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Document 02019L0790-20190517

Consolidated text: Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/2019-05-17

02019L0790 — IT — 17.05.2019 — 000.003


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92)


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 259, 10.10.2019, pag.  86 (2019/790)

►C2

Rettifica, GU L 289, 12.8.2021, pag.  56 (2019/790)




▼B

DIRETTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  
►C1  La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il diritto dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. ◄ Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali.
2.  
Salvo i casi di cui all'articolo 24, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«organismo di ricerca» :

un'università, comprese le relative biblioteche, un istituto di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività didattiche che includano altresì attività di ricerca scientifica:

a) 

senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella propria attività di ricerca scientifica, o

b) 

con una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro,

in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati da detta ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo;

2)

«estrazione di testo e di dati» (text and data mining) : qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni;

3)

«istituto di tutela del patrimonio culturale» : una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro;

4)

«pubblicazione di carattere giornalistico» :

un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico ma che può includere anche altre opere o altri materiali, e che:

a) 

costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico;

b) 

ha lo scopo di fornire al pubblico informazioni su notizie o altri argomenti; e

c) 

è pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi.

Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non sono pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva;

5)

«servizio della società dell'informazione» : un servizio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

▼C1

6)

«prestatore di servizi di condivisione di contenuti online» :

un prestatore di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che organizza e promuove a scopo di lucro.

I prestatori di servizi quali le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, i mercati online, i servizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale non sono prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva.

▼B



TITOLO II

MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO

Articolo 3

Estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica

▼C1

1.  
Gli Stati membri dispongono un’eccezione ai diritti di cui all’articolo 5, lettera a), e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, e all’articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell’estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno lecitamente accesso.

▼B

2.  
Le copie di opere o altri materiali realizzate in conformità del paragrafo 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate per scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca.
3.  
I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altri materiali. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.
4.  
Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti, gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione dell'obbligo e delle misure di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 4

Eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e di dati

1.  
Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati.
2.  
Le riproduzioni e le estrazioni effettuate a norma del paragrafo 1 possono essere conservate per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati.
3.  
L'eccezione o la limitazione di cui al paragrafo 1 si applica a condizione che l'utilizzo delle opere e di altri materiali di cui a tale paragrafo non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti in modo appropriato, ad esempio attraverso strumenti che consentano lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online.
4.  
Il presente articolo non pregiudica l'applicazione dell'articolo 3 della presente direttiva.

Articolo 5

Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere

1.  

Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché tale utilizzo:

a) 

avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto; e

b) 

sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile.

2.  
Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione o limitazione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione.

Gli Stati membri che decidono di avvalersi del primo comma del presente paragrafo adottano le misure necessarie a garantire che le licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano adeguatamente disponibili e visibili per gli istituti di istruzione.

3.  
L'utilizzo di opere e altri materiali per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite ambienti elettronici sicuri effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale, adottate a norma del presente articolo, è considerato avente luogo esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.
4.  
Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per i titolari dei diritti per l'utilizzo delle loro opere o altri materiali a norma del paragrafo 1.

Articolo 6

Conservazione del patrimonio culturale

▼C1

Gli Stati membri dispongono un’eccezione ai diritti di cui all’articolo 5, lettera a), e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di tali opere o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione.

▼B

Articolo 7

Disposizioni comuni

1.  
Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con le eccezioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 è inapplicabile.
2.  
L'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29/CE si applica alle eccezioni e alle limitazioni di cui al presente titolo. L'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applica agli articoli da 3 a 6 della presente direttiva.



TITOLO III

MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI



CAPO 1

Opere fuori commercio e altri materiali

Articolo 8

Utilizzo di opere fuori commercio e di altri materiali da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale

1.  

Gli Stati membri dispongono che un organismo di gestione collettiva, conformemente ai mandati ad esso conferiti dai titolari di diritti, possa concludere un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, indipendentemente dal fatto che tutti i titolari dei diritti oggetto della licenza abbiano o meno conferito un mandato all'organismo di gestione collettiva, a condizione che:

a) 

l'organismo di gestione collettiva, sulla base dei suoi mandati, sia sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza; e

b) 

sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti per quanto concerne le condizioni della licenza.

2.  

Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, a fini non commerciali, opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella loro raccolta, a condizione che:

a) 

sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso di impossibilità; e

b) 

tali opere o altri materiali siano messi a disposizione su siti web non commerciali.

3.  
Gli Stati membri dispongono che l'eccezione o la limitazione di cui al paragrafo 2 si applichino solo ai tipi di opere o altri materiali per i quali non esistono organismi di gestione collettiva che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a).
4.  
Gli Stati membri dispongono che tutti i titolari dei diritti possano, in qualunque momento e in modo semplice ed efficace, escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui al paragrafo 1 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2, in casi generali o specifici, ivi compreso dopo la conclusione di una licenza o l'inizio dell'utilizzo interessato.

▼C1

5.  
Un’opera o altro materiale è da considerarsi fuori commercio quando si può supporre in buona fede che l’intera opera o altro materiale non sia disponibile al pubblico attraverso i consueti canali commerciali dopo aver effettuato uno sforzo ragionevole per determinare se sia disponibile al pubblico.

▼B

Gli Stati membri possono stabilire requisiti specifici, quali una data limite, per determinare se un'opera e altri materiali possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 o utilizzati in virtù dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2. Tali requisiti non vanno al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludono la possibilità di ritenere fuori commercio un insieme di opere o altri materiali nel suo complesso allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altri materiali.

6.  
Gli Stati membri provvedono a che le licenze di cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di gestione collettiva rappresentativo per lo Stato membro in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale.
7.  

Il presente articolo non si applica agli insiemi di opere o altri materiali fuori commercio se, sulla base dello sforzo ragionevole di cui al paragrafo 5, vi sono prove del fatto che tali insiemi sono prevalentemente composti da:

a) 

opere o altri materiali diversi dalle opere cinematografiche o audiovisive, pubblicati per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, trasmessi per la prima volta in un paese terzo;

b) 

opere cinematografiche o audiovisive i cui produttori hanno sede o residenza abituale in un paese terzo; ovvero

c) 

opere o altri materiali di cittadini di paesi terzi, qualora, dopo uno sforzo ragionevole, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).

▼C1

In deroga al primo comma, il presente articolo si applica qualora l’organismo di gestione collettiva sia sufficientemente rappresentativo, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dei titolari dei diritti del pertinente paese terzo.

▼B

Articolo 9

Utilizzi transfrontalieri

1.  
Gli Stati membri assicurano che una licenza concessa a norma dell'articolo 8 può consentire l'utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale in qualsiasi Stato membro.

▼C1

2.  
Gli utilizzi di opere o altri materiali in virtù dell’eccezione o della limitazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si considerano aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui è stabilito l’istituto di tutela del patrimonio culturale che procede a tali utilizzi.

▼B

Articolo 10

Misure di pubblicità

1.  
Gli Stati membri provvedono a che le informazioni degli istituti di tutela del patrimonio culturale, degli organismi di gestione collettiva o delle autorità pubbliche pertinenti ai fini dell'identificazione delle opere o altri materiali fuori commercio oggetto di una licenza concessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, o utilizzati in virtù dell'eccezione o della limitazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, come pure le informazioni circa le possibilità a disposizione dei titolari dei diritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, e, non appena sono disponibili e ove opportuno, le informazioni sulle parti della licenza, i territori interessati e gli utilizzi siano rese accessibili in modo permanente, semplice ed efficace in un portale unico online pubblico almeno sei mesi prima che le opere o altri materiali siano distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione del pubblico in conformità della licenza o in virtù dell'eccezione o della limitazione.

Il portale è allestito e gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012.

2.  
Gli Stati membri provvedono a che, se necessario per accrescere la consapevolezza generale dei titolari dei diritti, siano adottate ulteriori misure di pubblicità adeguate per quanto concerne la possibilità degli organismi di gestione collettiva di concedere in licenza opere o altri materiali in conformità dell'articolo 8, le licenze concesse, gli utilizzi in virtù dell'eccezione o della limitazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le possibilità a disposizione dei titolari dei diritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 4.

Le misure di pubblicità adeguate di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate nello Stato membro in cui viene richiesta la licenza in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, o, per gli utilizzi in virtù dell'eccezione o della limitazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale. Se vi sono elementi, quali l'origine delle opere o altri materiali, che suggeriscano che la consapevolezza dei titolari dei diritti potrebbe essere accresciuta più efficacemente in altri Stati membri o paesi terzi, tali misure di pubblicità riguardano anche gli Stati membri e i paesi terzi in questione.

Articolo 11

Dialogo fra i portatori di interessi

Gli Stati membri consultano i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale in ogni settore prima di stabilire i requisiti specifici di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e incoraggiano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori e dei titolari di diritti, inclusi gli organismi di gestione collettiva, e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, a livello di singoli settori, al fine di promuovere la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e di garantire che le misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo siano efficaci.



CAPO 2

Misure per agevolare la concessione di licenze collettive

Articolo 12

Concessione di licenze collettive con effetto esteso

▼C1

1.  

Gli Stati membri possono disporre, per quanto riguarda l’utilizzo sul loro territorio e in base alle garanzie previste dal presente articolo, che qualora un organismo di gestione collettiva, che sia soggetto alle norme nazionali recanti attuazione della direttiva 2014/26/UE, stipula, in conformità dei suoi mandati conferiti dai titolari dei diritti, un accordo di concessione di licenza per lo sfruttamento di opere o altri materiali:

▼B

a) 

tale accordo possa essere esteso ai diritti dei titolari dei diritti che non hanno autorizzato l'organismo di gestione collettiva a rappresentarli in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale; oppure

b) 

in relazione a tale accordo, che l'organismo disponga di un mandato legale o si supponga rappresenti i titolari di diritti che non hanno autorizzato l'organismo in tal senso.

2.  
Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di cui al paragrafo 1 sia applicato solamente in settori di utilizzo ben definiti, quando l'ottenimento delle autorizzazioni dai titolari dei diritti su base individuale è generalmente oneroso e poco pratico tanto da rendere improbabile lo svolgimento della necessaria operazione di concessione della licenza a causa della natura dell'utilizzo o delle tipologie di opere o altri materiali interessati, e provvedono a che tale meccanismo di concessione delle licenze tuteli i legittimi interessi dei titolari dei diritti.
3.  

Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono le misure di salvaguardia seguenti:

a) 

l'organismo di gestione collettiva dei diritti, sulla base dei suoi mandati, sia sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza per lo Stato membro interessato;

b) 

sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti, anche per quanto concerne le condizioni della licenza;

c) 

i titolari dei diritti che non hanno autorizzato l'organismo che concede la licenza possano, in qualunque momento e in modo semplice ed efficace, escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze istituito conformemente al presente articolo; e

▼C1

d) 

siano adottate misure di pubblicità adeguate, a decorrere da un lasso tempo ragionevole prima che le opere o gli altri materiali siano utilizzati in virtù della licenza, per informare i titolari dei diritti in merito alla possibilità dell’organismo di gestione collettiva di concedere in licenza opere o altri materiali, alla concessione di licenze in conformità del presente articolo, e alle possibilità a disposizione dei titolari dei diritti a norma della lettera c). Le misure di pubblicità devono essere efficaci senza che sia necessario informare individualmente ciascun titolare di diritti.

▼B

4.  
Il presente articolo non pregiudica l'applicazione dei meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione, comprese le disposizioni che consentono eccezioni o limitazioni.

Il presente articolo non si applica alla gestione collettiva obbligatoria dei diritti.

L'articolo 7 della direttiva 2014/26/UE si applica al meccanismo di concessione delle licenze di cui al presente articolo.

5.  
Qualora uno Stato membro preveda nel diritto nazionale un meccanismo di concessione delle licenze a norma del presente articolo, tale Stato membro informa la Commissione in merito all'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali corrispondenti, alle finalità e alle tipologie di licenze che possono essere introdotte a norma di tali disposizioni, nonché alle informazioni di contatto degli organismi che rilasciano le licenze in conformità di tale meccanismo di concessione delle licenze, e alle modalità con cui possono essere ottenute le informazioni sulle licenze e sulle possibilità a disposizione dei titolari dei diritti di cui al paragrafo 3, lettera c). La Commissione procede alla pubblicazione di tali informazioni.
6.  
In base alle informazioni ricevute a norma del paragrafo 5 del presente articolo e alle consultazioni in sede di comitato di contatto istituito dall'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, ►C1  la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 10 aprile 2021, una relazione sull’uso nell’Unione dei meccanismi di concessione di licenze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sul loro impatto sulle concessioni di licenze e sui titolari dei diritti, compresi i titolari dei diritti che non sono membri dell’organismo che concede le licenze o che sono cittadini di un altro Stato membro o che risiedono in un altro Stato membro ◄ , sulla loro efficacia nell'agevolare la diffusione dei contenuti culturali e sull'impatto sul mercato interno, compresa la prestazione transfrontaliera di servizi e la concorrenza. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa, anche per quanto riguarda l'effetto transfrontaliero di tali meccanismi nazionali.



CAPO 3

Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta

Articolo 13

Meccanismo di negoziazione

Gli Stati membri provvedono affinché le parti che incontrano difficoltà nella conclusione di una licenza sui diritti nel perseguire un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su servizi di video su richiesta possano avvalersi dell'assistenza di un organismo imparziale o di mediatori. L'organismo imparziale istituito o designato dallo Stato membro ai fini del presente articolo e i mediatori prestano assistenza alle parti nei negoziati e le sostengono nella conclusione degli accordi, anche, ove opportuno, presentando proposte alle parti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome dell'organismo o dei mediatori di cui al primo comma entro il 7 giugno 2021. Nei casi in cui gli Stati membri abbiano scelto di ricorrere alla mediazione, la notifica alla Commissione include almeno, se disponibile, la fonte in cui sono reperibili le informazioni pertinenti sui mediatori incaricati.



CAPO 4

Opere delle arti visive di dominio pubblico

Articolo 14

Opere delle arti visive di dominio pubblico

Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arte visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore.



TITOLO IV

MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE



CAPO 1

Diritti sulle pubblicazioni

Articolo 15

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online

▼C1

1.  
Gli Stati membri riconoscono agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico stabiliti in uno Stato membro i diritti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione.

▼B

I diritti di cui al primo comma non si applicano agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori.

La protezione accordata a norma del primo comma non si applica ai collegamenti ipertestuali.

I diritti di cui al primo comma non si applicano all'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.

2.  
I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altri materiali inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altri materiali in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

►C1  Quando un’opera o altri materiali sono inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l’utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati. ◄ I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo di opere o altri materiali la cui protezione sia scaduta.

3.  
Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE, la direttiva 2012/28/UE e la direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4.  
I diritti di cui al paragrafo 1 si estinguono due anni dopo la pubblicazione della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione di tale pubblicazione di carattere giornalistico.

▼C1

Il paragrafo 1 non si applica alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta prima del 6 giugno 2019.

▼B

5.  
Gli Stati membri provvedono affinché gli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

Articolo 16

Richieste di equo compenso

Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore abbia diritto a una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.

Il primo comma non pregiudica le disposizioni vigenti e future negli Stati membri relativamente ai diritti di prestito pubblico.



CAPO 2

Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online

Articolo 17

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

1.  
Gli Stati membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti.

Un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve pertanto ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali.

2.  
Gli Stati membri dispongono che qualora un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ottenga un'autorizzazione, ad esempio mediante un accordo di licenza, tale autorizzazione includa anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi.
3.  
Quando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettui un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE non si applica alle fattispecie contemplate dal presente articolo.

Il primo comma del presente paragrafo non pregiudica la possibile applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE a tali prestatori di servizi per finalità che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

4.  

Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino di:

a) 

aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, e

b) 

aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso,

c) 

aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).

5.  

Per stabilire se il prestatore di servizi si è conformato agli obblighi di cui al paragrafo 4 e alla luce del principio di proporzionalità, sono presi in considerazione, tra gli altri, gli elementi seguenti:

a) 

la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o altri materiali caricati dagli utenti del servizio; e

b) 

la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi.

▼C1

6.  
Gli Stati membri dispongono che, con riferimento ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i cui servizi sono disponibili al pubblico nell’Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR calcolato in conformità della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 2 ), le condizioni in virtù del regime di responsabilità di cui al paragrafo 4 siano limitate alla conformità alla lettera a) del paragrafo 4 e alla circostanza di aver agito tempestivamente, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata, per disabilitare l'accesso alle opere o ad altri materiali notificati o rimuovere dai loro siti web tali opere o altri materiali.

▼B

Se il numero medio di visitatori unici mensili di tali prestatori di servizi supera i 5 milioni, calcolati sulla base del precedente anno civile, essi devono dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire l'ulteriore caricamento di opere o di altri materiali oggetto della segnalazione per i quali i titolari dei diritti abbiano fornito informazioni pertinenti e necessarie.

▼C2

7.  
La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o limitazione.

▼B

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti in ogni Stato membro possano avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni esistenti quando caricano e mettono a disposizione contenuti generati dagli utenti tramite i servizi di condivisione di contenuti online:

a) 

citazione, critica, rassegna;

b) 

utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

8.  
L'applicazione del presente articolo non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza.

Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online forniscano ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni adeguate sul funzionamento delle loro prassi per quanto riguarda la cooperazione di cui al paragrafo 4 e, qualora siano stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi.

9.  
Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online istituiscano un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso a, o alla rimozione di, specifiche opere o altri materiali da essi caricati.

Ove i titolari dei diritti chiedano che sia disabilitato l'accesso a loro specifiche opere o altri materiali, o che tali opere o altri materiali siano rimossi, essi devono indicare debitamente i motivi della richiesta. I reclami presentati nell'ambito del meccanismo di cui al primo comma sono trattati senza indebito ritardo e le decisioni volte a disabilitare l'accesso o a rimuovere i contenuti caricati sono soggette a verifica umana. Gli Stati membri garantiscono altresì che meccanismi di ricorso stragiudiziale siano disponibili per la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi consentono una risoluzione imparziale delle controversie e non privano l'utente della protezione giuridica offerta dal diritto nazionale, fatto salvo il diritto degli utenti di avvalersi di mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci. ►C1  In particolare, gli Stati membri provvedono a che gli utenti abbiano accesso a un organo giurisdizionale o un’altra autorità giudiziaria competente per far valere l’applicazione di un’eccezione o di una limitazione al diritto d’autore e ai diritti connessi. ◄

La presente direttiva non incide in alcun modo sugli utilizzi legittimi, quali quelli oggetto delle eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell'Unione, e non comporta l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei dati personali, salvo conformemente alla direttiva 2002/58/CE e al regolamento (UE) 2016/679.

▼C1

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online informano i loro utenti, nei loro termini e condizioni d’uso, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali conformemente alle eccezioni o limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi previste dal diritto dell’Unione.

▼B

10.  
A decorrere dal 6 giugno 2019, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, organizza dialoghi tra le parti interessate per discutere le migliori prassi per la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti. La Commissione, di concerto con i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, i titolari dei diritti, le organizzazioni di utenti e altre parti interessate pertinenti e tenendo conto dei risultati dei dialoghi con le parti interessate, emette orientamenti sull'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne la cooperazione di cui al paragrafo 4. ►C1  Nel discutere le migliori prassi, si tiene specialmente conto, tra l’altro, della necessità di pervenire a un equilibrio tra i diritti fondamentali e del ricorso a eccezioni e limitazioni. ◄ Ai fini del dialogo con le parti interessate, le organizzazioni di utenti hanno accesso a informazioni adeguate fornite dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sul funzionamento delle loro prassi in relazione al paragrafo 4.



CAPO 3

Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento

Articolo 18

Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata

1.  
Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.
2.  
Nel recepire il principio stabilito al paragrafo 1 nel diritto interno, gli Stati membri sono liberi di utilizzare meccanismi di vario tipo e tengono conto del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi.

Articoli 19

Obbligo di trasparenza

▼C1

1.  
Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano regolarmente, e almeno una volta all’anno, e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure da parte degli aventi causa, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, tutti i proventi generati e la remunerazione dovuta.

▼B

2.  
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i diritti di cui al paragrafo 1 siano stati successivamente concessi in licenza, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti ricevano, su loro richiesta, informazioni supplementari da parte dei sublicenziatari qualora la loro prima controparte contrattuale non detenga tutte le informazioni necessarie ai fini del paragrafo 1.

▼C1

Qualora tali informazioni supplementari siano richieste, la prima controparte contrattuale degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) fornisce informazioni sull’identità di tali sublicenziatari.

Gli Stati membri possono disporre che una richiesta ai sublicenziatari a norma del primo comma sia effettuata direttamente o indirettamente tramite la controparte contrattuale dell’autore o artista (interprete o esecutore).

▼B

3.  
L'obbligo stabilito al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo per garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore. Gli Stati membri possono prevedere che nei casi debitamente giustificati in cui l'onere amministrativo di cui al paragrafo 1 diventasse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, l'obbligo è limitato alle tipologie e al livello di informazioni ragionevolmente prevedibili in tali casi.
4.  
Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione, fatto salvo il caso in cui l'autore o artista (interprete o esecutore) dimostri di necessitare delle informazioni per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, e chieda le informazioni a tal fine.
5.  
Gli Stati membri possono disporre che, per gli accordi soggetti ad accordi di contrattazione collettiva o basati su questi ultimi, siano applicabili le regole di trasparenza del relativo contratto collettivo, a condizione che tali regole soddisfino i criteri di cui ai paragrafi da 1 a 4.
6.  
Qualora sia applicabile l'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE, l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti conclusi dalle entità di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di tale direttiva o da altre entità soggette alle norme nazionali recanti attuazione di detta direttiva.

Articolo 20

Meccanismo di adeguamento contrattuale

▼C1

1.  
Gli Stati membri garantiscono che, in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile che preveda un meccanismo comparabile a quello stabilito nel presente articolo, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti abbiano il diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti, o dai suoi aventi causa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

▼B

2.  
Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti conclusi dalle entità di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della direttiva 2014/26/UE o da altre entità già soggette alle norme nazionali recanti attuazione di tale direttiva.

Articolo 21

Procedura alternativa di risoluzione delle controversie

Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 19 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 20 possano essere oggetto di una procedura alternativa di risoluzione delle controversie, su base volontaria. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) possano avviare tali procedure su richiesta specifica di uno o più autori o artisti (interpreti o esecutori).

Articolo 22

Diritto di revoca

1.  
Gli Stati membri provvedono a che un autore o artista (interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un'opera o altri materiali protetti possa revocare, in toto o in parte, la licenza o il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento di tale opera o altri materiali protetti.
2.  

Il diritto nazionale può prevedere disposizioni specifiche per il meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1, tenendo conto:

a) 

delle specificità dei diversi settori e delle diverse tipologie di opere e esecuzioni; e

b) 

dell'importanza relativa dei contributi individuali e degli interessi legittimi di tutti gli autori o artisti (interpreti o esecutori) interessati dall'applicazione del meccanismo di revoca da parte di un autore o artista (interprete o esecutore) che agisce a titolo individuale, laddove un'opera o altri materiali contengano il contributo di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori).

Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del meccanismo di revoca opere o altri materiali che contengono generalmente contributi di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori).

Gli Stati membri possono prevedere che il meccanismo di revoca possa applicarsi solo entro un determinato periodo di tempo, qualora tale restrizione sia debitamente giustificata dalle specificità del settore o dalla tipologia di opere o altri materiali protetti in questione.

Gli Stati membri possono disporre che gli autori o artisti (interpreti o esecutori) possano scegliere di porre fine all'esclusività di un contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti.

3.  
Gli Stati membri dispongono che la revoca di cui al paragrafo 1 possa essere esercitata solo dopo un lasso di tempo ragionevole in seguito alla conclusione dell'accordo di licenza o al trasferimento dei diritti. L'autore o artista (interprete o esecutore) informa la persona cui i diritti sono stati concessi in licenza o trasferiti e stabilisce un termine appropriato entro il quale deve avvenire lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Allo scadere di tale termine, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) può scegliere di porre fine all'esclusività del contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti.
4.  
Il paragrafo 1 non si applica se il mancato sfruttamento è principalmente dovuto a circostanze cui è ragionevolmente lecito attendersi che l'autore o l'artista (interprete o esecutore) possa rimediare.
5.  
Gli Stati membri possono disporre che qualsiasi disposizione contrattuale che deroga al meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1 sia esecutiva solo se basata su un accordo collettivo.

Articolo 23

Disposizioni comuni

1.  
Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi disposizione contrattuale che impedisca il rispetto degli articoli 19, 20 e 21 sia inapplicabile in relazione ad autori e artisti (interpreti o esecutori).
2.  
Gli Stati membri dispongono che gli articoli da 18 a 22 della presente direttiva non si applichino agli autori di un programma per elaboratore ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2009/24/CE.



TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Modifiche delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

1.  

La direttiva 96/9/CE è così modificata:

a) 

all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) allorché l'impiego ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 );

b) 

all'articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

▼C1

«b) qualora si tratti di un’estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica, purché ne sia citata la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790;».

▼B

2.  

La direttiva 2001/29/CE è così modificata:

a) 

all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 );

b) 

all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790;»;

c) 

all'articolo 12, paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:

«e) 

esaminare l'impatto del recepimento della direttiva (UE) 2019/790 funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà inerenti a tale recepimento;

f) 

facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, nonché sull'applicazione pratica delle misure adottate dagli Stati membri per attuare la direttiva (UE) 2019/790;

g) 

discutere di qualunque altro problema conseguente all'applicazione della direttiva (UE) 2019/790.».

Articolo 25

Relazione con eccezioni e limitazioni previste da altre direttive

Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni e limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle eccezioni o delle limitazioni di cui alla presente direttiva.

Articolo 26

Applicazione nel tempo

1.  
La presente direttiva si applica a tutte le opere e altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d'autore al 7 giugno 2021 o in data successiva.
2.  
La presente direttiva si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021.

Articolo 27

Disposizione transitoria

▼C1

Gli accordi di concessione di licenza o di trasferimento dei diritti di autori ed artisti (interpreti o esecutori) sono soggetti all’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 19 a decorrere dal 7 giugno 2022.

▼B

Articolo 28

Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva è effettuato in conformità della direttiva 2002/58/CE e del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 29

Recepimento

1.  
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 30

Riesame

1.  
Non prima del 7 giugno 2026 la Commissione procede a un riesame della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni.

Entro il 7 giugno 2024, la Commissione valuta l'impatto del regime di responsabilità specifico di cui all'articolo 17 applicabile ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR e i cui servizi sono a disposizione del pubblico nell'Unione da meno di tre anni a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, e, se del caso, agisce conformemente alle conclusioni della sua valutazione.

2.  
Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 31

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 32

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



( 1 ) Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 6).

( 2 ) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

( *1 ) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;

( *2 ) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;

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