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Document 22005D0961

2005/961/CE: Decisione del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera n. 2/2005, del 25 novembre 2005 , recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

OJ L 347, 30.12.2005, p. 91–92 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/961/oj

30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/91


DECISIONE DEL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA N. 2/2005

del 25 novembre 2005

recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

(2005/961/CE)

IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell’allegato all’accordo, dopo il riferimento alla direttiva (CE) n. 93/104 del Consiglio, così come inserito dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione n. 3/2004 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera (1), è aggiunto il seguente testo:

«n. 437/2003

Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta».

2.   Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell’allegato all’accordo, dopo il testo inserito dall’articolo 1, primo comma, della presente decisione, è aggiunto il seguente testo:

«n. 1358/2003

Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso».

3.   Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell’allegato all’accordo, dopo il testo inserito dall’articolo 1, secondo comma, della presente decisione, è aggiunto il seguente testo:

«N. 785/2004

Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili».

Articolo 2

1.   Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell’allegato all’accordo, dopo il riferimento al regolamento (CEE) n. 2408/98 del Consiglio, è aggiunto il seguente testo:

«[Si applicano le modifiche dell’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), numero 1 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea]».

2.   Al punto 3 (Armonizzazione tecnica) dell’allegato all’accordo, dopo il riferimento al regolamento (CEE) n. 93/65 del Consiglio, è aggiunto il seguente testo:

«[Si applicano le modifiche dell’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), numero 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea]».

3.   Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell’allegato all’accordo, dopo il riferimento alla direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, inserita dall’articolo 1, primo comma, della decisione n. 3/2004 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, è aggiunto il seguente testo:

«[Si applicano le modifiche dell’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), numero 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea]».

Articolo 3

Al punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’accordo, dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, si aggiunge il seguente testo:

«n. 36/2004

Direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

(Articoli da 1 a 9 e da 11 a 14)».

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali della Confederazione svizzera. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.

Per la Commissione mista

Il capo della delegazione comunitaria

Daniel CALLEJA CRESPO

Il capo della delegazione svizzera

Raymond CRON


(1)  GU L 151 del 30.4.2004, pag. 9; rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 7.


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