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Document 31990L0435

Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi

OJ L 225, 20.8.1990, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 25 - 28
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 25 - 28
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 97 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 97 - 100

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2012; abrogato da 32011L0096

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/435/oj

31990L0435

Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 20/08/1990 pag. 0006 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0025
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0025


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (90/435/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i raggruppamenti di società di Stati membri diversi possono essere necessari per creare nella Comunità condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per assicurare così l'attuazione ed il buon funzionamento del mercato comune; che queste operazioni non debbono essere intralciate da particolari restrizioni, svantaggi e distorsioni derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri; che occorre quindi instaurare per questi raggruppamenti norme fiscali che siano neutre nei riguardi della concorrenza al fine di permettere alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato comune, di accrescere la loro produttività e di rafforzare la loro posizione concorrenziale sul piano internazionale;

considerando che i raggruppamenti in questione possono risolversi nella creazione di gruppi di società madri e figlie;

considerando che le attuali disposizioni fiscali che disciplinano le relazioni tra società madri e società figlie di Stati membri diversi variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro e sono, in generale, meno favorevoli di quelle applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro; che la cooperazione tra società di Stati membri diversi viene perciò penalizzata rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro; che occorre eliminare questa penalizzazione instaurando un regime comune e facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello comunitario;

considerando che, quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti, lo Stato della società deve:

- astenersi dal sottoporre tali utili a imposizione,

- oppure sottoporli a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta pagata dalla società figlia a fronte di detti utili;

considerando che, per garantire la neutralità fiscale, è inoltre opportuno esentare da ritenuta alla fonte, salvo in taluni casi particolari, gli utili conferiti da una società figlia alla propria società madre; che occorre però autorizzare la Repubblica federale di Germania e la Repubblica ellenica, a motivo della peculiarità del loro sistema di imposta sulle società, e la Repubblica portoghese, per motivi di bilancio, a continuare a riscuotere temporaneamente una ritenuta alla fonte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro applica la presente direttiva:

- alla distribuzione degli utili percepita da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri;

- alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali.

2. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il termine «società di uno Stato membro» designa qualsiasi società:

a) che abbia una delle forme enumerate nell'allegato;

b)

che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori della Comunità;

c)

che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle seguenti imposte:

- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio,

- selskabsskat in Danimarca,

- Koerperschaftsteuer in Germania,

- foros eisodimatos nomikon prosopon kerdoskopikoy charaktira in Grecia,

- impuesto sobre sociedades in Spagna,

- impôt sur les sociétés in Francia,

- corporation tax in Irlanda,

- imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia,

- impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo,

- vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,

- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo,

- corporation tax nel Regno Unito,

o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva:

a) la qualità di società madre è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 2 e che detenga nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi alle medesime condizioni una partecipazione minima del 25 %;

b) si intende per «società figlia» la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione indicata alla lettera a).

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà:

- di sostituire, mediante accordo bilaterale, il criterio di partecipazione al capitale con quello dei diritti di voto;

- di non applicare la presente direttiva a quelle società di questo Stato membro che non conservano, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre o alle società nelle quali una società di un altro Stato membro non conservi, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, siffatta partecipazione.

Articolo 4

1. Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione di quest'ultima, lo Stato della società madre:

- si astiene dal sottoporre tali utili a imposizione;

- o li sottopone a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta pagata dalla società figlia a fronte dei suddetti utili e, eventualmente, l'importo della ritenuta alla fonte prelevata dallo Stato membro in cui è residente la società figlia in applicazione delle disposizioni derogatorie dell'articolo 5, nel limite dell'importo dell'imposta nazionale corrispondente.

2. Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall'utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l'importo forfettario non può essere superiore al 5 % degli utili distribuiti dalla società figlia.

3. Il paragrafo 1 si applica fino alla data dell'effettiva applicazione d'un sistema comune d'imposta sulle società.

Il Consiglio adotterà a tempo debito le disposizioni applicabili a decorrere dalla data di cui al primo comma.

Articolo 5

1. Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, almeno quando quest'ultima detiene una partecipazione minima del 25 % nel capitale della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica ellenica può, fino a quando non applicherà agli utili distribuiti un'imposta sulle società, prelevare una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti a società madri di altri Stati membri. L'aliquota della ritenuta non può tuttavia essere superiore a quella stabilita dalle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni.

3. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica federale di Germania può, fino a quando applica agli utili distribuiti un'aliquota d'imposta sulle società inferiore di almeno 11 punti a quella applicata agli utili non distribuiti e comunque non oltre la metà del 1996, prelevare, a titolo d'imposta compensativa, una ritenuta alla fonte pari al 5 % sugli utili distribuiti dalle sue società figlie.

4. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese può prelevare una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da società figlie a società madri di altri Stati membri, sino e non oltre la fine dell'ottavo anno successivo alla data di attuazione della presente direttiva.

Salve restando le disposizioni delle convenzioni bilaterali esistenti concluse tra il Portogallo e uno Stato membro, l'aliquota di questa ritenuta non può superare il 15 % per i primi cinque anni del periodo di cui al primo comma e il 10 % per gli ultimi tre.

Prima della scadenza dell'ottavo anno il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione, in merito ad un'eventuale proroga del presente paragrafo.

Articolo 6

Lo Stato membro da cui dipende la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa società riceve dalla sua società figlia.

Articolo 7

1. L'espressione «ritenuta alla fonte» utilizzata nella presente direttiva non comprende il pagamento anticipato o preliminare (ritenuta) dell'imposta sulle società allo Stato membro in cui ha sede la società figlia, effettuato in concomitanza con la distribuzione degli utili alla società madre.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi.

Articolo 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva prima del 1g gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. CARLI

(1) GU n. C 39 del 22. 3. 1969, pag. 7, e modifica trasmessa il 5 luglio 1985.(2)

GU n. C 51 del 29. 4. 1970, pag. 6.(3)

GU n. C 100 dell'1. 8. 1969, pag. 7.

ALLEGATO Elenco delle società di cui all'articolo 2, lettera a)

a) Le società di diritto belga denominate «société anonyme/naamloze vennootschap», «société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;

b)

le società di diritto danese denominate «aktieselskab», «anpartsselskab»;

c)

le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschraenkter Haftung», «bergrechtliche Gewerkschaft»;

d)

le società di diritto greco denominate «anonymi etairia»;

e)

le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;

f)

le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», nonché gli stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale;

g)

le società di diritto irlandese denominate «public companies limited by shares or by guarantee», «private companies limited by shares or by guarantee», gli enti registrati sotto il regime degli «Industrial and Provident Societies Acts» o le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies Acts»;

h)

le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali;

i)

le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée»;

j)

le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»;

k)

le società commerciali o società civili di forma commerciale, le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese;

l)

le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito.

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