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Document 31992L0061

Direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote

OJ L 225, 10.8.1992, p. 72–100 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 023 P. 154 - 183
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 023 P. 154 - 183

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2003; abrogato da 32002L0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/61/oj

31992L0061

Direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 10/08/1992 pag. 0072 - 0100
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 23 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 23 pag. 0154


DIRETTIVA 92/61/CEE DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare le misure volte all'instaurazione progressiva del mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che in ciascuno Stato membro i veicoli a due o a tre ruote devono soddisfare talune caratteristiche tecniche prescritte da disposizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per la loro disparità, dette prescrizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che detti ostacoli all'instaurazione ed al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le suddette prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri in sostituzione delle rispettive regolamentazioni nazionali;

considerando che il controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche è eseguito tradizionalmente dagli Stati membri prima dell'immissione sul loro mercato dei suddetti veicoli cui esse si applicano e che detto controllo concerne i diversi tipi di tali veicoli;

considerando che occorre stabilire con precisione ed in modo uniforme le definizioni applicabili a detti veicoli (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli), in particolare la definizione del ciclomotore in quanto nei 12 Stati membri esiste una quindicina di definizioni diverse di questo tipo di veicolo; che questa varietà di definizioni, che si traduce in pratica in altrettante categorie di veicoli, costituisce un importante ostacolo agli scambi in quanto la produzione è costretta a differenziarsi a seconda del paese in cui è commercializzata comportando così un forte frazionamento del mercato del ciclomotore;

considerando che l'esame degli elementi e delle caratteristiche dei suddetti veicoli, tenuto conto delle tecnologie attualmente applicate, ha indotto a ritenere idonei a fini normativi soltanto quelli figuranti nell'allegato I; che in base ai progressi ed agli sviluppi tecnologici sarà opportuno esaminare gli elementi e le caratteristiche supplementari da aggiungere, all'occorrenza, a quelli già indicati nell'allegato I;

considerando che a motivo delle innovazioni tecnologiche e dell'evoluzione della tecnica occorre esaminare, tre anni al più tardi dopo la messa in applicazione della presente direttiva, gli elementi e le caratteristiche, segnatamente per quanto riguarda la sicurezza passiva, da aggiungere agli elementi e alle caratteristiche figuranti nell'allegato I;

considerando che le prescrizioni tecniche armonizzate applicabili ai diversi elementi e caratteristiche di detti veicoli saranno riunite in direttive particolari; che il controllo del rispetto di dette prescrizioni nonché il riconoscimento da parte di ciascuno Stato membro del controllo eseguito dagli altri Stati membri richiedono l'applicazione di una procedura di omologazione comunitaria per ciascun tipo di questi veicoli;

considerando che tale procedura deve consentire a ciascuno Stato membro di constatare che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto alle verifiche prescritte dalle direttive particolari ed indicate su un certificato di omologazione; che essa deve del pari consentire ai costruttori di redigere un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato; che quando un veicolo è accompagnato da detto certificato esso potrà essere immesso sul mercato, venduto e immatricolato per essere utilizzato in tutto il territorio comunitario;

considerando che, fatto salvo l'articolo 169 del trattato, è opportuno prevedere, nel quadro della collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri, disposizioni intese a facilitare la soluzione delle controversie di natura tecnica relative alla conformità di una produzione con il tipo omologato;

considerando che un veicolo, sia pure conforme al tipo omologato, può peraltro rivelare inconvenienti tali da rappresentare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e che pertanto è opportuno prevedere una procedura idonea ad ovviare a tale rischio;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive particolari; che, per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore;

considerando che procedure analoghe a quelle previste per questi veicoli devono potersi applicare ai loro componenti ed alle entità tecniche;

considerando che la sicurezza della circolazione stradale, la tutela dell'ambiente e dei consumatori esigono, fra l'altro, per i veicoli ed i componenti oggetto della presente direttiva, prescrizioni di costruzione e di fabbricazione di alto livello; che dette prescrizioni devono essere basate su un'armonizzazione totale in quanto destinate nello stesso tempo a garantire l'unità del mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica a tutti i veicoli a motore a due o a tre ruote, gemellate o meno, destinati a circolare su strada, nonché ai loro componenti e alle loro entità tecniche.

La presente direttiva non si applica ai veicoli indicati qui appresso:

- veicoli con una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h;

- veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;

- veicoli destinati ad essere usati dai minorati fisici;

- veicoli da competizione, su strada o fuori strada;

- veicoli già in uso prima della messa in applicazione della presente direttiva;

- trattori, macchine agricole o similari;

- veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada e per il tempo libero, con tre ruote simmetriche di cui una anteriore e le altre due posteriori,

né ai loro componenti o entità tecniche, nella misura in cui non siano destinate a far parte di un veicolo a cui si applica la presente direttiva.

2. I veicoli di cui al paragrafo 1 sono ripartiti in:

- ciclomotori, ossia veicoli a due o a tre ruote muniti di un motore con cilindrata non superiore a 50 cc se a combustione interna e aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;

- motocicli, ossia veicoli a due ruote, con o senza carrozzino, muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

- tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.

3. La presente direttiva si applica anche ai veicoli a motore a quattro ruote, detti quadricicli, aventi le seguenti caratteristiche:

a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore), considerati come ciclomotori.

b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW, considerati come tricicli.

Tuttavia la presente direttiva si applica ai veicoli di cui alla lettera b) a decorrere dal 1o luglio 1994, purché sussistano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1) tipo di veicolo, i veicoli appartenenti ad una stessa categoria (ciclomotore a due ruote, ciclomotore a tre ruote, motociclo, motociclo con carrozzino, triciclo e quadriciclo), e costruiti dallo stesso costruttore, aventi lo stesso telaio portante e la stessa designazione di tipo attribuita dal costruttore.

Un tipo di veicolo può presentare varianti e versioni;

2) variante, i veicoli dello stesso tipo che presentano differenze attinenti:

- alla forma della carrozzeria;

- alla massa in ordine di marcia ed alla massa massima tecnicamente ammessa (differenza superiore al 20 %);

- al principio di funzionamento del motore (ad accensione comandata, ad accensione spontanea, elettrico, ibrido . . .);

- al ciclo (2 o 4 tempi);

- alla cilindrata (differenza superiore al 30 %);

- al numero e alla disposizione dei cilindri;

- alla potenza (differenza superiore al 30 %);

- al modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico);

- al numero ed alla capacità delle batterie di propulsione.

Le varianti possono presentare diverse versioni;

3) versione, i veicoli dello stesso tipo ed eventualmente della stessa variante che presentano differenze attinenti:

- alla trasmissione della potenza (cambio automatico o non automatico, rapporti di trasmissione, sistema di comando del cambio . . .);

- alla cilindrata (differenza inferiore o uguale al 30 %);

- alla potenza (differenza inferiore o uguale al 30 %);

- alla massa in ordine di marcia e alla massa massima tecnicamente ammessa (differenza inferiore o uguale al 20 %);

- ad altre modifiche minori apportate dal costruttore e relative alle caratteristiche essenziali riportate nell'allegato II;

4) entità tecnica, l'elemento o la caratteristica che devono soddisfare le prescrizioni di una direttiva particolare e sono destinati a far parte di un veicolo. Essi possono essere omologati separatamente, ma soltanto in connessione con uno o più tipi di veicoli determinati;

5) componente, l'elemento o la caratteristica che devono soddisfare le prescrizioni di una direttiva particolare e sono destinati a far parte di un veicolo. Essi possono essere approvati indipendentemente da un veicolo. Un'entità tecnica o un componente possono essere originali (di primo montaggio o di sostituzione) se appartengono al tipo (ai tipi) montato(i) sul veicolo all'atto dell'omologazione, oppure non originali per la sola sostituzione;

6) omologazione, l'atto mediante il quale uno Stato membro constata che un tipo di veicolo soddisfa tanto le prescrizioni tecniche delle direttive particolari quanto le verifiche dell'esattezza dei dati del costruttore, previste dall'elenco esaustivo che figura nell'allegato I;

7) approvazione, l'atto mediante il quale uno Stato membro constata che una caratteristica o un'entità tecnica (approvazione di entità tecnica) o un componente (approvazione di componente) soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare che la o lo concerne prevista nell'elenco esaustivo che figura nell'allegato I. Le omologazioni o le approvazioni possono comportare estensioni in caso di modifiche, varianti o versioni;

8) ruote gemellate, due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto di tali ruote con il suolo sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica;

9) veicoli a propulsione bimodale, i veicoli dotati di due sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistema di propulsione elettrico e sistema termico;

10) costruttore, la persona o l'ente responsabile verso l'autorità competente in materia di omologazione e di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e di approvazione e della conformità della produzione. Non è indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell'entità tecnica soggette al procedimento di approvazione;

11) servizio tecnico, l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni per conto dell'autorità competente in materia di approvazione o omologazione di uno Stato membro. Questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità competente.

CAPITOLO II Procedura per la concessione dell'omologazione e dell'approvazione

Articolo 3

Ogni domanda di omologazione o approvazione è presentata dal costruttore presso uno Stato membro. Essa è accompagnata da una scheda informativa, conforme al modello contenuto nell'allegato II, se trattasi di omologazione o conforme al modello contenuto in un allegato o in un'appendice di una direttiva particolare relativa all'entità tecnica o al componente in questione, se trattasi di approvazione, nonché dai documenti menzionati in detta scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente, tale domanda non può essere presentata che presso un solo Stato membro.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di veicolo, approva entità tecniche o componenti che soddisfino le seguenti condizioni:

a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive particolari e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I;

b) l'entità tecnica o il componente soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare che lo concerne e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I.

2. Prima di procedere all'omologazione o approvazione, le autorità competenti dello Stato membro che effettuano queste operazioni prendono le misure necessarie per accertarsi, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è realizzato o introdotto nella Comunità, che siano rispettate le disposizioni dell'allegato VI affinché i veicoli prodotti, immessi sul mercato, messi in vendita o in circolazione nuovi siano conformi al tipo omologato e che le entità tecniche o i componenti prodotti, immessi sul mercato e venduti nuovi siano conformi al tipo approvato.

3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 devono vigilare, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è realizzato o introdotto nella Comunità, affinché le disposizioni dell'allegato VI continuino ad essere rispettate.

4. Lo Stato membro che procede all'omologazione è tenuto ad accettare i certificati di approvazione rilasciati da uno o più Stati membri, che corredano la domanda di omologazione, evitando così di procedere agli accertamenti di cui al paragrafo 1 lettera b) per i componenti e/o le entità tecniche già approvati.

5. Ogni Stato membro è responsabile delle approvazioni che ha rilasciato. Le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione di un tipo di veicolo eseguono il controllo della conformità della produzione, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri che hanno rilasciato le approvazioni di componenti o di entità tecniche.

Articolo 5

1. Per ogni tipo di veicolo da essa omologato, l'autorità competente dello Stato membro compila tutte le rubriche del certificato di omologazione riportato nell'allegato III.

2. Per ogni tipo di entità tecnica o di componente da essa approvato, l'autorità competente dello Stato membro compila le rubriche del certificato di approvazione riportato in un allegato o in un'appendice della direttiva particolare relativa all'entità tecnica o al componente in questione.

Articolo 6

1. Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia del certificato di omologazione compilato per ogni tipo di veicolo che esse omologano o rifiutano di omologare.

2. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro osservano le disposizioni di cui al paragrafo 1 nel caso dei certificati di approvazione compilati per ogni tipo di entità tecnica o di componente che esse approvano o rifiutano di approvare.

Articolo 7

1. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformità secondo il modello contenuto nell'allegato IV.A. Tuttavia gli Stati membri possono prescrivere ai fini della tassazione del veicolo o per la compilazione del documento d'immatricolazione che siano riportate sul certificato di conformità indicazioni diverse da quelle menzionate nell'allegato IV.A, purché queste figurino esplicitamente nella scheda informativa.

2. Per ciascuna entità tecnica o componente non originale prodotta conformemente al tipo approvato, il costruttore compila un certificato di conformità secondo il modello contenuto nell'allegato IV.B. Detto certificato non è richiesto per le entità tecniche o i componenti originali.

3. Nel caso in cui l'entità tecnica o il componente da approvare non soddisfi la sua funzione oppure presenti una caratteristica particolare soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, per cui il rispetto di uno o più prescrizioni può essere verificato soltanto quando l'entità tecnica o il componente da approvare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, l'ambito dell'approvazione dell'entità tecnica o del componente deve essere conseguentemente limitato in conformità. Il certificato di approvazione dell'entità tecnica o del componente indica in tal caso le eventuali restrizioni concernenti l'utilizzazione e le eventuali prescrizioni di montaggio. Il rispetto di queste restrizioni e prescrizioni è verificato all'atto dell'omologazione del veicolo.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il titolare dell'approvazione di un'entità tecnica o di un componente rilasciata conformemente all'articolo 4 è tenuto ad apportare su ciascuna entità tecnica o su ciascun componente conforme al tipo approvato il suo marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e, se la direttiva particolare lo prevede, il marchio di approvazione di cui all'articolo 8. In quest'ultimo caso, non è tenuto a compilare il certificato previsto al paragrafo 2.

5. Il titolare del certificato di approvazione che, a norma del paragrafo 3, contiene restrizioni concernenti l'utilizzazione, deve fornire per ciascuna entità tecnica o per ciascun componente prodotto informazioni dettagliate concernenti tali restrizioni ed indicare le eventuali prescrizioni di montaggio.

6. Il titolare dell'approvazione di entità tecniche non originali, rilasciata in connessione con uno o più tipi di veicoli, deve fornire con ciascuna di queste entità tecniche informazioni dettagliate che permettano di determinare tali veicoli.

Articolo 8

1. Ogni veicolo prodotto in conformità al tipo omologato deve recare una marcatura composta dei seguenti elementi:

- il numero di omologazione;

- la lettera minuscola «e» seguita dal numero o dalla sigla indicante lo Stato membro che la proceduto all'omologazione;

- l'identificazione del veicolo (lettere o cifre).

2. Ogni entità tecnica ed ogni componente prodotti in conformità del tipo approvato devono recare, se previsto dalla direttiva particolare ad essi relativo, un marchio di approvazione conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V.

Tuttavia, le indicazioni contenute in detto marchio di approvazione possono essere completate con indicazioni aggiuntive che consentano l'identificazione di talune caratteristiche proprie dell'entità tecnica o del componente in questione, indicazioni aggiuntive che saranno, all'occorrenza, specificate nelle direttive particolari relative a dette entità tecniche o componenti.

Articolo 9

1. Il costruttore è responsabile della costruzione di ciascun veicolo o di ciascuna entità tecnica o di ciascun componente in conformità al tipo omologato o approvato. L'arresto definitivo della produzione, nonché qualsiasi altro cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa, devono essere comunicati dal titolare dell'omologazione o dell'approvazione alle autorità competenti dello Stato membro che avevano rilasciato l'omologazione o l'approvazione stessa.

2. Qualora ritengano che siffatto cambiamento non comporti la modifica dell'attuale certificato di omologazione o approvazione o la compilazione di un nuovo certificato di omologazione o approvazione, le autorità competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 1 ne informano il costruttore.

3. Qualora constatino che un cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa giustifichi nuove verifiche o nuove prove le autorità competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 1 ne informano il costruttore ed effettuano le prove. Nel caso in cui queste verifiche o prove comportino una modifica del certificato di omologazione o approvazione già rilasciato o la compilazione di un nuovo certificato, queste stesse autorità trasmettono i documenti così aggiornati alle autorità competenti degli altri Stati membri entro il termine di un mese a decorrere dalla data della loro emissione.

4. Nel caso in cui un certificato di omologazione o di approvazione cessi di avere validità a causa di un provvedimento di revoca o dell'arresto definitivo della produzione del tipo di veicolo omologato o dell'entità tecnica o del componente approvato, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto a questa omologazione o approvazione, lo comunicano entro un mese alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 10

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione o all'approvazione constata che veicoli, entità tecniche o componenti non sono conformi al tipo da esso stesso omologato o approvato, esso prende le misure necessarie per assicurare nuovamente la conformità della produzione con il tipo omologato o approvato. Le autorità competenti di detto Stato membro comunicano a quelle degli altri Stati membri le misure prese che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione o approvazione.

2. Se uno Stato membro constata che veicoli, entità tecniche o componenti non sono conformi al tipo omologato o approvato, può chiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione o all'approvazione di verificare le diversità riscontrate. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione o all'approvazione esegue il controllo nei sei mesi successivi alla data di ricezione della richiesta. Se accertano un difetto di conformità, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto all'omologazione prendono le misure previste al paragrafo 1.

3. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, di qualsiasi revoca dell'omologazione o approvazione concessa nonché dei motivi che giustificano tale provvedimento.

4. Nei casi in cui lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione o approvazione contesta il difetto di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle consultazioni opportune al fine di pervenire ad una soluzione.

Articolo 11

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'approvazione di veicoli, di componenti e di entità tecniche stabilite dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e le procedure stabilite da normative internazionali o da paesi terzi nel quadro di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi.

Articolo 12

Se uno Stato membro accerta che veicoli, entità tecniche o componenti appartenenti ad un tipo omologato o approvato compromettono la sicurezza della circolazione stradale, esso può, per un periodo massimo di sei mesi, vietarne sul proprio territorio la vendita, la messa in circolazione o l'uso. Esso informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

Articolo 13

Ogni decisione di diniego o revoca di omologazione o di approvazione, di divieto di vendita o di uso di un veicolo, di un'entità tecnica o di un componente, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione dei ricorsi giuridici previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei termini entro i quali gli stessi ricorsi possono essere proposti.

Articolo 14

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro e non oltre la data di cui all'articolo 18, i nomi e gli indirizzi:

a) delle autorità competenti in materia di omologazione o di approvazione e, se necessario, dei settori per i quali esse sono responsabili,

b) dei servizi tecnici designati, specificando le procedure di prova per le quali ciascuno di essi è stato designato. Detti servizi devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN 45001), nel rispetto delle seguenti condizioni:

i) un costruttore non può essere designato come servizio tecnico, salvo i casi espressamente previsti dalle direttive particolari;

ii) ai fini della presente direttiva, l'uso di attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici non è considerato eccezionale purché abbia il consenso dell'autorità competente in materia di omologazione e approvazione.

2. Un servizio designato si presume conforme alle norme armonizzate, ma, ove necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire prove in merito.

I servizi di un paese terzo possono essere notificati in quanto servizio tecnico designato solo nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali conclusi dalla Comunità con il paese terzo suddetto.

CAPITOLO III Condizioni per la libera circolazione dei veicoli e disposizioni transitorie

Articolo 15

1. Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli nuovi conformi alla presente direttiva. Possono essere presentati per la prima immatricolazione soltanto i veicoli conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato, la vendita e l'uso di entità tecniche o di componenti nuovi conformi alla presente direttiva. Possono essere immessi sul mercato e venduti la prima volta per essere utilizzati negli Stati membri soltanto le entità tecniche e i componenti conformi alla presente direttiva.

3. I requisiti specifici da applicare ai veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera b), sono definiti in conformità alla procedura prevista dall'articolo 16.

Nel frattempo, gli Stati membri possono mantenere le loro legislazioni nazionali relative a questo tipo di veicoli.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2:

a) gli Stati membri che, per quanto concerne i ciclomotori, hanno nella loro legislazione nazionale prescrizioni particolari relative alla presenza di pedali e/o al sistema di trasmissione nonché alla limitazione della massa, possono tuttavia continuare ad applicare tali prescrizioni nazionali per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla messa in applicazione della presente direttiva;

b) gli Stati membri possono esentare dal rispetto di una o più prescrizioni delle direttive particolari i veicoli, le entità tecniche o i componenti destinati:

- a produzioni in piccole serie limitate al massimo a 200 unità all'anno per tipo di veicolo o per tipo di componente o per tipo di entità tecnica;

- oppure alle forze armate, alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, ai servizi della protezione civile o a lavori pubblici.

Tali deroghe devono essere comunicate agli Stati membri entro il termine di un mese a decorrere dalla data della loro concessione;

c) le omologazioni e le approvazioni concesse a livello nazionale prima della messa in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari che sostituiscono le prescrizioni nazionali corrispondenti restano valide nei territori degli Stati membri che le hanno concesse per un periodo massimo di quattro anni a decorrere dalla data alla quale le prescrizioni nazionali sono sostituite dalla presente direttiva o dalle corrispondenti direttive particolari.

Uno stesso periodo di quattro anni è parimenti esteso ai tipi di veicoli, di entità tecniche o di componenti conformi alle disposizioni nazionali vigenti prima dell'applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari in quegli Stati membri che utilizzavano sistemi legislativi diversi dall'omologazione o dall'approvazione.

I veicoli che beneficiano di questa deroga possono essere immessi sul mercato, venduti e messi in circolazione durante questo periodo; il loro uso non è limitato nel tempo.

L'immissione sul mercato, la vendita e l'uso delle entità tecniche e dei componenti destinati ai veicoli di cui sopra non sono limitati nel tempo.

5. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che ritengono necessari per garantire la protezione degli utilizzatori durante l'uso dei veicoli in questione, purché ciò non implichi modifiche dei veicoli.

CAPITOLO IV Procedura per l'adeguamento al progresso tecnico

Articolo 16

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico:

- gli allegati da I a VI,

- le disposizioni delle direttive particolari di cui all'allegato I, che saranno esplicitamente designate in ciascuna di dette direttive

sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (¹).

Articolo 17

Al più tardi due anni dopo la data fissata all'articolo 18, la Commissione riferirà al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale in merito all'applicazione della presente direttiva.

Dopo aver proceduto a consultazioni appropriate, la Commissione presenterà le sue conclusioni in merito alle eventuali modifiche da apportare alla presente direttiva, corredate se del caso di proposte di modifica.

CAPITOLO V Disposizioni finali

Articolo 18

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(¹) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44).

(1) GU n. C 110 del 25. 4. 1991, pag. 3.(2) GU n. C 13 del 20. 1. 1992, pag. 31, e GU n. C 176 del 13. 7. 1992.(3) GU n. C 14 del 20. 1. 1992, pag. 31.

ALLEGATO I

Gli elementi e le caratteristiche del veicolo figuranti nelle rubriche qui appresso (elenco esaustivo) sono accompagnati dalla menzione «CONF» se deve essere verificata la loro conformità con i dati forniti dal costruttore oppure dalla menzione «DP» se deve essere verificata la loro conformità con le prescrizioni emanate a livello comunitario.

Numero

della

rubrica

Rubrica

Menzione

1.

Marca

CONF

2.

Tipo/variante/versione

CONF

3.

Nome e indirizzo del costruttore del veicolo

CONF

4.

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore del veicolo

CONF

5.

Categoria di veicolo (*)

CONF

6.

Numero di ruote e loro disposizione in caso di veicolo a tre ruote

CONF

7.

Schema indicativo del telaio

CONF

8.

Nome e indirizzo del costruttore del motore (se diverso dal costruttore del veicolo)

CONF

9.

Marca e denominazione del motore

CONF

10.

Tipo di accensione del motore

CONF

11.

Ciclo del motore (**)

CONF

12.

Sistema di raffreddamento del motore

CONF

13.

Tipo di lubrificazione del motore (**)

CONF

14.

Numero e configurazione dei cilindri o degli statori (in caso di motore a pistone rotante) del motore

CONF

15.

Alesaggio, corsa, cilindrata o volume delle camere di combustione (in caso di motore a pistone rotante) del motore (**)

CONF

16.

Diagramma di distribuzione completo del motore (**)

CONF

17.

Rapporto volumetrico di compressione del motore (**)

CONF

18.

Coppia massima e potenza massima netta del motore

- ad accensione comandata o spontanea

DP

- elettrico

CONF

19.

Misure contro la manomissione dei ciclomotori e dei motocicli

DP

20.

Serbatoio(i) di carburante (**)

DP

21.

Batteria(e) di propulsione

CONF

22.

Carburatore o altro sistema di alimentazione del motore (tipo e marchio di fabbrica) (**)

CONF

23.

Tensione nominale di alimentazione elettrica (voltaggio)

CONF

24.

Generatore (tipo e potenza massima) (**)

CONF

25.

Masse e dimensioni

DP

26.

Dispositivi di traino e di fissaggio

DP

27.

Velocità massima per costruzione del veicolo

DP

28.

Misure contro l'inquinamento atmosferico (**)

DP

Numero

della

rubrica

Rubrica

Menzione

29.

Pneumatici

DP

30.

Trasmissione

CONF

31.

Frenatura

DP

32.

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sul veicolo

DP

33.

Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa la cui presenza obbligatoria o facoltativa è stabilita nelle prescrizioni d'installazione di cui al punto 32

DP

34.

Avvisatore acustico

DP

35.

Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore

DP

36.

Compatibilità elettromagnetica

DP

37.

Livello sonoro e dispositivo di scappamento (**)

DP

38.

Retrovisore o retrovisori

DP

39.

Sporgenze esterne

DP

40.

Cavalletto (eccettuati i veicoli con almeno tre ruote)

DP

41.

Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo

DP

42.

Vetri, tergicristalli, lavacristalli e dispositivi di sbrinamento e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadricicli muniti di carrozzeria

DP

43.

Dispositivi di ritenuta per passeggeri dei veicoli a due ruote

DP

44.

Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadricicli muniti di carrozzeria

DP

45.

Tachimetro e contachilometri per motocicli, tricicli e quadricicli

CONF

46.

Identificazione dei comandi, spie e indicatori

DP

47.

Iscrizioni regolamentari (contenuto, posizione e tipo di fissaggio)

DP

(*) Per un veicolo a propulsione bimodale, se i due sistemi di propulsione sono tali che il veicolo rientri sia nella definizione di ciclomotore che in quella di motociclo, triciclo o quadriciclo, si applicano queste ultime definizioni.

(**) I veicoli a propulsione elettrica non sono soggetti alle prescrizioni relative alla presente rubrica. La presente nota non si applica ai veicoli a propulsione bimodale in cui uno dei due sistemi di propulsione elettrico e l'altro termico.

Nota:

Le direttive particolari prevederanno norme specifiche per i ciclomotori a prestazioni ridotte, cioè per i ciclomotori muniti di pedali, di un motore ausiliario di potenza inferiore o pari a 1 kW e aventi velocità massima per costruzione inferiore o pari a 25 km/h. Queste norme specifiche riguarderanno in particolare gli elementi e le caratteristiche di cui alle rubriche 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 e 46 del presente allegato.

ALLEGATO II

SCHEDA INFORMATIVA (a) (Modello)

Le seguenti informazioni, concernenti il veicolo da omologare, l'entità tecnica o il componente da approvare, devono essere fornite in triplice copia ed includere l'indice del contenuto. Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Per le funzioni controllate da microprocessore, sono richieste informazioni riguardanti le relative prestazioni. La scheda informativa deve recare un numero d'ordine attribuito dal richiedente.

A. INFORMAZIONI COMUNI RELATIVE A CICLOMOTORI, MOTICICLI, TRICICLI E QUADRICICLI

0. Dati generali

0.1. Marca: .

0.2. Tipo (specificare le eventuali varianti e versioni: ogni variante e ogni versione deve essere identificata con un codice numerico o alfanumerico): .

0.3. Mezzi di identificazione del tipo se indicati sul veicolo (b): .

0.3.1. Posizione della indicazione: .

0.4. Categoria del veicolo (c): .

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .

0.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: .

0.7. Posizione e modo di applicazione delle iscrizioni regolamentari sul telaio: .

0.7.1. La numerazione nella serie del tipo inizia dal n.: .

0.8. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione per i componenti e le entità tecniche: .

1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo tipo: .

1.2. Schema quotato dell'intero veicolo: .

1.3. Numero di assi e di ruote (eventualmente, numero di cingoli metallici o di gomma): .

1.4. Posizione e disposizione del motore: .

2. Masse (in kg) (d)

2.1. Massa del veicolo in ordine di marcia: .

2.1.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi: .

2.2. Massa del veicolo in ordine di marcia con guidatore: .

2.2.1. Ripartizione di tale massa fra gli assi: .

2.3. Massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore: .

2.3.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi: .

2.3.2. Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: .

2.4. Capacità di spunto in salita con la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore: .

2.5. Massa massima trainabile (eventuale): .

3. Motore (e)

3.0. Costruttore: .

3.1. Marca: .

3.1.1. Tipo (quale apposto sul motore, o altri mezzi d'identificazione): .

3.2. Motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea

3.2.1. Caratteristiche specifiche del motore

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (¹)

3.2.1.2. Numero, disposizione e ordine di accensione dei cilindri: .

3.2.1.2.1. Alesaggio: . . . . . . mm (f)

3.2.1.2.2. Corsa: . . . . . . mm (f)

3.2.1.3. Cilindrata: . . . . . . cm³ (g)

3.2.1.4. Rapporto volumetrico di compressione (²): .

3.2.1.5. Disegni della testata del cilindro, del o dei pistoni, dei segmenti dei pistoni e del o dei cilindri: .

3.2.1.6. Regime al minimo (²): . . . . . . min-1

3.2.1.7. Potenza netta massima: . . . . . . kW a . . . . . . min-1

3.2.1.8. Coppia netta massima: . . . . . . Nm a . . . . . . min-1

3.2.2. Carburante gasolio/benzina/miscela/GPL/altri (¹):

3.2.3. Serbatoio del carburante

3.2.3.1. Capacità massima (²): .

3.2.3.2. Disegno del serbatoio con indicazione dei materiali utilizzati: .

3.2.3.3. Schema che illustri con chiarezza la posizione del serbatoio sul veicolo: .

3.2.4. Alimentazione di carburante

3.2.4.1. A carburatore/i: sì/no (¹)

3.2.4.1.1. Marca o marche: .

3.2.4.1.2. Tipo o tipi: .

3.2.4.1.3. Numero: .

3.2.4.1.4. Regolazioni (²)

vale a dire:

3.2.4.1.4.1. Diffusori: .

3.2.4.1.4.2. Livello in vaschetta: .

3.2.4.1.4.3. Massa del galleggiante: .

3.2.4.1.4.4. Ago del galleggiante: .

oppure

3.2.4.1.4.5. Curva del carburante in funzione della portata d'aria e regolazioni necessarie per rispettare la curva: .

3.2.4.1.5. Dispositivo di avviamento a freddo: manuale/automatico (¹)

3.2.4.1.5.1. Principio o principi di funzionamento: .

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (¹)

3.2.4.2.1. Descrizione del sistema: .

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: .

Iniezione diretta/precamera/camera di turbolenza (¹)

3.2.4.2.3. Pompa di iniezione

o

3.2.4.2.3.1. Marca o marche: .

3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi: .

oppure:

3.2.4.2.3.3. Portata massima di carburante (¹) (²): . . . . . . m³/corsa o ciclo per un regime della pompa di: . . . . . . min-1 oppure diagramma caratteristico: .

3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione (²): .

3.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo di iniezione (²):

3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco prova/motore (¹)

3.2.4.2.4. Regolatore

3.2.4.2.4.1. Tipo: .

3.2.4.2.4.2. Punto d'intercettazione

3.2.4.2.4.2.1. Punto d'intercettazione sotto carico: . . . . . . min-1

3.2.4.2.4.2.2. Punto d'intercettazione a vuoto: . . . . . . min-1

3.2.4.2.4.3. Regime di minimo: . . . . . . min-1

3.2.4.2.5. Tubazione dell'iniezione

3.2.4.2.5.1. Lunghezza: . . . . . . mm

3.2.4.2.5.2. Diametro interno: . . . . . . mm

3.2.4.2.6. Iniettore o iniettori

o

3.2.4.2.6.1. Marca o marche: .

3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi: .

oppure

3.2.4.2.6.3. Pressione di apertura (²): . . . . . . kPa

oppure curva caratteristica (²): .

3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo (se esiste)

o

3.2.4.2.7.1. Marca o marche: .

3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi: .

oppure

3.2.4.2.7.3. Descrizione: .

3.2.4.2.8. Dispositivo di avviamento ausiliario (se esiste)

o

3.2.4.2.8.1. Marca o marche: .

3.2.4.2.8.2. Tipo o tipi: .

oppure

3.2.4.2.8.3. Descrizione del dispositivo: .

3.2.4.3. Ad iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (¹)

o

3.2.4.3.1. Descrizione del sistema: .

3.2.4.3.2. Principio di funzionamento: iniezione nel collettore di aspirazione (single/multi-point) (¹)/Iniezione diretta/altro (specificare) (¹): .

oppure

3.2.4.3.2.1. Marca o marche della pompa di iniezione: .

3.2.4.3.2.2. Tipo o tipi della pompa di iniezione: .

3.2.4.3.3. Iniettori: pressione d'apertura (²): . . . . . . kPa

oppure curva caratteristica (²): .

3.2.4.3.4. Fasatura dell'iniezione: .

3.2.4.3.5. Sistema di avviamento a freddo

3.2.4.3.5.1. Principio o principi di funzionamento: .

3.2.4.3.5.2. Limiti di funzionamento/regolazioni (¹) (²): .

3.2.4.4. Pompa di alimentazione: sì/no (¹)

3.2.5. Impianto elettrico

3.2.5.1. Tensione nominale: . . . . . . V, terminale a massa pos./neg. (¹)

3.2.5.2. Generatore

3.2.5.2.1. Tipo: .

3.2.5.2.2. Potenza nominale: . . . . . . W

3.2.6. Accensione

3.2.6.1. Marca o marche: .

3.2.6.2. Tipo o tipi: .

3.2.6.3. Principio di funzionamento: .

3.2.6.4. Curva dell'anticipo di accensione oppure punto di funzionamento caratteristico (anticipo fisso) (²): .

3.2.6.5. Fasatura iniziale (²): . . . . . . gradi prima del PMS

3.2.6.6. Apertura dei contatti (²): . . . . . . mm

3.2.6.7. Angolo di chiusura (²): .

3.2.6.8. Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite: .

3.2.6.8.1. Descrizione e disegno del dispositivo per la soppressione delle correnti parassite: .

3.2.6.8.2. Indicazione del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, per i cavi di accensione resistivi, indicazione della resistenza nominale per metro: .

3.2.7. Sistema di raffreddamento (liquido/aria) (¹)

3.2.7.1. Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore: .

3.2.7.2. A liquido

3.2.7.2.1. Natura del liquido: .

3.2.7.2.2. Pompa o pompe di circolazione: sì/no (¹)

3.2.7.3. Ad aria

3.2.7.3.1. Ventilatore: con/senza (¹)

3.2.8. Sistema di aspirazione

3.2.8.1. Compressore: con/senza (¹)

3.2.8.1.1. Marca o marche: .

3.2.8.1.2. Tipo o tipi: .

3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio: pressione massima di carico . . . . . . kPa, eventuale valvola di sfiato)

3.2.8.2. Refrigeratore intermedio: con/senza (¹)

3.2.8.3. Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc.): .

3.2.8.3.1. Descrizione del collettore di aspirazione (con disegni e/o fotografie): .

3.2.8.3.2. Filtro dell'aria, disegni: . oppure

3.2.8.3.2.1. Marca o marche: .

3.2.8.3.2.2. Tipo o tipi: .

3.2.8.3.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: . oppure

3.2.8.3.3.1. Marca o marche: .

3.2.8.3.3.2. Tipo o tipi: .

3.2.9. Sistema di scarico

3.2.9.1. Disegno del sistema di scarico completo: .

3.2.10. Sezione trasversale minima delle luci di entrata e di uscita: .

3.2.11. Distribuzione o dati equivalenti

3.2.11.1. Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura con riferimento ai punti morti, oppure dettagli relativi alla regolazione di altri sistemi possibili: .

3.2.11.2. Campi di riferimento e/o di regolazione (¹):

3.2.12. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico

3.2.12.1. Dispositivo per il ricircolo del gas del basamento, soltanto per motore a quattro tempi (descrizione e disegni): .

3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono trattati in altre rubriche): .

3.2.12.2.1. Descrizione e/o disegni: .

3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (unicamente per motori ad accensione spontanea): .

3.3. Motore elettrico di trazione

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): .

3.3.1.1. Massima potenza oraria: . . . . . . kW

3.3.1.2. Tensione di esercizio: . . . . . . V

3.3.2. Batteria

3.3.2.1. Numero di elementi: .

3.3.2.2. Massa: . . . . . . kg

3.3.2.3. Capacità: . . . . . . A.h (Ampère/ora)

3.3.2.4. Posizione: .

3.4. Altri motori o propulsori e loro combinazioni (particolari riguardanti le parti di questi motori o propulsori): .

3.5. Temperature ammesse dal costruttore

3.5.1. Sistema di raffreddamento

3.5.1.1. Raffreddamento a liquido

Temperatura massima all'uscita: . . . . . . oC

3.5.1.2. Raffreddamento ad aria

3.5.1.2.1. Punto di riferimento: .

3.5.1.2.2. Temperatura massima al punto di riferimento: . . . . . . oC

3.6. Sistema di lubrificazione

3.6.1. Descrizione del sistema

3.6.1.1. Posizione del serbatoio di lubrificante (se esiste): .

3.6.1.2. Sistema di alimentazione (pompa/iniezione all'aspirazione/miscelazione con carburante, ecc.) (¹): .

3.6.2. Miscela olio/carburante

3.6.2.1. Percentuale: .

3.6.3. Refrigeratore dell'olio: sì/no (¹)

3.6.3.1. Disegno o disegni: . . . . . . oppure .

3.6.3.1.1. Marca o marche: .

3.6.3.1.2. Tipo o tipi: .

4. Trasmissione (h)

4.1. Schema della trasmissione: .

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): .

4.3. Frizione (tipo): .

4.4. Cambio

4.4.1. Tipo: automatico/manuale (¹)

4.4.2. Sistema di comando: manuale/a pedale (¹)

4.5. Rapporti di trasmissione

N

R1

R2

R3

Rt

Minimo per cambio

continuo

1

2

3

. . .

Massimo per cambio

continuo

Retromarcia

N = marcia.

R1 = rapporto dell'albero primario (rapporto tra il regime del motore e il numero di giri dell'albero primario del cambio).

R2 = rapporto dell'albero secondario (rapporto tra il numero di giri dell'albero primario e quello dell'albero secondario del cambio).

R3 = rapporto finale (rapporto fra il numero di giri dell'albero di uscita del cambio e le ruote motrici).

Rt = rapporto totale di trasmissione.

4.6. Velocità massima del veicolo e marcia con la quale essa è ottenuta (in km/h) (i):

.

4.7. Tachimetro e contachilometri: sì/no (1)

4.7.1. Marca o marche: .

4.7.2. Tipo o tipi: .

5. Sospensione

5.1. Disegno dei dispositivi di sospensione: .

5.2. Pneumatici (categoria, dimensioni e carico massimo) e cerchioni normalmente montati: .

5.2.1. Circonferenza di rotolamento nominale: .

5.2.2. Pressione dei pneumatici raccomandata: dal costruttore: . . . . . . kPa

5.2.3. Combinazione o combinazioni di pneumatici/cerchioni: .

6. Dispositivo di sterzo

6.1. Meccanismo e comando

6.1.1. Tipo di meccanismo: .

7. Freni

7.1. Schema dei dispositivi di frenatura: .

7.2. Freno anteriore e posteriore a disco e/o a tamburo (2)

7.2.1. Marca o marche: .

7.2.2. Tipo o tipi: .

7.3. Disegno degli organi di frenatura:

7.3.1. Ganasce e/o pinze (3)

7.3.2. Guarnizioni e/o pastiglie (4)

7.3.3. Leve e/o pedali del freno (5)

7.3.4. Serbatoio o serbatoi di liquido idraulico (se necessario): .

7.4. Altri dispositivi (se necessario), disegno e descrizione: .

8. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

8.1. Tabella di tutti i dispositivi (numero, marca o marche, modello, marchio o marchi di approvazione, intensità massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia corrispondente): .

8.2. Schema della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: .

8.3. Dispositivo di segnalazione di emergenza (se esiste): .

8.4. Dispositivi supplementari per veicoli speciali: .

9. Equipaggiamenti

9.1. Dispositivi di traino (se esistono)

9.1.1. Tipo o tipi: gancio/occhione/altri (6)

9.1.2. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione e la costruzione del dispositivo o dei dispositivi di traino: .

9.2. Sistemazione e identificazione dei comandi, spie e indicatori

9.2.1. Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori: .

9.3. Iscrizioni regolamentari

9.3.1. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione delle iscrizioni regolamentari e del numero del telaio: .

9.3.2. Fotografie e/o disegni che illustrano la parte ufficiale delle iscrizioni (indicazione delle dimensioni): .

9.3.3. Fotografie e/o disegni del numero del telaio (indicazione delle dimensioni): .

9.4. Dispositivo(i) di protezione contro un uso non autorizzato

9.4.1. Tipo di dispositivo(i): .

9.4.2. Descrizione sommaria del(dei) dispositivo(i) utilizzato(i): .

9.5. Avvisatore(i) acustico(i)

9.5.1. Descrizione sommaria del(dei) dispositivo(i) utilizzato(i) e destinazione: .

9.5.2. Marca o marche: .

9.5.3. Tipo(i): .

9.5.4. Nome e indirizzo del(dei) costruttore(i): .

9.5.5. Marchio di approvazione: .

9.5.6. Disegno(i) che illustra(no) la posizione dell'avvisatore (degli avvisatori) acustico(i) rispetto alla struttura del veicolo: .

9.5.7. Particolari relativi al modo di fissaggio, compresa la parte della struttura del veicolo sulla quale è (sono) fissato(i) l'avvisatore (gli avvisatori) acustico(i): .

9.6. Posizione della targa di immatricolazione posteriore dei motocicli (indicare le eventuali varianti: all'occorrenza possono essere utilizzati dei disegni): .

9.6.1. Inclinazione del piano rispetto alla verticale: .

aeZAàB. INFORMAZIONI CONCERNENTI ESCLUSIVAMENTE I CICLOMOTORI A DUE RUOTE, I MOTOCICLI

1. Equipaggiamento

1.1. Retrovisore o retrovisori (fornire le informazioni indicate qui appresso per ciascun retrovisore)

1.1.1. Marca: .

1.1.2. Marchio di approvazione: .

1.1.3. Variante: .

1.1.4. Disegno o disegni che illustrano la posizione del o dei retrovisori rispetto alla struttura dei veicoli: .

1.1.5. Dettagli relativi al sistema di fissaggio nonché alla parte della struttura del veicolo cui è fissato il retrovisore: .

1.2. Cavalletto

1.2.1. Tipo: centrale e/o laterale

1.2.2. Disegno che illustra la posizione del cavalletto o dei cavalletti rispetto alla struttura del veicolo: .

1.3. Fissazioni per la motocarrozzetta di motocicli (se esistono): .

1.3.1. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione e la costruzione: .

1.4. Dispositivi di ritenuta per passeggeri

1.4.1. Tipo: cinghie e/o maniglie

1.4.2. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione: .

aeZAàC. INFORMAZIONI CONCERNENTI UNICAMENTE I CICLOMOTORI A TRE RUOTE, TRICICLI E I QUADRICICLI

1. Dimensioni e masse (in mm e kg) (riferirsi eventualmente agli schizzi)

1.1. Dimensioni da rispettare per la carrozzatura di un telaio non carrozzato

1.1.1. Lunghezza: .

1.1.2. Larghezza: .

1.1.3. Altezza a vuoto: .

1.1.4. Sbalzo anteriore: .

1.1.5. Sbalzo posteriore: .

1.1.6. Posizioni limite del baricentro del veicolo carrozzato: .

.

1.2. Masse (d)

1.2.1. Carico utile massimo dichiarato dal costruttore: .

2. Equipaggiamento

2.1. Carrozzeria

2.1.1. Tipo di carrozzeria: .

2.1.2. Schema complessivo quotato dell'interno: .

2.1.3. Schema complessivo quotato dell'esterno: .

2.1.4. Materiali e metodi di costruzione: .

2.1.5. Porte per gli occupanti, serrature e cerniere: .

2.1.6. Configurazione, dimensioni, senso ed angolo di apertura massima delle porte: .

2.1.7. Disegno delle serrature e delle cerniere e della loro posizione nelle porte: .

2.1.8. Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere: .

2.2. Parabrezza ed altri vetri

2.2.1. Parabrezza

2.2.1.1. Materiali utilizzati: .

2.2.2. Altri vetri

2.2.2.1. Materiali utilizzati: .

2.3. Tergicristallo del parabrezza

2.3.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): .

2.4. Lavacristallo del parabrezza

2.4.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): .

2.5. Dispositivi di sbrinamento e di disappannamento

2.5.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): .

2.6. Retrovisore o retrovisori (fornire le informazioni indicate qui appresso per ciascun retrovisore)

2.6.1. Marca: .

2.6.2. Marchio di approvazione: .

2.6.3. Variante: .

2.6.4. Disegno o disegni che illustrano la posizione del o dei retrovisori rispetto alla struttura del veicolo: .

2.6.5. Dettagli relativi al modo di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui il retrovisore è fissato: .

2.7. Sedili

2.7.1. Numero: .

2.7.2. Posizione: .

2.7.3. Coordinate o schizzo del punto R (j)

2.7.3.1. Sedile del conducente: .

2.7.3.2. Altri posti a sedere: .

2.7.4. Inclinazione prevista per lo schienale

2.7.4.1. Sedile del conducente (se esiste): .

2.7.4.2. Altri posti a sedere: .

2.7.5. Corsa di regolazione del sedile (se esiste)

2.7.5.1. Sedile del conducente: .

2.7.5.2. Altri posti a sedere: .

2.8. Sistema di riscaldamento dell'abitacolo (se previsto)

2.8.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto concerne il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore del fluido di raffreddamento del motore: .

2.8.2. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto concerne il riscaldamento se vengono usati come sorgente di calore l'aria di raffreddamento o i gas di scarico del motore, comprendente

2.8.2.1. Schema complessivo del sistema di riscaldamento che illustri la sua posizione nel veicolo (e la sistemazione dei dispositivi fonoassorbenti, compresa la posizione dei punti di scambio di calore): .

2.8.2.2. Disegno complessivo dello scambiatore di calore per i sistemi di riscaldamento che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore): .

2.8.2.3. Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore con indicazione dello spessore di parete, dei materiali usati e delle caratteristiche della superficie: .

2.8.2.4. Specificazioni relative ad eventuali altri componenti importanti del sistema di riscaldamento, ad esempio la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione ed i dati tecnici: .

2.9. Cinture di sicurezza

2.9.1. Numero e posizione delle cinture di sicurezza con indicazione dei posti sui quali possono essere installate: .

D/P

Marchio di approvazione completo

Eventuale variante

Sedili anteriori

.

.

.

Sedili posteriori

.

.

.

Sedili posteriori centrali e sedili anteriori centrali

.

.

.

Opzioni supplementari (ad esempio, sedile con regolazione in altezza, dispositivo di precaricamento, ecc.)

.

.

.

D = lato conducente

P = lato passeggero anteriore

2.10. Ancoraggi

2.10.1. Numero e posizione degli ancoraggi: .

2.10.2. Fotografie e/o disegni della carrozzeria con la posizione e le dimensioni degli ancoraggi reali ed effettivi, incluso il punto R: .

2.10.3. Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e delle parti della struttura del veicolo cui sono fissati (con indicazione dei materiali): .

2.10.4. Indicazione dei tipi (7)() di cinture di sicurezza autorizzati ad essere fissati agli ancoraggi di cui è munito il veicolo:

Posizione dell'ancoraggio

struttura

del veicolo

struttura

delsedile

Anteriore

sedile di destra

"

Y

y

Y

x

ancoraggi inferiori

ancoraggio superiore

"

y

x

esterno

interno

sedile centrale

"

Y

y

Y

x

ancoraggi inferiori

ancoraggio superiore

"

y

x

destra

sinistra

sedile di sinistra

"

Y

y

Y

x

ancoraggi inferiori

ancoraggio superiore

"

y

x

esterno

interno

Posteriore

sedile di destra

"

Y

y

Y

x

ancoraggi inferiori

ancoraggio superiore

"

y

x

esterno

interno

sedile centrale

"

Y

y

Y

x

ancoraggi inferiori

ancoraggio superiore

"

y

x

destra

sinistra

sedile di sinistra

"

Y

y

Y

x

ancoraggi inferiori

ancoraggio superiore

"

y

x

esterno

interno

2.10.5. Descrizione del tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio è posto nello schienale del sedile o incorpora un dispositivo per la dissipazione di energia: .

«B»: cintura di sicurezza subabdominale. «S»: tipi speciali di cinture di sicurezza: in tal caso specificare la natura di questi tipi nelle «osservazioni». «Ar», «Br» oppure «Sr»: cinture di sicurezza con riavvolgitore incorporato. «Are», «Bre» e «Sre»: cinture di sicurezza con riavvolgitore e dispositivo per l'assorbimento dell'energia in almeno un ancoraggio. Note:

(8) Cancellare la o le diciture inutili.

(9) Indicare la o le tolleranze.

(a) Per ogni dispositivo approvato la descrizione può venir sostituita da un rinvio a tale approvazione. Del pari, la descrizione non è necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati alla scheda. Per ciascuna rubrica che richiede un corredo di fotografie o di disegni, indicare i numeri degli allegati corrispondenti.

(b) I mezzi d'identificazione del tipo eventualmente utilizzati devono figurare soltanto su quei veicoli o entità tecniche o componenti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva particolare che disciplina l'approvazione. Se i mezzi d'identificazione del tipo contengono caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo/entità tecnica o di componente oggetto di questa scheda informativa, detti caratteri devono essere sostituiti nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

(c) Classificazione in base alle seguenti categorie:

- ciclomotore a due ruote,

- ciclomotore a tre ruote e quadriciclo leggero,

- motociclo,

- motociclo con motocarrozzella,

- triciclo e quadriciclo.

(d) 1. Massa a vuoto: massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito dei seguenti equipaggiamenti:

- equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l'utilizzazione normale considerata,

- equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi di illuminazione e di segnalazione forniti dal costruttore,

- strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione per la quale si esegue una misurazione della massa a vuoto del veicolo,

- opportuni riempimenti di liquidi per garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo.

Osservazione: Il carburante e la miscela carburante/olio non sono inclusi nella misura a differenza di elementi quali l'acido dell'accumulatore, il fluido per i circuiti idraulici, il liquido di raffreddamento e l'olio del motore.

2. Massa in ordine di marcia: massa a vuoto alla quale è aggiunta la massa dei seguenti elementi:

- carburante: serbatoio riempito almeno al 90 % della capacità indicata dal costruttore,

- equipaggiamento supplementare normalmente fornito dal costruttore oltre a quello necessario per il funzionamento normale (astuccio degli utensili, portapacchi, parabrezza, dispositivo di protezione, ecc.).

Osservazione: Nel caso di un veicolo funzionante con una miscela carburante/olio:

a) se il carburante e l'olio sono premiscelati, il termine «carburante» deve essere interpretato in modo da comprendere detta premiscela di carburante e di olio,

b) se il carburante e l'olio sono introdotti separatamente, il termine «carburante» deve essere interpretato in modo da comprendere soltanto la benzina. In questo caso l'olio è già incluso nella misura della massa a vuoto.

3. Massa massima tecnicamente ammisibile: massa calcolata dal costruttore per determinate condizioni di esercizio, tenendo conto di elementi quali la resistenza dei materiali, la capacità di carico dei pneumatici, ecc.

4. Carico utile massimo dichiarato dal costruttore: carico ottenuto sottraendo la massa di cui al punto 2 con il conducente dalla massa definita al punto 3.

5. La massa del conducente è stabilita per convenzione pari a 75 kg.

(e) Per i motori ed i sistemi non classici, il costruttore deve fornire informazioni equivalenti a quelle richieste in questo titolo.

(f) Arrotondare questo valore al decimo di millimetro più vicino.

(g) Calcolare questo valore con PI = 3,1416 ed arrotondare al cm³ più vicino.

(h) Fornire le informazioni richieste per tutte le varianti eventualmente previste.

(i) È ammessa una tolleranza del 5 %.

(j) Per «punto R» o «punto di riferimento del sedile», si intende il punto di riferimento indicato dal costruttore che

- abbia coordinate determinate rispetto alla struttura del veicolo;

- corrisponda alla posizione teorica del punto di rotazione tronco/cosce (punto H) per la posizione di guida o di utilizzazione normale più bassa e più arretrata indicata dal costruttore del veicolo per ciascuno dei posti a sedere dallo stesso previsti;

- può essere preso come riferimento, con l'assenso delle autorità competenti, per tutti i posti a sedere diversi dai sedili anteriori per i quali il «punto H» non può essere determinato con il «sistema di riferimento tridimensionale» o con procedura per la determinazione del «punto H».

(1)() «A»: cintura di sicurezza a tre punti.

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE (modello)

A. PROCEDURA La compilazione di un certificato di omologazione nel quadro della procedura di omologazione comporta le seguenti operazioni:

1) compilare le rubriche appositamente previste nel modello di certificato di omologazione che figura al punto B qui appresso in base ai dati corrispondenti che figurano nella scheda informativa;

2) verificare l'esattezza dei dati corrispondenti che figurano nella scheda informativa nei casi in cui la rubrica del modello di certificato di omologazione rechi la menzione CONF ed inscrivere una crocetta in una delle due caselle a seconda del risultato delle verifiche eseguite: nella prima casella se le indicazioni che figurano nella scheda informativa sono esatte e nella seconda casella se esse non sono esatte;

3) verificare la conformità dell'elemento o della caratteristica citato nella rubrica con le prescrizioni della direttiva particolare che lo o li concerne nel caso in cui accanto alla rubrica del modello di certificato di omologazione figuri la menzione DP e inscrivere una crocetta in una delle due caselle a seconda del risultato delle verifiche eseguite: nella prima casella se le prescrizioni della direttiva particolare sono state rispettate e nella seconda casella se esse non sono state rispettate;

4) compilare, alla fine delle verifiche di cui ai precedenti punti 2 e 3 il certificato di omologazione che figura al punto C qui appresso.

B. CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE N. . . . . . .

A. Numero

della rubrica

Rubrica

Menzione

NO

1.

Dati generali

1.1.

Marca:

CONF

& {Èq};

& {Èq};

1.2.

Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):

CONF

& {Èq};

& {Èq};

1.3.

Nome e indirizzo del costruttore:

CONF

& {Èq};

& {Èq};

1.4.

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:

CONF

& {Èq};

& {Èq};

2.

Caratteristiche construttive generali del veicolo

2.1.

Categoria del veicolo:

CONF

& {Èq};

& {Èq};

2.2.

Velocità massima per costruzione:

DP

& {Èq};

& {Èq};

2.3.

Ruote:

2.3.1.

Numero:

CONF

& {Èq};

& {Èq};

2.3.2.

Disposizione simmetrica o asimmetrica (nel caso di veicoli a tre ruote):

CONF

& {Èq};

& {Èq};

2.4.

Schema indicativo del telaio:

CONF

& {Èq};

& {Èq};

3.

Masse e dimensioni

DP

& {Èq};

& {Èq};

4.

Motore

4.1.

Nome e indirizzo del costruttore del motore (se diverso dal costruttore del veicolo)

CONF

& {Èq};

& {Èq};

4.2.

Marca:

CONF

& {Èq};

& {Èq};

4.3.

Tipo (ad accensione comandata o ad accensione spontanea e/o elettrico) e denominazione:

CONF

& {Èq};

& {Èq};

4.4.

Motore ad accensione comandata o spontanea:

4.4.1.

Ciclo:

CONF

& {Èq};

& {Èq};

4.4.2.

Raffreddamento:

CONF

& {Èq};

& {Èq};

4.4.3.

Lubrificazione:

CONF

& {Èq};

& {Èq};

4.4.4.

Numero e configurazione dei cilindri o statori (nel caso di motore a pistone rotativo):

CONF

& {Èq};

& {Èq};

A. Numero

della rubrica

Rubrica

Menzione

NO

4.4.5.

Alesaggio, corsa, cilindrata o volume delle camere di combustione (nel caso di motore a pistone rotativo):

CONF

& {Èq};

& {Èq};

4.4.6.

Diagramma di distribuzione completo:

CONF

& {Èq};

& {Èq};

4.4.7.

Rapporto di compressione (pistoni e guarnizioni):

CONF

& {Èq};

& {Èq};

4.4.8.

Potenza massima netta del motore e coppia massima:

DP

& {Èq};

& {Èq};

4.4.9.

Serbatoio o serbatoi di carburante:

DP

& {Èq};

& {Èq};

4.4.10.

Carburatore o altro sistema di alimentazione:

CONF

& {Èq};

& {Èq};

4.4.11.

Tensione nominale di alimentazione (voltaggio):

CONF

& {Èq};

& {Èq};

4.4.12.

Generatore (tipo e potenza massima):

CONF

& {Èq};

& {Èq};

4.4.13.

Dispositivi contro l'inquinamento atmosferico:

DP

& {Èq};

& {Èq};

4.5.

Motore elettrico di propulsione:

4.5.1.

Tensione nominale di alimentazione:

CONF

& {Èq};

& {Èq};

4.5.2.

Batteria(e) di propulsione:

CONF

& {Èq};

& {Èq};

4.5.3.

Potenza massima netta e coppia massima:

CONF

& {Èq};

& {Èq};

4.5.4.

Raffreddamento:

CONF

& {Èq};

& {Èq};

5.

Trasmissione del movimento

CONF

& {Èq};

& {Èq};

6.

Pneumatici

DP

& {Èq};

& {Èq};

7.

Frenatura

DP

& {Èq};

& {Èq};

8.

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

DP

& {Èq};

& {Èq};

9.

Dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa

DP

& {Èq};

& {Èq};

10.

Varie

10.1.

Segnalatore acustico:

DP

& {Èq};

& {Èq};

10.2.

Posizione della targa d'immatricolazione posteriore:

DP

& {Èq};

& {Èq};

10.3.

Interferenze elettriche ed elettromagnetiche:

DP

& {Èq};

& {Èq};

10.4.

Livello sonoro e sistema di scarico salvo per i veicoli elettrici:

DP

& {Èq};

& {Èq};

10.5.

Retrovisore(i):

DP

& {Èq};

& {Èq};

10.6.

Sporgenze esterne:

DP

& {Èq};

& {Èq};

10.7.

Cavalletto: eccetto per i veicoli a tre e quattro ruote:

DP

& {Èq};

& {Èq};

10.8.

Dispositivo(i) di protezione contro un impiego non autorizzato:

DP

& {Èq};

& {Èq};

10.9.

Vetri, tergicristalli, lavacristalli e dispositivi di sbrinamento e disappannamento dei tricicli e quadricicli muniti di carrozzeria:

DP

& {Èq};

& {Èq};

10.10.

Dispositivi di ritenuta per passeggeri dei veicoli a due ruote:

DP

& {Èq};

& {Èq};

10.11.

Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei tricicli e quadricicli muniti di carrozzeria:

DP

& {Èq};

& {Èq};

10.12.

Tachimetro e contachilometri per motocicli, tricicli e quadricicli:

CONF

& {Èq};

& {Èq};

10.13.

Identificazione dei comandi, spie e indicatori:

DP

& {Èq};

& {Èq};

10.14.

Iscrizioni regolamentari (contenuto, posizione e metodo di fissaggio):

DP

& {Èq};

& {Èq};

10.15.

Misure contro la manomissione dei ciclomotori e dei motocicli:

DP

& {Èq};

& {Èq};

10.16.

Dispositivi di traino e fissaggio:

DP

& {Èq};

& {Èq};

C. CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE N.

Il sottoscritto certifica che la descrizione contenuta nella scheda informativa n. . . . . . . . fornita dal costruttore corrisponde al Ciclomotore/Motociclo/Triciclo/Quadriciclo (1) identificato al punto 1 del presente certificato di omologazione e presentato come prototipo di una serie di veicoli.

Dalle verifiche eseguite risulta che il veicolo descritto sopra e presentato come prototipo di una serie, soddisfa/non soddisfa (2) le menzioni (CONF e DP) che figurano nella presente scheda di omologazione.

Fatto a: . , addì: .

. (firma)

. (funzione)

(1) Cancellare la o le menzioni inutili.

ALLEGATO IV

A. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CHE ACCOMPAGNA OGNI VEICOLO DELLA SERIE DEL TIPO OMOLOGATO (Modello)

Il sottoscritto . (cognome e nome)

attesta che il ciclomotore/motociclo/triciclo/quadriciclo (¹)

1. Marca: .

2. Tipo: .

2.1. Versione(i), se del caso (da definire mediante codice numerico o alfanumerico): .

.

2.2. Variante(i), se del caso (da definire mediante codice numerico o alfanumerico): .

.

3. Potenza massima in kW: .

4. Regime di potenza massima in giri/minuto: .

5. Cilindrata in cm³: .

6. Velocità massima in km/h: .

7. Rumori in dB (A): .

7.1. Rumore da fermo (regime del motore): .

7.2. Rumore in marcia: .

8. Tipo di motore e ciclo (eventualmente): .

9. Massa del veicolo a vuoto in kg: .

10. Pneumatico(i) di cui il veicolo è munito all'origine: dimensione(i) ed, eventualmente, marca: .

.

11. Numero di serie del tipo: .

è conforme al tipo omologato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

descritto nel certificato di omologazione n.: .

e nella scheda informativa n.: .

Fatto a: . ,

addì: .

.

(firma)

.

(funzione) (¹) Cancellare la o le menzioni inutili.

B. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CHE ACCOMPAGNA OGNI ENTITÀ TECNICA O COMPONENTE NON DI ORIGINE DELLA SERIE DEL TIPO APPROVATO (Modello)

Il sottoscritto . (cognome e norme)

attesta che il (la) . (entità tecnica o componente)

1. Marca: .

2. Tipo: .

3. Numero di serie del tipo: .

è conforme al tipo approvato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

descritto nel certificato di approvazione n.: .

e nella scheda informativa n.: .

Fatto a: . ,

addì: .

.

(firma)

.

(funzione)

ALLEGATO V

MARCHIO DI APPROVAZIONE 1. Il marchio di approvazione è costituito:

1.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera minuscola «e», seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, vale a dire

- 1 per la Germania

- 2 per la Francia

- 3 per l'Italia

- 4 per i Paesi Bassi

- 6 per il Belgio

- 9 per la Spagna

- 11 per il Regno Unito

- 13 per il Lussemburgo

- 18 per la Danimarca

- 21 per il Portogallo

- EL per la Grecia

- IRL per l'Irlanda

1.2. dal numero di approvazione che corrisponde al numero del certificato di approvazione compilato per l'entità tecnica o per il componente di cui trattasi.

Il numero di approvazione è posto al di sotto in prossimità del rettangolo di cui al punto 1.1. Le cifre che compongono il numero di approvazione sono poste dallo stesso lato della lettera «e» e nello stesso senso. Per evitare qualsiasi confusione con altri simboli si deve evitare l'uso di cifre romane nel numero di approvazione.

2. Il marchio di approvazione deve essere apposto sull'entità tecnica o sul componente in modo che sia indelebile e ben leggibile anche quando l'entità tecnica o il componente sono montati sul veicolo.

3. Nell'appendice figura un esempio di marchio di approvazione.

Appendice

ALLEGATO VI

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 1. Per verificare che i veicoli, le entità tecniche e i componenti siano prodotti in modo conforme al tipo omologato (veicolo) o approvato (entità tecnica o componente), vengono applicate le seguenti disposizioni:

1.1. Il detentore dell'omologazione o dell'approvazione è tenuto:

1.1.1. a vigilare in merito all'esistenza di procedure di controllo efficace della qualità dei prodotti

1.1.2. ad avere accesso all'attrezzatura necessaria al controllo della conformità di ciascun tipo di veicolo omologato o di ciascun tipo di entità tecnica o di componente approvato

1.1.3. a vigilare affinché i dati dei risultati delle prove siano registrati ed i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla cessazione della produzione

1.1.4. ad analizzare i risultati di ciascun tipo di prova per controllare e garantire la costanza delle caratteristiche del prodotto tenuto conto delle variazioni ammissibili nel corso della produzione industriale

1.1.5. a provvedere affinché per ogni tipo di prodotto siano effettuate le prove prescritte nella direttiva particolare che lo concerne

1.1.6. a fare in modo che ogni prelievo di campioni o di provette che mettano in evidenza la non conformità per il tipo di prova considerato sia seguito da un nuovo prelievo e da una nuova prova. Devono essere adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente.

1.2. Le autorità competenti che hanno rilasciato l'omologazione o l'approvazione possono verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni unità di produzione.

1.2.1. Nel corso di ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore i registri di prova e di produzione.

1.2.2. L'ispettore può selezionare a caso dei campioni che saranno sottoposti alle prove nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo dei campioni può essere determinato in funzione dei risultati dei controlli eseguiti dal fabbricante stesso.

1.2.3. Se il livello qualitativo non risultasse soddisfacente oppure se si ritenesse necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 1.2.2, l'ispettore deve prelevare dei campioni che saranno inviati al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione o di approvazione.

1.2.4. Le autorità competenti possono eseguire tutte le prove prescritte nella direttiva o nelle direttive particolari applicabili ai prodotti in questione.

1.2.5. Di norma, le autorità competenti autorizzano una ispezione all'anno. Se fosse necessario un numero diverso di ispezioni, lo si preciserà in ciascuna delle direttive particolari. Se, nel corso di tali ispezioni si constatassero risultati negativi, l'autorità competente deve provvedere affinché vengano adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire al più presto la conformità della produzione.

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