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Document 31985R3821

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

OJ L 370, 31.12.1985, p. 8–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 28 - 41
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 28 - 41
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 120 - 134
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 120 - 134
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 234 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 234 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 4 - 17

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; abrogato da 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3821/oj

31985R3821

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1985 pag. 0008 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0120
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 4 pag. 0028
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0120
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 4 pag. 0028


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3821/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1463/70 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2828/77 (5), ha introdotto un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

considerando che, tenendo conto delle considerazioni esposte qui di seguito conviene, per ragioni di chiarezza, riunire in un testo unico tutte le disposizioni applicabili in materia ed abrogare pertanto il regolamento (CEE) n. 1463/70; che conviene tuttavia mantenere in vigore per un certo periodo l'esonero di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per taluni trasporti di viaggiatori;

considerando che l'utilizzazione di un apparecchio di controllo che possa indicare i gruppi di tempi di cui al regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (6), è atto a garantire un efficace controllo di dette disposizioni;

considerando che l'obbligo di istituire un siffatto apparecchio di controllo può essere imposto soltanto ai veicoli immatricolati negli stati membri; che taluni di questi veicoli possono inoltre essere esclusi senza inconvenienti dal campo d'applicazione del presente regolamento;

considerando che in circostanze eccezionali gli stati membri dovrebbero essere abilitati ad accordare, con l'autorizzazione della Commissione, deroghe al presente regolamento per taluni veicoli; che in casi d'urgenza tali deroghe si dovrebbero poter accordare per un periodo limitato senza preventiva autorizzazione della Commissione;

considerando che, per effettuare un controllo efficace, l'apparecchio deve essere di sicuro funzionamento, di facile impiego e concepito in modo da escludere al massimo le possibilità di frode; che a tale scopo è in particolare necessario che l'apparecchio di controllo fornisca su fogli individuali a ciascun conducente registrazioni dei diversi gruppi di tempi sufficientemente esatte e facilmente identificabili;

considerando che una registrazione automatica di altri elementi riguardanti la marcia del veicolo, quali la velocità e il percorso, può contribuire notevolmente alla sicurezza della circolazione e alla guida razionale del veicolo e che pertanto si ravvisa l'opportunità di procedere anche alla registrazione di tali elementi;

considerando che, per evitare qualsiasi ostacolo all'immatricolazione dei veicoli muniti degli apparecchi di controllo, nonché qualsiasi ostacolo alla loro messa in circolazione o al loro uso ed all'utilizzazione di detti apparecchi, su tutto il territorio degli stati membri, è necessario stabilire norme comunitarie per la costruzione e l'installazione degli apparecchi di controllo e prevedere una procedura d'omologazione CEE;

considerando che, in caso di divergenze fra stati membri relative ad un'omologazione CEE, occorre che la Commissione possa deliberare mediante una decisione sulla controversia se gli stati stessi non l'hanno potuta risolvere nel termine di sei mesi;

considerando che per l'applicazione del presente regolamento e per la prevenzione degli abusi sarebbe utile far rilasciare ai conducenti che la chiedono una copia dei loro fogli di registrazione;

considerando che gli obiettivi citati del controllo dei tempi di lavoro e riposo esigono che i datori di lavoro e i conducenti siano tenuti a vigilare sul buon funzionamento dell'apparecchio eseguendo accuratamente le operazioni richieste dalla regolamentazione;

considerando che le disposizioni che disciplinano il numero di fogli di registrazione che un conducente deve tener con sé devono essere modificate in seguito alla sostituzione della settimana mobile con quella fissa;

considerando che il progresso tecnico rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche di cui agli allegati del presente regolamento; che occorre, per facilitare l'attuazione delle misure necessarie a tal fine, prevedere una procedura di stretta cooperazione fra gli stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato consultivo;

considerando che conviene che gli stati membri si scambiano le informazioni disponibili in merito alle trasgressioni constatate;

considerando che per garantire un funzionamento sicuro e regolare dell'apparecchio di controllo conviene prevedere condizioni uniformi per le verifiche ed i controlli periodici cui l'apparecchio installato deve essere sottoposto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Principi e campo d'applicazione

Articolo 1

L'apparecchio di controllo ai sensi del presente regolamento deve rispondere, per quanto riguarda le condizioni di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo, alle prescrizioni del presente regolamento, compresi gli allegati I e II.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che figurano nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/85.

Articolo 3

1. L'apparecchio di controllo deve essere montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all'articolo 4 e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3820/85.

2. Gli stati membri possono dispensare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3820/85. Gli stati membri comunicano alla Commissione tutte le dispense concesse in base al presente paragrafo.

3. Gli stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possono dispensare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/85. In casi urgenti essi possono concedere una dispensa temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni, notificandola immediatamente alla Commissione. La Commissione notifica agli altri stati membri tutte le dispense concesse in base al presente paragrafo.

4. Gli stati membri possono chiedere per i trasporti nazionali l'installazione e l'utilizzazione di apparecchi di controllo, in conformità del presente regolamento, in qualsiasi veicolo per il quale detta installazione e l'utilizzazione non sia richiesta dal paragrafo 1.

CAPITOLO II

Omologazione

Articolo 4

Le domande di omologazione CEE per un modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione sono presentate ad uno stato membro, corredate degli opportuni documenti descrittivi, dal fabbricante o dal suo mandatario. Per un medesimo modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione la domanda può essere presentata ad un solo stato membro.

Articolo 5

Ciascuno stato membro accorda l'omologazione CEE a ogni modello di apparecchio di controllo o ad ogni modello di foglio di registrazione, se i medesimi sono conformi alle norme previste nell'allegato I e se lo stesso stato membro è in grado di sorvegliare la conformità della fabbricazione al modello omologato.

Le modifiche o le aggiunte ad un modello omologato debbono formare oggetto di un'omologazione CEE di modello complementare da parte dello stato membro che ha accordato l'omologazione CEE iniziale.

Articolo 6

Gli stati membri assegnano al richiedente un marchio di omologazione CEE conforme al modello fissato nell'allegato II per ciascun modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione da essi omologato ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 7

Le autorità competenti dello stato membro al quale è stata presentata la domanda di omologazione trasmettono a quelle degli altri stati membri, entro il termine di un mese, una copia della scheda di omologazione corredata di una copia dei documenti descrittivi necessari o comunicano alle stesse il rifiuto di omologazione per ciascun modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione che esse rispettivamente omologano o rifiutano di omologare; in caso di rifiuto comunicano la motivazione della decisione.

Articolo 8

1. Qualora lo stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE di cui all'articolo 5 constati che degli apparecchi di controllo o dei fogli di registrazione recanti il marchio di omologazione CEE da esso assegnato non sono conformi al modello che ha omologato, adotta le misure necessarie per assicurare la conformità della fabbricazione al modello omologato. Queste ultime possono giungere, se necessario, fino al ritiro dell'omologazione CEE.

2. Lo stato membro che ha accordato un'omologazione CEE deve revocarla se l'apparecchio di controllo od il foglio di registrazione che hanno formato oggetto dell'omologazione sono considerati non conformi al presente regolamento, compresi i suoi allegati, o presentano, nell'uso, un difetto di ordine generale che li renda inadatti alla loro destinazione.

3. Se lo stato membro che ha accordato un'omologazione CEE è informato da un altro stato membro dell'esistenza di uno dei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, esso adotta anche, dopo aver consultato l'altro stato, le misure previste nei suddetti paragrafi, fatto salvo il paragrafo 5.

4. Lo stato membro che ha constatato l'esistenza di uno dei casi previsti al paragrafo 2 può sospendere l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi di controllo o dei fogli fino a nuovo avviso. Lo stesso avviene nei casi previsti al paragrafo 1 per gli apparecchi di controllo o per i fogli dispensati dalla verifica prima CEE, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non li rende conformi al modello approvato o ai requisiti prescritti dal presente regolamento. In ogni caso le autorità competenti degli stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione, nel termine di un mese, della revoca di un'omologazione CEE precedentemente accordata o di altre misure prese in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché dei motivi che giustificano tale misura.

5. Qualora lo stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti l'esistenza dei casi previsti dai paragrafi 1 e 2, di cui è stato informato, gli stati membri interessati si adoperano, per comporre la vertenza. Essi ne tengono informata la Commissione.

Qualora, nel termine di quattri mesi dal momento dell'informazione di cui al paragrafo 3, i contatti tra gli stati membri non abbiano portato ad un accordo, la Commissione, dopo aver consultato gli esperti di tutti gli stati membri ed esaminato tutti i fattori in gioco, ad esempio economici e tecnici, adotta entro un termine di sei mesi una decisione che viene notificata agli stati membri interessati e comunicata contemporaneamente agli altri stati membri. La Commissione fissa il termine per la messa in applicazione della sua decisione a seconda dei casi.

Articolo 9

1. Il richiedente l'omologazione CEE per un modello di foglio di registrazione deve precisare nella domanda il modello (o i modelli) di apparecchio (apparecchi) di controllo sul quale (o sui quali) tale foglio è destinato a essere utilizzato e deve fornire, per il collaudo del foglio, un apparecchio adeguato del (dei) tipo(i) appropriato(i).

2. Le autorità competenti di ciascuno stato membro indicano, sulla scheda di omologazione del modello del foglio di registrazione, il modello (o i modelli) di apparecchio (apparecchi) di controllo sul quale (o sui quali) il modello di foglio può essere utilizzato.

Articolo 10

Gli stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione né vietare la messa in circolazione o l'uso dei veicoli muniti dell'apparecchio di controllo per motivi riguardanti tale apparecchio, se quest'ultimo è munito del marchio di omologazione CEE di cui all'articolo 6 e della targhetta di montaggio di cui all'articolo 12.

Articolo 11

Ogni decisione di rifiuto o di ritiro dell'omologazione di un modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione adottata in base al presente regolamento è motivata in modo preciso. Essa è notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente negli stati membri e dei termini per la presentazione dei ricorsi stessi.

CAPITOLO III

Montaggio e controllo

Articolo 12

1. Sono autorizzati ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo soltanto i montatori o le officine autorizzati a tal fine dalle autorità competenti degli stati membri, dopo aver sentito, se esse lo desiderano, il parere dei fabbricanti interessati.

2. Il montatore o l'officina autorizzati appongono un marchio particolare sui sigilli apposti. Le autorità competenti di ciascuno stato membro tengono un registro dei marchi utilizzati.

3. Le autorità competenti degli stati membri si comunicano reciprocamente l'elenco dei montatori o officine autorizzati e si trasmettono copia dei marchi impiegati.

4. La conformità del montaggio dell'apparecchio di controllo alle prescrizioni del presente regolamento è attestata dalla targhetta di montaggio apposta secondo le modalità previste nell'allegato I.

CAPITOLO IV

Disposizioni di utilizzazione

Articolo 13

Il datore di lavoro ed i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso dell'apparecchio.

Articolo 14

1. Il datore di lavoro rilascia ai conducenti un numero sufficiente di fogli di registrazione, in relazione al carattere individuale di tali fogli, alla durata del servizio ed alla necessità di sostituire eventualmente i fogli sciupati o ritirati da un agente incaricato del controllo. Il datore di lavoro consegna ai conducenti soltanto fogli di un modello omologati atti ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo del veicolo.

2. L'impresa conserva i fogli di registrazione in modo sistematico per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. I fogli sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Articolo 15

1. I conducenti non utilizzano fogli di registrazione sporchi o deteriorati. I fogli devono essere adeguatamente protetti in tal senso.

Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni, i conducenti debbono accludere il foglio deteriorato al foglio di riserva utilizzato per sostituirlo.

2. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il suo ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato. Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i gruppi di tempi indicati nel paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), sono iscritti sul foglio, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio.

Essi apportano le necessarie variazioni ai fogli di registrazione nel caso che più di un conducente si trovi a bordo del veicolo, in modo che l'informazione di cui al capitolo II, punti da 1 a 3 dell'allegato I, sia registrata sul foglio di registrazione del conducente che effettivamente guida.

3. I conducenti:

- devono preoccuparsi della concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio e l'ora legale nel paese di immatricolazione del veicolo;

- devono azionare i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:

a) sotto il simbolo : il tempo di guida;

b) sotto il simbolo : tutti gli altri tempi di lavoro;

c) sotto il simbolo : il tempo di disponibilità, ovvero:

- il tempo d'attesa, ossia il periodo durante il quale ai conducenti è richiesta la permanenza sul posto di lavoro soltanto per rispondere ad eventuali chiamate al fine di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori;

- il tempo trascorso a fianco di un conducente durante la marcia del veicolo;

- il tempo trascorso in cuccetta durante la marcia del veicolo;

d) sotto il simbolo : le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero.

4. Ciascuno stato membro può permettere, per i fogli di registrazione utilizzati sui veicoli immatricolati nel suo territorio, che i periodi di tempo di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b) e c), siano tutti registrati sotto il simbolo

5. Il conducente deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio;

b) data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio;

c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio;

d) la lettura del contachilometri:

- prima del primo viaggio registrato sul foglio,

- alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio,

- in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato);

e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo.

6. L'apparecchio deve essere concepito in modo da permettere agli agenti incaricati del controllo di leggere, eventualmente previa apertura dell'apparecchio, senza deformare in modo permanente, danneggiare o insudiciare il foglio, le registrazioni relative alle nove ore che precedono l'ora del controllo.

L'apparecchio deve inoltre essere concepito in modo da consentire di accertare senza apertura della custodia che le registrazioni vengono effettuate.

7. Il conducente deve essere in grado di presentare, a richiesta di un agente di controllo, i fogli di registrazione della settimana in corso, e in ogni caso il foglio dell'ultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato.

Articolo 16

1. In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio, il datore di lavoro deve farlo riparare da un installatore o in un'officina autorizzati, appena le circostanze lo consentono.

Se il ritorno alla sede può essere effettuato solo dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso.

Gli stati membri possono prevedere nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 19, la facoltà per le autorità competenti di vietare l'uso del veicolo per i casi in cui non si ripari il guasto o il funzionamento difettoso alle condizioni sopra stabilite.

2. Durante il periodo del guasto o del funzionamento difettoso dell'apparecchio, i conducenti devono riportare le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui non sono più correttamente registrati dall'apparecchio, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 17

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 18. Articolo 18

1. È istituito un comitato per l'adeguamento del presente regolamento al progresso tecnico, qui di seguito denominato « comitato », composto di rappresentanti degli stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

3. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definitiva nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno stato membro.

4. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza del problema in questione. Il comitato si pronuncia a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE. Il presidente non partecipa al voto.

5. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è stata presentata al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 19

1. Gli stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del presente regolamento.

Dette disposizioni vertono, tra l'altro, sull'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché sulle sanzioni applicabili in caso d'infrazione.

2. Gli stati membri si prestano mutua assistenza per l'applicazione del presente regolamento e per il controllo dell'applicazione stessa.

3. Nell'ambito di questa reciproca assistenza le autorità competenti degli stati membri si comunicano le informazioni disponibili riguardanti:

- le infrazioni al presente regolamento commesse da non residenti e le sanzioni inflitte per tali infrazioni;

- le sanzioni inflitte da uno stato membro nei confronti dei propri residenti per tali infrazioni commesse in altri stati membri.

Articolo 20

Il regolamento (CEE) n. 1463/70 è abrogato.

Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento rimane applicabile fino al 31 dicembre 1989 ai veicoli e ai conducenti addetti ai trasporti internazionali regolari di viaggiatori, nella misura in cui i veicoli che effettuano tali servizi non siano muniti di un apparecchio di controllo utilizzato conformemente al presente regolamento.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

(1) GU n. C 100 del 12. 4. 1984, pag. 3.

GU n. C 223 del 3. 9. 1985, pag. 5.

(2) GU n. C 122 del 20. 5. 1985, pag. 168.

(3) GU n. C 104 del 25. 4. 1985, pag. 4.

GU n. C 303 del 25. 11. 1985, pag. 29.

(4) GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1.

(5) GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 11.

(6) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI COSTRUZIONE, DI PROVA, DI MONTAGGIO

E DI CONTROLLO

I. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente allegato, s'intende per:

a) apparecchio di controllo:

apparecchio destinato ad essere montato a bordo di veicoli stradali per indicare e registrare in modo automatico o semiautomatico dati sulla marcia di questi veicoli e su certi tempi di lavoro dei loro conducenti;

b) foglio di registrazione:

foglio concepito per ricevere e fissare registrazioni, da collocare nell'apparecchio di controllo e sul quale i dispositivi scriventi dell'apparecchio tracciano in modo continuo i diagrammi dei dati da registrare;

c) costante dell'apparecchio di controllo:

caratteristica numerica che esprime il valore del segnale di entrata necessario per ottenere l'indicazione e la registrazione della distanza percorsa di 1 km; questa costante deve essere espressa in giri per chilometro (k = . . . giri/km) o in impulsi per chilometro (k = . . . imp/km);

d) coefficiente caratteristico del veicolo:

caratteristica numerica che esprime il valore del segnale d'uscita emesso dal pezzo previsto sul veicolo per il raccordo dell'apparecchio di controllo (presa di uscita del cambio in certi casi, ruota del veicolo in altri), quando il veicolo percorre la distanza di un chilometro misurata in condizioni normali di prova (vedi capitolo VI, punto 4, del presente allegato). Il coefficiente caratteristico viene espresso in giri per chilometro (W = . . . giri/km) o impulsi per chilometro (w = . . . imp/km);

e) circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote:

media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di impiego (vedi capitolo VI, paragrafo 4, del presente allegato) e viene espressa con: 1 = . . . mm.

II. CARATTERISTICHE GENERALI E FUNZIONI DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO

L'apparecchio deve fornire la registrazione dei seguenti elementi:

1) distanza percorsa dal veicolo,

2) velocità del veicolo,

3) tempo di guida,

4) altri tempi di lavoro e tempo di disponibilità,

5) interruzioni di lavoro e tempi di riposo giornaliero,

6) apertura della custodia contenente il foglio di registrazione.

Per i veicoli utilizzati da due conducenti, l'apparecchio deve consentire la registrazione dei tempi di cui ai punti 3, 4 e 5, simultaneamente e in modo differenziato su due fogli distinti.

III. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO

a) Prescrizioni generali

1. Per l'apparecchio di controllo sono prescritti i seguenti dispositivi:

1.1. Dispositivi indicatori:

- della distanza percorsa (contatore totalizzatore),

- della velocità (tachimetro),

- del tempo (orologio).

1.2. Dispositivi registratori comprendenti:

- un registratore della distanza percorsa,

- un registratore della velocità,

- uno o più registratori del tempo rispondenti alle condizioni fissate al capitolo III, lettera c), punto 4.

1.3. Un dispositivo segnalatore che indica sul foglio di registrazione ciascuna apertura della custodia contenente tale foglio. 2. L'eventuale presenza nell'apparecchio di altri dispositivi oltre quelli sopra elencati non deve compromettere il buon funzionamento dei dispositivi obbligatori né ostacolarne la lettura.

L'apparecchio deve essere presentato per l'omologazione munito degli eventuali dispositivi complementari.

3. Materiali

3.1. Tutti gli elementi costitutivi dell'apparecchio di controllo devono essere realizzati con materiali dotati di stabilità e di resistenza meccanica sufficienti e con caratteristiche elettriche e magnetiche invariabili.

3.2. Ogni cambiamento di un elemento dell'apparecchio o della natura dei materiali impiegati per la sua fabbricazione deve essere approvato, prima dell'uso, dall'autorità che ha omologato l'apparecchio.

4. Misurazione della distanza percorsa

Le distanze percorse possono essere totalizzate e registrate:

- in marcia avanti e in marcia indietro, oppure

- unicamente in marcia avanti.

L'eventuale registrazione delle manovre di marcia indietro non devono assolutamente influire sulla chiarezza e la precisione delle altre registrazioni.

5. Misurazione della velocità

5.1. Il campo di misurazione dell'indicatore della velocità è stabilito dal certificato di omologazione del modello.

5.2. La frequenza propria e il dispositivo di smorzamento del meccanismo di misurazione devono essere tali che i dispositivi indicatore e registratore della velocità possano, nell'ambito del campo di misurazione, seguire le accelerazioni fino a 2 m/s2, entro i limiti delle tolleranze ammesse.

6. Misurazione del tempo (orologio)

6.1. Il comando del dispositivo di regolazione dell'orologio deve trovarsi all'interno di una custodia contenente il foglio di registrazione, di cui ciascuna apertura viene registrata automaticamente sul foglio di registrazione.

6.2. Se il meccanismo di avanzamento del foglio di registrazione è comandata dall'orologio, la durata di funzionamento corretto di quest'ultimo, dopo completa ricarica, deve superare di almeno il 10 % la durata di registrazione corrispondente alla carica massima di fogli dell'apparecchio.

7. Illuminazione e protezione

7.1. I dispositivi indicatori dell'apparecchio deveno essere muniti di un'illuminazione adeguata antiabbagliante.

7.2. Per le normali condizioni di utilizzazione, tutte le parti interne dell'apparecchio devono essere protette contro l'umidità e la polvere. Esse devono inoltre essere protette contro l'accessibilità mediante involucri che devono poter essere sigillati.

b) Dispositivi indicatori

1. Indicatore della distanza percorsa (contatore totalizzatore)

1.1. Il valore della graduazione più piccola del dispositivo indicatore della distanza percorsa deve essere di 0,1 km. Le cifre che indicano gli ettometri devono essere nettamente distinguibili da quelle che indicano i numeri interni di chilometri.

1.2. Le cifre del contatore totalizzatore devono essere chiaramente leggibili ed avere un'altezza apparente di almeno 4 mm.

1.3. Il contatore totalizzatore deve poter indicare fino a 99 999,9 km almeno.

2. Indicatore della velocità (tachimetro)

2.1. All'interno del campo di misurazione, la graduazione della velocità dev'essere graduata uniformemente per intervalli di 1, 2, 5 oppure 10 km/h. Il valore in velocità della scala (intervallo compreso fra due segni di riferimento successivi) non deve superare il 10 % della velocità massima che figura alla fine del campo di misurazione.

2.2. Il settore di indicazione non deve essere numerato oltre il campo di misurazione.

2.3. La lunghezza dell'intervallo della graduazione corrispondente ad una differenza di velocità di 10 km/h non deve essere inferiore a 10 mm.

2.4. Su un indicatore a lancetta, la distanza fra la lancetta e il quadrante non deve superare 3 mm.

3. Indicatore del tempo (orologio)

L'indicatore di tempo deve essere visibile dall'esterno dell'apparecchio e la lettura deve essere sicura, facile e non ambigua. c) Dispositivi registratori

1. Prescrizioni generali

1.1. In ogni apparecchio, indipendentemente dalla forma del foglio di registrazione (nastro o disco), si deve prevedere un punto di riferimento che permetta di collocare correttamente il foglio di registrazione in modo da garantire la corrispondenza fra l'ora indicata dall'orologio e la marcatura oraria sul foglio.

1.2. Il meccanismo che trascina il foglio di registrazione deve garantire che quest'ultimo scorra senza gioco e possa venire collocato e tolto liberamente.

1.3. Il dispositivo di avanzamento del foglio di registrazione, nel caso in cui quest'ultimo abbia forma di disco, sarà comandato dal meccanismo dell'orologio. In questo caso il movimento di rotazione del foglio sarà continuo ed uniforme con una velocità minima di 7 mm/h misurata sul bordo interno della corona circolare che delimita la zona di registrazione della velocità.

Negli apparecchi del tipo a nastro, se il dispositivo di avanzamento dei fogli è comandato dal meccanismo dell'orologio, la velocità di avanzamento in linea retta sarà di 10 mm/h almeno.

1.4. Le registrazioni della distanza percorsa, della velocità del veicolo e dell'apertura della custodia contenente il foglio (i fogli) di registrazione devono essere automatiche.

2. Registrazioni della distanza percorsa

2.1. Ogni distanza di 1 km percorsa deve essere rappresentata sul diagramma mediante una variazione di almeno 1 1 mm della coordinata corrispondente.

2.2. Anche a velocità che raggiungono il limite superiore del campo di misurazione, il diagramma dei percorsi deve essere chiaramente leggibile.

3. Registrazioni della velocità

3.1. La punta scrivente per la registrazione della velocità deve avere, in linea di massima, un movimento rettilineo perpendicolare alla direzione dello scorrimento del foglio di registrazione, indipendentemente dalla forma di quest'ultimo.

Tuttavia, si può ammettere un movimento curvilineo della punta scrivente se vengono adempiute le seguenti condizioni:

- il tracciato descritto da detta punta è perpendicolare alla circonferenza media (nel caso di fogli a forma di dischi) o all'asse della zona riservata alla registrazione della velocità (nel caso di foglio a forma di nastri);

- il rapporto fra il raggio di curvatura del tracciato descritto dalla punta e la larghezza della zona riservata alla registrazione della velocità non è inferiore a 2,4: 1 per qualsiasi forma di foglio di registrazione;

- le varie graduazioni della scala del tempo devono attraversare la zona di registrazione secondo una curva con lo stesso raggio del tracciato descritto dalla punta scrivente. La distanza tra le gradazioni deve corrispondere al massimo ad un'ora della scala del tempo.

3.2. Ogni variazione di 10 km/h della velocità deve essere rappresentata sul diagramma mediante una variazione di almeno 1,5 mm della coordinata corrispondente.

4. Registrazione dei tempi

4.1. L'apparecchio di controllo deve essere costruito in modo che, eventualmente mediante la manovra di un dispositivo di comunicazione, sia possibile la registrazione automatica e differenziata di quattro gruppi di tempi quali indicati all'articolo 15 del regolamento.

4.2. Le caratteristiche dei tracciati, le loro posizioni relative ed eventualmente i segni previsti all'articolo 15 del regolamento devono consentire di riconoscere chiaramente la natura dei differenti tempi.

La natura dei vari gruppi di tempi è rappresentata nel diagramma mediante differenze di spessore dei trattati relativi o mediante qualsiasi altro sistema almeno altrettanto efficace per quanto concerne la leggibilità e l'interpretazione del diagramma.

4.3. Nel caso di veicoli utilizzati da un equipaggio composto da più membri le registrazioni di cui al punto 4.1 devono essere operate su due fogli distinti, ciascuno per un conducente. In tal caso, l'avanzamento dei vari fogli deve essere effettuato dallo stesso meccanismo o da meccanismi sincronizzati.

d) Dispositivi di chiusura

1. La custodia contenente il foglio o i fogli di registrazione e il comando del dispositivo per rimettere l'orologio deve essere munita di una serratura.

2. Ogni apertura della custodia contenente il foglio o i fogli di registrazione ed il comando del dispositivo per rimettere l'orologio deve essere marcata automaticamente sul foglio o sui fogli. e) Iscrizioni

1. Sul quadrante dell'apparecchio devono figurare le seguenti iscrizioni:

- in prossimità del numero indicato dal contatore totalizzatore, l'unità di misura delle distanze espressa dal simbolo « km »,

- in prossimità della scala delle velocità, l'indicazione « km/h »,

- il campo di misurazione del tachimetro sotto la forma « Vmin . . . km/h, Vmax . . . k/h ». Questa indicazione non è necessaria se figura sulla targa segnaletica dell'apparecchio.

Queste prescrizioni non si applicano tuttavia agli apparecchi di controllo omologati prima del 10 agosto 1970.

2. Sulla targa segnaletica incorporata nell'apparecchio devono figurare le seguenti indicazioni, visibili sull'apparecchio montato:

- nome ed indirizzo del fabbricante dell'apparecchio,

- numero di fabbricazione ed anno di costruzione,

- marchio di omologazione del modello dell'apparecchio,

- costante dell'apparecchio, sotto la forma « k = . . . giri/km » o « k = . . . imp/km »,

- eventualmente campo di misurazione della velocità sotto la forma indicata al punto 1,

- se la sensibilità dello strumento all'angolo d'inclinazione può influenzare le indicazioni fornite dall'apparecchio oltre le tolleranze ammesse, l'orientamento angolare ammissibile sotto la forma:

dove a rappresenta un angolo misurato a partire dalla posizione orizzontale della faccia anteriore (orientata verso l'alto) dell'apparecchio per il quale è regolato lo strumento, e v e g rappresentano rispettivamente gli scarti limite ammissibili verso l'alto e verso il basso rispetto all'angolo a,

f) Tolleranze massime (dispositivi indicatori e registratori)

1. Al banco di prova del montaggio:

a) distanza percorsa:

1 % in più o in meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km;

b) velocità:

3 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;

c) tempi:

± 2 minuti al giorno, con un massimo di 10 minuti in 7 giorni nel caso in cui la durata di marcia dell'orologio dopo la ricarica non è inferiore a questo periodo.

2. All'atto del montaggio:

a) distanza percorsa:

2 % in più o meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km;

b) velocità:

4 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;

c) tempi:

± 2 minuti al giorno, oppure

± 10 minuti ogni 7 giorni.

3. In uso:

a) distanza percorsa:

4 % in più o in meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km;

b) velocità:

6 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;

c) tempi:

± 2 minuti al giorno, oppure

± 10 minuti ogni 7 giorni.

4. Le tolleranze massime elencate ai punti 1, 2 e 3 sono valide per temperature oscillanti fra 0 e 40 °C; le temperature vengono misurate in prossimità immediata dell'apparecchio.

5. Le tolleranze massime elencate ai punti 2 e 3 si intendono misurate nelle condizioni di cui al capitolo VI. IV. FOGLI DI REGISTRAZIONE

a) Prescrizioni generali

1. I fogli di registrazione devono essere di qualità tale che non impediscano il normale funzionamento dell'apparecchio e che le registrazioni fattevi siano indelebili, chiaramente leggibili e identificabili.

I fogli di registrazione devono conservare le loro dimensioni e le loro registrazioni in condizioni igrometriche e di temperatura normali.

Deve inoltre essere possibile iscrivere sui fogli, senza deteriorarli e senza impedire la leggibilità delle registrazioni, le indicazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento.

In condizioni normali di conservazione, le registrazioni devono potersi leggere con precisione durante almeno un anno.

2. La capacità minima di registrazione dei fogli, indipendente dalla loro forma, deve essere di 24 ore.

Se più dischi sono collegati fra di loro allo scopo di aumentare la capacità di registrazione continua ottenibile senza intervento del personale, i raccordi fra i differenti dischi devono essere attuati in modo che le registrazioni, nel passaggio da un disco all'altro, non presentino né interruzioni né sovrapposizioni.

b) Zone delle registrazioni e loro graduazioni

1. I fogli di registrazione presentano le seguenti zone di registrazione:

- una zona riservata esclusivamente alle indicazioni relative alla velocità,

- una zona riservata esclusivamente alle indicazioni relative alle distanze percorse,

- una zona (o delle zone) per le indicazioni relative al tempo di guida, agli altri tempi di lavoro e al tempo di disponibilità, alle interruzioni di lavoro ed al riposo dei conducenti.

2. La zona riservata alla registrazione della velocità deve essere suddivisa in intervalli non superiori a 20 km/h. Su ciascuna linea di questa suddivisione deve essere indicata in cifre la velocità corrispondente. Il simbolo km/h deve figurare almeno una volta all'interno di questa zona. L'ultima linea di questa zona deve coincidere con il limite superiore del campo di misurazione.

3. La zona riservata alla registrazione dei percorsi deve essere stampata in modo da permettere una facile lettura del numero di chilometri percorsi.

4. La zona (o le zone) riservata(e) alla registrazione dei tempi di cui al punto 1 deve (devono) recare le indicazioni necessarie per individuare senza ambiguità i vari gruppi di tempi.

c) Indicazioni stampate sui fogli di registrazione

Ciascun foglio deve recare stampate le seguenti indicazioni:

- nome e indirizzo o marchio del fabbricante,

- marchio di omologazione del modello del foglio,

- marchio di omologazione del (o dei) modello(i) di apparecchio(i) nel quale(i) il foglio è utilizzabile,

- limite superiore della velocità registrabile stampata in chilometri per ora.

Inoltre su ciascun foglio deve essere impressa almeno una linea di indicazione dei tempi graduata in modo da permettere la lettura immediata del tempo per intervalli di 15 minuti, nonché un'agevole determinazione degli intervalli di 5 minuti.

d) Spazio libero per iscrizioni manoscritte

Uno spazio libero sui fogli deve essere previsto per permettere al conducente di riportarvi almeno le seguenti indicazioni manoscritte:

- cognome e nome del membro dell'equipaggio,

- data e luogo dell'inizio e della fine di utilizzazione del foglio,

- numero (numeri) della targa d'immatricolazione del veicolo (veicoli) al quale (ai quali) il conducente è assegnato durante l'utilizzazione del foglio,

- rilevamenti del contatore chilometrico del veicolo (dei veicoli) al quale (ai quali) il conducente è assegnato durante l'utilizzazione del foglio,

- ora del cambio del veicolo.

V. MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO

1. Gli apparecchi di controllo devono essere montati sui veicoli in modo che il conducente possa sorvegliare facilmente dal suo posto l'indicatore di velocità, il contatore totalizzatore e l'orologio e che tutti i loro elementi, compresi quelli di trasmissione, vengano protetti contro ogni deterioramento casuale. 2. La costante dell'apparecchio di controllo deve poter essere adattata al coefficiente caratteristico del veicolo mediante un adeguato dispositivo chiamato adattatore.

I veicoli con più rapporti al ponte devono essere muniti di un dispositivo di commutazione per riportare automaticamente questi diversi rapporti a quello per il quale l'adattamento dell'apparecchio al veicolo viene effettuato dall'adattatore.

3. Una targhetta di montaggio ben visibile viene fissata sul veicolo in prossimità dell'apparecchio, o sull'apparecchio stesso dopo la verifica durante il primo montaggio. Dopo ogni intervento da parte di un montatore o di un'officina autorizzati, che richieda una modifica della regolazione dell'installazione propriamente detta, deve essere apposta una nuova targhetta in sostituzione della precedente.

Sulla targhetta devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

- nome, indirizzo o marchio del montatore o dell'officina autorizzati,

- coefficiente caratteristico del veicolo sotto forma « w = . . . tr/km » o « w = . . . imp/km »,

- circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote sotto forma « 1 = . . . mm »,

- data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misurazione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote.

4. Sigilli

I seguenti elementi devono essere sigillati:

a) la targhetta di montaggio, a meno che sia applicata in modo da non poter essere tolta senza distruggere le indicazioni;

b) le parti estreme del collegamento tra l'apparecchio di controllo vero e proprio ed il veicolo;

c) l'adattatore vero e proprio e il suo inserimento nel circuito;

d) il dispositivo di commutazione per i veicoli con più rapporti al ponte;

e) i collegamenti dell'adattatore e del dispositivo di commutazione agli elementi di montaggio;

f) gli involucri di cui al capitolo III, lettera a), punto 7.2.

In casi particolari possono essere previsti, in occasione dell'omologazione del modello dell'apparecchio, altri sigilli, e sulla scheda di omologazione deve essere menzionata la posizione di tali sigilli.

Soltanto i sigilli di collegamento di cui alle lettere b), c) ed e) possono essere tolti in casi d'urgenza; ogni rimozione di questi sigilli deve formare oggetto di una giustificazione per iscritto, tenuta a disposizione dell'autorità competente.

VI. VERIFICHE E CONTROLLI

Gli stati membri designano gli organismi che devono effettuare le verifiche ed i controlli.

1. Certificazione degli strumenti nuovi o riparati

Di ogni singolo apparecchio, nuovo o riparato, viene certificato il corretto funzionamento e l'esattezza delle indicazioni e registrazioni, nei limiti fissati al capitolo III, lettera f), punto 1, mediante il sigillo di cui al capitolo V, punto 4, lettera f).

A tale scopo gli stati membri possono istituire la verifica dell'origine, che costituisce il controllo e la conferma della conformità di un apparecchio nuovo o rimesso a nuovo con il modello omologato e/o con i requisiti prescritti dal regolamento compresi i suoi allegati, o delegare la certificazione stessa ai fabbricanti o ai loro mandatari.

2. Montaggio

All'atto del montaggio a bordo di un veicolo l'apparecchio e l'installazione nel suo complesso debbono essere conformi alle disposizioni relative agli errori massimi tollerati, di cui al capitolo III, lettera f), punto 2.

Le relative prove di controllo sono eseguite dal montatore o dall'officina autorizzati, sotto la loro responsabilità.

3. Controlli periodici

a) Ogni due anni almeno si procede a controlli periodici degli apparecchi montati, che possono essere effettuati in occasione delle ispezioni tecniche degli autoveicoli.

Saranno in particolare controllati:

- lo stato di buon funzionamento dell'apparecchio;

- la presenza del marchio di omologazione sugli apparecchi; - la presenza della targhetta di montaggio;

- l'integrità dei sigilli dell'apparecchio e degli altri elementi di montaggio,

- la circonferenza effettiva dei pneumatici.

b) Il controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III, lettera f), punto 3, relativo agli errori massimi tollerati in esercizio, verrà eseguito almeno una volta ogni sei anni, ma ciascuno stato membro ha facoltà di prescrivere un termine più breve per i veicoli immatricolati nel proprio territorio. Questo controllo comporta obbligatoriamente la sostituzione della targhetta di montaggio.

4. Determinazione degli errori

La determinazione degli errori all'atto del montaggio e durante l'uso si effettua nelle seguenti condizioni, che devono essere considerate normali condizioni di prova:

- veicolo a vuoto, in normali condizioni di marcia,

- pressione dei pneumatici conforme alle indicazioni fornite dal fabbricante,

- usura dei pneumatici nei limiti ammessi dalle prescrizioni in vigore,

- movimento del veicolo: questo deve spostarsi mosso dal proprio motore, in linea retta, su un'area piana ad una velocità di 50 ± 5 km/h; il controllo, a condizione che venga eseguito con una precisione analoga, può anche essere effettuato su un appropriato banco di prova.

ALLEGATO II

MARCHIO E SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

I. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

1. Il marchio di omologazione è composto:

- di un rettangolo, all'interno del quale si trova la lettera « e » minuscola seguita da un numero distintivo o da una lettera distintiva del paese che ha rilasciato l'omologazione, come segue:

1.2 // Belgio // 6 // Danimarca // 18 // Germania // 1 // Grecia // GR // Spagna // 9 // Francia // 2 // Irlanda // IRL // Italia // 3 // Lussemburgo // 13 // Paesi Bassi // 4 // Portogallo // 21 // Regno Unito // 11

e

- da un numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione stabilita per il prototipo dell'apparecchio di controllo o del foglio, posto in una posizione qualsiasi in prossimità del rettangolo.

2. Il marchio di omologazione viene apposto sulla targhetta segnaletica di ciascun apparecchio e su ciascun foglio di registrazione. Esso deve essere indelebile e rimanere sempre ben leggibile.

3. Le dimensioni del marchio di omologazione disegnate qui di seguito sono espresse in millimetri; queste dimensioni rappresentano dei minimi. Si devono rispettare i rapporti fra queste dimensioni.

(1) Queste cifre sono state scelte unicamente a titolo di esempio. II. SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

Lo stato che ha effettuato l'omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione di cui viene riprodotto un modello qui di seguito. Per la comunicazione agli altri stati membri delle omologazioni accordate o degli eventuali ritiri, ciascuno stato membro utilizza copie di questo documento.

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

Nome dell'amministrazione competente

Comunicazione concernente (1):

- l'omologazione di un modello di apparecchio di controllo

- il ritiro di omologazione di un modello di apparecchio di controllo

- l'omologazione del foglio di registrazione

- il ritiro dell'omologazione del foglio di registrazione

N. di omologazione

1. Marchio di fabbrica o di commercio

2. Denominazione del modello

3. Nome del fabbricante

4. Indirizzo del fabbricante

5. Presentato all'omologazione il

6. Laboratorio di prove

7. Data e numero del verbale di laboratorio

8. Data dell'omologazione

9. Data del ritiro dell'omologazione

10. Modello (i) di apparecchio(i) di controllo sul(i) quale (i) il foglio è destinato ad essere utilizzato

11. Luogo

12. Data

13. In allegato documenti illustrativi

14. Osservazioni

(Firma)

(1) Cancellare le menzioni inutili

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