EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2594

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2594/98 del Consiglio del 27 novembre 1998 recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

OJ L 325, 3.12.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2594/oj

31998R2594

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2594/98 del Consiglio del 27 novembre 1998 recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 03/12/1998 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 2594/98 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1998 recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte di giustizia (3),

visto il parere della Corte dei conti (4),

considerando che il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (5) prevede l'applicazione di un coefficiente correttore pari a 100 alle pensioni ed alle indennità versate in base all'articolo 50 dello statuto i cui titolari stabiliscono la propria residenza in un paese terzo, nonché agli assegni familiari versati a titolo della custodia di figli di funzionari o di ex funzionari ad un'altra persona residente in un paese terzo;

considerando che il Tribunale di primo grado, nella sentenza del 14 dicembre 1995 nella causa T-285/94, ha dichiarato illegittimo l'articolo 3 di detto regolamento in quanto in contrasto con il secondo e terzo comma del paragrafo 1 dell'articolo 82 dello statuto, al quale tale articolo non poteva derogare, in base al principio della gerarchia delle norme;

considerando che le istituzioni sono tenute a preservare il principio della parità di trattamento dei loro funzionari a prescindere dalle diverse situazioni nelle quali essi possono trovarsi a seconda delle esigenze del servizio;

considerando che il coefficiente correttore è uno strumento di correzione degli stipendi e degli emolumenti la cui funzione consiste nell'assicurare l'equivalenza del potere d'acquisto dei funzionari nei diversi paesi in cui hanno l'obbligo di stabilirsi;

considerando che la fissazione del luogo di residenza degli ex funzionari o dei funzionari collocati in disponibilità, contrariamente ai funzionari in servizio, è dovuta ad una scelta determinata esclusivamente da ragioni di ordine personale;

considerando che l'esistenza di sensibili differenze fra la situazione dei funzionari in servizio e quella degli ex funzionari collocati in disponibilità giustifica il fatto che il legislatore attribuisca unicamente ai funzionari in servizio il beneficio dell'applicazione dei coefficienti correttori fissati per i paesi terzi;

considerando che tali coefficienti correttori interessano unicamente le retribuzioni del personale in servizio nei paesi terzi e che non possono, quindi, essere utilizzati per quanto riguarda il trattamento economico delle persone residenti in tali paesi ma che non sono in servizio;

considerando che occorre modificare di conseguenza lo statuto dei funzionari stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2458/98 (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari delle Comunità è modificato come segue:

1) All'articolo 41, il sesto e settimo comma del paragrafo 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«All'indennità e all'ultima retribuzione complessiva di cui al quarto comma si applica il coefficiente correttore fissato per il paese, situato all'interno delle Comunità, in cui il beneficiario dell'indennità comprova di aver stabilito la propria residenza.

Se il beneficiario stabilisce la sua residenza in un paese situato all'esterno delle Comunità, il coefficiente correttore applicabile è pari a 100.»;

2) All'articolo 67, il primo comma del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Se, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII, gli assegni familiari precitati sono versati ad una persona diversa dal funzionario, essi sono pagati nella moneta del paese di residenza di detta persona, eventualmente sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma. Ad essi si applica il coefficiente correttore fissato per tale paese situato all'interno delle Comunità od un coefficiente correttore pari a 100 se il paese di residenza è situato all'esterno delle Comunità.»;

3) All'articolo 82, il secondo e terzo comma del paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente:

«A tali pensioni viene attribuito il coefficiente correttore fissato per il paese, situato all'interno delle Comunità, in cui il titolare della pensione comprova di avere stabilito la propria residenza.

Se il titolare della pensione stabilisce la sua residenza in un paese situato all'esterno delle Comunità, il coefficiente correttore applicabile è pari a 100.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

C. EINEM

(1) GU C 266 del 25. 8. 1998, pag. 13.

(2) GU C 313 del 12. 10. 1998.

(3) Parere espresso il 14 ottobre 1998.

(4) Parere espresso il 23 settembre 1998.

(5) GU L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.

(6) GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(7) GU L 307 del 17. 11. 1998, pag. 1.

Top