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Document 31999L0091

Direttiva 1999/91/CE della Commissione, del 23 novembre 1999, che modifica la direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 310, 4.12.1999, p. 41–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/91/oj

31999L0091

Direttiva 1999/91/CE della Commissione, del 23 novembre 1999, che modifica la direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 04/12/1999 pag. 0041 - 0055


DIRETTIVA 1999/91/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1999

che modifica la direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

(1) l'articolo 3 della direttiva 90/128/CEE della Commissione(2), modificata da ultimo dalla direttiva 96/11/CE(3), prevede una revisione dell'allegato II;

(2) in base alle informazioni disponibili, alcuni monomeri provvisoriamente ammessi a livello nazionale possono essere inclusi nell'elenco comunitario;

(3) successivamente all'adozione della direttiva 90/128/CEE è stato chiesto l'uso di altri monomeri i cui dati tecnici disponibili ne consentono l'inserimento nell'elenco comunitario;

(4) l'allegato III della direttiva 90/128/CEE contiene un elenco incompleto degli additivi che dovrebbe essere modificato al fine di aggiungere altri additivi valutati approfonditamente dal comitato scientifico dell'alimentazione umana;

(5) per alcune sostanze le restrizioni già esistenti dovrebbero essere modificate in base alle informazioni disponibili;

(6) l'attuale elenco complessivo degli additivi è incompleto e non contiene quindi tutte le sostanze attualmente accettate in almeno uno Stato membro e che tali sostanze possono continuare ad essere disciplinate dalle legislazioni nazionali in attesa di una decisione sulla loro inclusione nell'elenco comunitario;

(7) la presente direttiva deve stabilire i criteri di purezza solamente per alcune sostanze e pertanto le altre sostanze che potrebbero richiedere criteri di purezza continuano ad essere disciplinate al riguardo dalla legislazione nazionale in attesa di una decisione a livello comunitario;

(8) le misure comunitarie previste dalla presente direttiva non vanno oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi già stabiliti nella direttiva 89/109/CEE;

(9) le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/128/CEE è così modificata:

1) All'articolo 3, paragrafo 5, il quarto trattino è soppresso.

2) L'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: "Articolo 3 bis

L'allegato III contiene un elenco incompleto di additivi che possono essere utilizzati nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica conformemente alle restrizioni in esso specificate".

3) Sono inseriti i seguenti articoli 3 ter e 3 quater: "Articolo 3 ter

Come prodotti ottenuti mediante fermentazione batterica, solamente quelli elencati nell'allegato IV possono venire a contatto con i prodotti alimentari.

Articolo 3 quater

1. Le specifiche relative ad alcune sostanze elencate negli allegati II, III e IV figurano nell'allegato V.

2. Il significato dei numeri indicati tra parentesi nella colonna 'Restrizioni e/o specifiche' figura nell'allegato VI."

4) L'allegato II è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.

5) L'allegato III è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

6) Sono aggiunti gli allegati IV, V e VI il cui testo figura nell'allegato III della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri autorizzano, a decorrere dal 1o gennaio 2002, il commercio e l'uso di materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Essi vietano, a decorrere dal 1o gennaio 2003, la fabbricazione e l'importazione nella Comunità di materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e non conformi alla presente direttiva.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1999.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38.

(2) GU L 75 del 21.3.1990, pag. 19.

(3) GU L 61 del 12.3.1996, pag. 26.

ALLEGATO I

L'allegato II della direttiva 90/128/CEE è così modificato: 1) Il quarto trattino del punto 5 viene sostituito dal seguente: "- colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può comprendere:

- il limite di migrazione specifica (LMS),

- la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM),

- la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm2 di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA),

- ogni altra restrizione specificamente indicata,

- ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero".

2) Il titolo della colonna 4 è sostituito dal seguente: "Restrizioni e/o specifiche".

3) Le sezioni A e B sono modificate conformemente alle appendici da 1 a 5.

"Appendice 1

Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza inserite nella sezione dell'allegato II della direttiva 90/128/CEE

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 2

Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza incluse nella sezione A dell'allegato II della direttiva 90/128/CEE che hanno subito modifiche nella colonna "Restrizioni e/o specifiche"

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 3

Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza presenti nella sezione B e soppresse nella sezione B dell'allegato II della direttiva 90/128/CEE

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 4

Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza incluse nella sezione B dell'allegato II della direttiva 90/128/CEE che hanno subito modifiche nella colonna "restrizioni e/o specifiche"

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 5

Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza trasferite dalla sezione B alla sezione A dell'allegato II della direttiva 90/128/CEE

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

L'allegato III della direttiva 90/128/CEE è così modificato: 1) Il quarto trattino del punto 5 viene sostituito come segue: "- colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può comprendere:

- il limite di migrazione specifica (LMS),

- la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM),

- la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm2 di superficie a contatto con i pomodori alimentari (QMA),

- ogni altra restrizione specificatamente indicata,

- ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero".

2) Il titolo della colonna 4 è modificato e diventa "Restrizioni e/o specifiche".

3) L'"elenco incompleto di additivi" che segue il punto 7 è modificato conformemente alle appendici 1, 2 e 3.

"Appendice 1

Elenco di additivi inseriti nell'allegato III della direttiva 90/128/CEE

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 2

Elenco degli additivi di cui all'allegato III della direttiva 90/128/CEE che hanno subito modifiche nella colonna "N. CAS"

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 3

Elenco degli additivi cancellati dall'allegato III della direttiva 90/128/CEE

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO III

Sono aggiunti gli allegati IV, V e VI seguenti:

"ALLEGATO IV

PRODOTTI OTTENUTI MEDIANTE FERMENTAZIONE BATTERICA

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato V

SPECIFICHE

Parte A: Specifiche generali

(da definire in seguito)

Parte B: Altre specifiche

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato VI

NOTE RELATIVE ALLA COLONNA "RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE"

(1) Attenzione: sussiste il rischio di superamento dell'LMS nei simulanti delle sostanze grasse.

(2) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 10060 e 23920, non deve superare la restrizione indicata.

(3) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 15760, 16990, 47680, 53650 e 89440, non deve superare la restrizione indicata.

(4) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 19540, e 19960, non deve superare la restrizione indicata.

(5) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 14200 e 14230, non deve superare la restrizione indicata.

(6) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 66560 e 66580, non deve superare la restrizione indicata.

(7) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 e 92030, non deve superare la restrizione indicata.

(8) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 85840 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.

(9) LMS(T) significa in questo caso specifico che la restrizione non deve essere superata dalla somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze:

a) Badge (etere bis (2,3-epossipropilico) di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano;

b) Badge.H20;

d) Badge.HCl;

e) Badge.2HCl;

f) Badge.H20.HCl

Tuttavia, per i simulanti degli alimenti acquosi, l'LMS(T) dovrebbe includere anche il Badge.2H20 (c) a meno che l'etichetta del materiale o del prodotto indichi la possibilità di utilizzarlo soltanto a contatto con quel tipo di alimenti e/o bevande per i quali è stato dimostrato che la somma dei livelli di migrazione delle cinque succitate sostanze a), b), d) e f), non può superare 1 mg/kg.

(10) Attenzione: sussiste il richio di migrazione della sostanza con conseguente deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2, secondo trattino, della direttiva 89/109/CEE."

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