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Document 02016R1675-20181022

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/2018-10-22

02016R1675 — IT — 22.10.2018 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 254 dell'20.9.2016, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/105 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2017

  L 19

1

24.1.2018

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/212 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2017

  L 41

4

14.2.2018

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1467 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2018

  L 246

1

2.10.2018




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

L'elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione («paesi terzi ad alto rischio») figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.




ALLEGATO

Paesi terzi ad alto rischio

I.   Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione.



N.

Paese terzo ad alto rischio

1

Afghanistan

2

Bosnia-Erzegovina

3

Guyana

4

Iraq

5

Repubblica democratica popolare del Laos

6

Siria

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Yemen

▼M1

10

Etiopia

▼M2

11

Sri Lanka

12

Trinidad e Tobago

13

Tunisia

▼M3

14

Pakistan

▼B

II.   Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno deciso di chiedere assistenza tecnica per l'attuazione del piano d'azione del GAFI, individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.



N.

Paese terzo ad alto rischio

1

Iran

III.   Paesi terzi ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate, che sono individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.



N.

Paese terzo ad alto rischio

1

Repubblica popolare democratica di Corea

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