EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019A0121(01)

Accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST/12382/2017/INIT

OJ L 18, 21.1.2019, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/75/oj

Related Council decision

21.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/4


ACCORDO

tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

ANTIGUA E BARBUDA,

dall'altra,

in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,

VISTO l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (1) (in seguito denominato «accordo»), entrato in vigore il 1o maggio 2010;

RIBADENDO l'importanza di agevolare i contatti diretti tra le persone;

PRENDENDO ATTO che l'accordo opera a vantaggio dei cittadini delle parti contraenti;

TENUTO CONTO che la nozione di soggiorno di breve durata figurante nell'accordo (tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso) non è sufficientemente precisa e che, in particolare, l'espressione «data del loro primo ingresso» può sollevare incertezze e interrogativi;

CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione europea in materia di visti e frontiere e ha fissato il soggiorno di breve durata a «90 giorni su un periodo di 180 giorni»;

TENENDO CONTO che il sistema di ingressi/uscite che l'Unione europea dovrà istituire richiede l'uso di una nozione chiara e uniforme di «soggiorno di breve durata», applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi;

DESIDERANDO assicurare un flusso scorrevole dei viaggiatori ai valichi di frontiera delle parti contraenti;

RIBADENDO che l'accordo riguarda i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

TENUTO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo di modifica non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo è così modificato:

1)

nel titolo e agli articoli 3, paragrafo 5, 4, paragrafo 3, 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 7, il termine «comunitario» è sostituito dal termine «unionale»;

2)

all'articolo 1, l'espressione «tre mesi su sei» è sostituita dall'espressione «90 giorni su un periodo di 180 giorni»;

3)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I cittadini dell'Unione europea possono soggiornare nel territorio di Antigua e Barbuda per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I cittadini di Antigua e Barbuda possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini di Antigua e Barbuda possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.»;

c)

al paragrafo 3, l'espressione «tre mesi» è sostituita dall'espressione «90 giorni»;

4)

all'articolo 8, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.».

Articolo 2

Il presente accordo di modifica è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento di tali procedure.

Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Антигуа и Барбуда

Por Antigua y Barbuda

Za Antiguu a Barbudu

For Antigua og Barbuda

Für Antigua und Barbuda

Antigua ja Barbuda nimel

Για την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

For Antigua and Barbuda

Pour Antigua-et-Barbuda

Za Antigvu i Barbudu

Per Antigua e Barbuda

Antigvas un Barbudas vārdā –

Antigvos ir Barbudos vardu

Antigua és Barbuda részéről

Għal Antigwa u Barbuda

Voor Antigua en Barbuda

W imieniu Antigui i Barbudy

Por Antígua e Barbuda

Pentru Antigua și Barbuda

Za Antiguu a Barbudu

Za Antigvo in Barbudo

Antigua ja Barbudan puolesta

För Antigua och Barbuda

Image


(1)  GU L 169 del 30.6.2009, pag. 3.

(2)  Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del29.6.2013, pag. 1).


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

È auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Antigua e Barbuda, dall'altro, modifichino senza indugio gli accordi bilaterali vigenti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata conformemente ai termini del presente accordo di modifica.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


Top