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Document 02020R0464-20211125
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/464 of 26 March 2020 laying down certain rules for the application of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the documents needed for the retroactive recognition of periods for the purpose of conversion, the production of organic products and information to be provided by Member States (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02020R0464 — IT — 25.11.2021 — 003.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2020 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 098 del 31.3.2020, pag. 2) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2042 DELLA COMMISSIONE Dell'11 dicembre 2020 |
L 420 |
9 |
14.12.2020 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1849 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2021 |
L 374 |
10 |
22.10.2021 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1921 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 2021 |
L 391 |
41 |
5.11.2021 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2020
che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
CONVERSIONE
Articolo 1
Documenti da presentare per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente
Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 l’operatore presenta alle autorità competenti nello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata e nel quale l’azienda di tale agricoltore od operatore è soggetta al sistema di controllo i documenti seguenti, che dimostrano che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848:
le mappe che identificano chiaramente ciascun appezzamento agricolo oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo e le informazioni relative alla superficie totale di tali appezzamenti e, se del caso, alla natura e al volume della produzione in corso nonché, se disponibili, le coordinate di geolocalizzazione;
l’analisi dettagliata dei rischi effettuata dalle autorità di controllo o dall’organismo di controllo per valutare se un appezzamento oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo sia stato trattato con prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica per un periodo di almeno tre anni, tenendo conto in particolare dell’estensione della superficie totale a cui si riferisce la domanda e delle pratiche agronomiche svolte in tale periodo su ciascun appezzamento oggetto della domanda;
i risultati delle analisi di laboratorio effettuate presso laboratori accreditati su campioni di suolo e/o vegetali prelevati dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo da ciascun appezzamento agricolo identificato come potenzialmente contaminato a causa del trattamento con prodotti e sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica a seguito dell’analisi dettagliata dei rischi di cui alla lettera b);
un rapporto di ispezione dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo a seguito di un’ispezione fisica dell’operatore al fine di verificare la coerenza delle informazioni raccolte sugli appezzamenti agricoli oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo;
qualsiasi altro documento pertinente ritenuto necessario dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo per valutare la domanda di riconoscimento retroattivo;
una dichiarazione finale scritta dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo che indichi se è giustificato il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente come parte del periodo di conversione e che specifichi l’inizio del periodo a partire da cui ciascun appezzamento agricolo in questione è considerato biologico e la superficie totale degli appezzamenti che beneficiano del riconoscimento retroattivo di un periodo.
CAPO II
ANIMALI
SEZIONE 1
BOVINI, OVINI, CAPRINI ED EQUINI
Articolo 2
Periodo minimo per l’alimentazione con latte materno
Il periodo minimo di cui all’allegato II, parte II, punto 1.4.1., lettera g), del regolamento (UE) 2018/848 durante il quale gli animali lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno è di:
90 giorni dalla nascita per i bovini e gli equini;
45 giorni dalla nascita per gli ovini e i caprini.
Articolo 3
Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni
Per i bovini, gli ovini, i caprini e gli equini la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi interni ed esterni sono indicate nell’allegato I, parte I.
Articolo 4
Caratteristiche e requisiti tecnici della superficie minima degli spazi interni
Almeno metà della superficie minima dello spazio interno di cui all’allegato I, parte I, per i bovini, gli ovini, i caprini e gli equini è costruita in materiale solido, vale a dire non fessurato né grigliato.
SEZIONE 2
CERVIDI
Articolo 5
Periodo minimo per l’alimentazione con latte materno
Il periodo minimo di cui all’allegato II, parte II, punto 1.4.1., lettera g), del regolamento (UE) 2018/848 durante il quale i cervidi lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno è di 90 giorni dalla nascita.
Articolo 6
Densità di allevamento e superficie minima degli spazi esterni
Per i cervidi la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi esterni sono indicate nell’allegato I, parte II.
Articolo 7
Caratteristiche e requisiti tecnici dei recinti e delle recinzioni all’aperto
Articolo 8
Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche dei dispositivi di protezione e degli spazi all’aperto
SEZIONE 3
SUINI
Articolo 9
Periodo minimo per l’alimentazione con latte materno
Il periodo minimo di cui all’allegato II, parte II, punto 1.4.1., lettera g), del regolamento (UE) 2018/848 durante il quale i suini lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno è di 40 giorni dalla nascita.
Articolo 10
Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni
Per i suini la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi interni ed esterni sono indicate nell’allegato I, parte III.
Articolo 11
Caratteristiche e requisiti tecnici della superficie minima degli spazi interni ed esterni
Almeno metà della superficie minima dello spazio interno ed esterno di cui all’allegato I, parte III, è costituita di materiale solido, vale a dire non fessurato né grigliato.
Articolo 12
Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all’aperto
SEZIONE 4
POLLAME
Articolo 13
Definizioni
Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:
per «pollame da ingrasso» si intende il pollame per la produzione di carne;
per «gruppo» si intende, nel contesto dei compartimenti dei ricoveri per pollame, un insieme di volatili che non si mescolano con altre specie avicole, con spazi interni ed esterni riservati ad essi;
per «maschio di gallina ovaiola» si intende il maschio di razza ovaiola destinato alla produzione di carne;
per «pollastra da ingrasso» si intende la femmina di Gallus gallus destinata alla produzione di carne e macellata all’età minima di 120 giorni.
Articolo 14
Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni
Per il pollame la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi interni ed esterni sono indicate nell’allegato I, parte IV.
Articolo 15
Caratteristiche e requisiti tecnici dei ricoveri per pollame
I ricoveri per pollame devono essere costruiti in modo tale da consentire ai volatili la medesima facilità di accesso agli spazi all’aperto. A tal fine si applicano le seguenti norme:
il perimetro esterno del ricovero per pollame è provvisto di uscioli di entrata/uscita con accesso diretto a spazi all’aperto;
ciascun usciolo di entrata/uscita è di dimensioni adeguate per i volatili;
i volatili sono in grado di accedere agli uscioli senza alcun ostacolo;
gli uscioli sul perimetro esterno del ricovero per pollame hanno una lunghezza combinata di almeno 4 m per 100 m2 di zona utilizzabile della superficie minima dello spazio interno del ricovero per pollame;
laddove gli uscioli sono sopraelevati è prevista una rampa.
Ai ricoveri per pollame con veranda si applicano le seguenti norme:
il perimetro esterno tra la parte interna del ricovero e la veranda e quello che separa la veranda dallo spazio all’aperto hanno uscioli di entrata/uscita che consentono un facile accesso rispettivamente alla veranda o allo spazio all’aperto;
gli uscioli che consentono di accedere alla veranda dalla parte interna del ricovero hanno una lunghezza complessiva di almeno 2 m per 100 m2 della zona utilizzabile della superficie minima dello spazio interno del ricovero per pollame e gli uscioli che consentono di accedere dalla veranda allo spazio all’aperto hanno una lunghezza complessiva di almeno 4 m per 100 m2 di zona utilizzabile della superficie minima interna del ricovero per pollame;
la zona utilizzabile della veranda non è presa in considerazione nel calcolo della densità di allevamento e della superficie minima degli spazi interni ed esterni di cui all’allegato I, parte IV. Tuttavia una parte supplementare esterna coperta di un edificio destinato al pollame, isolata in modo tale da non avere condizioni climatiche esterne, può essere presa in considerazione per il calcolo della densità di allevamento e della superficie minima degli spazi interni ed esterni di cui all’allegato I, parte IV, se rispetta le condizioni seguenti:
è completamente accessibile 24 ore su 24;
è conforme ai requisiti di cui all’allegato II, parte II, punti 1.6.1 e 1.6.3 del regolamento (UE) 2018/848;
gli uscioli rispettano gli stessi requisiti previsti per le verande al presente paragrafo, lettere a) e b);
la zona utilizzabile della veranda non è compresa nella zona utilizzabile totale dei ricoveri per pollame per polli da ingrasso di cui all’allegato II, parte II, punto 1.9.4.4., lettera m), del regolamento (UE) 2018/848.
Nei ricoveri per pollame suddivisi in compartimenti al fine di ospitare più gruppi:
i compartimenti garantiscono che i contatti con altri gruppi siano limitati e che i volatili di gruppi diversi non possano mescolarsi all’interno del ricovero;
in base al tipo, il numero massimo di animali per compartimento di un ricovero per pollame è il seguente:
3 000 riproduttori Gallus gallus;
10 000 pollastrelle;
4 800 polli da ingrasso Gallus gallus;
2 500 capponi;
4 000 pollastre da ingrasso;
2 500 tacchini;
2 500 oche;
3 200 maschi o 4 000 femmine di anatra di Pechino;
3 200 maschi o 4 000 femmine di anatra muta;
3 200 maschi o 4 000 femmine di anatra «Mulard»;
5 200 faraone;
i compartimenti devono essere separati da pareti divisorie di materiale solido per le specie di pollame da ingrasso diverse dal Gallus gallus; tali pareti divisorie in materiale solido garantiscono una separazione fisica totale dal suolo al tetto della costruzione di ciascun compartimento del ricovero per pollame;
i compartimenti sono separati da pareti divisorie in materiale solido o da pareti divisorie semi-chiuse o da reti o maglie per i riproduttori Gallus gallus, le galline ovaiole, le pollastrelle, i maschi di galline ovaiole e il pollame da ingrasso della specie Gallus gallus.
Nei ricoveri per pollame si possono usare sistemi a più livelli. Se si utilizzano sistemi a più livelli si applicano le norme seguenti:
i sistemi a più livelli possono essere usati solo per riproduttori Gallus gallus, galline ovaiole, pollastrelle per la futura produzione di uova, pollastrelle future riproduttrici e maschi di galline ovaiole;
i sistemi a più livelli non possono avere più di tre livelli di zona utilizzabile, incluso il livello al suolo;
i livelli elevati sono costruiti in modo tale da evitare cadute di deiezioni sui volatili in basso e sono dotati di un sistema di rimozione efficiente delle medesime;
tutti i livelli consentono un’ispezione agevole dei volatili;
i sistemi a più livelli garantiscono che tutti i volatili possano spostarsi liberamente e facilmente da un livello all’altro o nelle zone intermedie;
i sistemi a più livelli sono costruiti in modo tale da garantire a tutti i volatili lo stesso accesso agli spazi all’aperto.
Articolo 16
Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all’aperto
SEZIONE 5
CONIGLI
Articolo 17
Periodo minimo per l’alimentazione con latte materno
Il periodo minimo di cui all’allegato II, parte II, punto 1.4.1., lettera g), del regolamento (UE) 2018/848 durante il quale i conigli lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno è di 42 giorni dalla nascita.
Articolo 18
Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni
Per i conigli la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi interni ed esterni sono indicate nell’allegato I, parte V.
Articolo 19
Caratteristiche e requisiti tecnici per locali di stabulazione mobili e fissi
Articolo 20
Caratteristiche e requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni
Lo spazio interno nei locali di stabulazione fissi e mobili è costruito in modo tale che:
l’altezza sia sufficiente a consentire a tutti i conigli di stare in piedi con le orecchie erette;
possa accogliere diversi gruppi di conigli consentendo di preservare l’integrità della nidiata durante il passaggio alla fase di ingrasso;
sia possibile tenere separati i maschi e le femmine gravide e riproduttrici dal gruppo per motivi specifici di benessere degli animali e per un periodo limitato, a condizione che possano mantenere un contatto visivo con altri conigli;
alla femmina sia possibile allontanarsi dal nido e ritornarvi per allattare i coniglietti;
esso preveda:
ricoveri coperti, compresi nascondigli al riparo dalla luce in numero sufficiente per tutte le categorie di conigli;
accesso ai nidi a tutte le femmine almeno una settimana prima della data prevista per il parto e almeno fino alla fine del periodo di allattamento dei coniglietti;
accesso ai nidi in numero sufficiente con un minimo di un nido per femmina che allatta con i coniglietti;
materiali che consentano ai conigli di rosicchiare.
Lo spazio esterno nelle strutture con locali di stabulazione fissi è costruito in modo tale da:
avere piattaforme sopraelevate in numero sufficiente e distribuite in modo uniforme sulla superficie minima;
essere circondato da recinzioni sufficientemente alte e profonde da impedire la fuga saltando o scavando;
avere facile accesso alla parte del recinto all’aperto con vegetazione, se lo spazio esterno è in cemento. Senza tale facile accesso, la superficie dello spazio in cemento non può essere inclusa nel calcolo della superficie minima dello spazio esterno;
prevedere:
ricoveri coperti, compresi nascondigli al riparo dalla luce in numero sufficiente per tutte le categorie di conigli;
materiali che consentano ai conigli di rosicchiare.
Articolo 21
Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all’aperto
CAPO III
ANIMALI DI ACQUACOLTURA
Articolo 22
Norme dettagliate applicabili agli animali di acquacoltura per specie o gruppo di specie
Gli operatori che producono animali di acquacoltura si conformano alle norme dettagliate per specie o per gruppo di specie di cui all’allegato II relativamente alla densità di allevamento e alle caratteristiche specifiche dei sistemi di produzione e dei sistemi di contenimento.
CAPO IV
ALIMENTI E MANGIMI TRASFORMATI
Articolo 23
Tecniche autorizzate nella trasformazione degli alimenti
Fatto salvo l’allegato II, parte VI, punto 3, del regolamento (UE) 2018/848, le tecniche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente sono autorizzate ai fini della preparazione di materie prime biologiche:
per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l’impiego di tali tecniche sia necessario per adempiere alle prescrizioni di detto regolamento e degli atti adottati sulla base del suo articolo 11, paragrafo 1, per i prodotti in questione; oppure
per i prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE, a condizione che l’impiego di tali tecniche sia necessario per adempiere alle prescrizioni di detta direttiva.
La Commissione pubblica regolarmente le eventuali richieste di cui al primo comma.
Articolo 24
Tecniche autorizzate nella trasformazione dei mangimi
La Commissione pubblica regolarmente le eventuali richieste di cui al primo comma.
CAPO V
INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA DISPONIBILITÀ SUL MERCATO DI MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE BIOLOGICO E IN CONVERSIONE, DI ANIMALI BIOLOGICI E DI NOVELLAME DI ACQUACOLTURA BIOLOGICO
Articolo 25
Informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 26
Disposizioni transitorie
Articolo 27
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
NORME RELATIVE ALLA DENSITÀ DI ALLEVAMENTO E ALLA SUPERFICIE MINIMA DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI PER GLI ANIMALI DI CUI AL CAPO II
Parte I: densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per bovini, ovini, caprini ed equini di cui all’articolo 3
1. Bovini
|
Spazio interno (superficie netta disponibile per gli animali) |
Spazio esterno (spazi liberi, esclusi i pascoli) |
|
|
Peso vivo minimo (kg) |
m2/capo |
m2/capo |
|
Fino a 100 |
1,5 |
1,1 |
Fino a 200 |
2,5 |
1,9 |
|
Fino a 350 |
4,0 |
3 |
|
Oltre 350 |
5 con un minimo di 1 m2/100 kg |
3,7 con un minimo di 0,75 m2/100 kg |
|
Vacche da latte |
|
6 |
4,5 |
Tori da riproduzione |
|
10 |
30 |
2. Ovini e caprini
|
Spazio interno (superficie netta disponibile per gli animali) |
Spazio esterno (spazi liberi, esclusi i pascoli) |
|
m2/capo |
m2/capo |
Pecore |
1,5 |
2,5 |
Agnelli |
0,35 |
0,5 |
Capre |
1,5 |
2,5 |
Capretti |
0,35 |
0,5 |
3. Equini
|
Spazio interno (superficie netta disponibile per gli animali) |
Spazio esterno (spazi liberi, esclusi i pascoli) |
|
|
Peso vivo minimo (kg) |
m2/capo [dimensioni dei box in funzione dell’altezza dei cavalli] |
m2/capo |
Equini da riproduzione e da ingrasso |
Fino a 100 |
1,5 |
1,1 |
Fino a 200 |
2,5 |
1,9 |
|
Fino a 350 |
4,0 |
3 |
|
Oltre 350 |
5 con un minimo di 1 m2/100 kg |
3,7 con un minimo di 0,75 m2/100 kg |
Parte II: densità di allevamento e superficie minima degli spazi esterni per cervidi di cui all’articolo 6
Specie di cervidi |
Superficie minima di spazio esterno per recinto o recinzione |
Densità di allevamento - numero massimo di animali adulti (*1) per ha |
Cervo sika Cervus nippon |
1 ha |
15 |
Daino Dama dama |
1 ha |
15 |
Cervo nobile Cervus elaphus |
2 ha |
7 |
Cervo di padre David Elaphurus davidianus |
2 ha |
7 |
Più di una specie di cervidi |
3 ha |
7 nel caso in cui facciano parte del branco cervi nobili o cervi di padre David; 15 nel caso in cui non facciano parte del branco cervi nobili o cervi di padre David |
(*1)
Due cervidi fino a 18 mesi contano come un cervide adulto |
Parte III: densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per suini di cui all’articolo 10
|
|
Spazio interno (superficie netta a disposizione dei suini, vale a dire le dimensioni interne inclusi i trogoli ma escluse le mangiatoie in cui i suini non possono sdraiarsi) |
Spazio esterno |
|
Peso vivo minimo (kg) |
m2/capo |
m2/capo |
Scrofe in allattamento con suinetti fino allo svezzamento |
|
7,5 per scrofa |
2,5 |
Suini da ingrasso Suinetti svezzati, suini da allevamento, scrofette, verri da allevamento |
Non superiore a 35 kg |
0,6 |
0,4 |
Superiore a 35 kg ma non superiore a 50 kg |
0,8 |
0,6 |
|
Superiore a 50 kg ma non superiore a 85 kg |
1,1 |
0,8 |
|
Superiore a 85 kg ma non superiore a 110 kg |
1,3 |
1 |
|
Superiore a 110 kg |
1,5 |
1,2 |
|
Femmine da riproduzione della specie suina Scrofe asciutte gravide |
|
2,5 |
1,9 |
Maschi da riproduzione della specie suina Verri |
|
6 10 se vengono utilizzati recinti per la monta naturale |
8 |
Parte IV: densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per pollame di cui all’articolo 14 e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, e trespoli o zone di riposo sopraelevate di cui all’articolo 15, paragrafo 5
1. Riproduttori Gallus gallus destinati alla produzione di uova da cova per future galline ovaiole e riproduttori Gallus gallus destinati alla produzione di uova da cova per futuri Gallus gallus da ingrasso
Età |
≥ 18 settimane |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Numero massimo di volatili riproduttori per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame |
6 |
Trespoli per volatili riproduttori per future galline ovaiole Lunghezza minima del trespolo per volatile in cm |
18 |
Nidi |
7 femmine per nido o in caso di nido comune 120 cm2/femmina |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
4 |
2. Pollastrelle e maschi di galline ovaiole
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame |
21 kg di peso vivo/m2 |
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate |
Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 10 cm per trespolo/volatile oppure minimo 100 cm2 per zona di riposo sopraelevata/volatile |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
1 |
3. Galline ovaiole incluse linee genetiche allevate con duplice finalità per la produzione di carne e di uova
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Numero massimo di volatili per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame |
6 |
Trespoli Lunghezza minima del trespolo per volatile in cm |
18 |
Nidi |
7 galline ovaiole per nido o in caso di nido comune 120 cm2/gallina ovaiola |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
4 |
4. Pollame da ingrasso Gallus gallus
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame |
21 kg di peso vivo/m2 |
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate |
Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 5 cm per trespolo/volatile oppure minimo 25 cm2 per zona di riposo sopraelevata/volatile |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno dei ricoveri fissi Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
4 |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno dei ricoveri mobili Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
2,5 |
5. Pollame da ingrasso Gallus gallus: capponi e pollastre da ingrasso
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame |
21 kg di peso vivo/m2 |
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate |
Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 5 cm per trespolo/volatile oppure minimo 25 cm2 per zona di riposo sopraelevata/volatile |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
4 |
6. Pollame da ingrasso diverso da Gallus gallus: tacchini Meleagris gallopavo commercializzati interi per l’arrosto o destinati al taglio
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame |
21 kg di peso vivo/m2 |
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate |
Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 10 cm per trespolo/volatile oppure minimo 100 cm2 per zona di riposo sopraelevata/volatile |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
10 |
7. Pollame da ingrasso diverso da Gallus gallus: oche Anser anser domesticus
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame |
21 kg di peso vivo/m2 |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
15 |
8. Pollame da ingrasso diverso da Gallus gallus: anatre di Pechino Anas platyrhynchos domesticus: anatre mute Cairina moschata e ibridi e anatre Mulard Cairina moschata × Anas platyrhynchos
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame |
21 kg di peso vivo/m2 |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
4,5 |
9. Pollame da ingrasso diverso da Gallus gallus: faraone Numida meleagris f. domestica
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame |
21 kg di peso vivo/m2 |
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate |
Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 5 cm per trespolo/volatile oppure minimo 25 cm2 per zona di riposo sopraelevata/volatile |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
4 |
Parte V: densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per conigli di cui all’articolo 18
1. Spazio interno
|
Spazio interno (zona utilizzabile netta per animale escluse le piattaforme per m2/capo) per l’area di riposo Ricovero fisso |
Spazio interno (zona utilizzabile netta per animale escluse le piattaforme per m2/capo) per l’area di riposo Ricovero mobile |
Femmina in allattamento con cuccioli fino allo svezzamento |
0,6 m2/femmina con coniglietti se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg 0,72 m2/femmina con coniglietti se il peso vivo della femmina è superiore a 6 kg |
0,6 m2/femmina con coniglietti se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg 0,72 m2/femmina con coniglietti se il peso vivo della femmina è superiore a 6 kg |
Femmine gravide e riproduttrici |
0,5 m2/femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg 0,62 m2/femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è superiore a 6 kg |
0,5 m2/femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg 0,62 m2/femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è superiore a 6 kg |
Conigli da ingrasso dallo svezzamento alla macellazione Conigli da rimonta (dalla fine dell’ingrasso a 6 mesi) |
0,2 |
0,15 |
Maschi adulti |
0,6 1 se il maschio riceve le femmine per l’accoppiamento |
0,6 1 se il maschio riceve le femmine per l’accoppiamento |
2. Spazio esterno
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Spazio esterno (recinto all’aperto con vegetazione, di preferenza pascoli) (zona utilizzabile netta per animale escluse le piattaforme per m2/capo) Ricovero fisso |
Spazio esterno (zona utilizzabile netta per animale escluse le piattaforme per m2/capo) Ricovero mobile |
Femmina in allattamento con coniglietti fino allo svezzamento |
2,5 m2/femmina con coniglietti |
2,5 m2/femmina con coniglietti |
Femmine gravide/riproduttive |
2,5 |
2,5 |
Conigli da ingrasso dallo svezzamento alla macellazione Conigli da rimonta (dalla fine dell’ingrasso a sei mesi) |
0,5 |
0,4 |
Maschi adulti |
2,5 |
2,5 |
ALLEGATO II
NORME DETTAGLIATE RELATIVE ALLA DENSITÀ DI ALLEVAMENTO E ALLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE E DEGLI IMPIANTI DI CONTENIMENTO PER GLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA DI CUI ALL’ARTICOLO 22
Parte I: salmonidi in acque dolci
Salmotrota (Salmo trutta) — Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) — Salmerino di fontana nordamericano (Salvelinus fontinalis) — Salmone (Salmo salar) — Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) — Temolo (Thymallus thymallus) — Salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush) — Salmone del Danubio (Hucho hucho)
Sistemi di produzione |
Gli allevamenti da ingrasso devono essere alimentati da sistemi aperti. La portata idrica deve assicurare un tasso di saturazione dell’ossigeno di almeno il 60 % per lo stock, garantire il benessere degli animali e consentire l’eliminazione degli effluenti. |
Densità di allevamento massima |
Salmonidi non elencati sotto: 15 kg/m3 Salmone: 20 kg/m3 Salmotrota e trota iridea: 25 kg/m3 Salmerino alpino: 25 kg/m3 |
Parte II: salmonidi in acque marine
Salmone (Salmo salar) — Salmotrota (Salmo trutta) — Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)
Densità di allevamento massima |
10 kg/m3 in recinti di rete |
Parte III: merluzzi (Gadus morhua) e altri gadidi, spigole (Dicentrarchus labrax), orate di mare (Sparus aurata), ombrine boccadoro (Argyrosomus regius), rombi (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), pagri mediterranei (Pagrus pagrus[= Sparus pagrus]), ombrine ocellate (Sciaenops ocellatus) e altri sparidi, nonché sigani (Siganus spp.)
Sistemi di produzione |
Sistemi di contenimento in acque aperte (recinti di rete/gabbie) con velocità minima della corrente marina per un benessere ottimale dei pesci o in sistemi aperti sulla terraferma. |
Densità di allevamento massima |
Per i pesci diversi dal rombo: 15 kg/m3 Per il rombo: 25 kg/m2 |
Parte IV: spigole, orate, ombrine boccadoro, triglie (Liza, Mugil) e anguille (Anguilla spp.) nelle lagune a marea e nelle lagune costiere
Sistema di contenimento |
Saline tradizionali trasformate in unità di acquacoltura e simili lagune a marea |
Sistemi di produzione |
Per garantire il benessere delle specie occorre effettuare l’adeguato rinnovo dell’acqua. Almeno il 50 % degli argini deve avere una copertura vegetale. Sono richiesti stagni di depurazione lagunari. |
Densità di allevamento massima |
4 kg/m3 |
Parte V: storioni in acque dolci
Specie interessata: famiglia Acipenser
Sistemi di produzione |
Il flusso idrico di ogni unità di allevamento deve essere sufficiente ad assicurare il benessere degli animali. L’effluente deve essere di qualità equivalente a quella dell’acqua in entrata. |
Densità di allevamento massima |
30 kg/m3 |
Parte VI: pesci in acque interne
Specie interessate: famiglia delle carpe (Cyprinidae) e altre specie affini in regime di policoltura, tra cui pesce persico, luccio, pesce gatto, coregonidi, storione.
Pesce persico (Perca fluviatilis) in monocoltura
Sistemi di produzione |
In stagni che devono essere completamente prosciugati a intervalli regolari e in laghi. I laghi devono essere adibiti esclusivamente alla produzione biologica, comprese le colture vegetali sulle sponde. L’area di cattura della peschiera deve essere provvista di adduzione di acqua pulita e deve essere di dimensioni tali da offrire un benessere ottimale per i pesci. Una volta raccolti, i pesci devono essere conservati in acqua pulita. Intorno ai bacini piscicoli devono essere mantenute aree a vegetazione spontanea fungenti da zona cuscinetto rispetto ai terreni esterni non interessati dall’attività di allevamento condotta secondo le norme dell’acquacoltura biologica. La «policoltura» deve essere praticata nella fase di ingrasso, a condizione che vengano rispettati i criteri enunciati nel presente allegato per le altre specie di pesci lacustri. |
Densità di allevamento massima |
La produzione totale, per tutte le specie, è limitata a 1 500 kg di pesci per ettaro l’anno (indicata come resa di produzione in virtù delle caratteristiche specifiche del sistema di produzione). |
Densità di allevamento massima solo per pesce persico in monocoltura |
20 kg/m3 |
Parte VII: gamberi peneidi e gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium sp.)
Sistemi di produzione |
Gli stagni devono essere costruiti su terreni argillosi sterili per minimizzare l’impatto ambientale. Essi devono essere costruiti con l’argilla naturale preesistente. |
Densità di allevamento massima |
Semina: massimo 22 post-larve/m2 Biomassa massima in un dato momento: 240 g/m2 |
Parte VIII: gamberi
Specie interessata: Astacus astacus.
Densità di allevamento massima |
Per i gamberi di piccole dimensioni (< 20 mm): 100 individui per m2. Per i gamberi di dimensioni intermedie (20-50 mm): 30 individui per m2. Per i gamberi adulti (> 50 mm): 5 individui per m2, purché siano disponibili nascondigli adeguati. |
Parte IX: molluschi ed echinodermi
Sistemi di produzione |
Filari, zattere, coltura di fondo, sacche di rete, gabbie, vaschette, lanterne di rete, pali per le cozze «bouchot» nonché altri sistemi di contenimento. Per l’allevamento di mitili su zattere galleggianti, il numero di funi sospese non deve essere superiore a una per metro quadro di superficie. La lunghezza delle funi non deve superare i 20 metri. Non è consentito sfilacciare le funi durante il ciclo di produzione, tuttavia la suddivisione delle funi sospese è consentita nella fase iniziale purché non aumenti la densità di allevamento. |
Parte X: pesci tropicali di acqua dolce: pesce latte (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis sp.), pangasio (Pangasius sp.)
Sistemi di produzione |
Stagni e gabbie di rete |
Densità di allevamento massima |
Pangasio: 10 kg/m3 Tilapia: 20 kg/m3 |
ALLEGATO III
INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A TRASMETTERE A NORMA DELL’ARTICOLO 25
Parte I: informazioni che figurano nella banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, e, se del caso, all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848
Le informazioni riguardanti la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, escluse le plantule, ma inclusi i tuberi-seme di patate, per ogni categoria specifica registrata nella banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, comprendono i seguenti elementi:
Ai fini del presente punto per «plantula» si intende una pianta giovane originata dal seme e non dal taglio.
Le informazioni riguardanti la disponibilità di novellame di acquacoltura biologico per ciascuna specie registrata nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 comprendono i seguenti punti:
Le informazioni riguardanti la disponibilità di animali biologici per ciascuna specie registrata nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 comprendono i seguenti elementi:
Se del caso, le informazioni riguardanti la disponibilità di razze e linee genetiche biologiche adatte alla produzione biologica per le specie di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 comprendono i seguenti elementi:
Se del caso, le informazioni riguardanti la disponibilità di pollastrelle biologiche di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 comprendono i seguenti elementi:
Parte II: informazioni sulle deroghe concesse a norma dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5., e parte II, punti 1.3.4.3. e 1.3.4.4., del regolamento (UE) 2018/848
Le informazioni sulle deroghe concesse a norma dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5., del regolamento (UE) 2018/848 comprendono i seguenti elementi:
Per ogni specie animale convenzionale (bovini, equini, ovini, caprini, suini e cervidi, conigli, pollame), le informazioni sulle deroghe concesse conformemente all’allegato II, parte II, punti 1.3.4.3. e 1.3.4.4., del regolamento (UE) 2018/848 comprendono i seguenti elementi:
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
( 2 ) Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).