettivi e target ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi;

e) un sommario dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e target ambientali per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi. Il sommario può includere dati numerici su: emissioni inquinanti, rifiuti generati, consumo di materie prime, di energia e di acqua, emissioni sonore e altri aspetti indicati nell'allegato VI. I dati dovrebbero consentire il raffronto fra i diversi anni ai fini della valutazione dell'andamento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione;

f) altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi;

g) il nome e il numero di accreditamento del verificatore ambientale e la data di convalida.

3.3. Criteri per relazionare sulle prestazioni ambientali

I dati grezzi generati da un sistema di gestione ambientale saranno usati in varie maniere per mostrare le prestazioni ambientali di un'organizzazione. A tal fine essa potrà utilizzare i pertinenti indicatori di prestazioni ambientali esistenti garantendo che quelli scelti:

a) forniscano una valutazione accurata delle prestazioni dell'organizzazione,

b) siano comprensibili e privi di ambiguità,

c) consentano un confronto da un anno all'altro al fine della valutazione dell'andamento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione,

d) consentano confronti con risultati di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale, come opportuno,

e) consentano eventualmente confronti con requisiti normativi.

3.4. Aggiornamento costante delle informazioni a disposizione del pubblico

L'organizzazione deve aggiornare le informazioni di cui al punto 3.2 e ogni modifica deve essere convalidata ogni anno da un verificatore ambientale. Deroghe alla frequenza di aggiornamento prevista sono possibili nelle circostanze contemplate negli indirizzi della Commissione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Dopo convalida, le modifiche devono anche essere presentate all'organismo competente e rese pubbliche.

3.5. Pubblicazione dell'informazione

Le organizzazioni possono voler comunicare le informazioni ottenute con il sistema di gestione ambientale a diverse categorie ovvero a soggetti interessati e usare soltanto determinate informazioni della dichiarazione ambientale. Le informazioni ambientali pubblicate da un'organizzazione possono recare il logo EMAS, a condizione che siano state convalidate da un verificatore ambientale come:

a) precise e non ingannevoli

b) giustificate e verificabili

c) pertinenti e usate in un contesto o in una situazione opportuni

c) rappresentative delle prestazioni ambientali complessive dell'organizzazione

e) informazioni che non si prestano a interpretazioni scorrette

f) significative rispetto all'impatto ambientale complessivo

e a condizione che facciano riferimento all'ultima dichiarazione ambientale dell'organizzazione da cui sono state estratte.

3.6. Messa a disposizione del pubblico

Le informazioni di cui al punto 3.2, lettere da a) a g) che costituiscono la dichiarazione ambientale per un'organizzazione e le informazioni aggiornate di cui al punto 3.4 devono essere messe a disposizione del pubblico e di altri soggetti interessati. La dichiarazione ambientale dovrà essere resa accessibile al pubblico. A tal fine, le organizzazioni sono incoraggiate ad usare tutti i metodi disponili (pubblicazione elettronica, biblioteche, ecc.). L'organizzazione deve poter dimostrare al verificatore ambientale che qualunque interessato alle prestazioni ambientali dell'organizzazione può avere libero accesso alle informazioni di cui al punto 3.2, lettere da a) a g), e al punto 3.4.

3.7. Responsabilità locale

Le organizzazioni che si registrano in EMAS possono elaborare una dichiarazione ambientale complessiva concernente più ubicazioni geografiche. Lo scopo di EMAS è garantire la responsabilità a livello locale. Le organizzazioni devono pertanto garantire che, qualora gli impatti ambientali significativi di ogni sito siano chiaramente identificati e specificati nella dichiarazione ambientale complessiva.

ALLEGATO IV

Logo

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Entrambe le versioni del logo debbono sempre contenere il numero di registrazione dell'organizzazione.

Il logo è

- in tre colori (Pantone No. 355 Verde; Pantone No. 109 Giallo; Pantone No. 286 Blu)

- in nero su fondo bianco o

- in bianco su fondo nero.

ALLEGATO V

ACCREDITAMENTO, SORVEGLIANZA E FUNZIONE DEI VERIFICATORI AMBIENTALI

5.1. Osservazioni generali

L'accreditamento dei verificatori ambientali è basato sui seguenti principi generali di competenza stabiliti nel presente allegato. Gli organismi di accreditamento possono scegliere di accreditare persone, o organizzazioni, o entrambe, come verificatori ambientali. I requisiti procedurali e i criteri particolareggiati per l'accreditamento dei verificatori ambientali sono definiti conformemente all'articolo 4 dai sistemi nazionali di accreditamento in conformità di questi principi. L'articolo 4 prevede a tal fine il processo di riesame inter pares per garantire la conformità a tale principio.

5.2. Requisiti per l'accreditamento dei verificatori ambientali

5.2.1. Le seguenti competenze rappresentano i requisiti minimi che un verificatore ambientale, sia esso una persona o un'organizzazione, deve soddisfare:

a) conoscenza e comprensione del regolamento, del funzionamento generale dei sistemi di gestione ambientale, delle norme pertinenti e degli orientamenti emanati dalla Commissione, ai sensi degli articoli 4 e 14, paragrafo 2 per l'uso del presente regolamento

b) conoscenza e comprensione delle prescrizioni legislative, regolamentari e amministrative pertinenti per l'attività oggetto di verifica

c) conoscenza e comprensione delle questioni ambientali, compreso l'aspetto ambientale dello sviluppo sostenibile;

d) conoscenza e comprensione degli aspetti tecnici dell'attività oggetto di verifica, rilevanti per l'aspetto ambientale,

e) comprensione del funzionamento generale dell'attività oggetto di verifica per valutare l'adeguatezza del sistema di gestione

f) conoscenza e comprensione dei requisiti e dei metodi di audit ambientale

g) conoscenza dell'audit di informazione (dichiarazione ambientale).

All'organismo di accreditamento cui il candidato verificatore ha presentato domanda di accreditamento, deve essere fornita un'adeguata prova delle sue conoscenze, della sua esperienza pertinente e delle sue capacità tecniche nei settori di cui sopra.

Il verificatore ambientale deve inoltre essere indipendente, specialmente dal revisore o consulente dell'organizzazione, imparziale e obiettivo nello svolgimento delle sue attività.

Il verificatore ambientale, sia esso un singolo o un'organizzazione, deve dimostrare che egli o la sua organizzazione e il suo personale non sono soggetti ad alcuna pressione commerciale, finanziaria o di altro tipo, che potrebbe influenzare il giudizio o far dubitare dell'imparzialità di giudizio o integrità in rapporto alle attività svolte, e che essi ottemperano a tutte le regole applicabili in materia.

Il verificatore ambientale deve avere metodologie e procedure di verifica documentare, compresi sistemi per il controllo di qualità e disposizioni sulla riservatezza, in relazione ai requisiti del presente regolamento concernenti la verifica.

Trattandosi di organizzazioni, il verificatore ambientale deve avere e mettere a disposizione su richiesta un organigramma da cui risultino le responsabilità e le strutture all'interno dell'organizzazione e una dichiarazione concernente lo status giuridico, la proprietà e le fonti di finanziamento.

5.2.2. Portata dell'accreditamento

La portata dell'accreditamento dei verificatori ambientali è definita secondo la classificazione delle attività economiche (codici NACE) istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90(1). La portata dell'accreditamento è limitata alla competenza del verificatore ambientale. Tale portata tiene inoltre conto, secondo i casi, delle dimensioni e della complessità dell'attività. Questo sarà assicurato attraverso la sorveglianza.

5.2.3. Altri requisiti per l'accreditamento di singoli verificatori ambientali che agiscono in modo autonomo

I singoli verificatori ambientali che agiscono in modo autonomo, oltre a conformarsi ai requisiti di cui al punto 5.2.1 e 5.2.2, devono avere:

- tutte le necessarie competenze per effettuare le verifiche nei loro settori di accreditamento,

- un accreditamento di portata limitata in funzione della loro competenza personale.

La conformità a questi requisiti è garantita dalla valutazione preliminare all'accreditamento e dal ruolo di supervisione dell'organismo di accreditamento.

5.3. Sorveglianza dei verificatori ambientali

5.3.1. Sorveglianza dei verificatori ambientali accreditati, a cura dell'organismo che ha rilasciato loro l'accreditamento

Il verificatore ambientale accreditato deve informare immediatamente l'organismo di accreditamento di tutte le modifiche atte ad influenzare l'accreditamento o la sua portata.

Ad intervalli periodici, non superiori a 24 mesi, si controlla che il verificatore ambientale accreditato continui a rispondere ai requisiti di accreditamento e viene controllata la qualità delle verifiche svolte. La sorveglianza può assumere la forma di verifica presso gli uffici del verificatore (office audit) verifiche in sito (witnessing) presso le organizzazioni, questionari, analisi delle dichiarazioni ambientali convalidate dal verificatore, analisi del rapporto di verifica. Essa deve essere proporzionata all'attività svolta dal verificatore.

Ogni decisione presa dall'organismo di accreditamento di porre termine o sospendere l'accreditamento o di limitarne la portata viene presa soltanto dopo che il verificatore accreditato ha avuto la possibilità di esporre la proprie ragioni.

5.3.2. Sorveglianza di verificatori ambientali che effettuano attività di verifica in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno ottenuto l'accreditamento

Un verificatore accreditato in uno Stato membro, prima di effettuare attività di verifica in un altro Stato membro, notifica all'organismo di accreditamento di quest'ultimo Stato membro, almeno quattro settimane in anticipo, i seguenti elementi:

- estremi del suo accreditamento, le sue competenze ed eventualmente composizione del gruppo,

- tempi e luoghi della verifica: indirizzo e recapiti dell'organizzazione, misure prese per affrontare, se necessario, gli aspetti relativi alle conoscenze giuridiche e linguistiche.

L'organismo di accreditamento può chiedere ulteriori precisazioni circa le necessarie conoscenze giuridiche e linguistiche di cui sopra.

La notifica è comunicata prima di ogni nuova verifica.

L'organismo di accreditamento non impone altre condizioni che possano ledere il diritto del verificatore di prestare i servizi in uno Stato membro diverso da quello dove ha ottenuto l'accreditamento. In particolare, non sono imposti pagamenti discriminatori per la notifica. L'organismo di accreditamento, inoltre, non si avvale della procedura di notifica per ritardare l'arrivo del verificatore. Le difficoltà a effettuare la supervisione del verificatore alla data comunicata devono essere debitamente motivate. Se la sorveglianza comporta dei costi, l'organismo di accreditamento può imporre il pagamento di diritti congrui.

Se l'organismo di accreditamento che effettua la sorveglianza non è soddisfatto della qualità del lavoro svolto dal verificatore, il rapporto di sorveglianza è trasmesso al verificatore interessato, all'organismo che ha rilasciato l'accreditamento, all'organismo competente nel luogo in cui è ubicata l'organizzazione oggetto di verifica e, in caso di ulteriore contestazione, al forum dell'organismo di accreditamento.

Le organizzazioni non possono rifiutare agli organismi di accreditamento il diritto di effettuare la sorveglianza del verificatore mediante l'osservazione diretta nel corso del processo di verifica.

5.4. La funzione dei verificatori ambientali

5.4.1. La funzione del verificatore ambientale è controllare, fatti salvi i poteri esecutivi degli Stati membri in materia di prescrizioni normative:

a) l'osservanza di tutte le prescrizioni del presente regolamento: eventuale analisi ambientale iniziale, sistema di gestione ambientale, audit ambientale e relativi risultati, dichiarazione ambientale;

b) l'attendibilità, la veridicità e l'esattezza dei dati e delle informazioni contenuti:

- nella dichiarazione ambientale (allegato III, punti 3.2 e 3.3),

- nelle informazioni ambientali da convalidare (allegato III, punto 3.4).

Il verificatore esamina in particolare, con serietà professionale, la validità tecnica dell'analisi ambientale iniziale, o l'audit e le altre procedure svolte dall'organizzazione, senza procedere ad un'inutile ripetizione di queste procedure. Il verificatore dovrebbe avvalersi, tra l'altro, di controlli a campione per appurare se i risultati dell'audit interno siano attendibili.

5.4.2. Al momento della prima verifica, il verificatore ambientale controlla in particolare se l'organizzazione rispetta i requisiti seguenti:

a) un sistema di gestione ambientale pienamente operativo, conformemente all'allegato I,

b) un programma di audit completamente pianificato, già avviato conformemente all'allegato II in modo da coprire almeno i settori con l'impatto ambientale più significativo,

c) completamento di un riesame della gestione,

d) preparazione della dichiarazione ambientale conformemente all'allegato III, punto 3.2.

5.4.3. Ottemperanza alla normativa

Il verificatore ambientale si accerta che un'organizzazione abbia predisposto le procedure per controllare gli aspetti delle sue operazioni cui si applicano normative comunitarie o nazionali e che queste procedure siano in grado di assicurarne il rispetto. Il controllo dell'audit deve dimostrare, in particolare, l'idoneità delle procedure predisposte ad assicurare l'ottemperanza alla normativa.

Il verificatore non convalida la dichiarazione ambientale se durante il processo di verifica, ad esempio a campione, constata l'inottemperanza dell'organizzazione alla normativa.

5.4.4. Definizione dell'organizzazione

Nel verificare il sistema di gestione ambientale e convalidare la dichiarazione ambientale, il verificatore si accerta che le componenti dell'organizzazione siano chiaramente definite e corrispondano ad un'effettiva divisione delle attività. Il contenuto della dichiarazione deve trattare in modo chiaro le varie parti dell'organizzazione cui si applica l'EMAS.

5.5. Svolgimento delle attività del verificatore ambientale: condizioni

5.5.1. Il verificatore opera secondo il mandato conferitogli dall'accreditamento, sulla base di un accordo scritto con l'organizzazione il quale definisce la portata dei lavori, consente al verificatore di operare in maniera professionale e indipendente e impegna l'organizzazione a fornire la necessaria cooperazione.

5.5.2. La verifica include l'esame della documentazione, una visita all'organizzazione, comprendente in particolare colloqui con il personale, la redazione di un rapporto per la direzione dell'organizzazione e la soluzione che l'organizzazione intende dare alle questioni sollevate nel rapporto.

5.5.3. La documentazione da esaminare prima della visita comprende informazioni di base concernenti l'organizzazione e le sue attività, la politica e il programma ambientali, la descrizione del sistema di gestione ambientale in atto nell'organizzazione, particolari della analisi ambientale o audit già effettuati, il rapporto su tale analisi o audit e su qualsiasi intervento correttivo successivamente intrapreso e il progetto di dichiarazione ambientale.

5.5.4. Il verificatore prepara un rapporto per la direzione dell'organizzazione, in cui sono specificati:

a) tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto dal verificatore,

b) il punto di partenza dell'organizzazione verso l'attuazione di un sistema di gestione ambientale,

c) in generale, i casi di non conformità al disposto del presente regolamento, in particolare:

- difetti tecnici nell'analisi ambientale o nel metodo di audit o nel sistema di gestione ambientale o in qualsiasi altro processo pertinente;

- punti di disaccordo con il progetto di dichiarazione ambientale e dettagli sulle modifiche o aggiunte da apportare alla dichiarazione ambientale,

d) il raffronto con le dichiarazioni precedenti e con la valutazione delle prestazioni dell'organizzazione.

5.6. Frequenza della verifica

In consultazione con l'organizzazione, il verificatore ambientale elabora un programma per garantire che tutti gli elementi necessari per la registrazione EMAS siano verificati in un periodo non superiore a 36 mesi. Inoltre, il verificatore, ad intervalli non superiori a 12 mesi, convalida ogni informazione aggiornata nella dichiarazione ambientale. Deroghe alla frequenza di aggiornamento prevista sono possibili nelle circostanze previste negli orientamenti che la Commissione adotta secondo la procedura di cui all'articolo 14 paragrafo 2.

(1) GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1).

ALLEGATO VI

ASPETTI AMBIENTALI

6.1. Osservazioni generali

Un'organizzazione deve considerare tutti gli aspetti ambientali delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi e decidere, sulla base di criteri che tengono conto della normativa comunitaria, quali aspetti ambientali abbiano un impatto significativo e da lì muovere per stabilire i suoi obiettivi e target ambientali. Detti criteri devono essere pubblicamente disponibili.

Un'organizzazione prende in considerazione gli aspetti ambientali sia diretti che indiretti delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi.

6.2. Aspetti ambientali diretti

Si annoverano tra questi aspetti le attività dell'organizzazione sotto il suo controllo gestionale; essi possono includere (elenco non esaustivo):

a) emissioni nell'aria

b) scarichi nell'acqua

c) limitazione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e di altro tipo, specialmente dei rifiuti pericolosi

d) uso e contaminazione del terreno

e) uso delle risorse naturali e delle materie prime (compresa l'energia)

f) questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, ecc.)

g) questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti)

h) rischio di incidenti ambientali e di impatti sull'ambiente conseguenti, o potenzialmente conseguenti, agli incidenti e situazioni di potenziale emergenza

i) effetti sulla biodiversità

6.3. Aspetti ambientali indiretti

A seguito delle attività, dei prodotti e dei servizi di un'organizzazione possono riscontrarsi aspetti ambientali significativi sui quali essa può non avere un controllo gestionale totale.

Essi possono includere (elenco non esauriente):

a) questioni relative al prodotto (progettazione, sviluppo, trasporto, uso e recupero/smaltimento dei rifiuti),

b) investimenti, prestiti e servizi di assicurazione,

c) nuovi mercati,

d) scelta e composizione dei servizi (ad esempio, trasporti o ristorazione),

e) decisioni amministrative e di programmazione,

f) assortimento dei prodotti,

g) bilancio e comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori e dei fornitori.

Le organizzazioni devono poter dimostrare che gli aspetti ambientali significativi associati alle loro procedure d'appalto sono stati identificati e che gli impatti importanti ad essi collegati sono trattati nel loro sistema di gestione. L'organizzazione dovrebbe cercare di assicurare che i suoi fornitori e coloro che agiscono per suo conto si conformino alla politica ambientale dell'organizzazione quando svolgono le attività oggetto del contratto.

In caso di aspetti ambientali indiretti un'organizzazione deve esaminare l'influenza che essa può avere su questi aspetti e le possibili misure per ridurne l'impatto.

6.4. Significatività

Spetta all'organizzazione definire i criteri per valutare la significatività degli aspetti ambientali delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi per stabilire quali abbiano un impatto ambientale significativo. I criteri elaborati da un'organizzazione devono essere generali, verificabili ad un controllo indipendente, riproducibili e resi pubblicamente disponibili.

Aspetti da tenere presente nel fissare i criteri secondo cui valutare la significatività degli aspetti ambientali di un'organizzazione (elenco non esaustivo):

a) informazioni sulla situazione dell'ambiente per identificare le attività e i prodotti e servizi dell'organizzazione che possono avere un impatto ambientale;

b) dati esistenti dell'organizzazione su materiali ed energia in entrata, scarichi, rifiuti e dati sulle emissioni in termini di rischio;

c) opinioni dei soggetti interessati;

d) attività ambientali dell'organizzazione già disciplinate;

e) attività di approvvigionamento;

f) progettazione, sviluppo, fabbricazione, distribuzione, manutenzione, uso, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento dei prodotti dell'organizzazione;

g) attività dell'organizzazione con i costi ambientali e i benefici ambientali più elevati.

Nel valutare l'importanza degli impatti ambientali delle sue attività, l'organizzazione deve prendere in considerazione non soltanto le condizioni operative normali, ma anche quelle di avviamento e di arresto e quelle di emergenza ragionevolmente prevedibili. Si deve tenere conto delle attività passate, presenti e programmate.

ALLEGATO VII

ANALISI AMBIENTALE

7.1. Osservazioni generali

L'organizzazione che non ha fornito le informazioni necessarie per individuare e valutare gli aspetti ambientali importanti conformemente all'allegato VI deve determinare la sua posizione attuale rispetto all'ambiente mediante un'analisi che consideri tutti gli aspetti ambientali dell'organizzazione quale base su cui predisporre il sistema di gestione ambientale.

7.2. Requisiti

L'analisi dovrebbe coprire cinque settori chiave:

a) prescrizioni legislative, regolamentari e di altro tipo cui l'organizzazione si conforma,

b) identificazione di tutti gli aspetti ambientali che hanno un impatto ambientale significativo conformemente all'allegato VI, qualificati e quantificati se del caso, e compilazione di un registro per quelli individuati come "importanti",

c) descrizione dei criteri secondo cui valutare l'importanza dell'impatto ambientale in conformità dell'allegato VI, punto 6.4,

d) esame di tutte le pratiche e procedure gestionali esistenti in materia di ambiente,

e) valutazione dell'insegnamento tratto dall'analisi di incidenti precedenti.

ALLEGATO VIII

INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE

Requisiti minimi

Denominazione dell'organizzazione:

Indirizzo dell'organizzazione:

Persona di contatto:

Codice NACE dell'attività:

Numero di dipendenti:

Nome del verificatore:

Numero di accreditamento:

Portata dell'accreditamento:

Data della prossima dichiarazione ambientale:

Nome e estremi per contattare l'autorità o le autorità competenti in materia di controllo per l'organizzazione:

Fatto a ... il .../.../2000

Firma del rappresentante dell'organizzazione

...

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