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Document 31985R1578

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1578/85 del Consiglio del 10 giugno 1985 che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

OJ L 154, 13.6.1985, p. 1–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 004 P. 102 - 104
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 004 P. 102 - 104
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 002 P. 41 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 002 P. 41 - 43

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1578/oj

31985R1578

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1578/85 del Consiglio del 10 giugno 1985 che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 13/06/1985 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0041
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 4 pag. 0102
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0041
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 4 pag. 0102


*****

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 1578/85 DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1985

che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 420/85 (3), definisce, all'articolo 2, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, e, all'articolo 3, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; che spetta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, modificare detto statuto e detto regime;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detto statuto e di detto regime, appare opportuno modificare talune disposizioni del regime, in particolare per quanto riguarda il personale di ricerca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato conformemente agli articoli seguenti.

Articolo 2

All'articolo 8 è aggiunto il comma seguente:

« Il contratto di durata determinata di un agente di cui all'articolo 2, lettere a) e d), può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata. Qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata. ».

Articolo 3

Il testo dell'articolo 11, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Le disposizioni degli articoli 11-26 dello statuto sui doveri e diritti dei funzionari si applicano per analogia. Tuttavia, per l'agente temporaneo titolare di un contratto di durata determinata, la durata dell'aspettativa per motivi personali di cui all'articolo 15, secondo comma, è limitata al rimanente periodo di validità del contratto di assunzione. ».

Articolo 4

Il testo dell'articolo 14, terzo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'agente temporaneo di espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. L'agente temporaneo che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo impiego viene licenziato.

In caso di manifesta inattitudine dell'agente temporaneo in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova. Tale rapporto viene comunicato all'interes

sato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Sulla base di detto rapporto, l'autorità abilitata a concludere i contratti d'assunzione può decidere di licenziare l'agente temporaneo prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese. La durata del servizio non può comunque oltrepassare il periodo normale di prova.

L'agente temporaneo in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto. ».

Articolo 5

Nell'articolo 17:

a) il testo del primo comma, seconda frase, è sostituito dal testo seguente:

« Le autorità di cui all'articolo 6, primo comma, stabilisce la durata dell'aspettativa, che non può superare un quarto del periodo di servizio compiuto dall'interessato né essere superiore a:

- 3 mesi per l'agente con anzianità di servizio inferiore a 4 anni;

- 6 mesi negli altri casi. »;

b) sono aggiunti i commi seguenti:

« Per la durata dell'aspettativa dell'agente temporaneo, la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio prevista dall'articolo 28 è sospesa.

Tuttavia, l'agente temporaneo che dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico contro i rischi di cui all'articolo 28 può, ove ne faccia richiesta al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa senza assegni, continuare a beneficiare della copertura prevista da tale articolo, purché versi i contributi necessari per la copertura dei rischi di cui all'articolo 28, in ragione della metà per la durata dell'aspettativa; i contributi sono calcolati sull'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo.

Inoltre, l'agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera c) o d), che dimostri di non poter acquisire diritti a pensione presso un altro regime di pensione può, su sua richiesta, continuare ad acquisire nuovi diritti a pensione per la durata dell'aspettativa senza assegni purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'articolo 41; il contributo è calcolato sullo stipendio base dell'agente temporaneo nel suo grado e scatto. ».

Articolo 6

Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 18

L'agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva o un servizio sostitutivo, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi viene collocato nella posizione ''congedo per servizio nazionale''; per l'agente temporaneo assunto con contratto di durata determinata, tale posizione non può in nessun caso superare la durata del contratto stesso.

L'agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva o il servizio sostitutivo cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente regime relative agli scatti periodici. Egli continua parimenti a beneficiare delle disposizioni relative alla pensione purché, dopo aver soddisfatto agli obblighi militari o compiuto il servizio sostitutivo, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni.

L'agente temporaneo che debba compiere un periodo di istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo di istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita. ».

Articolo 7

Nell'articolo 20, il quinto comma e la relativa tabella degli stipendi di base mensili sono soppressi.

Articolo 8

Nell'articolo 24, paragrafo 3, l'importo figurante al primo trattino BFR 5 000 è sostituito da BFR 37 000, e l'importo figurante al secondo trattino BFR 3 000 è sostituito da BFR 22 000.

Articolo 9

Nell'articolo 25 è aggiunta la frase seguente:

« Tuttavia l'agente temporaneo che è assunto per una durata determinata inferiore a dodici mesi, o che secondo l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, deve compiere un periodo di servizio equivalente, se è titolare di un contratto di durata indeterminata, e che dimostra di non poter continuare ad abitare nel suo precedente luogo di residenza, beneficia dell'indennità giornaliera per tutta la durata del suo contratto e al massimo per un anno. ». Articolo 10

Il testo dell'articolo 28, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Gli articoli 72 e 73 dello statuto relativi ai regimi di copertura dei rischi di malattia e d'infortunio si applicano per analogia all'agente temporaneo durante il periodo delle sue funzioni, durante i congedi malattia e durante i periodi di aspettativa senza assegni di cui agli articoli 11 e 17, alle condizioni ivi previste; l'articolo 72 dello statuto relativo al regime di copertura dei rischi di malattia si applica per analogia all'agente titolare di una pensione di invalidità, nonché al titolare di una pensione di riversibilità. ».

Articolo 11

Nell'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), dopo la seconda frase è inserita la frase seguente:

« Per l'agente il cui contratto è stato rinnovato, il termine non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese e un massimo di sei mesi. »

Articolo 12

Il testo dell'articolo 48 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 48

Il contratto di assunzione, sia di durata determinata, sia di durata indeterminata, può essere risolto dall'istituzione senza preavviso:

a) nel corso o alla fine del periodo di prova, alle condizioni previste all'articolo 14;

b) nel caso in cui l'agente non risponda più alle condizioni previste all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d). Tuttavia, nel caso in cui l'agente non soddisfi più le condizioni previste all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), il contratto può essere risolto soltanto conformemente all'articolo 33;

c) nel caso in cui l'agente non possa riprendere le sue funzioni alla fine del congedo di malattia retribuito previsto all'articolo 16. In tal caso l'agente beneficia di un'indennità pari allo stipendio base e agli assegni familiari nella misura di due giorni per ogni mese di servizio prestato. ».

Disposizione transitoria

Articolo 13

Il presente regolamento si applica, con effetto al 1o gennaio 1985, agli agenti temporanei in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Disposizione finale

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FIORET

(1) GU n. C 127 del 14. 5. 1984, pag. 134.

(2) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 51 del 21. 2. 1985, pag. 6.

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