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Document 02008D0114-20130701

Consolidated text: Decisione del Consiglio del 12 febbraio 2008 che stabilisce lo statuto dell’Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (2008/114/CE, Euratom)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/114(1)/2013-07-01

2008D0114 — IT — 01.07.2013 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

che stabilisce lo statuto dell’Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

(2008/114/CE, Euratom)

(GU L 041, 15.2.2008, p.15)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013




▼B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

che stabilisce lo statuto dell’Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

(2008/114/CE, Euratom)



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 54, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

considerando quanto segue:

(1)

Il titolo II, capo 6, del trattato Euratom prevede la costituzione dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (di seguito «l'Agenzia») e ne definisce i compiti e gli obblighi volti a garantire agli utilizzatori dell'Unione europea un approvvigionamento regolare ed equo di materie nucleari. Lo statuto dell'Agenzia è stato adottato il 6 novembre 1958 ( 2 ). In considerazione dell'aumento del numero di Stati membri e data la necessità di applicare disposizioni finanziarie moderne all'Agenzia e fissarne la sede, lo statuto dovrebbe essere abrogato e sostituito.

(2)

Il nuovo statuto dovrebbe contenere disposizioni finanziarie conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 3 ). Allo stesso tempo dovrebbe essere adottato, ai sensi dell'articolo 183 del trattato, il nuovo regolamento finanziario applicabile all'Agenzia. Il capitale dell'Agenzia e la possibilità, prevista nel trattato, di riscuotere un canone sulle transazioni, dovrebbero essere mantenuti.

(3)

Il nuovo statuto dell'Agenzia dovrebbe essere adattato alla situazione di un'Unione europea allargata. Segnatamente, è opportuno modificare la dimensione del comitato consultivo dell'Agenzia in modo da migliorarne il funzionamento e l'efficacia,

DECIDE:



Articolo 1

Lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, quale figura in allegato, è adottato.

Articolo 2

Lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom del 6 novembre 1958 è abrogato.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.




ALLEGATO

STATUTO DELL'AGENZIA DI APPROVVIGIONAMENTO DELL'EURATOM



CAPO 1

STRUTTURA INTERNA E FUNZIONAMENTO

Articolo 1

Obiettivi e compiti

1.  L'obiettivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom (di seguito «l'Agenzia») è di eseguire i compiti affidatile dal titolo II, capo 6, del trattato, conformemente agli obiettivi del trattato.

A tal fine, l'Agenzia provvede fra l'altro:

 a fornire alla Comunità conoscenze, informazioni e consulenze su qualsiasi materia connessa al funzionamento del mercato delle materie e dei servizi nucleari,

 a svolgere un ruolo di sorveglianza del mercato monitorando ed individuando le tendenze del mercato che potrebbero incidere sulla sicurezza dell'approvvigionamento di materie e servizi nucleari dell'Unione europea,

 a ricercare la consulenza e ricevere il sostegno del comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 11 (di seguito «il comitato») e ad operare in stretta cooperazione con esso.

2.  L'Agenzia può anche costituire una riserva di materie nucleari, in conformità degli articoli 62 e 72 del trattato.

Articolo 2

Status giuridico e sede

1.  L'Agenzia è dotata di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 54 del trattato. L'Agenzia svolge le sue attività esclusivamente nell'interesse generale. Essa agisce senza scopo di lucro.

2.  Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee si applica all’Agenzia, al suo Direttore generale e al suo personale.

3.  La sede dell'Agenzia è fissata a Lussemburgo.

4.  Essa può prendere di propria iniziativa qualsiasi altro provvedimento concernente l’organizzazione amministrativa interna che sia necessario per l'adempimento dei suoi compiti, all'interno come all'esterno della Comunità.

5.  L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più vasta capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. Essa può, in particolare, acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Articolo 3

Funzioni e poteri del Direttore generale

1.  Il Direttore generale è nominato dalla Commissione.

2.  Il Direttore generale rappresenta l’Agenzia. Egli può delegare i suoi poteri ad altre persone. Le norme applicabili alla delega dei propri poteri sono stabilite in documenti interni dell'Agenzia.

3.  Il Direttore generale:

 assicura l'esecuzione dei compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 1,

 esercita il diritto esclusivo dell’Agenzia di concludere contratti relativi alla fornitura di materie nucleari nonché il suo diritto di opzione,

 assicura l’amministrazione e gestione quotidiana di tutte le risorse dell’Agenzia,

 tiene regolarmente informato il comitato e lo consulta su qualsiasi materia di sua competenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3,

 prepara il progetto di stato previsionale delle entrate e delle uscite dell'Agenzia nonché l'esecuzione del bilancio,

 esegue studi ed elabora relazioni specifiche considerati necessari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, in stretta cooperazione con il comitato, ed invia tali studi e relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4.  Il Direttore generale presenta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle attività svolte dall'Agenzia nell’esercizio precedente e un progetto di programma di lavoro per l'anno successivo, dopo aver ottenuto il parere del comitato.

Articolo 4

Direttore generale e personale

1.  Il Direttore generale e il personale dell’Agenzia sono o diventano funzionari delle Comunità europee soggetti allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ( 4 ), e alle norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto statuto. I funzionari sono nominati e retribuiti dalla Commissione.

2.  Il Direttore generale e il personale dell'Agenzia ricevono un nulla osta di sicurezza, ai sensi dell'articolo 194 del trattato, con riferimento a fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti protetti da segreto di cui vengano in possesso o che siano loro comunicati.

Articolo 5

Controllo della Commissione

1.  L'Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione, che può impartirle direttive e dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni.

2.  Il diritto di veto della Commissione decade dieci giorni lavorativi dopo l'adozione di una decisione dell'Agenzia, a meno che entro tale termine non siano state formulate riserve in proposito da parte della Commissione o del suo rappresentante. Questi ultimi possono rinunciare, prima dello scadere del predetto termine, alla presentazione di riserve.

3.  Se la Commissione o il suo rappresentante formulano riserve entro il termine previsto al paragrafo 2, la Commissione adotta una posizione definitiva al riguardo entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui sono state formulate le riserve.

4.  Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione dell'articolo 53 del trattato.

5.  Qualsiasi atto o astensione dell'Agenzia contemplato dall'articolo 53 del trattato può essere deferito dagli interessati alla Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa notifica oppure, se l’atto non è notificato, entro quindici giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. In mancanza di notifica o di pubblicazione, il termine decorre dal giorno in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'atto in questione.



CAPO 2

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 6

Organizzazione finanziaria

1.  L'Agenzia gode di autonomia finanziaria. Essa agisce nel settore di sua competenza secondo principi commerciali.

2.  In qualsiasi momento l'Agenzia ha facoltà di convertire in un’altra moneta le somme che essa detiene in euro per effettuare operazioni finanziarie o commerciali conformi ai fini che le sono stati assegnati dal trattato e nel rispetto del presente statuto.

L'Agenzia evita, per quanto possibile, di procedere a tali conversioni qualora detenga somme disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

L'Agenzia può effettuare operazioni finanziarie connesse al conseguimento dei suoi obiettivi impiegando le disponibilità di cui non ha immediatamente bisogno per far fronte ai suoi obblighi.

3.  L’Agenzia è autorizzata a contrarre prestiti, a nome della Comunità europea dell'energia atomica e nei limiti fissati dal Consiglio, finalizzati all’adempimento dei suoi compiti.

4.  Gli impegni sottoscritti dall'Agenzia in forza del presente statuto godono della garanzia della Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 7

Entrate e uscite

1.  Tutte le entrate e uscite dell'Agenzia sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

2.  Il bilancio tra entrate e uscite deve essere in pareggio.

3.  Le entrate dell'Agenzia sono costituite da un contributo della Comunità, dagli interessi bancari e dal rendimento del suo capitale e dei suoi investimenti bancari, nonché, all’occorrenza, dal canone di cui all'articolo 54 del trattato e da prestiti.

4.  Le spese dell'Agenzia sono costituite dalle spese amministrative relative al personale e al comitato così come dalle spese che discendono da contratti stipulati con terzi.

5.  Ogni anno il Direttore generale redige uno stato di previsione delle entrate e delle uscite dell'Agenzia per l'esercizio seguente. Lo stato di previsione, che include un progetto di tabella dell’organico, è trasmesso alla Commissione entro il 31 marzo, dopo aver ottenuto il parere del comitato.

6.  Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che ritiene necessarie ai fini della tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale.

7.  Nel quadro della procedura di bilancio, l’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione destinata all’Agenzia e adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia, che figura separatamente nella tabella dell’organico della Commissione.

8.  Il bilancio è adottato dalla Commissione. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. All’occorrenza, esso è adeguato di conseguenza. Il bilancio dell'Agenzia è pubblicato nel suo sito Internet.

9.  Qualsiasi modifica della tabella dell'organico e del bilancio dell’Agenzia è oggetto di un bilancio rettificativo adottato conformemente alla procedura utilizzata per il bilancio iniziale. Le modifiche alla tabella dell'organico sono sottoposte all’autorità di bilancio. I bilanci rettificativi sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Esecuzione del bilancio, controllo finanziario e norme finanziarie

1.  Il Direttore generale dà attuazione al bilancio dell'Agenzia.

2.  Al termine di ciascun esercizio finanziario, il contabile dell'Agenzia trasmette i conti provvisori dell'Agenzia:

a) entro il 1o marzo al contabile della Commissione, ai fini di consolidamento; e

b) entro il 31 marzo dell’esercizio finanziario seguente alla Corte dei conti.

3.  Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’Agenzia, il Direttore generale redige i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette al comitato, che formula un parere al riguardo.

4.  Il comitato formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

5.  Entro il 1o luglio che segue l'esercizio chiuso, il Direttore generale trasmette i conti definitivi, corredati del parere del comitato, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

6.  I conti definitivi dell'Agenzia sono pubblicati nel sito Internet dell’Agenzia.

7.  Il Direttore generale invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate entro il 30 settembre.

8.  Il Direttore generale presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di scarico relativa all'esercizio finanziario in oggetto.

9.  Entro il 30 aprile dell'esercizio N + 2 il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio espressa a maggioranza qualificata, dà discarico al Direttore generale in relazione all'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

10.  Se del caso, è adottato un regolamento finanziario specifico applicabile all'Agenzia ai sensi dell'articolo 183 del trattato.

Articolo 9

Capitale

▼M1

1.  Il capitale dell’Agenzia ammonta a 5 856 000 EUR.

▼B

2.  Il capitale è sottoscritto nel modo seguente:



Belgio

EUR

192 000

Bulgaria

EUR

96 000

Repubblica ceca

EUR

192 000

Danimarca

EUR

96 000

Germania

EUR

672 000

Estonia

EUR

32 000

Irlanda

EUR

32 000

Grecia

EUR

192 000

Spagna

EUR

416 000

Francia

EUR

672 000

▼M1

Croazia

EUR

32 000

▼B

Italia

EUR

672 000

Cipro

EUR

32 000

Lettonia

EUR

32 000

Lituania

EUR

32 000

Lussemburgo

EUR

Ungheria

EUR

192 000

Malta

EUR

Paesi Bassi

EUR

192 000

Austria

EUR

96 000

Polonia

EUR

416 000

Portogallo

EUR

192 000

Romania

EUR

288 000

Slovenia

EUR

32 000

Slovacchia

EUR

96 000

Finlandia

EUR

96 000

Svezia

EUR

192 000

Regno Unito

EUR

672 000

3.  Una quota pari al 10 % del capitale è versata in occasione dell'adesione di uno Stato membro alla Comunità. Inoltre, il versamento delle altre quote di capitale può essere richiesto con decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La quota richiesta è versata all'Agenzia entro trenta giorni dalla data di tale decisione.

4.  La partecipazione al capitale non conferisce alcun diritto a dividendi o ad interessi. Essa dà diritto al rimborso dell'importo nominale delle quote di capitale versate soltanto nel caso di scioglimento dell'Agenzia.

5.  Tutti i pagamenti sono effettuati in euro.

Articolo 10

Canoni

L'Agenzia può, ai sensi dell'articolo 54 del trattato, riscuotere un canone sulle transazioni in cui l'Agenzia interviene nell'esercizio del suo diritto d'opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura. Il gettito generato da tali canoni è destinato esclusivamente a coprire le sue spese di funzionamento.

Le disposizioni riguardanti i canoni sulle transazioni sono precisate in una decisione di applicazione. L'importo del canone ed i relativi metodi di valutazione e riscossione sono stabiliti dalla Commissione, previa consultazione del Consiglio, su proposta del Direttore generale, dopo aver ottenuto il parere del comitato.



CAPO 3

COMITATO CONSULTIVO

Articolo 11

Composizione del comitato

1.  Il comitato si compone di rappresentanti degli Stati membri ripartiti secondo la tabella sotto indicata. Uno Stato membro può tuttavia scegliere di non parteciparvi. Se un membro si dimette o è impossibilitato ad adempiere ai propri compiti, viene nominato un successore per la rimanente durata del mandato.



Belgio

2 membri

Bulgaria

2 membri

Repubblica ceca

2 membri

Danimarca

1 membro

Germania

4 membri

Estonia

1 membro

Irlanda

1 membro

Grecia

2 membri

Spagna

3 membri

Francia

4 membri

▼M1

Croazia

2 membri

▼B

Italia

4 membri

Cipro

1 membro

Lettonia

1 membro

Lituania

2 membri

Lussemburgo

Ungheria

2 membri

Malta

Paesi Bassi

2 membri

Austria

2 membri

Polonia

3 membri

Portogallo

2 membri

Romania

3 membri

Slovenia

2 membri

Slovacchia

2 membri

Finlandia

2 membri

Svezia

2 membri

Regno Unito

4 membri.

2.  Oltre a tener conto della partecipazione degli Stati membri al capitale dell'Agenzia, l'assegnazione dei posti all'interno del comitato dovrebbe riflettere l'esperienza, le competenze e/o le attività pertinenti degli Stati membri in settori quali il commercio di materie e servizi nucleari nell'ambito del ciclo del combustibile nucleare o della produzione di energia nucleare.

3.  I membri del comitato sono designati dal rispettivo Stato membro secondo il loro grado di esperienza e di competenza pertinente nei settori del commercio di materie e servizi nucleari nell'ambito del ciclo del combustibile nucleare o della produzione di energia nucleare o in questioni regolamentari connesse al commercio nucleare. La durata del mandato è di tre anni. Il mandato può essere rinnovato.

Articolo 12

Presidenza del comitato

1.  Il comitato nomina fra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti. Tale ufficio di presidenza del comitato rappresenta l'esperienza del comitato e le diverse parti interessate del settore industriale, a livello sia di produttori sia di utilizzatori. Il vicepresidente più anziano sostituisce il presidente se questi non è in grado di svolgere le sue funzioni.

2.  Il mandato del presidente e dei vicepresidenti ha una durata di tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato una volta e la presidenza dovrebbe essere assunta a turno dai membri del comitato, in ragione delle loro diverse esperienze nell'ambito dell'industria e dell'amministrazione. Il mandato del presidente o del vicepresidente giunge automaticamente a termine se scade, senza essere rinnovato, il rispettivo mandato quale membro del comitato.

Articolo 13

Competenze del comitato

1.  Il comitato assiste l’Agenzia nell’adempimento dei suoi compiti, formulando pareri e fornendo analisi ed informazioni. Tale assistenza include anche l'eventuale elaborazione delle relazioni, delle indagini e delle analisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sotto la responsabilità del Direttore generale conformemente all'articolo 3, paragrafo 3. Esso costituisce un organo di collegamento tra l'Agenzia, da una parte, e i produttori e gli utilizzatori del settore nucleare, dall'altra.

2.  Il comitato può essere consultato su tutte le questioni di competenza dell'Agenzia, oralmente nel corso delle riunioni o per iscritto negli intervalli tra le riunioni. Il comitato può ugualmente esprimere pareri in merito a tali questioni, su iniziativa di almeno un terzo dei suoi membri.

3.  Il comitato è consultato e convocato prima di ogni decisione del Direttore generale sulle materie seguenti:

a) il regolamento che determina le modalità di raffronto delle offerte e delle domande (articolo 60, sesto comma, del trattato);

b) il capitale dell'Agenzia; gli aumenti o le riduzioni di capitale o le ulteriori sottoscrizioni di capitale (articolo 54, quarto comma, del trattato);

c) i prestiti di cui all'articolo 6;

d) l’applicazione del canone sulle transazioni, destinato a coprire le spese di funzionamento dell’Agenzia (articolo 54, quinto comma, del trattato);

e) le condizioni per la costituzione e il ritiro di scorte commerciali da parte dell'Agenzia (articolo 72, primo comma, del trattato);

f) le questioni finanziarie di cui all'articolo 8, compreso il regolamento finanziario per l'agenzia e la preparazione dello stato di previsione speciale come previsto dall'articolo 171, paragrafo 2, del trattato;

g) la relazione annuale, ivi compresa l'analisi del mercato ed il programma di lavoro per l'anno successivo;

h) i criteri che stabiliscono le pratiche vietate a norma dell'articolo 68 del trattato;

i) lo scioglimento dell’Agenzia.

4.  Ove necessario, il Direttore generale può fissare un termine per la presentazione del parere da parte del comitato. Tale termine non può essere inferiore a un mese dalla data della comunicazione che a tal fine è trasmessa ai membri del Comitato.

5.  Se entro tale termine non si può ottenere il parere del comitato, il Direttore generale può adottare una decisione.

6.  Per quanto riguarda le materie specificate nel presente articolo, le decisioni di competenza del Direttore generale non possono essere prese prima di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data del parere del comitato, qualora esse si discostino dal suddetto parere.

7.  Il comitato adotta il suo regolamento interno per tutte le questioni non contemplate dal presente statuto.

Articolo 14

Riunioni del comitato

1.  Il comitato è convocato:

a) quando l'ufficio di presidenza lo ritiene necessario e di regola due volte l'anno;

b) su richiesta del Direttore generale, in particolare ogni volta che la consultazione del Comitato è obbligatoria ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3; e

c) su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri del comitato, con indicazione dei punti da trattare all’ordine del giorno.

L'Agenzia prepara l'ordine del giorno in cooperazione con il presidente e lo sottopone al comitato per approvazione.

L'agenzia invia i documenti relativi all'ordine del giorno a tutti i membri del comitato almeno quindici giorni lavorativi prima della data della riunione.

2.  Le riunioni del comitato richiedono un quorum pari alla maggioranza dei suoi membri. I pareri sono emessi a maggioranza dei membri presenti o rappresentati.

3.  Ogni membro del comitato ha diritto a un voto. In caso di impedimento, un membro può delegare il suo diritto al voto, rilasciando una procura scritta a un altro membro.

4.  Il Direttore generale o il suo rappresentante assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato. Previo consenso di tutti i membri presenti e con riserva del rispetto dell'obbligo imposto al paragrafo 5, possono partecipare alla riunione altre persone che non appartengono al personale dell'Agenzia.

5.  I membri del comitato sono vincolati all'obbligo del segreto sancito dall'articolo 194 del trattato con riferimento a fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti protetti da segreto di cui vengano in possesso o che siano loro comunicati nella loro qualità di membri del comitato.

6.  Il Direttore generale fornisce al comitato un segretariato appropriato, la cui designazione è soggetta all'approvazione della Commissione. Il segretariato redige i verbali delle riunioni del comitato, degli eventuali sottocomitati e dell'ufficio di presidenza. Le spese operative del comitato sono imputate all'Agenzia.

7.  L'Agenzia rimborsa le spese di viaggio di un membro del comitato per ciascuno Stato membro.



( 1 ) Parere del 13 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 2 ) GU 27 del 6.12.1958, pag. 534/58.

( 3 ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

( 4 ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 1).

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