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Document 21995A1101(01)

Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile - Scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di trasporti marittimi

OJ L 262, 1.11.1995, p. 54–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 041 P. 4 - 15

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1995/445/oj

Related Council decision

21995A1101(01)

Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile - Scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di trasporti marittimi

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 01/11/1995 pag. 0054 - 0065


ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE,

dall'altra,

CONSIDERANDO le relazioni di amicizia e i vincoli che tradizionalmente legano gli Stati membri della Comunità economica europea, in appresso denominata « Comunità », e la Repubblica federativa del Brasile, in appresso denominata « Brasile »;

RIBADENDO l'importanza da essi attribuita ai principi della Carta delle Nazioni Unite, ai valori democratici e al rispetto dei diritti dell'uomo;

CONSAPEVOLI della comune volontà di ampliare e diversificare i loro scambi commerciali, nonché di incrementare la loro cooperazione economica, scientifica, tecnica e finanziaria;

RICONOSCENDO le implicazioni positive del processo di riforma, di modernizzazione economica e di liberalizzazione commerciale del Brasile sulle loro relazioni economiche e commerciali;

COMPIACENDOSI del fatto che il dialogo tra il Gruppo di Rio, la Comunità e i suoi Stati membri sia stato istituzionalizzato con la dichiarazione di Roma del 20 dicembre 1990, e che l'integrazione progredisca grazie al Mercato comune del Cono Sud (Mercosur);

RICONOSCENDO la necessità di tutelare maggiormente l'ambiente, connessa all'assoluta esigenza di uno sviluppo economico e sociale duraturo;

PERSUASI dell'importanza che rivestono le norme e i principi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) per un commercio internazionale aperto, e ribadendo gli impegni assunti nel quadro di detto accordo, nonché il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di libertà degli investimenti;

RICONOSCENDO la necessità di promuovere i diritti sociali, in particolare in favore dei settori più sfavoriti,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE:

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Basi democratiche della cooperazione

Le relazioni di cooperazione tra la Comunità e il Brasile e tutte le disposizioni del presente accordo si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo cui si ispirano le politiche interne ed internazionali tanto della Comunità quanto del Brasile, e che costituiscono una componente fondamentale del presente accordo.

Articolo 2

Consolidamento della cooperazione

1. Le parti contraenti si impegnano ad imprimere un nuovo impulso alle loro relazioni. Per raggiungere questo obiettivo fondamentale, esse sono decise a favorire, in particolare, lo sviluppo della cooperazione in materia di scambi commerciali, investimenti, finanze e tecnologia, tenendo conto della particolare situazione del Brasile quale paese in via di sviluppo.

2. Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, le parti riconoscono l'utilità di consultarsi su questioni internazionali di interesse comune.

Articolo 3

Cooperazione economica

1. Tenendo conto del reciproco interesse e dei loro obiettivi economici a medio e lungo termine, le parti contraenti si impegnano ad instaurare la più vasta cooperazione economica possibile. Tale cooperazione è intesa in particolare a:

a) rafforzare e diversificare, in linea generale, i loro vincoli economici;

b) contribuire a sviluppare le loro economie su basi durature e a migliorare i rispettivi livelli di vita;

c) promuovere l'espansione degli scambi commerciali, al fine di diversificarli e di aprire nuovi mercati;

d) favorire i flussi di investimenti e i trasferimenti tecnologici ed a rafforzare la tutela degli investimenti;

e) incentivare la cooperazione tra operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese;

f) creare condizioni favorevoli al miglioramento del livello occupazionale;

g) tutelare e migliorare l'ambiente;

h) favorire misure volte a sviluppare il settore rurale;

i) consolidare la base scientifica e le capacità innovative di entrambe le parti contraenti;

j) sostenere gli sforzi e le iniziative di integrazione regionale.

2. A tal scopo, tenendo conto del reciproco interesse e delle rispettive competenze e capacità, le parti contraenti determinano di comune accordo i settori della loro cooperazione economica, senza escluderne nessuno a priori. Questa cooperazione riguarda in particolare i settori seguenti:

a) industria;

b) utilizzazione delle risorse naturali nell'ambito di uno sviluppo duraturo;

c) proprietà intellettuale, compresa la proprietà industriale, norme e criteri di qualità;

d) normativa sanitaria e fitosanitaria;

e) servizi in genere, segnatamente turismo e trasporti;

f) informatica, elettronica, telecomunicazioni, utilizzazione delle tecniche spaziali;

g) informazioni sulle questioni monetarie.

3. Per realizzare gli obiettivi della cooperazione economica, le parti contraenti, conformemente alle rispettive legislazioni, cercano di promuovere, tra l'altro:

a) lo scambio continuo di informazioni e di opinioni in materia di cooperazione, soprattutto mediante il collegamento con le banche dati esistenti o la creazione di nuove banche dati;

b) la promozione di joint ventures o, più in generale, lo sviluppo di una compartecipazione che risponda alle caratteristiche specifiche delle imprese;

c) le visite, i contatti e le attività volti a promuovere la cooperazione tra persone e delegazioni che rappresentino imprese o organizzazioni economiche, compresa la creazione di meccanismi e istituzioni appropriati;

d) l'organizzazione di seminari e di incontri tra dirigenti d'azienda, nonché di fiere, esposizioni e simposi specializzati, e l'agevolazione dei contatti tra operatori economici in tali occasioni;

e) la realizzazione di studi o relazioni di valutazione sulla fattibilità dei progetti o sull'individuazione preventiva di nuove forme di cooperazione;

f) i progetti di ricerca e gli scambi di scienziati.

Articolo 4

Trattamento della nazione più favorita

Nelle loro relazioni commerciali, le parti contraenti si concedono il trattamento della nazione più favorita, in conformità delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

Esse ribadiscono inoltre la loro volontà di effettuare gli scambi commerciali conformemente al presente accordo.

Articolo 5

Sviluppo della cooperazione commerciale

1. Le parti contraenti si impegnano a promuovere lo sviluppo e la diversificazione dei propri scambi commerciali al più alto livello possibile, tenendo conto delle rispettive situazioni economiche e concedendosi reciprocamente le massime agevolazioni.

2. A tale scopo, le parti contraenti studieranno i metodi e i mezzi necessari per ridurre ed eliminare i vari ostacoli allo sviluppo del commercio, in particolare gli ostacoli non tariffarie e paratariffari, tenendo conto dei lavori già effettuati in materia dalle organizzazioni internazionali.

3. Le parti contraenti decidono di promuovere gli scambi di informazioni e le consultazioni in materia di tariffe, requisiti sanitari e tecnici, legislazioni e pratiche connesse al commercio, nonché in materia di dazi antidumping e compensativi eventualmente applicabili.

4. Fatti salvi i loro diritti e obblighi nell'ambito del GATT, le parti contraenti si impegnano a consultarsi su qualsiasi eventuale controversia in materia commerciale.

Le consultazioni hanno luogo con la massima sollecitudine dopo la richiesta di una delle parti. La parte contraente che le ha richieste fornisce all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un'analisi approfondita della situazione.

Durante le consultazioni si cerca di risolvere il più rapidamente possibile la controversia commerciale.

5. Qualora, nell'ambito degli scambi commerciali tra le parti contraenti, vengano presentate, per un determinato prodotto, denunce in materia di dumping o di sovvenzioni, le quali richiedano un'inchiesta da parte delle autorità competenti, le parti contraenti si impegnano ad esaminare le richieste presentate al riguardo dall'altra parte.

Su richiesta degli interessati, le competenti autorità delle parti contraenti le informano dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si adotterà una decisione. Tali informazioni vengono fornite prima di giungere a conclusioni definitive in merito all'inchiesta e con un anticipo sufficiente affinché gli interessati possano tutelare i propri interessi.

Prima di applicare dazi antidumping compensativi definitivi, le parti contraenti fanno quanto possibile per risolvere il problema in modo costruttivo.

6. I paragrafi 3, 4 e 5 cessano di essere applicabili all'entrata in vigore, in Brasile e nella Comunità, del nuovo codice antidumping e degli altri strumenti del GATT attualmente negoziati nel quadro dell'Uruguay Round.

Articolo 6

Modalità della cooperazione commerciale

Ai fini di una cooperazione commerciale più dinamica, conformemente alle rispettive legislazioni e in funzione dei rispettivi diversi livelli di sviluppo, le parti contraenti si impegnano a:

- promuovere gli incontri, gli scambi e i contatti tra dirigenti d'azienda di entrambe al fine di individuare i prodotti che possono essere commercializzati sul mercato dell'altra parte contraente;

- agevolare la cooperazione amministrativa tra i rispettivi servizi doganali, in particolare per quanto riguarda la formazione professionale, lo snellimento delle procedure, nonché la prevenzione e l'individuazione delle infrazioni alle normative doganali;

- incentivare e sostenere le attività di promozione commerciale, quali i seminari, i convegni, le fiere e le esposizioni commerciali e industriali, le missioni commerciali, le visite, le settimane commerciali ed altre manifestazioni, al fine di favorire l'espansione del commercio;

- sostenere le rispettive organizzazioni e imprese affinché realizzino operazioni reciprocamente vantaggiose;

- tener conto degli interessi di entrambe per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati per i prodotti di base, semilavorati e finiti, nonché la stabilizzazione dei mercati internazionali delle materie prime, conformemente agli obiettivi stabiliti dalle organizzazioni internazionali competenti;

- studiare gli strumenti e le misure necessari per agevolare gli scambi commerciali ed eliminare gli ostacoli al commercio, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali.

Articolo 7

Importazione temporanea di merci

Conformemente alle rispettive legislazioni e tenendo conto, per quanto possibile, delle convenzioni internazionali esistenti in materia, le parti contraenti si impegnano a concedersi reciprocamente l'esonero dai dazi e dalle tasse all'importazione al momento dell'ammissione temporanea di merci.

Articolo 8

Cooperazione industriale

Le parti contraenti promuovono l'espansione e la diversificazione della base produttiva del Brasile nei settori dell'industria e dei servizi, orientando in particolare le loro azioni di cooperazione verso le piccole e medie imprese e favorendo gli interventi volti ad agevolarne l'accesso alle fonti di capitale, ai mercati ed alle tecnologie appropriate, nonché le iniziative di imprese comuni finalizzate alla commercializzazione sui rispettivi mercati e su quelli dei paesi terzi.

A tal fine, nei limiti delle rispettive competenze, le parti contraenti incentivano i progetti e le azioni destinati a favorire la cooperazione tra le imprese quali le joint ventures, il subappalto, il trasferimento tecnologico, le licenze, la ricerca applicata e le franchigie, consolidando in particolare le reti di promozione industriale e di investimento esistenti, ad esempio l'ECIP (European Community Investment Partners) e la BC-Net (Business Cooperation Network).

Articolo 9

Investimenti

Nell'ambito delle rispettive competenze, normative e politiche, le parti contraenti decidono di:

- promuovere l'incremento di investimenti reciprocamente vantaggiosi;

- valutare se sia possibile realizzare azioni e meccanismi volti a migliorare le condizioni per questo tipo di investimenti, conformemente agli orientamenti del paragrafo 38 della dichiarazione di Roma sulle relazioni tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri e i paesi del Gruppo di Rio.

Articolo 10

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Tenendo conto dell'interesse reciproco e degli obiettivi delle rispettive politiche scientifiche, le parti contraenti si impegnano a promuovere una cooperazione scientifica e tecnica destinata a:

- rafforzare i legami tra le comunità scientifiche e tecnologiche;

- promuovere gli scambi di ricercatori;

- favorire i trasferimenti tecnologici secondo criteri di reciproco vantaggio;

- promuovere le relazioni tra i centri di ricerca di entrambe le parti;

- promuovere l'innovazione;

- definire i rapporti di cooperazione nel settore della scienza applicata.

2. La portata della cooperazione dipenderà dalla volontà delle parti, che sceglieranno di concerto i settori considerati prioritari.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati, le parti contraenti favoriscono e promuovono, oltre ad altre attività, la formazione di scienziati ad alto livello, la realizzazione di progetti di ricerca comune, gli scambi di informazioni scientifiche nell'ambito di seminari, gruppi di lavoro, congressi e riunioni di lavoro tra le rispettive comunità scientifiche. Tali iniziative possono essere realizzate tra istituzioni, organismi e imprese a carattere pubblico o privato.

Articolo 11

Cooperazione in materia di norme

Fatti salvi i rispettivi obblighi internazionali, le parti contraenti prendono, entro i limiti delle loro competenze e in conformità delle rispettive legislazioni, misure volte a ridurre le differenze a livello di metrologia, normalizzazione e certificazione, promuovendo l'uso di norme e sistemi di certificazione compatibili. A tal fine, esse favoriscono soprattutto:

- i contatti tra esperti per agevolare gli scambi di informazioni e gli studi in materia di metrologia, normalizzazione, controllo, promozione e certificazione della qualità;

- gli scambi e i contatti tra organismi e istituti specializzati in queste materie;

- le azioni intese al reciproco riconoscimento dei sistemi di certificazione della qualità;

- l'assistenza tecnica in materia in metrologia, di normalizzazione e di certificazione, nonché i programmi volti a migliorare la qualità;

- le riunioni di consultazione intese a garantire che le norme non costituiscano un ostacolo al commercio.

Articolo 12

Sviluppo tecnologico e proprietà intellettuale

1. Ai fini di una collaborazione efficace tra le imprese del Brasile e della Comunità per quanto riguarda i trasferimenti di tecnologia, la concessione delle licenze, i coinvestimenti e i finanziamenti mediante capitali di rischio, le parti contraenti s'impegnano a:

- individuare i rami o settori industriali in cui si concentrerà la cooperazione, nonché i meccanismi in grado di promuovere la cooperazione industriale nell'ambito dell'alta tecnologia;

- cooperare per favorire la mobilitazione di risorse finanziarie a sostegno di progetti comuni tra imprese brasiliane ed imprese della Comunità, i quali si prefiggano l'applicazione industriale di nuove conoscenze tecnologiche;

- favorire la formazione di personale qualificato nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologici;

- promuovere l'innovazione mediante gli scambi di informazioni sui programmi attuati a tal fine da ciascuna delle parti, i regolari scambi di esperienze nella gestione dei programmi istituiti i soggiorni di funzionari di entrambe le parti incaricati di promuovere l'innovazione in istituzioni del Brasile e della Comunità.

2. Nell'ambito delle rispettive leggi, normative e politiche, le parti contraenti si impegnano a garantire rafforzandola, se necessario, una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti, i marchi di prodotti o servizi, i diritti d'autore e simili, le denominazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, i progetti e modelli industriali e gli schemi di configurazione (topografie) dei circuiti integrati. Esse si sforzeranno inoltre di agevolare, per quanto possibile, l'accesso alle banche e alle basi di dati nel settore.

Articolo 13

Cooperazione nel settore minerario

Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti decidono di promuovere la cooperazione nel settore minerario, soprattutto mediante azioni volte a:

- incoraggiare le imprese di entrambe le parti a partecipare alla prospezione, allo sfruttamento e alla valorizzazione delle rispettive risorse minerarie:

- sviluppare attività che favoriscano le piccole e medie imprese comuni del settore minerario;

- scambiare esperienze e tecnologie in materia di prospezione e sfruttamento delle miniere, nonché effettuare ricerche comuni per promuovere le possibilità di sviluppo tecnologico.

Articolo 14

Cooperazione in materia di energia

Le parti contraenti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e si dichiarano disposte a rafforzare la cooperazione per quanto riguarda il risparmio e l'utilizzazione razionale dell'energia. Questa maggiore cooperazione comprenderà, tra l'altro, la pianificazione energetica e terrà conto degli aspetti ambientali.

Per raggiungere tali obiettivi, le parti contraenti decidono di promuovere:

- la realizzazione di studi e ricerche comuni;

- contatti regolari tra i responsabili della pianificazione energetica (bilanci energetici, studi di prospezione, ecc.);

- l'esecuzione di programmi e progetti in materia.

Articolo 15

Cooperazione in materia di trasporti

Riconoscendo l'importanza dei trasporti per lo sviluppo e per l'intensificazione degli scambi commerciali, le parti contraenti adottano le misure necessarie per sviluppare la cooperazione in questo settore.

Per quanto riguarda i trasporti aerei stradali e ferroviari nonché il settore delle infrastrutture, la cooperazione riguarda principalmente:

- scambi di informazioni in merito alle questioni di reciproco interesse, comprese le politiche attuate nel settore;

- programmi di formazione destinati agli operatori economici e ai responsabili delle pubbliche amministrazioni;

- un'assistenza tecnica, segnatamente per i programmi volti a modernizzare le infrastrutture, a rinnovare il materiale mobile e a introdurre tecnologie combinate e plurimodali.

Articolo 16

Cooperazione nel settore delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni e dell'utilizzazione delle tecniche spaziali

Le parti contraenti, constatando che le tecnologie dell'informazione e le telecomunicazioni hanno un'importanza capitale per lo sviluppo economico e sociale, si dichiarano disposte a promuovere la cooperazione nei settori di comune interesse, segnatamente per quanto riguarda:

- la normalizzazione, le prove di conformità e la certificazione;

- le telecomunicazioni terrestri e spaziali, ad esempio: reti di trasporto, satelliti, fibre ottiche, rete numerica di servizi integrati (ISDN), trasmissione di dati;

- l'elettronica e la microelettronica;

- l'informatizzazione e l'automazione;

- la televisione ad alta definizione;

- la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie in materia di informazione e di telecomunicazioni;

- la promozione degli investimenti e dei coinvestimenti.

La cooperazione avverrà, in particolare, mediante:

- la collaborazione tra esperti;

- gli studi e gli scambi di informazioni;

- la formazione di personale scientifico e tecnico;

- la definizione di progetti d'interesse comune;

- la promozione di progetti comuni in materia di ricerca e sviluppo e la creazione di reti d'informazione e di banche dati tra università, centri di ricerca, laboratori di prova, imprese e operatori di reti pubbliche o private della Comunità e del Brasile.

Articolo 17

Cooperazione in materia di turismo

Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti promuovono la cooperazione turistica mediante azioni specifiche tra cui:

- gli scambi di informazioni e studi di prospezione;

- un'assistenza in materia statistica e informatica;

- azioni di formazione;

- l'organizzazione di manifestazioni;

- la promozione di investimenti e coinvestimenti per sviluppare l'afflusso dei turisti.

Articolo 18

Cooperazione in materia ambientale

Nell'instaurare una cooperazione ambientale, le parti contraenti esprimono la volontà di contribuire ad uno sviluppo duraturo. Esse cercano di conciliare le esigenze dello sviluppo economico e sociale con la necessaria protezione della natura e di rivolgere particolare attenzione, nelle azioni di cooperazione, alle fasce più sfavorite della popolazione, ai problemi dell'ambiente urbano e alla tutela degli ecosistemi quali le foreste tropicali.

A tal fine, conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti cercano di realizzare azioni comuni finalizzate in particolare:

- ad un potenziamento delle strutture ambientali pubbliche e private;

- alla formazione di personale specializzato;

- all'informazione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

- alla realizzazione di studi, all'organizzazione di incontri, agli scambi di conoscenze e di esperienze;

- all'elaborazione di progetti comuni;

- al sostegno e all'assistenza alla ricerca ambientale;

- ad una cooperazione industriale nel settore dell'ambiente.

Articolo 19

Cooperazione nei settori agricolo, forestale e rurale

Le parti contraenti avviano una cooperazione nei settori agricolo e rurale, forestale, agroindustriale e agroalimentare.

A tal fine, in conformità delle rispettive legislazioni, esse esaminano, in uno spirito di cooperazione e di buona volontà:

- le possibilità di sviluppare gli scambi di prodotti agricoli, forestali e agroindustriali;

- le misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali, nonché le loro conseguenze, per evitare che ostacolino gli scambi.

Le parti contraenti cercano di realizzare azioni che favoriscano la cooperazione per quanto riguarda:

- lo sviluppo del settore agricolo;

- lo sviluppo e la tutela delle risorse forestali;

- l'ambiente agricolo e rurale;

- i problemi connessi alla dimensione umana dello sviluppo;

- la formazione scientifica e tecnologica in materia di agricoltura;

- la ricerca agronomica;

- i contatti tra i produttori agricoli di entrambe le parti per facilitare le operazioni commerciali e gli investimenti;

- le statistiche agricole.

Articolo 20

Cooperazione in materia di pubblica sanità

Le parti contraenti decidono di cooperare nel settore della pubblica sanità al fine di migliorare l'accesso ai servizi offerti in Brasile e la qualità degli stessi, concentrandosi sulle cure di base delle fasce più sfavorite della popolazione.

A tal fine, esse cercano di:

- sostenere la formazione professionale in settori sanitari specifici,

- avviare programmi e progetti volti a migliorare le condizioni sanitarie e il benessere sociale in ambiente urbano e rurale;

- sostenere la lotta contro le malattie infettive e contagiose, compresa la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

Articolo 21

Cooperazione in materia di sviluppo sociale

1. Le parti contraenti instaurano una cooperazione in materia di sviluppo sociale per migliorare le condizioni di vita delle classi meno favorite della popolazione.

2. Le misure ed azioni destinate a raggiungere questi obiettivi comprendono sostegni, principalmente sotto forma di assistenza tecnica, nei settori seguenti:

- amministrazione dei servizi sociali;

- formazione professionale e creazione di posti di lavoro;

- miglioramento degli alloggi e delle condizioni igieniche in ambiente urbano e rurale;

- prevenzione sanitaria;

- tutela dell'infanzia;

- programmi di educazione e di assistenza a favore dei giovani criminali.

Articolo 22

Lotta contro la droga

1. Conformemente alle rispettive competenze, le parti contraenti si impegnano a coordinare ed intensificare le loro iniziative volte a prevenire e a ridurre la produzione e il consumo di droga.

2. La cooperazione comprende, tra l'altro:

- progetti di formazione, istruzione, cura e disintossicazione dei tossicomani, compreso il loro reinserimento nella vita professionale e sociale. I progetti saranno realizzati nel paese beneficiario avvalendosi, nella misura del possibile, delle infrastrutture esistenti:

- programmi e progetti di ricerca;

- azioni di cooperazione economica volte e favorire le attività economiche alternative;

- scambi di qualsiasi informazione pertinente, comprese le misure relative al riciclaggio del denaro.

3. Per il finanziamento delle azioni previste al paragrafo 2, le parti contraenti possano chiedere la cooperazione di istituzioni pubbliche e private, nonché di organizzazioni nazionali, regionali e internazionali.

Articolo 23

Cooperazione in materia di integrazione e cooperazione regionale

1. La cooperazione tra le parti contraenti può estendersi ad iniziative attuate nell'ambito di accordi di cooperazione o di integrazione con paesi terzi della stessa regione, purché non siano incompatibili con tali accordi.

2. Senza escludere nessun settore, si privilegiano le azioni riguardanti:

- l'assistenza tecnica (invio di esperti, formazione di tecnici per quanto riguarda alcuni aspetti pratici dell'integrazione);

- la promozione del commercio interregionale;

- il sostegno alle istituzioni regionali, nonché ai progetti e alle iniziative stabiliti in comune nell'ambito del MERCOSUR, del Gruppo di Rio o del trattato di cooperazione per l'Amazzonia;

- gli studi relativi ai collegamenti e alle comunicazioni regionali.

3. Determinati settori, quali le telecomunicazioni e l'ambiente, possono, di comune accordo, essere aperti ad altri paesi della regione ugualmente interessati, in modo che la cooperazione non sia limitata al contesto strettamente bilaterale.

Su richiesta di una delle parti contraenti, sarà possibile prendere in considerazione la dimensione regionale in qualsiasi altro tipo di progetto.

Articolo 24

Cooperazione nel settore della pubblica amministrazione

1. Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti cooperano, nel settore della pubblica amministrazione, a livello federale, statale e comunale.

2. Per raggiungere tali obiettivi, esse attuano iniziative finalizzate:

- alla modernizzazione del settore pubblico;

- alla formazione alle nuove tecniche di amministrazione;

- alla formazione e al perfezionamento per aumentare la mobilità e consentire i trasferimenti di personale richiesti dagli adeguamenti amministrativi;

- al miglioramento e al perfezionamento dei metodi di programmazione di bilancio;

- all'assistenza tecnica per l'amministrazione dei servizi sociali e alla cooperazione in materia di pianificazione economica e sociale.

3. A tal fine, le parti contraenti organizzano:

- incontri e visite di tecnici, nonché seminari e corsi di formazione per funzionari e impiegati delle amministrazioni a livello federale, statale e comunale;

- scambi di informazioni su programmi volti a modernizzare le amministrazioni.

Articolo 25

Cooperazione in materia di informazione e cultura

Nell'ambito delle rispettive competenze, le parti contraenti decidono di avviare azioni comuni nel settore dell'informazione e della comunicazione onde rafforzare i vincoli culturali che già esistono tra il Brasile e gli Stati membri della Comunità.

Gli interventi assumono, in particolare, la forma di:

- scambi di informazioni su argomenti di reciproco interesse;

- studi preparatori e assistenza tecnica per la conservazione del patrimonio culturale;

- promozione di manifestazioni a carattere culturale e di scambi culturali e accademici.

Articolo 26

Cooperazione in materia di pesca

Le parti contraenti riconoscono quanto sia importante ravvicinare i rispettivi interessi in materia di pesca. Esse cercano pertanto di rafforzare e sviluppare la cooperazione nel settore mediante l'elaborazione e l'esecuzione di programmi specifici, con l'attiva partecipazione degli operatori economici del settore.

Articolo 27

Cooperazione in materia di formazione

Le parti contraenti realizzano programmi di formazione del personale nei settori di comune interesse, avvalendosi delle nuove tecnologie.

La cooperazione può assumere la forma di:

- azioni specifiche mediante l'invio di esperti o di operatori nel paese partner;

- cicli di formazione destinati ai formatori, ai quadri dell'amministrazione o del settore privato;

- programmi di scambi di conoscenze e di tecniche tra le varie istituzioni, ad esempio in materia statistica.

Articolo 28

Mezzi per realizzare la cooperazione

Le parti contraenti si impegnano a fornire, compatibilmente con le loro possibilità e attraverso i rispettivi meccanismi, i mezzi necessari per realizzare gli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, comprese le risorse finanziarie. In tale contesto, si procede ad una programmazione pluriennale e alla determinazione delle priorità tenendo conto delle esigenze e del livello di sviluppo del Brasile.

Articolo 29

Commissione mista

1. Le parti contraenti decidono di mantenere la commissione mista istituita dall'accordo di cooperazione del 1982, nonché la sottocommissione per la scienza e tecnologia istituita nel 1987 e la sottocommissione per la cooperazione industriale istituita nel 1989.

2. La commissione mista ha il compito di:

- garantire il corretto funzionamento del presente accordo;

- coordinare le attività, i progetti e le azioni concrete volte a realizzare gli obiettivi del presente accordo e proporre gli strumenti necessari per la loro esecuzione;

- esaminare l'andamento degli scambi commerciali e della cooperazione tra le parti contraenti;

- formulare tutte le raccomandazioni necessarie per favorire l'espansione degli scambi commerciali, nonché l'intensificazione e la diversificazione della cooperazione;

- cercare il modo di prevenire le eventuali difficoltà nei settori contemplati dal presente accordo.

3. Le parti contraenti stabiliscono, di comune accordo, l'ordine del giorno, la data e la sede delle riunioni della commissione mista.

La commissione mista prende disposizioni per quanto riguarda la frequenza e la sede delle riunioni successive, la presidenza, la possibilità di creare sottocommissioni diverse da quelle esistenti ed altre eventuali questioni.

Articolo 30

Altri accordi

1. Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo e tutte le azioni intraprese nel suo ambito lasciano totalmente impregiudicate le competenze degli Stati membri della Comunità per intraprendere azioni bilaterali con il Brasile, nel quadro della cooperazione economica con questo paese, e, eventualmente, concludere nuovi accordi di cooperazione economica con il Brasile.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, relative alla cooperazione economica, le disposizioni del presente accordo sostituiscono, qualora esse siano incompatibili o identiche, le disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e il Brasile.

Articolo 31

Clausola di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio del Brasile.

Articolo 32

Allegato

L'allegato costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 33

Entrata in vigore e tacito rinnovo

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure giuridiche all'uopo necessarie ed è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato tacitamente di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia per iscritto all'altra parte sei mesi prima della scadenza.

Articolo 34

Lingue facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 35

Clausola evolutiva

1. Le parti contraenti possono ampliare di concerto il presente accordo onde potenziare la cooperazione e completarla mediante strumenti relativi a settori o attività specifici.

2. Nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte contraente può presentare proposte onde ampliare il campo di applicazione della cooperazione in base all'esperienza acquisita nel corso dell'esecuzione dello stesso.

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO

SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di trasporti marittimi

A. Lettera della Comunità

Signor . . . . . .,

Le saremmo grati se volesse confermarci che il Suo governo è d'accordo su quanto segue:

In occasione della firma dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile, le parti si sono impegnate a far sì che le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi vengano esaminate in modo appropriato, in particolare quando potrebbero ostacolare lo sviluppo degli scambi. In tale contesto, si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali.

Si è inoltre deciso che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della commissione mista.

Voglia gradire, Signor . . . . . ., l'espressione della nostra più profonda stima.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

B. Lettera della Repubblica federativa del Brasile

Signor . . . . . .,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna ed informarLa che il mio governo è d'accordo su quanto segue:

« In occasione della firma dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile, le parti si sono impegnate a far sì che le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi vengano esaminate in modo appropriato, in particolare quando potrebbero ostacolare lo sviluppo degli scambi. In tale contesto, si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali.

Si è inoltre deciso che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della commissione mista. »

Voglia gradire, Signor . . . . . ., l'espressione della mia più profonda stima.

Per il governo della Repubblica federativa del Brasile

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