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Document 02006R1907-20180509

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/2018-05-09

02006R1907 — IT — 09.05.2018 — 038.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

▼C1

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

▼B

(GU L 396 dell'30.12.2006, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1354/2007 DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2007

  L 304

1

22.11.2007

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 987/2008 DELLA COMMISSIONE dell’8 ottobre 2008

  L 268

14

9.10.2008

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008

  L 353

1

31.12.2008

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 134/2009 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2009

  L 46

3

17.2.2009

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 552/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2009

  L 164

7

26.6.2009

►M6

REGOLAMENTO (UE) N. 276/2010 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2010

  L 86

7

1.4.2010

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2010

  L 133

1

31.5.2010

 M8

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2011 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2011

  L 44

2

18.2.2011

►M9

REGOLAMENTO (UE) N. 207/2011 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2011

  L 58

27

3.3.2011

►M10

REGOLAMENTO (UE) N. 252/2011 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2011

  L 69

3

16.3.2011

►M11

REGOLAMENTO (UE) N. 253/2011 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2011

  L 69

7

16.3.2011

►M12

REGOLAMENTO (UE) N. 366/2011 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2011

  L 101

12

15.4.2011

►M13

REGOLAMENTO (UE) N. 494/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2011

  L 134

2

21.5.2011

►M14

REGOLAMENTO (UE) N. 109/2012 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2012

  L 37

1

10.2.2012

►M15

REGOLAMENTO (UE) N. 125/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2012

  L 41

1

15.2.2012

►M16

REGOLAMENTO (UE) N. 412/2012 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2012

  L 128

1

16.5.2012

►M17

REGOLAMENTO (UE) N. 835/2012 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2012

  L 252

1

19.9.2012

►M18

REGOLAMENTO (UE) N. 836/2012 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2012

  L 252

4

19.9.2012

►M19

REGOLAMENTO (UE) N. 847/2012 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2012

  L 253

1

20.9.2012

►M20

REGOLAMENTO (UE) N. 848/2012 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2012

  L 253

5

20.9.2012

►M21

REGOLAMENTO (UE) N. 126/2013 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2013

  L 43

24

14.2.2013

►M22

REGOLAMENTO (UE) N. 348/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 aprile 2013

  L 108

1

18.4.2013

►M23

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M24

REGOLAMENTO (UE) N. 1272/2013 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2013

  L 328

69

7.12.2013

►M25

REGOLAMENTO (UE) N. 301/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 2014

  L 90

1

26.3.2014

►M26

REGOLAMENTO (UE) N. 317/2014 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2014

  L 93

24

28.3.2014

►M27

REGOLAMENTO (UE) N. 474/2014 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2014

  L 136

19

9.5.2014

►M28

REGOLAMENTO (UE) N. 895/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2014

  L 244

6

19.8.2014

►M29

REGOLAMENTO (UE) 2015/282 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 2015

  L 50

1

21.2.2015

►M30

REGOLAMENTO (UE) 2015/326 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2015

  L 58

43

3.3.2015

►M31

REGOLAMENTO (UE) 2015/628 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2015

  L 104

2

23.4.2015

►M32

REGOLAMENTO (UE) 2015/830 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2015

  L 132

8

29.5.2015

►M33

REGOLAMENTO (UE) 2015/1494 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2015

  L 233

2

5.9.2015

►M34

REGOLAMENTO (UE) 2016/26 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2016

  L 9

1

14.1.2016

►M35

REGOLAMENTO (UE) 2016/217 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2016

  L 40

5

17.2.2016

►M36

REGOLAMENTO (UE) 2016/863 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2016

  L 144

27

1.6.2016

►M37

REGOLAMENTO (UE) 2016/1005 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2016

  L 165

4

23.6.2016

►M38

REGOLAMENTO (UE) 2016/1017 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2016

  L 166

1

24.6.2016

 M39

REGOLAMENTO (UE) 2016/1688 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2016

  L 255

14

21.9.2016

►M40

REGOLAMENTO (UE) 2016/2235 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2016

  L 337

3

13.12.2016

►M41

REGOLAMENTO (UE) 2017/227 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2017

  L 35

6

10.2.2017

►M42

REGOLAMENTO (UE) 2017/706 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 2017

  L 104

8

20.4.2017

►M43

REGOLAMENTO (UE) 2017/999 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2017

  L 150

7

14.6.2017

►M44

REGOLAMENTO (UE) 2017/1000 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2017

  L 150

14

14.6.2017

►M45

REGOLAMENTO (UE) 2017/1510 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2017

  L 224

110

31.8.2017

►M46

REGOLAMENTO (UE) 2018/35 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 2018

  L 6

45

11.1.2018

►M47

REGOLAMENTO (UE) 2018/588 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2018

  L 99

3

19.4.2018

 M48

REGOLAMENTO (UE) 2018/589 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2018

  L 99

7

19.4.2018


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 136, 29.5.2007, pag.  3 (1907/2006)

 C2

Rettifica, GU L 141, 31.5.2008, pag.  22 (1907/2006)

 C3

Rettifica, GU L 036, 5.2.2009, pag.  84 (1907/2006)

►C4

Rettifica, GU L 260, 2.10.2010, pag.  22 (987/2008)

►C5

Rettifica, GU L 049, 24.2.2011, pag.  52 (143/2011)

►C6

Rettifica, GU L 136, 24.5.2011, pag.  105 (494/2011)

►C7

Rettifica, GU L 331, 18.11.2014, pag.  40 (552/2009)

►C8

Rettifica, GU L 154, 11.6.2016, pag.  29 (1272/2013)

►C9

Rettifica, GU L 102, 23.4.2018, pag.  99 (2018/589)




▼B

▼C1

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)



SOMMARIO

TITOLO I

QUESTIONI GENERALI

Capo 1

Finalità, portata e ambito d'applicazione

Capo 2

Definizioni e disposizione generale

TITOLO II

REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE

Capo 1

Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia d'informazione

Capo 2

Sostanze considerate registrate

Capo 3

Obbligo di registrazione e prescrizioni in materia di informazione per taluni tipi di sostanze intermedie isolate

Capo 4

Disposizioni comuni a tutte le registrazioni

Capo 5

Disposizioni transitorie applicabili alle sostanze soggette a un regime transitorio e alle sostanze notificate

TITOLO III

CONDIVISIONE DEI DATI E DISPOSIZIONI DESTINATE AD EVITARE SPERIMENTAZIONI SUPERFLUE

Capo 1

Obiettivi e norme generali

Capo 2

Norme applicabili alle sostanze non soggette a un regime transitorio e ai dichiaranti di sostanze soggette a un regime transitorio che non hanno effettuato una registrazione preliminare

Capo 3

Norme relative alle sostanze soggette a un regime transitorio

TITOLO IV

INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO

TITOLO V

UTILIZZATORI A VALLE

TITOLO VI

VALUTAZIONE

Capo 1

Valutazione dei fascicoli

Capo 2

Valutazione delle sostanze

Capo 3

Valutazione delle sostanze intermedie

Capo 4

Disposizioni comuni

TITOLO VII

AUTORIZZAZIONE

Capo 1

Obbligo d'autorizzazione

Capo 2

Rilascio delle autorizzazioni

Capo 3

Autorizzazioni nella catena d'approvvigionamento

TITOLO VIII

RESTRIZIONI RELATIVE ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL'USO DI TALUNE SOSTANZE PERICOLOSE, ►M3  MISCELE ◄ E ARTICOLI

Capo 1

Questioni generali

Capo 2

Procedura di restrizione

TITOLO IX

TARIFFE ED ONERI

TITOLO X

AGENZIA

TITOLO XII

INFORMAZIONI

TITOLO XIII

AUTORITÀ COMPETENTI

TITOLO XIV

APPLICAZIONE

TITOLO XV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE E ALL'ELABORAZIONE DELLE RELAZIONI SULLA SICUREZZA CHIMICA

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA

ALLEGATO III

CRITERI PER LE SOSTANZE REGISTRATE IN QUANTITATIVI COMPRESI TRA 1 E 10 TONNELLATE

ALLEGATO IV

ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 7, LETTERA a)

ALLEGATO V

ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 7, LETTERA b)

ALLEGATO VI

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 10

ALLEGATO VII

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVII PARI O SUPERIORI A 1 TONNELLATA

ALLEGATO VIII

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 10 TONNELLATE

ALLEGATO IX

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 100 TONNELLATE

ALLEGATO X

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 1 000 TONNELLATE

ALLEGATO XI

NORME GENERALI PER L'ADATTAMENTO DEL REGIME DI SPERIMENTAZIONE STANDARD DI CUI AGLI ALLEGATI DA VII A X

ALLEGATO XII

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AGLI UTILIZZATORI A VALLE PER QUANTO RIGUARDA LA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE E L'ELABORAZIONE DELLE RELAZIONI SULLA SICUREZZA CHIMICA

ALLEGATO XIII

CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERSISTENTI, BIOACCUMULABILI E TOSSICHE, E DELLE SOSTANZE MOLTO PERSISTENTI E MOLTO BIOACCUMULABILI

ALLEGATO XIV

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

ALLEGATO XV

FASCICOLI

ALLEGATO XVI

ANALISI SOCIOECONOMICA

ALLEGATO XVII

RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI



TITOLO I

QUESTIONI GENERALI



CAPO 1

Finalità, portata e ambito d'applicazione

Articolo 1

Finalità e portata

1.  Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione.

2.  Il presente regolamento stabilisce disposizioni riguardanti le sostanze e le ►M3  miscele ◄ definite nell'articolo 3. Queste disposizioni si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di tali sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di ►M3  miscele ◄ o articoli, e all'immissione sul mercato di ►M3  miscele ◄ .

3.  Il presente regolamento si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente. Le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.  Il presente regolamento non si applica:

a) alle sostanze radioattive che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ( 1 );

b) alle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di ►M3  miscele ◄ o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito;

c) alle sostanze intermedie non isolate;

d) al trasporto per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittimo o aereo di sostanze pericolose in quanto tali e in quanto componenti di ►M3  miscele ◄ .

2.  I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) non sono considerati né sostanze, né ►M3  miscele ◄ , né articoli a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.

3.  Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento in casi specifici per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di ►M3  miscele ◄ o articoli, se necessario nell'interesse della difesa.

4.  Il presente regolamento si applica fatte salve:

a) la normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e ambientale, compresa la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ( 3 ), la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ( 4 ), la direttiva 98/24/CE, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ( 5 ), e la direttiva 2004/37/CE;

b) la direttiva 76/768/CEE per quanto riguarda la sperimentazione eseguita su animali vertebrati nell'ambito del campo di applicazione di tale direttiva.

5.  Le disposizioni dei titoli II, V, VI e VII non si applicano nella misura in cui una sostanza viene utilizzata:

a) in medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ( 6 ), e della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( 7 );

b) in alimenti e alimenti per animali a norma del regolamento (CE) n. 178/2002, anche se utilizzata:

i) come additivo in prodotti alimentari che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 8 );

ii) come sostanza aromatizzante in prodotti alimentari che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione ( 9 ) e della decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 );

iii) come additivo negli alimenti per animali che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione degli animali ( 11 );

iv) nell'alimentazione degli animali e che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ( 12 ).

6.  Le disposizioni del titolo IV non si applicano alle seguenti ►M3  miscele ◄ allo stato finito, destinate all'utilizzatore finale:

a) medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 e della direttiva 2001/82/CE e come definiti nella direttiva 2001/83/CE;

b) prodotti cosmetici, come definiti nella direttiva 76/768/CEE;

c) dispositivi medici invasivi o usati a contatto diretto con il corpo umano purché disposizioni comunitarie fissino per le sostanze e le ►M3  miscele ◄ pericolose disposizioni in materia di classificazione e etichettatura che assicurino lo stesso livello di informazione e di protezione della direttiva 1999/45/CE;

d) alimenti e alimenti per animali a norma del regolamento (CE) n. 178/2002, anche se utilizzati:

i) come additivi in prodotti alimentari che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 89/107/CEE;

ii) come sostanze aromatizzanti in prodotti alimentari che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 88/388/CEE e della decisione 1999/217/CE;

iii) come additivi negli alimenti per animali che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003;

iv) nell'alimentazione degli animali che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 82/471/CEE.

7.  Sono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e VI:

a) le sostanze di cui all'allegato IV, in quanto la disponibilità di dati su tali sostanze è sufficiente per considerarle in grado di comportare un rischio minimo a causa delle loro proprietà intrinseche;

b) le sostanze di cui all'allegato V, in quanto la registrazione è considerata non opportuna o non necessaria per tali sostanze e la loro esenzione da detti titoli non pregiudica gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento;

c) le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di ►M3  miscele ◄ , registrate a norma del titolo II, esportate a partire dalla Comunità da un attore della catena d'approvvigionamento e reimportate nella Comunità dallo stesso o da un altro attore della stessa catena d'approvvigionamento il quale dimostri quanto segue:

i) che la sostanza in corso di reimportazione è la stessa sostanza esportata;

ii) che gli sono state comunicate le informazioni a norma degli articoli 31 o 32 in relazione alla sostanza esportata;

d) le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di ►M3  miscele ◄ o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella Comunità se:

i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II; e

ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.

8.  Le sostanze intermedie isolate in sito e le sostanze intermedie isolate trasportate sono esentate dalle disposizioni:

a) del titolo II, capo 1, ad eccezione degli articoli 8 e 9; e

b) del titolo VII.

9.  Le disposizioni dei titoli II e VI non si applicano ai polimeri.



CAPO 2

Definizioni e disposizione generale

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;

2)  ►M3  miscela ◄ : una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

3) articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica;

4) produttore di un articolo: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunità;

5) polimero: una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche. Tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Un polimero comprende:

a) una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unità monomerica o altro reagente;

b) meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare.

Nel contesto di questa definizione, per «unità monomerica» s'intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero;

6) monomero: una sostanza in grado di formare legami covalenti con una sequenza di molecole aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni della pertinente reazione di formazione del polimero utilizzata per quel particolare processo;

7) dichiarante: il fabbricante o l'importatore di una sostanza, o il produttore o l'importatore di un articolo che presenta una registrazione per una sostanza;

8) fabbricazione: la produzione o l'estrazione di sostanze allo stato naturale;

9) fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità;

10) importazione: l'introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità;

11) importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione;

12) immissione sul mercato: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato;

13) utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ , nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle;

14) distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ , ai fini della sua vendita a terzi;

15) sostanza intermedia: una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza (in seguito denominata «sintesi»):

a) sostanza intermedia non isolata, una sostanza intermedia che durante la sintesi non è intenzionalmente rimossa (tranne che per il prelievo di campioni) dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo. Tali apparecchiature comprendono il recipiente di reazione con i suoi accessori e le apparecchiature attraverso cui la o le sostanze passano durante un processo a flusso continuo o a lotti, nonché le tubazioni mediante cui la o le sostanze sono trasferite da un recipiente ad un altro in cui si produce la fase successiva della reazione; non comprendono invece il serbatoio o altri recipienti in cui la o le sostanze sono conservate dopo essere state fabbricate;

b) sostanza intermedia isolata in sito, una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e nel caso in cui la fabbricazione della sostanza intermedia e la sintesi di una o più altre sostanze derivate da essa avvengono nello stesso sito, gestito da una o più persone giuridiche;

c) sostanza intermedia isolata trasportata, una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e che è trasportata tra altri siti o fornita ad altri siti;

16) sito: un luogo unico in cui, qualora vi siano più fabbricanti di una o più sostanze, talune infrastrutture e attrezzature sono comuni;

17) attori della catena d'approvvigionamento: tutti i fabbricanti e/o importatori e/o utilizzatori a valle in una catena d'approvvigionamento;

18) agenzia: l'Agenzia europea per le sostanze chimiche quale istituita dal presente regolamento;

19) autorità competente: la o le autorità o gli organismi istituiti dagli Stati membri per adempiere agli obblighi risultanti dall'applicazione del presente regolamento;

20) sostanza soggetta a un regime transitorio: una sostanza che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a) è compresa nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS);

▼M23

b) è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004, il 1o gennaio 2007 o il 1o luglio 2013, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;

c) è stata immessa sul mercato nella Comunità, o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004, il 1 o gennaio 2007 o il 1o luglio 2013, dal fabbricante o dall'importatore prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed è stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, nella versione dell'articolo 8, paragrafo 1, risultante dalla modifica apportata dalla direttiva 79/831/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che il fabbricante o l'importatore disponga di una prova documentale di ciò, compresa una prova attestante che la sostanza è stata immessa sul mercato da qualsiasi fabbricante o importatore tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 incluso;

▼C1

21) sostanza notificata: una sostanza per la quale è stata presentata una notifica e che potrebbe essere immessa sul mercato a norma della direttiva 67/548/CEE;

22) attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi: qualsiasi attività scientifica connessa allo sviluppo di un prodotto o all'ulteriore sviluppo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di ►M3  miscele ◄ o articoli, nel corso della quale si utilizzano impianti pilota o produzioni sperimentali per mettere a punto il processo di produzione e/o sperimentare i campi d'applicazione della sostanza;

23) ricerca e sviluppo scientifici: qualsiasi sperimentazione scientifica, analisi o ricerca chimica eseguita in condizioni controllate su quantitativi inferiori a 1 tonnellata all'anno;

24) uso: ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione;

25) uso proprio del dichiarante: un uso industriale o professionale da parte del dichiarante;

26) uso identificato: l'uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ , o l'uso di una ►M3  miscela ◄ , previsto da un attore della catena d'approvvigionamento, compreso l'uso proprio, o che gli è notificato per iscritto da un utilizzatore immediatamente a valle;

27) rapporto completo di studio: una descrizione esauriente e generale delle attività svolte per generare le informazioni. Esso comprende l'articolo scientifico completo apparso nelle pertinenti pubblicazioni con la descrizione dello studio effettuato o il rapporto completo elaborato dall'organismo verificatore con la descrizione dello studio effettuato;

28) sommario esauriente di studio: una sintesi dettagliata degli obiettivi, dei metodi, dei risultati e delle conclusioni di un rapporto completo di studio, che fornisca informazioni sufficienti a consentire una valutazione indipendente dello studio stesso, in modo da ridurre al minimo la necessità di consultare il rapporto completo di studio;

29) sommario di studio: una sintesi degli obiettivi, dei metodi, dei risultati e delle conclusioni di un rapporto completo di studio, che fornisca informazioni sufficienti per valutare la pertinenza dello studio stesso;

30) all'anno: per anno solare, salvo diversa indicazione. Per le sostanze soggette a un regime transitorio che sono state importate o fabbricate per almeno tre anni consecutivi, i quantitativi annuali si calcolano sulla base dei volumi medi di produzione o di importazione dei tre anni solari precedenti;

31) restrizione: qualsiasi condizione o divieto riguardante la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato;

32) fornitore di una sostanza o di una ►M3  miscela ◄ : ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ , o una ►M3  miscela ◄ ;

33) fornitore di un articolo: ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato;

34) destinatario di una sostanza o di una ►M3  miscela ◄ : un utilizzatore a valle o un distributore a cui viene fornita una sostanza o una ►M3  miscela ◄ ;

35) destinatario di un articolo: un utilizzatore industriale o professionale o un distributore cui viene fornito un articolo, esclusi i consumatori;

36) PMI: piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese ( 13 );

37) scenario d'esposizione: l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione possono coprire un processo o un uso specifico o più processi o usi specifici, se del caso;

38) categoria d'uso e d'esposizione: uno scenario d'esposizione che copre una vasta gamma di processi o usi, in cui i processi o gli usi sono comunicati quanto meno in termini di breve descrizione generale dell'uso;

39) sostanza presente in natura: una sostanza presente in natura in quanto tale, non lavorata o lavorata esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento unicamente per eliminare l'acqua, o estratta dall'aria con qualsiasi mezzo;

40) sostanza non modificata chimicamente: una sostanza la cui struttura chimica rimane immutata, anche se è stata soggetta ad un processo o trattamento chimico o trasformazione mineralogica fisica, ad esempio al fine di rimuovere le impurezze;

41) lega: un materiale metallico, omogeneo su scala macroscopica, composto da due o più elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con processi meccanici.

Articolo 4

Disposizione generale

Ogni fabbricante, importatore o, se del caso, utilizzatore a valle, pur mantenendo piena responsabilità per l'adempimento agli obblighi che gli derivano dal presente regolamento, può nominare un rappresentante terzo per tutte le procedure di cui all'articolo 11, all'articolo 19, al titolo III e all'articolo 53 che comportano discussioni con altri fabbricanti, importatori o, se del caso, utilizzatori a valle pertinenti. In questi casi, l'identità del fabbricante, dell'importatore o dell'utilizzatore a valle che ha nominato un rappresentante non è di norma divulgata dall'Agenzia ad altri fabbricanti, importatori o, se del caso, utilizzatori a valle.



TITOLO II

REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE



CAPO 1

Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia di informazione

Articolo 5

Commercializzazione solo previa disponibilità dei dati («no data, no market»)

Fatti salvi gli articoli 6, 7, 21 e 23, le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di una ►M3  miscela ◄ o di un articolo non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul mercato a meno che siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo.

Articolo 6

Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di ►M3  miscele ◄

1.  Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una o più ►M3  miscele ◄ in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno presenta una registrazione all'Agenzia.

2.  Ai monomeri che sono utilizzati come sostanze intermedie isolate in sito o come sostanze intermedie isolate trasportate non si applicano gli articoli 17 e 18.

3.  Ogni fabbricante o importatore di un polimero presenta una registrazione all'Agenzia per la o le sostanze monomeriche o per qualsiasi altra sostanza non ancora registrata da un attore a monte della catena d'approvvigionamento, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

a) il polimero contiene il 2 % o più in peso/peso di tali sostanze monomeriche o altre sostanze in forma di unità monomeriche e sostanze chimicamente legate;

b) il quantitativo totale di tali sostanze monomeriche o altre sostanze è pari ad almeno 1 tonnellata all'anno.

4.  La domanda di registrazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.

Articolo 7

Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli

1.  Ogni produttore o importatore di articoli presenta una registrazione all'Agenzia per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;

b) la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.

La domanda di registrazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.

2.  Ogni produttore o importatore di articoli notifica all'Agenzia, a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se una sostanza soddisfa i criteri di cui all'articolo 57 ed è identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;

b) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso.

3.  Il paragrafo 2 non si applica se il produttore o l'importatore può escludere l'esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento. In tali casi il produttore o l'importatore fornisce istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo.

4.  Le informazioni da notificare comprendono i seguenti elementi:

a) l'identità e i dati del fabbricante o dell'importatore come specificato nell'allegato VI, punto 1, ad eccezione dei loro siti di uso;

b) il/i numero/i di registrazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, se disponibili;

c) l'identità della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punti da 2.1 a 2.3.4;

d) la classificazione della o delle sostanze come specificato nell'allegato VI, punti 4.1 e 4.2;

e) una breve descrizione dell'uso o degli usi della o delle sostanze in quanto componente dell'articolo come specificato nell'allegato VI, punto 3.5 e degli usi dello o degli articoli;

f) la fascia di tonnellaggio della o delle sostanze (ad esempio, 1-10 tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).

5.  L'Agenzia può assumere decisioni che prescrivono ai produttori o agli importatori di articoli di presentare una registrazione, a norma del presente titolo, per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori a 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;

b) l'Agenzia ha motivo di sospettare che:

i) la sostanza sia rilasciata dagli articoli; e

ii) il rilascio della sostanza dagli articoli presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente;

c) la sostanza non è soggetta al paragrafo 1.

La domanda di registrazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.

6.  I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle sostanze che sono già state registrate per tale uso.

7.  A decorrere dal 1o giugno 2011 i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano sei mesi dopo che una sostanza è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.

8.  Le misure destinate a dare attuazione ai paragrafi da 1 a 7 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3.

Articolo 8

Rappresentante esclusivo di un fabbricante non stabilito nella Comunità

1.  Una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori della Comunità che fabbrica una sostanza in quanto tale o in quanto componente di ►M3  miscele ◄ o articoli, formula una ►M3  miscela ◄ o produce un articolo importato nella Comunità può designare una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, d'intesa con la medesima, per adempiere, in qualità di rappresentante esclusivo, gli obblighi che spettano agli importatori in forza del presente titolo.

2.  Il rappresentante adempie inoltre tutti gli altri obblighi che spettano all'importatore in forza del presente regolamento. A tal fine, egli dispone di un'esperienza sufficiente nella manipolazione pratica delle sostanze, nonché delle informazioni ad esse connesse e, senza pregiudizio dell'articolo 36, tiene a disposizione informazioni aggiornate sui quantitativi importati e sui clienti, nonché sulla comunicazione dell'ultimo aggiornamento della scheda di dati di sicurezza di cui all'articolo 31.

3.  Quando un rappresentante è designato a norma dei paragrafi l e 2, il fabbricante non stabilito nella Comunità informa di tale designazione l'importatore o gli importatori della stessa catena d'approvvigionamento. Tali importatori sono considerati utilizzatori a valle ai fini del presente regolamento.

Articolo 9

Esenzione dall'obbligo generale di registrazione per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

1.  Gli articoli 5, 6, 7, 17, 18 e 21 non si applicano per un periodo di cinque anni alle sostanze fabbricate nella Comunità o importate a fini di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi da un fabbricante o un importatore o un produttore di articoli, per proprio conto o in collaborazione con clienti specificati in un elenco, in quantitativi non superiori a quanto richiesto da tali attività.

2.  Ai fini del paragrafo 1, il fabbricante, l'importatore o il produttore di articoli notifica all'Agenzia le seguenti informazioni:

a) l'identità del fabbricante, dell'importatore o del produttore di articoli, come specificato nell'allegato VI, punto 1;

b) l'identità della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punto 2;

c) l'eventuale classificazione della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punto 4;

d) il quantitativo stimato, come specificato nell'allegato VI, punto 3.1;

e) l'elenco dei clienti di cui al paragrafo 1, inclusi nomi e indirizzi.

La notifica è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.

Il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dal momento in cui tali informazioni pervengono all'Agenzia.

3.  L'Agenzia controlla la completezza delle informazioni fornite dal notificante e si applica, con gli opportuni adeguamenti, l'articolo 20, paragrafo 2. L'Agenzia attribuisce ad ogni notifica un numero e una data, corrispondente alla data di ricevimento della notifica da parte dell'Agenzia, che li comunica immediatamente al fabbricante, all'importatore, o al produttore di articoli interessato. L'Agenzia trasmette queste informazioni anche all'autorità competente dello o degli Stati membri interessati.

4.  L'Agenzia può decidere di imporre condizioni miranti ad assicurare che la sostanza o la ►M3  miscela ◄ o articolo in cui la sostanza è incorporata saranno esclusivamente manipolati, in condizioni ragionevolmente controllate, conformemente alle prescrizioni della normativa in materia di protezione dei lavoratori e dell'ambiente, dal personale di clienti figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 2, lettera e), e non sarà in alcun momento messa a disposizione del pubblico, in quanto tali o in quanto componenti di una ►M3  miscela ◄ o di un articolo, e che allo scadere del periodo di esenzione i quantitativi restanti saranno ritirati per essere smaltiti.

L'Agenzia può chiedere in tal caso al notificante di fornire le informazioni supplementari necessarie.

5.  Salvo diversa indicazione, il fabbricante o l'importatore della sostanza o il produttore o importatore di articoli non può fabbricare o importare la sostanza o produrre o importare gli articoli prima che siano trascorse due settimane dalla notifica.

6.  Il fabbricante, l'importatore o il produttore di articoli si conforma alle condizioni imposte dall'Agenzia a norma del paragrafo 4.

7.  Su richiesta, l'Agenzia può decidere di prorogare l'esenzione quinquennale per un ulteriore periodo della durata massima di cinque anni o, nel caso di sostanze destinate a essere utilizzate esclusivamente nella messa a punto di medicinali per uso umano o veterinario, o di sostanze che non sono immesse sul mercato, di dieci anni se il fabbricante, l'importatore o il produttore di articoli può dimostrare che la proroga è giustificata dal programma di ricerca e sviluppo.

8.  L'Agenzia comunica immediatamente i progetti di decisione alle autorità competenti degli Stati membri in cui hanno luogo la fabbricazione, l'importazione, la produzione o le attività di ricerca orientate ai prodotti e ai processi.

Nell'assumere le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 7, l'Agenzia tiene conto delle osservazioni formulate da dette autorità competenti.

9.  L'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano in ogni momento la riservatezza delle informazioni comunicate a norma dei paragrafi da 1 a 8.

10.  Avverso le decisioni adottate dall'Agenzia in forza dei paragrafi 4 e 7 del presente articolo può essere proposto ricorso a norma degli articoli 91, 92 e 93.

Articolo 10

Informazioni da comunicare ai fini generali della registrazione

La registrazione a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 7, paragrafi 1 o 5, è corredata della seguente documentazione:

a) un fascicolo tecnico contenente:

i) l'identità del o dei fabbricanti o importatori, come specificato nell'allegato VI, punto 1;

ii) l'identità della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punto 2;

iii) informazioni sulla fabbricazione e sull'uso o sugli usi della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punto 3; tali informazioni si riferiscono a tutti gli usi identificati del dichiarante; esse possono includere, se il dichiarante lo ritiene opportuno, le pertinenti categorie d'uso e d'esposizione;

iv) la classificazione e l'etichettatura della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punto 4;

v) istruzioni sulla sicurezza d'uso della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punto 5;

vi) sommari di studio delle informazioni risultanti dall'applicazione degli allegati da VII a XI;

vii) sommari esaurienti di studio delle informazioni risultanti dall'applicazione degli allegati da VII a XI, laddove richiesto in forza dell'allegato I;

viii) un'indicazione che specifichi quali informazioni trasmesse in applicazione dei punti iii), iv), vi) e vii) o della lettera b sono state esaminate da un consulente tecnico che è stato scelto dal fabbricante o dall'importatore e che ha un'adeguata esperienza;

ix) proposte di sperimentazioni di cui agli allegati IX e X;

x) per sostanze in quantitativi compresi tra 1 e 10 tonnellate, informazioni in merito all'esposizione, come specificato nell'allegato VI, punto 6;

xi) una richiesta in cui siano indicate le informazioni dell'articolo 119, paragrafo 2, che secondo il fabbricante o importatore non debbono essere rese disponibili su Internet a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), corredata dei motivi per cui la pubblicazione di tali informazioni potrebbe danneggiare i loro interessi commerciali o quelli di altre parti interessate.

Fatti salvi i casi contemplati dall'articolo 25, paragrafo 3, dall'articolo 27, paragrafo 6, o dall'articolo 30, paragrafo 3, il dichiarante è legittimamente in possesso del rapporto completo di studio o è autorizzato a rimandare allo stesso per la redazione dei sommari di cui ai punti vi) e vii) ai fini della registrazione;

b) una relazione sulla sicurezza chimica, quando è richiesta in forza dell'articolo 14 nel formato definito nell'allegato I. I punti pertinenti di detta relazione possono includere, se il dichiarante lo ritiene opportuno, le pertinenti categorie d'uso e d'esposizione.

Articolo 11

Trasmissione comune di dati da parte di più dichiaranti

1.  Qualora uno o più fabbricanti e/o importatori intendano fabbricare e/o importare nella Comunità una sostanza e/o tale sostanza sia soggetta a registrazione a norma dell'articolo 7, si applica quanto segue.

Fatto salvo il paragrafo 3, per quanto concerne le informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix), e ogni pertinente indicazione di cui all'articolo 10, lettera a), punto viii), la trasmissione viene effettuata in primo luogo da un solo dichiarante che agisce con il consenso di un altro o di altri dichiaranti (in seguito denominato «il dichiarante capofila»).

Ciascun dichiarante trasmette successivamente a parte le informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), punti i), ii), iii) e x), e ogni pertinente indicazione di cui all'articolo 10, lettera a), punto viii).

I dichiaranti possono decidere se trasmettere separatamente le informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), punto v), e all'articolo 10, lettera b), e ogni pertinente indicazione di cui all'articolo 10, lettera a), punto viii), o se un solo dichiarante le trasmette per conto degli altri.

2.  Ciascun dichiarante deve unicamente rispettare il paragrafo 1 per quanto concerne le informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix), richieste ai fini della registrazione nell'ambito della sua fascia di tonnellaggio a norma dell'articolo 12.

3.  Un dichiarante può trasmettere separatamente le informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) o ix), se:

a) la trasmissione comune di tali informazioni comporta per lui un costo sproporzionato; o

b) la trasmissione comune delle informazioni comporta la divulgazione di informazioni che considera commercialmente sensibili e che possono causargli un danno commerciale notevole; o

c) è in disaccordo con il dichiarante capofila sulla selezione di tali informazioni.

Se si applicano le lettere a), b) o c), il dichiarante trasmette, unitamente al fascicolo, una spiegazione relativa, a seconda dei casi, ai motivi per cui il costo sarebbe sproporzionato o la divulgazione delle informazioni potrebbe causargli un danno commerciale notevole oppure relativa alla natura del disaccordo.

4.  La domanda di registrazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.

Articolo 12

Informazioni da comunicare in funzione del tonnellaggio

1.  Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 10, lettera a), contiene, nei documenti di cui ai punti vi) e vii) di tale disposizione, tutte le informazioni fisico-chimiche, tossicologiche e ecotossicologiche pertinenti e di cui dispone il dichiarante e almeno le seguenti informazioni:

a) le informazioni di cui all'allegato VII relative alle sostanze non soggette a un regime transitorio e alle sostanze soggette a un regime transitorio che rispondono a uno o entrambi i criteri di cui all'allegato III, fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno per fabbricante o importatore;

b) le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche di cui all'allegato VII, punto 7, per le sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno per fabbricante o importatore che non rispondono ad alcuno dei due criteri di cui all'allegato III;

c) le informazioni specificate negli allegati VII e VIII per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore;

d) le informazioni specificate negli allegati VII e VIII e le proposte di sperimentazione per la produzione delle informazioni di cui all'allegato IX per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore;

e) le informazioni specificate negli allegati VII e VIII e le proposte di sperimentazione per la produzione delle informazioni di cui agli allegati IX e X per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 000 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore.

2.  Non appena la quantità di una sostanza già registrata per ciascun fabbricante o importatore raggiunge la soglia di tonnellaggio successiva, il fabbricante o l'importatore informa immediatamente l'Agenzia in merito alle informazioni addizionali necessarie a norma del paragrafo 1. Si applica l'articolo 26, paragrafi 3 e 4, con gli opportuni adeguamenti.

3.  Il presente articolo si applica, con gli opportuni adeguamenti, ai produttori di articoli.

Articolo 13

Prescrizioni generali in materia di informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze

1.  Le informazioni relative alle proprietà intrinseche delle sostanze possono essere acquisite con mezzi diversi dai test purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato XI. In particolare per quanto riguarda la tossicità umana, le informazioni sono acquisite, ove possibile, ricorrendo a mezzi diversi dai test su animali vertebrati, attraverso l'uso di metodi alternativi, ad esempio metodi in vitro o modelli di relazioni qualitative o quantitative struttura-attività o dati relativi a sostanze strutturalmente affini [raggruppamento o metodo del nesso esistente «read-across»]. I test a norma dell'allegato VIII, punti 8.6 e 8.7, e degli allegati IX e X possono non essere effettuati se ciò è giustificato dalle informazioni sull'esposizione e le misure attuate in materia di gestione dei rischi, come specificato nell'allegato XI, punto 3.

2.  Tali metodi sono riveduti e migliorati periodicamente al fine di ridurre le sperimentazioni su animali vertebrati e il numero di animali utilizzati. Ove opportuno la Commissione, previa consultazione delle parti interessate pertinenti, formula al più presto una proposta volta a modificare il regolamento della Commissione sui metodi di prova adottato secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4, e, se del caso, gli allegati del presente regolamento, in modo da sostituire, ridurre o migliorare la sperimentazione su animali. Le modifiche di detto regolamento della Commissione sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 3, e le modifiche degli allegati del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 131.

3.  Quando per acquisire informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze sono necessari test, questi sono eseguiti secondo i metodi specificati nel regolamento della Commissione o, se del caso, secondo altri metodi internazionali riconosciuti dalla Commissione o dall'Agenzia. La Commissione adotta tale regolamento, inteso a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4.

Possono essere acquisite informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze con altri metodi di prova, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato XI.

4.  I test e le analisi ecotossicologiche e tossicologiche sono eseguiti nel rispetto dei principi delle buone pratiche di laboratorio, enunciati nella direttiva 2004/10/CE, o di altre norme internazionali riconosciute equivalenti dalla Commissione o dall'Agenzia, e delle disposizioni della direttiva 86/609/CEE, ove applicabile.

5.  Se una sostanza è già stata registrata, un nuovo dichiarante può rimandare ai sommari di studio o ai sommari esaurienti di studio concernenti la stessa sostanza presentati in precedenza, a condizione di poter dimostrare che la sostanza di cui chiede la registrazione è identica a quella già registrata, anche per quanto riguarda il grado di purezza e la natura delle impurità, e che il dichiarante o i dichiaranti precedenti lo abbiano autorizzato a far riferimento ai rapporti completi di studio ai fini della registrazione.

Tuttavia, un nuovo dichiarante non rimanda a tali studi per fornire le informazioni di cui all'allegato VI, punto 2.

Articolo 14

Relazione sulla sicurezza chimica e obbligo di applicare e raccomandare misure di riduzione dei rischi

1.  Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 98/24/CE, è effettuata una valutazione della sicurezza chimica ed è compilata una relazione sulla sicurezza chimica per tutte le sostanze soggette a registrazione in forza del presente capo in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno per dichiarante.

La relazione sulla sicurezza chimica documenta la valutazione della sicurezza chimica effettuata a norma dei paragrafi da 2 a 7 e dell'allegato I, per ogni sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ o di un articolo, o per un gruppo di sostanze.

▼M3

2.  Non è necessario procedere a una valutazione della sicurezza chimica a norma del paragrafo 1 per una sostanza presente in un preparato in concentrazioni inferiori a:

a) il valore soglia di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) 0,1 % peso/peso (p/p) se la sostanza risponde ai criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento.

▼C1

3.  La valutazione della sicurezza chimica di una sostanza comprende le seguenti fasi:

a) la valutazione dei pericoli per la salute umana;

b) la valutazione dei pericoli fisico-chimici;

c) la valutazione dei pericoli per l'ambiente;

d) la valutazione persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT) e molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB).

▼M3

4.  Se, sulla base delle valutazioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), il dichiarante conclude che la sostanza risponde ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) classe di pericolo 4.1;

d) classe di pericolo 5.1;

o che deve essere considerata PBT o vPvB, la valutazione della sicurezza chimica comporta le ulteriori seguenti fasi:

▼C1

a) la valutazione dell'esposizione, inclusa la creazione di scenari d'esposizione (o l'individuazione, ove opportuno, delle pertinenti categorie d'uso e d'esposizione) e la stima dell'esposizione;

b) la caratterizzazione dei rischi.

Gli scenari d'esposizione (ove opportuno le categorie d'uso e d'esposizione), la valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione dei rischi tengono conto di tutti gli usi identificati del dichiarante.

5.  Non è fatto obbligo di prendere in considerazione nella relazione sulla sicurezza chimica i rischi che comportano per la salute umana i seguenti usi finali:

a) uso in materiali a contatto con prodotti alimentari che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ( 14 );

b) uso in prodotti cosmetici che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 76/768/CEE.

6.  Ogni dichiarante identifica e applica le misure necessarie per controllare adeguatamente i rischi individuati nella valutazione della sicurezza chimica e, se del caso, raccomanda tali misure nelle schede di dati di sicurezza che egli fornisce a norma dell'articolo 31.

7.  Ogni dichiarante tenuto ad effettuare una valutazione della sicurezza chimica tiene a disposizione, aggiornandola costantemente, la propria relazione sulla sicurezza chimica.



CAPO 2

Sostanze considerate registrate

Articolo 15

Sostanze presenti in prodotti fitosanitari e biocidi

1.  Le sostanze attive e sostanze coformulanti fabbricate o importate per essere utilizzate esclusivamente in prodotti fitosanitari e incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 15 ) o nel regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione ( 16 ), nel regolamento (CE) n. 703/2001 della Commissione ( 17 ), nel regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione ( 18 ) o nella decisione 2003/565/CE della Commissione ( 19 ) e ogni sostanza per la quale è stata presa una decisione della Commissione sulla completezza del fascicolo a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/414/CEE sono considerate registrate e la registrazione è considerata completa ai fini della fabbricazione o dell'importazione per l'uso in quanto prodotto fitosanitario e quindi come rispondenti alle prescrizioni dei capi 1 e 5 del presente titolo.

2.  Le sostanze attive fabbricate o importate per essere utilizzate esclusivamente in prodotti biocidi e incluse negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ( 20 ), o nel regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione ( 21 ) relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 98/8/CE, fino alla data della decisione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 98/8/CE sono considerate registrate e la registrazione è considerata completa ai fini della fabbricazione o dell'importazione per l'uso in prodotti biocidi e quindi come rispondenti alle prescrizioni dei capi 1 e 5 del presente titolo.

Articolo 16

Compiti della Commissione, dell'Agenzia e dei dichiaranti di sostanze considerate registrate

1.  La Commissione o il pertinente organo comunitario mette a disposizione dell'Agenzia, per le sostanze registrate a norma dell'articolo 15, informazioni considerate come equivalenti a quelle prescritte dall'articolo 10. L'Agenzia inserisce tali informazioni o un riferimento alle stesse nelle sue banche dati e ne informa le autorità competenti entro il 1o dicembre 2008.

2.  Gli articoli 21, 22 e da 25 a 28 non si applicano per gli usi delle sostanze considerate come registrate a norma dell'articolo 15.



CAPO 3

Obbligo di registrazione e prescrizioni in materia di informazione per taluni tipi di sostanze intermedie isolate

Articolo 17

Registrazione di sostanze intermedie isolate in sito

1.  Ogni fabbricante di una sostanza intermedia isolata in sito in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno presenta all'Agenzia una registrazione di tale sostanza.

2.  La registrazione di una sostanza intermedia isolata in sito è corredata di tutte le seguenti informazioni purché il fabbricante possa fornirle senza dover procedere a test aggiuntivi:

a) l'identità del fabbricante, come specificato nell'allegato VI, punto 1;

b) l'identità della sostanza intermedia, come specificato nell'allegato VI, punti da 2.1 a 2.3.4;

c) la classificazione della sostanza intermedia, come specificato nell'allegato VI, punto 4;

d) ogni informazione disponibile sulle proprietà fisico-chimiche, sulle proprietà aventi effetti sulla salute umana e sulle proprietà ambientali della sostanza intermedia. Ove disponibile un rapporto completo di studio, viene presentato un sommario di studio;

e) una breve descrizione generale dell'uso, come specificato nell'allegato VI, punto 3.5;

f) dettagli sulle misure applicate di gestione dei rischi.

Fatti salvi i casi contemplati dall'articolo 25, paragrafo 3, dall'articolo 27, paragrafo 6, o dall'articolo 30, paragrafo 3, il dichiarante dev'essere legittimamente in possesso del rapporto completo di studio o dev'essere autorizzato a far riferimento allo stesso per la redazione del sommario di cui alla lettera d), ai fini della registrazione.

La registrazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.

3.  Il paragrafo 2 si applica unicamente alle sostanze intermedie isolate in sito se il fabbricante conferma che la sostanza è fabbricata e usata solo in condizioni rigidamente controllate, in quanto rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita. Si applicano tecniche procedurali e di controllo per ridurre al minimo le emissioni e l'esposizione che ne risulta.

Se tali condizioni non sono soddisfatte, la registrazione comprende le informazioni di cui all'articolo 10.

Articolo 18

Registrazione di sostanze intermedie isolate trasportate

1.  Ogni fabbricante o importatore di una sostanza intermedia isolata trasportata in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno presenta all'Agenzia una registrazione di tale sostanza.

2.  La registrazione di una sostanza intermedia isolata trasportata è corredata delle seguenti informazioni:

a) l'identità del fabbricante o dell'importatore, come specificato nell'allegato VI, punto 1;

b) l'identità della sostanza intermedia, come specificato nell'allegato VI, punti da 2.1 a 2.3.4;

c) la classificazione della sostanza intermedia, come specificato nell'allegato VI, punto 4;

d) ogni informazione disponibile sulle proprietà fisico-chimiche, sulle proprietà aventi effetti sulla salute umana e sulle proprietà ambientali della sostanza intermedia. Ove disponibile un rapporto completo di studio, viene presentato un sommario di studio;

e) una breve descrizione generale dell'uso, come specificato nell'allegato VI, punto 3.5;

f) dettagli sulle misure applicate di gestione dei rischi e raccomandate all'utilizzatore a norma del paragrafo 4.

Fatti salvi i casi contemplati dall'articolo 25, paragrafo 3, dall'articolo 27, paragrafo 6, o dall'articolo 30, paragrafo 3, il dichiarante dev'essere legittimamente in possesso del rapporto completo di studio o dev'essere autorizzato a far riferimento allo stesso, per la redazione del sommario di cui alla lettera d), ai fini della registrazione.

La registrazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.

3.  La registrazione di una sostanza intermedia isolata trasportata in quantitativi superiori a 1 000 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore comprende, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, le informazioni specificate nell'allegato VII.

Per la produzione di tali informazioni, si applica l'articolo 13.

4.  I paragrafi 2 e 3 si applicano soltanto alle sostanze intermedie isolate trasportate se il fabbricante o l'importatore conferma direttamente o dichiara di aver ricevuto conferma da parte dell'utilizzatore che la sintesi di una o più altre sostanze derivate da tale sostanza intermedia viene effettuata in altri siti, nelle seguenti condizioni rigorosamente controllate:

a) la sostanza è rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita, comprendente la fabbricazione, la purificazione, la pulizia e la manutenzione delle attrezzature, il campionamento, l'analisi, il carico e lo scarico delle attrezzature o dei contenitori, lo smaltimento dei rifiuti o la bonifica e lo stoccaggio;

b) si applicano tecniche procedurali e di controllo che consentono di ridurre al minimo le emissioni e l'eventuale esposizione che ne risulta;

c) la sostanza è manipolata soltanto da personale opportunamente addestrato e autorizzato;

d) in caso di lavori di pulizia e manutenzione, procedure speciali, quali lo spurgo e il lavaggio, sono applicate prima di aprire gli impianti e di accedervi;

e) in caso di incidente e ove vi sia produzione di rifiuti, sono utilizzate tecniche procedurali e/o di controllo per ridurre al minimo le emissioni e l'esposizione che ne risulta durante le procedure di bonifica o di pulizia e manutenzione;

f) le procedure di manipolazione delle sostanze sono chiaramente documentate e rigorosamente controllate dal gestore del sito.

Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, la registrazione comprende le informazioni di cui all'articolo 10.

Articolo 19

Trasmissione comune di dati su sostanze intermedie isolate da parte di più dichiaranti

1.  Qualora uno o più fabbricanti e/o importatori intendano fabbricare e/o importare nella Comunità una sostanza intermedia isolata in sito o trasportata si applica quanto segue.

Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, per quanto concerne le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d), la trasmissione viene effettuata in primo luogo da un solo fabbricante o importatore che agisce con il consenso degli altri fabbricanti o importatori (in seguito denominato «il dichiarante capofila»).

Ciascun dichiarante trasmette successivamente a parte le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b), e) e f), e all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b), e) e f).

2.  Un fabbricante o importatore può trasmettere separatamente le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere c) o d), e all'articolo 18, paragrafo 2, lettere c) o d), se:

a) la trasmissione comune di tali informazioni comporta per lui un costo sproporzionato; o

b) la trasmissione congiunta delle informazioni comporta la divulgazione di informazioni che considera commercialmente sensibili e che possono causargli un danno commerciale notevole; o

c) è in disaccordo con il dichiarante capofila sulla selezione di tali informazioni.

Se si applicano le lettere a), b) o c), il fabbricante o importatore trasmette, unitamente al fascicolo, una spiegazione relativa, a seconda dei casi, ai motivi per cui il costo sarebbe sproporzionato o la divulgazione delle informazioni potrebbe causargli un danno commerciale notevole oppure relativa alla natura del disaccordo.

3.  La domanda di registrazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.



CAPO 4

Disposizioni comuni a tutte le registrazioni

Articolo 20

Obblighi dell'Agenzia

1.  L'Agenzia attribuisce ad ogni registrazione un numero di presentazione, che deve essere citato in tutta la corrispondenza riguardante la registrazione finché essa sia considerata completa, e una data di presentazione corrispondente alla data di ricevimento della registrazione presso l'Agenzia.

2.  L'Agenzia procede a un controllo di completezza per ogni registrazione, onde verificare che tutte le informazioni di cui agli articoli 10 e 12 o agli articoli 17 o 18 siano state comunicate e sia stata pagata la tariffa di registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafi 1 e 5, all'articolo 17, paragrafo 2, o all'articolo 18, paragrafo 2. Il controllo di completezza non comprende una valutazione della qualità o dell'adeguatezza dei dati o dei documenti giustificativi trasmessi.

L'Agenzia procede al controllo di completezza entro tre settimane dalla data di presentazione o entro tre mesi dal pertinente termine di cui all'articolo 23, in caso di registrazione di sostanze soggette a un regime transitorio presentata nel corso dei due mesi immediatamente precedenti tale termine.

Se la registrazione è incompleta, l'Agenzia comunica al dichiarante, prima della scadenza del periodo di tre settimane o di tre mesi di cui al secondo comma, quali altre informazioni debbano essere fornite perché la registrazione sia completa e fissa un termine ragionevole entro cui comunicarle. Il dichiarante completa la sua registrazione e la trasmette entro il termine fissato all'Agenzia che conferma al dichiarante la data di presentazione. L'Agenzia procede ad un nuovo controllo di completezza, tenendo conto delle informazioni supplementari trasmesse.

L'Agenzia rifiuta la registrazione se il dichiarante non la completa entro il termine fissato. In tal caso non viene rimborsata la tariffa di registrazione.

3.  Quando la registrazione è completa l'Agenzia attribuisce alla sostanza in questione un numero di registrazione e una data di registrazione, corrispondente alla data di presentazione. L'Agenzia comunica immediatamente il numero di registrazione e la data di registrazione al dichiarante. Il numero di registrazione è citato in tutta la corrispondenza successiva riguardante la propria registrazione.

4.  Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l'Agenzia comunica all'autorità competente dello Stato membro interessato che le seguenti informazioni sono disponibili nella banca dati dell'Agenzia:

a) il fascicolo di registrazione con il numero di presentazione o registrazione;

b) la data di presentazione o registrazione;

c) il risultato del controllo di completezza;

d) ogni eventuale richiesta di informazioni supplementari e il termine fissato a norma del paragrafo 2, terzo comma.

Lo Stato membro interessato è quello in cui ha luogo la fabbricazione o è stabilito l'importatore.

Se il fabbricante ha siti di produzione in più di uno Stato membro, lo Stato membro interessato è quello in cui è stabilita la sede legale del fabbricante. La comunicazione è trasmessa anche agli altri Stati membri in cui ci sono siti di produzione.

L'Agenzia comunica immediatamente all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri interessati se sono disponibili nella sua banca dati informazioni supplementari trasmesse dal dichiarante.

5.  Avverso le decisioni assunte dall'Agenzia a norma del paragrafo 2 del presente articolo può essere proposto ricorso a norma degli articoli 91, 92 e 93.

6.  Se un nuovo dichiarante trasmette all'Agenzia informazioni supplementari su una sostanza, l'Agenzia comunica ai precedenti dichiaranti che tali informazioni sono disponibili nella sua banca dati, ai fini dell'articolo 22.

Articolo 21

Fabbricazione e importazione di sostanze

1.  Un dichiarante può avviare o continuare la fabbricazione o l'importazione di una sostanza o la produzione o l'importazione di un articolo in mancanza di indicazione contraria dell'Agenzia a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, entro le tre settimane successive alla data di presentazione, fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 8.

In caso di registrazioni di sostanze soggette a un regime transitorio, tale dichiarante può continuare la fabbricazione o l'importazione della sostanza o la produzione o l'importazione di un articolo, in mancanza di indicazione contraria dell'Agenzia a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, entro le tre settimane successive alla data di presentazione o, in caso di presentazione entro i due mesi precedenti il pertinente termine di cui all'articolo 23, in mancanza di indicazione contraria dell'Agenzia a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, entro i tre mesi che decorrono da tale termine, fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 8.

Se una registrazione è aggiornata a norma dell'articolo 22 il dichiarante può continuare la fabbricazione o l'importazione della sostanza, oppure la produzione o l'importazione dell'articolo, in mancanza di indicazione contraria dell'Agenzia a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, entro le tre settimane successive alla data di aggiornamento, fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 8.

2.  Se l'Agenzia ha informato il dichiarante che deve trasmettere informazioni supplementari a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, terzo comma, questi può dare inizio alla fabbricazione o all'importazione di una sostanza o alla produzione o all'importazione di un articolo in mancanza di indicazione contraria dell'Agenzia, entro le tre settimane successive alla data in cui quest'ultima ha ricevuto le informazioni supplementari necessarie per completare la sua registrazione, fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 8.

3.  Se un dichiarante capofila presenta, a norma degli articoli 11 o 19, talune parti della registrazione per conto di uno o più dichiaranti, uno degli altri dichiaranti può fabbricare o importare la sostanza oppure produrre o importare gli articoli soltanto dopo lo scadere del termine di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo e salvo indicazione contraria dell'Agenzia riguardo alla registrazione del dichiarante capofila che agisce per conto degli altri e alla sua registrazione.

Articolo 22

Altri obblighi del dichiarante

1.  Dopo la registrazione, il dichiarante è tenuto ad aggiornare senza indebito ritardo la sua registrazione con le nuove informazioni pertinenti e a presentarla all'Agenzia, di propria iniziativa, nei seguenti casi:

a) eventuali modifiche del proprio stato giuridico (fabbricante, importatore o produttore di articoli) o identità (nome o indirizzo);

b) eventuali modifiche della composizione della sostanza, come indicato nell'allegato VI, punto 2;

c) variazioni significative dei quantitativi annuali o totali da lui fabbricati o importati o dei quantitativi di sostanze presenti negli articoli da lui prodotti o importati se ciò comporta una modifica della fascia di tonnellaggio, inclusa la cessazione della fabbricazione o dell'importazione;

d) nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati di cui all'allegato VI, punto 3.7, per i quali la sostanza è fabbricata o importata;

e) nuove informazioni sui rischi che la sostanza presenta per la salute umana e/o per l'ambiente di cui sia ragionevole ritenere che egli sia venuto a conoscenza e che comportano modifiche della scheda di dati di sicurezza o della relazione sulla sicurezza chimica;

f) eventuali modifiche della classificazione e dell'etichettatura della sostanza;

g) eventuali aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o dell'allegato VI, punto 5;

h) il dichiarante individua la necessità di effettuare un test di cui all'allegato IX o all'allegato X, nel qual caso viene elaborata una proposta di sperimentazione;

i) modifiche per quanto riguarda l'accesso consentito alle informazioni nella registrazione.

L'Agenzia comunica tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro interessato.

2.  Il dichiarante presenta all'Agenzia un aggiornamento della registrazione contenente le informazioni richieste dalla decisione resa a norma degli articoli 40, 41 o 46 o tiene conto di una decisione resa a norma degli articoli 60 e 73, entro il termine specificato nella decisione stessa. L'Agenzia comunica all'autorità competente dello Stato membro interessato che le informazioni sono disponibili nella sua banca dati.

3.  L'Agenzia procede ad un controllo di completezza di ciascuna registrazione aggiornata, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, primo e secondo comma. Nei casi in cui l'aggiornamento è effettuato a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, e del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l'Agenzia controlla la completezza delle informazioni fornite dal dichiarante e si applica, con gli opportuni adeguamenti, l'articolo 20, paragrafo 2.

4.  Nei casi contemplati dagli articoli 11 o 19, ogni dichiarante comunica separatamente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

5.  L'aggiornamento è accompagnato dal pagamento della parte pertinente delle tariffe prescritte a norma del titolo IX.



CAPO 5

Disposizioni transitorie applicabili alle sostanze soggette a un regime transitorio e alle sostanze notificate

Articolo 23

Disposizioni specifiche per le sostanze soggette a un regime transitorio

1.  L'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 17, l'articolo 18 e l'articolo 21 non si applicano fino al 1o dicembre 2010 alle seguenti sostanze:

a) le sostanze soggette a un regime transitorio classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE e fabbricate nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1o giugno 2007;

b) le sostanze soggette a un regime transitorio classificate come sostanze altamente tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare effetti a lungo termine negativi per l'ambiente acquatico (R50/53), a norma della direttiva 67/548/CEE, fabbricate nella Comunità o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1o giugno 2007;

c) le sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori a 1 000 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1o giugno 2007.

2.  L'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 17, l'articolo 18 e l'articolo 21 non si applicano fino al 1o giugno 2013 alle sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1o giugno 2007.

3.  L'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 17, l'articolo 18 e l'articolo 21 non si applicano fino al 1o giugno 2018 alle sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori a una tonnellata all'anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1o giugno 2007.

4.  Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, una registrazione può essere presentata in qualsiasi momento prima del relativo termine.

5.  Il presente articolo si applica, con gli opportuni adeguamenti, anche alle sostanze registrate a norma dell'articolo 7.

Articolo 24

Sostanze notificate

1.  Ai fini del presente titolo una notifica a norma della direttiva 67/548/CEE è considerata una registrazione e l'Agenzia attribuisce un numero di registrazione entro il 1o dicembre 2008.

2.  Se la quantità di una sostanza notificata fabbricata o importata per fabbricante o importatore raggiunge la soglia di tonnellaggio successiva di cui all'articolo 12, le informazioni supplementari richieste per tale soglia e per tutte le soglie inferiori sono trasmesse a norma degli articoli 10 e 12, salvo qualora siano già state comunicate a norma di tali articoli.



TITOLO III

CONDIVISIONE DEI DATI E DISPOSIZIONI DESTINATE AD EVITARE SPERIMENTAZIONI SUPERFLUE



CAPO 1

Obiettivi e norme generali

Articolo 25

Obiettivi e norme generali

1.  Per evitare sperimentazioni su animali, sono effettuati esperimenti su animali vertebrati ai fini del presente regolamento soltanto in caso di assoluta necessità. È inoltre necessario adottare disposizioni per limitare le ripetizioni inutili di altri test.

2.  La condivisione e la trasmissione comune di informazioni a norma del presente regolamento riguardano i dati tecnici e, in particolare, le informazioni connesse alle proprietà intrinseche delle sostanze. I dichiaranti si astengono dallo scambiare informazioni concernenti il loro comportamento commerciale, in particolare per quanto riguarda le capacità di produzione, i volumi di produzione o di vendita, i volumi d'importazione o le quote di mercato.

3.  I sommari di studio o i sommari esaurienti di studio presentati nell'ambito di una registrazione a norma del presente regolamento almeno dodici anni prima possono essere utilizzati ai fini della registrazione da un altro fabbricante o importatore.



CAPO 2

Norme applicabili alle sostanze non soggette a un regime transitorio e ai dichiaranti di sostanze soggette a un regime transitorio che non hanno effettuato una registrazione preliminare

Articolo 26

Obbligo di compiere accertamenti prima della registrazione

1.  Ogni dichiarante potenziale di una sostanza non soggetta a un regime transitorio o dichiarante potenziale di una sostanza soggetta a un regime transitorio che non ha effettuato una registrazione preliminare a norma dell'articolo 28 si accerta presso l'Agenzia se è già stata presentata una registrazione per la sostanza in questione. Nel presentare la richiesta, egli comunica all'Agenzia le seguenti informazioni:

a) la propria identità come specificato nell'allegato VI, punto 1, ad eccezione dei siti di uso;

b) l'identità della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punto 2;

c) quali prescrizioni in materia di informazione gli imporrebbero di effettuare nuovi studi comportanti esperimenti su animali vertebrati;

d) quali prescrizioni in materia di informazione gli imporrebbero di effettuare altri nuovi studi.

2.  Se la sostanza in questione non è stata registrata in precedenza, l'Agenzia ne informa il dichiarante potenziale.

3.  Se la sostanza in questione è stata già registrata meno di dodici anni prima, l'Agenzia comunica immediatamente al dichiarante potenziale nome ed indirizzo del o dei precedenti dichiaranti e i pertinenti sommari o sommari esaurienti di studio, secondo il caso, da essi già presentati.

Gli studi comportanti esperimenti su animali vertebrati non sono ripetuti.

L'Agenzia comunica contestualmente ai precedenti dichiaranti nome ed indirizzo del dichiarante potenziale. Gli studi disponibili sono condivisi con il dichiarante potenziale a norma dell'articolo 27.

4.  Se più dichiaranti potenziali hanno presentato una richiesta per la stessa sostanza, l'Agenzia comunica immediatamente a ciascuno di essi il nome e l'indirizzo degli altri dichiaranti potenziali.

Articolo 27

Condivisione di dati esistenti in caso di sostanze registrate

1.  Se una sostanza è già stata registrata meno di dodici anni prima a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, il dichiarante potenziale:

a) chiede, in caso di informazioni comportanti esperimenti su animali vertebrati; e

b) può chiedere, in caso di informazioni non comportanti esperimenti su animali vertebrati,

al precedente o ai precedenti dichiaranti di comunicargli le informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), punti vi) e vii), di cui necessita per procedere alla registrazione.

2.  Quando è stata effettuata una richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1, il dichiarante o i dichiaranti potenziali e quello o quelli precedenti, di cui al paragrafo 1, compiono ogni sforzo per giungere ad un accordo sulla condivisione delle informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), punti vi) e vii), richieste dal dichiarante o dai dichiaranti potenziali. Se non raggiungono un accordo, le parti possono sottoporre la questione ad un collegio arbitrale, di cui accettano il lodo.

3.  Il dichiarante precedente e il dichiarante o i dichiaranti potenziali compiono ogni sforzo per garantire che i costi inerenti alla condivisione delle informazioni siano determinati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio. Un aiuto in tal senso può essere fornito da orientamenti in materia di condivisione dei costi, basati su tali principi, adottati dall'Agenzia a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera g). I dichiaranti sono tenuti unicamente a condividere i costi delle informazioni che devono presentare per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione.

4.  Se è stato raggiunto un accordo sulla condivisione delle informazioni, il dichiarante precedente mette a disposizione del nuovo dichiarante le informazioni concordate e fornisce al nuovo dichiarante l'autorizzazione a far riferimento al rapporto completo di studio del dichiarante precedente.

5.  In caso di mancato accordo, il dichiarante o i dichiaranti potenziali ne informano l'Agenzia e il precedente o i precedenti dichiaranti entro un mese dopo aver ricevuto comunicazione, da parte dell'Agenzia, del nome e dell'indirizzo del precedente o dei precedenti dichiaranti.

6.  Entro un mese dalla data di ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5, l'Agenzia autorizza il dichiarante potenziale a far riferimento alle informazioni da lui richieste nel fascicolo di registrazione, purché il dichiarante potenziale fornisca, su richiesta dell'Agenzia, la prova di aver pagato al precedente o ai precedenti dichiaranti, per tale informazione, una parte dei costi sostenuti. Il precedente o i precedenti dichiaranti possono esigere che i costi siano ripartiti proporzionalmente con il dichiarante potenziale. Il calcolo della parte proporzionale può essere agevolato dagli orientamenti adottati dall'Agenzia a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera g). A condizione che mettano a disposizione del dichiarante potenziale il rapporto completo di studio, il precedente o i precedenti dichiaranti possono esigere che i costi siano ripartiti in parti uguali con il dichiarante potenziale e far valere tale diritto dinanzi ai giudici nazionali.

7.  Avverso le decisioni assunte dall'Agenzia a norma del paragrafo 6 del presente articolo può essere proposto ricorso a norma degli articoli 91, 92 e 93.

8.  Su richiesta del precedente dichiarante, il periodo di attesa della registrazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, per il nuovo dichiarante è prolungato di quattro mesi.



CAPO 3

Norme relative alle sostanze soggette a un regime transitorio

Articolo 28

Obbligo di registrazione preliminare per le sostanze soggette a un regime transitorio

1.  Per usufruire del regime transitorio di cui all'articolo 23, ogni dichiarante potenziale di una sostanza soggetta a un regime transitorio in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, incluse senza limitazione le sostanze intermedie, trasmette le seguenti informazioni all'Agenzia:

a) il nome della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punto 2, compresi il numero EINECS e il numero CAS o, se non sono disponibili, altri codici di identificazione;

b) il proprio nome e indirizzo, nonché il nome della persona da contattare e, se del caso, il nome e l'indirizzo della persona che lo rappresenta a norma dell'articolo 4, come specificato nell'allegato VI, punto 1;

c) il termine previsto per la registrazione e la fascia di tonnellaggio;

d) il nome/i nomi della sostanza/delle sostanze, come specificato nell'allegato VI, punto 2, compresi il numero EINECS e il numero CAS o, se non disponibili, altri codici di identificazione, al cui riguardo le informazioni disponibili sono pertinenti ai fini dell'applicazione dell'allegato XI, punti 1.3 e 1.5.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse entro un termine compreso tra il 1o giugno 2008 e il 1o dicembre 2008.

3.  I dichiaranti che non trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 non possono invocare l'articolo 23.

4.  Entro il 1o gennaio 2009, l'Agenzia pubblica nel suo sito web un elenco delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettere a) e d). L'elenco comprende soltanto i nomi delle sostanze, inclusi il numero EINECS e il numero CAS, se disponibili, e altri codici di identificazione e il primo termine previsto per la registrazione.

5.  Dopo la pubblicazione dell'elenco, un utilizzatore a valle di una sostanza che non figura nell'elenco può notificare all'Agenzia il suo interesse per la sostanza, i suoi dati e i dati del suo attuale fornitore. L'Agenzia pubblica nel suo sito web il nome della sostanza e, su richiesta, fornisce ad un dichiarante potenziale i dati dell'utilizzatore a valle.

6.  I dichiaranti potenziali che fabbricano o importano per la prima volta una sostanza soggetta a un regime transitorio in quantitativi pari o superiori a una tonnellata all'anno oppure utilizzano per la prima volta una sostanza soggetta a un regime transitorio nell'ambito della produzione di articoli o importano per la prima volta un articolo contenente una sostanza soggetta a un regime transitorio che richiederebbe la registrazione, dopo il 1o dicembre 2008 possono invocare l'articolo 23 purché trasmettano le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo all'Agenzia entro sei mesi dalla prima fabbricazione, importazione o utilizzazione della sostanza in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno e non oltre dodici mesi prima del pertinente termine di cui all'articolo 23.

7.  I fabbricanti e gli importatori di sostanze soggette a un regime transitorio in quantitativi inferiori a 1 tonnellata all'anno, che figurano nell'elenco pubblicato dall'Agenzia a norma del paragrafo 4 del presente articolo, come pure gli utilizzatori a valle di tali sostanze ed i terzi in possesso delle informazioni sulle stesse, possono comunicare all'Agenzia le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o qualsiasi altra informazione pertinente su dette sostanze con l'intento di aderire al forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze di cui all'articolo 29.

Articolo 29

Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze

1.  Tutti i dichiaranti potenziali, gli utilizzatori a valle e i terzi che hanno trasmesso all'Agenzia, a norma dell'articolo 28, le informazioni relative a una stessa sostanza soggetta a un regime transitorio o le cui informazioni relative a una stessa sostanza soggetta a un regime transitorio sono detenute dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 15, o i dichiaranti che hanno trasmesso una registrazione per tale sostanza soggetta a un regime transitorio prima del termine di cui all'articolo 23, paragrafo 3, partecipano ad un forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF).

2.  Lo scopo di ogni SIEF è di:

a) facilitare, ai fini della registrazione, lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), punti vi) e vii), tra dichiaranti potenziali, evitando in tal modo la duplicazione degli studi; e

b) convenire la classificazione e l'etichettatura in caso di divergenze sulla classificazione e sull'etichettatura della sostanza tra dichiaranti potenziali.

3.  I partecipanti a un SIEF forniscono agli altri partecipanti gli studi esistenti, rispondono alle loro richieste di informazioni, accertano di comune accordo la necessità di studi supplementari ai fini di cui al paragrafo 2, lettera a), e adottano le disposizioni necessarie affinché tali studi siano realizzati. Ciascun SIEF è operativo fino al 1o giugno 2018.

Articolo 30

Condivisione di dati che comportano test sperimentali

1.  Prima di procedere alla sperimentazione per conformarsi alle prescrizioni in materia di informazione ai fini della registrazione, i partecipanti ad un SIEF si accertano se esiste uno studio pertinente comunicando in seno al proprio SIEF. Se all'interno del SIEF è disponibile uno studio pertinente comportante esperimenti su animali vertebrati il partecipante al SIEF chiede che tale studio gli sia trasmesso. Se all'interno del SIEF è disponibile uno studio pertinente non comportante esperimenti su animali vertebrati, il partecipante al SIEF può chiedere che tale studio gli sia trasmesso.

Entro un mese dalla richiesta, il proprietario dello studio fornisce la prova delle spese che ha sostenuto al partecipante o ai partecipanti che ne fanno domanda. Il partecipante o i partecipanti e il proprietario compiono ogni sforzo per garantire che i costi inerenti alla condivisione delle informazioni siano determinati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio. Un aiuto in tal senso può essere fornito da orientamenti in materia di condivisione dei costi, basati su tali principi, adottati dall'Agenzia a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera g). In caso di mancato accordo, i costi sono suddivisi in parti uguali. Il proprietario autorizza il rinvio al rapporto completo di studio ai fini della registrazione, entro due settimane dalla ricezione del pagamento. I dichiaranti sono tenuti unicamente a condividere i costi delle informazioni che devono presentare per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione.

2.  Se nell'ambito del SIEF non è disponibile uno studio pertinente che abbia comportato test, per conformarsi alle prescrizioni in materia di informazione viene effettuato un unico studio nell'ambito di ciascun SIEF, da parte di uno dei partecipanti che agisce per conto degli altri. Essi compiono, nei limiti del ragionevole, ogni sforzo per accordarsi, entro un termine stabilito dall'Agenzia, su chi effettuerà il test per conto degli altri partecipanti e presenterà all'Agenzia un sommario o un sommario esauriente di studio. In caso di mancato accordo l'Agenzia indica quale dichiarante o utilizzatore a valle effettua il test. Tutti i partecipanti al SIEF che necessitano di uno studio contribuiscono ai costi per l'elaborazione dello stesso per una parte corrispondente al numero dei partecipanti che sono dichiaranti potenziali. I partecipanti che non effettuano personalmente lo studio hanno il diritto di ricevere il rapporto completo di studio entro le due settimane successive al pagamento al partecipante che ha effettuato lo studio.

3.  Se il proprietario di uno studio di cui al paragrafo 1, che comporta sperimentazioni su animali vertebrati, rifiuta di fornire le prove del costo dello studio o lo studio stesso ad un altro o ad altri partecipanti, non può procedere alla registrazione finché non abbia fornito le informazioni ai medesimi. Gli altri partecipanti procedono alla registrazione senza ottemperare alla pertinente prescrizione in materia di informazione, precisandone i motivi nel fascicolo di registrazione. Non si effettua un nuovo studio salvo qualora, entro dodici mesi dalla data di registrazione di un altro o di altri partecipanti, il detentore dell'informazione non l'abbia comunicata a questi ultimi e l'Agenzia decida che essi devono ripetere il test. Tuttavia, qualora sia già stata presentata da un altro dichiarante una registrazione contenente tale informazione, l'Agenzia autorizza l'altro o gli altri partecipanti a rimandare a detta informazione nel fascicolo o nei fascicoli di registrazione. L'altro dichiarante può esigere che i costi siano ripartiti in parti uguali con l'altro o gli altri partecipanti, a condizione che metta a disposizione dell'altro o degli altri partecipanti il rapporto completo di studio, e può far valere tale diritto dinanzi ai giudici nazionali.

4.  Se il proprietario di uno studio di cui al paragrafo 1, che non comporta sperimentazioni su animali vertebrati, rifiuta di fornire le prove del costo dello studio o lo studio stesso ad un altro o ad altri partecipanti, gli altri partecipanti al SIEF procedono alla registrazione come se non fosse disponibile nell'ambito del SIEF alcuno studio pertinente.

5.  Avverso le decisioni assunte dall'Agenzia a norma dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo può essere proposto ricorso a norma degli articoli 91, 92 e 93.

6.  Il proprietario di uno studio che abbia rifiutato di fornire le prove del costo o lo studio stesso a norma del paragrafo 3 o 4 del presente articolo è passibile di sanzioni a norma dell'articolo 126.



TITOLO IV

INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 31

Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza

1.  Il fornitore di una sostanza o di una ►M3  miscela ◄ trasmette al destinatario della sostanza o della ►M3  miscela ◄ una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II:

▼M3

a) Se una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008; oppure

▼C1

b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o

c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

2.  Ogni attore della catena d'approvvigionamento che ha l'obbligo, in forza degli articoli 14 o 37, di effettuare una valutazione della sicurezza chimica per una sostanza, si accerta che le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano coerenti con quelle contenute in tale valutazione. Se la scheda di dati di sicurezza è compilata per una ►M3  miscela ◄ e l'attore della catena d'approvvigionamento ha predisposto una valutazione della sicurezza chimica per tale ►M3  miscela ◄ , è sufficiente che le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica per la ►M3  miscela ◄ , anziché con la relazione sulla sicurezza chimica per le singole sostanze presenti nella ►M3  miscela ◄ .

▼M3

3.  Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui ai titoli I ed II del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma contiene:

a) in 'una concentrazione individuale pari o superiore all1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2 % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure

b) in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure

c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.

4.  Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze o le miscele pericolose offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.

▼C1

5.  La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la ►M3  miscela ◄ sono immesse, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente.

6.  La scheda di dati di sicurezza è datata e contiene le seguenti voci:

1) identificazione della sostanza/ della ►M3  miscela ◄ e della società/impresa;

2) identificazione dei pericoli;

3) composizione/informazioni sugli ingredienti;

4) misure di primo soccorso;

5) misure di lotta antincendio;

6) misure in caso di rilascio accidentale;

7) manipolazione e immagazzinamento;

8) controlli dell'esposizione/protezione individuale;

9) proprietà fisiche e chimiche;

10) stabilità e reattività;

11) informazioni tossicologiche;

12) informazioni ecologiche;

13) considerazioni sullo smaltimento;

14) informazioni sul trasporto;

15) informazioni sulla regolamentazione;

16) altre informazioni.

7.  Un attore della catena d'approvvigionamento che sia tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 37 riporta i pertinenti scenari di esposizione (incluse, se del caso, le categorie d'uso e d'esposizione) in un allegato della scheda di dati di sicurezza che contempli gli usi identificati e comprenda le condizioni specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3.

Un utilizzatore a valle include i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua scheda di dati di sicurezza per gli usi identificati.

Un distributore trasmette i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua scheda di dati di sicurezza per gli usi per i quali ha trasmesso le informazioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 2.

▼M3

8.  Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.

▼C1

9.  I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze:

a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;

b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;

c) allorché è stata imposta una restrizione.

La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come «Revisione: (data)» è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o la ►M3  miscela ◄ nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione.

▼M3

10.  Se le sostanze sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o dicembre 2010, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE.

Dal 1o dicembre 2010 al 1o gennaio 2015, le schede dei dati di sicurezza delle sostanze riportano sia la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE sia la classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Se le miscele sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o giugno 2015, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE. Tuttavia, fino al 1o giugno 2015, se le sostanze o le miscele sono classificate ed etichettate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, questa classificazione figura nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo rispettivamente la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE per la sostanza, la miscela e i suoi componenti.

▼C1

Articolo 32

Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di ►M3  miscele ◄ per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza

1.  Il fornitore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ , che non è tenuto a fornire una scheda di dati di sicurezza a norma dell'articolo 31 comunica al destinatario le informazioni seguenti:

a) il numero o i numeri di registrazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, se disponibili, per le sostanze per le quali le informazioni sono comunicate in forza delle lettere b), c) o d) del presente paragrafo;

b) se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate a norma del titolo VII nella medesima catena d'approvvigionamento;

c) precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte a norma del titolo VIII;

d) ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi, incluse le condizioni specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate gratuitamente su carta o in forma elettronica al più tardi al momento della prima consegna di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ , dopo il 1o giugno 2007.

3.  I fornitori aggiornano tempestivamente le informazioni nelle seguenti circostanze:

a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;

b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;

c) allorché è stata imposta una restrizione.

Inoltre, le informazioni aggiornate sono comunicate gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti a cui essi hanno consegnato la sostanza o la ►M3  miscela ◄ nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione.

Articolo 33

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli

1.  Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

2.  Su richiesta di un consumatore, il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

Le informazioni in questione sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 34

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze e sulle ►M3  miscele ◄ a monte della catena d'approvvigionamento

Ogni attore della catena d'approvvigionamento di una sostanza o di una ►M3  miscela ◄ comunica le seguenti informazioni all'attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena stessa:

a) nuove informazioni sulle proprietà pericolose, indipendentemente dagli usi interessati;

b) ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate in una scheda di dati di sicurezza che gli è stata fornita; queste informazioni sono comunicate soltanto per gli usi identificati.

I distributori trasmettono tali informazioni all'attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena d'approvvigionamento.

Articolo 35

Accesso dei lavoratori alle informazioni

I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o alle ►M3  miscele ◄ che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.

Articolo 36

Obbligo di conservare le informazioni

1.  Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore riunisce tutte le informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il presente regolamento e ne assicura la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni dopo che ha fabbricato, importato, fornito o utilizzato per l'ultima volta la sostanza o la ►M3  miscela ◄ . Su richiesta il fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore trasmette tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito o all'Agenzia, o le mette immediatamente a loro disposizione, fatti salvi i titoli II e VI.

2.  Se il dichiarante, l'utilizzatore a valle o il distributore cessa l'attività o trasferisce in tutto o in parte le sue operazioni a un terzo, la parte che è responsabile della liquidazione dell'impresa del dichiarante, dell'utilizzatore a valle o del distributore o che assume la responsabilità dell'immissione sul mercato della sostanza o della ►M3  miscela ◄ in questione è tenuta all'obbligo di cui al paragrafo 1 in luogo del dichiarante, dell'utilizzatore a valle o del distributore.



TITOLO V

UTILIZZATORI A VALLE

Articolo 37

Valutazione della sicurezza chimica effettuata dall'utilizzatore a valle ed obbligo di individuare, applicare e raccomandare misure di riduzione dei rischi

1.  Un utilizzatore a valle o distributore può fornire informazioni a sostegno della preparazione di una registrazione.

2.  L'utilizzatore a valle ha il diritto di notificare per iscritto (su carta o in forma elettronica) un uso — come minimo la descrizione succinta dell'uso — al fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che gli fornisce una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ , al fine di renderlo un uso identificato. In tale occasione fornisce informazioni sufficienti a consentire al fabbricante, importatore o utilizzatore a valle, che gli ha fornito la sostanza, di predisporre uno scenario d'esposizione, o se del caso una categoria di uso o di esposizione, per tale uso nella valutazione della sicurezza chimica.

I distributori trasmettono tali informazioni all'attore o al distributore immediatamente a monte della catena d'approvvigionamento. Gli utilizzatori a valle che ricevono tali informazioni possono predisporre uno scenario d'esposizione per l'uso o gli usi identificati o trasmettere le informazioni all'attore immediatamente a monte della catena d'approvvigionamento.

3.  Per le sostanze registrate, il fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si conforma agli obblighi di cui all'articolo 14 prima della successiva fornitura della sostanza in quanto tale o in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ all'utilizzatore a valle che ha proceduto alla notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che questa preceda di almeno un mese la fornitura, ovvero, se questa data è posteriore, entro un mese dalla notifica.

Per le sostanze soggette a un regime transitorio, il fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si conforma alla notifica in questione e agli obblighi di cui all'articolo 14 prima che sia scaduto il pertinente termine di cui all'articolo 23, a condizione che l'utilizzatore a valle presenti la sua notifica almeno dodici mesi prima del termine in questione.

Se il fabbricante, importatore o utilizzatore a valle, dopo aver valutato l'uso a norma dell'articolo 14, non è in grado di includerlo quale uso identificato per motivi di protezione della salute umana o dell'ambiente, comunica tempestivamente per iscritto all'Agenzia e all'utilizzatore a valle il motivo o i motivi di tale decisione e non fornisce la sostanza all'utilizzatore o agli utilizzatori a valle senza inserire detto motivo o detti motivi nelle informazioni di cui all'articolo 31 o all'articolo 32. Il fabbricante o l'importatore include quest'uso di cui all'allegato VI, punto 3.7, nell'aggiornamento della registrazione a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera d).

4.  L'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ predispone una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'allegato XII per qualsiasi uso che si discosti dalle condizioni descritte nello scenario d'esposizione, o se del caso nella categoria di uso o di esposizione, comunicategli in una scheda di dati di sicurezza o per qualsiasi uso sconsigliato dal suo fornitore.

L'utilizzatore a valle non è tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica nei seguenti casi:

a) se non è prescritto che sia trasmessa, unitamente alla sostanza o alla ►M3  miscela ◄ , una scheda di dati di sicurezza a norma dell'articolo 31;

b) se il suo fornitore non è tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14;

c) se l'utilizzatore a valle usa la sostanza o la ►M3  miscela ◄ in quantitativi totali inferiori a 1 tonnellata all'anno;

d) se l'utilizzatore a valle attua o raccomanda uno scenario d'esposizione che include quanto meno le condizioni descritte nello scenario d'esposizione che gli è stato comunicato nella scheda di dati di sicurezza;

e) se la sostanza è presente in una ►M3  miscela ◄ in concentrazioni inferiori ai valori definiti nell'articolo 14, paragrafo 2;

f) se l'utilizzatore a valle utilizza la sostanza per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, a condizione che i rischi per la salute umana e l'ambiente siano adeguatamente controllati conformemente alle prescrizioni della normativa in materia di protezione dei lavoratori e dell'ambiente.

5.  Ogni utilizzatore a valle identifica, applica e, se opportuno, raccomanda misure appropriate che consentano di controllare adeguatamente i rischi identificati:

a) nella o nelle schede di dati sicurezza che gli sono state fornite;

b) nella propria valutazione della sicurezza chimica;

c) nelle informazioni sulle misure di gestione dei rischi che gli sono state fornite a norma dell'articolo 32.

6.  Se l'utilizzatore a valle non predispone una relazione sulla sicurezza chimica a norma del paragrafo 4, lettera c), prende in considerazione l'uso o gli usi della sostanza e determina e applica le misure di gestione dei rischi necessarie per assicurare che i rischi per la salute umana e per l'ambiente siano adeguatamente controllati. Se necessario, tali informazioni sono incluse nelle schede di dati di sicurezza da lui predisposte.

7.  Gli utilizzatori a valle aggiornano e tengono a disposizione le loro relazioni sulla sicurezza chimica.

8.  Non è fatto obbligo di prendere in considerazione nella relazione sulla sicurezza chimica elaborata a norma del paragrafo 4 del presente articolo i rischi che comportano per la salute umana gli usi finali di cui all'articolo 14, paragrafo 5.

Articolo 38

Obbligo per gli utilizzatori a valle di comunicare informazioni

1.  Prima dell'inizio o della prosecuzione di un uso particolare di una sostanza che è stata registrata da un attore a monte della catena d'approvvigionamento a norma degli articoli 6 o 18, l'utilizzatore a valle comunica all'Agenzia le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nei seguenti casi:

a) l'utilizzatore a valle deve predisporre una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 37, paragrafo 4; o

b) l'utilizzatore a valle si avvale dell'esenzione di cui all'articolo 37, paragrafo 4, lettere c) o f).

2.  L'utilizzatore a valle comunica le seguenti informazioni:

a) la sua identità e i suoi dati, come specificato nell'allegato VI, punto 1.1;

b) il numero o i numeri di registrazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, se disponibili;

c) l'identità della o delle sostanze, come specificato nell'allegato VI, punti da 2.1 a 2.3.4;

d) l'identità del o dei fabbricanti o importatori o altri fornitori, come specificato nell'allegato VI, punto 1.1;

e) una breve descrizione generale dell'uso o degli usi, come specificato nell'allegato VI, punto 3.5, e delle condizioni di uso;

f) fatti salvi i casi in cui l'utilizzatore a valle si avvale dell'esenzione di cui all'articolo 37, paragrafo 4, lettera c), una proposta di sperimentazione supplementare su animali vertebrati, quando l'utilizzatore a valle lo ritenga necessario per poter completare la sua valutazione della sicurezza chimica.

3.  Qualora intervengano modifiche nelle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, l'utilizzatore a valle aggiorna immediatamente tali informazioni.

4.  Qualora la propria classificazione di una sostanza differisca da quella del suo fornitore, l'utilizzatore a valle ne informa l'Agenzia.

5.  Fatti salvi i casi in cui l'utilizzatore a valle si avvale dell'esenzione di cui all'articolo 37, paragrafo 4, lettera c), gli obblighi in materia di informazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non sussistono per le sostanze utilizzate dall'utilizzatore a valle, in quanto tali o in quanto componenti di una ►M3  miscela ◄ , in quantitativi inferiori a 1 tonnellata all'anno per ogni singolo uso.

Articolo 39

Adempimento degli obblighi degli utilizzatori a valle

1.  Gli utilizzatori a valle sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 37 al più tardi dodici mesi dopo avere ricevuto un numero di registrazione, comunicato loro dai rispettivi fornitori in una scheda di dati di sicurezza.

2.  Gli utilizzatori a valle sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 38 al più tardi sei mesi dopo aver ricevuto un numero di registrazione, comunicato loro dai rispettivi fornitori in una scheda di dati di sicurezza.



TITOLO VI

VALUTAZIONE



CAPO 1

Valutazione dei fascicoli

Articolo 40

Esame delle proposte di sperimentazione

▼M3

1.  L'agenzia esamina ogni proposta di sperimentazione destinata alla produzione delle informazioni relative a una sostanza indicate negli allegati IX e X, formulata in una registrazione o nella relazione di un utilizzatore a valle. È considerata prioritaria la registrazione delle sostanze che presentano o possono presentare proprietà PBT, vPvB, sensibilizzanti e/o cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), o sostanze in quantità superiori a 100 tonnellate all'anno, i cui usi comportano un'esposizione ampia e diffusa, se rispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) classe di pericolo 4.1;

d) classe di pericolo 5.1.

▼C1

2.  Le informazioni relative alle proposte di sperimentazione che implicano esperimenti su animali vertebrati sono pubblicate nel sito web dell'Agenzia. L'Agenzia pubblica nel suo sito web il nome della sostanza, l'«end point» di pericolo per cui viene proposta la sperimentazione su animali vertebrati e la data entro la quale sono richieste eventuali informazioni da parte di terzi. Essa invita i terzi a presentare, utilizzando il formato predisposto dall'Agenzia, informazioni e studi scientificamente validi concernenti la sostanza e l'«end point» di pericolo in questione, oggetto della proposta di sperimentazione, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione. Tutti gli studi e le informazioni scientificamente validi ricevuti sono presi in considerazione dall'Agenzia nell'elaborazione della sua decisione a norma del paragrafo 3.

3.  Sulla base dell'esame di cui al paragrafo 1, l'Agenzia elabora il progetto di una delle decisioni seguenti e tale decisione è adottata secondo la procedura di cui agli articoli 50 e 51:

a) una decisione che prescrive al o ai dichiaranti o utilizzatori a valle interessati di effettuare il test proposto e fissa un termine per la trasmissione del sommario di studio o del sommario esauriente di studio, se prescritto dall'allegato I;

b) una decisione a norma della lettera a), ma che modifica le condizioni in cui va effettuato il test;

c) una decisione conforme alle lettere a), b) o d) ma che prescrive al o ai dichiaranti o utilizzatori a valle di effettuare uno o più test supplementari qualora la proposta di sperimentazione non sia conforme agli allegati IX, X e XI;

d) una decisione che respinge la proposta di sperimentazione;

e) una decisione conforme alle lettere a), b) o c), qualora più dichiaranti o utilizzatori a valle della stessa sostanza abbiano presentato proposte per lo stesso test, che offre loro l'opportunità di raggiungere un accordo su chi effettuerà il test per conto di tutti i dichiaranti informandone l'Agenzia entro novanta giorni. Se l'Agenzia non è informata dell'accordo entro i novanta giorni, essa designa uno dei dichiaranti o degli utilizzatori a valle, a seconda del caso, affinché effettui i test per conto di tutti gli altri.

4.  Il dichiarante o l'utilizzatore a valle comunica all'Agenzia le informazioni richieste entro il termine stabilito.

Articolo 41

Controllo della conformità delle registrazioni

1.  L'Agenzia può esaminare qualsiasi registrazione per verificare se:

a) le informazioni contenute nel o nei fascicoli tecnici presentati a norma dell'articolo 10 sono conformi alle prescrizioni degli articoli 10, 12 e 13 e agli allegati III e da VI a X;

b) gli adattamenti alle prescrizioni in materia di informazioni standard e le relative motivazioni presentate nel o nei fascicoli tecnici sono conformi alle norme che presiedono a tali adattamenti di cui agli allegati da VII a X e alle norme generali di cui all'allegato XI;

c) la valutazione della sicurezza chimica e la relazione sulla sicurezza chimica richieste sono conformi ai requisiti di cui all'allegato I e le misure proposte di gestione dei rischi sono adeguate;

d) la o le spiegazioni presentate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 19, paragrafo 2, hanno un fondamento obiettivo.

2.  L'elenco dei fascicoli che l'Agenzia sottopone al controllo di conformità è messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.

3.  Sulla base di un esame effettuato a norma del paragrafo 1, l'Agenzia può elaborare, entro dodici mesi dall'inizio del controllo di conformità, un progetto di decisione che prescrive al o ai dichiaranti di comunicare ogni informazione necessaria per rendere la o le registrazioni conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di informazioni e specifica termini adeguati per la presentazione di ulteriori informazioni. Tale decisione è adottata secondo la procedura di cui agli articoli 50 e 51.

4.  Il dichiarante comunica le informazioni richieste all'Agenzia entro il termine fissato.

5.  Per garantire che i fascicoli di registrazione siano conformi al presente regolamento, l'Agenzia seleziona una percentuale di fascicoli non inferiore al 5 % del totale ricevuto dall'Agenzia per ciascuna fascia di tonnellaggio per effettuare un controllo di conformità. L'Agenzia considera prioritari, quantunque non esclusivamente, i fascicoli che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

a) il fascicolo contiene le informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), punti iv), vi) e/o vii), trasmesse separatamente a norma dell'articolo 11, paragrafo 3; o

b) il fascicolo si riferisce a una sostanza fabbricata o importata in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno e non soddisfa i requisiti di cui all'allegato VII applicabili, a seconda dei casi, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) o lettera b); o

c) il fascicolo si riferisce a una sostanza elencata nel piano d'azione a rotazione a livello comunitario di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

6.  I terzi possono trasmettere elettronicamente all'Agenzia informazioni relative a sostanze che figurano nell'elenco di cui all'articolo 28, paragrafo 4. L'Agenzia vaglia tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse a norma dell'articolo 124, all'atto del controllo e della selezione dei fascicoli.

7.  La Commissione, consultata l'Agenzia, può decidere di variare la percentuale dei fascicoli da selezionare e modificare i criteri di cui al paragrafo 5 o inserirvi criteri aggiuntivi secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4.

Articolo 42

Controllo delle informazioni comunicate e seguito della valutazione dei fascicoli

1.  L'Agenzia esamina ogni informazione comunicata a seguito di una decisione adottata a norma degli articoli 40 o 41 ed elabora, se necessario, un appropriato progetto di decisione a norma di detti articoli.

2.  Ultimata la valutazione del fascicolo, l'Agenzia notifica alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni ottenute e le conclusioni tratte. Le autorità competenti utilizzano le informazioni desunte da tale valutazione ai fini di cui all'articolo 45, paragrafo 5, all'articolo 59, paragrafo 3, e all'articolo 69, paragrafo 4. L'Agenzia utilizza le informazioni desunte da tale valutazione ai fini di cui all'articolo 44.

Articolo 43

Procedura e termini per l'esame delle proposte di sperimentazione

1.  Nel caso delle sostanze non soggette a un regime transitorio, l'Agenzia elabora un progetto di decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, entro centottanta giorni dal momento in cui riceve una registrazione o una relazione di un utilizzatore a valle contenente una proposta di sperimentazione.

2.  Nel caso delle sostanze soggette a un regime transitorio, l'Agenzia elabora i progetti di decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 3:

a) entro il 1o dicembre 2012 per tutte le registrazioni ricevute entro il 1o dicembre 2010, contenenti proposte di sperimentazioni da effettuare per assolvere le prescrizioni in materia di informazioni di cui agli allegati IX e X;

b) entro il 1o giugno 2016 per tutte le registrazioni ricevute entro il 1o giugno 2013, contenenti proposte di sperimentazioni da effettuare per assolvere le prescrizioni in materia di informazioni di cui al solo allegato IX;

c) entro il 1o giugno 2022 per le registrazioni contenenti proposte di sperimentazioni ricevute entro il 1o giugno 2018.

3.  L'elenco dei fascicoli di registrazione valutati a norma dell'articolo 40 è messo a disposizione degli Stati membri.



CAPO 2

Valutazione delle sostanze

Articolo 44

Criteri di valutazione delle sostanze

1.  Al fine di garantire un approccio armonizzato, l'Agenzia definisce, in cooperazione con gli Stati membri, criteri per la determinazione dell'ordine di priorità delle sostanze da sottoporre ad una valutazione più approfondita. L'ordine di priorità è stabilito in funzione dei rischi che le sostanze presentano. I criteri tengono conto dei seguenti aspetti:

a) informazioni relative ai pericoli, ad esempio l'affinità strutturale tra la sostanza in questione e sostanze notoriamente problematiche o sostanze persistenti e bioaccumulabili, che lasciano supporre che la sostanza o uno o più dei suoi prodotti di trasformazione presentino proprietà problematiche o siano persistenti o bioaccumulabili;

b) informazioni sull'esposizione;

c) il tonnellaggio, incluso il tonnellaggio complessivo risultante dalle registrazioni presentate da più dichiaranti.

2.  L'Agenzia applica i criteri di cui al paragrafo 1 per elaborare un progetto di piano d'azione a rotazione a livello comunitario che copre un periodo di tre anni e specifica le sostanze che devono essere valutate ogni anno. Le sostanze sono incluse se ci sono motivi per ritenere (sulla scorta della valutazione di un fascicolo da parte dell'Agenzia o di ogni altra fonte pertinente, comprese le informazioni contenute nel fascicolo di registrazione) che una determinata sostanza presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente. L'Agenzia presenta agli Stati membri il primo piano d'azione a rotazione entro il 1o dicembre 2011. L'Agenzia presenta agli Stati membri progetti di aggiornamenti annuali del piano d'azione a rotazione entro il 28 febbraio di ogni anno.

L'Agenzia adotta il piano d'azione a rotazione definitivo a livello comunitario sulla base di un parere del comitato degli Stati membri istituito a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera e) (in seguito denominatoil «comitato degli Stati membri»), e pubblica il piano nel suo sito web, indicando lo Stato membro che effettuerà la valutazione delle sostanze ivi elencate, come definito a sensi dell'articolo 45.

Articolo 45

Autorità competente

1.  L'Agenzia è tenuta a coordinare il processo di valutazione delle sostanze e ad assicurare che le sostanze incluse nel piano d'azione a rotazione a livello comunitario siano valutate. A tal fine, l'Agenzia si basa sulle autorità competenti degli Stati membri. Per effettuare la valutazione di una sostanza, le autorità competenti possono nominare un altro organismo affinché agisca per loro conto.

2.  Uno Stato membro può scegliere una o più sostanze incluse nel progetto di piano d'azione a rotazione a livello comunitario, allo scopo di diventare l'autorità competente ai fini degli articoli 46, 47 e 48. Se una sostanza inclusa nel progetto di piano d'azione a rotazione a livello comunitario non è stata scelta da uno Stato membro, l'Agenzia assicura che detta sostanza sia valutata.

3.  Se due o più Stati membri hanno espresso interesse per la valutazione della stessa sostanza e non riescono ad accordarsi su chi debba essere l'autorità competente, l'autorità competente ai fini degli articoli 46, 47 e 48 è determinata secondo la procedura di seguito riportata.

L'Agenzia deferisce la questione al comitato degli Stati membri, al fine di stabilire quale autorità è l'autorità competente, tenendo conto dello Stato membro in cui sono stabiliti il fabbricante o i fabbricanti o l'importatore o gli importatori, delle rispettive quote del prodotto interno lordo totale della Comunità, del numero di sostanze che formano già oggetto di valutazione da parte di uno Stato membro e delle competenze tecniche disponibili.

Se entro sessanta giorni dal deferimento, il comitato degli Stati membri giunge ad un accordo unanime, gli Stati membri interessati adottano le sostanze da sottoporre a valutazione di conseguenza.

Se il comitato degli Stati membri non riesce a raggiungere un accordo unanime, l'Agenzia sottopone i pareri divergenti alla Commissione, che decide quale è l'autorità competente secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3, e gli Stati membri interessati adottano le sostanze da sottoporre a valutazione di conseguenza.

4.  L'autorità competente identificata a norma dei paragrafi 2 e 3 valuta le sostanze assegnate a norma del presente capo.

5.  Uno Stato membro può notificare in qualsiasi momento all'Agenzia una sostanza non inclusa nel piano d'azione a rotazione a livello comunitario, se è in possesso di informazioni che indicano che tale sostanza costituisce una priorità ai fini della valutazione. L'Agenzia decide se inserire tale sostanza nel piano d'azione a rotazione a livello comunitario sulla base di un parere del comitato degli Stati membri. Se la sostanza è inserita nel piano d'azione a rotazione a livello comunitario, lo Stato membro proponente, o un altro Stato membro che accetta, valuta tale sostanza.

Articolo 46

Richiesta di informazioni supplementari e controllo delle informazioni presentate

1.  Se considera che sono necessarie informazioni supplementari, comprese, se del caso, informazioni non prescritte dagli allegati da VII a X, l'autorità competente elabora un progetto di decisione debitamente motivato, in cui si chiede ai dichiaranti di comunicare tali informazioni supplementari e si fissa un termine per la presentazione. Il progetto di decisione è elaborato entro dodici mesi dalla pubblicazione del piano d'azione a rotazione a livello comunitario sul sito web dell'Agenzia per le sostanze che devono essere valutate nel corso dell'anno. Tale decisione è adottata secondo la procedura di cui agli articoli 50 e 52.

2.  Il dichiarante comunica le informazioni richieste all'Agenzia entro il termine fissato.

3.  L'autorità competente esamina le informazioni comunicate ed elabora, se necessario, appropriati progetti di decisione a norma del presente articolo, entro dodici mesi dalla presentazione delle informazioni.

4.  L'autorità competente conclude le attività di valutazione entro dodici mesi dall'inizio della valutazione della sostanza o entro dodici mesi dalla presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 e ne informa l'Agenzia. Trascorso questo termine, la valutazione si considera completata.

Articolo 47

Coerenza con altre attività

1.  La valutazione di una sostanza è basata su tutte le informazioni pertinenti presentate in merito alla stessa e sulle valutazioni precedentemente effettuate a norma del presente titolo. Se le informazioni sulle proprietà intrinseche della sostanza sono state generate in riferimento a una sostanza o a sostanze strutturalmente correlate, la valutazione può coprire anche tali sostanze. Nei casi in cui sia stata già adottata una decisione in merito a una valutazione a norma dell'articolo 51 o dell'articolo 52, un progetto di decisione con la richiesta di informazioni supplementari a norma dell'articolo 46 può essere giustificato soltanto da un mutamento delle circostanze o dall'acquisizione di nuove conoscenze.

2.  Per assicurare un approccio armonizzato in materia di richieste di informazioni supplementari, l'Agenzia controlla i progetti di decisione elaborati a norma dell'articolo 46 e definisce criteri e priorità. Se del caso, sono adottate misure di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3.

Articolo 48

Seguito della valutazione della sostanza

Ultimata la valutazione della sostanza, l'autorità competente considera come utilizzare le informazioni desunte da tale valutazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 69, paragrafo 4, e all'articolo 115, paragrafo 1. L'autorità competente informa l'Agenzia delle sue conclusioni circa l'opportunità o il modo di utilizzare le informazioni ottenute. L'Agenzia informa a sua volta la Commissione, il dichiarante e le autorità competenti degli altri Stati membri.



CAPO 3

Valutazione delle sostanze intermedie

Articolo 49

Informazioni supplementari riguardanti le sostanze intermedie isolate in sito

Per le sostanze intermedie isolate in sito utilizzate in condizioni rigorosamente controllate, non sono necessarie né una valutazione del fascicolo, né una valutazione della sostanza. Tuttavia, quando l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è ubicato il sito ritiene che l'uso di una sostanza intermedia isolata in sito comporti un rischio per la salute umana o per l'ambiente equivalente a quello che comporta l'uso di sostanze rispondenti ai criteri di cui all'articolo 57, e che tale rischio non sia adeguatamente controllato, può:

a) chiedere al dichiarante di comunicare informazioni supplementari connesse direttamente con il rischio identificato. Questa richiesta è corredata di una motivazione scritta;

b) esaminare le informazioni comunicate e, se necessario, raccomandare appropriate misure di riduzione dei rischi al fine di prevenire i rischi identificati in relazione al sito in questione.

La procedura di cui al primo comma può essere avviata solo dalla suddetta autorità competente. L'autorità competente comunica i risultati della valutazione all'Agenzia che informa quindi le autorità competenti degli altri Stati membri e rende loro disponibili i risultati.



CAPO 4

Disposizioni comuni

Articolo 50

Diritti dei dichiaranti e degli utilizzatori a valle

1.  L'Agenzia comunica i progetti di decisione elaborati a norma degli articoli 40, 41 o 46 ai dichiaranti o agli utilizzatori a valle interessati, informandoli che hanno il diritto di formulare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Se i dichiaranti o gli utilizzatori a valle interessati intendono formulare osservazioni, le comunicano all'Agenzia. L'Agenzia a sua volta informa, senza indugio, l'autorità competente della presentazione delle osservazioni. L'autorità competente (per le decisioni adottate a norma dell'articolo 46) e l'Agenzia (per le decisioni adottate a norma degli articoli 40 e 41) tiene conto delle osservazioni ricevute e può modificare di conseguenza il progetto di decisione.

2.  Se il dichiarante ha cessato di fabbricare o di importare la sostanza ovvero di produrre o importare un articolo, o se l'utilizzatore a valle ha cessato l'utilizzazione, ne informa l'Agenzia. Di conseguenza, il volume definito nella sua registrazione è portato, se del caso, a zero e non può essere più richiesta alcuna informazione sulla sostanza in questione, salvo qualora egli notifichi la ripresa della fabbricazione o dell'importazione della stessa o della produzione o importazione dell'articolo ovvero l'utilizzatore a valle notifichi la ripresa dell'utilizzazione. L'Agenzia informa l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante o l'utilizzatore a valle.

3.  Il dichiarante può cessare la fabbricazione o l'importazione della sostanza o la produzione o importazione dell'articolo, o l'utilizzatore a valle può cessare l'utilizzazione, allorché riceve il progetto di decisione. In questo caso, il dichiarante o l'utilizzatore a valle ne informa l'Agenzia. Di conseguenza, la sua registrazione o relazione non è più valida e non può più essere richiesta alcuna informazione sulla sostanza in questione, salvo qualora egli presenti una nuova registrazione o relazione. L'Agenzia informa l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante o l'utilizzatore a valle.

4.  Nonostante i paragrafi 2 e 3, possono essere richieste informazioni supplementari a norma dell'articolo 46 in uno o entrambi i seguenti casi:

a) quando l'autorità competente predispone un fascicolo a norma dell'allegato XV, giungendo alla conclusione che esiste un rischio potenziale a lungo termine per la salute umana o per l'ambiente, che giustifica la necessità di informazioni supplementari;

b) quando l'esposizione alla sostanza fabbricata o importata dal o dai dichiaranti o alla sostanza presente nell'articolo prodotto o importato dal o dai dichiaranti ovvero alla sostanza utilizzata dallo o dagli utilizzatori a valle, contribuisce in misura significativa a questo rischio.

La procedura di cui agli articoli da 69 a 73 si applica mutatis mutandis.

Articolo 51

Adozione di decisioni nell'ambito della valutazione del fascicolo

1.  L'Agenzia notifica alle autorità competenti degli Stati membri il progetto di decisione a norma degli articoli 40 o 41, corredandolo delle osservazioni presentate dai dichiaranti.

2.  Entro trenta giorni dalla trasmissione, gli Stati membri possono proporre all'Agenzia modifiche del progetto di decisione.

3.  Se non riceve alcuna proposta l'Agenzia adotta la decisione nella versione notificata a norma del paragrafo 1.

4.  Se riceve una proposta di modifica, l'Agenzia può modificare il progetto di decisione. L'Agenzia deferisce al comitato degli Stati membri il progetto di decisione, corredato delle eventuali modifiche proposte, entro i quindici giorni successivi allo scadere del periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 2.

5.  L'Agenzia comunica immediatamente le eventuali proposte di modifica ai dichiaranti o agli utilizzatori a valle interessati, i quali dispongono di trenta giorni per presentare le loro osservazioni. Il comitato degli Stati membri tiene conto delle osservazioni ricevute.

6.  Se entro sessanta giorni dal deferimento il comitato degli Stati membri giunge ad un accordo unanime sul progetto di decisione, l'Agenzia adotta la decisione di conseguenza.

7.  Se il comitato degli Stati membri non riesce a giungere a un accordo unanime, la Commissione predispone un progetto di decisione da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3.

8.  Avverso le decisioni adottate dall'Agenzia in forza dei paragrafi 3 e 6 del presente articolo può essere proposto ricorso a norma degli articoli 91, 92 e 93.

Articolo 52

Adozione di decisioni nell'ambito della valutazione della sostanza

1.  L'autorità competente comunica all'Agenzia e alle autorità competenti degli altri Stati membri il suo progetto di decisione a norma dell'articolo 46, corredandolo delle eventuali osservazioni presentate dai dichiaranti o dagli utilizzatori a valle.

2.  Le disposizioni di cui all'articolo 51, paragrafi da 2 a 8, si applicano mutatis mutandis.

Articolo 53

Ripartizione dei costi dei test in caso di mancato accordo tra i dichiaranti e/o gli utilizzatori a valle

1.  Se sono tenuti ad effettuare test in seguito ad una decisione adottata a norma del presente titolo, i dichiaranti o utilizzatori a valle compiono ogni sforzo per accordarsi su chi deve effettuare i test per conto degli altri dichiaranti o utilizzatori a valle e informare l'Agenzia di conseguenza entro novanta giorni. Se l'Agenzia non è informata dell'accordo entro i novanta giorni, essa designa uno dei dichiaranti o degli utilizzatori a valle affinché effettui i test per conto di tutti gli altri.

2.  Se un dichiarante o un utilizzatore a valle effettua un test per conto di altri, il costo dello studio è ripartito in parti uguali tra tutti gli interessati.

3.  Nel caso di cui al paragrafo 1, il dichiarante o l'utilizzatore a valle che effettua il test fornisce a ciascuno degli altri interessati una copia del rapporto completo di studio.

4.  La persona che effettua e presenta lo studio può di conseguenza esigere dalle altre persone interessate il pagamento della rispettiva quota delle spese. Ogni persona interessata ha il diritto di ottenere che sia vietato ad un'altra persona di fabbricare, importare o immettere sul mercato la sostanza, qualora questa abbia omesso di pagare la propria quota delle spese o di costituire una garanzia per un importo corrispondente, o di fornire una copia del rapporto completo di studio dello studio realizzato. Tali diritti possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali. Le parti possono scegliere di sottoporre le controversie in materia di remunerazione ad un collegio arbitrale di cui accettano il lodo.

Articolo 54

Pubblicazione delle informazioni sulla valutazione

Entro il 28 febbraio di ogni anno l'Agenzia pubblica nel suo sito web una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno civile precedente in esecuzione degli obblighi che le incombono in materia di valutazione. Tale relazione include, in particolare, raccomandazioni ai dichiaranti potenziali, al fine di migliorare la qualità delle future registrazioni.



TITOLO VII

AUTORIZZAZIONE



CAPO 1

Obbligo d'autorizzazione

Articolo 55

Scopo dell'autorizzazione ed elementi da considerare ai fini della sostituzione

Il presente titolo ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. A tale fine, tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che richiedono autorizzazioni analizzano la disponibilità di alternative e ne considerano i rischi ed esaminano la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione.

Articolo 56

Disposizioni generali

1.  Un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall'immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall'utilizzarla egli stesso se tale sostanza è inclusa nell'allegato XIV, salvo qualora:

a) l'uso o gli usi di tale sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ o incorporata in un articolo, per i quali la sostanza è immessa sul mercato o per i quali egli stesso la utilizza siano stati autorizzati a norma degli articoli da 60 a 64; o

b) l'uso o gli usi di tale sostanza, in quanto tale, in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ o incorporata in un articolo, per i quali la sostanza è immessa sul mercato o per i quali egli stesso la utilizza, siano stati esentati dall'obbligo d'autorizzazione di cui all'allegato XIV, a norma dell'articolo 58, paragrafo 2; o

c) la data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), non sia ancora trascorsa; o

d) la data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), sia trascorsa ed egli abbia presentato una domanda diciotto mesi prima di tale data, ma non sia ancora stata presa una decisione circa la domanda d'autorizzazione; o

e) nel caso in cui la sostanza sia immessa sul mercato, sia stata rilasciata un'autorizzazione per tale uso all'utilizzatore situato immediatamente a valle.

2.  Gli utilizzatori a valle possono utilizzare una sostanza rispondente ai criteri di cui al paragrafo 1 purché l'uso sia conforme alle condizioni previste da un'autorizzazione rilasciata per tale uso ad un attore situato a monte della catena d'approvvigionamento.

3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'uso di sostanze nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo scientifici. L'allegato XIV specifica se i paragrafi 1 e 2 si applicano ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, nonché i quantitativi massimi soggetti ad esenzione.

4.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai seguenti usi di sostanze:

a) gli usi in prodotti fitosanitari che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 91/414/CEE;

b) gli usi in prodotti biocidi che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 98/8/CE;

c) gli usi come carburanti oggetto della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel ( 22 );

d) gli usi come combustibili in impianti di combustione mobili o fissi di prodotti derivati da oli minerali e come combustibili in sistemi chiusi.

5.  Nel caso di sostanze che sono soggette ad autorizzazione soltanto perché rispondono ai criteri di cui all'articolo 57, lettere a), b) o c), o perché sono identificate a norma dell'articolo 57, lettera f), solo a motivo di pericoli per la salute umana, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai seguenti usi:

a) gli usi in prodotti cosmetici che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 76/768/CEE;

b) gli usi in materiali destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004.

6.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'uso di sostanze contenute in ►M3  miscele ◄ :

a) per le sostanze di cui all'articolo 57, lettere d), e) e f), al di sotto di un limite di concentrazione dello 0,1 % in peso/peso;

▼M3

b) per tutte le altre sostanze, al di sotto dei valori di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, che determinano la classificazione della miscela come pericolosa.

▼C1

Articolo 57

Sostanze da includere nell'allegato XIV

Le sostanze seguenti possono essere incluse nell'allegato XIV secondo la procedura di cui all'articolo 58:

▼M3

a) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità, categoria 1A o 1B, di cui al punto 3.6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B, di cui al punto 3.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

c) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B, effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo di cui al punto 3.7 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

▼C1

d) le sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche, secondo i criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento;

e) le sostanze che sono molto persistenti e molto bioaccumulabili, secondo i criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento;

f) le sostanze come quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o quelle aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, che non rispondono ai criteri di cui alle lettere d) o e), per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a e), e che sono identificate in base ad una valutazione caso per caso secondo la procedura di cui all'articolo 59.

Articolo 58

Inclusione di sostanze nell'allegato XIV

1.  Ogniqualvolta si decide di includere nell'allegato XIV una o più sostanze di cui all'articolo 57, la decisione è assunta secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4. Per ogni sostanza, è precisato quanto segue:

a) l'identità della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punto 2;

b) la o le proprietà intrinseche della sostanza di cui all'articolo 57;

c) disposizioni transitorie:

i) la data o le date a partire dalle quali l'immissione sul mercato e l'uso della sostanza sono vietati, salvo qualora sia rilasciata un'autorizzazione (in seguito denominata: «data di scadenza»), che dovrebbero tener conto, se del caso, del ciclo di produzione specificato per tale uso;

ii) una o più date precedenti di almeno diciotto mesi la o le date di scadenza, entro cui devono pervenire le domande se il richiedente intende continuare a utilizzare la sostanza o a immetterla sul mercato per determinati usi dopo la o le date di scadenza; la prosecuzione di tali usi è autorizzata dopo la data di scadenza fintantoché non è assunta una decisione sulla domanda di autorizzazione;

d) se del caso, i periodi di revisione per taluni usi;

e) gli eventuali usi o categorie di usi esentati dall'obbligo d'autorizzazione e le eventuali condizioni di tali esenzioni.

2.  Gli usi o categorie di usi possono essere esentati dall'obbligo di autorizzazione, a condizione che il rischio sia adeguatamente controllato, in base alla vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l'uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell'ambiente. Nello stabilire tali esenzioni, si tiene conto, in particolare, della proporzionalità del rischio per la salute umana e per l'ambiente connessa alla natura della sostanza, come nel caso in cui il rischio è modificato dalla forma fisica.

3.  Prima di assumere una decisione sull'inclusione di sostanze nell'allegato XIV, l'Agenzia, tenuto conto del parere del comitato degli Stati membri, raccomanda sostanze prioritarie da includere, precisando per ogni sostanza gli elementi di cui al paragrafo 1. Di norma, sono considerate prioritarie le sostanze:

a) che hanno proprietà PBT o vPvB; o

b) il cui uso è fortemente dispersivo; o

c) che sono prodotte ad alti volumi.

Il numero di sostanze incluse nell'allegato XIV e le date fissate a norma del paragrafo 1 tengono conto anche della capacità dell'Agenzia di evadere le domande nei termini previsti. L'Agenzia redige la prima raccomandazione relativa a sostanze prioritarie da includere nell'allegato XIV entro il 1o giugno 2009. L'Agenzia redige ulteriori raccomandazioni, quantomeno ogni due anni, nell'ottica di includere altre sostanze nell'allegato XIV.

4.  Prima di trasmetterla alla Commissione, l'Agenzia pubblica la raccomandazione sul suo sito web, indicando chiaramente la data di pubblicazione, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 118 e 119 sull'accesso alle informazioni. Essa invita tutte le parti interessate a presentare, entro i tre mesi successivi alla data di pubblicazione, osservazioni riguardanti in particolare gli usi che dovrebbero essere esentati dall'obbligo d'autorizzazione.

L'Agenzia aggiorna la sua raccomandazione tenendo conto delle osservazioni ricevute.

5.  Fatto salvo il paragrafo 6, una volta inclusa nell'allegato XIV, una sostanza non è assoggettata a nuove restrizioni secondo la procedura di cui al titolo VIII in relazione ai rischi che l'uso della sostanza in quanto tale, come componente di una ►M3  miscela ◄ o incorporata in un articolo, comporta per la salute umana o per l'ambiente a motivo delle proprietà intrinseche di cui all'allegato XIV.

6.  Una sostanza elencata nell'allegato XIV può essere assoggettata a nuove restrizioni secondo la procedura di cui al titolo VIII in relazione ai rischi che la presenza della sostanza in uno o più articoli comporta per la salute umana o per l'ambiente.

7.  Le sostanze per le quali sono stati vietati tutti gli usi a norma del titolo VIII o di altre normative comunitarie non sono incluse nell'allegato XIV o ne sono depennate.

8.  Le sostanze che in base a nuove informazioni non risultano più rispondere ai criteri di cui all'articolo 57, sono depennate dall'allegato XIV secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4.

Articolo 59

Identificazione delle sostanze di cui all'articolo 57

1.  Ai fini dell'identificazione delle sostanze che rispondono ai criteri di cui all'articolo 57 e della definizione di un elenco di sostanze candidate all'eventuale inclusione nell'allegato XIV, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo. L'Agenzia indica, in questo elenco, le sostanze che figurano nel programma di lavoro di cui all'articolo 83, paragrafo 3, lettera e).

2.  La Commissione può chiedere all'Agenzia di predisporre un fascicolo, a norma dei pertinenti punti dell'allegato XV, per le sostanze che, a suo giudizio, rispondono ai criteri di cui all'articolo 57. ►M3  Il fascicolo può essere limitato, se del caso, a un riferimento a una voce dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.; ◄ L'Agenzia mette il fascicolo a disposizione degli Stati membri.

3.  Ogni Stato membro può predisporre un fascicolo a norma dell'allegato XV per le sostanze che, a suo giudizio, rispondono ai criteri di cui all'articolo 57 e trasmetterlo all'Agenzia. ►M3  Il fascicolo può essere limitato, se del caso, a un riferimento a una voce dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. ◄ L'Agenzia mette il fascicolo a disposizione degli altri Stati membri entro trenta giorni dalla ricezione.

4.  L'Agenzia pubblica sul suo sito web un avviso dell'avvenuta predisposizione a norma dell'allegato XV di un fascicolo per una sostanza. L'Agenzia invita tutte le parti interessate a trasmetterle osservazioni entro un termine stabilito.

5.  Entro sessanta giorni dalla messa a disposizione, gli altri Stati membri o l'Agenzia possono formulare osservazioni sull'identificazione della sostanza in relazione ai criteri di cui all'articolo 57 nel fascicolo trasmesso all'Agenzia.

6.  Se non riceve o non formula osservazioni, l'Agenzia può includere la sostanza nell'elenco di cui al paragrafo 1. Essa può includere la sostanza nelle raccomandazioni che formula a norma dell'articolo 58, paragrafo 3.

7.  Qualora vengano formulate o ricevute osservazioni, l'Agenzia rinvia il fascicolo al comitato degli Stati membri entro quindici giorni dallo scadere del periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo 5.

8.  Se, entro trenta giorni da tale rinvio, il comitato degli Stati membri giunge ad un accordo unanime sull'identificazione, l'Agenzia include la sostanza nell'elenco di cui al paragrafo 1. Essa può includere tale sostanza nelle raccomandazioni che formula a norma dell'articolo 58, paragrafo 3.

9.  Se il comitato degli Stati membri non riesce a giungere a un accordo unanime, entro tre mesi dalla ricezione del parere del comitato degli Stati membri la Commissione prepara un progetto di proposta relativa all'identificazione della sostanza in questione. La decisione definitiva sull'identificazione della sostanza è assunta secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3.

10.  Non appena è stata assunta una decisione sull'inclusione di una sostanza l'Agenzia pubblica e aggiorna senza indugio sul suo sito web l'elenco di cui al paragrafo 1.



CAPO 2

Rilascio delle autorizzazioni

Articolo 60

Rilascio delle autorizzazioni

1.  La Commissione è competente a decidere sulle domande d'autorizzazione a norma del presente titolo.

2.  Fatto salvo il paragrafo 3, l'autorizzazione è rilasciata se il rischio per la salute umana o per l'ambiente che l'uso di una sostanza comporta a motivo delle proprietà intrinseche di cui all'allegato XIV è adeguatamente controllato a norma dell'allegato I, punto 6.4, e come documentato nella relazione sulla sicurezza chimica del richiedente, tenendo conto del parere del comitato per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 64, paragrafo 4, lettera a). Nel rilasciare l'autorizzazione, e nelle eventuali condizioni ivi imposte, la Commissione tiene conto di tutti gli scarichi, emissioni e perdite, compresi i rischi derivanti dagli usi diffusi o dispersivi, noti al momento della decisione.

La Commissione non tiene conto dei rischi che comporta per la salute umana l'uso di una sostanza in uno dei dispositivi medici disciplinati dalla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi ( 23 ), dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ( 24 ) o dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ( 25 ).

3.  Il paragrafo 2 non si applica:

a) alle sostanze che rispondono ai criteri di cui all'articolo 57, lettere a), b), c) o f), per le quali non è possibile determinare una soglia a norma dell'allegato I, punto 6.4;

b) alle sostanze che rispondono ai criteri di cui all'articolo 57, lettere d) o e);

c) alle sostanze identificate a norma dell'articolo 57, lettera f), aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili.

4.  Quando l'autorizzazione non può essere rilasciata a norma del paragrafo 2 o per le sostanze di cui al paragrafo 3, essa può essere rilasciata solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente, e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. Questa decisione è assunta dopo aver preso in considerazione tutti i seguenti elementi e tenendo conto dei pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l'analisi socioeconomica di cui all'articolo 64, paragrafo 4, lettere a) e b):

a) il rischio che presentano gli usi della sostanza, comprese l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di gestione dei rischi proposte;

b) i vantaggi socioeconomici derivanti dal suo uso e le conseguenze socioeconomiche di un rifiuto di autorizzazione, comprovati dal richiedente o da altre parti interessate;

c) l'analisi delle alternative proposte dal richiedente a norma dell'articolo 62, paragrafo 4, lettera e), o di un eventuale piano di sostituzione presentato dal richiedente a norma dell'articolo 62, paragrafo 4, lettera f), e degli eventuali contributi trasmessi da terzi a norma dell'articolo 64, paragrafo 2;

d) le informazioni disponibili sui rischi che le eventuali sostanze o tecnologie alternative presentano per la salute umana o per l'ambiente.

5.  Nel valutare se esistano idonee sostanze o tecnologie alternative, la Commissione prende in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, in particolare:

a) se il passaggio alle alternative comporti una riduzione dei rischi complessivi per la salute umana e per l'ambiente, tenendo conto dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure di gestione dei rischi;

b) la fattibilità tecnica ed economica delle alternative per il richiedente.

6.  Un uso non è autorizzato qualora ciò equivalga ad attenuare una delle restrizioni di cui all'allegato XVII.

7.  L'autorizzazione è rilasciata soltanto se la domanda è inoltrata conformemente alle prescrizioni dell'articolo 62.

8.  Le autorizzazioni formano oggetto di una revisione di durata limitata, senza pregiudizio di eventuali decisioni su un futuro periodo di revisione, e sono di norma soggette a condizioni, tra cui un monitoraggio. Il periodo di revisione di durata limitata cui sono sottoposte le autorizzazioni è stabilito caso per caso, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti, compresi, all'occorrenza, gli elementi elencati nel paragrafo 4, lettere da a) a d).

9.  L'autorizzazione precisa quanto segue:

a) la o le persone a cui è rilasciata;

b) l'identità della o delle sostanze;

c) l'uso o gli usi per i quali l'autorizzazione è rilasciata;

d) le eventuali condizioni alle quali l'autorizzazione è rilasciata;

e) il periodo di revisione di durata limitata;

f) le eventuali misure di monitoraggio.

10.  Nonostante le eventuali condizioni di un'autorizzazione, il titolare provvede affinché l'esposizione sia ridotta al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile.

Articolo 61

Revisione delle autorizzazioni

1.  Le autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 60 sono considerate valide fintantoché la Commissione non decide di modificare l'autorizzazione o di revocarla nel contesto di una revisione, purché il titolare dell'autorizzazione inoltri una relazione di revisione almeno diciotto mesi prima dello scadere del periodo di revisione di durata limitata. Anziché inoltrare nuovamente tutti gli elementi della domanda originaria relativa all'autorizzazione in vigore, il titolare dell'autorizzazione può limitarsi a comunicare il numero attribuito all'autorizzazione in vigore, fatti salvi il secondo, terzo e quarto comma.

Il titolare di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 60 inoltra una versione aggiornata dell'analisi delle alternative di cui all'articolo 62, paragrafo 4, lettera e), comprendenti informazioni circa eventuali attività inerenti di ricerca e sviluppo svolte dal richiedente, se del caso, e gli eventuali piani di sostituzione presentati a norma dell'articolo 62, paragrafo 4, lettera f). Se la versione aggiornata dell'analisi delle alternative indica che esiste un'alternativa idonea, tenuto conto degli elementi di cui all'articolo 60, paragrafo 5, egli presenta un piano di sostituzione comprendente un calendario delle azioni proposte dal richiedente. Se non può dimostrare che il rischio è adeguatamente controllato, egli inoltra anche una versione aggiornata dell'analisi socioeconomica contenuta nella domanda originaria.

Nel momento in cui può dimostrare che il rischio è adeguatamente controllato, egli inoltra una versione aggiornata della relazione sulla sicurezza chimica.

Se sono intervenuti mutamenti in relazione ad altri elementi della domanda originaria, egli inoltra parimenti una versione aggiornata di tali elementi.

Allorché sono presentate informazioni aggiornate a norma del presente paragrafo, l'eventuale decisione di modificare l'autorizzazione o di revocarla nell'ambito di una revisione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 64, applicata mutatis mutandis.

2.  Le autorizzazioni possono essere rivedute in qualsiasi momento se:

a) rispetto alle circostanze vigenti al momento dell'autorizzazione originaria, sono intervenuti mutamenti tali da influenzare il rischio per la salute umana o per l'ambiente o l'impatto socioeconomico; o

b) sono disponibili nuove informazioni su eventuali succedanei.

La Commissione fissa un termine ragionevole entro il quale il o i titolari dell'autorizzazione possono comunicare le informazioni supplementari necessarie per la revisione e indica entro quale data adotterà una decisione a norma dell'articolo 64.

3.  Nella decisione di revisione la Commissione può, se le circostanze sono cambiate e tenendo conto del principio di proporzionalità, modificare l'autorizzazione o revocarla se, nelle mutate circostanze, tale autorizzazione non sarebbe stata rilasciata ovvero se sono diventate disponibili idonee alternative a norma dell'articolo 60, paragrafo 5. Nel secondo caso la Commissione chiede al titolare dell'autorizzazione di presentare un piano di sostituzione ove questi non lo abbia già presentato nell'ambito della sua domanda o dell'aggiornamento.

In caso di rischio grave e immediato per la salute umana o per l'ambiente, la Commissione può sospendere l'autorizzazione in attesa della revisione, tenendo conto del principio di proporzionalità.

4.  Se uno standard di qualità ambientale di cui alla direttiva 96/61/CE non è rispettato, le autorizzazioni rilasciate per l'uso della sostanza in questione possono formare oggetto di una revisione.

5.  Se gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE non sono realizzati, le autorizzazioni rilasciate per l'uso della sostanza in questione nel bacino fluviale interessato possono formare oggetto di una revisione.

6.  Se un uso di una sostanza è successivamente vietato o diversamente sottoposto a restrizione nel regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti ( 26 ), la Commissione revoca l'autorizzazione per tale uso.

Articolo 62

Domande d'autorizzazione

1.  Le domande d'autorizzazione sono inoltrate all'Agenzia.

2.  Le domande d'autorizzazione possono essere inoltrate dal o dai fabbricanti, importatori e/o utilizzatori a valle della sostanza. Possono essere inoltrate da una o più persone.

3.  Le domande possono essere inoltrate per una o più sostanze che rispondono alla definizione di gruppo di sostanze di cui all'allegato XI, punto 1.5, e per uno o più usi. Possono essere inoltrate per l'uso o gli usi propri del richiedente e/o per gli usi per i quali egli intende immettere la sostanza sul mercato.

4.  Una domanda d'autorizzazione contiene gli elementi seguenti:

a) l'identità della o delle sostanze, a norma dell'allegato VI, punto 2;

b) il nome e i dati per un contatto della o delle persone che inoltrano la domanda;

c) una richiesta d'autorizzazione, indicante l'uso o gli usi per i quali l'autorizzazione è richiesta, compresi l'uso della sostanza in ►M3  miscele ◄ e/o, se pertinente, la sua incorporazione in articoli;

d) salvo qualora sia già stata presentata nell'ambito della registrazione, una relazione sulla sicurezza chimica, elaborata a norma dell'allegato I, relativa ai rischi che comporta per la salute umana e/o per l'ambiente l'uso della o delle sostanze a motivo delle proprietà intrinseche di cui all'allegato XIV;

e) un'analisi delle alternative, che prenda in considerazione i rischi che esse comportano e la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione e che comprenda, se del caso, informazioni circa eventuali attività inerenti di ricerca e sviluppo svolte dal richiedente;

f) se l'analisi di cui alla lettera e) indica che esistono alternative idonee, tenuto conto degli elementi di cui all'articolo 60, paragrafo 5, un piano di sostituzione comprendente un calendario delle azioni proposte dal richiedente.

5.  La domanda può contenere gli elementi seguenti:

a) un'analisi socioeconomica realizzata a norma dell'allegato XVI;

b) una giustificazione del fatto che non sono stati presi in considerazione i rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti da:

i) emissioni della sostanza provenienti da un impianto per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione a norma della direttiva 96/61/CE; o

ii) scarichi della sostanza da origini puntuali cui si applicano l'obbligo di una disciplina preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2000/60/CE e norme adottate in applicazione dell'articolo 16 di detta direttiva.

6.  La domanda non comprende i rischi per la salute umana derivanti dall'uso della sostanza in uno dei dispositivi medici disciplinati dalle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CE.

7.  La domanda d'autorizzazione è accompagnata dal versamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.

Articolo 63

Domande d'autorizzazione successive

1.  Se è stata inoltrata una domanda per un uso di una sostanza, un richiedente successivo può far riferimento alle parti pertinenti della domanda precedente presentate a norma dell'articolo 62, paragrafo 4, lettere d), e) ed f), e dell'articolo 62, paragrafo 5, lettera a), a condizione che il richiedente successivo sia autorizzato dal richiedente precedente a rinviare a tali parti della domanda.

2.  Se è stata rilasciata un'autorizzazione per un uso di una sostanza, un richiedente successivo può far riferimento alle parti pertinenti della domanda del titolare presentate a norma dell'articolo 62, paragrafo 4, lettere d), e) ed f), e dell'articolo 62, paragrafo 5, lettera a), a condizione che il richiedente successivo sia autorizzato dal titolare dell'autorizzazione a rinviare a tali parti della domanda.

3.  Prima di far riferimento a una domanda precedente a norma dei paragrafi 1 e 2, il richiedente successivo aggiorna se del caso le informazioni della domanda originaria.

Articolo 64

Procedura per le decisioni d'autorizzazione

1.  L'Agenzia conferma la data di ricezione della domanda. Il comitato per la valutazione dei rischi ed il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia formulano i rispettivi progetti di parere entro dieci mesi dalla data di ricezione della domanda.

2.  L'Agenzia pubblica sul suo sito web, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 118 e 119 sull'accesso alle informazioni, informazioni generali sugli usi per i quali sono pervenute domande e per le revisioni delle autorizzazioni, precisando il termine entro il quale i terzi interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative.

3.  Quando elabora il parere, ciascuno dei comitati di cui al paragrafo 1 verifica in primo luogo se la domanda comprende tutte le informazioni di cui all'articolo 62 che sono pertinenti al proprio mandato. Se necessario, i comitati, dopo essersi consultati reciprocamente, chiedono congiuntamente al richiedente di fornire loro ulteriori informazioni per rendere la domanda conforme alle prescrizioni dell'articolo 62. Il comitato per l'analisi socioeconomica può, se lo ritiene necessario, esigere dal richiedente o chiedere a terzi l'inoltro, entro un determinato arco di tempo, di informazioni supplementari su eventuali sostanze o tecnologie alternative. Ogni comitato tiene inoltre conto delle eventuali informazioni comunicate da terzi.

4.  I progetti di parere comprendono gli elementi seguenti:

a) comitato per la valutazione dei rischi: una valutazione del rischio per la salute umana e/o per l'ambiente derivante dall'uso o dagli usi della sostanza, comprendente una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure di gestione dei rischi come specificato nella domanda, e, se pertinente, una valutazione dei rischi derivanti da eventuali alternative;

b) comitato per l'analisi socioeconomica: una valutazione dei fattori socioeconomici, e della disponibilità, idoneità e fattibilità tecnica di alternative in relazione all'uso o agli usi della sostanza specificati nella domanda, quando questa è inoltrata a norma dell'articolo 62, nonché di qualsiasi contributo di terzi presentato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

5.  L'Agenzia trasmette i progetti di parere al richiedente entro il termine di cui al paragrafo 1. Entro un mese dalla ricezione del progetto di parere, il richiedente può comunicare per iscritto che intende presentare osservazioni. Il progetto di parere si considera ricevuto sette giorni dopo il suo invio da parte dell'Agenzia.

Se il richiedente non intende presentare osservazioni, l'Agenzia trasmette i pareri alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente entro quindici giorni dallo scadere del termine entro il quale il richiedente può presentare osservazioni o entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione con la quale il richiedente rende noto che non intende presentare osservazioni.

Se intende presentare osservazioni, il richiedente trasmette all'Agenzia la propria argomentazione scritta entro due mesi dalla ricezione del progetto di parere. I comitati esaminano le osservazioni e adottano i rispettivi pareri definitivi entro due mesi dalla ricezione dell'argomentazione scritta, tenendo conto, se del caso, di quest'ultima. Entro un ulteriore termine di quindici giorni, l'Agenzia trasmette i pareri, allegandovi l'argomentazione scritta, alla Commissione, agli Stati membri ed al richiedente.

6.  L'Agenzia stabilisce, a norma degli articoli 118 e 119, quali parti dei suoi pareri o degli eventuali documenti che vi sono allegati dovrebbero essere pubblicati sul suo sito web.

7.  Nei casi di cui all'articolo 63, paragrafo 1, l'Agenzia evade le domande congiuntamente, a condizione che possano essere rispettati i termini applicabili alla prima domanda.

8.  La Commissione elabora un progetto di decisione d'autorizzazione entro tre mesi dalla ricezione dei pareri trasmessi dall'Agenzia. Una decisione definitiva di rilascio o di rifiuto dell'autorizzazione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3.

9.  Le decisioni della Commissione, in forma sintetica, comprensive del numero dell'autorizzazione e della motivazione della decisione, in particolare ove esistano alternative idonee, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sono accessibili al pubblico in una banca dati creata e mantenuta aggiornata dall'Agenzia.

10.  Nei casi di cui all'articolo 63, paragrafo 2, il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ridotto a cinque mesi.



CAPO 3

Autorizzazioni nella catena d'approvvigionamento

Articolo 65

Obbligo per i titolari di autorizzazioni

I titolari di un'autorizzazione come pure gli utilizzatori a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, che includono le sostanze in una ►M3  miscela ◄ indicano il numero dell'autorizzazione sull'etichetta prima di immettere la sostanza o una ►M3  miscela ◄ contenente la sostanza sul mercato per un uso autorizzato, fatte salve ►M3  la direttiva 67/548/CEE e il regolamento (CE) n. 1272/2008 ◄ ►M3  ————— ◄ . Ciò deve aver luogo senza indugio, non appena il numero dell'autorizzazione è stato pubblicato a norma dell'articolo 64, paragrafo 9.

Articolo 66

Utilizzatori a valle

1.  Gli utilizzatori a valle che utilizzano una sostanza a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, ne danno notifica all'Agenzia entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza.

2.  L'Agenzia compila e tiene aggiornato un registro degli utilizzatori a valle che hanno proceduto alla notifica di cui al paragrafo 1. L'Agenzia accorda alle autorità competenti degli Stati membri l'accesso a tale registro.



TITOLO VIII

RESTRIZIONI RELATIVE ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL'USO DI TALUNE SOSTANZE PERICOLOSE, ►M3  MISCELE ◄ E ARTICOLI



CAPO 1

Questioni generali

Articolo 67

Disposizioni generali

1.  Una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ o di un articolo, per la quale l'allegato XVII prevede una restrizione non è fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione. Questa disposizione non si applica alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di una sostanza nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo scientifici. L'allegato XVII specifica se la restrizione non si applica ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, nonché il quantitativo massimo soggetto ad esenzione.

2.  Il paragrafo 1 non si applica all'uso delle sostanze in prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE, in relazione alle restrizioni destinate a controllare i rischi per la salute umana contemplati da detta direttiva.

3.  Fino al 1o giugno 2013, uno Stato membro può mantenere in vigore eventuali restrizioni esistenti più rigorose in relazione all'allegato XVII in materia di fabbricazione, immissione sul mercato o uso di una sostanza, a condizione che esse siano state notificate conformemente al trattato. La Commissione compila e pubblica un inventario di tali restrizioni entro il 1o giugno 2009.



CAPO 2

Procedura di restrizione

Articolo 68

Introduzione di nuove restrizioni e modificazione delle restrizioni esistenti

1.  Quando la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato di sostanze comportano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, che richiede un'azione a livello comunitario, l'allegato XVII è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4, tramite l'adozione di nuove restrizioni o la modificazione delle restrizioni esistenti previste nell'allegato XVII per la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di ►M3  miscele ◄ o articoli, secondo la procedura di cui agli articoli da 69 a 73. Una siffatta decisione tiene conto dell'impatto socioeconomico della restrizione, compresa l'esistenza di alternative.

Il primo comma non si applica all'uso di una sostanza come sostanza intermedia isolata in sito.

▼M3

2.  Per le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B, e che potrebbero essere utilizzate dai consumatori, per le quali la Commissione propone di restringere l'uso da parte del consumatore, l'allegato XVII è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4. Gli articoli da 69 a 73 non si applicano.

▼C1

Articolo 69

Elaborazione di una proposta

1.  Se ritiene che la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ o di un articolo, presentino per la salute umana o per l'ambiente un rischio non adeguatamente controllato e richiedano un'azione, la Commissione invita l'Agenzia a predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XV.

2.  Successivamente alla data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), per una sostanza elencata nell'allegato XIV, l'Agenzia valuta se l'uso di tale sostanza in quanto componente di articoli presenti un rischio non adeguatamente controllato per la salute umana o per l'ambiente. Se ritiene che il rischio non sia adeguatamente controllato, l'Agenzia predispone un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XV.

3.  Entro dodici mesi dalla ricezione della richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 e se risulta da tale fascicolo che è necessaria un'azione a livello comunitario che vada oltre le misure già adottate, l'Agenzia propone restrizioni, al fine di avviare la procedura di restrizione.

4.  Se uno Stato membro ritiene che la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ o di un articolo, presentino per la salute umana o per l'ambiente un rischio non adeguatamente controllato e richiedano un'azione, notifica all'Agenzia che intende predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dei pertinenti punti dell'allegato XV. Se la sostanza non figura nell'elenco conservato dall'Agenzia di cui al paragrafo 5 del presente articolo, lo Stato membro predispone un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XV entro dodici mesi dalla notifica all'Agenzia. Se risulta da tale fascicolo che è necessaria un'azione a livello comunitario che vada oltre le misure già adottate, lo Stato membro inoltra il fascicolo all'Agenzia nel formato definito nell'allegato XV, al fine di avviare la procedura di restrizione.

L'Agenzia o gli Stati membri prendono in considerazione ogni fascicolo, relazione sulla sicurezza chimica o valutazione del rischio inoltrati all'Agenzia o allo Stato membro interessato in applicazione del presente regolamento. L'Agenzia o gli Stati membri prendono altresì in considerazione ogni pertinente valutazione del rischio che sia stata inoltrata ai fini di altri regolamenti o direttive comunitarie. A tal fine, altri organismi, come le agenzie, istituiti in virtù della normativa comunitaria e che esercitano funzioni analoghe forniscono, su richiesta, informazioni all'Agenzia o allo Stato membro interessato.

Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica verificano se il fascicolo inoltrato è conforme alle prescrizioni dell'allegato XV. Entro trenta giorni dalla ricezione del fascicolo, entrambi i comitati comunicano all'Agenzia o allo Stato membro che propone restrizioni se il fascicolo è conforme. In caso di non conformità, le relative motivazioni sono comunicate per iscritto all'Agenzia o allo Stato membro entro quarantacinque giorni dalla ricezione. L'Agenzia o lo Stato membro regolarizza il fascicolo entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle motivazioni comunicate dai comitati; in caso contrario la procedura prevista dal presente capo è conclusa. L'Agenzia rende pubblico senza indugio il fatto che la Commissione o uno Stato membro intendono far avviare una procedura di restrizione per una determinata sostanza e ne informa chiunque abbia presentato una registrazione per tale sostanza.

5.  L'Agenzia conserva un elenco di sostanze per le quali essa stessa o uno Stato membro intendono predisporre o stanno predisponendo un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XV ai fini della restrizione proposta. Se una sostanza figura nell'elenco, non è predisposto nessun altro fascicolo di questo tipo. Se uno Stato membro o l'Agenzia propongono che sia riesaminata una delle vigenti restrizioni elencate nell'allegato XVII, la decisione sull'opportunità di procedere a tale riesame è assunta secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 2, sulla scorta degli elementi probanti trasmessi dallo Stato membro in questione o dall'Agenzia.

6.  Fatti salvi gli articoli 118 e 119, l'Agenzia pubblica senza indugio sul suo sito web tutti i fascicoli conformi all'allegato XV e le restrizioni proposte a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, indicando chiaramente la data di pubblicazione. Essa invita tutte le parti interessate a presentare, individualmente o congiuntamente, entro sei mesi dalla data di pubblicazione:

a) osservazioni sui fascicoli e sulle restrizioni proposte;

b) un'analisi socioeconomica, o informazioni che possano contribuirvi, delle restrizioni proposte, contenente un esame dei vantaggi e degli inconvenienti delle stesse. L'analisi è conforme alle prescrizioni dell'allegato XVI.

Articolo 70

Parere dell'Agenzia: comitato per la valutazione dei rischi

Entro nove mesi dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 69, paragrafo 6, il comitato per la valutazione dei rischi esprime un parere sull'adeguatezza delle restrizioni proposte ai fini della riduzione del rischio per la salute umana e/o per l'ambiente, in base ad un esame degli elementi pertinenti del fascicolo. Il parere tiene conto del fascicolo dello Stato membro o del fascicolo predisposto dall'Agenzia su richiesta della Commissione, come pure delle osservazioni formulate dalle parti interessate, di cui all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a).

Articolo 71

Parere dell'Agenzia: comitato per l'analisi socioeconomica

1.  Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 69, paragrafo 6, il comitato per l'analisi socioeconomica esprime un parere sulle restrizioni proposte, in base all'esame degli elementi pertinenti del dossier e dell'impatto socioeconomico. Esso predispone un progetto di parere sulle restrizioni proposte e sul loro impatto socioeconomico, tenendo conto delle analisi o delle informazioni eventualmente comunicate a norma dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera b). L'Agenzia pubblica quanto prima il progetto di parere sul suo sito web. Essa invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul progetto di parere entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione del progetto stesso.

2.  Il comitato per l'analisi socioeconomica adotta quanto prima il suo parere, tenendo conto, se del caso, delle ulteriori osservazioni pervenute entro il termine fissato. Il parere tiene conto delle osservazioni e delle analisi socioeconomiche presentate dalle parti interessate a norma dell'articolo 69, paragrafo 6, e del paragrafo 1 del presente articolo.

3.  Quando il parere del comitato per la valutazione dei rischi diverge sensibilmente dalle restrizioni proposte, l'Agenzia può differire di novanta giorni al massimo il termine entro il quale il comitato per l'analisi socioeconomica esprime il suo parere.

Articolo 72

Trasmissione di un parere alla Commissione

1.  L'Agenzia trasmette senza indugio alla Commissione i pareri emessi dal comitato per la valutazione dei rischi e dal comitato per l'analisi socioeconomica sulle restrizioni proposte per sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di ►M3  miscele ◄ o articoli. Se uno dei comitati o entrambi non esprimono un parere entro il termine di cui all'articolo 70 e all'articolo 71, paragrafo 1, l'Agenzia ne informa la Commissione, precisandone le motivazioni.

2.  Fatti salvi gli articoli 118 e 119, l'Agenzia pubblica senza indugio i pareri dei due comitati sul suo sito web.

3.  L'Agenzia inoltra alla Commissione, e/o allo Stato membro, su richiesta, tutti i documenti e gli elementi probatori che le sono stati trasmessi o che essa ha preso in esame.

Articolo 73

Decisione della Commissione

1.  Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 68, la Commissione elabora un progetto di modifica dell'allegato XVII, entro tre mesi dalla ricezione del parere del comitato per l'analisi socioeconomica o, se tale comitato non esprime un parere, entro lo scadere del termine fissato a norma dell'articolo 71 a seconda di quale delle due date preceda.

Se il progetto di modifica diverge dalla proposta originaria o se non tiene conto dei pareri dell'Agenzia, la Commissione allega una spiegazione dettagliata delle ragioni delle divergenze.

2.  La decisione finale è assunta secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4. La Commissione invia il progetto di modifica agli Stati membri almeno quarantacinque giorni prima della votazione.



TITOLO IX

TARIFFE E ONERI

Articolo 74

Tariffe e oneri

1.  Le tariffe di cui è previsto il pagamento a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 5, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 4, dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 3, dell'articolo 22, paragrafo 5, dell'articolo 62, paragrafo 7, e dell'articolo 92, paragrafo 3, sono fissate in un regolamento della Commissione adottato secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3, entro il 1o giugno 2008.

2.  Non devono essere versate tariffe per la registrazione di una sostanza in un quantitativo compreso tra 1 e 10 tonnellate se il fascicolo di registrazione contiene la totalità delle informazioni di cui all'allegato VII.

3.  La struttura e l'importo delle tariffe di cui al paragrafo 1 tengono conto dei lavori che incombono all'Agenzia ed all'autorità competente a norma del presente regolamento e sono fissate ad un livello tale da assicurare che gli introiti che ne derivano, cumulati con le altre fonti di entrate dell'Agenzia di cui all'articolo 96, paragrafo 1, siano sufficienti a coprire i costi dei servizi prestati. L'importo fissato per le tariffe di registrazione tiene conto dei lavori che possono essere effettuati a norma del titolo VIII.

Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 5, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 4, dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 18, paragrafo 2, la struttura e l'importo delle tariffe tengono conto della fascia di tonnellaggio della sostanza in via di registrazione.

In tutti i casi per le PMI è fissata una tariffa ridotta.

Nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 4, la struttura e l'importo delle tariffe tengono conto della trasmissione comune o separata delle informazioni.

Nel caso di una richiesta presentata a norma dell'articolo 10, lettera a), punto xi), la struttura e l'importo delle tariffe tengono conto dei lavori che incombono all'Agenzia per valutare la giustificazione.

4.  Il regolamento di cui al paragrafo 1 specifica in quali circostanze una parte delle tariffe sarà trasferita all'autorità competente dello Stato membro interessato.

5.  L'Agenzia può riscuotere gli oneri per altri servizi che essa fornisce.



TITOLO X

L'AGENZIA

Articolo 75

Istituzione e riesame

1.  È istituita l'Agenzia europea per le sostanze chimiche allo scopo di gestire e, in alcuni casi, di realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del presente regolamento e di assicurare la coerenza a livello comunitario in relazione a tali aspetti.

2.  L'Agenzia è soggetta a riesame entro il 1o giugno 2012.

Articolo 76

Composizione

1.  L'Agenzia è composta da:

a) un consiglio d'amministrazione, che esercita le attribuzioni di cui all'articolo 78;

b) un direttore esecutivo, che esercita le attribuzioni di cui all'articolo 83;

c) un comitato per la valutazione dei rischi, che ha il compito di elaborare i pareri dell'Agenzia sulle valutazioni, le domande d'autorizzazione, le proposte di restrizioni e le proposte di classificazione e di etichettatura presentate a norma del ►M3  titolo V del regolamento (CE) n. 1272/2008 ◄ e ogni altra questione risultante dall'applicazione del presente regolamento e connessa ai rischi per la salute umana o per l'ambiente;

d) un comitato per l'analisi socioeconomica, che ha il compito di elaborare i pareri dell'Agenzia sulle domande d'autorizzazione, le proposte di restrizioni e ogni altra questione risultante dall'applicazione del presente regolamento e connessa all'impatto socioeconomico di eventuali provvedimenti normativi riguardanti le sostanze;

e) un comitato degli Stati membri, che ha il compito di comporre le potenziali divergenze di opinione sui progetti di decisione proposti dall'Agenzia o dagli Stati membri a norma del titolo VI e sulle proposte d'identificazione di sostanze estremamente preoccupanti da assoggettare alla procedura di autorizzazione a norma del titolo VII;

f) un forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione (di seguito «il forum»), che coordina una rete di autorità degli Stati membri preposte all'applicazione del presente regolamento;

g) un segretariato, che opera alle dipendenze del direttore esecutivo e fornisce un sostegno tecnico, scientifico ed amministrativo ai comitati e al forum e ne assicura un adeguato coordinamento. Esso provvede inoltre ad espletare i compiti che incombono all'Agenzia in applicazione delle procedure di preregistrazione, registrazione e valutazione, nonché ad elaborare orientamenti, aggiornare la banca dati e fornire informazioni;

h) una commissione di ricorso, che decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni assunte dall'Agenzia.

2.  I comitati di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e) (di seguito «i comitati»), e il forum possono istituire gruppi di lavoro. A tal fine, essi adottano, conformemente ai rispettivi regolamenti interni, disposizioni dettagliate per la delega di taluni compiti a tali gruppi di lavoro.

3.  Se lo ritengono opportuno, i comitati e il forum possono chiedere idonee consulenze di esperti su questioni importanti di carattere scientifico o etico generale.

Articolo 77

Compiti

1.  L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alle istituzioni della Comunità la consulenza scientifica e/o tecnica migliore possibile sulle questioni relative alle sostanze chimiche che sono di sua competenza e che le sono deferite a norma delle disposizioni del presente regolamento.

2.  Il segretariato provvede a quanto segue:

a) esegue i compiti che gli sono attribuiti a norma del titolo II e, in particolare, facilita un'efficiente registrazione delle sostanze importate, in modo conforme agli obblighi assunti dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi in materia di commercio internazionale;

b) esegue i compiti che gli sono attribuiti a norma del titolo III;

c) esegue i compiti che gli sono attribuiti a norma del titolo VI;

d) esegue i compiti che gli sono attribuiti a norma del titolo VIII;

e)  ►M3  realizza e tiene aggiornate una o più banche dati contenenti informazioni riguardanti tutte le sostanze registrate, l'inventario delle classificazioni e delle etichettature e l'elenco armonizzato delle classificazioni e delle etichettature stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008; ◄ . Esso mette gratuitamente a disposizione del pubblico tramite Internet le informazioni di cui all'articolo 119, paragrafi 1 e 2, contenute nelle banche dati, tranne quando una richiesta presentata a norma dell'articolo 10, lettera a), punto xi), sia considerata giustificata. L'Agenzia mette a disposizione altre informazioni contenute nelle banche dati su richiesta a norma dell'articolo 118;

f) mette a disposizione del pubblico informazioni sulle sostanze che sono o sono state oggetto di valutazione, entro novanta giorni dalla ricezione delle informazioni da parte dell'Agenzia, a norma all'articolo 119, paragrafo 1;

g) fornisce orientamenti e strumenti tecnici e scientifici, se necessario, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, in particolare al fine di assistere l'industria e, in particolare, le PMI, nell'elaborazione delle relazioni sulla sicurezza chimica (a norma dell'articolo 14, dell'articolo 31, paragrafo 1, e dell'articolo 37, paragrafo 4), e nell'applicazione dell'articolo 10, lettera a), punto viii), dell'articolo 11, paragrafo 3, e, dell'articolo 19, paragrafo 2, nonché orientamenti tecnici e scientifici per l'applicazione dell'articolo 7 da parte dei produttori e degli importatori di articoli;

h) fornisce alle autorità competenti degli Stati membri orientamenti tecnici e scientifici riguardanti l'applicazione del presente regolamento e collabora al servizio di assistenza tecnica istituito dagli Stati membri a norma del titolo XIII;

i) fornisce orientamenti alle parti interessate, comprese le autorità competenti degli Stati membri, sulla comunicazione al pubblico di informazioni sui rischi e sull'uso sicuro delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di ►M3  miscele ◄ o articoli;

j) fornisce consulenza e assistenza ai fabbricanti e agli importatori ai fini della registrazione di una sostanza a norma dell'articolo 12, paragrafo 1;

k) prepara informazioni esplicative sul presente regolamento destinate ad altre parti interessate;

l) su richiesta della Commissione, fornisce un sostegno tecnico e scientifico alle iniziative destinate a migliorare la cooperazione tra la Comunità, i suoi Stati membri, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi in questioni scientifiche e tecniche inerenti alla sicurezza delle sostanze, e partecipa attivamente alle attività di assistenza tecnica e di sviluppo di capacità in materia di buona gestione delle sostanze chimiche nei paesi in via di sviluppo;

m) conserva un prontuario di decisioni e pareri, basato sulle conclusioni del comitato degli Stati membri relative all'interpretazione e all'attuazione del presente regolamento;

n) notifica le decisioni assunte dall'Agenzia;

o) stabilisce la modulistica per la comunicazione di informazioni all'Agenzia.

3.  I comitati hanno i seguenti compiti:

a) i compiti che sono loro attribuiti a norma dei ►M3  titoli da VI a X ◄ ;

b) su richiesta del direttore esecutivo, forniscono un sostegno tecnico e scientifico alle iniziative destinate a migliorare la cooperazione tra la Comunità, i suoi Stati membri, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi in questioni scientifiche e tecniche inerenti alla sicurezza delle sostanze, e partecipano attivamente alle attività di assistenza tecnica e di sviluppo di capacità in materia di buona gestione delle sostanze chimiche nei paesi in via di sviluppo;

c) su richiesta del direttore esecutivo, elaborano pareri su qualsiasi altro aspetto riguardante la sicurezza delle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di ►M3  miscele ◄ o articoli.

4.  Il forum ha i seguenti compiti:

a) diffonde le buone pratiche e mette in luce i problemi a livello comunitario;

b) propone, coordina e valuta progetti di applicazione ed ispezioni congiunte armonizzati;

c) coordina gli scambi di ispettori;

d) definisce strategie di applicazione e le migliori prassi in materia di applicazione;

e) elabora metodi e strumenti di lavoro per gli ispettori locali;

f) mette a punto una procedura per lo scambio elettronico di informazioni;

g) funge da tramite con l'industria, tenendo conto in particolare delle esigenze specifiche delle PMI, e con altri soggetti interessati, comprese, eventualmente, le pertinenti organizzazioni internazionali;

h) esamina le proposte di restrizione nell'ottica di fornire consulenza sull'attuabilità delle medesime.

Articolo 78

Attribuzioni del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione nomina il direttore esecutivo a norma dell'articolo 84 e designa un contabile a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.

Esso adotta quanto segue:

a) entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione generale dell'Agenzia per l'anno precedente;

b) entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo;

c) il bilancio definitivo dell'Agenzia a norma dell'articolo 96, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, adattandolo, se necessario, in funzione del contributo comunitario e di ogni altra entrata dell'Agenzia;

d) un programma pluriennale di lavoro, riveduto regolarmente.

Esso adotta il regolamento e le procedure interni dell'Agenzia. Il regolamento è pubblicato.

Esso esercita le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia a norma degli articoli 96, 97 e 103.

Esso esercita il potere disciplinare nei confronti del direttore esecutivo.

Esso adotta il proprio regolamento interno.

Esso nomina il presidente, i membri e i membri supplenti della commissione di ricorso a norma dell'articolo 89.

Esso nomina i membri dei comitati dell'Agenzia, come disposto nell'articolo 85.

Esso comunica ogni anno ogni informazione pertinente all'esito delle procedure di valutazione a norma dell'articolo 96, paragrafo 6.

Articolo 79

Composizione del consiglio d'amministrazione

1.  Il consiglio d'amministrazione si compone di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di un massimo di sei rappresentanti nominati dalla Commissione, tra cui tre rappresentanti delle parti interessate, senza diritto di voto, e inoltre di due personalità indipendenti nominate dal Parlamento europeo.

Ciascuno Stato membro designa un membro al consiglio d'amministrazione. I membri così designati sono nominati dal Consiglio.

2.  I membri sono nominati in base alla loro esperienza e alla loro competenza nel settore della sicurezza o della regolamentazione delle sostanze chimiche: occorre peraltro assicurare che i membri del consiglio di amministrazione dispongano delle opportune competenze generali, finanziarie e giuridiche.

3.  La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, per il primo mandato, la Commissione designa un numero di membri pari alla metà fra quelli da essa nominati e il Consiglio designa 12 membri fra quelli da esso nominati, per i quali la durata del mandato è di sei anni.

Articolo 80

Presidenza del consiglio d'amministrazione

1.  Il consiglio d'amministrazione elegge il presidente e il vicepresidente fra i suoi membri che hanno diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente quando questi non è in grado di assumere le sue funzioni.

2.  I mandati del presidente e del vicepresidente hanno una durata di due anni e scadono quando essi cessano di essere membri del consiglio d'amministrazione. I mandati sono rinnovabili una sola volta.

Articolo 81

Riunioni del consiglio d'amministrazione

1.  Le riunioni del consiglio d'amministrazione sono convocate su invito del suo presidente o dietro richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

2.  Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto.

3.  I presidenti dei comitati e il presidente del forum, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettere da c) a f), hanno il diritto di assistere alle riunioni del consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 82

Votazioni del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione adotta le regole procedurali di votazione, comprese le condizioni alle quali un membro può votare per conto di un altro membro. Il consiglio d'amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Articolo 83

Funzioni e attribuzioni del direttore esecutivo

1.  L'Agenzia è amministrata dal direttore esecutivo, che esercita le sue funzioni nell'interesse della Comunità e indipendentemente da interessi particolari.

2.  Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia. Egli è responsabile di:

a) provvedere all'amministrazione corrente dell'Agenzia;

b) gestire tutte le risorse dell'Agenzia necessarie all'esercizio delle sue funzioni;

c) assicurare il rispetto dei termini fissati dalla normativa comunitaria per l'adozione dei pareri dell'Agenzia;

d) assicurare nei tempi opportuni un appropriato coordinamento dell'attività dei comitati e del forum;

e) stipulare e gestire i necessari contratti con i fornitori di servizi;

f) predisporre lo stato delle entrate e delle spese e dare esecuzione al bilancio dell'Agenzia, a norma degli articoli 96 e 97;

g) di tutte le questioni riguardanti il personale;

h) espletare i compiti di segretariato per il consiglio d'amministrazione;

i) elaborare i progetti di parere del consiglio di amministrazione sulle proposte di regolamento interno dei comitati e del forum;

j) predisporre, su richiesta del consiglio d'amministrazione, l'esecuzione di qualsiasi altro compito (nell'ambito di competenza di cui all'articolo 77) attribuito all'Agenzia su delega della Commissione;

k) istituire e mantenere un dialogo su base regolare con il Parlamento europeo;

l) determinare modalità e condizioni d'uso di pacchetti software;

m) rettificare una decisione adottata dall'Agenzia in seguito ad un'impugnazione e previa consultazione del presidente della commissione di ricorso.

3.  Il direttore esecutivo sottopone ogni anno all'approvazione del consiglio d'amministrazione i seguenti progetti:

a) un progetto di relazione sulle attività dell'Agenzia nel corso dell'anno precedente, contenente informazioni riguardanti il numero dei fascicoli di registrazione ricevuti, il numero delle sostanze valutate, il numero delle domande di autorizzazione pervenute, il numero delle proposte di restrizione ricevute dall'Agenzia e su cui essa ha espresso un parere, il tempo richiesto per l'espletamento delle procedure connesse, nonché le sostanze autorizzate, i fascicoli respinti, le sostanze che sono state sottoposte a restrizioni, i reclami ricevuti e le azioni intraprese, come pure una rassegna delle attività del forum;

b) un progetto di programma di lavoro per l'anno successivo;

c) il progetto di conti annuali;

d) il progetto preliminare di bilancio per l'anno successivo;

e) un progetto di programma pluriennale di lavoro.

Il direttore esecutivo, in seguito all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione, trasmette il programma di lavoro per l'anno successivo e il programma di lavoro pluriennale agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, e ne dispone la pubblicazione.

Il direttore esecutivo, in seguito all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione, trasmette la relazione generale dell'Agenzia agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti, e ne dispone la pubblicazione.

Articolo 84

Nomina del direttore esecutivo

1.  Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio d'amministrazione, che attinge a un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri organi di stampa o siti Internet.

Il direttore esecutivo è nominato in base alle sue qualità personali e alle sue accertate competenze amministrative e gestionali, nonché in base alla sua esperienza nei settori della sicurezza o della regolamentazione delle sostanze chimiche. Il consiglio d'amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il consiglio d'amministrazione può revocare il direttore esecutivo dall'incarico, secondo la stessa procedura.

Prima della nomina il candidato designato dal consiglio d'amministrazione è invitato quanto prima a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale istituzione.

2.  Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Può essere prorogato dal consiglio d'amministrazione una sola volta, per un periodo della durata massima di cinque anni.

Articolo 85

Istituzione dei comitati

1.  Ciascuno Stato membro può designare candidati a membro del comitato per la valutazione dei rischi. Il direttore esecutivo compila un elenco dei candidati, che è pubblicato sul sito web dell'Agenzia, fatto salvo l'articolo 88, paragrafo 1. Il consiglio di amministrazione nomina i membri del comitato scegliendoli in tale elenco, includendo almeno uno ma non più di due membri scelti tra i candidati di ciascuno Stato membro che ha designato candidati. I membri sono nominati in base al ruolo che ricoprono e all'esperienza acquisita nell'espletare i compiti specificati all'articolo 77, paragrafo 3.

2.  Ciascuno Stato membro può designare candidati a membro del comitato per l'analisi socioeconomica. Il direttore esecutivo compila un elenco dei candidati, che è pubblicato sul sito web dell'Agenzia, fatto salvo l'articolo 88, paragrafo 1. Il consiglio di amministrazione nomina i membri del comitato scegliendoli in tale elenco, includendo almeno uno ma non più di due membri scelti tra i candidati di ogni Stato membro che ha designato candidati. I membri sono nominati in base al ruolo che ricoprono e all'esperienza acquisita nell'espletare i compiti specificati nell'articolo 77, paragrafo 3.

3.  Ciascuno Stato membro nomina un membro del comitato degli Stati membri.

4.  I comitati sono composti in modo che i membri coprano un'ampia gamma di competenze specialistiche. A tal fine, ciascun comitato può cooptare un massimo di cinque membri supplementari, scelti in base alle loro competenze specifiche.

I membri dei comitati sono nominati per un mandato di tre anni, rinnovabile.

I membri del consiglio di amministrazione non possono essere membri dei comitati.

I membri di ciascun comitato possono essere accompagnati da consulenti che li assistono su questioni scientifiche, tecniche o regolamentari.

Il direttore esecutivo o il suo rappresentante e i rappresentanti della Commissione hanno il diritto di partecipare, in veste di osservatori, a tutte le riunioni dei comitati e dei gruppi di lavoro convocate dall'Agenzia o dai suoi comitati. Su richiesta dei membri dei comitati o del consiglio d'amministrazione, possono essere invitati ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, se del caso, anche rappresentanti delle parti interessate.

5.  I membri di ciascun comitato nominati su designazione di uno Stato membro assicurano che vi sia un opportuno coordinamento tra le attività dell'Agenzia e quelle delle autorità competenti dei rispettivi Stati membri.

6.  I membri dei comitati si avvalgono delle risorse scientifiche e tecniche di cui dispongono gli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri dotano di adeguate risorse scientifiche e tecniche i membri dei comitati che hanno designato. Le autorità competenti degli Stati membri facilitano le attività dei comitati e dei loro gruppi di lavoro.

7.  Gli Stati membri si astengono dall'impartire ai membri del comitato per la valutazione dei rischi o del comitato per l'analisi socioeconomica, oppure ai loro consulenti scientifici e tecnici e ai loro esperti istruzioni incompatibili con i compiti di dette persone o con i compiti, le competenze e l'indipendenza dell'Agenzia.

8.  Quando elabora un parere, ciascun comitato si adopera al massimo per raggiungere un accordo. Se non può essere raggiunto un accordo, il parere riporta la posizione della maggioranza dei membri, con le relative motivazioni. La o le posizioni divergenti, comprese le relative motivazioni, sono anch'esse pubblicate.

9.  Ciascun comitato redige una proposta di regolamento interno, che dovrà essere approvata dal consiglio di amministrazione, entro sei mesi a decorrere dalla prima nomina del comitato stesso.

Il regolamento interno definisce in particolare le procedure per la sostituzione dei membri, la delega di taluni compiti a gruppi di lavoro, la creazione di gruppi di lavoro e l'adozione urgente di pareri. Per ciascun comitato, la carica di presidente è assunta da un funzionario dell'Agenzia.

Articolo 86

Istituzione del forum

1.  Ciascuno Stato membro nomina, per un mandato di tre anni, rinnovabile, un membro del forum. I membri sono scelti in base al ruolo che ricoprono e all'esperienza acquisita nel campo dell'applicazione della legislazione sulle sostanze chimiche e mantengono gli opportuni contatti con le autorità competenti dello Stato membro.

Il forum è composto in modo che i membri abbiano un'ampia gamma di competenze specialistiche. A tal fine, il forum può cooptare un massimo di cinque membri supplementari, scelti in base alle loro competenze specifiche. I membri del forum sono nominati per un mandato di tre anni, rinnovabile. I membri del consiglio di amministrazione non possono essere membri del forum.

I membri del forum possono essere affiancati da consulenti scientifici e tecnici.

Il direttore esecutivo dell'Agenzia o il suo rappresentante e i rappresentanti della Commissione hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni del forum e dei suoi gruppi di lavoro. Su richiesta dei membri del forum o del consiglio di amministrazione, possono essere invitati ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, se del caso, anche rappresentanti delle parti interessate.

2.  I membri del forum nominati su designazione di uno Stato membro assicurano che vi sia un opportuno coordinamento tra le attività del forum e quelle delle autorità competenti dei rispettivi Stati membri.

3.  I membri del forum si avvalgono delle risorse scientifiche e tecniche di cui dispongono le autorità competenti degli Stati membri. Le autorità competenti degli Stati membri facilitano le attività del forum e dei suoi gruppi di lavoro. Gli Stati membri si astengono dall'impartire ai membri del forum o ai loro consulenti scientifici e tecnici e ai loro esperti istruzioni incompatibili con i compiti di dette persone o con i compiti e le competenze del forum.

4.  Il forum redige una proposta di regolamento interno, che dovrà essere adottata dal consiglio di amministrazione, entro sei mesi a decorrere dalla prima nomina dei membri del forum.

Il regolamento interno definisce in particolare le procedure per la nomina e la sostituzione del presidente, la sostituzione dei membri e la delega di taluni compiti ai gruppi di lavoro.

Articolo 87

Relatori dei comitati e ricorso ad esperti

1.  Quando, a norma dell'articolo 77, un comitato è tenuto a emettere un parere o stabilire se il fascicolo di uno Stato membro è conforme alle prescrizioni dell'allegato XV, esso nomina uno dei suoi membri come relatore. Il comitato interessato può designare un altro dei suoi membri come correlatore. Per ciascun caso, i relatori e i correlatori si impegnano ad agire nell'interesse della Comunità e presentano una dichiarazione scritta con la quale si impegnano ad assolvere i loro compiti ed una dichiarazione di interessi scritta. Un membro di un comitato non è nominato relatore per un determinato caso qualora indichi un proprio interesse che potrebbe pregiudicare la sua indipendenza di giudizio nell'esame di tale caso. Il comitato interessato può, in qualsiasi momento, sostituire il relatore o il correlatore con un altro dei suoi membri, ad esempio qualora essi non siano in grado di assolvere i loro compiti entro i termini prescritti o qualora appaia un interesse potenzialmente pregiudizievole.

2.  Gli Stati membri comunicano all'Agenzia i nominativi di esperti di comprovata esperienza nell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 77, disposti a partecipare a gruppi di lavoro dei comitati, indicandone le qualifiche e i settori di competenza specifici.

L'Agenzia tiene un elenco aggiornato di esperti. L'elenco comprende gli esperti di cui al primo comma e altri esperti reperiti direttamente dal segretariato.

3.  La prestazione di servizi da parte di membri dei comitati o di esperti che partecipano ad un gruppo di lavoro dei comitati o del forum o eseguono altri compiti per conto dell'Agenzia è disciplinata da un contratto scritto stipulato tra l'Agenzia e la persona interessata o, se del caso, tra l'Agenzia e il datore di lavoro della persona interessata.

La persona interessata o il suo datore di lavoro sono retribuiti dall'Agenzia in base ad una scala di onorari, che sarà inclusa nelle disposizioni finanziarie stabilite dal consiglio d'amministrazione. In caso di inadempienza della persona interessata, il direttore esecutivo ha il diritto di rescindere o sospendere il contratto o di trattenere la retribuzione.

4.  Per i servizi che possono essere prestati da vari prestatori potenziali può essere necessario pubblicare un invito a manifestare interesse:

a) qualora il contesto scientifico e tecnico lo consenta; e

b) qualora ciò sia compatibile con gli obblighi dell'Agenzia, in particolare con la necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e di tutela dell'ambiente.

Il consiglio di amministrazione adotta le opportune procedure su proposta del direttore esecutivo.

5.  L'Agenzia può ricorrere ai servizi di esperti per l'esecuzione di altri compiti specifici di sua competenza.

Articolo 88

Qualifiche e interessi

1.  La composizione dei comitati e del forum è resa pubblica. Ciascun membro può chiedere che il proprio nome non sia reso pubblico, se ritiene che per lui questo possa comportare dei rischi. Il direttore esecutivo decide se accogliere o meno tali richieste. Quando è resa pubblica una nomina, sono precisate le qualifiche professionali della persona interessata.

2.  I membri del consiglio d'amministrazione, il direttore esecutivo e i membri dei comitati e del forum rendono una dichiarazione con la quale si impegnano ad eseguire i loro compiti e una dichiarazione in cui elencano gli interessi che potrebbero essere considerati tali da compromettere la loro indipendenza. Queste dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto e, fatto salvo il paragrafo 1, sono iscritte in un registro tenuto dall'Agenzia e accessibile al pubblico, su richiesta, presso gli uffici dell'Agenzia.

3.  In ciascuna delle loro riunioni, i membri del consiglio d'amministrazione, il direttore esecutivo, i membri dei comitati e del forum e gli eventuali esperti partecipanti alla riunione dichiarano gli interessi che potrebbero essere considerati tali da compromettere la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno. Le persone che dichiarano siffatti interessi si astengono dal partecipare a qualsiasi votazione sul punto all'ordine del giorno in questione.

Articolo 89

Istituzione della commissione di ricorso

1.  La commissione di ricorso è composta dal presidente e da altri due membri.

2.  In caso di assenza, il presidente e i due membri sono sostituti da supplenti, che li rappresentano.

3.  Il presidente, gli altri membri e i supplenti sono nominati dal consiglio d'amministrazione a partire da un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri organi di stampa o siti Internet. Essi sono nominati sulla base dell'esperienza e della competenza che possiedono nel settore della sicurezza delle sostanze chimiche, delle scienze naturali o delle procedure regolamentari e giudiziarie, in un elenco di candidati qualificati adottato dalla Commissione.

Su raccomandazione del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione può nominare altri membri, con i relativi supplenti, seguendo la medesima procedura, ove ciò sia necessario per assicurare che i ricorsi siano evasi ad un ritmo soddisfacente.

4.  Le qualifiche richieste per essere membro della commissione di ricorso sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3.

5.  Il presidente e i membri hanno pari diritti di voto.

Articolo 90

Membri della commissione di ricorso

1.  Il mandato dei membri della commissione di ricorso, compresi il presidente e i supplenti, è di cinque anni. Può essere rinnovato una sola volta.

2.  I membri della commissione di ricorso sono indipendenti. Nell'assumere le loro decisioni non seguono istruzioni di alcun genere.

3.  I membri della commissione di ricorso non possono esercitare altre funzioni nell'Agenzia.

4.  I membri della commissione di ricorso non possono essere revocati dal loro incarico né depennati dall'elenco nel corso del loro mandato, se non per gravi motivi e in ottemperanza ad una decisione in tal senso adottata dalla Commissione, previo parere del consiglio d'amministrazione.

5.  I membri della commissione di ricorso non possono prendere parte ad un procedimento di impugnazione se hanno un qualche interesse personale nel medesimo, se sono stati in precedenza coinvolti come rappresentanti di una delle parti del procedimento o se sono intervenuti nell'assunzione della decisione oggetto di impugnazione.

6.  Se un membro della commissione di ricorso ritiene, per una delle ragioni citate al paragrafo 5, di non dover prendere parte ad uno specifico procedimento di impugnazione, ne informa la commissione di ricorso. I membri della commissione di ricorso possono essere ricusati da una qualsiasi delle parti del procedimento di impugnazione per una delle ragioni citate nel paragrafo 5 o se sono sospettati di parzialità. La ricusazione non può essere basata sulla cittadinanza dei membri.

7.  La commissione di ricorso decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6 senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini di questa decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione di ricorso da un supplente.

Articolo 91

Decisioni soggette a ricorso

1.  Può essere proposto ricorso avverso le decisioni dell'Agenzia assunte a norma dell'articolo 9, dell'articolo 20, dell'articolo 27, paragrafo 6, dell'articolo 30, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 51.

2.  Un ricorso proposto a norma del paragrafo 1 ha effetto sospensivo.

Articolo 92

Persone ammesse a proporre un ricorso, termini, tariffe e forma

1.  Ogni persona fisica o giuridica può proporre un ricorso avverso una decisione assunta nei suoi confronti o avverso una decisione che, pur essendo stata assunta nei confronti di altre persone, rivesta per essa un interesse diretto e individuale.

2.  Il ricorso, debitamente motivato, è presentato per iscritto all'Agenzia entro tre mesi dalla notifica della decisione alla persona interessata o, in mancanza di notifica, entro tre mesi dal giorno in cui la persona interessata è venuta a conoscenza della decisione, salvo qualora altrimenti disposto dal presente regolamento.

3.  Le persone che propongono un ricorso avverso una decisione dell'Agenzia possono essere assoggettate al pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.

Articolo 93

Esame dei ricorsi e decisioni sui ricorsi

1.  Se il direttore esecutivo, dopo aver consultato il presidente della commissione di ricorso, considera ricevibile e fondato il ricorso può rettificare la decisione entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso a norma dell'articolo 92, paragrafo 2.

2.  Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il presidente della commissione di ricorso esamina, entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, se il ricorso è ricevibile. In caso affermativo, il ricorso è deferito alla commissione di ricorso affinché questa ne esamini la motivazione. Le parti al procedimento di impugnazione hanno il diritto di presentare oralmente le loro osservazioni nel corso del procedimento.

3.  La commissione di ricorso può esercitare ogni funzione che rientra nell'ambito di competenza dell'Agenzia o deferire il caso all'organo dell'Agenzia competente a proseguire l'azione.

4.  Le procedure applicabili alla commissione di ricorso sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3.

Articolo 94

Azioni dinanzi al Tribunale europeo di primo grado e alla Corte di giustizia

1.  Le decisioni della commissione di ricorso o dell'Agenzia, nei casi per i quali non è previsto il diritto di adire la commissione di ricorso, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale europeo di primo grado e alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 230 del trattato.

2.  Qualora l'Agenzia si astenga dal pronunciarsi, può essere proposto dinanzi al Tribunale europeo di primo grado o alla Corte di giustizia un ricorso per carenza, a norma dell'articolo 232 del trattato.

3.  L'Agenzia ha l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale europeo di primo grado o della Corte di giustizia.

Articolo 95

Divergenze di opinione con altri organismi

1.  L'Agenzia si adopera per individuare quanto prima le fonti potenziali di conflitti tra le proprie opinioni e quelle di altri organismi istituiti in virtù della normativa comunitaria, comprese le agenzie comunitarie, che esercitano funzioni simili in relazione a questioni di interesse comune.

2.  Quando individua una fonte potenziale di conflitto, l'Agenzia prende contatto con l'organismo interessato per scambiare con esso ogni informazione scientifica o tecnica pertinente e per identificare le questioni scientifiche o tecniche che possono dar luogo a divergenze di opinione.

3.  Quando esiste una divergenza sostanziale su questioni scientifiche o tecniche e l'organismo interessato è un'Agenzia comunitaria o un comitato scientifico, l'Agenzia e l'organismo interessato cooperano per risolvere il conflitto o presentare alla Commissione un documento comune che chiarisca le questioni scientifiche e/o tecniche oggetto di divergenza.

Articolo 96

Bilancio dell'Agenzia

1.  Le entrate dell'Agenzia sono costituite da quanto segue:

a) una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione);

b) le tariffe versate dalle imprese;

c) i contributi volontari versati dagli Stati membri.

2.  Le spese dell'Agenzia comprendono le spese per il personale, l'amministrazione, le infrastrutture e il funzionamento.

3.  Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo stabilisce un progetto preliminare di bilancio che copre le spese di funzionamento e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario seguente e lo trasmette al consiglio d'amministrazione, unitamente a una tabella dell'organico, corredata di un elenco provvisorio di posti.

4.  Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

5.  Ogni anno il consiglio d'amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore esecutivo, stabilisce uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario seguente. Questo stato di previsione, comprensivo di un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio d'amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo.

6.  Lo stato di previsione è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «l'autorità di bilancio») unitamente al progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.

7.  Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee le previsioni che reputa necessarie per la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 272 del trattato.

8.  L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

9.  Il bilancio dell'Agenzia è adottato dal consiglio d'amministrazione. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee. Se necessario, il bilancio è corretto.

10.  Qualsiasi modifica del bilancio, compresa la tabella dell'organico, è apportata secondo la procedura summenzionata.

11.  Il consiglio d'amministrazione notifica senza indugio all'autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di stabili. Esso ne informa la Commissione.

Quando uno dei rami dell'autorità di bilancio ha notificato che intende esprimere un parere, trasmette tale parere al consiglio d'amministrazione entro sei settimane dalla data di notifica del progetto.

Articolo 97

Esecuzione del bilancio dell'Agenzia

1.  Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Agenzia.

2.  Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese dell'Agenzia e il controllo dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate dell'Agenzia sono esercitati dal contabile dell'Agenzia.

3.  Entro il 1o marzo successivo ad ogni esercizio finanziario il contabile dell'Agenzia comunica al contabile della Commissione i conti provvisori, corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio in causa. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati a norma dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 27 ).

4.  Entro il 31 marzo successivo ad ogni esercizio finanziario, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell'Agenzia, corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio in causa. Detta relazione è parimenti trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore esecutivo stabilisce sotto la propria responsabilità i conti definitivi dell'Agenzia e li trasmette per parere al consiglio d'amministrazione.

6.  Il consiglio d'amministrazione emette un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

7.  Entro il 1o luglio dell'anno seguente il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

8.  I conti definitivi sono pubblicati.

9.  Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti, entro il 30 settembre, una risposta alle sue osservazioni e la trasmette anche al consiglio d'amministrazione.

10.  Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 98

Lotta contro la frode

1.  Al fine di combattere la frode, la corruzione e altre attività illecite, si applicano senza restrizioni all'Agenzia le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ( 28 ).

2.  L'Agenzia è vincolata dall'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ( 29 ), e adotta quanto prima le opportune disposizioni applicabili a tutto il suo personale.

3.  Le decisioni relative al finanziamento nonché gli accordi e gli strumenti d'applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'Agenzia e gli agenti preposti alla loro assegnazione.

Articolo 99

Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio d'amministrazione previa consultazione della Commissione. Esso non può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, salvo qualora ciò sia specificamente necessario per il funzionamento dell'Agenzia e la Commissione abbia dato preliminarmente il suo consenso.

Articolo 100

Personalità giuridica dell'Agenzia

1.  L'Agenzia è un organo della Comunità ed è dotata di personalità giuridica. In ogni Stato membro gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nell'ambito della loro legislazione. In particolare, essa può acquistare e alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.

2.  L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

Articolo 101

Responsabilità dell'Agenzia

1.  La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla legislazione applicabile al contratto in questione. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.

2.  In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

3.  La responsabilità personale finanziaria e disciplinare degli agenti dell'Agenzia nei confronti della medesima è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Agenzia.

Articolo 102

Privilegi ed immunità dell'Agenzia

All'Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 103

Statuto e disciplina del personale

1.  Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto e la disciplina applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. L'Agenzia esercita nei confronti del suo personale i poteri che sono stati attribuiti all'autorità che ha il potere di nomina.

2.  Il consiglio d'amministrazione, d'intesa con la Commissione, adotta le necessarie modalità d'applicazione.

3.  Il personale dell'Agenzia è composto di funzionari assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri su base temporanea e di altri agenti assunti dall'Agenzia, se necessario, per eseguirne i compiti. L'Agenzia assume il suo personale in base ad un organigramma che dovrà essere inserito nel programma pluriennale di lavoro di cui all'articolo 78, lettera d).

Articolo 104

Lingue

1.  Il regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ( 30 ) si applica all'Agenzia.

2.  I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Agenzia sono prestati dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 105

Obbligo di riservatezza

I membri del consiglio d'amministrazione, i membri dei comitati e del forum, gli esperti, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare informazioni che per loro natura siano coperte dall'obbligo di segreto professionale.

Articolo 106

Partecipazione di paesi terzi

Il consiglio d'amministrazione può, d'intesa con il comitato competente o il forum, invitare rappresentanti di paesi terzi a partecipare ai lavori dell'Agenzia.

Articolo 107

Partecipazione delle organizzazioni internazionali

Il consiglio d'amministrazione può, d'intesa con il comitato competente o il forum, invitare rappresentanti di organizzazioni internazionali interessate alla regolamentazione delle sostanze chimiche a partecipare ai lavori dell'Agenzia in veste di osservatori.

Articolo 108

Contatti con organizzazioni di parti interessate

Il consiglio d'amministrazione, d'intesa con la Commissione, stabilisce opportuni contatti tra l'Agenzia e le pertinenti organizzazioni di parti interessate.

Articolo 109

Norme in materia di trasparenza

Per assicurare la trasparenza, il consiglio d'amministrazione, in base ad una proposta del direttore esecutivo e d'intesa con la Commissione, adotta norme intese ad assicurare l'accesso del pubblico ad informazioni di natura regolamentare, scientifica o tecnica relative alla sicurezza delle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di ►M3  miscele ◄ o articoli, di carattere non riservato.

Articolo 110

Relazioni con i pertinenti organismi comunitari

1.  L'Agenzia coopera con gli altri organismi comunitari per assicurare che vi sia una mutua assistenza nell'assolvimento dei rispettivi compiti, in particolare per evitare duplicazioni dei lavori.

2.  Il direttore esecutivo, consultati il comitato per la valutazione dei rischi e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, stabilisce norme procedurali per le sostanze per le quali è stato chiesto di esprimere un parere in un contesto di sicurezza alimentare. Tali norme sono adottate dal consiglio d'amministrazione, d'intesa con la Commissione.

Il presente titolo non ha incidenza sulle competenze attribuite all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

3.  Il presente titolo non ha incidenza sulle competenze attribuite all'Agenzia europea per i medicinali.

4.  Il direttore esecutivo, consultati il comitato per la valutazione dei rischi, il comitato per l'analisi socioeconomica e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, stabilisce norme procedurali per le questioni concernenti la protezione dei lavoratori. Tali norme sono adottate dal consiglio d'amministrazione, d'intesa con la Commissione.

Il presente titolo non ha incidenza sulle competenze attribuite al comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ed all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Articolo 111

Modulistica e software da utilizzare per la trasmissione di informazioni all'Agenzia

L'Agenzia definisce e mette gratuitamente a disposizione la modulistica nonché definisce e mette a disposizione pacchetti software sul suo sito web, da utilizzare per trasmettere informazioni all'Agenzia. Gli Stati membri, i fabbricanti, gli importatori i distributori e gli utilizzatori a valle utilizzano tali modulistica e pacchetti software per trasmettere informazioni all'Agenzia in applicazione del presente regolamento. In particolare, l'Agenzia mette a disposizione gli strumenti informatici atti ad agevolare la presentazione di tutte le informazioni relative alle sostanze registrate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

Ai fini della registrazione, il formato del fascicolo tecnico di cui all'articolo 10, lettera a), è IUCLID. L'Agenzia si coordina con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici per sviluppare ulteriormente tale formato, onde assicurare la massima armonizzazione.

▼M3 —————

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TITOLO XII

INFORMAZIONI

Articolo 117

Relazioni

1.  Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sul funzionamento del presente regolamento nei rispettivi territori, comprensiva di parti riguardanti la valutazione e l'applicazione di cui all'articolo 127.

La prima relazione è presentata entro il 1o giugno 2010.

2.  Ogni cinque anni l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del presente regolamento. L'Agenzia inserisce nella relazione le informazioni sulla trasmissione comune dei dati a norma dell'articolo 11 e una rassegna delle spiegazioni formulate per trasmettere separatamente le informazioni.

La prima relazione è presentata entro il 1o giugno 2011.

3.  Conformemente all'obiettivo di promuovere metodi di sperimentazione non sugli animali l'Agenzia presenta ogni tre anni alla Commissione una relazione sullo stato dell'applicazione e dell'uso di metodi di sperimentazione non sugli animali e sulle strategie utilizzate per generare informazioni sulle proprietà intrinseche e per la valutazione dei rischi al fine di soddisfare gli obblighi del presente regolamento.

La prima relazione è presentata entro il 1o giugno 2011.

4.  Ogni cinque anni la Commissione pubblica una relazione generale su:

a) l'esperienza acquisita in relazione al funzionamento del presente regolamento; la relazione contiene anche le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3; e

b) l'entità e la distribuzione delle risorse stanziate dalla Commissione per lo sviluppo e la valutazione di metodi di sperimentazione alternativi.

La prima relazione è pubblicata entro il 1o giugno 2012.

Articolo 118

Accesso alle informazioni

1.  Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.  La divulgazione delle informazioni seguenti è considerata di norma pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali dell'interessato:

a) precisazioni sulla composizione completa di una ►M3  miscela ◄ ;

b) fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 6, e l'articolo 64, paragrafo 2, l'uso, la funzione o l'applicazione precisi di una sostanza o di una ►M3  miscela ◄ , comprese informazioni sull'uso preciso come prodotto intermedio;

c) il tonnellaggio esatto della sostanza o della ►M3  miscela ◄ fabbricate o immessi sul mercato;

d) i rapporti tra un fabbricante o un importatore e i suoi distributori o utilizzatori a valle.

Qualora sia necessaria un'azione urgente per tutelare la salute umana, la sicurezza o l'ambiente, ad esempio in situazioni di emergenza, l'Agenzia può divulgare le informazioni di cui al presente paragrafo.

3.  Il consiglio d'amministrazione adotta le modalità pratiche d'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, compresi i mezzi di impugnazione esperibili in seguito al rigetto parziale o totale di una richiesta di riservatezza, entro il 1o giugno 2008.

4.  Le decisioni adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono dar luogo alla presentazione di una denuncia al Mediatore europeo o essere oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia alle condizioni previste, rispettivamente, agli articolo 195 e 230 del trattato.

Articolo 119

Accesso del pubblico per via elettronica

1.  Le seguenti informazioni detenute dall'Agenzia sulle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di ►M3  miscele ◄ o articoli, sono messe gratuitamente a disposizione del pubblico tramite Internet a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera e):

▼M3

a) fatto salvo il presente articolo, paragrafo 2, lettere f) e g), la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze che rispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

 classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

 classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

 classe di pericolo 4.1;

 classe di pericolo 5.1;

▼C1

b) se del caso, il nome della sostanza quale figura in EINECS;

c) la classificazione e l'etichettatura della sostanza;

d) dati fisico-chimici riguardanti la sostanza, le sue vie di trasferimento ed il suo destino nell'ambiente;

e) i risultati di tutti gli studi tossicologici ed ecotossicologici;

f) il livello derivato senza effetto (DNEL) o la prevedibile concentrazione priva di effetti (PNEC), stabiliti a norma dell'allegato I;

g) le istruzioni sulla sicurezza d'uso fornite a norma dell'allegato VI, punti 4 e 5;

h) i metodi d'analisi, se prescritti a norma degli allegati IX o X, che consentono di individuare una sostanza pericolosa quando è scaricata nell'ambiente e di determinare l'esposizione diretta degli esseri umani.

2.  Le seguenti informazioni sulle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di ►M3  miscele ◄ o articoli, sono messe gratuitamente a disposizione del pubblico tramite Internet a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), salvo che chi presenta le informazioni trasmetta documenti giustificativi a norma dell'articolo 10, lettera a), punto xi), accolti come validi dall'Agenzia, sui motivi per cui tale pubblicazione è potenzialmente lesiva degli interessi commerciali del dichiarante o di chiunque altro interessato:

a) il grado di purezza della sostanza e l'identità delle impurità e/o degli additivi noti come pericolosi, se queste informazioni sono essenziali per la classificazione e l'etichettatura;

b) la fascia totale di tonnellaggio (ad esempio: 1-10 tonnellate, 10-100 tonnellate, 100-1 000 tonnellate o oltre 1 000 tonnellate) in cui è stata registrata una sostanza specifica;

c) i sommari e i sommari esaurienti di studio delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e);

d) le informazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 contenute nella scheda di dati di sicurezza;

e) il nome o i nomi commerciali della sostanza;

▼M3

f) fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze non soggette a un regime transitorio di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo per un periodo di sei anni;

g) fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo utilizzate unicamente in uno o più dei seguenti contesti:

▼C1

i) come prodotto intermedio;

ii) nell'attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico;

iii) nell'attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi.

Articolo 120

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

Nonostante gli articoli 118 e 119, le informazioni ricevute dall'Agenzia a norma del presente regolamento possono essere comunicate a un governo o a un'autorità nazionale di un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale in base ad un accordo concluso tra la Comunità ed il terzo interessato in applicazione del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi ( 31 ), o dell'articolo 181 A, paragrafo 3, del trattato, a condizione che siano soddisfatte le due seguenti condizioni:

a) la finalità dell'accordo è la cooperazione in materia di attuazione o gestione della legislazione concernente le sostanze chimiche oggetto del presente regolamento;

b) il terzo interessato tutela la riservatezza delle informazioni, come convenuto di comune accordo.



TITOLO XIII

AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 121

Designazione

Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti, incaricate di esercitare le funzioni attribuite alle autorità competenti in forza del presente regolamento e di cooperare con la Commissione e con l'Agenzia nell'attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri mettono a disposizione delle autorità competenti risorse sufficienti perché possano, insieme ad altre risorse disponibili, assolvere efficacemente e nei tempi prescritti i compiti che incombono loro in forza del presente regolamento.

Articolo 122

Cooperazione tra le autorità competenti

Le autorità competenti cooperano nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in applicazione del presente regolamento e a tal fine prestano ogni sostegno necessario e utile alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 123

Comunicazione al pubblico di informazioni sui rischi delle sostanze

Le autorità competenti degli Stati membri informano il pubblico dei rischi che le sostanze comportano, quando ciò è ritenuto necessario ai fini della protezione della salute umana o della tutela dell'ambiente. L'Agenzia, in consultazione con le autorità competenti e le parti interessate e, se del caso, facendo ricorso alle migliori prassi pertinenti, fornisce orientamenti sulla comunicazione di informazioni sui rischi e sull'uso sicuro delle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di ►M3  miscele ◄ o articoli, nell'ottica di un coordinamento delle pertinenti attività degli Stati membri.

Articolo 124

Altri compiti

Le autorità competenti trasmettono in via elettronica all'Agenzia ogni informazione disponibile che detengono sulle sostanze registrate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, i cui fascicoli non contengono tutte le informazioni riportate nell'allegato VII, in particolare se le attività di applicazione o di controllo hanno individuato sospetti di rischio. L'autorità competente aggiorna tali informazioni, se opportuno.

In aggiunta ai documenti di orientamento pratico forniti dall'Agenzia a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera g), gli Stati membri istituiscono servizi nazionali di assistenza tecnica per comunicare ai fabbricanti, agli importatori, agli utilizzatori a valle ed a qualsiasi altra parte interessata informazioni sugli obblighi e sulle responsabilità rispettivi che competono loro in forza del presente regolamento, in particolare in relazione alla registrazione di sostanze a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.



TITOLO XIV

APPLICAZIONE

Articolo 125

Compiti degli Stati membri

Gli Stati membri instaurano un sistema di controlli ufficiali e altre attività adeguato alle circostanze.

Articolo 126

Sanzioni in caso di inadempimento

Gli Stati membri emanano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 1o dicembre 2008 e informano immediatamente la Commissione di ogni loro modifica successiva.

Articolo 127

Relazioni

La relazione di cui all'articolo 117, paragrafo 1, riguardante l'applicazione, contiene l'esito delle ispezioni ufficiali, la sorveglianza attuata, le sanzioni previste e le altre misure adottate a norma degli articoli 125 e 126 nel corso del periodo della relazione precedente. I punti comuni da trattare nelle relazioni sono decisi dal forum. La Commissione inoltra le relazioni all'Agenzia e al forum.



TITOLO XV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 128

Libera circolazione

1.  Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri si astengono dal vietare, restringere o ostacolare la fabbricazione, l'importazione, l'immissione sul mercato o l'uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ o di un articolo, che rientri nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e ottemperi al presente regolamento e, se del caso, ad atti comunitari adottati in applicazione di esso.

2.  Nulla, nel presente regolamento, impedisce agli Stati membri di mantenere o stabilire norme nazionali intese a proteggere i lavoratori, la salute umana e l'ambiente, applicabili ai casi in cui il presente regolamento non armonizza le prescrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato o uso.

Articolo 129

Clausola di salvaguardia

1.  Quando uno Stato membro ha fondati motivi di ritenere che sia necessaria un'azione urgente per tutelare la salute umana o l'ambiente in relazione a una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ o di un articolo, quantunque conforme alle prescrizioni del presente regolamento, può adottare idonee misure provvisorie. Esso ne informa immediatamente la Commissione, l'Agenzia e gli altri Stati membri, motivando la sua decisione e comunicando le informazioni scientifiche o tecniche sulle quali è basata la misura provvisoria.

2.  La Commissione adotta una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3, entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni comunicate dallo Stato membro. Detta decisione:

a) autorizza la misura provvisoria per un periodo determinato; o

b) dispone che lo Stato membro revochi la misura provvisoria.

3.  Nel caso di una decisione di cui al paragrafo 2, lettera a), se la misura provvisoria adottata dallo Stato membro consiste in una restrizione dell'immissione sul mercato di una sostanza, lo Stato membro interessato avvia una procedura comunitaria di restrizione inoltrando all'Agenzia un fascicolo, a norma dell'allegato XV, entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione.

4.  Nel caso di una decisione di cui al paragrafo 2, lettera a), la Commissione valuta se sia necessario adattare il presente regolamento.

Articolo 130

Motivazione delle decisioni

Le autorità competenti, l'Agenzia e la Commissione motivano ogni decisione che adottano in applicazione del presente regolamento.

Articolo 131

Modifiche degli allegati

Gli allegati possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4.

Articolo 132

Disposizioni legislative di attuazione

Le misure necessarie ad assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3.

Articolo 133

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

5.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 134

Preparativi per l'istituzione dell'Agenzia

1.  La Commissione fornisce il necessario sostegno all'istituzione dell'Agenzia.

2.  A tal fine, fintantoché il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di amministrazione dell'Agenzia a norma dell'articolo 84, la Commissione, per conto dell'Agenzia, e utilizzando il bilancio stabilito per quest'ultima, può:

a) nominare personale, compresa una persona che eserciti pienamente le funzioni amministrative di direttore esecutivo a titolo provvisorio; e

b) stipulare altri contratti.

Articolo 135

Misure transitorie riguardanti le sostanze notificate

1.  Le richieste rivolte ai notificanti di fornire ulteriori informazioni all'autorità competente a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE sono considerate decisioni adottate a norma dell'articolo 51 del presente regolamento.

2.  Le richieste rivolte al notificante di fornire ulteriori informazioni per una sostanza a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 67/548/CEE sono considerate decisioni adottate a norma dell'articolo 52 del presente regolamento.

Tale sostanza è considerata inclusa nel piano d'azione a rotazione a livello comunitario a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento e scelta a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, del presente regolamento, dallo Stato membro la cui autorità competente ha richiesto ulteriori informazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 67/548/CEE.

Articolo 136

Misure transitorie riguardanti le sostanze esistenti

1.  Le richieste rivolte ai fabbricanti e agli importatori di comunicare informazioni alla Commissione previste dal regolamento della Commissione di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 sono considerate decisioni adottate a norma dell'articolo 52 del presente regolamento.

L'autorità competente per la sostanza è l'autorità competente designata dallo Stato membro quale relatore a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 ed esegue i compiti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, e all'articolo 48 del presente regolamento.

2.  Le richieste rivolte ai fabbricanti e agli importatori di trasmettere informazioni alla Commissione previste dal regolamento della Commissione di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 sono considerate decisioni adottate a norma dell'articolo 52 del presente regolamento. L'Agenzia designa l'autorità competente per la sostanza affinché esegua i compiti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, e all'articolo 48 del presente regolamento.

3.  Uno Stato membro il cui relatore non ha trasmesso, entro il 1o giugno 2008, la valutazione dei rischi e, se del caso, la strategia per limitare i rischi, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 793/93:

a) documenta le informazioni sui rischi e pericoli a norma dell'allegato XV, parte B, del presente regolamento;

b) applica l'articolo 69, paragrafo 4, del presente regolamento sulla base delle informazioni di cui alla lettera a); e

c) prepara una documentazione indicando come ritiene necessario che ogni altro rischio individuato sia affrontato da un'azione diversa da una modifica dell'allegato XVII del presente regolamento.

Le informazioni suddette sono trasmesse all'Agenzia entro il 1o dicembre 2008.

Articolo 137

Misure transitorie riguardanti le restrizioni

1.  Entro il 1o giugno 2010, la Commissione, se necessario, predispone un progetto di modifica dell'allegato XVII, in base ad uno dei seguenti elementi:

a) una valutazione dei rischi corredata di una strategia raccomandata per limitare i rischi adottata a livello comunitario a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 793/93 nella misura in cui includa proposte di restrizioni a norma del titolo VIII del presente regolamento, ma in relazione alla quale non sia stata ancora adottata una decisione a norma della direttiva 76/769/CEE;

b) una proposta presentata alle pertinenti istituzioni ma non ancora adottata, concernente l'introduzione o la modifica di restrizioni a norma della direttiva 76/769/CEE.

2.  Entro il 1o giugno 2010, ogni fascicolo di cui all'articolo 129, paragrafo 3, è trasmesso alla Commissione. La Commissione elabora, se necessario, un progetto di modifica dell'allegato XVII.

3.  Qualsiasi modifica delle restrizioni adottata a norma della direttiva 76/769/CEE a partire dal 1o giugno 2007 è incorporata nell'allegato XVII con effetto dal 1o giugno 2009.

Articolo 138

Revisione

1.  Entro il 1o giugno 2019 la Commissione procede ad una revisione al fine di valutare se estendere o meno l'applicazione dell'obbligo di effettuare una valutazione della sicurezza chimica e di documentarla in una relazione sulla sicurezza chimica alle sostanze per le quali tale obbligo non vige perché non sono soggette all'obbligo di registrazione o perché, pur essendovi soggette, sono fabbricate o importate in quantitativi inferiori a 10 tonnellate all'anno. ►M3  Tuttavia, le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, categorie 1A o 1B, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, la revisione è effettuata entro il 1o giugno 2014. ◄ Nel procedere alla revisione la Commissione tiene conto di tutti i fattori pertinenti, compresi:

a) i costi per i fabbricanti e gli importatori connessi con l'elaborazione delle relazioni sulla sicurezza chimica;

b) la ripartizione dei costi tra gli attori della catena di approvvigionamento e gli utilizzatori a valle;

c) i benefici per la salute umana e l'ambiente.

Sulla scorta di questa revisione, la Commissione può, se del caso, presentare proposte legislative intese ad estendere tale obbligo.

2.  La Commissione può presentare proposte legislative non appena può essere determinato un modo praticabile e efficiente in termini di costi per selezionare i polimeri ai fini della registrazione in base a validi criteri tecnici e scientifici, e dopo aver pubblicato una relazione riguardante:

a) i rischi che presentano i polimeri rispetto ad altre sostanze;

b) l'eventuale necessità di registrare taluni tipi di polimeri, tenendo conto della competitività e dell'innovazione, da un lato, e della protezione della salute umana e della tutela dell'ambiente, dall'altro.

3.  La relazione di cui all'articolo 117, paragrafo 4, sull'esperienza acquisita in relazione al funzionamento del presente regolamento comprende un riesame delle prescrizioni connesse alla registrazione delle sostanze fabbricate o importate soltanto in quantitativi pari o superiori ad 1 tonnellata ma inferiori a 10 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore. Sulla scorta di questo riesame, la Commissione può presentare proposte legislative intese a modificare le prescrizioni in materia di informazione per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori ad 1 tonnellata ma inferiori a 10 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, tenendo conto degli sviluppi più recenti, ad esempio in relazione ai metodi alternativi di sperimentazione e alle relazioni (quantitative) struttura-attività [(Q)SARs].

4.  La Commissione procede a una revisione degli allegati I, IV e V entro il 1o giugno 2008, onde proporre modifiche, se del caso, dei medesimi secondo la procedura di cui all'articolo 131.

5.  Entro il 1o dicembre 2008 la Commissione procede a una revisione dell'allegato XIII per valutare l'adeguatezza dei criteri per l'individuazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, al fine di proporne una modifica, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4.

6.  Entro il 1o giugno 2012 la Commissione effettua una revisione per valutare se modificare o meno l'ambito di applicazione del presente regolamento per evitare sovrapposizioni con altre pertinenti disposizioni comunitarie. Sulla base di tale revisione la Commissione può, se del caso, presentare una proposta legislativa.

7.  Entro il 1o giugno 2013 la Commissione effettua una revisione per valutare se, tenendo conto degli ultimi sviluppi nelle conoscenze scientifiche, estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 60, paragrafo 3, alle sostanze identificate ai sensi dell'articolo 57, lettera f), come aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino. Sulla base di tale revisione la Commissione può, se del caso, presentare proposte legislative.

8.  Entro il 1o giugno 2019 la Commissione effettua una revisione per valutare se estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 33 per comprendere altre sostanze pericolose, tenendo conto dell'esperienza pratica nell'attuazione di tale articolo. Sulla base di tale revisione la Commissione può, se del caso, presentare proposte legislative per estendere tale obbligo.

9.  In conformità dell'obiettivo di promuovere la sperimentazione non su animali e migliorare, ridurre o sostituire la sperimentazione su animali ai sensi del presente regolamento, la Commissione rivede le prescrizioni sulla sperimentazione di cui al punto 8.7 dell'allegato VIII entro il 1o giugno 2019. Sulla base di tale revisione ed assicurando al contempo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente la Commissione può proporre modifiche secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4.

Articolo 139

Abrogazioni

La direttiva 91/155/CEE è abrogata.

Le direttive 93/105/CE e 2000/21/CE e i regolamenti (CEE) n. 793/93 e (CE) n. 1488/94 sono abrogati con effetto dal 1o giugno 2008.

La direttiva 93/67/CEE è abrogata con effetto dal 1o agosto 2008.

La direttiva 76/769/CEE è abrogata con effetto dal 1o giugno 2009.

I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 140

Modifica della direttiva 1999/45/CE

L'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE è soppresso.

Articolo 141

Entrata in vigore e applicazione

1.  Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2007.

2.  I titoli II, III, V, VI, VII, XI e XII nonché gli articoli 128 e 136 si applicano a decorrere dal 1o giugno 2008.

3.  L'articolo 135 si applica a decorrere dal 1o agosto 2008.

4.  Il titolo VIII e l'allegato XVII si applicano a decorrere dal 1o giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE E ALL'ELABORAZIONE DELLE RELAZIONI SULLA SICUREZZA CHIMICA

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA

ALLEGATO III

CRITERI PER LE SOSTANZE REGISTRATE IN QUANTITATIVI COMPRESI TRA 1 E 10 TONNELLATE

ALLEGATO IV

ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 7, LETTERA a)

ALLEGATO V

ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 7, LETTERA b)

ALLEGATO VI

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 10

ALLEGATO VII

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 1 TONNELLATA

ALLEGATO VIII

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 10 TONNELLATE

ALLEGATO IX

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 100 TONNELLATE

ALLEGATO X

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 1 000 TONNELLATE

ALLEGATO XI

NORME GENERALI PER L'ADATTAMENTO DEL REGIME DI SPERIMENTAZIONE STANDARD DI CUI AGLI ALLEGATI DA VII A X

ALLEGATO XII

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AGLI UTILIZZATORI A VALLE PER QUANTO RIGUARDA LA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE E L'ELABORAZIONE DELLE RELAZIONI SULLA SICUREZZA CHIMICA

ALLEGATO XIII

CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERSISTENTI, BIOACCUMULABILI E TOSSICHE, E DELLE SOSTANZE MOLTO PERSISTENTI E MOLTO BIOACCUMULABILI

ALLEGATO XIV

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

ALLEGATO XV

FASCICOLI

ALLEGATO XVI

ANALISI SOCIOECONOMICA

ALLEGATO XVII

RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI




ALLEGATO I

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE E ALL'ELABORAZIONE DELLE RELAZIONI SULLA SICUREZZA CHIMICA

0.   INTRODUZIONE

0.1. Scopo del presente allegato è definire le modalità che i fabbricanti e gli importatori devono seguire per valutare e documentare che i rischi legati alla sostanza che fabbricano o importano sono adeguatamente controllati durante la fabbricazione e i loro usi propri, e che gli operatori situati a valle nella catena d'approvvigionamento sono in grado di controllare adeguatamente i rischi. Il presente allegato si applica, con gli opportuni adeguamenti, anche ai produttori e agli importatori di articoli che sono tenuti a svolgere una valutazione della sicurezza chimica nell'ambito di una registrazione.

0.2 La valutazione della sicurezza chimica è elaborata da una o più persone competenti che abbiano adeguata esperienza e abbiano ricevuto una formazione adeguata, anche di aggiornamento.

0.3. La valutazione della sicurezza chimica di un fabbricante riguarda la fabbricazione di una sostanza e tutti gli usi identificati. La valutazione della sicurezza chimica di un importatore riguarda tutti gli usi identificati. Essa prende in considerazione l'uso della sostanza in quanto tale (comprese le impurezze e gli additivi principali) o in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ e di un articolo, come definito dagli usi identificati. La valutazione prende in considerazione tutte le fasi del ciclo di vita della sostanza risultanti dalla fabbricazione e dagli usi identificati. La valutazione della sicurezza chimica è basata su un raffronto degli effetti nocivi potenziali di una sostanza con l'esposizione conosciuta o ragionevolmente prevedibile dell'uomo e/o dell'ambiente a tale sostanza, in considerazione delle misure di gestione dei rischi e delle condizioni operative attuate e raccomandate.

0.4. Le sostanze le cui proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche sono probabilmente simili o seguono uno schema regolare data la loro affinità strutturale possono essere considerate come un gruppo o una «categoria» di sostanze. Il fabbricante o l'importatore, se ritiene che la valutazione della sicurezza chimica che è stata effettuata per una sostanza sia sufficiente per valutare e documentare che i rischi legati a un'altra sostanza o a un gruppo o «categoria» di sostanze sono adeguatamente controllati, può utilizzare questa valutazione per l'altra sostanza o l'altro gruppo o «categoria» di sostanze. Il fabbricante o l'importatore deve fornire una giustificazione al riguardo.

0.5. La valutazione della sicurezza chimica è basata sulle informazioni relative alla sostanza contenute nel fascicolo tecnico e su altre informazioni disponibili e pertinenti. I fabbricanti o gli importatori che presentano una proposta di sperimentazione a norma degli allegati IX e X la registrano nella voce corrispondente della relazione sulla sicurezza chimica. Le informazioni disponibili desunte da valutazioni effettuate nell'ambito di altri programmi nazionali ed internazionali sono incluse. Se disponibile e appropriata, una valutazione effettuata in applicazione della normativa comunitaria [ad esempio una valutazione dei rischi realizzata a norma del regolamento (CEE) n. 793/93] è presa in considerazione, con integrazione dei risultati, nell'elaborazione della relazione sulla sicurezza chimica. Qualsiasi scostamento da tali valutazioni va giustificato.

Le informazioni da prendere in considerazione comprendono quindi informazioni relative ai pericoli presentati dalla sostanza, all'esposizione che deriva dalla fabbricazione o dall'importazione, agli usi identificati della sostanza, alle condizioni operative e alle misure di gestione dei rischi applicate o raccomandate agli utilizzatori a valle affinché ne tengano conto.

A norma dell'allegato XI, punto 3, in alcuni casi può non essere necessario produrre le informazioni mancanti, poiché le misure di gestione dei rischi e le condizioni operative che sono indispensabili per controllare un rischio ben caratterizzato possono anche essere sufficienti a controllare altri rischi potenziali, che non devono di conseguenza essere caratterizzati con precisione.

Il fabbricante o l'importatore, se ritiene che siano necessarie ulteriori informazioni per elaborare la relazione sulla sicurezza chimica e che queste informazioni possano essere ottenute soltanto effettuando test a norma dell'allegato IX o dell'allegato X, presenta una proposta di strategia di sperimentazione, spiegando perché reputa necessaria la produzione di informazioni ulteriori, e la registra nella voce apposita della relazione sulla sicurezza chimica. In attesa dei risultati della sperimentazione supplementare, egli registra nella sua relazione sulla sicurezza chimica e inserisce nello scenario d'esposizione elaborato le misure di gestione dei rischi provvisoriamente messe in atto e quelle che raccomanda agli utilizzatori a valle perché gestiscano i rischi che si stanno esaminando.

▼M10

0.6.   Fasi di una valutazione della sicurezza chimica

0.6.1. Una valutazione della sicurezza chimica effettuata dal fabbricante o dall’importatore di una sostanza comprende le fasi seguenti da 1 a 4, conformemente ai punti corrispondenti del presente allegato:

1. valutazione dei pericoli per la salute umana;

2. valutazione dei pericoli che le proprietà fisico-chimiche presentano per la salute umana;

3. valutazione dei pericoli per l’ambiente;

4. valutazione PBT e vPvB.

0.6.2. Nei casi di cui al punto 0.6.3 la valutazione della sicurezza chimica deve anche comprendere le fasi seguenti 5 e 6 in conformità dei punti 5 e 6 del presente allegato:

5. valutazione dell’esposizione

5.1. creazione di scenari d’esposizione o, se del caso, identificazione di pertinenti categorie d’uso e d’esposizione;

5.2. stima dell’esposizione;

6. caratterizzazione dei rischi

0.6.3. Se, a seguito delle fasi da 1 a 4, il fabbricante o l’importatore conclude che la sostanza risponde ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 o è valutata come PBT o vPvB, la valutazione della sicurezza chimica deve comprendere anche le fasi 5 e 6 in conformità dei punti 5 e 6 del presente allegato:

a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) classe di pericolo 4.1;

d) classe di pericolo 5.1.

0.6.4. Un sommario di tutte le informazioni pertinenti utilizzate per trattare i punti di cui sopra è riportato nella voce corrispondente della relazione sulla sicurezza chimica (punto 7).

▼C1

0.7. L'elemento principale della parte «esposizione» della relazione sulla sicurezza chimica consiste nella descrizione dello scenario o degli scenari d'esposizione applicati per la fabbricazione da parte del fabbricante o per l'uso proprio del fabbricante o dell'importatore, e quelli raccomandati dal fabbricante o dall'importatore per l'uso o gli usi identificati.

Uno scenario d'esposizione è l'insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Tali insiemi di condizioni contengono una descrizione sia delle misure di gestione dei rischi sia delle condizioni operative che il fabbricante o l'importatore ha applicato o di cui raccomanda l'applicazione agli utilizzatori a valle.

Se la sostanza è immessa sul mercato, i pertinenti scenari d'esposizione, comprendenti le misure di gestione dei rischi e le condizioni operative, sono inclusi in un allegato della scheda di dati di sicurezza a norma dell'allegato II.

0.8. Il livello di dettaglio che deve caratterizzare la descrizione di uno scenario d'esposizione varia considerevolmente secondo i casi, in funzione dell'uso che è fatto di una sostanza, delle sue proprietà pericolose e del volume di informazioni di cui dispone il fabbricante o l'importatore. Gli scenari d'esposizione possono descrivere le misure idonee di gestione dei rischi per diversi specifici processi o usi di una sostanza. Uno scenario d'esposizione può di conseguenza coprire una vasta gamma di processi o usi. Gli scenari d'esposizione che coprono una vasta gamma di processi o usi possono essere definiti categorie d'esposizione. L'ulteriore riferimento agli scenari d'esposizione nel presente allegato e nell'allegato II include le categorie d'esposizione, se queste sono state sviluppate.

0.9. Quando non sono necessarie informazioni a norma dell'allegato XI, ne è fatto menzione nella voce apposita della relazione sulla sicurezza chimica ed è fatto riferimento alla giustificazione nel fascicolo tecnico. Il fatto che non sono necessarie informazioni è anche indicato nella scheda di dati di sicurezza.

0.10. Per quanto riguarda effetti particolari, come la riduzione dello strato d'ozono, il potenziale di creazione di ozono fotochimico, forte odore e degradazione per i quali le procedure di cui ai punti da 1 a 6 non possono essere applicate, i rischi legati a tali effetti sono valutati caso per caso e il fabbricante o l'importatore include una descrizione e una giustificazione complete delle valutazioni nella relazione sulla sicurezza chimica e le include in sintesi nella scheda di dati di sicurezza.

0.11 Nel valutare il rischio dell'uso di una o più sostanze incorporate in una ►M3  miscela ◄ speciale (ad esempio, le leghe), si tiene conto del modo in cui le sostanze costitutive sono legate nella matrice chimica.

0.12. Quando la metodologia descritta nel presente allegato non è appropriata, la metodologia alternativa utilizzata è descritta e giustificata in modo dettagliato nella relazione sulla sicurezza chimica.

0.13. La parte A della relazione sulla sicurezza chimica comprende una dichiarazione da cui risulta che le misure di gestione dei rischi descritte negli scenari d'esposizione pertinenti per gli usi propri del fabbricante o dell'importatore sono applicate dal fabbricante o dall'importatore e che gli scenari d'esposizione per gli usi identificati sono comunicati ai distributori e agli utilizzatori a valle nella o nelle schede di dati di sicurezza.

1.   VALUTAZIONE DEI PERICOLI PER LA SALUTE UMANA

1.0.   Introduzione

▼M10

1.0.1. La valutazione dei rischi per la salute umana ha lo scopo di determinare la classificazione di una sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e di stabilire il livello massimo d’esposizione alla sostanza al di sopra del quale l’essere umano non dovrebbe essere esposto. Questo livello d’esposizione è noto come livello derivato senza effetto (DNEL).

1.0.2. La valutazione dei pericoli per la salute umana prende in considerazione il profilo tossicocinetico (vale a dire, assorbimento, metabolismo, distribuzione ed eliminazione) della sostanza e i seguenti gruppi di effetti:

1) effetti acuti (tossicità acuta, irritazione e corrosività);

2) sensibilizzazione;

3) tossicità da dose ripetuta; e

4) effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali e tossicità per la riproduzione).

Sulla base di tutte le informazioni disponibili, altri effetti sono considerati, se necessario.

▼C1

1.0.3. La valutazione dei pericoli comprende le seguenti quattro fasi:

fase 1

:

valutazione di informazioni non sull'uomo,

fase 2

:

valutazione di informazioni sull'uomo,

fase 3

:

classificazione ed etichettatura,

fase 4

:

determinazione dei DNEL.

1.0.4. Le prime tre fasi sono intraprese per ogni effetto per il quale esistono informazioni e sono registrate nella parte corrispondente della relazione sulla sicurezza chimica e, se necessario e a norma dell'articolo 31, riassunte nella scheda di dati di sicurezza alle voci 2 e 11.

1.0.5. Per gli effetti per i quali non esistono informazioni pertinenti, nella parte corrispondente è riportata l'indicazione: «Queste informazioni non sono disponibili». La giustificazione, compreso qualsiasi riferimento alle ricerche documentarie svolte, è inclusa nel fascicolo tecnico.

1.0.6. La fase 4 della valutazione dei pericoli per la salute umana è realizzata integrando i risultati delle prime tre fasi ed è registrata nella voce corrispondente della relazione sulla sicurezza chimica e riassunta nella scheda di dati di sicurezza alla voce 8.1.

1.1.   

Fase 1

:

valutazione di informazioni non sull'uomo

1.1.1. La valutazione di informazioni non sull'uomo comprende:

 l'identificazione dei pericoli connessi con l'effetto, sulla base di tutte le informazioni non umane disponibili,

 la determinazione della relazione quantitativa dose (concentrazione)-risposta (effetto).

1.1.2. Quando non è possibile determinare la relazione quantitativa dose (concentrazione)-risposta (effetto), occorre darne una giustificazione e includere un'analisi semi-quantitativa o qualitativa. Ad esempio, per gli effetti acuti, in genere non è possibile determinare la relazione quantitativa dose (concentrazione)-risposta (effetto) sulla base dei risultati di un test condotto in base ai metodi di prova stabiliti in un regolamento della Commissione come specificato nell'articolo 13, paragrafo 3. In questi casi, è sufficiente determinare se, e in quale misura, la sostanza ha la capacità intrinseca di produrre l'effetto.

▼M10

1.1.3. Tutte le informazioni non umane che sono utilizzate per valutare un effetto particolare sulla persona e determinare la relazione dose (concentrazione)-risposta (effetto) sono sinteticamente presentate, se possibile in forma di una o più tabelle, distinguendo tra informazioni in vitro, in vivo e altre. I risultati dei test [ad esempio ATE, DL50, NO(A)EL o LO(A)EL] e le condizioni in cui essi sono stati realizzati (ad esempio la durata dei test o la via di somministrazione), e le altre informazioni pertinenti sono presentati in unità di misura riconosciute a livello internazionale per quell’effetto.

▼C1

1.1.4. Se è disponibile un solo studio, occorre predisporre al riguardo un sommario esauriente di studio. Se esistono più studi che riguardano lo stesso effetto, tenuto conto delle possibili variabili (ad esempio comportamento, adeguatezza, pertinenza delle specie del test, qualità dei risultati, ecc.), sono di norma utilizzati per determinare i DNEL lo studio o gli studi che suscitano le maggiori preoccupazioni e, per tale studio o tali studi, è predisposto e incluso come parte del fascicolo tecnico, un sommario esauriente di studio. Sommari esaurienti sono obbligatori per tutti i dati chiave utilizzati nella valutazione dei pericoli. Se lo studio o gli studi che suscitano le maggiori preoccupazioni non sono utilizzati, se ne dà una completa giustificazione e sono inclusi come parte del fascicolo tecnico, non solo per lo studio effettivamente utilizzato, ma anche per tutti gli studi i cui risultati suscitano preoccupazioni maggiori rispetto allo studio utilizzato. È importante considerare la validità dello studio indipendentemente dal fatto che siano stati o meno individuati pericoli.

1.2.   

Fase 2

:

valutazione di informazioni sull'uomo

Se non sono disponibili informazioni sull'uomo occorre indicare in questa parte «Non sono disponibili informazioni sull'uomo». Se invece sono disponibili, le informazioni sull'uomo sono riportate, se possibile, in forma di tabella.

1.3.   

Fase 3

:

classificazione ed etichettatura

▼M10

1.3.1. La classificazione appropriata, stabilita in base ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1272/2008, è presentata e giustificata. Ove applicabili, i limiti di concentrazione specifica, risultanti dall’applicazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008 e degli articoli da 4 a 7 della direttiva 1999/45/CE, sono presentati e, se non figurano nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono giustificati.

La valutazione deve sempre includere una dichiarazione che precisi se la sostanza risponde o no ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1272/2008 per la classificazione nella classe di pericolo «cancerogenicità», categorie 1A o 1B, nella classe di pericolo «mutagenicità sulle cellule germinali», categorie 1A o 1B, o nella classe di pericolo «tossicità per la riproduzione», categorie 1A o 1B.

1.3.2. Se le informazioni sono inadeguate per stabilire se una sostanza deve essere classificata per una particolare classe o categoria di pericolo, il dichiarante indica e giustifica l’azione o la decisione che ha adottato di conseguenza.

▼C1

1.4.   

Fase 4

:

identificazione dei DNEL

1.4.1. Sulla base del risultato delle fasi 1 e 2, uno o più DNEL sono determinati per la sostanza, in funzione della via o delle vie d'esposizione, della durata e della frequenza dell'esposizione. ►M10  Per alcune classi di pericolo, specialmente mutagenicità sulle cellule germinali e cancerogenicità, le informazioni disponibili possono non consentire di stabilire una soglia tossicologica e quindi un DNEL. ◄ Se gli scenari d'esposizione lo giustificano, un solo DNEL può essere sufficiente. Tuttavia, tenuto conto delle informazioni disponibili e dello scenario o degli scenari d'esposizione di cui al punto 9 della relazione sulla sicurezza chimica, può essere necessario determinare più DNEL per ogni popolazione umana interessata (ad esempio lavoratori, consumatori e persone che possono subire un'esposizione indiretta attraverso l'ambiente) ed eventualmente per talune sottopopolazioni vulnerabili (ad esempio i bambini, le donne incinte) e per le diverse vie d'esposizione. È data una giustificazione completa, precisando tra l'altro la scelta delle informazioni utilizzate, la via d'esposizione (orale, dermica o per inalazione), la durata e la frequenza dell'esposizione alla sostanza per la quale il DNEL è valido. Se più vie d'esposizione sono probabili, un DNEL è determinato per ciascuna di esse e per l'esposizione complessiva da tutte le vie. Nel determinare il DNEL, si tiene conto tra l'altro dei seguenti fattori:

a) l'incertezza che deriva, tra l'altro, dalla variabilità dei dati sperimentali e dalle variazioni nelle e tra le specie;

b) la natura e la gravità dell'effetto;

c) la sensibilità della (sub)popolazione umana a cui si riferiscono le informazioni quantitative e/o qualitative sull'esposizione.

1.4.2. Se non è possibile determinare un DNEL, occorre indicarlo chiaramente e darne una giustificazione completa.

2.   VALUTAZIONE DEI PERICOLI FISICO-CHIMICI

▼M10

2.1. La valutazione dei pericoli che presentano le proprietà fisico-chimiche ha lo scopo di determinare la classificazione di una sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.2. Come minimo sono valutati gli effetti potenziali per la salute umana delle seguenti proprietà fisico-chimiche:

 esplosività,

 infiammabilità,

 potere ossidante.

Se le informazioni sono inadeguate per stabilire se una sostanza deve essere classificata per una particolare classe o categoria di pericolo, il dichiarante indica e giustifica l’azione o la decisione che ha adottato di conseguenza.

▼C1

2.3. La valutazione di ogni effetto è presentata nella voce corrispondente della relazione sulla sicurezza chimica (punto 7) e, se necessario e a norma dell'articolo 31, riassunta nella scheda di dati di sicurezza alle voci 2 e 9.

2.4. Per ogni proprietà fisico-chimica, è valutata la capacità intrinseca della sostanza di produrre l'effetto risultante dalla fabbricazione e dagli usi identificati.

▼M10

2.5. La classificazione appropriata, stabilita in base ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1272/2008, è presentata e giustificata.

▼C1

3.   VALUTAZIONE DEI PERICOLI PER L'AMBIENTE

3.0.   Introduzione

▼M10

3.0.1. La valutazione dei pericoli per l’ambiente ha lo scopo di determinare la classificazione di una sostanza, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, e di identificare la concentrazione della sostanza al di sotto della quale è prevedibile che non vi siano effetti preoccupanti per l’ambiente. Questa concentrazione è nota come concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC).

▼C1

3.0.2. La valutazione dei pericoli per l'ambiente implica l'esame degli effetti potenziali sull'ambiente, nei comparti 1) acquatico (sedimenti inclusi), 2) terrestre e 3) atmosferico, compresi gli effetti potenziali che possono prodursi 4) per accumulazione nella catena alimentare. Inoltre, sono presi in considerazione gli effetti potenziali 5) sull'attività microbiologica dei sistemi di trattamento delle acque reflue. La valutazione degli effetti su ciascuno di questi cinque settori ambientali è presentata nella voce corrispondente della relazione sulla sicurezza chimica (punto 7) e, se necessario e a norma dell'articolo 31, riassunta nella scheda di dati di sicurezza alle voci 2 e 12.

3.0.3. Per ogni settore ambientale per cui non esistono informazioni relative agli effetti, nella parte corrispondente è riportata l'indicazione: «Queste informazioni non sono disponibili». La giustificazione, compreso qualsiasi riferimento alle ricerche documentarie svolte, è inclusa nel fascicolo tecnico. Per ogni settore ambientale per cui esistono informazioni, ma il fabbricante o l'importatore ritiene che non sia necessario realizzare una valutazione dei pericoli, il fabbricante o l'importatore presenta una giustificazione, con riferimento alle pertinenti informazioni, nella voce corrispondente della relazione sulla sicurezza chimica (punto 7) e, se necessario e a norma dell'articolo 31, riassunte nella scheda di dati di sicurezza alla voce 12.

3.0.4. La valutazione dei pericoli comporta le tre fasi seguenti, che sono chiaramente identificate come tali nella relazione sulla sicurezza chimica:

fase 1

:

valutazione delle informazioni,

fase 2

:

classificazione ed etichettatura,

fase 3

:

determinazione della PNEC.

3.1.   

Fase 1

:

valutazione delle informazioni

3.1.1. La valutazione di tutte le informazioni disponibili comprende:

 l'identificazione dei pericoli sulla base dell'insieme delle informazioni disponibili,

 la determinazione della relazione quantitativa dose (concentrazione)-risposta (effetto).

3.1.2. Quando non è possibile determinare la relazione quantitativa dose (concentrazione)-risposta (effetto), occorre darne una giustificazione e includere un'analisi semi-quantitativa o qualitativa.

3.1.3. Tutte le informazioni utilizzate per valutare gli effetti su uno specifico settore ambientale sono sinteticamente presentate, se possibile in forma di una o più tabelle. I risultati dei test pertinenti (ad esempio CL50 o NOEC) e le condizioni in cui essi sono stati realizzati (ad esempio la durata dei test o la via di somministrazione), e le altre informazioni pertinenti sono presentati in unità di misura internazionalmente riconosciute a tal fine.

3.1.4. Tutte le informazioni utilizzate per valutare il destino della sostanza nell'ambiente sono sinteticamente presentate, se possibile in forma di una o più tabelle. I risultati dei test e le condizioni in cui essi sono stati realizzati e le altre informazioni pertinenti sono presentati in unità di misura riconosciute a livello internazionale per quell'effetto.

3.1.5. Se è disponibile un solo studio, occorre predisporre al riguardo un sommario esauriente di studio. Se esistono più studi che riguardano lo stesso effetto, lo studio o gli studi che suscitano le maggiori preoccupazioni sono utilizzati per trarre una conclusione e un sommario esauriente di studio è predisposto e incluso come parte del fascicolo tecnico, per tale studio o tali studi. Sommari esaurienti sono obbligatori per tutti i dati chiave utilizzati nella valutazione dei pericoli. Se lo studio o gli studi che suscitano le maggiori preoccupazioni non sono utilizzati, se ne dà una completa giustificazione e sono inclusi come parte del fascicolo tecnico, non solo per lo studio effettivamente utilizzato, ma anche per tutti gli studi i cui risultati suscitano preoccupazioni maggiori rispetto allo studio utilizzato. Nel caso delle sostanze per le quali tutti gli studi disponibili indicano l'inesistenza di pericoli, occorre procedere a una valutazione complessiva della validità di tutti gli studi.

3.2.   

Fase 2

:

classificazione ed etichettatura

▼M10

3.2.1. La classificazione appropriata, stabilita in base ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1272/2008, è presentata e giustificata. Ogni fattore M risultante dall’applicazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è presentato e, se non figura nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, è giustificato.

3.2.2. Se le informazioni sono inadeguate per stabilire se una sostanza deve essere classificata per una particolare classe o categoria di pericolo, il dichiarante indica e giustifica l’azione o la decisione che ha adottato di conseguenza.

▼C1

3.3.   

Fase 3

:

identificazione della PNEC

3.3.1. Sulla base delle informazioni disponibili, per ogni settore ambientale è determinata la PNEC, che può essere calcolata applicando un fattore di valutazione appropriato ai valori degli effetti (ad esempio CL50 o NOEC). Un fattore di valutazione esprime la differenza tra i valori degli effetti derivati per un numero limitato di specie da test di laboratorio e la PNEC per il settore ambientale ( 32 ).

3.3.2. Se non è possibile determinare la PNEC, occorre indicarlo chiaramente e darne una giustificazione completa.

4.   VALUTAZIONE PBT E vPvB

4.0.   Introduzione

4.0.1. La valutazione PBT e vPvB ha lo scopo di determinare se la sostanza corrisponde ai criteri enunciati nell'allegato XIII e, in caso affermativo, di caratterizzare le emissioni potenziali di tale sostanza. Una valutazione dei pericoli, a norma dei punti 1 e 3 del presente allegato, che prende in considerazione tutti gli effetti a lungo termine e la stima dell'esposizione a lungo termine delle persone e dell'ambiente a norma del punto 5 (valutazione dell'esposizione), fase 2 (stima dell'esposizione), non può essere effettuata con sufficiente affidabilità per le sostanze che corrispondono ai criteri PBT e vPvB di cui all'allegato XIII. È pertanto necessaria una valutazione PBT e vPvB distinta.

4.0.2. La valutazione PBT e vPvB comprende le due fasi seguenti, che sono chiaramente identificate come tali nella parte B, punto 8, della relazione sulla sicurezza chimica:

fase 1

:

confronto con i criteri,

fase 2

:

caratterizzazione delle emissioni.

La valutazione è anche riassunta nella scheda di dati di sicurezza alla voce 12.

▼M10

4.1.    Fase 1: confronto con i criteri

Questa parte della valutazione PBT e vPvB comporta il confronto dei dati disponibili con i criteri enunciati nella sezione 1 dell’allegato XIII e una dichiarazione da cui risulti se la sostanza corrisponde o no ai criteri. La valutazione deve essere effettuata in conformità delle disposizioni di cui alla parte introduttiva dell’allegato XIII e alle sezioni 2 e 3 dello stesso allegato.

4.2.    Fase 2: caratterizzazione delle emissioni

Se la sostanza corrisponde ai criteri, o se è considerata come PBT o vPvB, è effettuata una caratterizzazione delle emissioni, comprendente gli elementi pertinenti della valutazione dell’esposizione descritta al punto 5. Tale caratterizzazione contiene in particolare una stima delle quantità della sostanza rilasciate nei vari comparti ambientali nel corso di tutte le attività esercitate dal fabbricante o dall’importatore e di tutti gli usi identificati, e un’identificazione delle probabili vie attraverso le quali gli uomini e l’ambiente sono esposti alla sostanza.

▼C1

5.   VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

5.0.   Introduzione

La valutazione dell'esposizione ha lo scopo di stabilire una stima quantitativa o qualitativa della dose/concentrazione della sostanza alla quale l'uomo e l'ambiente sono o possono essere esposti. La valutazione prende in considerazione tutte le fasi del ciclo di vita della sostanza risultanti dalla fabbricazione e dagli usi identificati e contempla eventuali esposizioni riconducibili ai pericoli individuati ai punti da 1 a 4. La valutazione dell'esposizione comprende le due seguenti fasi, che sono chiaramente identificate come tali nella relazione sulla sicurezza chimica:

fase 1

:

creazione di scenari d'esposizione o creazione di pertinenti categorie d'uso e d'esposizione,

fase 2

:

stima dell'esposizione.

Se necessario e a norma dell'articolo 31, lo scenario d'esposizione è incluso anche in un allegato della scheda di dati di sicurezza.

5.1.   

Fase 1

:

elaborazione di scenari d'esposizione

5.1.1. Sono creati gli scenari d'esposizione di cui ai punti 0.7 e 0.8. Gli scenari d'esposizione costituiscono il fulcro del processo di realizzazione di una valutazione della sicurezza chimica. Il processo per realizzare la valutazione della sicurezza chimica può essere iterativo. La prima valutazione si baserà sulle informazioni minime prescritte e su tutte le informazioni disponibili relative ai pericoli nonché sulla stima dell'esposizione corrispondente alle ipotesi iniziali formulate sulle condizioni operative e sulle misure di gestione dei rischi (scenario iniziale d'esposizione). Se le ipotesi iniziali conducono a una caratterizzazione dei rischi stando alla quale i rischi per la salute umana e l'ambiente non sono controllati in modo adeguato, è necessario svolgere un processo iterativo con la modifica di uno o più fattori nella valutazione dei pericoli o dell'esposizione allo scopo di dimostrare un controllo adeguato. La revisione della valutazione dei pericoli può comportare la produzione di informazioni supplementari circa i pericoli. La revisione della valutazione dell'esposizione può comportare un'appropriata modifica delle condizioni operative o delle misure di gestione dei rischi nello scenario d'esposizione o una stima più precisa dell'esposizione. Lo scenario d'esposizione derivante dall'iterazione definitiva (scenario d'esposizione definitivo) è incluso nella relazione sulla sicurezza chimica e accluso alla scheda di dati di sicurezza a norma dell'articolo 31.

Lo scenario d'esposizione definitivo è presentato nella voce corrispondente della relazione sulla sicurezza chimica e incluso in un allegato della scheda di dati di sicurezza, utilizzando un titolo conciso appropriato che dia una breve descrizione generale dell'uso, corrispondente a quella prescritta nell'allegato VI, punto 3.5. Gli scenari d'esposizione comprendono ogni produzione nella Comunità e tutti gli usi identificati.

In particolare, uno scenario d'esposizione comprende, se necessario, una descrizione degli elementi seguenti:

condizioni operative:

 i processi coinvolti, compresa la forma fisica sotto cui la sostanza è fabbricata, trasformata e/o utilizzata,

 le attività dei lavoratori relative a tali processi e la durata e la frequenza della loro esposizione alla sostanza,

 le attività dei consumatori e la durata e la frequenza della loro esposizione alla sostanza,

 la durata e la frequenza delle emissioni della sostanza nei vari comparti ambientali e i sistemi di trattamento delle acque reflue e la diluizione nel comparto ambientale ricevente,

misure di gestione dei rischi:

 le misure di gestione dei rischi per ridurre o evitare l'esposizione diretta o indiretta della popolazione (compresi i lavoratori e i consumatori) e dei vari comparti ambientali alla sostanza,

 le misure di gestione dei rifiuti per ridurre o evitare l'esposizione della popolazione e dell'ambiente alla sostanza durante lo smaltimento e/o il riciclaggio dei rifiuti.

5.1.2. Quando un fabbricante, un importatore o un utilizzatore a valle presenta una domanda d'autorizzazione riguardante un uso specifico, devono essere elaborati scenari d'esposizione soltanto per tale uso e le fasi successive del ciclo di vita.

5.2.   

Fase 2

:

stima dell'esposizione

5.2.1. L'esposizione è stimata per ogni scenario d'esposizione elaborato ed è presentata nella voce corrispondente della relazione sulla sicurezza chimica e, se necessario e a norma dell'articolo 31, riassunta in un allegato della scheda di dati di sicurezza. La stima dell'esposizione comporta tre elementi: 1) la stima delle emissioni; 2) la valutazione del destino della sostanza e delle sue vie di trasferimento; e 3) la stima dei livelli d'esposizione.

5.2.2. La stima delle emissioni tiene conto delle emissioni che si producono durante tutte le parti pertinenti del ciclo di vita della sostanza risultanti dalla fabbricazione e dagli usi identificati. Le fasi del ciclo di vita risultanti dalla fabbricazione della sostanza coprono, ove pertinente, la fase relativa ai rifiuti. Le fasi del ciclo di vita risultanti dagli usi identificati coprono, ove pertinente, la durata d'uso degli articoli e la fase relativa ai rifiuti. La stima delle emissioni è effettuata nell'ipotesi che le misure di gestione dei rischi e le condizioni operative descritte nello scenario d'esposizione siano state realizzate.

5.2.3. Sono effettuate una caratterizzazione degli eventuali processi di degradazione, trasformazione o reazione e una stima della distribuzione e del destino ambientali.

5.2.4. È effettuata una stima dei livelli d'esposizione per tutte le popolazioni umane (lavoratori, consumatori e persone soggette a un'esposizione indiretta attraverso l'ambiente) e i settori ambientali di cui è noto o si può ragionevolmente prevedere che saranno esposti alla sostanza. Ogni pertinente via d'esposizione umana (per inalazione, orale, dermica o la combinazione di tutte le vie e le fonti d'esposizione) è presa in considerazione. Queste stime tengono conto delle variazioni spaziali e temporali dei modelli d'esposizione. In particolare, la stima dell'esposizione tiene conto degli elementi seguenti:

 dati sull'esposizione rappresentativi e rilevati in modo adeguato,

 impurezze e additivi principali nella sostanza,

 la quantità nella quale la sostanza è prodotta e/o importata,

 la quantità destinata ad ogni uso identificato,

 le misure di gestione dei rischi attuate o raccomandate, compreso il grado di contenimento,

 la durata e la frequenza dell'esposizione secondo le condizioni operative,

 le attività dei lavoratori relative ai processi e la durata e la frequenza della loro esposizione alla sostanza,

 le attività dei consumatori e la durata e la frequenza della loro esposizione alla sostanza,

 la durata e la frequenza delle emissioni della sostanza nei vari comparti ambientali e la diluizione nel comparto ambientale ricevente,

 le proprietà fisico-chimiche della sostanza,

 i prodotti di trasformazione e/o di degradazione,

 le vie d'esposizione probabili e il potenziale d'assorbimento nelle persone,

 le vie di trasferimento probabili nell'ambiente e la distribuzione ambientale e la degradazione e/o trasformazione (cfr. anche punto 3, fase 1),

 la dimensione (geografica) dell'esposizione,

 il rilascio/la migrazione della sostanza a seconda della matrice.

5.2.5. Nella valutazione dell'esposizione sono presi in particolare considerazione, quando sono disponibili, i dati sull'esposizione rappresentativi e rilevati in modo adeguato. Modelli appropriati possono essere utilizzati per la stima dei livelli d'esposizione. Possono anche essere presi in considerazione dati di monitoraggio pertinenti, relativi a sostanze con uso e modalità di esposizione analoghi o proprietà analoghe.

6.   CARATTERIZZAZIONE DEI RISCHI

6.1. La caratterizzazione dei rischi è effettuata per ogni scenario d'esposizione ed è presentata nella voce corrispondente della relazione sulla sicurezza chimica.

6.2. La caratterizzazione dei rischi prende in considerazione le popolazioni umane (esposte come lavoratori o consumatori o indirettamente attraverso l'ambiente e, se del caso, una combinazione dei fattori) e i settori ambientali di cui è nota o si può ragionevolmente prevedere l'esposizione alla sostanza, in base all'ipotesi che le misure di gestione dei rischi descritte negli scenari d'esposizione di cui al punto 5 siano state attuate. Inoltre, il rischio ambientale complessivo causato dalla sostanza è esaminato integrando i risultati relativi a rilasci, emissioni e perdite complessive da tutte le fonti in tutti i comparti ambientali.

6.3. La caratterizzazione dei rischi consiste in:

 un confronto tra l'esposizione di ogni popolazione umana di cui è noto che è o è probabile che sia esposta e i DNEL appropriati,

 un confronto delle concentrazioni ambientali previste in ogni settore ambientale e le PNEC, e

 una valutazione della probabilità e della gravità di un evento che si produca a causa delle proprietà fisico-chimiche della sostanza.

6.4. Per ogni scenario d'esposizione, i rischi per le persone e l'ambiente possono essere considerati adeguatamente controllati, nell'intero ciclo di vita della sostanza risultante dalla fabbricazione o dagli usi identificati, se:

 i livelli d'esposizione stimati al punto 6.2 non superano il DNEL o la PNEC, come determinati rispettivamente nei punti 1 e 3, e

 la probabilità e la gravità di un evento che si produca a causa delle proprietà fisico-chimiche della sostanza, come determinato nel punto 2, sono trascurabili.

6.5. Per gli effetti sulle persone e i settori ambientali per i quali non è stato possibile determinare un DNEL o una PNEC, si procede a una valutazione qualitativa della probabilità che gli effetti siano evitati nella definizione dello scenario d'esposizione.

Per le sostanze che corrispondono ai criteri PBT e vPvB, il fabbricante o l'importatore utilizza le informazioni ottenute come indicato nel punto 5, fase 2, quando applica nel suo sito e raccomanda agli utilizzatori a valle misure di gestione dei rischi che riducano al minimo le emissioni e l'esposizione della popolazione e dell'ambiente, nell'intero ciclo di vita della sostanza risultante dalla fabbricazione o dagli usi identificati.

7.   FORMATO DELLA RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA

La relazione sulla sicurezza chimica comprende le voci seguenti:

FORMATO DELLA RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA

PARTE A

1.   SOMMARIO DELLE MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI

2.   DICHIARAZIONE CHE LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO SONO STATE ATTUATE

3.   DICHIARAZIONE CHE LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO SONO STATE COMUNICATE

PARTE B

1.   IDENTITÀ DELLA SOSTANZA E PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE

2.   FABBRICAZIONE E USI

2.1. Fabbricazione

2.2. Usi identificati

2.3. Usi sconsigliati

3.   CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

4.   PROPRIETÀ CONCERNENTI IL DESTINO AMBIENTALE

4.1. Degradazione

4.2. Distribuzione ambientale

4.3. Bioaccumulo

4.4. Avvelenamento secondario

5.   VALUTAZIONE DEI PERICOLI PER LA SALUTE UMANA

5.1.   Effetti tossicocinetici (assorbimento, metabolismo, distribuzione ed eliminazione)

5.2.   Tossicità acuta

5.3.   Irritazione

▼M10 —————

▼C1

5.4.   Corrosività

5.5.   Sensibilizzazione

▼M10 —————

▼C1

5.6.   Tossicità a dose ripetuta

▼M10

5.7.   Mutagenicità sulle cellule germinali

▼C1

5.8.   Cancerogenicità

5.9.   Tossicità per la riproduzione

▼M10 —————

▼C1

5.10.   Altri effetti

5.11.   Determinazione di DNEL

6.   VALUTAZIONE DELLE PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PERICOLOSE PER LA SALUTE UMANA

6.1. Esplosività

6.2. Infiammabilità

6.3. Potere ossidante

7.   VALUTAZIONE DEI PERICOLI PER L'AMBIENTE

7.1. Comparto acquatico (compresi i sedimenti)

7.2. Comparto terrestre

7.3. Comparto atmosferico

7.4. Attività microbiologica nei sistemi di trattamento delle acque reflue

8.   VALUTAZIONE PBT E vPvB

9.   VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

9.1.   [Titolo dello scenario d'esposizione 1]

9.1.1. Scenario d'esposizione

9.1.2. Stima dell'esposizione

9.2.   [Titolo dello scenario d'esposizione 2]

9.2.1. Scenario d'esposizione

9.2.2. Stima dell'esposizione

[ecc.]

10.   CARATTERIZZAZIONE DEI RISCHI

10.1.   [Titolo dello scenario d'esposizione 1]

10.1.1.   Salute umana

10.1.1.1. Lavoratori

10.1.1.2. Consumatori

10.1.1.3. Esposizione indiretta dell'uomo attraverso l'ambiente

10.1.2.   Ambiente

10.1.2.1. Comparto acquatico (compresi i sedimenti)

10.1.2.2. Comparto terrestre

10.1.2.3. Comparto atmosferico

10.1.2.4. Attività microbiologica nei sistemi di trattamento delle acque reflue

10.2.   [Titolo dello scenario d'esposizione 2]

10.2.1.   Salute umana

10.2.1.1. Lavoratori

10.2.1.2. Consumatori

10.2.1.3. Esposizione indiretta dell'uomo attraverso l'ambiente

10.2.2.   Ambiente

10.2.2.1. Comparto acquatico (compresi i sedimenti)

10.2.2.2. Comparto terrestre

10.2.2.3. Comparto atmosferico

10.2.2.4. Attività microbiologica nei sistemi di trattamento delle acque reflue

[ecc.]

10.x.   Esposizione complessiva (risultante dall'insieme delle pertinenti fonti d'emissione/rilascio)

10.x.1.   Salute umana (insieme delle vie d'esposizione)

10.x.1.1.

10.x.2.   Ambiente (insieme delle fonti d'emissione)

10.x.2.1.

▼M32




ALLEGATO II

PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA

PARTE A

0.1.    Introduzione

0.1.1.

Il presente allegato definisce le prescrizioni che il fornitore deve rispettare per la compilazione della scheda di dati di sicurezza che viene fornita per una sostanza o una miscela in conformità all'articolo 31.

0.1.2.

Le informazioni presentate nella scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quando tale relazione è prescritta. Quando viene elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, i corrispondenti scenari d'esposizione devono essere riportati in un allegato della scheda di dati di sicurezza.

0.2.    Prescrizioni di carattere generale per la compilazione della scheda di dati di sicurezza

0.2.1.

La scheda di dati di sicurezza deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e alla tutela dell'ambiente. Chi compila la scheda di dati di sicurezza deve tenere presente che tale scheda deve informare il lettore in merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e fornire informazioni su come stoccare, manipolare e smaltire in modo sicuro la sostanza o la miscela in questione.

0.2.2.

Le informazioni contenute nelle schede di dati di sicurezza devono inoltre rispettare le disposizioni previste dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio. In particolare, la scheda di dati di sicurezza deve consentire ai datori di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi siano presenti sul luogo di lavoro e di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso.

0.2.3.

Le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in modo chiaro e conciso. La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata comprendente anche corsi di aggiornamento.

0.2.4.

Il linguaggio utilizzato nella scheda di dati di sicurezza deve essere semplice, chiaro e preciso ed evitare espressioni gergali, acronimi e abbreviazioni. Non devono essere usate indicazioni quali «può essere pericolosa», «nessun effetto sulla salute», «sicura nella maggior parte delle condizioni di utilizzo» o «innocua» o qualsiasi altra indicazione secondo cui la sostanza o la miscela non è pericolosa o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione di tale sostanza o miscela.

0.2.5.

La data di compilazione della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina. Quando una scheda di dati di sicurezza è stata sottoposta a revisione e la nuova scheda contenente le revisioni viene fornita ai destinatari, le modifiche devono essere portate all'attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove. Per le schede di dati di sicurezza sottoposte a revisione, la data di compilazione, identificata quale «Revisione: (data)» nonché il numero della versione, il numero della revisione, la data di sostituzione o qualsiasi altra indicazione relativa alla versione sostituita devono figurare sulla prima pagina.

0.3.    Formato della scheda di dati di sicurezza

0.3.1.

La scheda di dati di sicurezza non è un documento di lunghezza prestabilita. La lunghezza della scheda di dati di sicurezza è commisurata ai pericoli connessi con la sostanza o miscela e alle informazioni disponibili.

0.3.2.

Tutte le pagine della scheda di dati di sicurezza, inclusi gli eventuali allegati, vanno numerate e devono contenere un'indicazione della lunghezza della scheda stessa (ad esempio «pagina 1 di 3») oppure un riferimento ad eventuali pagine successive (ad esempio «continua alla pagina successiva» oppure «fine della scheda di dati di sicurezza»).

0.4.    Contenuto della scheda di dati di sicurezza

Le informazioni richieste dal presente allegato vanno inserite nella scheda di dati di sicurezza, se applicabili e disponibili, nelle pertinenti sottosezioni elencate nella parte B. La scheda di dati di sicurezza non deve contenere sottosezioni prive di testo.

0.5.    Altre prescrizioni relative alle informazioni

In taluni casi, in considerazione di un'ampia gamma di proprietà delle sostanze e delle miscele, può essere necessario inserire nelle sottosezioni pertinenti ulteriori informazioni disponibili.

Per rispondere alle esigenze dei marittimi e di altri lavoratori del settore dei trasporti in caso di trasporto alla rinfusa di merci pericolose a bordo di navi per carichi alla rinfusa adibite alla navigazione marittima o interna o di navi cisterna soggette a normative nazionali o dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), sono richieste ulteriori informazioni ambientali e di sicurezza. La sottosezione 14.7. raccomanda di includere informazioni fondamentali relative alla classificazione quando tali carichi sono trasportati alla rinfusa, in conformità all'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, del 1973, come modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL) ( 33 ), e al codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi (International Bulk Chemical Code) (codice IBC) ( 34 ). Inoltre, le navi che trasportano alla rinfusa petrolio od olio combustibile, secondo la definizione di cui all'allegato I della convenzione MARPOL, o che si approvvigionano di olio combustibile sono tenute, prima del carico, a dotarsi di una «scheda di dati di sicurezza» in conformità alla risoluzione del Comitato per la sicurezza marittima (CSM) dell'IMO dal titolo «Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for MARPOL Annex I Oil Cargo and Oil Fuel» (Raccomandazioni per le schede di dati di sicurezza dei materiali (MSDS) per il carico di petrolio e olio combustibile di cui all'allegato I della convenzione MARPOL) [MSC.286(86)]. Per tale motivo, al fine di disporre di un'unica scheda di dati di sicurezza armonizzata ad uso marittimo e non marittimo, le disposizioni aggiuntive della risoluzione MSC.286(86) possono essere incluse, all'occorrenza, nella scheda di dati di sicurezza per il trasporto marittimo dei carichi e dei combustibili marini di cui all'allegato I della convenzione MARPOL.

0.6.    Unità

Devono essere impiegate le unità di misura di cui alla direttiva 80/181/CEE del Consiglio ( 35 ).

0.7.    Casi particolari

Le schede di dati di sicurezza sono richieste anche nei casi particolari di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, allegato I, paragrafo 1.3, per i quali sono concesse deroghe in materia di etichettatura.

1.    SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza prescrive le modalità di identificazione della sostanza o della miscela e le modalità con cui devono essere indicati nella scheda di dati di sicurezza gli usi pertinenti identificati, il nome del fornitore della sostanza o della miscela e i dati di contatto del fornitore della sostanza o della miscela, compreso un contatto in caso di emergenza.

1.1.    Identificatore del prodotto

L'identificatore del prodotto deve essere indicato in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le sostanze e in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le miscele e come riportato sull'etichetta nella/e lingua/e ufficiale/i dello o degli Stati membri in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, a meno che lo Stato membro o gli Stati membri in questione non abbia o non abbiano preso altri provvedimenti.

Per le sostanze soggette a registrazione, l'identificatore del prodotto deve corrispondere a quello fornito per la registrazione e deve essere altresì indicato il numero di registrazione assegnato a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento.

Fermi restando gli obblighi degli utilizzatori a valle indicati nell'articolo 39 del presente regolamento, un fornitore che sia anche distributore o utilizzatore a valle può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante nell'ambito di una trasmissione congiunta a condizione che:

a) tale fornitore, su richiesta per motivi di applicazione della normativa, si assuma la responsabilità di fornire il numero di registrazione completo oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in conformità al punto b); e

b) tale fornitore indichi il numero di registrazione completo all'autorità dello Stato membro responsabile dell'applicazione della normativa (denominata di seguito «autorità responsabile dell'applicazione»), entro sette giorni dalla richiesta, ricevuta direttamente dall'autorità responsabile dell'applicazione o inoltrata dal suo destinatario; se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro sette giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l'autorità responsabile dell'applicazione.

È possibile fornire un'unica scheda di dati di sicurezza relativa a più di una sostanza o miscela se le informazioni contenute in detta scheda soddisfano le prescrizioni del presente allegato per ciascuna di tali sostanze o miscele.

Altri mezzi d'identificazione

Si possono indicare altri nomi o sinonimi con i quali la sostanza o miscela è etichettata o comunemente nota, quali nomi alternativi, numeri, codici prodotto della società o altri identificatori unici.

1.2.    Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Devono essere indicati almeno gli usi identificati pertinenti per il destinatario o i destinatari della sostanza o della miscela. Si tratta di una breve descrizione dell'uso cui è destinata la sostanza o miscela, ad esempio «ritardante di fiamma», «antiossidante».

Devono essere elencati, se del caso, gli usi sconsigliati dal fornitore, con indicazione del motivo. Non è necessario che l'elenco sia esaustivo.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione citati nella relazione sulla sicurezza chimica ed elencati nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.

1.3.    Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Il fornitore, sia esso fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, utilizzatore a valle o distributore, deve essere identificato. Va indicato l'indirizzo completo e il numero di telefono del fornitore, nonché l'indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza.

Inoltre, se il fornitore non risiede nello Stato membro nel quale la sostanza o la miscela è immessa sul mercato e ha nominato una persona responsabile per tale Stato membro, deve essere indicato l'indirizzo completo e il numero di telefono di detta persona responsabile.

Per i dichiaranti, tali informazioni devono corrispondere alle informazioni sull'identità del fabbricante o dell'importatore fornite nella registrazione.

Se è stato nominato un rappresentante esclusivo, si possono anche fornire le informazioni relative al fabbricante o al responsabile della formulazione non comunitario.

1.4.    Numero telefonico di emergenza

Devono essere indicati i riferimenti a servizi d'informazione in caso di emergenza. Qualora esista, nello Stato membro in cui la sostanza o la miscela viene immessa sul mercato, un organismo di consulenza ufficiale [ad esempio l'organismo preposto a ricevere le informazioni relative alla salute di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008], è sufficiente indicarne il numero di telefono. Va indicato chiaramente se la disponibilità di tali servizi è limitata per qualunque motivo, ad esempio se tali servizi funzionano solo in determinate ore o se vengono forniti solo determinati tipi di informazioni.

2.    SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive i pericoli connessi con la sostanza o miscela e fornisce le avvertenze appropriate in relazione a tali pericoli.

2.1.    Classificazione della sostanza o della miscela

Va indicata la classificazione della sostanza o della miscela risultante dall'applicazione dei criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008. Laddove un fornitore abbia notificato informazioni circa la sostanza all'inventario delle classificazioni e delle etichettature in conformità all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la classificazione indicata nella scheda di dati di sicurezza deve essere identica a quella indicata nella notifica.

Deve essere indicato chiaramente se la miscela non soddisfa i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Le informazioni relative alle sostanze contenute nella miscela sono fornite nella sottosezione 3.2.

Se la classificazione, incluse le indicazioni di pericolo, non è riportata per esteso, si deve fare riferimento alla sezione 16, dove va fornito il testo integrale di ogni classificazione, comprese tutte le indicazioni di pericolo.

I principali effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente devono essere elencati conformemente alle sezioni da 9 a 12 della scheda di dati di sicurezza, in modo tale da consentire anche a chi non sia esperto di identificare i pericoli connessi alla sostanza o alla miscela.

2.2.    Elementi dell'etichetta

In base alla classificazione, si devono indicare sull'etichetta, in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, come minimo le seguenti informazioni: pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza. Il pittogramma a colori di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 può essere sostituito da una riproduzione grafica del pittogramma di pericolo completo, in bianco e nero, oppure da una riproduzione grafica del solo simbolo.

Sull'etichetta vanno indicati gli elementi pertinenti in conformità all'articolo 25 e all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.3.    Altri pericoli

Devono essere fornite informazioni che consentano di stabilire se la sostanza o la miscela soddisfa i criteri per l'identificazione delle sostanze PBT o vPvB in conformità all'allegato XIII.

Devono essere fornite informazioni su altri pericoli che non determinano la classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli generali della sostanza o della miscela, quali formazione di contaminanti atmosferici durante l'indurimento o la trasformazione, polverosità, proprietà esplosive che non soddisfano i criteri di classificazione di cui all'allegato I, parte 2, sezione 2.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, pericolo di esplosione di polveri, sensibilizzazione crociata, asfissia, congelamento, elevata intensità di odore o gusto, o effetti ambientali quali pericoli per gli organismi del suolo o potenziale di formazione di ozono fotochimico. L'indicazione «può formare una miscela esplosiva di polvere e aria in caso di dispersione» è appropriata nel caso di un pericolo di esplosione di polveri.

3.    SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive l'identità chimica degli ingredienti della sostanza o della miscela, comprese le impurezze e gli additivi stabilizzanti, come di seguito indicato. Devono essere indicate le informazioni di sicurezza appropriate e disponibili in merito alla chimica delle superfici.

3.1.    Sostanze

L'identità chimica del principale costituente della sostanza deve essere fornita indicando almeno l'identificatore del prodotto o uno degli altri mezzi di identificazione elencati alla sottosezione 1.1.

L'identità chimica di eventuali impurezze, additivi stabilizzanti o singoli costituenti diversi dal costituente principale, a sua volta classificato e che contribuisce alla classificazione della sostanza, va indicata nel modo seguente:

a) identificatore del prodotto, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) se l'identificatore del prodotto non è disponibile, uno degli altri nomi (nome comune, nome commerciale, abbreviazione) o numeri di identificazione.

I fornitori di sostanze possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze costituenti, comprese quelle non classificate.

In questa sottosezione possono essere fornite anche informazioni su sostanze multi-componenti.

3.2.    Miscele

Per almeno tutte le sostanze di cui ai punti 3.2.1 o 3.2.2 devono essere indicati l'identificatore del prodotto, la concentrazione o gli intervalli di concentrazione e la classificazione. I fornitori di miscele possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze contenute nella miscela, incluse quelle che non soddisfano i criteri di classificazione. Queste informazioni devono permettere al destinatario di identificare facilmente i pericoli che presentano le sostanze contenute nella miscela. I pericoli della miscela stessa devono essere indicati nella sezione 2.

Le concentrazioni delle sostanze nella miscela vanno descritte in uno dei seguenti modi:

a) percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile;

b) intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile.

Se si indicano intervalli di percentuali, i pericoli per la salute e per l'ambiente devono descrivere gli effetti della concentrazione più elevata di ogni ingrediente.

Se sono noti gli effetti della miscela in quanto tale, le relative informazioni devono essere indicate alla sezione 2.

Qualora sia autorizzato l'uso di una denominazione chimica alternativa in conformità all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale denominazione può essere impiegata.

3.2.1.

Per le miscele che soddisfano i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, devono essere indicate le seguenti sostanze e la loro concentrazione o il loro intervallo di concentrazione nella miscela:

a) le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando sono presenti in concentrazioni pari o superiori al più basso dei seguenti valori:

ia) i valori soglia generici di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

ib) i limiti di concentrazione generici indicati nell'allegato I, parti da 3 a 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, prendendo in considerazione le concentrazioni specifiche indicate nelle note di determinate tabelle di cui alla parte 3 in relazione all'obbligo di rendere disponibile, su richiesta, la scheda di dati di sicurezza per la miscela, e per il pericolo in caso di aspirazione [sezione 3.10 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008] ≥ 10 %;



Elenco delle classi di pericolo, delle categorie di pericolo e dei limiti di concentrazione per i quali una sostanza deve essere elencata quale sostanza di una miscela nella sottosezione 3.2.

1.1. —  Classe e categoria di pericolo

Limite di concentrazione

(%)

Tossicità acuta, categorie 1, 2 e 3

≥ 0,1

Tossicità acuta, categoria 4

≥ 1

Corrosione/irritazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A, 1B, 1C, e categoria 2

≥ 1

Gravi danni oculari/irritazioni oculari, categorie 1 e 2

≥ 1

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/cutanea

≥ 0,1

Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A e 1B

≥ 0,1

Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2

≥ 1

Cancerogenicità, categorie 1 A, 1B e 2

≥ 0,1

Tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1B, 2 ed effetti sulla lattazione o attraverso la lattazione

≥ 0,1

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola, categorie 1 e 2

≥ 1

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta, categorie 1 e 2

≥ 1

Pericolo in caso di aspirazione

≥ 10

Pericoloso per l'ambiente acquatico — tossicità acuta, categoria 1

≥ 0,1

Pericoloso per l'ambiente acquatico — tossicità cronica, categoria 1

≥ 0,1

Pericoloso per l'ambiente acquatico — tossicità cronica, categorie 2, 3 e 4

≥ 1

Pericoloso per lo strato di ozono

≥ 0,1

ii) i limiti di concentrazione specifici indicati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

iii) il valore soglia generico di cui all'allegato I, tabella 1.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, adattato in base al metodo di calcolo di cui all'allegato I sezione 4.1, di detto regolamento, qualora un fattore M sia stato fissato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

iv) i limiti di concentrazione specifici indicati nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;

v) i limiti di concentrazione indicati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1272/2008;

vi) il valore soglia generico di cui all'allegato I, tabella 1.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, adattato in base al calcolo di cui all'allegato I, sezione 4.1, di detto regolamento, qualora un fattore M sia stato indicato nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) le sostanze per le quali a livello dell'Unione esistono limiti d'esposizione sul luogo di lavoro, che non siano già incluse nella lettera a);

c) le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in base ai criteri di cui all'allegato XIII, oppure le sostanze comprese nell'elenco stabilito in conformità all'articolo 59, paragrafo 1, per motivi diversi dai pericoli indicati alla lettera a), se la concentrazione di una singola sostanza è pari o superiore allo 0,1 %.

3.2.2.

Per le miscele che non soddisfano i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 devono essere indicate le sostanze presenti in concentrazioni singole uguali o superiori alle seguenti, unitamente alla loro concentrazione o al loro intervallo di concentrazione:

a) 1 % in peso per le miscele non gassose e 0,2 % in volume per le miscele gassose per:

i) le sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; oppure

ii) le sostanze per le quali a livello dell'Unione sono stati fissati limiti d'esposizione sul luogo di lavoro;

b) 0,1 % in peso per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche secondo i criteri di cui all'allegato XIII, per le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili secondo i criteri dell'allegato XIII, oppure per le sostanze incluse nell'elenco stabilito in conformità all'articolo 59, paragrafo 1, per motivi diversi dai pericoli di cui alla lettera a).

3.2.3.

Per le sostanze di cui alla sottosezione 3.2 deve essere inoltre indicata la classificazione della sostanza secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi le classi di pericolo e i codici di categoria di cui all'allegato VI, tabella 1.1, del suddetto regolamento, nonché le indicazioni di pericolo corrispondenti ai loro pericoli fisici, per la salute umana e per l'ambiente. Le indicazioni di pericolo non devono necessariamente essere riportate per intero in tale sezione; è sufficiente indicare i rispettivi codici. Qualora non siano riportate per esteso, va fatto riferimento alla sezione 16, in cui deve essere riportato il testo completo delle pertinenti indicazioni di pericolo. Se la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione, deve essere descritto il motivo per il quale tale sostanza è indicata nella sottosezione 3.2 nel modo seguente: «sostanza vPvB non classificata» o «sostanza con un limite di esposizione sul posto di lavoro fissato a livello dell'Unione».

3.2.4.

Per le sostanze indicate nella sottosezione 3.2 deve essere fornita la denominazione e, se disponibile, il numero di registrazione attribuito in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento.

Fermi restando gli obblighi degli utilizzatori a valle di cui all'articolo 39 del presente regolamento, il fornitore della miscela può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante in caso di trasmissione comune, a condizione che:

a) tale fornitore, su richiesta per motivi di applicazione della normativa, si assuma la responsabilità di fornire il numero di registrazione completo oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in conformità al punto b); e

b) tale fornitore indichi il numero di registrazione completo all'autorità dello Stato membro responsabile dell'applicazione della normativa (denominata di seguito «autorità responsabile dell'applicazione»), entro sette giorni dalla richiesta, ricevuta direttamente dall'autorità responsabile dell'applicazione o inoltrata dal suo destinatario oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro sette giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l'autorità responsabile dell'applicazione.

Il numero CE, se disponibile, deve essere indicato in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008. Possono anche essere indicati il numero CAS e la denominazione IUPAC, se disponibili.

Per le sostanze indicate in questa sottosezione con una denominazione chimica alternativa in conformità all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario indicare il numero di registrazione, il numero CE né altri identificatori chimici precisi.

4.    SEZIONE 4: misure di primo soccorso

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive le prime cure in modo che una persona non esperta possa comprenderle ed eseguirle senza avvalersi di attrezzature sofisticate e senza disporre di un'ampia gamma di medicinali. Nelle istruzioni va specificato se è necessario consultare un medico, e con quale urgenza.

4.1.    Descrizione delle misure di primo soccorso

4.1.1.

Le istruzioni per il primo soccorso vanno suddivise secondo le pertinenti vie di esposizione. Per ogni via d'esposizione inalatoria, cutanea, per contatto con gli occhi e per ingestione deve essere indicata la procedura da seguire.

4.1.2.

Devono essere fornite raccomandazioni per stabilire se:

a) sia necessario consultare immediatamente un medico e se vi sia la possibilità di effetti ritardati successivi all'esposizione;

b) sia consigliato spostare l'individuo esposto dal luogo di esposizione all'aria aperta;

c) sia consigliato togliere e manipolare gli indumenti e le scarpe dell'individuo esposto; e

d) sia consigliato, per chi presta le prime cure, indossare dispositivi di protezione individuale.

4.2.    Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Devono essere fornite informazioni sintetiche sui principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati, dovuti all'esposizione.

4.3.    Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Ove necessario, devono essere fornite informazioni su test clinici e sul monitoraggio medico per gli effetti ritardati e informazioni dettagliate specifiche sugli antidoti (se noti) e sulle controindicazioni.

Per alcune sostanze o miscele può essere importante sottolineare che devono essere messi a disposizione sul luogo di lavoro mezzi speciali per consentire un trattamento specifico ed immediato.

5.    SEZIONE 5: misure antincendio

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive le prescrizioni relative al contrasto di incendi causati dalla sostanza o dalla miscela o che si manifestano in prossimità della sostanza o della miscela.

5.1.    Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

devono essere fornite informazioni sui mezzi di estinzione idonei.

Mezzi di estinzione non idonei:

si deve indicare se eventuali mezzi di estinzione siano inadeguati in una determinata situazione legata alla sostanza o alla miscela (ad esempio, evitare mezzi ad alta pressione che potrebbero provocare la formazione di una miscela polvere-aria potenzialmente esplosiva).

5.2.    Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Devono essere fornite informazioni sui pericoli che possono derivare dalla sostanza o dalla miscela, quali i prodotti di combustione pericolosi che si formano quando la sostanza o la miscela brucia, ad esempio «può produrre fumi tossici di monossido di carbonio in caso di combustione» oppure «produce ossidi di zolfo e azoto in caso di combustione».

5.3.    Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Devono essere fornite raccomandazioni su eventuali misure di protezione da adottare durante l'estinzione degli incendi, ad esempio «raffreddare i contenitori con getti d'acqua» e sui dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi, quali stivali, tute, guanti, protezioni per gli occhi e per il volto e respiratori.

6.    SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza illustra la risposta adeguata in caso di fuoriuscite, dispersione o rilascio, onde prevenire o minimizzare gli effetti avversi per le persone, i beni e l'ambiente. Va fatta una distinzione tra le misure da adottare in caso di grandi o piccole fuoriuscite, qualora il volume della fuoriuscita abbia un impatto significativo sul pericolo. Se le procedure per il contenimento ed il recupero prevedono pratiche diverse, tali pratiche devono essere indicate nella scheda di dati di sicurezza.

6.1.    Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1.    Per chi non interviene direttamente

Devono essere fornite raccomandazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci accidentali della sostanza o della miscela quali:

a) indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda di dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali;

b) rimuovere le fonti di accensione, predisporre un'adeguata ventilazione e controllare le polveri; e

c) procedure di emergenza, quali la necessità di evacuare l'area di pericolo o di consultare un esperto.

6.1.2.    Per chi interviene direttamente

Vanno fornite raccomandazioni relative al materiale adeguato per gli indumenti protettivi personali (ad esempio «adeguato: butilene»; «non adeguato: PVC»).

6.2.    Precauzioni ambientali

Devono essere fornite raccomandazioni sulle eventuali precauzioni ambientali da prendere in relazione a fuoriuscite e rilasci accidentali della sostanza o miscela, ad esempio tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

6.3.    Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

6.3.1.

Devono essere fornite opportune raccomandazioni su come contenere una fuoriuscita. Le tecniche di contenimento adeguate possono comprendere:

a) cunette di raccolta, copertura degli scarichi;

b) procedure di copertura isolante (capping).

6.3.2.

Devono essere fornite opportune raccomandazioni su come bonificare una fuoriuscita. Le procedure di bonifica adeguate possono comprendere:

a) tecniche di neutralizzazione;

b) tecniche di decontaminazione;

c) materiali assorbenti;

d) tecniche di pulizia;

e) tecniche di aspirazione;

f) attrezzature necessarie al contenimento/alla bonifica (compreso l'impiego di strumenti e attrezzature antiscintilla, se del caso).

6.3.3.

Devono essere fornite eventuali altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci, comprese avvertenze su tecniche non idonee di contenimento o di bonifica, ad esempio indicazioni quali «non usare mai …».

6.4.    Riferimento ad altre sezioni

Ove opportuno, si deve rinviare alle sezioni 8 e 13.

7.    SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce raccomandazioni sulle pratiche di manipolazione sicure. Si devono sottolineare le precauzioni adeguate per gli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 e per le proprietà peculiari della sostanza o miscela.

Le informazioni da fornire per questa sezione della scheda di dati di sicurezza riguardano la protezione della salute umana, la sicurezza e l'ambiente. Devono permettere al datore di lavoro di adottare procedure di lavoro e misure organizzative appropriate in conformità all'articolo 5 della direttiva 98/24/CE e all'articolo 5 della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con le informazioni sugli usi identificati fornite nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione che dimostrano il controllo del rischio, citati nella relazione sulla sicurezza chimica e riportati nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.

Oltre alle informazioni fornite in tale sezione, è possibile reperire altre informazioni pertinenti nella sezione 8.

7.1.    Precauzioni per la manipolazione sicura

7.1.1.

Devono essere fornite raccomandazioni che:

a) consentano di manipolare la sostanza o la miscela in modo sicuro, quali misure di contenimento e di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri;

b) prevengano la manipolazione di sostanze o miscele incompatibili;

c) segnalino le operazioni e le condizioni che creano nuovi rischi, modificando le proprietà della sostanza o della miscela, e le contromisure appropriate; e

d) riducano il rilascio della sostanza o della miscela nell'ambiente, ad esempio evitandone le fuoriuscite o tenendole lontane dagli scarichi.

7.1.2.

Devono essere fornite raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro quali:

a) non mangiare, non bere e non fumare nelle zone di lavoro;

b) lavare le mani dopo l'uso; e

c) togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.

7.2.    Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Le raccomandazioni fornite devono essere coerenti con le proprietà fisiche e chimiche descritte nella sezione 9 della scheda di dati di sicurezza. Ove necessario devono essere fornite raccomandazioni su prescrizioni specifiche relative allo stoccaggio, ad esempio:

a) come gestire i rischi connessi a:

i) atmosfere esplosive;

ii) condizioni corrosive;

iii) pericoli di infiammabilità;

iv) sostanze o miscele incompatibili;

v) condizioni evaporazione; e

vi) potenziali fonti di accensione (comprese le installazioni elettriche);

b) come contenere gli effetti di:

i) condizioni meteorologiche;

ii) pressione ambiente;

iii) temperatura;

iv) luce solare;

v) umidità; e

vi) vibrazioni;

c) come mantenere integre le sostanze o le miscele avvalendosi di:

i) stabilizzanti; e

ii) antiossidanti;

d) altre raccomandazioni, quali:

i) prescrizioni relative alla ventilazione;

ii) progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio (incluse paratie di contenimento e ventilazione);

iii) limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio (se pertinenti); e

iv) compatibilità degli imballaggi.

7.3.    Usi finali particolari

Per le sostanze e le miscele destinate ad usi finali specifici, le raccomandazioni devono riferirsi agli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 ed essere dettagliate e operative. Se è allegato uno scenario di esposizione, vi può essere fatto riferimento, oppure devono essere fornite le informazioni previste dalle sottosezioni 7.1 e 7.2. Se un attore della catena di approvvigionamento ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica della miscela, è sufficiente che la scheda di dati di sicurezza e gli scenari di esposizione siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica della miscela, piuttosto che con le relazioni sulla sicurezza chimica di ciascuna delle sostanze che compongono la miscela. Se sono disponibili orientamenti specifici dell'industria o di settore, si può fare riferimento ad essi in modo dettagliato (citando la fonte e la data di pubblicazione).

8.    SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza elenca i valori limite di esposizione professionale applicabili e le necessarie misure di gestione dei rischi.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con le informazioni sugli usi identificati fornite nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione che dimostrano il controllo del rischio citati nella relazione e stabiliti nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.

8.1.    Parametri di controllo

8.1.1.

Per la sostanza o per ciascuna delle sostanze della miscela devono essere elencati, se disponibili, i valori limite nazionali indicati di seguito, compresa la base giuridica di ciascuno di essi, applicabili nello Stato membro in cui viene fornita la scheda di dati di sicurezza. Quando si elencano i valori limite di esposizione professionale, deve essere utilizzata l'identità chimica indicata nella sezione 3:

8.1.1.1. i valori limite nazionali di esposizione professionale corrispondenti ai valori limite di esposizione professionale dell'Unione in conformità alla direttiva 98/24/CE, comprese le eventuali notazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2014/113/UE del 3 marzo 2014 della Commissione ( 36 );

8.1.1.2. i valori limite nazionali di esposizione professionale corrispondenti ai valori limite dell'Unione in conformità alla direttiva 2004/37/CE, comprese le eventuali notazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2014/113/UE della Commissione;

8.1.1.3. altri eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale;

8.1.1.4. i valori limite biologici nazionali corrispondenti ai valori limite biologici dell'Unione di cui alla direttiva 98/24/CE, comprese le eventuali notazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2014/113/UE;

8.1.1.5. altri eventuali valori limite biologici nazionali.

8.1.2.

Devono essere fornite informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente raccomandate almeno per le sostanze più pertinenti.

8.1.3.

Se, utilizzando la sostanza o la miscela secondo l'uso previsto, si formano contaminanti atmosferici, devono essere elencati anche i valori limite di esposizione professionale e/o i valori limite biologici applicabili per la sostanza o la miscela.

8.1.4.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica oppure quando è disponibile un livello derivato senza effetto (DNEL) di cui alla sezione 1.4 dell'allegato I, oppure una concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) di cui alla sezione 3.3 dell'allegato I, si devono fornire i DNEL e le PNEC pertinenti per la sostanza in relazione agli scenari di esposizione di cui alla relazione sulla sicurezza chimica che figurano nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.

8.1.5.

Se, per decidere in merito a misure di gestione dei rischi in relazione a usi specifici, si ricorre ad una strategia basata su fasce di controllo (control banding), devono essere forniti dettagli sufficienti a consentire una gestione efficace del rischio. Il contesto e i limiti delle raccomandazioni specifiche basate su fasce di controllo (control banding) devono essere chiari.

8.2.    Controlli dell'esposizione

Le informazioni richieste in questa sottosezione, devono essere fornite, a meno che non venga allegato alla scheda di dati di sicurezza uno scenario di esposizione contenente tali informazioni.

Il fornitore che ha esercitato la facoltà di omettere un test in applicazione della sezione 3 dell'allegato XI, deve indicare le condizioni d'uso specifiche su cui si è basato per giustificare questa decisione.

Se una sostanza è stata registrata quale intermedio isolato (in sito o trasportato), il fornitore deve indicare che la scheda di dati di sicurezza è conforme alle condizioni specifiche sulle quali si basa la registrazione in conformità agli articoli 17 o 18.

8.2.1.    Controlli tecnici idonei

La descrizione delle idonee misure di controllo dell'esposizione deve riferirsi agli usi identificati della sostanza o della miscela di cui alla sottosezione 1.2. Le informazioni devono essere tali da consentire al datore di lavoro, ove opportuno, di effettuare una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza della sostanza o della miscela, in conformità agli articoli da 4 a 6 della direttiva 98/24/CE e agli articoli da 3 a 5 della direttiva 2004/37/CE.

Tali informazioni devono completare quelle già indicate nella sezione 7.

8.2.2.    Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

8.2.2.1.

Le informazioni sull'uso dei dispositivi di protezione individuale devono essere coerenti con le buone pratiche di igiene professionale e accompagnate da altre misure di controllo, compresi i controlli tecnici, la ventilazione e l'isolamento. Ove opportuno, si deve rinviare alla sezione 5 per raccomandazioni specifiche sui dispositivi di protezione individuale da sostanze chimiche e antincendio.

8.2.2.2.

Tenendo conto della direttiva 89/686/CEE del Consiglio ( 37 ) e facendo riferimento alle pertinenti norme CEN, vanno fornite informazioni dettagliate sui dispositivi atti a fornire una protezione adeguata, compresi:

a) Protezione degli occhi/del volto:

va specificato il tipo di protezione prescritto per gli occhi/il volto, a seconda del pericolo connesso alla sostanza o alla miscela e al potenziale di contatto, ad esempio occhiali e visiere di sicurezza, schermo facciale.

b) Protezione della pelle

i)  Protezione delle mani:

specificare chiaramente il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o della miscela, a seconda del rischio connesso alla sostanza o alla miscela e al potenziale di contatto e tenendo presenti l'entità e la durata dell'esposizione dermica, compresi:

 il tipo di materiale e il suo spessore,

 i tempi di permeazione tipici o minimi del materiale dei guanti.

Se necessario, devono essere indicate eventuali misure supplementari per la protezione delle mani.

ii)  Altro:

se è necessario proteggere parti del corpo diverse dalle mani, devono essere specificati il tipo e la qualità dei dispositivi di protezione necessari, quali guanti lunghi, stivali, tute, a seconda dei pericoli connessi alla sostanza o alla miscela e al potenziale di contatto.

Se necessario, devono essere indicate eventuali misure supplementari per la protezione della pelle e misure d'igiene particolari.

c) Protezione respiratoria:

per gas, vapori, nebbie o polveri, deve essere specificato il tipo di dispositivo di protezione da utilizzare a seconda del pericolo e del potenziale di esposizione, compresi i respiratori ad aria purificata, indicando l'elemento purificante idoneo (cartuccia o filtro), gli idonei filtri antiparticolato e le maschere appropriate, oppure gli autorespiratori.

d) Pericoli termici:

quando si indicano i dispositivi di protezione da indossare in presenza di materiali ai quali è connesso un pericolo termico, deve essere dedicata particolare attenzione alle caratteristiche costruttive dei dispositivi stessi.

8.2.3.    Controlli dell'esposizione ambientale

Devono essere specificate le informazioni di cui il datore di lavoro deve disporre per assolvere i propri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica deve essere fornita una sintesi delle misure di gestione del rischio atte a controllare adeguatamente l'esposizione dell'ambiente alla sostanza per gli scenari di esposizione che figurano nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.

9.    SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive i dati empirici relativi alla sostanza o miscela, se pertinenti. Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela.

9.1.    Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Devono essere identificate chiaramente le seguenti proprietà facendo riferimento, se del caso, anche ai metodi di prova impiegati, e vanno indicate le unità di misura e/o condizioni di riferimento idonee. Se pertinente per l'interpretazione del valore numerico, deve essere indicato anche il metodo di determinazione (ad esempio il metodo per determinare il punto di infiammabilità, il metodo a vaso aperto/vaso chiuso):

a) aspetto:

vanno indicati lo stato fisico [solido (comprese informazioni idonee e disponibili sulla sicurezza relative alla granulometria e all'area della superficie specifica se non già indicate altrove in questa scheda di dati di sicurezza), liquido, gassoso], nonché il colore della sostanza o della miscela all'atto della fornitura;

b) odore:

qualora sia percepibile, deve essere descritto brevemente;

c) soglia olfattiva;

d) pH:

deve essere indicato il pH della sostanza o della miscela così come è stata fornita oppure in soluzione acquosa. In caso di soluzione acquosa, deve essere indicata anche la concentrazione;

e) punto di fusione/punto di congelamento;

f) punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione;

g) punto di infiammabilità;

h) velocità di evaporazione;

i) infiammabilità (solidi, gas);

j) limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività;

k) tensione di vapore;

l) densità di vapore;

m) densità relativa;

n) solubilità (le solubilità);

o) coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua;

p) temperatura di autoaccensione;

q) temperatura di decomposizione;

r) viscosità;

s) proprietà esplosive;

t) proprietà ossidanti.

Se è specificato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne devono indicare i motivi.

Per consentire l'adozione di misure di controllo adeguate devono essere fornite tutte le informazioni pertinenti sulla sostanza o sulla miscela. Le informazioni di questa sezione devono corrispondere a quelle fornite nella registrazione, quando quest'ultima è richiesta.

Per le miscele si deve indicare chiaramente a quale sostanza nella miscela si riferiscono i dati, a meno che questi non siano validi per l'intera miscela.

9.2.    Altre informazioni

Se necessario devono essere indicati altri parametri fisici e chimici, quali la miscibilità, la liposolubilità (solvente —olio da specificare), la conducibilità oppure il gruppo di gas. Devono essere fornite le informazioni sulla sicurezza disponibili e appropriate riguardanti il potenziale di ossido-riduzione, il potenziale di formazione di radicali e le proprietà fotocatalitiche.

10.    SEZIONE 10: Stabilità e reattività

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive la stabilità della sostanza o della miscela e indica la possibilità di reazioni pericolose in determinate condizioni d'uso nonché in caso di rilascio nell'ambiente anche facendo riferimento, se del caso, ai metodi di prova impiegati. Se è specificato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne devono indicare i motivi.

10.1.    Reattività

10.1.1.

Deve essere fornita una descrizione dei pericoli connessi alla reattività della sostanza o della miscela. Se disponibili, devono essere forniti dati su prove specifiche per la sostanza o per la miscela in quanto tale. Le informazioni possono tuttavia basarsi anche su dati generali relativi alla classe o alla famiglia di sostanze o miscele se tali dati rappresentano in modo adeguato il pericolo previsto della sostanza o della miscela.

10.1.2.

Se non sono disponibili dati sulle miscele devono essere forniti dati sulle sostanze che compongono la miscela. Per determinare l'incompatibilità si deve tenere conto delle sostanze, dei contenitori e dei contaminanti con i quali la sostanza o la miscela potrebbero venire a contatto durante il trasporto, lo stoccaggio e l'uso.

10.2.    Stabilità chimica

Deve essere indicato se la sostanza o la miscela è stabile o instabile in condizioni ambientali normali e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste per lo stoccaggio e la manipolazione. Devono essere descritti gli eventuali stabilizzanti impiegati o impiegabili per mantenere la stabilità chimica della sostanza o della miscela. Deve essere inoltre segnalata la rilevanza per la sicurezza di eventuali cambiamenti dell'aspetto fisico della sostanza o della miscela.

10.3.    Possibilità di reazioni pericolose

Se pertinente, deve indicarsi se la sostanza o la miscela reagisce o polimerizza, rilasciando calore o pressione in eccesso o creando altre condizioni pericolose. Devono essere descritte le condizioni nelle quali tali reazioni pericolose possono avere luogo.

10.4.    Condizioni da evitare

Le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, scariche statiche, vibrazioni o altre sollecitazioni fisiche che possono indurre una situazione di pericolo devono essere elencate e, se del caso, deve essere fornita una breve descrizione delle misure da adottare per gestire i rischi connessi a tali pericoli.

10.5.    Materiali incompatibili

Devono essere elencate le famiglie di sostanze o di miscele o le sostanze specifiche quali acqua, aria, acidi, basi, agenti ossidanti, con le quali la sostanza o miscela potrebbe reagire producendo una situazione di pericolo (ad esempio un'esplosione, il rilascio di materiale tossico o infiammabile o la liberazione di calore eccessivo) e, se del caso, deve essere fornita una breve descrizione delle misure da adottare per gestire i rischi connessi a tali pericoli.

10.6.    Prodotti di decomposizione pericolosi

Devono essere elencati i prodotti di decomposizione pericolosi noti e ragionevolmente prevedibili risultanti dall'uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e dal riscaldamento. I prodotti di combustione pericolosi devono essere indicati nella sezione 5 della scheda di dati di sicurezza.

11.    SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza si rivolge principalmente al personale medico, ai professionisti della salute e della sicurezza sul lavoro e ai tossicologi. Deve essere fornita una descrizione breve, ma completa e comprensibile, dei vari effetti tossicologici (sulla salute) e dei dati disponibili impiegati per identificarli, comprese informazioni sulla tossicocinetica, sul metabolismo e sulla distribuzione, ove opportuno. Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela.

11.1.    Informazioni sugli effetti tossicologici

Le classi di pericolo pertinenti, per le quali devono essere fornite informazioni, sono:

a) tossicità acuta;

b) corrosione cutanea/irritazione cutanea;

c) gravi danni oculari/irritazione oculare;

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;

e) mutagenicità sulle cellule germinali;

f) cancerogenicità;

g) tossicità per la riproduzione;

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;

j) pericolo in caso di aspirazione.

Tali pericoli devono sempre essere indicati nella scheda di dati di sicurezza.

Per le sostanze soggette a registrazione devono essere fornite brevi sintesi delle informazioni derivate dall'applicazione degli allegati da VII a XI includendo, se del caso, un riferimento ai metodi di prova impiegati. Per le sostanze soggette a registrazione, tali informazioni devono comprendere anche il risultato del confronto dei dati disponibili con i criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1272/2008 per le sostanze CMR, categorie 1A e 1B, a norma dell'allegato I, punto 1.3.1, del presente regolamento.

11.1.1.

Devono essere fornite informazioni per ogni classe di pericolo o differenziazione. Se si indica che la sostanza o miscela non è classificata in una determinata classe di pericolo o differenziazione, nella scheda di dati di sicurezza deve risultare chiaramente se questo è dovuto alla mancanza di dati, all'impossibilità tecnica di ottenerli, a dati inconcludenti oppure a dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione; in quest'ultimo caso nella scheda di dati di sicurezza deve essere precisato «sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti».

11.1.2.

I dati contenuti in questa sottosezione si riferiscono alla sostanza o alla miscela all'atto dell'immissione sul mercato. Per le miscele i dati devono descrivere le proprietà tossicologiche della miscela in quanto tale, a meno che non si applichi l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se disponibili, devono essere indicate anche le proprietà tossicologiche pertinenti delle sostanze pericolose di una miscela, quali DL50, stime della tossicità acuta o CL50.

11.1.3.

Se si dispone di un volume notevole di dati derivanti da prove sulla sostanza o sulla miscela, può essere necessario elaborare una sintesi dei risultati degli studi critici usati, ad esempio per via di esposizione.

11.1.4.

Se i criteri di classificazione per una determinata classe di pericolo non sono soddisfatti, devono essere fornite informazioni a sostegno di tale conclusione.

11.1.5.

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Devono essere fornite informazioni sulle vie probabili di esposizione e sugli effetti della sostanza o della miscela per ogni possibile via di esposizione, ovvero ingestione (deglutizione), inalazione o contatto con pelle/occhi. Va inoltre indicato se non sono noti gli effetti sulla salute.

11.1.6.

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Deve essere fornita una descrizione dei potenziali effetti avversi per la salute e dei sintomi associati all'esposizione alla sostanza o alla miscela e ai suoi ingredienti o sottoprodotti noti. Devono essere fornite le informazioni disponibili sui sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche della sostanza o della miscela che si manifestano in seguito all'esposizione. Deve essere descritta l'intera gamma dei sintomi, dai primi, in situazioni di esposizioni basse, fino alle conseguenze di esposizioni gravi, ad esempio «possono manifestarsi mal di testa e vertigini, che possono portare a svenimento o stato di incoscienza; dosi più importanti possono indurre coma e provocare la morte».

11.1.7.

Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

Devono essere fornite informazioni su eventuali effetti ritardati o immediati successivi all'esposizione a breve o a lungo termine. Devono essere inoltre riportate informazioni sugli effetti per la salute acuti e cronici connessi all'esposizione umana alla sostanza o alla miscela. Se non sono disponibili dati sulle persone deve essere presentata una sintesi di dati sugli animali, indicando chiaramente le specie. Deve essere precisato se i dati tossicologici si basano su dati relativi alle persone o agli animali.

11.1.8.

Effetti interattivi

Se pertinenti e disponibili, devono essere incluse informazioni sulle interazioni.

11.1.9.

Assenza di dati specifici

Non è sempre possibile ottenere informazioni sui pericoli di una determinata sostanza o miscela. Nei casi in cui i dati su una specifica sostanza o miscela non siano disponibili, si possono utilizzare dati su sostanze o miscele simili, se opportuno, a condizione che la sostanza o la miscela simile venga identificata. Deve essere indicato chiaramente se non sono stati utilizzati o non sono disponibili dati specifici.

11.1.10.

Miscele

Per un determinato effetto sulla salute, se una miscela non è stata saggiata in quanto tale per determinarne gli effetti sulla salute, devono essere fornite informazioni utili sulle sostanze pertinenti elencate nella sezione 3.

11.1.11.

Informazioni sulle miscele o sulle sostanze

11.1.11.1.

Le sostanze di una miscela possono interagire fra loro nell'organismo, determinando differenti tassi di assorbimento, metabolismo ed escrezione. Di conseguenza, l'azione tossica può essere alterata e la tossicità globale della miscela può essere diversa da quella delle sostanze in essa contenute. Questo va tenuto in considerazione quando si forniscono informazioni tossicologiche in questa sezione della scheda di dati di sicurezza.

11.1.11.2.

È necessario considerare se ogni sostanza sia presente in concentrazioni sufficienti a contribuire agli effetti globali della miscela sulla salute. Le informazioni sugli effetti tossici devono essere presentate per ciascuna sostanza, eccetto nei casi seguenti:

a) se le informazioni sono ripetute, devono essere elencate solo una volta per la miscela in generale, ad esempio se due sostanze provocano entrambe vomito e diarrea;

b) se è improbabile che gli effetti si verifichino, considerate le concentrazioni presenti, ad esempio se un lieve irritante è diluito al di sotto di una determinata concentrazione in una soluzione non irritante;

c) se non sono disponibili informazioni sulle interazioni tra le sostanze presenti in una miscela, non vanno formulate ipotesi, bensì devono essere indicati separatamente gli effetti sulla salute di ciascuna sostanza.

11.1.12.

Altre informazioni

Altre informazioni pertinenti sugli effetti avversi per la salute devono essere incluse anche quando non siano richieste dai criteri di classificazione.

12.    SEZIONE 12: informazioni ecologiche

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce le informazioni necessarie a valutare l'impatto ambientale della sostanza o della miscela qualora venga rilasciata nell'ambiente. Nelle sottosezioni da 12.1 a 12.6 della scheda di dati di sicurezza deve essere riportata una breve sintesi dei dati comprendente, se disponibili, dati di prove pertinenti, con chiara indicazione delle specie, dei mezzi, delle unità di misura, della durata e delle condizioni delle prove. Queste informazioni possono essere utili nel trattamento delle fuoriuscite e per valutare le pratiche di trattamento dei rifiuti, il controllo dei rilasci, le misure in caso di rilascio accidentale e di trasporto. Se è indicato che una determinata proprietà non si applica (perché i dati disponibili dimostrano che la sostanza o miscela non soddisfa i criteri di classificazione), o se le informazioni su una determinata proprietà non sono disponibili, se ne devono indicare i motivi. Inoltre, se una sostanza o miscela non è classificata per altri motivi (per esempio, a causa di dati inconcludenti o dell'impossibilità tecnica di ottenere i dati), ciò deve essere chiaramente indicato sulla scheda di dati di sicurezza.

Alcune caratteristiche sono specifiche delle sostanze, come il bioaccumulo, la persistenza e la degradabilità; tali informazioni devono essere fornite, se disponibili e adeguate, per ciascuna sostanza pertinente della miscela (vale a dire quelle che devono essere elencate nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza e sono pericolose per l'ambiente o le sostanze PBT/vPvB). Devono essere anche fornite informazioni sui prodotti di trasformazione pericolosi che si formano con la degradazione delle sostanze e delle miscele.

Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela.

12.1.    Tossicità

Se disponibili, devono essere fornite informazioni sulla tossicità avvalendosi di dati delle prove eseguite su organismi acquatici e/o terrestri, compresi i dati pertinenti disponibili sulla tossicità acquatica acuta e cronica per i pesci, i crostacei, le alghe e altre piante acquatiche. Se disponibili, devono essere indicati anche dati sulla tossicità per i microrganismi e i macrorganismi del suolo e altri organismi rilevanti dal punto di vista ambientale pertinenti, quali uccelli, api e piante. Se la sostanza o la miscela hanno effetti inibitori sull'attività dei microrganismi, deve essere indicato l'eventuale impatto sugli impianti di trattamento delle acque reflue.

Per le sostanze soggette a registrazione, devono essere forniti sommari delle informazioni derivate dall'applicazione degli allegati da VII a XI del presente regolamento.

12.2.    Persistenza e degradabilità

La persistenza e la degradabilità indicano il potenziale della sostanza o delle sostanze di una miscela di degradarsi nell'ambiente, tramite biodegradazione o altri processi quali l'ossidazione o l'idrolisi. Se disponibili, devono essere indicati i risultati delle prove che consentono di valutare la persistenza e la degradabilità. Se vengono indicate emivite di degradazione deve essere specificato se tali emivite si riferiscono alla mineralizzazione o alla degradazione primaria. Deve essere indicato anche il potenziale di degradazione della sostanza o di determinate sostanze di una miscela negli impianti di trattamento delle acque reflue.

Tali informazioni devono essere fornite se disponibili e appropriate, per ciascuna sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.

12.3.    Potenziale di bioaccumulo

Il potenziale di bioaccumulo è il potenziale della sostanza o di determinate sostanze di una miscela di accumularsi nel biota e, da ultimo, di passare nella catena alimentare. Devono essere indicati i risultati delle prove pertinenti per valutare il potenziale di bioaccumulo. Essi devono comprendere, se disponibili, riferimenti al coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (Kow) e al fattore di bioconcentrazione (BCF).

Tali informazioni devono essere fornite, se disponibili e appropriate, per ciascuna sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.

12.4.    Mobilità nel suolo

La mobilità nel suolo è il potenziale della sostanza o dei componenti di una miscela, se rilasciati nell'ambiente, di muoversi grazie alle forze naturali verso le acque sotterranee o di allontanarsi dal luogo di rilascio. Il potenziale di mobilità nel suolo deve essere indicato, se disponibile. Le informazioni sulla mobilità nel suolo possono essere ricavate da dati pertinenti sulla mobilità ottenuti ad esempio da studi sull'adsorbimento o sulla lisciviazione, dalla distribuzione nota o stimata nei comparti ambientali o dalla tensione superficiale. I valori di Koc, ad esempio, si possono stimare dai coefficienti di ripartizione ottanolo/acqua (Kow). La lisciviazione e la mobilità possono essere stimate avvalendosi di modelli.

Tali informazioni devono essere fornite se disponibili e appropriate, per ciascuna sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.

Ove disponibili, i dati sperimentali devono in linea di massima prevalere rispetto ai modelli e alle stime.

12.5.    Risultati della valutazione PBT e vPvB

Quando è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica, devono essere indicati i risultati della valutazione PBT e vPvB, quali figurano nella relazione sulla sicurezza chimica.

12.6.    Altri effetti avversi

Devono essere incluse tutte le informazioni disponibili su qualunque altro effetto avverso sull'ambiente, ad esempio il destino ambientale (esposizione), il potenziale di formazione di ozono fotochimico, il potenziale di riduzione dell'ozono, il potenziale di perturbazione del sistema endocrino e/o il potenziale di riscaldamento globale.

13.    SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti della sostanza o della miscela e/o dei loro contenitori, per aiutare lo Stato membro in cui viene fornita la scheda di dati di sicurezza ad individuare le opzioni per una gestione dei rifiuti sicura e più favorevole per l'ambiente, in linea con le prescrizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 38 ). Informazioni pertinenti per la sicurezza degli addetti alle attività di gestione dei rifiuti devono completare quelle fornite nella sezione 8.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, e qualora sia stata effettuata un'analisi di caratterizzazione dei rifiuti, le informazioni sulle misure di gestione dei rifiuti devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione citati nella relazione stabiliti nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.

13.1.    Metodi di trattamento dei rifiuti

Questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza deve:

a) specificare i contenitori e i metodi per il trattamento dei rifiuti, compresi i metodi idonei per il trattamento dei rifiuti della sostanza o della miscela e degli eventuali imballaggi contaminati (ad esempio incenerimento, riciclaggio, messa in discarica);

b) specificare le proprietà fisiche/chimiche che possono influire sulle opzioni di trattamento dei rifiuti;

c) scoraggiarne l'eliminazione attraverso la rete fognaria;

d) indicare, ove necessario, precauzioni particolari a seconda dell'alternativa di trattamento dei rifiuti raccomandata per la quale si è optato.

Si deve fare riferimento alle pertinenti prescrizioni dell'Unione o, in loro mancanza, alle pertinenti disposizioni nazionali o regionali in vigore.

14.    SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce informazioni di base sulla classificazione per il trasporto/la spedizione di sostanze o miscele di cui alla sezione 1 su strada, ferrovia, per via marittima, per vie navigabili interne o per via aerea. Si deve indicare se le informazioni non sono disponibili o non sono pertinenti.

Se del caso, questa sezione fornisce informazioni sulla classificazione per il trasporto per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) ( 39 ), i regolamenti sul trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) ( 40 ), l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) ( 41 ), tutti e tre attuati dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 ( 42 ), nonché il codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG) ( 43 ) (mare) e le istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea (ICAO) ( 44 ) (via aerea).

14.1.    Numero ONU

Deve essere indicato il numero ONU (ovvero il numero di identificazione a quattro cifre della sostanza, della miscela o dell'articolo, preceduto dalle lettere «UN») di cui ai regolamenti tipo dell'ONU.

14.2.    Nome di spedizione dell'ONU

Deve essere indicato il nome di spedizione dell'ONU di cui ai regolamenti tipo dell'ONU, a meno che non sia stato utilizzato come identificatore del prodotto alla sottosezione 1.1.

14.3.    Classe/i di pericolo connesse al trasporto

Deve essere indicata la classe di pericolo connesso al trasporto (e i rischi sussidiari) assegnata alle sostanze o alle miscele in base al pericolo principale ad esse connesso in conformità ai regolamenti tipo dell'ONU.

14.4.    gruppo di imballaggio

Se del caso, deve essere fornito il numero del gruppo di imballaggio di cui ai regolamenti tipo dell'ONU. Il numero del gruppo di imballaggio viene assegnato a determinate sostanze a seconda del grado di pericolo ad esse connesso.

14.5.    Pericoli per l'ambiente

Va specificato se la sostanza o la miscela è pericolosa per l'ambiente secondo i criteri dei regolamenti tipo dell'ONU (come indicato dal codice IMDG, dall'ADR, dal RID e dall'ADN) e/o se è un inquinante marino secondo il codice IMDG. Se si tratta di sostanze o miscele autorizzate o destinate al trasporto per vie navigabili interne in navi cisterna, deve essere specificato se la sostanza o la miscela è pericolosa per l'ambiente solo in navi cisterna secondo l'ADN.

14.6.    Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Devono essere indicate tutte le precauzioni particolari alle quali l'utilizzatore deve attenersi o delle quali deve essere a conoscenza per quanto concerne il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda.

14.7.    Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC

Questa sottosezione si applica solo se si intende effettuare il trasporto di rinfuse secondo i seguenti atti dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO): allegato II della convenzione MARPOL e codice IBC.

Deve essere indicato il nome del prodotto (se diverso da quello indicato nella sottosezione 1.1.) come richiesto dal documento di spedizione e in conformità al nome impiegato nell'elenco dei nomi di prodotti di cui ai capitoli 17 o 18 del codice IBC o all'ultima edizione della circolare del comitato per la tutela dell'ambiente marino (MEPC.2) dell'IMO ( 45 ). Si deve indicare il tipo di nave previsto e la categoria di inquinamento.

15.    SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza deve recare le altre informazioni regolamentari riguardanti la sostanza o la miscela, che non sono già state fornite nella scheda di dati di sicurezza [ad esempio se la sostanza o la miscela è soggetta al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ( 46 ), al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE ( 47 ), oppure al regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose ( 48 )].

15.1.    Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Devono essere fornite informazioni riguardanti le pertinenti prescrizioni dell'Unione in materia di sicurezza, salute e ambiente [ad esempio la categoria Seveso/le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 96/82/CE del Consiglio ( 49 )] o informazioni sulla situazione normativa della sostanza o della miscela a livello nazionale (incluse le sostanze della miscela), comprese indicazioni in merito alle iniziative che il destinatario deve intraprendere in base a tali prescrizioni. Se pertinenti, devono essere menzionate le leggi nazionali degli Stati membri che attuano le suddette prescrizioni, come pure qualsiasi altra misura nazionale pertinente.

Se la sostanza o la miscela di cui alla scheda di dati di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni in relazione alla protezione della salute umana o dell'ambiente a livello dell'Unione (ad esempio autorizzazioni rilasciate a norma del titolo VII o restrizioni a norma del titolo VIII), tali disposizioni devono essere indicate.

15.2.    Valutazione della sicurezza chimica

Questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza deve indicare se il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza o la miscela.

16.    SEZIONE 16: altre informazioni

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza deve contenere altre informazioni non fornite nelle sezioni da 1 a 15, comprese le informazioni sulla revisione della scheda di dati di sicurezza, quali:

a) se la scheda di dati di sicurezza è stata rivista, una chiara indicazione di dove sono state apportate le modifiche rispetto alla versione precedente della scheda stessa, a meno che tale indicazione non sia fornita altrove nella scheda, unitamente a una spiegazione delle modifiche, se del caso. Il fornitore della sostanza o della miscela deve essere in grado di fornire una spiegazione delle modifiche su richiesta;

b) una spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza;

c) i riferimenti bibliografici e le fonti di dati principali;

d) per le miscele, una indicazione di quale metodo di valutazione delle informazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato impiegato ai fini della classificazione;

e) un elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza pertinenti. Devono essere riportati i testi completi delle indicazioni che non appaiono integralmente nelle sezioni da 2 a 15;

f) indicazioni su eventuali corsi di formazione adeguati per i lavoratori al fine di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente.

PARTE B

La scheda di dati di sicurezza deve comprendere i seguenti 16 titoli, in conformità all'articolo 31, paragrafo 6, oltre ai sottotitoli elencati, eccetto la sezione 3, in cui devono essere incluse solo la sottosezione 3.1 o 3.2, a seconda del caso:

SEZIONE 1:

identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1.

Identificatore del prodotto

1.2.

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.3.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4.

Numero telefonico di emergenza

SEZIONE 2:

identificazione dei pericoli

2.1.

Classificazione della sostanza o della miscela

2.2.

Elementi dell'etichetta

2.3.

Altri pericoli

SEZIONE 3:

composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1.

Sostanze

3.2.

Miscele

SEZIONE 4:

misure di primo soccorso

4.1.

Descrizione delle misure di primo soccorso

4.2.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

4.3.

Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

SEZIONE 5:

misure antincendio

5.1.

Mezzi di estinzione

5.2.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

5.3.

Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

SEZIONE 6:

misure in caso di rilascio accidentale

6.1.

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.2.

Precauzioni ambientali

6.3.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

6.4.

Riferimento ad altre sezioni

SEZIONE 7:

manipolazione e immagazzinamento

7.1.

Precauzioni per la manipolazione sicura

7.2.

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.3.

Usi finali particolari

SEZIONE 8:

controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1.

Parametri di controllo

8.2.

Controlli dell'esposizione

SEZIONE 9:

proprietà fisiche e chimiche

9.1.

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

9.2.

Altre informazioni

SEZIONE 10:

stabilità e reattività

10.1.

Reattività

10.2.

Stabilità chimica

10.3.

Possibilità di reazioni pericolose

10.4.

Condizioni da evitare

10.5.

Materiali incompatibili

10.6.

Prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 11:

informazioni tossicologiche

11.1.

Informazioni sugli effetti tossicologici

SEZIONE 12:

informazioni ecologiche

12.1.

Tossicità

12.2.

Persistenza e degradabilità

12.3.

Potenziale di bioaccumulo

12.4.

Mobilità nel suolo

12.5.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

12.6.

Altri effetti avversi

SEZIONE 13:

considerazioni sullo smaltimento

13.1.

Metodi di trattamento dei rifiuti

SEZIONE 14:

informazioni sul trasporto

14.1.

Numero ONU

14.2.

Nome di spedizione dell'ONU

14.3.

Classi di pericolo connesso al trasporto

14.4.

Gruppo di imballaggio

14.5.

Pericoli per l'ambiente

14.6.

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.7.

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

SEZIONE 15:

informazioni sulla regolamentazione

15.1.

Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.2.

Valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16:

altre informazioni

▼C1




ALLEGATO III

CRITERI PER LE SOSTANZE REGISTRATE IN QUANTITATIVI COMPRESI TRA 1 E 10 TONNELLATE

Criteri per le sostanze registrate in quantitativi compresi tra 1 e 10 tonnellate, con riferimento all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b):

▼M3

a) le sostanze per le quali è previsto [ad esempio, sulla base di (Q)SAR o altri elementi di prova] che possano rispondere ai criteri di classificazione nelle categorie 1A o 1B delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, o ai criteri di cui all'allegato XIII;

▼C1

b) le sostanze:

i) con un uso dispersivo o diffuso, particolarmente quando tali sostanze sono usate in ►M3  miscele ◄ destinate al consumo o incorporate in articoli di consumo; e

▼M3

ii) per le quali è previsto [ad esempio, sulla base di (Q)SAR o altri elementi di prova] che possano rispondere ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo per la salute o per l'ambiente o relative differenziazioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008

▼M2




ALLEGATO IV



ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 7, LETTERA a)

N. Einecs

Nome/Gruppo

N. CAS

200-061-5

D-glucitolo C6H14O6

50-70-4

200-066-2

Acido ascorbico C6H8O6

50-81-7

200-075-1

Glucosio C6H12O6

50-99-7

200-233-3

Fruttosio C6H12O6

57-48-7

200-294-2

L-lisina C6H14N2O2

56-87-1

200-334-9

Saccarosio, puro C12H22O11

57-50-1

200-405-4

Acetato di α-tocoferile C31H52O3

58-95-7

200-416-4

Galattosio C6H12O6

59-23-4

200-432-1

DL-metionina C5H11NO2S

59-51-8

200-559-2

Lattosio C12H22O11

63-42-3

200-711-8

D-mannitolo C6H14O6

69-65-8

201-771-8

L-sorbosio C6H12O6

87-79-6

204-664-4

Stearato di glicerolo, puro C21H42O4

123-94-4

204-696-9

Biossido di carbonio CO2

124-38-9

205-278-9

Pantotenato di calcio, forma D C9H17NO5.1/2Ca

137-08-6

205-756-7

DL-fenilalanina C9H11NO2

150-30-1

208-407-7

Gluconato di sodio C6H12O7.Na

527-07-1

215-665-4

Oleato di sorbitano C24H44O6

1338-43-8

231-098-5

Krypton Kr

7439-90-9

231-110-9

Neon Ne

7440-01-9

231-147-0

Argon Ar

7440-37-1

231-168-5

Elio He

7440-59-7

231-172-7

Xenon Xe

7440-63-3

231-783-9

Azoto N2

7727-37-9

231-791-2

Acqua distillata, di conduttività o purezza simile H2O

7732-18-5

232-307-2

Lecitine

Combinazione complessa di digliceridi di acidi grassi legati all’estere di colina dell’acido fosforico

8002-43-5

232-436-4

Sciroppi d’amido idrolizzato

Combinazione complessa ottenuta mediante idrolisi acida o enzimatica d’amido di granoturco. È costituita principalmente da d-glucosio, maltosio e maltodestrine

8029-43-4

232-442-7

Sego idrogenato

8030-12-4

232-675-4

Destrina

9004-53-9

232-679-6

Amido

Sostanza glucidica composta di alti polimeri generalmente derivata da semi di cereali, come il granoturco, il frumento o il sorgo, o da radici e tuberi, come la tapioca e le patate. Include anche l’amido pregelatinizzato con il riscaldamento in presenza d’acqua

9005-25-8

232-940-4

Maltodestrina

9050-36-6

238-976-7

D-gluconato di sodio C6H12O7.xNa

14906-97-9

248-027-9

Monostearato di D-glucitolo C24H48O7

26836-47-5

262-988-1

Acidi grassi di cocco, esteri metilici

61788-59-8

265-995-8

Pasta di cellulosa

65996-61-4

266-948-4

Gliceridi, C16-18 e insaturi C18

Questa sostanza è identificata da SDA Nome sostanza: C16-18 e C18 trialchil-gliceride insaturo e da SDA Reporting Number: 11-001-00.

67701-30-8

268-616-4

Sciroppi di granoturco disidratati

68131-37-3

269-658-6

Gliceridi di sego, mono-, di- e tri- idrogenati

68308-54-3

270-312-1

Gliceridi, C16-18 e insaturi C18, mono- e di-

Questa sostanza è identificata da SDA Nome sostanza: C16-18 e C18 alchil-gliceride insaturo e C16-18 e C18 dialchil-gliceride insaturo e da SDA Reporting Number: 11-002-00.

68424-61-3

288-123-8

Gliceridi, C10-18

85665-33-4




ALLEGATO V

ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 7, LETTERA b)

1. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione con l’esposizione di un’altra sostanza o di un altro articolo a fattori ambientali quali aria, umidità, organismi microbici o luce naturale.

2. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione con l’immagazzinamento di un’altra sostanza, di un altra ►M3  miscela ◄ o di un altro articolo.

3. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in conseguenza dell’uso finale di altre sostanze, altre ►M3  miscele ◄ o altri articoli, e che non sono fabbricate, importate o immesse sul mercato.

4. Sostanze che non sono esse stesse fabbricate, importate o immesse sul mercato e che risultano da una reazione chimica che ha luogo quando agiscono come:

a) agente stabilizzante, colorante, aromatizzante, antiossidante, riempitivo, solvente, eccipiente, tensioattivo, plastificante, inibitore di corrosione, antischiuma o de-schiumante, disperdente, inibitore di precipitazione, disseccante, legante, emulsionante, de-emulsionante, disidratante, agglomerante, promotore di adesione, modificatore di flusso, neutralizzatore del pH, sequestrante, coagulante, flocculante, ignifugo, lubrificante, chelante o reagente di controllo; ovvero

b) sostanza destinata unicamente a conferire una caratteristica fisico-chimica specifica.

5. Sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato.

6. Idrati di una sostanza o ioni idratati, formati dall’associazione di una sostanza con l’acqua, a condizione che tale sostanza sia stata registrata dal fabbricante o dall’importatore sulla base di questa esenzione.

7. Le seguenti sostanze presenti in natura, se non sono chimicamente modificate:

minerali, minerali metallici, concentrati di minerali metallici, gas naturale greggio e lavorato, petrolio greggio, carbone.

8. Sostanze presenti in natura diverse da quelle elencate al punto 7 se non sono chimicamente modificate, tranne se corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose a norma ►M3  del regolamento (CE) n. 1272/2008 ◄ o tranne se sono sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in conformità dei criteri di cui all'allegato XIII o tranne se sono state individuate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, almeno due anni prima come sostanze che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente di cui all'articolo 57, lettera f).

9. Le seguenti sostanze ottenute da fonti naturali, se non sono modificate chimicamente, tranne quando soddisfano i criteri di classificazione come sostanze pericolose a norma della direttiva 67/548/CEE, con l’eccezione di quelle classificate solo come infiammabili [R10], irritanti per la cute [R38] o irritanti per gli occhi [R36] o tranne se sono sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in conformità dei criteri di cui all'allegato XIII o tranne se sono state individuate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, almeno due anni prima come sostanze che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente di cui all'articolo 57, lettera f):

grassi vegetali, oli vegetali, cere vegetali; grassi animali, oli animali, cere animali; acidi grassi da C6 a C24 e i rispettivi sali di potassio, sodio, calcio e magnesio; glicerolo.

10. Le seguenti sostanze, se non sono chimicamente modificate:

▼C4

gas di petrolio liquefatto, condensato di gas naturale, gas di processo e relativi componenti, coke, clinker di cemento, magnesia.

▼M2

11. Le seguenti sostanze, tranne quando soddisfano i criteri di classificazione come pericolose a norma della direttiva 67/548/CEE e a condizione che non contengano determinati costituenti che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi a norma della direttiva 67/548/CEE presenti in concentrazioni superiori ai limiti minimi di concentrazione applicabili stabiliti dalla direttiva 1999/45/CE o al limite di concentrazione di cui all’allegato I della direttiva 67/548/CEE, tranne quando dati scientifici sperimentali conclusivi mostrano che i componenti in questione non sono disponibili per l’intero ciclo di vita della sostanza ed è stato constatato che i dati sono adeguati e affidabili:

fritte ceramiche e vetro.

12. Compost e biogas.

13. Idrogeno e ossigeno.

▼C1




ALLEGATO VI

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 10

GUIDA ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ALLEGATI DA VI A XI

Gli allegati da VI a XI precisano quali sono le informazioni che devono essere comunicate ai fini della registrazione e della valutazione a norma degli articoli 10, 12, 13, 40, 41 e 46. Per la soglia di tonnellaggio più basso, le prescrizioni standard figurano nell'allegato VII; ogni volta che è raggiunta una nuova soglia di tonnellaggio, si devono aggiungere le prescrizioni enunciate nell'allegato corrispondente. Le prescrizioni precise in materia di informazioni differiscono per ogni registrazione, in funzione del tonnellaggio, dell'uso e dell'esposizione. Gli allegati devono dunque essere considerati nel loro complesso e congiuntamente agli obblighi generali di registrazione e di valutazione e all'obbligo di diligenza.

FASE 1 — RACCOLTA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI ESISTENTI

Il dichiarante raccoglie tutti i dati disponibili relativi a test effettuati sulla sostanza da registrare, il che comprenderà una ricerca documentale di informazioni pertinenti sulla sostanza. Per quanto possibile, le registrazioni sono presentate congiuntamene, a norma degli articoli 11 o 19. Questo consentirà di condividere i dati, evitare sperimentazioni inutili e ridurre i costi. Il dichiarante raccoglie anche tutte le altre informazioni pertinenti disponibili sulla sostanza, indipendentemente dal fatto che sia o meno prescritta la sperimentazione per un determinato «end point» al livello specifico di tonnellaggio. Ciò include le informazioni provenienti da altre fonti [ad esempio metodo (Q)SARs, metodo del «read-across», sperimentazione in vivo e in vitro, studi epidemiologici] che possono contribuire ad identificare la presenza o l'assenza di proprietà pericolose della sostanza e, in alcuni casi, sostituire i risultati di test su animali.

Inoltre, sono raccolte informazioni sull'esposizione, l'uso e le misure di gestione dei rischi, a norma dell'articolo 10 e del presente allegato. Considerando tutte queste informazioni, il dichiarante è in grado di determinare la necessità di produrre ulteriori informazioni nel loro insieme.

FASE 2 — DETERMINAZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE

Il dichiarante individua quali sono le informazioni necessarie per la registrazione. In primo luogo, identifica l'allegato o gli allegati a cui fare riferimento in funzione del tonnellaggio. Gli allegati elencano le prescrizioni in materia di informazioni standard, ma devono essere considerati congiuntamente con l'allegato XI, che prevede la possibilità di discostarsene in casi debitamente giustificati. In particolare, in questa fase sono prese in considerazione le informazioni sull'esposizione, l'uso e le misure di gestione dei rischi, per stabilire il fabbisogno di informazioni sulla sostanza.

FASE 3 — IDENTIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI MANCANTI

Il dichiarante confronta quindi le informazioni necessarie sulla sostanza e le informazioni già disponibili e determina quali sono le informazioni mancanti. In questa fase occorre assicurarsi che i dati disponibili siano pertinenti e abbiano qualità sufficienti per ottemperare alle prescrizioni.

FASE 4 — PRODUZIONE DI NUOVI DATI/PROPOSTA DI UNA STRATEGIA DI SPERIMENTAZIONE

In alcuni casi non sarà necessario produrre nuovi dati. Tuttavia, quando occorre colmare lacune nell'informazione, devono essere prodotti nuovi dati (allegati VII e VIII) o deve essere proposta una strategia di sperimentazione (allegati IX e X), in funzione del tonnellaggio. Nuovi test su animali vertebrati sono realizzati o proposti soltanto in caso di estrema necessità, quando tutte le altre fonti di dati sono state esaurite.

In taluni casi le disposizioni di cui agli allegati da VII a XI possono esigere che certi test siano realizzati prima di o in aggiunta a quanto previsto dalle prescrizioni standard.

NOTE

Nota 1: Se non è tecnicamente possibile o se non sembra necessario, dal punto di vista scientifico, fornire informazioni, occorre indicarne chiaramente le ragioni, conformemente alle disposizioni pertinenti.

Nota 2: Il dichiarante può voler segnalare che alcune informazioni presentate nel fascicolo di registrazione sono commercialmente sensibili e che la loro divulgazione potrebbe causargli danni commerciali. In questo caso egli fornisce un elenco di tali informazioni e una giustificazione.

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, LETTERA a), PUNTI DA i) A v)

1.   INFORMAZIONI GENERALI SUL DICHIARANTE

1.1. Dichiarante

1.1.1. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica

1.1.2. Persona da contattare

1.1.3. Situazione geografica del sito o dei siti in cui hanno luogo la produzione e l'uso proprio del dichiarante, secondo il caso

1.2. Trasmissione comune di dati

Gli articoli 11 o 19 prevedono che alcune parti della registrazione possano essere presentate da un dichiarante capofila per conto di altri dichiaranti.

In questo caso, il dichiarante capofila designa gli altri dichiaranti precisando:

 il loro nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica,

 le parti della registrazione che riguardano altri dichiaranti.

Indicare i numeri riportati nel presente allegato o negli allegati da VII a X, secondo il caso.

Gli altri dichiaranti designano il dichiarante capofila che presenta la registrazione per loro conto, precisando:

 il suo nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica,

 le parti della registrazione che sono presentate dal dichiarante capofila.

Indicare i numeri riportati nel presente allegato o negli allegati da VII a X, secondo il caso.

1.3. Rappresentante terzo nominato a norma dell'articolo 4

1.3.1. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica

1.3.2. Persona da contattare

2.   IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

Per ogni sostanza, le informazioni fornite in questa sezione devono essere sufficienti per consentirne l'identificazione. Se non è tecnicamente possibile o non sembra necessario, dal punto di vista scientifico, fornire informazioni su uno o più dei punti elencati di seguito, occorre indicarne chiaramente le ragioni.

2.1. Denominazione o altro identificatore di ogni sostanza

2.1.1. Denominazione nella nomenclatura IUPAC o altre denominazioni chimiche internazionali

2.1.2. Altre denominazioni (nome corrente, nome commerciale, abbreviazione)

2.1.3. Numero EINECS o ELINCS (se disponibile e appropriato)

2.1.4. Nome CAS e numero CAS (se disponibili)

2.1.5. Altro codice d'identità (se disponibile)

2.2. Informazioni relative alla formula molecolare e strutturale di ogni sostanza

2.2.1. Formula molecolare e strutturale (compresa la notazione Smiles, se disponibile)

2.2.2. Informazioni sull'attività ottica e sul tipico rapporto degli (stereo) isomeri (se applicabili e appropriate)

2.2.3. Peso molecolare o intervallo di peso molecolare

2.3. Composizione di ogni sostanza

2.3.1. Grado di purezza (%)

2.3.2. Natura delle impurezze, compresi gli isomeri e i sottoprodotti

2.3.3. Percentuale delle principali impurezze (significative)

2.3.4. Natura e ordine di grandezza (… ppm, … %) degli additivi (ad esempio agenti stabilizzanti o inibitori)

2.3.5. Dati spettrali (ultravioletto, infrarosso, risonanza magnetica nucleare o spettro di massa)

2.3.6. Cromatografia liquida ad alta pressione, cromatografia gassosa

2.3.7. Descrizione dei metodi d'analisi o riferimenti bibliografici appropriati che consentono di identificare la sostanza e, se del caso, le impurezze e gli additivi. Queste informazioni devono essere sufficienti a consentire la riproduzione dei metodi.

3.   INFORMAZIONI SULLA FABBRICAZIONE E SULL'USO O SUGLI USI DELLE SOSTANZE

3.1. Quantitativo totale fabbricato, quantitativi utilizzati per la produzione di un articolo soggetto a registrazione, e/o quantitativo importato, in tonnellate, per dichiarante all'anno:

Nel corso dell'anno della registrazione (quantitativo stimato)

3.2. Nel caso di un fabbricante o produttore di articoli: breve descrizione del procedimento tecnologico utilizzato nella fabbricazione o nella produzione di articoli.

Non è necessaria una descrizione dettagliata del processo, in particolare degli aspetti sensibili dal punto di vista commerciale.

3.3. Indicazione del tonnellaggio destinato ad usi propri

3.4. Forma (sostanza, ►M3  miscela ◄ o articolo) e/o stato fisico in cui la sostanza è fornita agli utilizzatori a valle. Concentrazione o intervallo di concentrazione della sostanza nelle ►M3  miscele ◄ fornite agli utilizzatori a valle e quantitativi della sostanza negli articoli forniti agli utilizzatori a valle.

3.5. Breve descrizione generale degli usi identificati

3.6. Informazioni su quantitativi di rifiuti e composizione dei rifiuti derivanti dalla fabbricazione della sostanza, dall'uso negli articoli e dagli usi identificati

3.7. Usi sconsigliati ►M7  (cfr. sezione 1 della scheda di dati di sicurezza) ◄

Se del caso, indicare gli usi che il dichiarante sconsiglia e le relative ragioni (ad esempio raccomandazioni non regolamentari da parte del fornitore). Non è necessario che l'elenco sia completo.

4.   CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

▼M3

4.1. Classificazione di pericolo delle sostanze, risultante dall'applicazione dei titoli I e II del regolamento (CE) n. 1272/2008 per tutte le classi e categorie di pericolo previste da detto regolamento.

Indicare inoltre, per ogni voce, le ragioni per le quali nessuna classificazione è data per una classe di pericolo o una differenziazione di una classe di pericolo (vale a dire se i dati sono mancanti, non concludenti o concludenti ma non sufficienti per la classificazione).

4.2. Etichetta di pericolo delle sostanze, risultante dall'applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 1272/2008;

4.3. Eventuali limiti di concentrazione specifici risultanti dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

▼C1

5.   ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA D'USO

Queste informazioni devono essere coerenti con quelle contenute nella scheda di dati di sicurezza, nei casi in cui tale scheda è richiesta a norma dell'articolo 31.

5.1. Misure di primo soccorso (punto 4 della scheda di dati di sicurezza)

5.2. Misure antincendio (punto 5 della scheda di dati di sicurezza)

5.3. Misure da adottare in caso di rilascio accidentale (punto 6 della scheda di dati di sicurezza)

5.4. Manipolazione e immagazzinamento (punto 7 della scheda di dati di sicurezza)

5.5. Informazioni sul trasporto (punto 14 della scheda di dati di sicurezza)

Quando non è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, sono necessarie le ulteriori informazioni in appresso.

5.6. Controllo dell'esposizione/protezione individuale (punto 8 della scheda di dati di sicurezza)

5.7. Stabilità e reattività (punto 10 della scheda di dati di sicurezza)

5.8. Considerazioni sullo smaltimento

5.8.1. Considerazioni sullo smaltimento (punto 13 della scheda di dati di sicurezza)

5.8.2. Informazioni sul riciclaggio e sui metodi di smaltimento per l'industria

5.8.3. Informazioni sul riciclaggio e sui metodi di smaltimento per il pubblico

6.   INFORMAZIONI SULL'ESPOSIZIONE PER LE SOSTANZE REGISTRATE IN QUANTITATIVI COMPRESI TRA 1 E 10 TONNELLATE ALL'ANNO PER OGNI FABBRICANTE O IMPORTATORE

6.1. Principale categoria d'uso:

6.1.1.

 

a) uso industriale; e/o

b) uso professionale; e/o

c) uso al consumo.

6.1.2. Specificazioni per l'uso industriale e professionale:

a) uso in un sistema chiuso; e/o

b) uso risultante dall'inclusione nella o sulla matrice; e/o

c) uso non dispersivo; e/o

d) uso dispersivo.

6.2. Vie significative di esposizione:

6.2.1. Esposizione umana:

a) orale; e/o

b) dermica; e/o

c) per inalazione.

6.2.2. Esposizione ambientale:

a) acqua; e/o

b) aria; e/o

c) rifiuti solidi; e/o

d) suolo.

6.3. Tipi di esposizione:

a) accidentale/infrequente; e/o

b) occasionale; e/o

c) continua/frequente.




ALLEGATO VII

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 1 TONNELLATA ( 50 )

Nella colonna 1 del presente allegato sono indicate le informazioni standard che devono essere fornite per:

a) le sostanze non soggette a un regime transitorio fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 1 e 10 tonnellate;

b) le sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 1 e 10 tonnellate e rispondenti ai criteri di cui all'allegato III, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b); e

c) le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate.

È fornita ogni altra pertinente informazione fisico-chimica, tossicologica ed ecotossicologica disponibile. Per le sostanze che non soddisfano i criteri di cui all'allegato III sono richieste solo le prescrizioni fisico-chimiche di cui al punto 7 del presente allegato.

Nella colonna 2 del presente allegato sono riportate le norme specifiche in base alle quali le informazioni standard prescritte possono essere omesse, sostituite con altre informazioni, fornite in una fase successiva o adattate in altro modo. Se sussistono le condizioni stabilite nella colonna 2 del presente allegato per gli adattamenti, il dichiarante lo indica chiaramente e specifica le ragioni di ciascun adattamento alla voce appropriata del fascicolo di registrazione.

In aggiunta a queste norme specifiche, un dichiarante può adattare le informazioni standard, indicate nella colonna 1 del presente allegato, secondo le norme generali contenute nell'allegato XI eccettuato il punto 3 sull'omissione di informazioni circa sperimentazioni sull'esposizione adattate in modo specifico a una sostanza. Anche in questo caso egli indica chiaramente, alle voci appropriate del fascicolo di registrazione, le ragioni di ciascuna decisione di adattare le informazioni standard, riferendosi alle norme specifiche pertinenti della colonna 2 o dell'allegato XI ( 51 ).

Prima di realizzare nuovi test per determinare le proprietà elencate nel presente allegato, si procede alla valutazione di tutti i dati disponibili: dati in vitro, dati in vivo, dati storici sull'uomo, i dati ottenuti mediante (Q)SARs validi e quelli relativi a sostanze strutturalmente affini (metodo del read-across). Sono evitate sperimentazioni in vivo con sostanze corrosive a livelli di concentrazione/dose che comportino corrosività. Prima di procedere alla sperimentazione vanno consultati oltre al presente allegato altri orientamenti sulle strategie di sperimentazione.

Se per taluni «end point» non sono fornite informazioni per ragioni diverse da quelle indicate nella colonna 2 del presente allegato o nell'allegato XI, occorre altresì indicarlo chiaramente e precisarne le ragioni.

7.   INFORMAZIONI SULLE PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA



COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

7.1.  Stato della sostanza a 20 °C e 101,3 kPa

 

7.2.  Punto di fusione/congelamento

7.2.  Non occorre realizzare lo studio per i solidi e i liquidi con punto di fusione/congelamento al di sotto del limite inferiore -20 °C

7.3.  Punto di ebollizione

7.3.  Non occorre realizzare lo studio:

— per i gas, o

— per i solidi con punto di fusione oltre 300 °C o che si decompongono prima di aver raggiunto il punto d’ebollizione. In questi casi, può essere stimato o misurato il punto d’ebollizione a pressione ridotta, o

— per le sostanze che si decompongono prima di avere raggiunto il punto d’ebollizione (ad esempio auto-ossidazione, riarrangiamento, degradazione, decomposizione, ecc.)

7.4.  Densità relativa

7.4.  Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è stabile in soluzione soltanto in un solvente particolare e se la densità della soluzione è simile a quella del solvente. In tali casi, basta indicare se la densità della soluzione è più elevata o meno elevata di quella del solvente, o

— se la sostanza è un gas. In questo caso, una stima basata su un calcolo è effettuata a partire dal suo peso molecolare e dalle leggi dei gas perfetti

7.5.  Pressione di vapore

7.5.  Non occorre realizzare lo studio se il punto di fusione è al di sopra di 300 °C.

Se il punto di fusione è compreso tra 200 °C e 300 °C, è sufficiente un valore limite, ottenuto per mezzo di una misura o di un metodo di calcolo riconosciuto

7.6.  Tensione superficiale

7.6.  Occorre realizzare lo studio soltanto se:

— in base alla struttura ci si aspetta o può essere prevista un’attività superficiale, o

— l’attività superficiale è una proprietà desiderata del materiale.

Non occorre realizzare lo studio se l’idrosolubilità della sostanza è inferiore ad 1 mg/l a 20 °C

7.7.  Idrosolubilità

7.7.  Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è idroliticamente instabile al pH 4, 7 e 9 (emivita inferiore a dodici ore), o

— se la sostanza è facilmente ossidabile nell’acqua.

Se la sostanza appare come «non solubile» nell’acqua, si procede a una prova di limite fino al limite di rilevazione del metodo d’analisi

7.8.  Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

7.8.  Non occorre realizzare lo studio se la sostanza è inorganica. Se la prova non può essere effettuata (ad esempio perché la sostanza si decompone, ha un’attività superficiale importante, reagisce violentemente durante la prova o non si scioglie nell’acqua o nell’ottanolo, o perché non è possibile ottenere una sostanza sufficientemente pura), occorre fornire un valore calcolato per log P e precisazioni sul metodo di calcolo

7.9.  Punto di infiammabilità

7.9.  Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è inorganica, o

— se la sostanza contiene soltanto componenti organici volatili con punto di infiammabilità superiore a 100 °C per le soluzioni acquose, o

— se il punto di infiammabilità stimato è al di sopra di 200 °C, o

— se il punto di infiammabilità può essere previsto con precisione per interpolazione a partire da materiali caratterizzati esistenti

7.10.  Infiammabilità

7.10.  Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è un solido con proprietà esplosive o piroforiche. Queste proprietà devono sempre essere esaminate prima di esaminare l’infiammabilità, o

— per i gas, se la concentrazione del gas infiammabile in una miscela con gas inerti è così bassa che, mescolata con l’aria, la concentrazione è in ogni momento al di sotto del limite inferiore, o

— per le sostanze che si infiammano spontaneamente a contatto dell’aria

7.11.  Proprietà esplosive

7.11.  Non occorre realizzare lo studio:

— se non vi sono gruppi chimici associati a proprietà esplosive presenti nella molecola, o

— se la sostanza contiene gruppi chimici associati a proprietà esplosive che comprendono l’ossigeno e se il bilancio d’ossigeno calcolato è inferiore a -200, o

— se la sostanza organica o una miscela omogenea di sostanze organiche contiene gruppi chimici associati a proprietà esplosive, ma l’energia di decomposizione esotermica è inferiore a 500 J/g e l’inizio della decomposizione esotermica si situa al di sotto di 500 °C, o

— se, per miscele di sostanze ossidanti inorganiche (divisione 5.1 delle Nazioni Unite) con materiali organici, la concentrazione di questa sostanza ossidante inorganica:

— 

— è inferiore al 15 % in massa se la sostanza è attribuita ai gruppi d’imballaggio I (pericolo alto) o II (pericolo medio) delle Nazioni Unite,

— è inferiore al 30 % in massa se la sostanza è attribuita al gruppo d’imballaggio III (pericolo basso) delle Nazioni Unite.

Nota: Non sono necessarie prove di propagazione della detonazione, né di sensibilità all’urto della detonazione se l’energia di decomposizione esotermica delle materie organiche è inferiore a 800 J/g

7.12.  Temperatura di autoinfiammabilità

7.12.  Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è esplosiva o si infiamma spontaneamente all’aria a temperatura ambiente, o

— per i liquidi non infiammabili all’aria, ad esempio con punto di infiammabilità oltre 200 °C, o

— per i gas senza intervallo d’infiammabilità, o

— per i solidi, se la sostanza ha un punto di fusione < 160 °C, o se i risultati preliminari escludono un autoriscaldamento della sostanza fino a 400 °C

7.13.  Proprietà comburenti

7.13.  Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è esplosiva, o

— se la sostanza è molto infiammabile, o

— se la sostanza è un perossido organico, o

— se la sostanza non è in grado di reagire esotermicamente con materiali combustibili, ad esempio sulla base della struttura chimica (ad esempio sostanze organiche non contenenti atomi di ossigeno o alogeno, e questi elementi non sono legati chimicamente all’azoto o all’ossigeno, o sostanze inorganiche non contenenti atomi d’ossigeno o d’alogeno).

Non è necessario effettuare la prova integralmente per i solidi se la prova preliminare segnala chiaramente che la sostanza ha proprietà comburenti.

Va notato che, poiché non esiste alcun metodo di prova che permetta di determinare le proprietà comburenti delle miscele gassose, tali proprietà devono essere valutate per mezzo di un metodo di stima basato sul raffronto tra il potere ossidante dei gas di una miscela e quello dell’ossigeno nell’aria

7.14.  Granulometria

7.14.  Non occorre realizzare lo studio se la sostanza è commercializzata o utilizzata sotto una forma non solida o granulare

8.   INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE



COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

▼M36

8.1.  Corrosione o irritazione cutanea

8.1.  Non occorre realizzare lo studio o gli studi:

— se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5) e in base alle informazioni disponibili dovrebbe essere classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea (categoria 1), o

— se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente, o

— se la sostanza è classificata come sostanza che provoca tossicità acuta se somministrata per via dermica (categoria 1), o

— se uno studio di tossicità acuta per via dermica non rivela irritazione cutanea fino al livello di dose limite (2 000 mg/kg di peso corporeo).

Se i risultati di uno dei due studi di cui ai punti 8.1.1. o 8.1.2. permettono già di giungere ad una decisione conclusiva circa la classificazione di una sostanza o l'assenza di potenziale di irritazione cutanea, non occorre realizzare il secondo studio.

8.1.1.  Corrosione cutanea, in vitro

 

8.1.2.  Irritazione cutanea, in vitro

 

8.2.  Gravi danni oculari o irritazione degli occhi

8.2.  Non occorre realizzare lo studio o gli studi:

— se la sostanza è classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea, e rientra quindi nella classificazione come sostanza che provoca gravi danni oculari (categoria 1), o

— se la sostanza è classificata come sostanza che provoca irritazione cutanea e in base alle informazioni disponibili dovrebbe essere classificata come sostanza che provoca irritazione degli occhi (categoria 2), o

— se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5) e in base alle informazioni disponibili dovrebbe essere classificata come sostanza che provoca gravi danni oculari (categoria 1), o

— se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente.

8.2.1.  Gravi danni oculari o irritazione degli occhi, in vitro

8.2.1.  Se i risultati di un primo studio in vitro non consentono di giungere ad una decisione conclusiva circa la classificazione di una sostanza o l'assenza di potenziale di irritazione oculare, è necessario prendere in considerazione un altro o altri studi in vitro per questo endpoint.

▼M42

8.3.  Sensibilizzazione cutanea

Informazioni che consentano

— di concludere se la sostanza è un sensibilizzatore cutaneo e se si può presumere che sia in grado di causare una sensibilizzazione significativa nell'uomo (cat. 1 A), e

— una valutazione dei rischi, ove necessario.

Non occorre realizzare lo studio o gli studi previsti ai punti 8.3.1 e 8.3.2:

— se la sostanza è classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea (categoria 1), o

— se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5), o

— se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente.

8.3.1.  Sensibilizzazione cutanea, in vitro/in chemico

Informazioni ottenute da uno o più metodi di prova in vitro/in chemico riconosciuti conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e aventi ad oggetto tutti i seguenti eventi fondamentali di sensibilizzazione cutanea:

a)  interazione molecolare con proteine della pelle;

b)  risposta infiammatoria nei cheratinociti; e

c)  attivazione di cellule dendritiche

Non occorre realizzare lo o gli studi:

— se è disponibile uno studio in vivo conformemente al punto 8.3.2, oppure

— se i metodi di prova in vitro/in chemico disponibili non sono applicabili alla sostanza o non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi conformemente al punto 8.3.

Se le informazioni ottenute da uno o più metodi di prova aventi a oggetto uno o due eventi fondamentali della colonna 1 consentono già una classificazione e una valutazione dei rischi conformemente al punto 8.3, non è necessario svolgere studi aventi ad oggetto uno o più altri eventi fondamentali.

8.3.2.  Sensibilizzazione cutanea, in vivo.

Uno studio in vivo può essere condotto solo se i metodi di prova in vitro/in chemico descritti al punto 8.3.1. non sono applicabili o se i risultati di questi studi non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi conformemente al punto 8.3.

Il saggio LLNA (Local Lymph Node Assay) sui topi è il metodo privilegiato per la sperimentazione in vivo. Soltanto in circostanze eccezionali si dovrebbe ricorrere ad un altro metodo di prova. Nel caso di uso di un'altra prova in vivo si deve fornire una giustificazione.

Gli studi di sensibilizzazione cutanea in vivo conclusi o avviati prima del 10 maggio 2017 e che rispettano le prescrizioni stabilite all'articolo 13, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 13, paragrafo 4, sono da considerare idonei a soddisfare le prescrizioni in materia di informazioni standard.

▼C1

8.4.  Mutagenicità

8.4.  Studi di mutagenicità supplementari devono essere previsti in caso di risultato positivo

8.4.1.  Studio in vitro della mutazione genica dei batteri

 

8.5.  Tossicità acuta

8.5.  Non occorre di norma realizzare lo studio:

— se la sostanza è classificata corrosiva per la pelle.

8.5.1.  Per via orale

Non occorre realizzare lo studio se è disponibile uno studio sulla tossicità acuta per via inalatoria (8.5.2)

9.   INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE



COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

9.1.  Tossicità acquatica

 

9.1.1.  Sperimentazione della tossicità a breve termine su invertebrati (specie preferita Daphnia)

Il dichiarante può prevedere di effettuare prove di tossicità a lungo termine anziché a breve termine

9.1.1.  Non occorre realizzare lo studio:

— se esistono fattori attenuanti che indichino come improbabile il verificarsi della tossicità acquatica, ad esempio se la sostanza è altamente insolubile in acqua o se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche, o

— se è disponibile uno studio di tossicità acquatica a lungo termine sugli invertebrati, o

— se sono disponibili informazioni adeguate per la classificazione ambientale e l’etichettatura.

Lo studio di tossicità acquatica a lungo termine su Daphnia (allegato IX, punto 9.1.5) è preso in considerazione se la sostanza è scarsamente solubile in acqua

9.1.2.  Studio dell’inibizione della crescita su piante acquatiche (specie preferita le Algae)

9.1.2.  Non occorre realizzare lo studio se ci sono fattori attenuanti che indichino come improbabile il verificarsi della tossicità acquatica, ad esempio se la sostanza è altamente insolubile in acqua o se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche

9.2.  Degradazione

 

9.2.1.  Biotica

 

9.2.1.1.  Pronta biodegradabilità

9.2.1.1.  Non occorre realizzare lo studio se la sostanza è inorganica

È fornita ogni altra informazione pertinente d'ordine fisico-chimico, tossicologico ed ecotossicologico eventualmente disponibile.




ALLEGATO VIII

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 10 TONNELLATE ( 52 )

Nella colonna 1 del presente allegato sono indicate le informazioni standard che devono essere fornite per tutte le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c). Di conseguenza, le informazioni prescritte nella colonna 1 del presente allegato si aggiungono a quelle della colonna 1 dell'allegato VII. È fornita ogni altra pertinente informazione fisico-chimica, tossicologica ed ecotossicologica disponibile. Nella colonna 2 del presente allegato sono riportate le norme specifiche in base alle quali le informazioni standard prescritte possono essere omesse, sostituite con altre informazioni, fornite in una fase successiva o adattate in altro modo. Se sussistono le condizioni stabilite nella colonna 2 del presente allegato per gli adattamenti, il dichiarante lo indica chiaramente e specifica le ragioni di ciascun adattamento alla voce appropriata del fascicolo di registrazione.

In aggiunta a queste norme specifiche, un dichiarante può adattare le informazioni standard, indicate nella colonna 1 del presente allegato, secondo le norme generali contenute nell'allegato XI. Anche in questo caso egli indica chiaramente, alle voci appropriate del fascicolo di registrazione, le ragioni di ciascuna decisione di adattare le informazioni standard, riferendosi alle norme specifiche pertinenti della colonna 2 o dell'allegato XI ( 53 ).

Prima di realizzare nuovi test per determinare le proprietà elencate nel presente allegato, si procede alla valutazione di tutti i dati disponibili: dati in vitro, dati in vivo, dati storici sull'uomo, i dati ottenuti mediante (Q)SAR validi e quelli relativi a sostanze strutturalmente affini (metodo read-across). Sono evitate sperimentazioni in vivo con sostanze corrosive a livelli di concentrazione/dose che comportino corrosività. Prima di procedere alla sperimentazione vanno consultati oltre al presente allegato altri orientamenti sulle strategie di sperimentazione.

Se per taluni «end point» non sono fornite informazioni per ragioni diverse da quelle indicate nella colonna 2 del presente allegato o nell'allegato XI, occorre altresì indicarlo chiaramente e precisarne le ragioni.

8.   INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE



COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

▼M36

8.1.  Corrosione o irritazione cutanea

8.1.  Si prende in considerazione il ricorso ad uno studio in vivo per la corrosione/irritazione cutanea solo se gli studi in vitro di cui al punto 8.1.1. e 8.1.2. dell'allegato VII non sono applicabili, o i risultati di questi studi non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi.

Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5), o

— se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente, o

— se la sostanza è classificata come sostanza che provoca tossicità acuta se somministrata per via dermica (categoria 1), o

— se uno studio di tossicità acuta per via dermica non rivela irritazione cutanea fino al livello di dose limite (2 000 mg/kg di peso corporeo).

8.2.  Gravi danni oculari o irritazione oculare

8.2.  Si prende in considerazione il ricorso ad uno studio in vivo per la corrosione/irritazione oculare solo se lo studio o gli studi in vitro di cui al punto 8.2.1. dell'allegato VII non sono applicabili, o i risultati ottenuti da questi studi non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi.

Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea, o

— se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5), o

— se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente.

▼C1

8.4.  Mutagenicità

8.4.2.  Studio in vitro della citogenicità su cellule di mammifero o studio in vitro del micronucleo

8.4.2.  Non occorre in genere realizzare lo studio:

— se sono disponibili dati sufficienti risultanti da un test di citogenicità in vivo, o

►M3

 

— la sostanza è nota come cancerogena (categorie 1A o 1B) o mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A, 1B o 2)

 ◄

8.4.3.  Studio in vitro delle mutazioni geniche su cellule di mammifero, in caso di risultato negativo all’allegato VII, punto 8.4.1, e all’allegato VIII, punto 8.4.2

8.4.3.  Non occorre in genere realizzare lo studio se sono disponibili dati sufficienti risultanti da un test attendibile in vivo di mutazione genica su cellule di mammifero

 

8.4.  Studi appropriati di mutagenicità in vivo sono presi in considerazione in caso di risultato positivo di uno degli studi di genotossicità di cui agli allegati VII o VIII

▼M36

8.5.  Tossicità acuta

8.5.  Non occorre di norma realizzare lo studio o gli studi:

— se la sostanza è classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea.

Nel caso di sostanze diverse dai gas, oltre che per via orale (punto 8.5.1. dell'allegato VII) le informazioni di cui ai punti 8.5.2. e 8.5.3. sono fornite per almeno un'altra via di esposizione. La scelta della seconda via dipenderà dalla natura della sostanza e dalla via probabile di esposizione umana. Se esiste una sola via d'esposizione, vanno fornite le informazioni soltanto per questa via.

8.5.2.  Per inalazione

8.5.2.  La sperimentazione per inalazione è appropriata se l'esposizione di esseri umani per inalazione è probabile, tenuto conto della pressione di vapore della sostanza e/o della possibilità di esposizione ad aerosol, particelle o goccioline di dimensione inalabile.

8.5.3.  Per via dermica

8.5.3.  La sperimentazione per via dermica è appropriata:

1)  se è improbabile l'inalazione della sostanza; e

2)  se un contatto con la pelle alla produzione e/o nell'uso è probabile; e

3)  se le proprietà fisico-chimiche e tossicologiche fanno presumere un potenziale di tasso d'assorbimento cutaneo rilevante.

Non occorre realizzare la sperimentazione per via dermica:

— se la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione come sostanza che provoca tossicità acuta o STOT SE per via orale, e

— se non sono stati osservati effetti sistemici negli studi in vivo con esposizione cutanea (ad esempio irritazione cutanea, sensibilizzazione cutanea) o, in assenza di uno studio in vivo per via orale, non sono previsti effetti sistemici a seguito di esposizione cutanea sulla base di metodi che non fanno ricorso alla sperimentazione (ad esempio metodo QSAR, metodo del «read-across»).

▼C1

8.6.  Tossicità a dose ripetuta

8.6.1.  Studio di tossicità a dose ripetuta a breve termine (28 giorni), una sola specie, maschio e femmina, via di somministrazione più appropriata, tenuto conto della via probabile di esposizione umana

8.6.1.  Non occorre realizzare lo studio di tossicità a breve termine (28 giorni):

— se è disponibile uno studio attendibile di tossicità subcronica (90 giorni) o cronica, a condizione che siano state utilizzate una specie, un dosaggio, un solvente e una via di somministrazione appropriati, o

— se una sostanza subisce una dissociazione immediata e se esistono dati sufficienti sui prodotti di dissociazione, o

— se un’esposizione umana rilevante può essere esclusa a norma dell’allegato XI, punto 3.

La via di somministrazione appropriata è scelta sulla base degli elementi seguenti.

La sperimentazione per via dermica è appropriata:

1)  se è improbabile l’inalazione della sostanza, e

2)  se un contatto cutaneo alla produzione e/o all’uso è probabile, e

3)  se le proprietà fisico-chimiche e tossicologiche lasciano presumere un potenziale di tasso d’assorbimento cutaneo rilevante.

La sperimentazione per inalazione è appropriata se l’esposizione di esseri umani per inalazione è probabile, tenuto conto della pressione di vapore della sostanza e/o della possibilità di esposizione ad aerosol, particelle o goccioline di dimensione inalabile.

Lo studio di tossicità subcronica (90 giorni) (allegato IX, punto 8.6.2) è proposto dal dichiarante se: la frequenza e la durata dell’esposizione umana indicano che uno studio a più lungo termine è appropriato;

e si dà una delle condizioni seguenti:

— altri dati disponibili indicano che la sostanza può avere una proprietà pericolosa che uno studio di tossicità a breve termine non permette di individuare, o

— studi tossicocinetici concepiti in modo appropriato rivelano un’accumulo della sostanza o dei suoi metaboliti in alcuni tessuti o organi, che uno studio di tossicità a breve termine potrebbe non individuare, ma che rischia di produrre effetti nocivi dopo un’esposizione prolungata.

Studi supplementari sono proposti dal dichiarante o possono essere richiesti dall’Agenzia a norma degli articoli 40 o 41 nei casi seguenti:

— non identificazione di un NOAEL nello studio di 28 o di 90 giorni, eccetto se la ragione di questa non identificazione risiede nell’assenza di effetti tossici nocivi, o

— tossicità particolarmente preoccupante (ad esempio per la serietà/gravità degli effetti), o

— indicazioni dell’esistenza di un effetto in relazione al quale l’evidenza disponibile è inadeguata a permettere la caratterizzazione tossicologica e/o la caratterizzazione dei rischi. In questi casi può anche essere più appropriato realizzare studi tossicologici specifici destinati ad esaminare tali effetti (ad esempio immunotossicità, neurotossicità), o

— la via di esposizione utilizzata nello studio iniziale sulla dose ripetuta è risultata inappropriata in relazione alla via di esposizione umana prevista, ed è stato impossibile procedere a un’estrapolazione da via a via, o

— preoccupazioni particolari riguardo all’esposizione (ad esempio uso in prodotti di consumo comportante livelli di esposizione vicini ai livelli di dose ai quali può essere prevista una tossicità per l’uomo), o

— non individuazione, nello studio di 28 o di 90 giorni, di effetti apparsi in sostanze la cui struttura molecolare presenta un’evidente affinità con quella della sostanza studiata

8.7.  Tossicità per la riproduzione

8.7.1.  Screening della tossicità per la riproduzione/lo sviluppo una sola specie (OCSE 421 o 422) se, in base alle informazioni disponibili su sostanze strutturalmente affini, alle stime (Q)SAR o ai metodi in vitro non esiste evidenza che la sostanza possa essere tossica per lo sviluppo

►M29  
8.7.1.  Non occorre realizzare tale studio se:

— la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e misure idonee di gestione dei rischi sono attuate, o

— la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e misure idonee di gestione dei rischi sono attuate, o

— un'esposizione umana rilevante può essere esclusa a norma dell'allegato XI, punto 3, o

— è disponibile uno studio della tossicità sullo sviluppo prenatale (allegato IX, punto 8.7.2) o uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (B.56, OCSE TG 443) (allegato IX, punto 8.7.3) o uno studio su due generazioni (B.35, OCSE TG 416).


Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove sulla fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.
Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità
Nei casi in cui i potenziali effetti nocivi sulla fertilità o lo sviluppo destano particolare preoccupazione, può essere proposto dal dichiarante, al posto dello studio di screening, uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (allegato IX, punto 8.7.3) oppure uno studio della tossicità sullo sviluppo prenatale (allegato IX, punto 8.7.2).  ◄

8.8.  Tossicocinetica

8.8.1.  Valutazione del comportamento tossicocinetico della sostanza, se può essere dedotto dalle informazioni pertinenti disponibili

 

9.   INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE



COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

9.1.3.  Sperimentazione della tossicità a breve termine su pesci: il dichiarante può prendere in considerazione prove di tossicità a lungo termine anziché a breve termine

9.1.3.  Non occorre realizzare lo studio:

— se esistono fattori di mitigazione che indicano come improbabile il verificarsi della tossicità acquatica, ad esempio se la sostanza è altamente insolubile in acqua o se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche, o

— se è disponibile uno studio di tossicità acquatica a lungo termine sui pesci.

Lo studio della tossicità acquatica a lungo termine di cui all’allegato IX è preso in considerazione se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all’allegato I, indica che è necessario approfondire l’esame degli effetti sugli organismi acquatici. La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.

Lo studio della tossicità acquatica a lungo termine su pesci di cui all’allegato IX, punto 9.1.6, è preso in considerazione se la sostanza è scarsamente solubile in acqua

9.1.4.  Sperimentazione dell’inibizione respiratoria su fanghi attivi

9.1.4.  Non occorre realizzare lo studio:

— se non ci sono emissioni in un impianto da trattamento delle acque reflue, o

— se esistono fattori di mitigazione che indicano come improbabile il verificarsi della tossicità microbica, ad esempio se la sostanza è altamente insolubile in acqua, o

— se si constata che la sostanza è facilmente biodegradabile e che le concentrazioni nei test effettuati si situano nell’intervallo di concentrazione prevedibile nelle acque reflue immesse in un impianto di trattamento.

Lo studio può essere sostituito da una prova di inibizione della nitrificazione se i dati disponibili indicano che la sostanza è un probabibile inibitore di crescita o di funzione microbica, in particolare di batteri nitrificanti

9.2.  Degradazione

9.2.  Ulteriori sperimentazioni sulla degradazione sono prese in considerazione se risulta dalla valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all’allegato I, che è necessario approfondire lo studio della degradazione della sostanza. La scelta del/dei test appropriato/i dipenderà dai risultati della valutazione della sicurezza chimica

9.2.2.  Abiotica

9.2.2.1.  Idrolisi come funzione del pH

9.2.2.1.  Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è facilmente biodegradabile, o

— se la sostanza è altamente insolubile in acqua

9.3.  Destino e comportamento nell’ambiente

9.3.1.  Studio di screening dell’adsorbimento/desorbimento

9.3.1.  Non occorre realizzare lo studio:

— se sulla base delle sue proprietà fisico-chimiche si può presumere che la sostanza abbia un basso potenziale d’assorbimento (ad esempio la sostanza presenta un basso coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua), o

— se la sostanza e i suoi prodotti di degradazione si decompongono rapidamente




ALLEGATO IX

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 100 TONNELLATE ( 54 )

Al livello di cui al presente allegato, il dichiarante è tenuto, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), a presentare una proposta e un calendario per ottemperare alle prescrizioni in materia di informazioni previste dal presente allegato.

Nella colonna 1 del presente allegato sono indicate le informazioni standard che devono essere fornite per tutte le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d). Di conseguenza, le informazioni prescritte nella colonna 1 del presente allegato si aggiungono a quelle che figurano nella colonna 1 degli allegati VII e VIII. È fornita ogni altra pertinente informazione fisico-chimica, tossicologica ed ecotossicologica disponibile. Nella colonna 2 del presente allegato sono riportate le norme specifiche in base alle quali il dichiarante può proporre di omettere le informazioni standard prescritte, sostituirle con altre informazioni, fornirle in una fase successiva o adattarle in altro modo. Se sussistono le condizioni stabilite nella colonna 2 del presente allegato per proporre gli adattamenti, il dichiarante lo indica chiaramente e specifica le ragioni per cui propone ciascun adattamento alla voce appropriata del fascicolo di registrazione.

In aggiunta a queste norme specifiche, un dichiarante può proporre di adattare le informazioni standard, indicate nella colonna 1 del presente allegato, secondo le norme generali contenute nell'allegato XI. Anche in questo caso egli indica chiaramente, alle voci appropriate del fascicolo di registrazione, le ragioni di ciascuna decisione di adattare le informazioni standard, riferendosi alle norme specifiche pertinenti della colonna 2 o dell'allegato XI ( 55 ).

Prima di realizzare nuovi test per determinare le proprietà elencate nel presente allegato, si procede alla valutazione di tutti i dati disponibili: dati in vitro, dati in vivo, dati storici sull'uomo, i dati ottenuti mediante (Q)SAR validi e quelli relativi a sostanze strutturalmente affini (metodo del read-across). Sono evitate sperimentazioni in vivo con sostanze corrosive a livelli di concentrazione/dose che comportino corrosività. Prima di procedere alla sperimentazione vanno consultati oltre al presente allegato altri orientamenti nelle strategie di sperimentazione.

Se per taluni «end point» non sono fornite informazioni per ragioni diverse da quelle indicate nella colonna 2 del presente allegato o nell'allegato XI, occorre altresì indicarlo chiaramente e precisarne le ragioni.

7.   INFORMAZIONI SULLE PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA



COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

7.15.  Stabilità nei solventi organici e identità dei prodotti di degradazione pertinenti

Necessario soltanto se la stabilità della sostanza è ritenuta critica

7.15.  Non occorre realizzare lo studio se la sostanza è inorganica

7.16.  Costante di dissociazione

7.16.  Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è idroliticamente instabile (emivita inferiore a dodici ore) o se è facilmente ossidabile in acqua, o

— se non è scientificamente possibile realizzare la prova, ad esempio se il metodo analitico non è abbastanza sensibile

7.17.  Viscosità

 

8.   INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE



COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

 

8.4.  Se uno degli studi di genotossicità in vitro previsti negli allegati VII o VIII dà un risultato positivo e se non sono già disponibili risultati di uno studio in vivo, il dichiarante propone uno studio appropriato della genotossicità cellulare somatica in vivo.

Se uno studio in vivo disponibile della cellula somatica dà un risultato positivo va considerato il potenziale di mutagenicità della cellula germinale sulla base di tutti i dati disponibili, compresa l’evidenza tossicocinetica. Se non si possono raggiungere conclusioni chiare sulla mutagenicità della cellula germinale sono prese in considerazione investigazioni supplementari

8.6.  Tossicità a dose ripetuta

8.6.1.  Studio della tossicità a dose ripetuta a breve termine (28 giorni), una sola specie, maschio e femmina, via di somministrazione più appropriata, tenuto conto della via probabile di esposizione umana, tranne se già previsto nel quadro delle prescrizioni dell’allegato VII o se sono proposte prove a norma del punto 8.6.2 del presente allegato. In questo caso non si applica l’allegato XI, punto 3

 

8.6.2.  Studio di tossicità subcronica (90 giorni), una sola specie, roditore, maschio e femmina, via di somministrazione più appropriata, tenuto conto della via probabile di esposizione umana

8.6.2.  Non occorre realizzare lo studio di tossicità a breve termine (90 giorni):

— se è disponibile uno studio attendibile di tossicità a breve termine (28 giorni), che dimostra che esistono effetti di tossicità gravi secondo i criteri di classificazione della sostanza come R48, per i quali il NOAEL-28 giorni osservato, con applicazione di un fattore d’incertezza appropriato, permette un’estrapolazione del NOAEL-90 giorni per la stessa via d’esposizione, o

— se è disponibile uno studio attendibile di tossicità cronica, a condizione che siano state utilizzate una specie e una via di somministrazione appropriate, o

— se la sostanza subisce una dissociazione immediata ed esistono dati sufficienti sui prodotti della scissione (sia per gli effetti sistemici che per gli effetti sul luogo del prelievo),

— se la sostanza è non reattiva, insolubile e non inalabile e se nella «prova limite» di 28 giorni non è riscontrata evidenza di assorbimento né di tossicità, in particolare se tale modello è associato a un’esposizione umana limitata.

La via di somministrazione appropriata è scelta sulla base degli elementi seguenti.

La sperimentazione per via dermica è appropriata:

1)  se un contatto con la pelle alla produzione e/o all’uso è probabile; e

2)  se le proprietà fisico-chimiche lasciano presumere che il tasso d’assorbimento cutaneo sia rilevante; e

3)  se si verifica una delle condizioni seguenti:

— una tossicità è osservata nel test di tossicità dermica acuta a dosi più basse che nel test di tossicità orale, o

— effetti sistemici o altra evidenza di assorbimento sono osservati in studi sull’irritazione della pelle e/o degli occhi, o

— test in vitro rivelano un assorbimento dermico rilevante, o

— una tossicità dermica o una penetrazione dermica rilevanti sono riconosciute per sostanze strutturalmente affini.

La sperimentazione per inalazione è appropriata:

— se l’esposizione dell’uomo per inalazione è probabile, tenuto conto della pressione di vapore della sostanza e/o della possibilità di esposizione ad aerosol, particelle o goccioline di dimensione inalabile.

Studi supplementari sono proposti dal dichiarante o possono essere richiesti dall’Agenzia ai sensi degli articoli 40 o 41 in caso di:

— non identificazione di un NOAEL nello studio di 90 giorni, tranne se la ragione di questa non identificazione è l’assenza di effetti tossici nocivi, o

— tossicità particolarmente preoccupante (ad esempio per la serietà/gravità degli effetti), o

— indicazioni dell’esistenza di un effetto in relazione al quale l’evidenza disponibile è inadeguata a permettere la caratterizzazione tossicologica e/o la caratterizzazione dei rischi. In questi casi può anche essere più appropriato realizzare studi tossicologici specifici destinati a studiare tali effetti (ad esempio immunotossicità, neurotossicità), o

— preoccupazioni particolari riguardanti l’esposizione (ad esempio uso in prodotti di consumo comportanti livelli d’esposizione vicini ai livelli di dose ai quali è prevedibile una tossicità per l’uomo)

8.7.  Tossicità per la riproduzione

8.7.  Non occorre realizzare gli studi:

— se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e sono attuate misure idonee di gestione dei rischi,

— se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e sono attuate misure idonee di gestione dei rischi, o

— se la sostanza ha una bassa attività tossicologica (nessuno dei test disponibili ha fornito evidenza di tossicità), dai dati tossicocinetici si può dimostrare che non si verifica nessun assorbimento attraverso le pertinenti vie di esposizione (ad esempio concentrazioni nel plasma/sangue al di sotto dei limiti di rilevazione utilizzando un metodo sensibile e assenza della sostanza e di metaboliti della sostanza nell’urina, nella bile o nell’aria espirata) e non vi è esposizione dell’uomo o esposizione dell’uomo significativa.

Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.

8.7.2.  Studio della tossicità per lo sviluppo prenatale, una sola specie, via di somministrazione più appropriata, tenuto conto della via probabile di esposizione dell’uomo (B.31 del regolamento della Commissione sui metodi di prova come specificato nell’articolo 13, paragrafo 3, o OCSE 414)

8.7.2.  Lo studio è effettuato inizialmente su una sola specie. La decisione sulla necessità di effettuare uno studio su una seconda specie a questo livello di tonnellaggio o al successivo va basata sui risultati della prima prova e su tutti gli altri pertinenti dati disponibili

▼M29

8.7.3.  Studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (B.56 del regolamento della Commissione sui metodi di prova come specificato nell'articolo 13, paragrafo 3, o OCSE 443), disegno sperimentale di base (fasce 1A e 1B senza estensione per includere una filiazione F2), una sola specie, via di somministrazione più appropriata, tenuto conto della via probabile di esposizione umana, se gli studi disponibili sulla tossicità a dose ripetuta (e.g. studi di 28 o 90 giorni, studi di screening OCSE 421 o 422) rivelano effetti nocivi sugli organi o tessuti riproduttivi o destano altre preoccupazioni in relazione alla tossicità per la riproduzione.

8.7.3.  Uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione con l'estensione alla fascia 1B per includere la filiazione F2 è proposto dal richiedente o può essere richiesto dall'Agenzia a norma degli articoli 40 o 41 se:

a)  la sostanza contempla usi che comportano una significativa esposizione dei consumatori o degli addetti, tenuto conto, tra l'altro, dell'esposizione dei consumatori agli articoli, e

b)  purché ricorra una qualsiasi delle seguenti condizioni:

— la sostanza manifesta effetti genotossici nelle prove di mutagenicità delle cellule somatiche in vivo per cui può essere classificata come mutagena di categoria 2, o

— esistono indicazioni che la dose interna della sostanza e/o di uno qualsiasi dei suoi metaboliti raggiungerà uno stato stabile nella sperimentazione animale solo dopo un'esposizione prolungata, o

— gli studi in vivo o gli approcci non basati sugli animali disponibili mostrano uno o più meccanismi d'azione rilevanti relativi alle interferenze endocrine.

Uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione con l'estensione alle fasce 2A/2B (neurotossicità per lo sviluppo) e/o alla fascia 3 (immunotossicità per lo sviluppo) è proposto dal richiedente o può essere richiesto dall'Agenzia a norma degli articoli 40 o 41 nel caso di particolari preoccupazioni in merito alla neurotossicità (per lo sviluppo) o all'immunotossicità (per lo sviluppo), purché giustificate da una qualsiasi delle seguenti condizioni:

— informazioni esistenti sulla sostanza stessa derivate da studi in vivo o da approcci non basati sugli animali (per esempio anomalie dell'Snc, effetti nocivi comprovati sul sistema nervoso o immunitario in studi su animali adulti o animali esposti in fase prenatale), o

— meccanismi/modi d'azione specifici della sostanza associati alla neurotossicità (per lo sviluppo) o all'immunotossicità (per lo sviluppo) (per esempio inibizione della colinesterasi o cambiamenti rilevanti nei livelli ormonali tiroidei associati a effetti nocivi), o

— informazioni esistenti in merito a effetti nocivi causati da sostanze strutturalmente analoghe alla sostanza studiata, che facciano presumere tali effetti o meccanismi/modi d'azione.

Al fine di chiarire i dubbi relativi alla tossicità per lo sviluppo, il dichiarante può proporre altri studi sulla neurotossicità per lo sviluppo e/o sull'immunotossicità per lo sviluppo anziché le fasce 2A/2B (neurotossicità per lo sviluppo) e/o la fascia 3 (immunotossicità per lo sviluppo) dello studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione.

Gli studi di tossicità per la riproduzione su due generazioni (B.35, OCSE TG 416) avviati prima del 13 marzo 2015 sono ritenuti idonei a soddisfare tali informazioni standard prescritte.

Lo studio è svolto su una specie. Può essere valutata la necessità di effettuare uno studio a questo livello di tonnellaggio o a quello successivo su un secondo ceppo o una seconda specie e la decisione in merito deve essere basata sull'esito della prima prova e di tutti gli altri dati pertinenti disponibili.

▼C1

9.   INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE



COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

9.1.  Tossicità acquatica

9.1.  La sperimentazione della tossicità a lungo termine è proposta dal dichiarante se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all’allegato I, rivela la necessità di approfondire lo studio degli effetti sugli organismi acquatici. La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica

9.1.5.  Sperimentazione della tossicità a lungo termine su invertebrati (specie preferita Daphnia) (tranne se già previsto nel quadro delle prescrizioni dell’allegato VII)

 

9.1.6.  Sperimentazione della tossicità a lungo termine su pesci (tranne se già previsto nel quadro delle prescrizioni dell’allegato VIII)

Le informazioni sono fornite per uno dei punti 9.1.6.1, 9.1.6.2 o 9.1.6.3

 

9.1.6.1.  Prova di tossicità su pesci nelle prime fasi di vita (fels)

 

9.1.6.2.  Prova di tossicità a breve termine su pesci nelle fasi di embrione e di avannotto

 

9.1.6.3.  Prova di crescita di pesci in fase giovanile

 

9.2.  Degradazione

9.2.  La sperimentazione biotica supplementare sulla degradazione è proposta dal dichiarante se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all’allegato I, rivela la necessità di approfondire lo studio della degradazione della sostanza e dei suoi prodotti di degradazione. La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica, e può includere una sperimentazione di simulazione nelle matrici appropriate (ad esempio acqua, sedimenti o suolo)

9.2.1.  Biotica

 

9.2.1.2.  Sperimentazione di simulazione sulla degradazione finale nelle acque di superficie

9.2.1.2.  Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è altamente insolubile in acqua, o

— se la sostanza è facilmente biodegradabile

9.2.1.3.  Sperimentazione di simulazione al suolo (per le sostanze con un forte potenziale d’adsorbimento al suolo)

9.2.1.3.  Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è facilmente biodegradabile, o

— se è improbabile un’esposizione diretta e indiretta del suolo

9.2.1.4.  Sperimentazione di simulazione su sedimenti (per le sostanze con un forte potenziale d’adsorbimento sui sedimenti)

9.2.1.4.  Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è facilmente biodegradabile, o

— se è improbabile un’esposizione diretta e indiretta dei sedimenti

9.2.3.  Identificazione dei prodotti di degradazione

9.2.3.  Tranne se la sostanza è facilmente biodegradabile

9.3.  Destino e comportamento nell’ambiente

9.3.2.  Bioaccumulo nelle specie acquatiche, preferibilmente pesci

9.3.2.  Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza ha un basso potenziale di bioaccumulo (ad esempio log Kow < 3); e/o un basso potenziale di penetrazione delle membrane biologiche, o

— se è improbabile un’esposizione diretta o indiretta del comparto acquatico

9.3.3.  Informazioni supplementari sull’adsorbimento/desorbimento, in funzione dei risultati dello studio prescritto nell’allegato VIII

9.3.3.  Non occorre realizzare lo studio:

— se, sulla base delle sue proprietà fisico-chimiche, si può presumere che la sostanza abbia un basso potenziale d’adsorbimento (ad esempio la sostanza presenta un basso coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua), o

— se la sostanza e i suoi prodotti di degradazione si decompongono rapidamente

9.4.  Effetti sugli organismi del suolo

9.4.  Non occorre realizzare questi studi se è improbabile un’esposizione diretta e indiretta del comparto terrestre.

In mancanza di dati di tossicità riguardanti gli organismi del suolo, può essere applicato il metodo dell’equilibrio di ripartizione per valutare il pericolo degli organismi del suolo. La scelta delle prove appropriate dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.

In particolare per le sostanze che hanno un potenziale elevato di adsorbimento al suolo o che sono molto persistenti il dichiarante prende in considerazione la sperimentazione della tossicità a lungo termine, anziché a breve termine

9.4.1.  Tossicità a breve termine per gli invertebrati

 

9.4.2.  Effetti sui microrganismi del suolo

 

9.4.3.  Tossicità a breve termine per le piante

 

10.   METODI DI RILEVAZIONE E DI ANALISI

Una descrizione dei metodi d'analisi è fornita su richiesta per i pertinenti comparti ambientali per i quali sono stati realizzati studi utilizzando i metodi d'analisi in questione. Se i metodi d'analisi non sono disponibili, occorre darne una giustificazione.




ALLEGATO X

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 1 000 TONNELLATE ( 56 )

Al livello del presente allegato, il dichiarante è tenuto, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), a presentare una proposta e un calendario per ottemperare alle prescrizioni in materia di informazioni previste dal presente allegato.

Nella colonna 1 del presente allegato sono indicate le informazioni standard che devono essere fornite per tutte le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 000 tonnellate, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e). Di conseguenza, le informazioni prescritte nella colonna 1 del presente allegato si aggiungono a quelle della colonna 1 degli allegati VII, VIII e IX. È fornita ogni altra pertinente informazione fisico-chimica, tossicologica ed ecotossicologica disponibile. Nella colonna 2 del presente allegato sono riportate le norme specifiche in base alle quali il dichiarante può proporre di omettere le informazioni standard, sostituirle con altre informazioni, fornirle in una fase successiva o adattarle in altro modo. Se sussistono le condizioni stabilite nella colonna 2 del presente allegato, per proporre gli adattamenti il dichiarante lo indica chiaramente e specifica le ragioni per cui propone ciascun adattamento alla voce appropriata del fascicolo di registrazione.

In aggiunta a queste norme specifiche, un dichiarante può proporre di adattare le informazioni standard, indicate nella colonna 1 del presente allegato, secondo le norme generali contenute nell'allegato XI. Anche in questo caso egli indica chiaramente, alle voci appropriate del fascicolo di registrazione, le ragioni di ciascuna decisione di adattare le informazioni standard, riferendosi alle norme specifiche pertinenti della colonna 2 o dell'allegato XI ( 57 ).

Prima di realizzare nuovi test per determinare le proprietà elencate nel presente allegato, si procede alla valutazione di tutti i dati disponibili: dati in vitro, dati in vivo, dati storici sull'uomo; i dati ottenuti mediante (Q)SAR validi e quelli relativi a sostanze strutturalmente affini (metodo del read-across). Sono evitate sperimentazioni in vivo con sostanze corrosive a livelli di concentrazione/dose che comportino corrosività. Prima di procedere alla sperimentazione vanno consultati oltre al presente allegato altri orientamenti sulle strategie di sperimentazione.

Se per taluni «end point» non sono fornite informazioni per ragioni diverse da quelle indicate nella colonna 2 del presente allegato o nell'allegato XI, occorre altresì indicarlo chiaramente e precisarne le ragioni.

8.   INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE



COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

 

8.4.  Se uno degli studi di genotossicità in vitro previsti agli allegati VII o VIII dà un risultato positivo, può essere necessaria una seconda prova in vivo della cellula somatica, a seconda della qualità e importanza di tutti i dati disponibili.

Se uno studio in vivo disponibile della cellula somatica dà un risultato positivo, va considerato il potenziale di mutagenicità della cellula germinale sulla base di tutti i dati disponibili, compresa l’evidenza tossicocinetica. Se non si possono raggiungere conclusioni chiare sulla mutagenicità della cellula germinale sono prese in considerazione investigazioni supplementari

 

8.6.3.  Uno studio di tossicità a dose ripetuta a lungo termine (≥ 12 mesi) può essere proposto dal dichiarante o richiesto dall’Agenzia ai sensi degli articoli 40 o 41 se la frequenza e la durata dell’esposizione dell’uomo indicano che uno studio a più lungo termine è appropriato e se si dà una delle condizioni seguenti:

— lo studio di 28 o di 90 giorni ha rivelato effetti di tossicità seri o gravi particolarmente preoccupanti, in relazione ai quali l’evidenza disponibile è inadeguata a permettere la valutazione tossicologica o la caratterizzazione dei rischi, o

— effetti apparsi in sostanze la cui struttura molecolare presenta un’evidente affinità con quella della sostanza studiata non sono stati individuati dallo studio di 28 giorni o di 90 giorni, o

— la sostanza può presentare una proprietà pericolosa che non può essere individuata da uno studio di 90 giorni

 

8.6.4.  Studi supplementari sono proposti dal dichiarante o possono essere richiesti dall’Agenzia a norma degli articoli 40 o 41 nei casi seguenti:

— tossicità particolarmente preoccupante (ad esempio per la serietà/gravità degli effetti), o

— indicazioni dell’esistenza di un effetto in relazione al quale l’evidenza disponibile è inadeguata a permettere la valutazione tossicologica e/o la caratterizzazione dei rischi. In questi casi può anche essere più appropriato realizzare studi tossicologici specifici destinati a investigare su tali effetti (ad esempio immunotossicità, neurotossicità), o

— esistenza di preoccupazioni particolari riguardanti l’esposizione (ad esempio uso in prodotti di consumo, comportante livelli d’esposizione vicini ai livelli di dose ai quali una tossicità è osservata)

8.7.  Tossicità per la riproduzione

8.7.  Non occorre realizzare gli studi:

— se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e misure idonee di gestione dei rischi sono attuate, o

— se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e misure idonee di gestione dei rischi sono attuate, o

— se la sostanza ha una bassa attività tossicologica (nessuna delle prove disponibili ha fornito evidenza di tossicità), in base ai dati tossicocinetici si può dimostrare che non si produce un assorbimento sistemico attraverso le pertinenti vie d’esposizione (ad esempio concentrazioni nel plasma/sangue inferiori al limite di rivelazione utilizzando un metodo sensibile e assenza della sostanza e di metaboliti della sostanza nell’urina, nella bile o nell’aria espirata) e non vi è esposizione dell’uomo o esposizione dell’uomo significativa.

Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.

8.7.2.  Studio sulla tossicità in fase di sviluppo, una sola specie, via di somministrazione più appropriata, tenuto conto della via probabile di esposizione dell’uomo (OCSE 414)

 

▼M29

8.7.3.  Studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (B.56 del regolamento della Commissione sui metodi di prova come specificato nell'articolo 13, paragrafo 3, o OCSE 443), disegno sperimentale di base (fasce 1A e 1B senza estensione per includere una filiazione F2), una sola specie, via di somministrazione più appropriata, tenuto conto della via probabile di esposizione umana, a meno che non sia già stato fornito come parte dei requisiti dell'allegato IX.

8.7.3.  Uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione con l'estensione alla fascia 1B per includere la filiazione F2 è proposto dal richiedente o può essere richiesto dall'Agenzia a norma degli articoli 40 o 41 se:

a)  la sostanza contempla usi che comportano una significativa esposizione dei consumatori o degli addetti, tenuto conto, tra l'altro, dell'esposizione dei consumatori agli articoli, e

b)  purché ricorra una qualsiasi delle seguenti condizioni:

— la sostanza manifesta effetti genotossici nelle prove di mutagenicità delle cellule somatiche in vivo per cui può essere classificata come mutagena di categoria 2, o

— esistono indicazioni che la dose interna della sostanza e/o di uno qualsiasi dei suoi metaboliti raggiungerà uno stato stabile nella sperimentazione animale solo dopo un'esposizione prolungata, o

— gli studi in vivo o gli approcci non basati sugli animali disponibili mostrano uno o più meccanismi d'azione rilevanti relativi alle interferenze endocrine.

Uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione con l'estensione alle fasce 2A/2B (neurotossicità per lo sviluppo) e/o alla fascia 3 (immunotossicità per lo sviluppo) è proposto dal richiedente o può essere richiesto dall'Agenzia a norma degli articoli 40 o 41 nel caso di particolari preoccupazioni in merito alla neurotossicità (per lo sviluppo) o all'immunotossicità (per lo sviluppo), purché giustificate da una qualsiasi delle seguenti condizioni:

— informazioni esistenti sulla sostanza stessa derivate da studi in vivo o da approcci non basati sugli animali (per esempio anomalie del Snc, effetti nocivi comprovati sul sistema nervoso o immunitario in studi su animali adulti o animali esposti in fase prenatale), o

— meccanismi/modi d'azione specifici della sostanza associati alla neurotossicità (per lo sviluppo) o all'immunotossicità (per lo sviluppo) (per esempio inibizione della colinesterasi o cambiamenti rilevanti nei livelli ormonali tiroidei associati a effetti nocivi), o

— informazioni esistenti in merito a effetti nocivi causati da sostanze strutturalmente analoghe alla sostanza studiata, che facciano presumere tali effetti o meccanismi/modi d'azione.

Al fine di chiarire i dubbi relativi alla tossicità per lo sviluppo, il dichiarante può proporre altri studi sulla neurotossicità per lo sviluppo e/o sull'immunotossicità per lo sviluppo anziché le fasce 2A/2B (neurotossicità per lo sviluppo) e/o la fascia 3 (immunotossicità per lo sviluppo) dello studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione.

Gli studi di tossicità per la riproduzione su due generazioni (B.35, OCSE TG 416) avviati prima del 13 marzo 2015 sono ritenuti idonei a soddisfare tali informazioni standard prescritte.

▼C1

8.9.1.  Studio della cancerogenicità

8.9.1.  Uno studio della cancerogenicità può essere proposto o può essere richiesto dall’Agenzia ai sensi degli articoli 40 o 41 nei casi seguenti:

— se la sostanza ha un uso ampiamente dispersivo o se esiste evidenza di un’esposizione umana frequente o a lungo termine, e

►M3

 

— se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali (categoria 2), o se lo studio/gli studi sulla dose ripetuta forniscono evidenza che la sostanza può causare iperplasia e/o lesioni preneoplastiche.

 ◄

Se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B, si presume per difetto che sia probabile un meccanismo genotossico di cancerogenicità. In questi casi la prova di cancerogenicità non sarà in genere necessaria.

9.   INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE



COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

9.2.  Degradazione

9.2.  La sperimentazione biotica supplementare sulla degradazione è proposta se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all’allegato 1, rivela la necessità di approfondire l’esame della degradazione della sostanza e dei suoi prodotti di degradazione. La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica e può includere una sperimentazione di simulazione nelle matrici appropriate (ad esempio acqua, sedimenti o suolo)

9.2.1.  Biotica

 

9.3.  Destino e comportamento nell’ambiente

9.3.4.  Informazioni supplementari sul destino e il comportamento nell’ambiente

9.3.4  La sperimentazione supplementare è proposta dal dichiarante o può essere richiesta dall’Agenzia a norma degli articoli 40 o 41 se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata a norma dell’allegato I, rivela la necessità di approfondire l’esame del destino e del comportamento della sostanza. La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica

9.4.  Effetti sugli organismi terrestri

9.4.  La sperimentazione della tossicità a lungo termine è proposta dal dichiarante se i risultati della valutazione della sicurezza chimica effettuata conformemente all’allegato I, rivelano la necessità di approfondire l’esame degli effetti della sostanza e/o dei suoi prodotti di degradazione sugli organismi del suolo. La scelta del/dei test appropriato/i dipende dal risultato della valutazione della sicurezza chimica.

Non occorre realizzare questi studi se un’esposizione diretta e indiretta del comparto del suolo è improbabile

9.4.4.  Sperimentazione della tossicità a lungo termine su invertebrati, tranne se già prevista nel quadro delle prescrizioni dell’allegato IX

 

9.4.6.  Sperimentazione della tossicità a lungo termine su piante, tranne se già prevista nel quadro delle prescrizioni dell’allegato IX

 

9.5.1.  Tossicità a lungo termine per gli organismi che vivono in sedimenti

9.5.1.  La sperimentazione della tossicità a lungo termine è proposta dal dichiarante se i risultati della valutazione della sicurezza chimica rivelano la necessità di approfondire l’esame degli effetti della sostanza e/o dei suoi prodotti di degradazione sugli organismi che vivono in sedimenti. La scelta della prova o delle prove appropriate dipende dal risultato della valutazione della sicurezza chimica

9.6.1.  Tossicità a lungo termine o tossicità per la riproduzione degli uccelli

9.6.1.  Qualsiasi necessità di sperimentazione va attentamente considerata, tenuto conto dell’ampia gamma di dati sui mammiferi in genere disponibili a questo livello di tonnellaggio

10.   METODI DI RILEVAZIONE E DI ANALISI

Una descrizione dei metodi d'analisi è fornita su richiesta per i pertinenti comparti ambientali per i quali sono stati realizzati studi utilizzando i metodi d'analisi in questione. Se i metodi d'analisi non sono disponibili, occorre darne una giustificazione.




ALLEGATO XI

NORME GENERALI PER L'ADATTAMENTO DEL REGIME DI SPERIMENTAZIONE STANDARD DI CUI AGLI ALLEGATI DA VII A X

Gli allegati da VII a X stabiliscono le prescrizioni in materia di informazione per tutte le sostanze fabbricate o importate nei quantitativi seguenti:

 pari o superiori a 1 tonnellata, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a),

 pari o superiori a 10 tonnellate, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c),

 pari o superiori a 100 tonnellate, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), e

 pari o superiori a 1 000 tonnellate, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e).

In aggiunta alle norme specifiche figuranti nella colonna 2 degli allegati da VII a X, un dichiarante può adattare il regime di sperimentazione standard in base alle norme generali di cui al punto 1 del presente allegato. Gli adattamenti del regime di sperimentazione standard possono essere oggetto di una valutazione da parte dell'Agenzia in sede di valutazione del fascicolo.

1.   LA SPERIMENTAZIONE NON APPARE SCIENTIFICAMENTE NECESSARIA

1.1.   Uso di dati esistenti

1.1.1.   Dati sulle proprietà fisico-chimiche risultanti da esperimenti non effettuati secondo la buona pratica di laboratorio o i metodi di prova di cui all'articolo 13, paragrafo 3

Questi dati sono considerati equivalenti ai dati risultanti dai metodi di prova corrispondenti di cui all'articolo 13, paragrafo 3, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) i dati sono idonei ai fini della classificazione e dell'etichettatura e/o della valutazione dei rischi;

2) è fornita una documentazione sufficiente per valutare l'adeguatezza dello studio; e

3) i dati sono validi per la rilevazione dell'«end point» e lo studio è effettuato con un livello accettabile di assicurazione della qualità.

1.1.2.   Dati sulle proprietà attinenti alla salute umana e all'ambiente risultanti da esperimenti non effettuati secondo la buona pratica di laboratorio o i metodi di prova di cui all'articolo 13, paragrafo 3

Questi dati sono considerati equivalenti ai dati risultanti dai metodi di prova corrispondenti di cui all'articolo 13, paragrafo 3, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) i dati sono idonei ai fini della classificazione e dell'etichettatura e/o della valutazione dei rischi;

2) i parametri chiave di cui è previsto lo studio nei metodi di prova corrispondenti di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sono coperti in modo adeguato e attendibile;

3) la durata dell'esposizione, se costituisce un parametro pertinente, è comparabile o superiore a quella dei metodi di prova corrispondenti di cui all'articolo 13, paragrafo 3; e

4) è fornita una documentazione adeguata e attendibile dello studio.

1.1.3.   Dati storici sull'uomo

Sono presi in considerazione dati storici sull'uomo, quali studi epidemiologici sulle popolazioni esposte, dati su esposizioni accidentali o professionali e studi clinici.

La validità dei dati relativi a effetti specifici sulla salute umana dipende, tra l'altro, dal tipo di analisi, dai parametri coperti, dall'ampiezza e dalla specificità della reazione e, pertanto, dalla prevedibilità dell'effetto. I criteri per valutare l'adeguatezza dei dati sono:

1) la selezione e la caratterizzazione appropriate dei gruppi esposti e dei gruppi di controllo;

2) la caratterizzazione appropriata dell'esposizione;

3) la durata sufficiente del monitoraggio degli eventi patologici;

4) la validità del metodo di osservazione di un effetto;

5) la considerazione adeguata dei fattori di distorsione e di confusione; e

6) un'attendibilità statistica ragionevole, che giustifichi la conclusione.

In tutti i casi deve essere fornita una documentazione adeguata e attendibile.

1.2.   Peso dell'evidenza

L'ipotesi/conclusione che una sostanza presenta o non presenta una particolare proprietà pericolosa può essere basata su una sufficiente evidenza desunta da varie fonti d'informazione indipendenti, mentre le informazioni provenienti da ciascuna fonte considerata singolarmente sono giudicate insufficienti a sostegno di tale assunto.

Il ricorso a nuovi metodi di prova non ancora inclusi nei metodi di prova di cui all'articolo 13, paragrafo 3, o a un metodo di prova internazionale riconosciuto dalla Commissione o dall'Agenzia come equivalente, può fornire un peso dell'evidenza sufficiente per giungere alla conclusione che una sostanza presenta o non presenta una particolare proprietà pericolosa.

Quando il peso dell'evidenza è sufficiente per stabilire la presenza o assenza di una particolare proprietà pericolosa:

 non è effettuata la sperimentazione supplementare su animali vertebrati per quanto riguarda tale proprietà,

 può essere omessa la sperimentazione supplementare che non utilizza animali vertebrati.

In tutti i casi deve essere fornita una documentazione adeguata e attendibile.

1.3.   Relazione qualitativa o quantitativa struttura-attività [(Q)SAR]

I risultati ottenuti per mezzo di validi modelli di relazione qualitativa o quantitativa struttura-attività (Q)SAR possono indicare la presenza o l'assenza di una certa proprietà pericolosa. I risultati possono essere utilizzati in luogo della sperimentazione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 i risultati sono derivati da un modello (Q)SAR di cui è stata stabilita la validità scientifica,

 la sostanza rientra nel campo di applicabilità del modello (Q)SAR,

 i risultati sono idonei ai fini della classificazione e dell'etichettatura e/o della valutazione dei rischi, e

 è fornita una documentazione adeguata e attendibile del metodo applicato.

In collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate, l'Agenzia elabora e fornisce orientamenti valutando quali (Q)SAR risponderanno a queste condizioni e presenta esempi.

1.4.   Metodi in vitro

I risultati ottenuti con idonei metodi in vitro possono indicare la presenza di una certa proprietà pericolosa, o possono essere importanti in relazione a una comprensione meccanicistica, che può essere rilevante per la valutazione. In questo contesto, «idonei» significa elaborati sufficientemente bene secondo criteri per lo sviluppo di test riconosciuti a livello internazionale [ad esempio: i criteri del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) per l'immissione di una prova nel processo di prevalidazione]. In funzione del rischio potenziale, può essere necessaria una conferma immediata, che richiede sperimentazioni al di là di quanto previsto negli allegati VII o VIII, o una proposta di conferma, che richiede sperimentazioni al di là di quanto previsto negli allegati IX o X per i rispettivi livelli di tonnellaggio.

Se i risultati ottenuti utilizzando tali metodi in vitro non rivelano una certa proprietà pericolosa, la prova pertinente è tuttavia effettuata al livello di tonnellaggio appropriato per confermare il risultato negativo, tranne se la sperimentazione non è prescritta a norma degli allegati da VII a X o delle altre disposizioni del presente allegato.

Tale conferma può essere omessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) i risultati sono derivati da un metodo in vitro la cui validità scientifica è stata stabilita da uno studio di validazione, secondo principi di validazione riconosciuti a livello internazionale;

2) i risultati sono idonei ai fini della classificazione e dell'etichettatura e/o della valutazione dei rischi; e

3) è fornita una documentazione adeguata e attendibile del metodo applicato.

1.5.   Raggruppamento di sostanze e metodo del read-across

Le sostanze le cui proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche sono probabilmente simili o seguono uno schema regolare data la loro affinità strutturale possono essere considerate come un gruppo o una «categoria» di sostanze. Per l'applicazione del concetto di gruppo occorre che le proprietà fisico-chimiche, gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente o il destino ambientale possano essere previsti sulla base di dati relativi a sostanze di riferimento appartenenti al gruppo, estesi mediante interpolazione ad altre sostanze dello stesso gruppo (metodo del read-across). Ciò permette di evitare di sottoporre a prova ogni sostanza per ogni «end point». L'Agenzia, previa consultazione dei portatori di interessi e delle altre parti interessate, emana orientamenti sulla metodologia tecnicamente e scientificamente giustificata per il raggruppamento delle sostanze, con sufficiente anticipo rispetto alla prima scadenza di registrazione per le sostanze soggette a un regime transitorio.

Le affinità possono essere basate sui seguenti elementi:

1) un gruppo funzionale comune;

2) i precursori comuni e/o la probabilità di prodotti di decomposizione comuni derivanti da processi fisici e biologici, che danno luogo a sostanze chimiche strutturalmente affini; o

3) uno schema costante nella variazione della potenza delle proprietà nell'intera categoria.

Se è applicato il concetto di gruppo, le sostanze sono classificate ed etichettate su questa base.

In tutti i casi i risultati devono:

 essere idonei ai fini della classificazione e dell'etichettatura e/o della valutazione dei rischi,

 fornire un'adeguata e attendibile copertura dei parametri chiave presi in considerazione nel metodo di prova corrispondente di cui all'articolo 13, paragrafo 3,

 contemplare una durata di esposizione comparabile o superiore a quella del metodo di prova corrispondente di cui all'articolo 13, paragrafo 3, se tale durata di esposizione costituisce un parametro pertinente, e

 essere corredati di una documentazione adeguata e attendibile del metodo applicato.

2.   SPERIMENTAZIONI TECNICAMENTE IMPOSSIBILI

La sperimentazione relativa a un «end point» specifico può essere omessa se è tecnicamente impossibile realizzare lo studio in ragione delle proprietà della sostanza: ad esempio, sostanze molto volatili, molto reattive o instabili non possono essere utilizzate, una miscela della sostanza con l'acqua può generare un rischio di incendio o di esplosione, o la radiomarcatura della sostanza richiesta in taluni studi può non essere possibile. Devono sempre essere seguiti i metodi di prova di cui all'articolo 13, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda le limitazioni tecniche di un metodo specifico.

▼M4

3.   SPERIMENTAZIONE ADATTATA IN MODO SPECIFICO A UNA SOSTANZA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESPOSIZIONE

3.1.

Sulla base degli scenari di esposizione sviluppati nella relazione sulla sicurezza chimica può essere omessa la sperimentazione di cui all’allegato VIII, punti 8.6 e 8.7, e in conformità a quanto disposto dagli allegati IX e X.

3.2.

In tutti i casi, occorre fornire una giustificazione e una documentazione adeguate. La giustificazione si deve basare su una valutazione completa e rigorosa dell’esposizione a norma dell’allegato I, punto 5, e deve soddisfare uno dei seguenti criteri:

a) il fabbricante o l’importatore dimostra e documenta che tutte le seguenti condizioni sono rispettate:

i) i risultati della valutazione dell’esposizione per l’intero ciclo di vita della sostanza che riguardano tutte le pertinenti esposizioni dimostrano l’assenza di esposizione o nessuna esposizione significativa in tutti gli scenari di fabbricazione e in tutti gli usi identificati di cui all’allegato VI, punto 3.5;

ii) è possibile ricavare un DNEL o una PNEC dai risultati dei dati sperimentali disponibili per la sostanza considerata, tenendo pienamente conto della maggiore incertezza conseguente all’omissione dell’obbligo di informazione e del fatto che il DNEL o la PNEC sono parametri pertinenti e idonei sia rispetto ai requisiti di informazione da omettere sia ai fini della valutazione del rischio ( 58 );

iii) il raffronto tra il DNEL o la PNEC derivati e i risultati della valutazione dell’esposizione indica che l’esposizione è sempre nettamente inferiore al DNEL o alla PNEC derivati;

b) nei casi in cui la sostanza non è incorporata in un articolo, il fabbricante o l’importatore dimostra e documenta, per tutti gli scenari del caso, che nell’intero ciclo di vita vengono applicate le condizioni rigorosamente controllate definite all’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f);

c) nei casi in cui la sostanza è incorporata in un articolo in cui è fissata in maniera permanente in una matrice o altrimenti rigorosamente confinata attraverso mezzi tecnici, è dimostrato e documentato che tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

i) la sostanza non è rilasciata durante il suo ciclo di vita,

ii) la probabilità che i lavoratori, il pubblico in generale o l’ambiente siano esposti alla sostanza in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili è trascurabile, e

iii) la sostanza è manipolata in conformità alle condizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), durante tutte le fasi di fabbricazione e produzione, compresa la fase di gestione dei rifiuti della sostanza in tutte le suddette fasi.

3.3.

Le condizioni d’uso specifiche devono essere comunicate attraverso la catena d’approvvigionamento a norma degli articoli 31 o 32, secondo il caso.

▼C1




ALLEGATO XII

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AGLI UTILIZZATORI A VALLE PER QUANTO RIGUARDA LA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE E L'ELABORAZIONE DELLE RELAZIONI SULLA SICUREZZA CHIMICA

INTRODUZIONE

Il presente allegato stabilisce in che modo gli utilizzatori a valle devono procedere per valutare e documentare che i rischi derivanti dalle sostanze che utilizzano sono adeguatamente controllati nel corso del loro uso, quando tale uso non è contemplato dalla scheda di dati di sicurezza che è fornita loro, e che altri utilizzatori, situati a valle della catena d'approvvigionamento, sono in grado di controllare adeguatamente i rischi. La valutazione copre il ciclo di vita della sostanza, dal momento in cui l'utilizzatore a valle la riceve per i suoi usi propri e per gli usi identificati a valle della catena d'approvvigionamento. Essa riguarda l'uso della sostanza in quanto tale o in quanto componente di una ►M3  miscela ◄ o di un articolo.

Quando effettua la valutazione della sicurezza chimica ed elabora la relazione sulla sicurezza chimica, l'utilizzatore a valle tiene conto delle informazioni che gli sono trasmesse dal fornitore della sostanza chimica, a norma degli articoli 31 e 32 del presente regolamento. Se disponibile e appropriata, una valutazione effettuata in applicazione della normativa comunitaria [ad esempio una valutazione dei rischi realizzata a norma del regolamento (CEE) n. 793/93] dev'essere presa in considerazione nella valutazione della sicurezza chimica, con integrazione dei risultati nella relazione sulla sicurezza chimica. Qualsiasi scostamento da tali valutazioni va giustificato. Possono anche essere prese in considerazione le valutazioni effettuate nell'ambito di altri programmi internazionali e nazionali.

La procedura che deve seguire l'utilizzatore a valle quando effettua la valutazione della sicurezza chimica ed elabora la relazione sulla sicurezza chimica comprende le tre fasi in appresso.

FASE 1: ELABORAZIONE DI SCENARI D'ESPOSIZIONE

L'utilizzatore a valle elabora scenari d'esposizione per usi non contemplati da una scheda di dati di sicurezza che gli è stata fornita a norma dell'allegato I, punto 5.

FASE 2: SE NECESSARIO, REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI PERICOLI EFFETTUATA DAL FORNITORE

Se l'utilizzatore a valle considera appropriate le valutazioni dei pericoli e le valutazioni PBT figuranti nella scheda di dati di sicurezza che gli è stata trasmessa, non è necessaria alcun'altra valutazione dei pericoli né alcuna valutazione PBT e vPvB. In tal caso, egli utilizza le informazioni pertinenti comunicate dal fornitore per la caratterizzazione dei rischi. Questo è indicato nella relazione sulla sicurezza chimica.

L'utilizzatore a valle, se ritiene che le valutazioni figuranti nella scheda di dati di sicurezza che gli è stata trasmessa non siano appropriate, procede alle valutazioni pertinenti a norma dell'allegato I, punti da 1 a 4, secondo il caso.

Se ritiene che per poter elaborare la sua relazione sulla sicurezza chimica le informazioni trasmesse dal fornitore debbano essere completate, l'utilizzatore a valle raccoglie ulteriori informazioni. Quando queste possono essere ottenute soltanto per mezzo di esperimenti su animali vertebrati, egli presenta all'Agenzia una proposta di strategia di sperimentazione, a norma dell'articolo 38, precisando le ragioni per le quali ritiene che siano necessarie tali ulteriori informazioni. In attesa dei risultati delle sperimentazioni supplementari, egli registra nella relazione sulla sicurezza chimica le misure di gestione dei rischi che ha messo in atto.

Quando le sperimentazioni supplementari sono ultimate, l'utilizzatore a valle modifica come opportuno la relazione sulla sicurezza chimica e la sua scheda di dati di sicurezza, se è tenuto a compilarla.

FASE 3: CARATTERIZZAZIONE DEI RISCHI

Una caratterizzazione dei rischi è realizzata per ogni nuovo scenario d'esposizione, come prescritto nell'allegato I, punto 6. La caratterizzazione dei rischi è riportata nella voce pertinente della relazione sulla sicurezza chimica ed è riassunta nella scheda di dati di sicurezza alle voci pertinenti.

Nell'elaborare uno scenario d'esposizione sarà necessario formulare ipotesi iniziali sulle condizioni operative e le misure di gestione dei rischi. Se le ipotesi iniziali conducono a una caratterizzazione dei rischi che indichi una protezione inadeguata della salute umana e dell'ambiente è necessario svolgere un processo iterativo con la modifica di uno o più fattori fino a che si possa dimostrare un controllo adeguato. Ciò può comportare la produzione di informazioni supplementari circa i pericoli o l'esposizione o un'appropriata modifica del processo, delle condizioni operative o delle misure di gestione dei rischi. Sono pertanto possibili iterazioni tra, da una parte, l'elaborazione e revisione di uno scenario iniziale d'esposizione, il che include la definizione e attuazione di misure di gestione dei rischi e, dall'altra, la produzione di ulteriori informazioni per elaborare lo scenario d'esposizione definitivo. La produzione di informazioni supplementari ha lo scopo di permettere una caratterizzazione più precisa dei rischi, sulla base di una più accurata valutazione dei pericoli e/o dell'esposizione.

L'utilizzatore a valle elabora una relazione sulla sicurezza chimica, nella quale precisa la sua valutazione della sicurezza chimica utilizzando la parte B, punti 9 e 10, del formato di cui all'allegato I, punto 7, ed eventualmente gli altri punti di tale formato.

La parte A della relazione sulla sicurezza chimica contiene una dichiarazione da cui risulta che le misure di gestione dei rischi descritte negli scenari d'esposizione pertinenti sono attuate dall'utilizzatore a valle per i suoi usi propri e che le misure di gestione dei rischi descritte negli scenari d'esposizione per gli usi identificati sono comunicate a valle della catena d'approvvigionamento.

▼M11




ALLEGATO XIII

CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERSISTENTI, BIOACCUMULABILI E TOSSICHE, E DELLE SOSTANZE MOLTO PERSISTENTI E MOLTO BIOACCUMULABILI

Il presente allegato definisce i criteri per l’identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (sostanze PBT), e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (sostanze vPvB), nonché le informazioni di cui occorre tenere conto per valutare le proprietà P, B e T di una sostanza.

Per identificare le sostanze PBT e vPvB si applica un metodo basato sulla forza probante dei dati e sul parere di esperti, mettendo a confronto tutti i dati pertinenti e disponibili elencati nel punto 3.2 con i criteri figuranti nella parte 1. Tale metodo si applica in particolare quando i criteri indicati nella parte 1 non possono essere applicati direttamente alle informazioni disponibili.

In base a tale metodo viene vagliato l’insieme delle informazioni disponibili per l’identificazione di una sostanza PBT o vPvB: risultati di appropriati studi in vitro di monitoraggio e modellizzazione, dati pertinenti sugli animali, informazioni tratte dall’applicazione dell’approccio per categorie (raggruppamento, metodo del read-across), risultati basati sui metodi (Q)SAR, esperienza umana ricavata dai dati relativi a malattie professionali e infortuni, studi epidemiologici e clinici, studi di casi e osservazioni ben documentati. Occorre dare la debita importanza alla qualità e alla coerenza dei dati. A prescindere dalle conclusioni individuali che si possono trarre dai singoli risultati, essi sono accorpati in modo da costituire un’unica evidenza per determinare se una sostanza presenta o meno una particolare proprietà.

Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PBT/vPvB si fondano su dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti.

L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PBT/vPvB dei costituenti pertinenti di una sostanza e dei prodotti di trasformazione e/o degradazione pertinenti.

Il presente allegato si applica a tutte le sostanze organiche, anche le organometalliche.

1.   CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PBT E vPvB

1.1.   Sostanze PBT

Una sostanza che soddisfa i criteri di persistenza, bioaccumulo e tossicità enunciati nei punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 è considerata una sostanza PBT.

1.1.1.   Persistenza

Una sostanza è persistente (P) quando si verifica una delle seguenti situazioni:

a) l’emivita di degradazione nell’acqua di mare è superiore a 60 giorni;

b) l’emivita di degradazione in acqua dolce o di estuario è superiore a 40 giorni;

c) l’emivita di degradazione nei sedimenti marini è superiore a 180 giorni;

d) l’emivita di degradazione nei sedimenti di acqua dolce o di estuario è superiore a 120 giorni;

e) l’emivita di degradazione nel suolo è superiore a 120 giorni.

1.1.2.   Bioaccumulo

Una sostanza è bioaccumulabile (B) se il suo fattore di bioconcentrazione (FBC) nelle specie acquatiche è superiore a 2 000 .

1.1.3.   Tossicità

Una sostanza è tossica (T) quando si verifica una delle seguenti situazioni:

a) la sua concentrazione senza effetti osservati (NOEC) a lungo termine o EC10 negli organismi marini o d’acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l;

b) la sostanza è classificabile come cancerogena (categoria 1A o 1B), mutagena di cellule germinali (categoria 1A o 1B) o tossica per la riproduzione (categoria 1A, 1B o 2) in base al regolamento (CE) n. 1272/2008;

c) esistono altre prove di tossicità cronica, date dalla classificabilità della sostanza come sostanza con tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta (STOT RE categoria 1 o 2), in base al regolamento (CE) n. 1272/2008.

1.2.   Sostanze vPvB

Una sostanza che soddisfa i criteri di persistenza e bioaccumulo enunciati nei punti 1.2.1 e 1.2.2 è considerata una sostanza vPvB.

1.2.1.   Persistenza

Una sostanza è molto persistente (vP) quando si verifica una delle seguenti situazioni:

a) l’emivita di degradazione in acqua marina, acqua dolce o di estuario è superiore a 60 giorni;

b) l’emivita di degradazione in sedimenti di acqua marina, acqua dolce o di estuario è superiore a 180 giorni;

c) l’emivita di degradazione nel suolo è superiore a 180 giorni.

1.2.2.   Bioaccumulo

Una sostanza è molto bioaccumulabile (vB) se il suo fattore di bioconcentrazione nelle specie acquatiche è superiore a 5 000 .

2.   SCREENING E VALUTAZIONE DELLE PROPRIETÀ P, vP, B, vB e T

2.1.   Registrazione

Per l’identificazione delle sostanze PBT e vPvB nel fascicolo di registrazione, il dichiarante tiene conto delle informazioni indicate nell’allegato I e nella parte 3 del presente allegato.

Se il fascicolo tecnico contiene, per uno o più endpoint, solo le informazioni richieste negli allegati VII e VIII, il dichiarante prende in considerazione le informazioni utili per ricercare le proprietà P, B o T in conformità del punto 3.1 del presente allegato. Se dai risultati dei saggi di screening o da altre informazioni emerge che la sostanza può avere proprietà PBT o vPvB, il dichiarante acquisisce ulteriori dati pertinenti nel modo indicato nel punto 3.2 del presente allegato. Qualora l’acquisizione di ulteriori dati pertinenti dovesse richiedere la disponibilità di informazioni di cui agli allegati IX o X, il dichiarante presenta una proposta di sperimentazione. Se il processo e le condizioni d’uso della sostanza soddisfano le condizioni indicate al punto 3.2 lettera b) o c) dell’allegato XI, è possibile omettere gli ulteriori dati e di conseguenza la sostanza è considerata alla stregua di un PBT o vPvB nel fascicolo di registrazione. Non occorre acquisire ulteriori dati per la valutazione delle proprietà PBT/vPvB se lo screening o altre informazioni non indicano l’esistenza di proprietà P o B.

2.2.   Autorizzazione

Per i fascicoli costituiti al fine di identificare le sostanze di cui all’articolo 57, lettere d) ed e), si tiene conto delle informazioni utili contenute nei fascicoli di registrazione e degli altri dati disponibili illustrati nella parte 3.

3.   INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SCREENING E ALLA VALUTAZIONE DELLE PROPRIETÀ P, vP, B, vB e T

3.1.   Informazioni sullo screening

Le informazioni seguenti sono da prendere in considerazione per la ricerca delle proprietà P, vP, B, vB e T nei casi di cui al secondo comma del punto 2.1 e possono essere prese in considerazione per lo screening delle proprietà P, vP, B, vB e T nei casi di cui al punto 2.2.

3.1.1.   Indicazione delle proprietà P e vP

a) risultati dei saggi sulla biodegradazione veloce in conformità dell’allegato VII, punto 9.2.1.1;

b) risultati di altri saggi di screening (ad esempio test della biodegradabilità immediata potenziata, test della biodegradabilità intrinseca);

c) risultati ottenuti dai modelli di biodegradazione (Q)SAR in conformità dell’allegato XI, punto 1.3;

d) altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità.

3.1.2.   Indicazione delle proprietà B e vB

a) coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua determinato per via sperimentale in conformità dell’allegato VII, punto 7.8, o stimato mediante modelli (Q)SAR in conformità del punto 1.3 dell’allegato XI;

b) altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità.

3.1.3.   Indicazione delle proprietà T

a) tossicità acquatica a breve termine in conformità dell’allegato VII, punto 9.1, e dell’allegato VIII, punto 9.1.3;

b) altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità.

3.2.   Informazioni sulla valutazione

Per la valutazione delle proprietà P, vP, B, vB e T si tiene conto delle seguenti informazioni, utilizzando un metodo basato sulla forza probante dei dati:

3.2.1.   Valutazione delle proprietà P o vP:

a) risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nelle acque superficiali;

b) risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nel suolo;

c) risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nei sedimenti;

d) altre informazioni, quali dati ricavati da studi di monitoraggio o sul campo, purché se ne possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e la fondatezza.

3.2.2.   Valutazione delle proprietà B o vB:

a) risultati di uno studio di bioconcentrazione o di bioaccumulo nelle specie acquatiche;

b) altri dati sul potenziale di bioaccumulo di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità, come ad esempio:

 risultati di uno studio di bioaccumulo nelle specie terrestri,

 dati ricavati dall’analisi scientifica di fluidi o tessuti umani, quali sangue, latte o grasso,

 rilevamento di livelli elevati nel biota, in particolare in specie in via d’estinzione o in popolazioni vulnerabili, rispetto ai livelli dell’ambiente circostante,

 risultati derivanti da uno studio di tossicità cronica su animali,

 valutazione del comportamento tossicocinetico della sostanza;

c) informazioni sulla capacità della sostanza di bioamplificarsi nella catena alimentare, se possibile espressa mediante fattori di bioamplificazione o di amplificazione nelle reti trofiche.

3.2.3.   Valutazione delle proprietà T:

a) risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su invertebrati, come indicato nell’allegato IX, punto 9.1.5;

b) risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su pesci, come indicato nell’allegato IX, punto 9.1.6;

c) risultati ottenuti da studi sull’inibizione della crescita nelle piante acquatiche, come indicato nell’allegato VII, punto 9.1.2;

d) La sostanza è classificabile come cancerogena di categoria 1A o 1B (con frase di rischio H350 o H350i), mutagena delle cellule germinali di categoria 1A o 1B (con frase di rischio H340), tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e/o 2 (con frase di rischio H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360fD, H361, H361f, H361d o H361fd), avente, a dose ripetuta, effetti tossici specifici per organi bersaglio di categoria 1 o 2 (con frase di rischio H372 o H373), a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008;

e) risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine o tossicità per la riproduzione degli uccelli, come indicato nell’allegato X, punto 9.6.1;

f) altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità.

▼C1




ALLEGATO XIV

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

▼C5



N. voce

Sostanza

Proprietà intrinseche di cui all’articolo 57

Disposizioni transitorie

Usi o categorie di usi esentati dall’obbligo di autorizzazione

Termini di riesame

Data entro cui devono pervenire le domande (1)

Data di scadenza (2)

1.

5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene

(muschio xilene)

N. CE: 201-329-4

N. CAS: 81-15-2

vPvB

21 febbraio 2013

21 agosto 2014

2.

4,4’-diaminodifenilmetano

(MDA)

N. CE: 202-974-4

N. CAS: 101-77-9

Cancerogeno

(categoria 1B)

21 febbraio 2013

21 agosto 2014

3.

Esabromociclododecano

(HBCDD)

N. CE:

221-695-9,

247-148-4,

N. CAS:

3194-55-6

25637-99-4

Alfa-esabromociclododecano

N. CAS: 134237-50-6,

Beta-esabromociclododecano

N. CAS: 134237-51-7

Gamma-esabromociclododecano

N. CAS: 134237-52-8

PBT

21 febbraio 2014

21 agosto 2015

4.

Bis(2-etilesil) ftalato

(DEHP)

N. CE: 204-211-0

N. CAS: 117-81-7

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

21 agosto 2013 ►M43   (*1)  ◄

21 febbraio 2015 ►M43   (*2)  ◄

Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE

 

5.

Benzil-butil-ftalato

(BBP)

N. CE: 201-622-7

N. CAS: 85-68-7

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

21 agosto 2013 ►M43   (*1)  ◄

21 febbraio 2015 ►M43   (*2)  ◄

Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE

 

6.

Dibutil ftalato

(DBP)

N. CE: 201-557-4

N. CAS: 84-74-2

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

21 agosto 2013 ►M43   (*1)  ◄

21 febbraio 2015 ►M43   (*2)  ◄

Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE

 

▼M15

7.

Diisobutilftalato (DIBP)

Numero CE: 201-553-2

Numero CAS: 84-69-5

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

21 agosto 2013 ►M43   (*1)  ◄

21 febbraio 2015 ►M43   (*2)  ◄

8.

Diarsenico triossido

Numero CE: 215-481-4

Numero CAS: 1327-53-3

Cancerogeno

(categoria 1A)

21 novembre 2013

21 maggio 2015

9.

Pentaossido di diarsenico

Numero CE: 215-116-9

Numero CAS: 1303-28-2

Cancerogeno

(categoria 1A)

21 novembre 2013

21 maggio 2015

10.

Cromato di piombo

Numero CE: 231-846-0

Numero CAS: 7758-97-6

Cancerogeno

(categoria 1B)

Tossico per la riproduzione

(categoria 1A)

21 novembre 2013 ►M43   (*1)  ◄

21 maggio 2015 ►M43   (*2)  ◄

11.

Giallo di piombo solfocromato

(colorante CI Pigment Yellow 34)

Numero CE: 215-693-7

Numero CAS: 1344-37-2

Cancerogeno

(categoria 1B)

Tossico per la riproduzione

(categoria 1A)

21 novembre 2013 ►M43   (*1)  ◄

21 maggio 2015 ►M43   (*2)  ◄

12.

Piombo cromato molibdato solfato rosso

(colorante CI Pigment Red 104)

Numero CE: 235-759-9

Numero CAS: 12656-85-8

Cancerogeno

(categoria 1B)

Tossico per la riproduzione

(categoria 1A)

21 novembre 2013 ►M43   (*1)  ◄

21 maggio 2015 ►M43   (*2)  ◄

 

 

13.

Fosfato di tris(2-cloroetile)

(TCEP)

Numero CE: 204-118-5

Numero CAS: 115-96-8

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

21 febbraio 2014

21 agosto 2015

 

 

14.

2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT)

Numero CE: 204-450-0

Numero CAS: 121-14-2

Cancerogeno

(categoria 1B)

21 febbraio 2014 ►M43   (*1)  ◄

21 agosto 2015 ►M43   (*2)  ◄

 

 

▼M22

15.

Tricloroetilene

N. CE: 201-167-4

N. CAS: 79-01-6

Cancerogeno

(categoria 1B)

21 ottobre 2014 ►M43   (*1)  ◄

21 aprile 2016 ►M43   (*2)  ◄

16.

Triossido di cromo

N. CE: 215-607-8

N. CAS: 1333-82-0

Cancerogeno

(categoria 1 A)

Mutageno

(categoria 1B)

21 marzo 2016 ►M43   (*1)  ◄

21 settembre 2017 ►M43   (*2)  ◄

17.

Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri

Gruppo contenente:

Acido cromico

N. CE: 231-801-5

N. CAS: 7738-94-5

Acido dicromico

N. CE: 236-881-5

N. CAS: 13530-68-2

Oligomeri dell’acido cromico e dell’acido dicromico

N. CE: non ancora assegnato

N. CAS: non ancora assegnato

Cancerogeno

(categoria 1B)

21 marzo 2016 ►M43   (*1)  ◄

21 settembre 2017 ►M43   (*2)  ◄

18.

Dicromato di sodio

N. CE: 234-190-3

N. CAS: 7789-12-0

10588-01-9

Cancerogeno

(categoria 1B)

Mutageno

(categoria 1B)

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

21 marzo 2016 ►M43   (*1)  ◄

21 settembre 2017 ►M43   (*2)  ◄

19.

Dicromato di potassio

N. CE: 231-906-6

N. CAS: 7778-50-9

Cancerogeno

(categoria 1B)

Mutageno

(categoria 1B)

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

21 marzo 2016 ►M43   (*1)  ◄

21 settembre 2017 ►M43   (*2)  ◄

20.

Dicromato di ammonio

N. CE: 232-143-1

N. CAS: 7789-09-5

Cancerogeno

(categoria 1B)

Mutageno

(categoria 1B)

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

21 marzo 2016 ►M43   (*1)  ◄

21 settembre 2017 ►M43   (*2)  ◄

 

 

21.

Cromato di potassio

N. CE: 232-140-5

N. CAS: 7789-00-6

Cancerogeno

(categoria 1B)

Mutageno

(categoria 1B)

21 marzo 2016 ►M43   (*1)  ◄

21 settembre 2017 ►M43   (*2)  ◄

 

 

22.

Cromato di sodio

N. CE: 231-889-5

N. CAS: 7775-11-3

Cancerogeno

(categoria 1B)

Mutageno

(categoria 1B)

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

21 marzo 2016 ►M43   (*1)  ◄

21 settembre 2017 ►M43   (*2)  ◄

 

 

▼M28

23.

Formaldeide, prodotti di reazione oligomerica con anilina (MDA tecnico)

N. CE: 500-036-1

N. CAS: 25214-70-4

Cancerogeno

(categoria 1B)

22 febbraio 2016 ►M43   (*1)  ◄

22 agosto 2017 ►M43   (*2)  ◄

24.

Acido arsenico

N. CE: 231-901-9

N. CAS: 7778-39-4

Cancerogeno

(categoria 1 A)

22 febbraio 2016

22 agosto 2017

25.

Bis(2-metossietil) etere (diglime)

N. CE: 203-924-4

N. CAS: 111-96-6

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

22 febbraio 2016 ►M43   (*1)  ◄

22 agosto 2017 ►M43   (*2)  ◄

26.

1,2-dicloroetano (EDC)

N. CE: 203-458-1

N. CAS: 107-06-2

Cancerogeno

(categoria 1B)

22 maggio 2016

22 novembre 2017

27.

2,2′-dicloro-4,4′-metilendianilina (MOCA)

N. CE: 202-918-9

N. CAS: 101-14-4

Cancerogeno

(categoria 1B)

22 maggio 2016 ►M43   (*1)  ◄

22 novembre 2017 ►M43   (*2)  ◄

28.

Tris(cromato) di dicromo

N. CE: 246-356-2

N. CAS: 24613-89-6

Cancerogeno

(categoria 1B)

22 luglio 2017 ►M43   (*1)  ◄

22 gennaio 2019 ►M43   (*2)  ◄

29.

Cromato di stronzio

N. CE: 232-142-6

N. CAS: 7789-06-2

Cancerogeno

(categoria 1B)

22 luglio 2017 ►M43   (*1)  ◄

22 gennaio 2019 ►M43   (*2)  ◄

30.

Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio

N. CE: 234-329-8

N. CAS: 11103-86-9

Cancerogeno

(categoria 1 A)

22 luglio 2017 ►M43   (*1)  ◄

22 gennaio 2019 ►M43   (*2)  ◄

31.

Ottaidrossocromato di pentazinco

N. CE: 256-418-0

N. CAS: 49663-84-5

Cancerogeno

(categoria 1 A)

22 luglio 2017 ►M43   (*1)  ◄

22 gennaio 2019 ►M43   (*2)  ◄

▼M43

32.

1-Bromopropano (n-bromuro di propile)

N. CE: 203-445-0

N. CAS: 106-94-5

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

4 gennaio 2019

4 luglio 2020

33.

Diisopentilftalato

N. CE: 210-088-4

N. CAS: 605-50-5

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

4 gennaio 2019

4 luglio 2020

34.

Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-8-ramificati, ricchi di C7

N. CE: 276-158-1

N. CAS: 71888-89-6

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

4 gennaio 2019

4 luglio 2020

35.

Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7-11-ramificati e lineari

N. CE: 271-084-6

N. CAS: 68515-42-4

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

4 gennaio 2019

4 luglio 2020

36.

Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare

N. CE: 284-032-2

N. CAS: 84777-06-0

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

4 gennaio 2019

4 luglio 2020

37.

Ftalato di bis(2-metossietile)

N. CE: 204-212-6

N. CAS: 117-82-8

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

4 gennaio 2019

4 luglio 2020

38.

Dipentilftalato

N. CE: 205-017-9

N. CAS: 131-18-0

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

4 gennaio 2019

4 luglio 2020

39.

N-pentilisopentilftalato

N. CE: —

N. CAS: 776297-69-9

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

4 gennaio 2019

4 luglio 2020

40.

Olio di antracene

N. CE: 292-602-7

N. CAS: 90640-80-5

Cancerogeno

(categoria 1B) (*3), PBT, vPvB

4 aprile 2019

4 ottobre 2020

41.

Pece, catrame di carbone, alta temperatura.

N. CE: 266-028-2

N. CAS: 65996-93-2

Cancerogeno

(categoria 1B), PBT, vPvB

4 aprile 2019

4 ottobre 2020

42.

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

[che comprende sostanze ben definite e sostanze UVCB, polimeri e omologhi]

N. CE: —

N. CAS: —

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino [articolo 57, lettera f), ambiente]

4 luglio 2019

4 gennaio 2021

43.

4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato

[sostanze con catena alchilica lineare e/o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostanze UVCB e ben definite, polimeri e omologhi, che includono qualsiasi isomero e/o combinazioni di isomeri]

N. CE: —

N. CAS: —

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino [articolo 57, lettera f), ambiente]

4 luglio 2019

4 gennaio 2021

▼C1

(1)   Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(2)   Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(*1)   1o settembre 2019 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio destinati alla riparazione di articoli la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quel pezzo di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.

(*2)   1o marzo 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per la riparazione degli articoli la cui produzione ha cessato o cesserà entro la data di scadenza per tale sostanza, se tale sostanza è stata usata nella produzione di tali articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quei pezzi di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.

(*3)   Non soddisfa i criteri di identificazione di una sostanza come cancerogena se contiene < 0,005 % p/p di benzo [a] pirene (EINECS n. 200-028-5).




ALLEGATO XV

FASCICOLI

I.   INTRODUZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente allegato definisce i principi generali relativi alla preparazione dei fascicoli per proporre e giustificare:

▼M3 —————

▼M3

 l'identificazione di una sostanza come CMR, PBT, vPvB o come sostanza che presenta un rischio equivalente a norma dell'articolo 59,

▼C1

 le restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di una sostanza all'interno della Comunità.

Le parti pertinenti dell'allegato I sono usate per la metodologia e il formato dei fascicoli di cui al presente allegato.

Per tutti i fascicoli sono prese in considerazione tutte le informazioni pertinenti dei fascicoli di registrazione e possono essere usate altre informazioni disponibili. Per quanto riguarda le informazioni relative ai pericoli che non sono state comunicate in precedenza all'Agenzia, un sommario esauriente di studio è incluso nel fascicolo.

II.   CONTENUTO DEI FASCICOLI

▼M3 —————

▼C1

2.   Fascicolo per l'identificazione di una sostanza come CMR, PBT, vPvB o come sostanza di equivalente preoccupazione a norma dell'articolo 59

Proposta

La proposta comprende l'identità della sostanza o delle sostanze interessate e l'eventuale proposta di identificarle come CMR a norma dell'articolo 57, lettere a), b) o c), come PBT a norma dell'articolo 57, lettera d), come vPvB a norma dell'articolo 57, lettera e), o come sostanza di equivalente preoccupazione a norma dell'articolo 57, lettera f).

Giustificazione

Il confronto delle informazioni disponibili con i criteri enunciati nell'allegato XIII per le sostanze PBT a norma dell'articolo 57, lettera d), e vPvB a norma dell'articolo 57, lettera e), o una valutazione dei pericoli e il confronto con l'articolo 57, lettera f), conformemente alle parti pertinenti dell'allegato I, punti da 1 a 4, sono portati a termine e documentati nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica nell'allegato I.

Informazioni sulle esposizioni, le sostanze alternative e i rischi

Sono fornite le informazioni disponibili relative all'uso e all'esposizione e le informazioni sulle sostanze e le tecniche alternative.

3.   Fascicoli per proposte relative a restrizioni

Proposta

La proposta comprende l'identità della sostanza e la o le restrizioni proposte alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e agli usi, nonché una sintesi della giustificazione.

Informazioni sui rischi e pericoli

I rischi da contrastare con la restrizione sono descritti in base ad una valutazione dei rischi e pericoli conformemente alle parti pertinenti dell'allegato I e sono documentati nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica in tale allegato.

Sono forniti elementi comprovanti che le misure di gestione dei rischi messe in atto (anche quelle identificate nelle registrazioni effettuate a norma degli articoli da 10 a 14) non sono sufficienti.

Informazioni sulle alternative

Sono fornite le informazioni disponibili sulle sostanze e le tecniche alternative, fra cui:

 informazioni sui rischi per la salute umana o per l'ambiente connessi alla fabbricazione o all'uso delle alternative,

 disponibilità, compresi i tempi,

 fattibilità tecnica ed economica.

Giustificazione delle restrizioni a livello comunitario

È fornita la giustificazione che:

 è necessaria un'azione a livello comunitario,

 la misura più appropriata a livello comunitario è una restrizione, valutata sulla base dei criteri seguenti:

 

i) efficacia: la restrizione deve essere mirata agli effetti o alle esposizioni che comportano i rischi identificati e permettere di ridurre tali rischi a un livello accettabile entro un termine ragionevole e in proporzione al rischio;

ii) praticabilità: la restrizione deve essere attuabile, applicabile e gestibile;

iii) verificabilità: i risultati ottenuti dalla restrizione proposta devono poter essere verificati.

Valutazione socioeconomica

Gli effetti socioeconomici della restrizione proposta possono essere analizzati con riferimento all'allegato XVI. A tal fine, i vantaggi netti che la restrizione proposta comporta per la salute umana e l'ambiente possono essere confrontati con i costi netti che da essa derivano per i fabbricanti, gli importatori, gli utilizzatori a valle, i distributori, i consumatori e la società nel suo insieme.

Informazioni sulle consultazioni tra le parti interessate

Sono incluse nel fascicolo le informazioni sulle consultazioni tra le parti interessate e sul modo in cui si è tenuto conto delle loro osservazioni.




ALLEGATO XVI

ANALISI SOCIOECONOMICA

Il presente allegato precisa le informazioni che possono essere prese in considerazione da quanti presentano un'analisi socioeconomica unitamente a una domanda d'autorizzazione, a norma dell'articolo 62, paragrafo 5, lettera a), o in relazione a una proposta di restrizione, a norma dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera b).

L'Agenzia predispone una guida all'analisi socioeconomica. L'analisi socioeconomica, o i contributi alla stessa, sono presentati nel formato specificato dall'Agenzia a norma dell'articolo 111.

Tuttavia, spetta a chi chiede l'autorizzazione o, nel caso di una proposta di restrizione, alla parte interessata, stabilire il grado di dettaglio e l'ambito dell'analisi socioeconomica, o dei contributi alla stessa. Le informazioni fornite possono riguardare gli effetti socioeconomici prodotti a qualsiasi livello.

Un'analisi socioeconomica può trattare dei seguenti aspetti:

 conseguenze della concessione o del rifiuto di un'autorizzazione per i richiedenti o, nel caso di una proposta di restrizione, per l'industria (fabbricanti e importatori). Conseguenze sul piano economico per tutti gli altri attori della catena d'approvvigionamento, gli utilizzatori a valle e le imprese interessate in termini di investimenti, ricerca e sviluppo, innovazione, costi una tantum e costi di funzionamento (messa in conformità, disposizioni transitorie, modifiche delle procedure esistenti e dei sistemi di dichiarazione e di monitoraggio, ricorso a nuove tecnologie, ecc.), tenuto conto delle tendenze generali del mercato e delle tecnologie,

 conseguenze della concessione o del rifiuto di un'autorizzazione o di una restrizione proposta sui consumatori. Ad esempio, prezzo dei prodotti, variazioni della composizione, della qualità o della prestazione dei prodotti, disponibilità dei prodotti, scelta offerta ai consumatori, nonché effetti sulla salute umana e l'ambiente in relazione all'incidenza sui consumatori,

 conseguenze sociali della concessione o del rifiuto di un'autorizzazione o di una restrizione proposta. Ad esempio, occupazione e sicurezza del lavoro,

 disponibilità, adeguatezza e fattibilità tecnica delle sostanze e/o tecnologie alternative e loro conseguenze economiche; informazioni sull'entità e sulle prospettive del cambiamento tecnologico nel settore o nei settori interessati. Nel caso di una domanda d'autorizzazione, conseguenze sociali e/o economiche del ricorso alle alternative disponibili,

 conseguenze più generali della concessione o del rifiuto di un'autorizzazione o di una restrizione proposta per il commercio, la concorrenza e lo sviluppo economico (in particolare per le PMI e in relazione ai paesi terzi), tenuto conto eventualmente anche degli aspetti locali, regionali, nazionali o internazionali,

 nel caso di una proposta di restrizione, proposte di altre misure regolamentari o non regolamentari che possano permettere di realizzare l'obiettivo di detta restrizione proposta (tenendo conto della legislazione in vigore), compresa una valutazione dell'efficacia e dei costi delle misure alternative di gestione dei rischi,

 nel caso di una proposta di restrizione o del rifiuto di un'autorizzazione, i benefici per la salute umana e l'ambiente, nonché i benefici sociali ed economici. Ad esempio, salute dei lavoratori, vantaggi per l'ambiente e distribuzione dei benefici (ad esempio geografica, tra i gruppi di popolazione),

 un'analisi socioeconomica può anche prendere in esame altri aspetti considerati pertinenti dai richiedenti o dalla parte interessata.




ALLEGATO XVII

▼M5

RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI



Colonna 1

Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela

Colonna 2

Restrizioni

1.  Trifenili policlorurati (PCT)

Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso:

— come sostanze,

— nelle miscele, inclusi gli olii usati, o negli apparecchi, in concentrazioni superiori ai 50 mg/kg (0,005 % in peso).

2.  Cloroetene (cloruro di vinile)

N. CAS 75-01-4

N. CE 200-831-0

Non è ammesso come agente propellente degli aerosol, qualunque sia l’uso.

È vietata l’immissione sul mercato di generatori di aerosol contenenti la sostanza come agente propellente.

▼M6

►M3  
3.  Le sostanze o le miscele liquide ►M3   che sono ritenute pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE o ◄ che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:
a)  classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
b)  classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c)  classe di pericolo 4.1;
d)  classe di pericolo 5.1.  ◄

1.  Non sono ammesse:

— in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,

— in articoli per scherzi,

— in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.

2.  Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.

3.  Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se:

— possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e

— presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con la frase di rischio R65 o H304.

4.  Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN).

5.  Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele pericolose, i fornitori si assicurano, prima dell’immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a)  le lampade ad olio etichettate con la frase di rischio R65 o H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»; e, dal 1o dicembre 2010, «Ingerire un sorso d’olio — o succhiare lo stoppino di una lampada — può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;

b)  i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1o dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L’ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;

c)  gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1o dicembre 2010.

6.  Entro il 1o giugno 2014 la Commissione invita l’agenzia europea per le sostanze chimiche a preparare un fascicolo, in conformità all’articolo 69 del presente regolamento, in vista dell’eventuale divieto dei liquidi accendigrill e dei combustibili per lampade ornamentali etichettati con la frase R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico.

7.  Le persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato per la prima volta oli per lampade e liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 forniscono all’autorità competente dello Stato membro interessato entro il 1o dicembre 2011, e successivamente ogni anno, informazioni sulle soluzioni alternative agli oli per lampade e ai liquidi accendigrill etichettati con la frase R65 o H304. Gli Stati membri mettono questi dati a disposizione della Commissione.

▼M5

4.  Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile)

N. CAS 126-72-7

1.  Non è ammesso per il trattamento degli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle.

2.  Non è ammessa l’immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.

5.  Benzene

N. CAS 71-43-2

N. CE 200-753-7

1.  Non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/kg (0,0005 %) del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo.

2.  Non è ammessa l’immissione sul mercato di giocattoli o parti di giocattoli non conformi al paragrafo 1.

3.  Non è ammessa l’immissione sul mercato e l’uso:

— come sostanza,

— come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.

4.  Tuttavia, il paragrafo 3 non si applica:

a)  ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE;
b)  alle sostanze e alle miscele destinate ad essere utilizzate in processi industriali che non consentono l’emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti; ►M33  
c)  al gas naturale immesso sul mercato per essere utilizzato dai consumatori, a condizione che la concentrazione di benzene sia inferiore allo 0,1 % volume/volume.  ◄

6.  Fibre d’amianto

a)  Crocidolite

N. CAS 12001-28-4

b)  Amosite

N. CAS 12172-73-5

c)  Antofillite

N. CAS 77536-67-5

d)  Actinolite

N. CAS 77536-66-4

e)  Tremolite

N. CAS 77536-68-6

f)  Crisotilo

N. CAS 12001-29-5

N. CAS 132207-32-0

►M37  
1.  La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.
Tuttavia, se l'uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale data, il primo comma non si applica fino al 1o luglio 2025 all'uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17).
Entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettono allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. Lo Stato membro trasmette una copia alla Commissione europea.
Qualora, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, uno Stato membro richieda il monitoraggio del tenore di crisotilo nell'aria da parte degli utilizzatori a valle, i risultati devono essere inclusi nella relazione.  ◄
2.  L’uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al paragrafo 1 e che sono già installati e/o in servizio prima del 1o gennaio 2005 è consentito fino alla data della loro eliminazione o fine della loro vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute umana, limitare, vietare o sottoporre a specifiche condizioni l’uso di tali articoli prima della data della loro eliminazione o fine della loro vita utile.
Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato di articoli nella loro integrità contenenti fibre d’amianto di cui al paragrafo 1 già installati e/o in servizio prima del 1o gennaio 2005, a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 1o giugno 2011. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.
3.  Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, l’immissione sul mercato e l’uso di articoli contenenti tali fibre, permessi in conformità delle deroghe precedenti, possono essere consentiti soltanto se i fornitori garantiscono prima dell’immissione sul mercato che gli articoli recano un’etichetta conforme all’appendice 7 del presente allegato.

7.  Ossido di trisaziridinilfosfina

N. CAS 545-55-1

N. CE 208-892-5

1.  Non è ammesso negli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle.

2.  Non è ammessa l’immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.

8.  Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB)

N. CAS 59536-65-1

1.  Non sono ammessi negli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle.

2.  Non è ammessa l’immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.

9.  

a)  Polvere di Panama

(Quillaja saponaria) e i suoi derivati contenenti saponine

N. CAS 68990-67-0

N. CE 273-620-4

b)  Polvere di radice di Helleborus viridis e di Helleborus niger

c)  Polvere di radice di Veratrum album e di Veratrum nigrum

d)  Benzidina e/o suoi derivati

N. CAS 92-87-5

N. CE 202-199-1

e)  O-Nitrobenzaldeide

N. CAS 552-89-6

N. CE 209-025-3

f)  Polvere di legno

1.  Non sono ammessi in articoli o miscele che servono a fare scherzi o che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitutivi della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti.

2.  È vietata l’immissione sul mercato di giochi e scherzi, o articoli o miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1.

3.  Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml di liquido.

10.  

a)  Solfuro di ammonio

N. CAS 12135-76-1

N. CE 235-223-4

b)  Bisolfuro di ammonio

N. CAS 12124-99-1

N. CE 235-184-3

c)  Polisolfuri di ammonio

N. CAS 9080-17-5

N. CE 232-989-1

1.  Non sono ammessi in giochi e scherzi o in articoli o in miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costituenti della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti.

2.  È vietata l’immissione sul mercato di giochi e scherzi, o articoli o miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1.

3.  Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml di liquido.

11.  Esteri volatili dell’acido bromoacetico:

a)  Bromoacetato di metile

N. CAS 96-32-2

N. CE 202-499-2

b)  Bromoacetato di etile

N. CAS 105-36-2

N. CE 203-290-9

c)  Bromoacetato di propile

N. CAS 35223-80-4

d)  Bromoacetato di butile

N. CAS 18991-98-5

N. CE 242-729-9

1.  Non sono ammessi in giochi e scherzi o in articoli o in miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitutivi della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti.

2.  È vietata l’immissione sul mercato giochi e scherzi, o di articoli o miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1.

3.  Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml di liquido.

12.  2-naftilammina

N. CAS 91-59-8

N. CE 202-080-4 e i suoi sali

13.  Benzidina

N. CAS 92-87-5

N. CE 202-199-1 e i suoi sali

14.  4-nitrobifenile

N. CAS 92-93-3

N. Einecs CE 202-204-7

15.  4-amminobifenile xenilammina

N. CAS 92-67-1

N. Einecs CE 202-177-1 e i suoi sali

Alle voci da 12 a 15 si applica quanto segue:

non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze o miscele con concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

16.  Carbonati di piombo:

a)  Carbonato anidro neutro (PbCO3)

N. CAS 598-63-0

N. CE 209-943-4

b)  Diidrossibis(carbonato) di tripiombo 2Pb CO3-Pb(OH)2

N. CAS 1319-46-6

N. CE 215-290-6

Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate come vernici. ►M21  
Gli Stati membri possono però, conformemente alle disposizioni della convenzione n. 13 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), consentire l’uso della sostanza o miscela sul loro territorio per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e di edifici storici e dei loro interni, nonché l’immissione sul mercato per tale uso. Quando uno Stato membro si avvale di tale deroga ne informa la Commissione.  ◄

17.  Solfati di piombo:

a)  PbSO4

N. CAS 7446-14-2

N. CE 231-198-9

b)  Pbx SO4

N. CAS 15739-80-7

N. CE 239-831-0

Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate come vernici. ►M21  
Gli Stati membri possono però, conformemente alle disposizioni della convenzione n. 13 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), consentire l’uso della sostanza o miscela sul loro territorio per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e di edifici storici e dei loro interni, nonché l’immissione sul mercato per tale uso. Quando uno Stato membro si avvale di tale deroga ne informa la Commissione.  ◄

18.  Composti del mercurio

Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per:

a)  impedire l’incrostazione di microrganismi, piante o animali su:

— carene di imbarcazioni,

— gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,

— qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso;

b)  la protezione del legno;

c)  l’impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati utilizzati per la loro fabbricazione;

d)  il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione.

18 bis.  Mercurio

N. CAS 7439-97-6

N. CE 231-106-7

1.  Non è consentita l’immissione sul mercato:
a)  nei termometri per la misurazione della temperatura corporea;
b)  in altri dispositivi di misura destinati alla vendita al grande pubblico (quali manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la temperatura corporea).
2.  Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai dispositivi di misura che erano in uso nella Comunità prima del 3 aprile 2009. Gli Stati membri possono tuttavia limitare o vietare l’immissione sul mercato di tali dispositivi di misura.
3.  La restrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a:
a)  dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007;
b)  barometri [esclusi i barometri di cui alla lettera a)] fino al 3 ottobre 2009. ►M19   ◄ ►M19  
5.  I seguenti dispositivi di misura contenenti mercurio per usi industriali e professionali non sono commercializzabili dopo il 10 aprile 2014:
a)  barometri;
b)  igrometri;
c)  manometri;
d)  sfigmomanometri;
e)  estensimetri da usare con pletismografi;
f)  tensiometri;
g)  termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche.
La restrizione si applica anche ai dispositivi di misura elencati ai punti da a) a g) nel caso in cui siano commercializzati vuoti per essere poi riempiti di mercurio.
6.  Il divieto di cui al paragrafo 5 non si applica a:
a)  sfigmomanometri da usare:
i)  in studi epidemiologici in corso al 10 ottobre 2012;
ii)  come riferimento in studi clinici per la validazione di sfigmomanometri non contenenti mercurio;
b)  termometri destinati esclusivamente a prove da effettuare secondo norme che richiedono l’uso di termometri al mercurio fino al 10 ottobre 2017;
c)  celle a punto triplo al mercurio usate per calibrare dei termometri a resistenza di platino.
7.  I seguenti dispositivi di misura per uso industriale e professionale che utilizzano il mercurio non sono commercializzabili dopo il 10 aprile 2014:
a)  picnometri a mercurio
b)  dispositivi di misura al mercurio per la determinazione del punto di rammollimento.
8.  Il divieto di cui ai paragrafi 5 e 7 non si applica a:
a)  dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007;
b)  dispositivi di misura esposti al pubblico a fini storici e culturali.  ◄

19.  Composti dell’arsenico

1.  Non sono consentiti l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per prevenire l’incrostazione da parte di microrganismi, piante o animali su:

— carene di imbarcazioni,

— gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,

— qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso.

2.  Non sono consentiti l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.

3.  Non sono ammessi nella protezione del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato.

4.  In deroga al paragrafo 3:

a)  relativamente alle sostanze e alle miscele per la protezione del legno: queste possono essere utilizzate negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione se si tratta di soluzioni di composti inorganici del rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C e se autorizzate a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Il legno così trattato non deve essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del conservante.

b)  è consentita l’immissione sul mercato del legno trattato con le soluzioni di tipo RCA, come indicato alla lettera a), se è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l’integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame e se è improbabile che il pubblico abbia un contatto cutaneo con tale legno durante la sua vita di impiego:

— nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali,

— nei ponti e nei lavori di costruzione di ponti,

— nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, ad esempio moli e ponti,

— nelle barriere antirumore,

— nei sistemi di protezione dalle valanghe,

— nelle recinzioni e barriere autostradali,

— nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame,

— nelle strutture per il contenimento della terra,

— nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni,

— nelle traversine ferroviarie sotterranee;

c)  ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che il legno trattato commercializzato rechi la dicitura «Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico». Inoltre il legno commercializzato in imballaggi dovrà riportare la dicitura «Indossare guanti durante la manipolazione di questo legno. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno devono essere trattati come rifiuti pericolosi da un’impresa autorizzata»;

d)  il legno trattato di cui alla lettera a) non deve essere utilizzato:

— in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione,

— in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle,

— in acque marine,

— per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui alla lettera b),

— in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con articoli semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.

5.  Il legno trattato con composti dell’arsenico che era in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato immesso sul mercato conformemente al paragrafo 4 può continuare ad essere utilizzato sino alla fine della sua vita di impiego.

6.  Il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C che era in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato immesso sul mercato in conformità del paragrafo 4:

— può essere utilizzato o riutilizzato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d),

— può essere immesso sul mercato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d).

7.  Gli Stati membri possono consentire che il legno trattato con altri tipi di soluzioni RCA in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007:

— venga utilizzato o riutilizzato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d),

— sia immesso sul mercato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d).

20.  Composti organostannici

1.  Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele con funzione biocida in vernici ad associazione libera.
2.  Non sono consentiti l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele che abbiano funzione biocida per prevenire l’incrostazione di microrganismi, piante o animali su:
a)  tutte le imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la navigazione marittima, costiera, estuariale, interna o lacustre;
b)  gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;
c)  qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente sommerso.
3.  Non sono consentiti l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque industriali. ►M6  
4.  Composti organostannici trisostituiti:
a)  i composti organostannici trisostituiti come i composti di tributilstagno (TBT) e trifenilstagno (TPT) non possono essere utilizzati dopo il 1o luglio 2010 in articoli se la concentrazione nell’articolo, o in una sua parte, è superiore all’equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno;
b)  gli articoli non conformi alla lettera a), non possono essere immessi in commercio dopo il 1o luglio 2010, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data.
5.  Composti di dibutilstagno (DBT):
a)  i composti di dibutilstagno (DBT) non possono essere utilizzati dopo il 1o gennaio 2012 nelle miscele e negli articoli in vendita al pubblico se la concentrazione nella miscela o nell’articolo, o in una sua parte, è superiore all’equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno;
b)  gli articoli e le miscele non conformi alla lettera a) non possono essere immessi in commercio dopo il 1o gennaio 2012, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data;
c)  in via derogatoria, le lettere a) e b) non si applicano fino al 1o gennaio 2015 alle miscele e ai seguenti articoli in vendita al pubblico:

— adesivi e sigillanti mono e bicomponenti vulcanizzanti a temperatura ambiente (sigillanti RTV-1 e RTV-2),

— pitture e rivestimenti contenenti composti di DBT come catalizzatori se sono applicati su articoli,

— profili in cloruro di polivinile (PVC) flessibile, monoestrusi o coestrusi con PVC rigido,

— tessuti rivestiti con PVC contenenti composti di DBT come stabilizzanti se destinati ad applicazioni esterne,

— tubi, grondaie e guarnizioni esterne per l’acqua piovana, nonché materiale di copertura per tetti e facciate.


d)  a titolo di deroga, le lettere a) e b) non si applicano ai materiali e agli articoli che rientrano nel regolamento (CE) n. 1935/2004.
6.  Composti di dioctilstagno (DOT):
a)  i composti di dioctilstagno (DOT) non possono essere utilizzati dopo il 1o gennaio 2012 nei seguenti articoli in vendita al pubblico o utilizzati dal pubblico se la concentrazione nell’articolo, o in una sua parte, è superiore all’equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno:

— articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle,

— guanti,

— calzature o parti di calzature destinate a venire a contatto con la pelle,

— rivestimenti per pareti e pavimenti,

— articoli di puericoltura,

— prodotti per l’igiene femminile,

— pannolini,

— stampi a una e due componenti vulcanizzati a temperatura ambiente (stampi RTV-2);


b)  gli articoli non conformi alla lettera a) non possono essere immessi in commercio dopo il 1o gennaio 2012, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data.  ◄

21.  Di-μ-ossi-di-n-butil-stannoidrossiborano/Idrogenoborato di dibutilstagno C8H19BO3Sn (DBB)

N. CAS 75113-37-0

N. CE 401-040-5

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.

Il primo paragrafo non è tuttavia applicabile alla sostanza (DBB) e alle miscele che la contengono se esse sono destinate ad essere trasformate esclusivamente in articoli, ove questa sostanza non figura più in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 %.

22.  Pentaclorofenolo

N. CAS 87-86-5

N. CE 201-778-6 e suoi sali ed esteri

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso:

— come sostanze,

— come componente di altre sostanze, o in miscele, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.

23.  Cadmium

N. CAS 7440-43-9

N. CE 231-152-8 e suoi composti

Ai fini della presente voce, i codici e i capitoli indicati tra parentesi quadre si riferiscono alla nomenclatura tariffaria e statistica della tariffa doganale comune stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1). ►M13  
1.  Non è ammesso l’uso in miscele e articoli fabbricati partendo dai seguenti polimeri organici sintetici (di seguito «materie plastiche»):

— polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) [3904 10] [3904 21]

— poliuretano (PUR) [3909 50]

— polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10]

— acetato di cellulosa (CA) [3912 11]

— acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11]

— resine epossidiche [3907 30]

— resine a base di melammina — formaldeide (MF) [3909 20]

— resine d’urea - formaldeide (UF) [3909 10]

— poliesteri insaturi (UP) [3907 91]

— tereftalato di polietilene (PET) [3907 60]

— tereftalato di polibutilene (PBT)

— polistirene cristallo/standard [3903 11]

— metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA)

— polietilene reticolato (VPE)

— polistirene antiurto

— polipropilene (PP) [3902 10]


È vietata l’immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire dalle materie plastiche di cui sopra il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica.
In via derogatoria, il secondo comma non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011.
Il primo e il secondo comma si applicano fatti salvi la direttiva 94/62/CE del Consiglio (13) e gli atti adottati in base ad essa.
Entro il 19 novembre 2012, la Commissione, a norma dell’articolo 69, chiede all’Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato XV per valutare se debba essere sottoposto a restrizioni l’uso del cadmio e dei suoi composti nelle materie plastiche diverse da quelle elencate al primo paragrafo. ►M35  
2.  Non sono ammessi ed è vietata la loro immissione sul mercato nelle pitture con i codici [3208 ] e [3209 ] in concentrazione (espressa in Cd metallico) pari o superiore allo 0,01 % in peso.
Per le pitture con i codici [3208 ] e [3209 ] con un tenore di zinco superiore al 10 % in peso, la concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) non deve essere pari o superiore allo 0,1 % in peso.
È vietata l'immissione sul mercato degli articoli pitturati la cui concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata.  ◄
3.  In via derogatoria, i punti 1 e 2 non si applicano agli articoli colorati per motivi di sicurezza con miscele contenenti cadmio.
4.  In via derogatoria, il punto 1, secondo comma, non si applica:

— alle miscele prodotte a partire da rifiuti di PVC, di seguito «PVC riciclato»,

— alle miscele e agli articoli contenenti PVC riciclato il cui tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 % in peso della materia plastica nelle seguenti applicazioni del PVC rigido:

— 

a)  profili e fogli rigidi per applicazioni nell'edilizia;

b)  porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie;

c)  pavimenti e terrazze;

d)  condotti per cavi;

e)  tubi per acque non potabili se il PVC riciclato è utilizzato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione in conformità alle disposizioni del punto 1.


I fornitori provvedono ad apporre in modo visibile, leggibile e indelebile sulle miscele e sugli articoli contenenti PVC riciclato, prima della loro immissione sul mercato, la dicitura «Contiene PVC riciclato» o il seguente pittogramma:
image
A norma dell'articolo 69 del presente regolamento, la deroga di cui al punto 4 sarà riesaminata, in particolare al fine di ridurre il valore limite per il cadmio e procedere a una nuova valutazione della deroga per le applicazioni elencate alle lettere da a) a e), entro il 31 dicembre 2017.  ◄
5.  A norma della presente voce, per «trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)» si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica.
Non sono ammessi per la cadmiatura gli articoli metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti:
a)  nelle attrezzature e nelle macchine per:

— la produzione di alimenti: [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],

— l’agricoltura [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],

— la refrigerazione e il congelamento [8418],

— la tipografia e la stampa [8440] [8442] [8443];


b)  le attrezzature e macchine per la produzione:

— degli accessori per la casa [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],

— dell’arredamento [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],

— degli impianti sanitari [7324],

— del riscaldamento centrale e del condizionamento d’aria [7322] [8403] [8404] [8415].


Comunque, qualunque sia il loro uso o destinazione finale, è vietata l’immissione sul mercato degli articoli cadmiati o dei componenti di tali articoli utilizzati nei settori o nelle applicazioni elencati nelle precedenti lettere a) e b), nonché degli articoli fabbricati nell’ambito dei settori di cui alla lettera b).
6.  Le disposizioni di cui al paragrafo 5 sono anche applicabili agli articoli cadmiati o ai componenti di tali articoli impiegati nei settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) nonché agli articoli fabbricati nell’ambito dei settori di cui alla seguente lettera b):
a)  le attrezzature e macchine per la produzione di:

— carta e cartone [8419 32] [8439] [8441], prodotti tessili e abbigliamento [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];


b)  le attrezzature e macchine per la produzione di:

— apparecchiature di movimentazione industriale [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],

— veicoli stradali e agricoli [capitolo 87],

— materiale rotabile [capitolo 86],

— navi [capitolo 89].


7.  Tuttavia le restrizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano:

— agli articoli e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, «offshore» e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nel materiale rotabile e nelle imbarcazioni,

— ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell’affidabilità dell’apparecchiatura su cui sono installati.

►M13  
8.  È vietato l'uso nelle leghe per brasatura in tenore pari o superiore allo 0,01 % in peso.
È vietata l'immissione sul mercato di leghe per brasatura il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso.
S'intende per brasatura un procedimento di giunzione realizzato con l'ausilio di leghe, a temperature superiori a 450 °C.
9.  In via derogatoria, il punto 8 non si applica alle leghe per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza.
10.  Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:
i)  monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii)  parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:

— braccialetti, collane e anelli

— gioielli per piercing,

— orologi da polso e cinturini,

— spille e gemelli per polsini.

►C6  
11.  In via derogatoria, il punto 10 non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011 e agli articoli di gioielleria di oltre 50 anni al 10 dicembre 2011.  ◄  ◄

24.  Monometiltetraclorodifenilmetano

Nome commerciale: Ugilec 141

N. CAS 76253-60-6

1.  È vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele.

È vietata l’immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza.

2.  A titolo di deroga, il punto 1 non si applica:

a)  agli impianti e macchinari già in servizio alla data del 18 giugno 1994, sino a quando l’impianto o il macchinario sono messi in disuso;

b)  alla manutenzione di impianti o macchinari già in uso in uno Stato membro alla data del 18 giugno 1994.

Ai fini della lettera a), gli Stati membri possono tuttavia, per motivi inerenti alla protezione della salute e dell’ambiente, vietare nel proprio territorio l’uso di tali impianti o macchinari prima della loro eliminazione.

25.  Monometildiclorodifenilmetano

Nome commerciale: Ugilec 121

Ugilec 21

È vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele.

È vietata l’immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza.

26.  Monometil-dibromodifenilmetano bromobenzilbromotoluene, miscela di isomeri

Nome commerciale: DBBT

N. CAS 99688-47-8

È vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele.

È vietata l’immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza.

27.  Nickel

N. CAS 7440-02-0

N. CE 231-111-4 e suoi composti

1.  Non è consentito l’uso:

a)  in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);

b)  in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:

— orecchini,

— collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,

— casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,

— bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti,

se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana;

c)  negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.

2.  Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.

3.  Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.

28.  Sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o cancerogene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— cancerogene di categoria 1A (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 1 (tabella 3.2) elencate nell’appendice 1,

— cancerogene di categoria 1B (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 2 (tabella 3.2) elencate nell’appendice 2.

29.  Sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come mutagene sulle cellule germinali di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o mutagene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2), riportate come segue:

— mutagene di categoria 1A (tabella 3.1)/mutagene di categoria 1 (tabella 3.2) elencate nell’appendice 3,

— mutagene di categoria 1B (tabella 3.1)/mutagene di categoria 2 (tabella 3.2) elencate nell’appendice 4.

30.  Sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (tabella 3.2), riportate come segue:

— tossiche per la riproduzione di categoria 1A con effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 1 con R60 (Può ridurre la fertilità) o R61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) elencate nell’appendice 5,

— tossiche per la riproduzione di categoria 1B con effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 2 con R60 (Può ridurre la fertilità) o R61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) elencate nell’appendice 6.

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.

1.  Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso:

— come sostanze,

— come componenti di altre sostanze, o

— nelle miscele,

per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:

— al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o

►M3

 

— al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

 ◄

Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

«Uso ristretto agli utilizzatori professionali».

2.  A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

a)  ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
b)  ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
c)  ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:

— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,

— agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,

— ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);

►M3  
d)  ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;  ◄ ►M14  
e)  alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica fino a tale data.  ◄

31.  

a)  Creosoto; olio di lavaggio

N. CAS 8001-58-9

N. CE 232-287-5

b)  Olio di creosoto; olio di lavaggio

N. CAS 61789-28-4

N. CE 263-047-8

c)  Distillati (catrame di carbone), olii di naftalene; olio naftalenico

N. CAS 84650-04-4

N. CE 283-484-8

d)  Olio di creosoto, frazione di acenaftene; olio di lavaggio

N. CAS 90640-84-9

N. CE 292-605-3

e)  Distillati (catrame di carbone) di testa; olio di antracene II

N. CAS 65996-91-0

N. CE 266-026-1

f)  Olio di antracene

N. CAS 90640-80-5

N. CE 292-602-7

g)  Acidi di catrame, carbone, greggio; fenoli grezzi

N. CAS 65996-85-2

N. CE 266-019-3

h)  Creosoto del legno

N. CAS 8021-39-4

N. CE 232-419-1

i)  Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini; residui di estrazione (carbone), residui alcalini di catrame di carbone a bassa temperatura

N. CAS 122384-78-5

N. CE 310-191-5

1.  Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per il trattamento del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato.

2.  In deroga al paragrafo 1:

a)  le sostanze e le miscele possono essere utilizzate per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali, cui si applica la legislazione comunitaria sulla protezione dei lavoratori, per nuovi trattamenti in situ solo se contengono:

i)  una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore a 50 mg/kg (0,005 % in peso); e

ii)  una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3 % in peso.

Tali sostanze e miscele per l’uso del trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali:

— possono essere immesse sul mercato soltanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 20 litri,

— non possono essere vendute ai consumatori.

Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

«Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali»;

b)  il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità della lettera a) che è immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, può essere impiegato solo per usi professionali e industriali, ad esempio opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali;

c)  il divieto di immissione sul mercato previsto dal paragrafo 1 non si applica al legno che è stato trattato con le sostanze elencate alla voce 31, lettere da a) a i), prima del 31 dicembre 2002 e che è immesso sul mercato dei prodotti usati.

3.  Il legno trattato di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), non può essere utilizzato:

— all’interno di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione,

— per giocattoli,

— in campi da gioco,

— in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all’aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle,

— per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic,

— per la fabbricazione, l’uso e qualsiasi nuovo trattamento di:

— 

— contenitori destinati a colture agricole,

— imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all’alimentazione umana e/o animale,

— altri materiali che possono contaminare gli articoli sopracitati.

32.  Cloroformio

N. CAS 67-66-3

N. CE 200-663-8

34.  1,1,2-tricloroetano

N. CAS 79-00-5

N. CE 201-166-9

35.  1,1,2,2-tetracloroetano

N. CAS 79-34-5

N. CE 201-197-8

36.  1,1,1,2-tetracloroetano

N. CAS 630-20-6

37.  Pentacloroetano

N. CAS 76-01-7

N. CAS 76-01-7

38.  1,1-dicloroetilene

N. CAS 75-35-4

N. CE 200-864-0

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.

1.  L’immissione sul mercato, o l’uso, non sono ammessi:

— come sostanze,

— come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso,

qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffusive quali la pulizia di superfici o tessuti.

2.  Senza pregiudizio per l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

«Unicamente per uso in impianti industriali».

A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:

a)  ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE;

b)  ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE.

►M3  
40.  Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.  ◄

1.  È vietato l’uso come sostanze o miscele in aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, quali:

— lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni,

— neve e ghiaccio artificiale,

— simulatori di rumori intestinali,

— stelle filanti prodotte con generatori di aerosol,

— imitazione di escrementi,

— sirene per feste,

— schiume e fiocchi per uso decorativo,

— ragnatele artificiali,

— bombette puzzolenti.

2.  Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

«Uso riservato agli utilizzatori professionali».

3.  A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all’articolo 8, paragrafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio (2).

4.  Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste.

41.  Esacloroetano

N. CAS 67-72-1

N. CE 200-666-4

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere impiegate nella produzione o nella lavorazione di metalli non ferrosi.

▼M21 —————

▼M5

43.  Coloranti azoici

1.  I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell’appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell’appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:

— capi d’abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,

— calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo,

— giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio,

— filati e tessuti destinati al consumatore finale.

2.  Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.

3.  I coloranti azoici elencati nell’appendice 9, «lista dei coloranti azoici» non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

▼M9 —————

▼M5

45.  Difeniletere, ottabromo derivato

C12H2Br8O

1.  L’immissione sul mercato o l’uso non sono ammessi:

— come sostanze,

— come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso.

2.  Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso come di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

3.  A titolo di deroga, il punto 2 non si applica:

— agli articoli che erano in uso nella Comunità prima del 15 agosto 2004,

— alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE.

46.  

a)  Nonilfenolo

C6H4(OH)C9H19

N. CAS 25154-52-3

N. CE 246-672-0

b)  Nonilfenoli etossilati

(C2H4O)nC15H24O

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze o miscele con concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso per i seguenti scopi:

1.  pulizie industriali e civili, tranne:

— sistemi di lavaggio a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito,

— sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;

2.  pulizie domestiche;

3.  trattamento tessile e di pellame, tranne:

— trattamento senza rilascio in acque di scarico,

— sistemi con trattamento speciale in cui l’acqua di lavorazione viene pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico biologiche (sgrassatura di pelli ovine);

4.  emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli;

5.  lavorazione dei metalli, tranne:

impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;

6.  industria della pasta di carta e della carta;

7.  prodotti cosmetici;

8.  altri prodotti per la cura personale, tranne:

spermicidi;

9.  coformulanti nei pesticidi e nei biocidi. Tuttavia, le presenti restrizioni lasciano impregiudicata fino alla loro scadenza la validità delle autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o biocidi contenenti nonilfenoli etossilati come coformulante, che siano state rilasciate prima del 17 luglio 2003.

▼M34

46a.  Nonilfenoli etossilati (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

1.  Non possono essere immessi sul mercato dopo il 3 febbraio 2021 in articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso di tale articolo tessile o di ogni parte dell'articolo tessile.

2.  Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano o di nuovi articoli tessili fabbricati senza l'uso di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate.

3.  Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per «articolo tessile» si intende qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l'80 % in peso di fibre tessili, o qualsiasi altro prodotto che contiene una parte che è costituita da almeno l'80 % in peso di fibre tessili, inclusi prodotti quali abbigliamento, accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.

▼M5

47.  Composti del cromo VI

1.  Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.
2.  Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l’agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1.
3.  A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle. ►M21  
4.  La norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per le prove relative al tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento e nelle miscele contenenti cemento è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con il paragrafo 1.  ◄ ►M25  
5.  Gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio.
6.  Gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco di tale parte in cuoio.
7.  I paragrafi 5 e 6 non si applicano all’immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso finale nell’Unione prima del 1o maggio 2015.  ◄

48.  Toluene

N. CAS 108-88-3

N. CE 203-625-9

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso se la sostanza o la miscela sono usate in adesivi o vernici spray destinati alla vendita al pubblico.

49.  Triclorobenzene

N. CAS 120-82-1

N. CE 204-428-0

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso per qualunque impiego, eccetto:

— come prodotto intermedio di sintesi, o

— come solvente di processo in applicazioni chimiche chiuse per reazioni di clorinazione, o

— nella fabbricazione dell’1,3,5-triammino-2,4,6-trinitrobenzene (TATB).

50.  Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

a)  Benzo[a]pirene (BaP)

N. CAS 50-32-8

b)  Benzo[e]pirene (BeP)

N. CAS 192-97-2

c)  Benzo[a]antracene (BaA)

N. CAS 56-55-3

d)  Crisene (CHR)

N. CAS 218-01-9

e)  Benzo[b]fluorantene (BbFA)

N. CAS 205-99-2

f)  Benzo[j]fluorantene (BjFA)

N. CAS 205-82-3

g)  Benzo[k]fluorantene (BkFA)

N. CAS 207-08-9

h)  Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA)

N. CAS 53-70-3

1.  A decorrere dal 1o gennaio 2010, non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici gli olii diluenti aventi un contenuto:

— di BaP superiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), o

— un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati superiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso).


La norma EN 16143-2013 [Prodotti petroliferi — Determinazione del contenuto di Benzo(a)pirene (BaP) e di alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA) negli oli diluenti — Procedimento che utilizza la doppia purificazione mediante LC e l'analisi GC/MS] è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con i limiti di cui al primo comma.
Fino al 23 settembre 2016, si ritiene che i limiti di cui al primo comma siano rispettati se l'estratto di policiclici aromatici (PCA) è inferiore al 3 % in peso, secondo la norma dell'Institute of Petroleum IP 346:1998 (Determinazione dei PCA negli oli lubrificanti di base inutilizzati e nelle frazioni di petrolio prive di asfaltene — estrazione di dimetile solfossido), purché il rispetto dei limiti di BaP e degli elencati IPA, nonché la correlazione dei valori misurati con l'estratto PCA, siano misurati dal fabbricante o dall'importatore ogni sei mesi o dopo ogni cambio operativo di rilievo, optando per il più prossimo.
2.  Inoltre, non possono essere immessi sul mercato pneumatici e battistrada per rigenerazione fabbricati dopo il 1oo gennaio 2010 se contengono oli diluenti in quantitativi superiore ai limiti fissati nel paragrafo 1.
Tali limiti sono considerati rispettati se i composti di gomma vulcanizzata non superano il limite dello 0,35 % di HBay come misurato e calcolato con il metodo ISO 21461 (gomma vulcanizzata — determinazione dell’aromaticità degli olii nei composti di gomma vulcanizzata).
3.  In deroga a quanto sopra stabilito, le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli pneumatici rigenerati se il loro battistrada non contiene oli diluenti che superano i limiti di cui al paragrafo 1.
4.  Ai fini della presente voce, per «pneumatici» si intendono i pneumatici di veicoli contemplati nelle seguenti direttive:

— direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4),

— direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (5), e

— direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (6).

►M24  
5.  Gli articoli non possono essere immessi in commercio per la vendita al pubblico se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato o ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d’ uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 1 mg/kg (0,0001 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.
Tali articoli comprendono, tra l’altro:

— attrezzature sportive come le biciclette, le mazze da golf, le racchette,

— utensili per la casa, carrelli, girelli,

— attrezzi per uso domestico,

— abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo,

— cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per i capelli.


6.   ►C8  I giocattoli, inclusi quelli per le attività, e gli articoli di puericultura non devono essere immessi in commercio se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 0,5 mg/kg (0,00005 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati. ◄
7.  In deroga ai paragrafi 5 e 6, la restrizione non si applica agli articoli immessi in commercio per la prima volta anteriormente al 27 dicembre 2015.
8.  Entro il 27 dicembre 2017 la Commissione riesamina i valori limite di cui ai paragrafi 5 e 6 alla luce dei nuovi dati scientifici, compresi quelli relativi alla migrazione degli IPA presenti negli articoli di cui allo stesso regolamento, nonché quelli relativi a materie prime alternative e, se del caso, modifica tali paragrafi.  ◄

51.  I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e CE che coprono la sostanza):

a)  ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)

N. CAS 117-81-7

N. CE 204-211-0

b)  Dibutilftalato (DBP)

N. CAS 84-74-2

N. CE 201-557-4

c)  Benzilbutilftalato (BBP)

N. CAS 85-68-7

N. CE 201-622-7

1.  Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura.
2.  I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato. ►M30   ◄
4.  Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

52.  I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e CE che coprono la sostanza):

a)  Diisononilftalato (DINP)

N. CAS 28553-12-0 e 68515-48-0

N. CE 249-079-5 e 271-090-9

b)  Diisodecilftalato (DIDP)

N. CAS 26761-40-0 e 68515-49-1

N. CE 247-977-1 e 271-091-4

c)  Ftalato di diottile (DNOP)

N. CAS 117-84-0

N. CE 204-214-7

1.  Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca dai bambini. ►C7  
2.  Tali giocattoli e articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.  ◄ ►M30   ◄
4.  Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

▼M9 —————

▼M5

54.  2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME)

N. CAS 111-77-3

N. CE 203-906-6

Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici, prodotti svernicianti, detersivi, emulsioni autolucidanti e sigillanti per pavimenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso.

55.  2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE)

N. CAS 112-34-5

N. CE 203-961-6

1.  Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici spray o di detersivi spray in generatori di aerosol in concentrazioni pari o superiori al 3 % in peso.

2.  Le vernici spray e i detersivi spray in generatori di aerosol contenenti DEGBE e non conformi al paragrafo 1 non sono immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010.

3.  Fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio delle vernici diverse dalle vernici spray contenenti DEGBE in concentrazioni pari o superiori al 3 % in peso immesse sul mercato per la vendita al pubblico rechi entro il 27 dicembre 2010 in maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura:

«Non utilizzare in dispositivi di verniciatura spray».

►M21  
56.  Diisocianato di metilendifenile (MDI)
N. CAS 26447-40-5
N. CE 247-714-0
compresi i seguenti isomeri specifici:
a)  Diisocianato di 4,4’-metilendifenile:
N. CAS 101-68-8
N. CE 202-966-0
b)  Diisocianato di 2,4’-metilendifenile:
N. CAS 5873-54-1
N. CE 227-534-9
c)  Diisocianato di 2,2’-metilendifenile:
N. CAS 2536-05-2
N. EC 219-799-4  ◄

1.  Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 dicembre 2010, come componente di miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso di MDI per la vendita al pubblico, a meno che i fornitori non garantiscano prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio:

a)  contenga guanti protettivi conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (9);

b)  rechi in maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura, e fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele:

«—  L’uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati.

—  I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto cutaneo, con questo prodotto.

—  Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387).»

2.  A titolo di deroga, il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli adesivi termofusibili.

57.  Cicloesano

N. CAS 110-82-7

N. CE 203-806-2

1.  Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di adesivi di contatto a base di neoprene in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso in confezioni superiori a 350 g.

2.  Gli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano e non conformi al paragrafo 1 non sono immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010.

3.  Fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio degli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso, immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010 rechi in maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura:

«—  Questo prodotto non deve essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione.

—  Questo prodotto non deve essere utilizzato per la posa di moquette.»

58.  Nitrato di ammonio

N. CAS 6484-52-2

N. CE 229-347-8

1.  Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, come sostanza o in miscele contenenti più del 28 % in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio, per l’impiego come concime solido, semplice o composto, salvo che tale concime non ottemperi alle prescrizioni tecniche per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto titolo di azoto di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

2.  Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010 come sostanza o in miscele contenenti il 16 % o più in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio, fatta eccezione per la fornitura:

a)  a utilizzatori a valle e distributori, incluse le persone fisiche o giuridiche che possiedono una licenza o un’autorizzazione conforme alla direttiva 93/15/CEE del Consiglio (11);

b)  ad agricoltori per l’uso in attività agricole, a tempo pieno o a tempo parziale, e non necessariamente in relazione alle dimensioni della superficie del terreno.

Ai fini del presente paragrafo:

i)  per «agricoltore» si intende una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità a norma dell’articolo 299 del trattato e che esercita un’attività agricola;

ii)  per «attività agricola» si intende la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (12);

c)  a persone fisiche o giuridiche impegnate in attività professionali quali l’orticultura, le colture vegetali in serre, la manutenzione di parchi, giardini o campi sportivi, attività forestali o altre attività analoghe.

3.  Tuttavia, per le restrizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono, per motivi socio-economici e fino al 1o luglio 2014, applicare un limite fino al 20 % in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio per le sostanze e le miscele immesse sul mercato all’interno dei rispettivi territori. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

▼M6

59.  Diclorometano

CAS 75-09-2

Numero CE: 200-838-9

1.  Gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso:

a)  non sono immessi per la prima volta sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2010;

b)  non sono immessi sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2011;

c)  non sono utilizzati da operatori professionali dopo il 6 giugno 2012.

Ai fini del presente punto si intende per:

i)  «operatore professionale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i lavoratori dipendenti e autonomi, che esegue lavori di sverniciatura nel corso della sua attività professionale al di fuori di un impianto industriale;

ii)  «impianto industriale»: un impianto utilizzato per attività di sverniciatura.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare sul proprio territorio e per determinate attività l’impiego da parte di operatori professionali, aventi una preparazione specifica di svernicianti contenenti diclorometano e possono autorizzare l’immissione sul mercato di tali svernicianti per la vendita a detti operatori professionali.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga definiscono disposizioni adeguate per la protezione della salute e della sicurezza degli operatori professionali che utilizzano svernicianti contenenti diclorometano e ne informano la Commissione.

Tali disposizioni prescrivono tra l’altro che un operatore professionale sia in possesso di un certificato accettato dallo Stato membro in cui lo stesso soggetto opera, o fornisca altre prove documentali a tal fine, oppure sia approvato dallo Stato membro in questione, in modo da dimostrare preparazione e competenza specifiche ad utilizzare in condizioni di sicurezza svernicianti contenenti diclorometano.

La Commissione stila un elenco degli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al presente paragrafo e lo rende pubblico attraverso Internet.

3.  Un operatore professionale che beneficia della deroga di cui al paragrafo 2 opera soltanto negli Stati membri che hanno fatto ricorso a tale deroga. La formazione di cui al paragrafo 2 comprende almeno gli aspetti seguenti:

a)  consapevolezza, valutazione e gestione dei rischi per la salute, comprese informazioni su sostituti esistenti o processi che, nelle loro condizioni di utilizzazione, sono meno pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

b)  uso di un’aerazione adeguata;

c)  uso di dispositivi di protezione individuale adeguati conformi alla direttiva 89/686/CEE.

I datori di lavoro e i lavoratori autonomi sostituiscono di preferenza il diclorometano con un agente o processo chimico che, nelle sue condizioni di utilizzazione, presenta rischi nulli o inferiori per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L’operatore professionale applica tutte le misure di sicurezza pertinenti, compreso l’uso di dispositivi di protezione individuale.

4.  Fatte salve altre norme comunitarie in materia di protezione dei lavoratori, gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso, possono essere utilizzati in impianti industriali soltanto se sono soddisfatte almeno le condizioni seguenti:

a)  efficace aerazione in tutte le zone di lavorazione, in particolare quelle per il trattamento a umido e l’essiccazione degli articoli sverniciati: aerazione locale per estrazione presso le vasche di sverniciatura, integrata da aerazione forzata in tali zone, al fine di ridurre al minimo l’esposizione e di ottemperare, ove tecnicamente possibile, ai pertinenti limiti di esposizione professionale;

b)  messa in atto di misure volte a ridurre al minimo l’evaporazione dalle vasche di sverniciatura, comprendenti: coperchi per coprire le vasche di sverniciatura eccetto durante il carico e lo scarico; dispositivi adeguati di carico e scarico per le vasche di sverniciatura; e vasche di sverniciatura con acqua o acqua salata per rimuovere l’eccesso di solvente dopo lo scarico;

c)  messa in atto di misure per la manipolazione in condizioni di sicurezza del diclorometano nelle vasche di sverniciatura, comprendenti: pompe e tubazioni per trasferire gli svernicianti nelle e dalle vasche di sverniciatura; e disposizioni adeguate per la pulitura delle vasche e la rimozione dei residui in condizioni di sicurezza;

d)  messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale conformi alla direttiva 89/686/CEE, comprendenti: guanti protettivi adeguati, occhiali di sicurezza e indumenti protettivi; e adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie qualora non possa essere altrimenti conseguita l’osservanza dei pertinenti limiti di esposizione professionale;

e)  messa a disposizione degli operatori di informazioni, istruzioni e formazione adeguate riguardo all’uso di tali dispositivi.

5.  Fatte salve le altre disposizioni comunitarie riguardanti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele pericolose, dal 6 dicembre 2011 gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso, recano la seguente dicitura visibile, leggibile e indelebile:

«Solo per usi industriali e l’utilizzo da parte di operatori professionali approvati in taluni Stati membri dell’Unione europea — verificare dove ne sia autorizzato l’uso.»

▼M12

60.  Acrilammide

N. CAS 79-06-1

Non può essere immessa sul mercato o utilizzata come sostanza o componente di miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso per applicazioni di consolidamento del suolo dopo il 5 novembre 2012.

▼M16

61.  Dimetilfumarato (DMF)

n. CAS 624-49-7

EC 210-849-0

Non può essere utilizzato in articoli o loro parti in concentrazioni superiori a 0,1 mg/kg.

Non possono essere commercializzati articoli o loro parti contenenti DMF in concentrazioni superiori 0,1 mg/kg.

▼M20

62.  

a)  Acetato di fenilmercurio

N. CE 200-532-5

N. CAS 62-38-4

b)  Propionato di fenilmercurio

N. CE 203-094-3

N. CAS 103-27-5

c)  2-Etilesanoato di fenilmercurio

N. CE 236-326-7

N. CAS 13302-00-6

d)  Ottanoato di fenilmercurio

N. CE -

N. CAS 13864-38-5

e)  Neodecanoato di fenilmercurio

N. CE 247-783-7

N. CAS 26545-49-3

1.  Ne sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele a decorrere dal 10 ottobre 2017 se la concentrazione di mercurio nelle miscele è pari o superiore allo 0,01 % in peso.

2.  È vietata l’immissione sul mercato di articoli o loro parti contenenti una o più di queste sostanze a decorrere dal 10 ottobre 2017 se la concentrazione di mercurio negli articoli o nelle loro parti è pari o superiore allo 0,01 % in peso.

▼M18

63.  Piombo

Numero CAS 7439-92-1

Numero CE 231-100-4

e suoi composti

1.  Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso.
2.  Ai fini del paragrafo 1:
i)  «articoli di gioielleria» comprende gli articoli di gioielleria e di bigiotteria e gli accessori per capelli, inclusi:
a)  braccialetti, collane e anelli;
b)  articoli di gioielleria per piercing;
c)  orologi da polso e bracciali da uomo;
d)  spille e gemelli per polsini;
ii)  «singole parti» comprende i materiali che costituiscono l’articolo di gioielleria, nonché le singole componenti degli articoli di gioielleria.
3.  Il paragrafo 1 si applica anche alle singole parti immesse sul mercato o utilizzate per la fabbricazione di articoli di gioielleria.
4.  A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
a)  al vetro cristallo quale definito all’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (14);
b)  alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;
c)  alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [voce NC 7103 , di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostanze;
d)  agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C.
5.  A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica agli articoli di gioielleria immessi sul mercato per la prima volta prima del 9 ottobre 2013 e agli articoli di gioielleria fabbricati prima del 10 dicembre 1961. ►M31  
6.  La Commissione riesamina, entro il 9 ottobre 2017, i paragrafi da 1 a 5 della presente voce alla luce di nuove informazioni scientifiche, tra cui la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 1 e, se del caso, modifica la presente voce di conseguenza.  ◄ ►M31  
7.  Da non immettere sul mercato o usare negli articoli forniti al pubblico se in tali articoli, o in loro parti accessibili, la concentrazione di piombo (espressa in metallo) è uguale o superiore allo 0,05 % in peso e, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tali articoli o loro parti accessibili possano essere messi in bocca dai bambini.
Tale limite non si applica nei casi in cui si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo da un siffatto articolo o da una parte accessibile di un articolo (rivestito o no) non supera 0,05 μg/cm2 all'ora (equivalente a 0,05 μg/g/h) e, per gli articoli rivestiti, che il rivestimento è sufficiente a garantire che detto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d'uso dell'articolo normali o ragionevolmente prevedibili.
Ai fini del presente paragrafo si ritiene che un articolo o una parte accessibile di un articolo possano essere messi in bocca dai bambini se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.
8.  A titolo di deroga, il paragrafo 7 non si applica:
a.  agli articoli di gioielleria di cui al paragrafo 1;
b.  al vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE;
c.  alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [codice NC 7103 istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o con miscele contenenti tali sostanze;
d.  agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, dalla vetrificazione o dalla sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C;
e.  alle chiavi e alle serrature, compresi i lucchetti;
f.  agli strumenti musicali;
g.  agli articoli e alle parti di articoli contenenti leghe di ottone, se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) nella lega di ottone non supera lo 0,5 % in peso;
h.  alle punte per strumenti di scrittura;
i.  articoli religiosi;
j.  alle pile portatili zinco-carbone e alle pile a bottone;
k.  agli articoli rientranti nel campo di applicazione:
i)  della direttiva 94/62/CE;
ii)  del regolamento (CE) n. 1935/2004;
iii)  della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*15);
iv)  della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*16).
9.  Entro il 1o luglio 2019 la Commissione riesamina il paragrafo 7 e il paragrafo 8, lettere e), f), i) e j), della presente voce alla luce di nuove informazioni scientifiche, tra cui la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 7, comprese le prescrizioni relative all'integrità del rivestimento e, se del caso, modifica la presente voce di conseguenza.
10.  A titolo di deroga, il paragrafo 7 non si applica agli articoli immessi sul mercato per la prima volta anteriormente al 1o giugno 2016.  ◄

▼M27

64.  1,4-diclorobenzene

N. CAS 106-46-7

N. CE 203-400-5

Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso, come sostanza o come componente di miscele, in una concentrazione pari o superiore all'1 % in peso, qualora la sostanza o miscela sia commercializzata per l'uso o utilizzata come deodorante per ambienti o tavoletta per WC in servizi igienici, abitazioni, uffici o altri ambienti pubblici chiusi.

▼M38

65.  Sali di ammonio inorganici

1.  Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso in miscele isolanti in cellulosa o in articoli isolanti in cellulosa dopo il 14 luglio 2018, a meno che l'emissione di ammoniaca da tali articoli o miscele non produca una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m3) nelle condizioni di prova di cui al paragrafo 4.

Il fornitore di una miscela isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici informa il destinatario o il consumatore del tasso di carico massimo ammissibile della miscela isolante in cellulosa, espresso in spessore e densità.

L'utilizzatore a valle di una miscela isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici garantisce che il tasso di carico massimo ammissibile comunicato dal fornitore non sia superato.

2.  A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di miscele isolanti in cellulosa destinate a essere utilizzate unicamente per la produzione di articoli isolanti in cellulosa o all'uso di tali miscele nella produzione di articoli isolanti in cellulosa.

3.  Nel caso di uno Stato membro che al 14 luglio 2016 abbia attuato misure provvisorie nazionali autorizzate dalla Commissione a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, lettera a), le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano a decorrere da tale data.

4.  La conformità con il valore limite di emissione di cui al paragrafo 1, primo comma, è dimostrata conformemente alla specifica tecnica CEN/TS 16516, adattata come segue:

a)  la durata della prova è di almeno 14 giorni invece di 28 giorni;

b)  l'emissione di gas di ammoniaca è misurata almeno una volta al giorno per l'intera durata della prova;

c)  il valore limite di emissione non è raggiunto né superato in nessuna delle misurazioni effettuate durante la prova;

d)  l'umidità relativa è del 90 % invece che del 50 %;

e)  è utilizzato un metodo appropriato per misurare l'emissione di gas di ammoniaca;

f)  il tasso di carico, espresso in spessore e densità, è registrato durante il campionamento delle miscele o degli articoli isolanti in cellulosa da sottoporre a prova.

▼M40

66.  Bisfenolo A

N. CAS 80-05-7

N. CE 201-245-8

Non è ammessa l'immissione sul mercato nella carta termica in una concentrazione uguale o superiore allo 0,02 % in peso dopo il 2 gennaio 2020.

▼M41

67.  Ossido di bis(pentabromofenile)

(decabromodifeniletere; decaBDE)

N. CAS 1163-19-5

N. CE 214-604-9

1.  Non deve essere prodotto o immesso sul mercato come sostanza in quanto tale dopo il 2 marzo 2019.

2.  Non deve essere impiegato per la produzione o l'immissione sul mercato di:

a)  altre sostanze, come costituente;

b)  miscele;

c)  articoli o parti di essi, in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso dopo il 2 marzo 2019.

3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle sostanze, ai costituenti di altre sostanze o miscele che devono essere o sono utilizzati:

a)  per la produzione di aeromobili prima del 2 marzo 2027;

b)  per la produzione di ricambi per:

i)  aeromobili prodotti prima del 2 marzo 2027,

ii)  veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/46/CE, veicoli agricoli o forestali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*18) o macchine che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*19) prodotti prima del 2 marzo 2019.

4.  Il sottoparagrafo 2, lettera c), non si applica a:

a)  articoli immessi sul mercato prima del 2 marzo 2019;

b)  aeromobili prodotti in conformità al sottoparagrafo 3, lettera a);

c)  ricambi per aeromobili, veicoli o macchine prodotti conformemente al sottoparagrafo 3, lettera b);

d)  apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2011/65/UE.

5.  Ai fini della presente voce, per «aeromobile» si intende una delle seguenti definizioni:

a)  un aeromobile civile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*20) o con un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale;

b)  un aeromobile militare.

▼M44

68.  Acido perfluoroottanoico («PFOA»)

N. CAS 335-67-1

N. CE 206-397-9

e suoi sali.

Qualsiasi sostanza correlata (compresi i suoi sali e polimeri) avente, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroeptil lineare o ramificato con la formula C7F15- direttamente collegato a un altro atomo di carbonio.

Qualsiasi sostanza correlata (compresi i suoi sali e polimeri) avente, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroottil lineare o ramificato con la formula C8F17-.

Le seguenti sostanze sono escluse dalla presente denominazione:

— C8F17-X, in cui X = F, Cl, Br.

— C8F17-C(= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ o C8F17-CF2-X′ (in cui X′ = qualsiasi gruppo, compresi i sali).

1.  Non deve essere prodotto o immesso sul mercato come sostanza in quanto tale a decorrere dal 4 luglio 2020.

2.  A decorrere dal 4 luglio 2020 non deve essere usato per la produzione di o l'immissione sul mercato in:

a)  un'altra sostanza, come costituente;

b)  una miscela;

c)  un articolo

in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb del PFOA, compresi i suoi sali, o a 1 000 ppb di una sostanza correlata al PFOA o di una combinazione di sostanze correlate al PFOA.

3.  I punti 1 e 2 si applicano a decorrere dal:

a)  4 luglio 2022 a:

i)  apparecchiature utilizzate per la fabbricazione di semiconduttori;

ii)  inchiostri da stampa in lattice;

b)  4 luglio 2023 a:

i)  tessuti per la protezione dei lavoratori dai rischi per la loro salute e sicurezza;

ii)  membrane destinate all'uso in tessuti medicali, filtraggio nel trattamento delle acque, processi di produzione e trattamento degli effluenti;

iii)  nanorivestimenti al plasma;

c)  4 luglio 2032 ai dispositivi medici diversi dai dispositivi medici impiantabili che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/42/CEE.

4.  I punti 1 e 2 non si applicano:

a)  all'acido perfluorottansolfonico e ai suoi derivati, che sono elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 850/2004;

b)  alla fabbricazione di una sostanza, se questa è un inevitabile sottoprodotto della produzione di composti chimici fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a 6;

c)  a una sostanza da usare o che è usata come sostanza intermedia isolata trasportata, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), di tale regolamento;

d)  a una sostanza, a un costituente di un'altra sostanza o miscela da usare o che è usata:

i)  nella produzione di dispositivi medici impiantabili che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/42/CEE;

ii)  nei rivestimenti fotografici applicati a pellicole, carta o lastre di stampa;

iii)  nei processi fotolitografici per i semiconduttori o nei processi di incisione per i semiconduttori composti;

e)  alle miscele concentrate di schiume antincendio immesse sul mercato prima del 4 luglio 2020 da usare o che sono usate nella produzione di altre miscele di schiume antincendio.

5.  Il punto 2, lettera b), non si applica alle miscele di schiume antincendio che sono state:

a)  immesse sul mercato prima del 4 luglio 2020; o

b)  prodotte in conformità al punto 4, lettera e), a condizione che, se sono usate a fini di formazione, le emissioni nell'ambiente siano ridotte al minimo e gli effluenti raccolti siano smaltiti in modo sicuro.

6.  Il punto 2, lettera c), non si applica:

a)  agli articoli immessi sul mercato prima del 4 luglio 2020;

b)  ai dispositivi medici impiantabili fabbricati in conformità al punto 4, lettera d), punto i);

c)  agli articoli rivestiti con i rivestimenti fotografici di cui al punto 4, lettera d), punto ii);

d)  ai semiconduttori o ai semiconduttori composti di cui al punto 4, lettera d), punto iii).

▼C9

69.  Metanolo

N. CAS 67-56-1

N. CE 200-659-6

Non è ammessa l'immissione sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 9 maggio 2019 in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso.

▼M46

70.  Ottametilciclotetrasilossano (D4)

N. CAS 556-67-2

N. CE 209-136-7

Decametilciclopentasilossano (D5)

N. CAS 541-02-6

N. CE 208-764-9

1.  Non è ammessa l'immissione sul mercato nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso dell'una o dell'altra sostanza dopo il 31 gennaio 2020.

2.  Ai fini della presente voce, per «prodotti cosmetici da eliminare con acqua» si intendono i prodotti cosmetici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 che, in condizioni d'uso normali, sono eliminati con acqua dopo l'applicazione.

▼M47

71.  1-metil-2-pirrolidone

(NMP)

N. CAS 872-50-4

N. CE 212-828-1

1.  Non deve essere immesso sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all'esposizione dei lavoratori pari a 14,4 mg/m3 per l'esposizione per inalazione e 4,8 mg/kg/giorno per l'esposizione cutanea.

2.  Non deve essere prodotto o utilizzato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l'esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto 1.

3.  In deroga ai punti 1 e 2, gli obblighi ivi stabiliti si applicano a decorrere dal 9 maggio 2024 per quanto riguarda l'immissione sul mercato a fini di impiego, o l'impiego, come solvente o reagente nel processo di rivestimento di fili.

(*1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 42.

(*2)   GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

(*3)   GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(*4)   GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(*5)   GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(*6)   GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

(*7)   GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(*8)   GU L 104 del 8.4.2004, pag. 1.

(*9)   GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

(*10)   GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

(*11)   GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

(*12)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(*13)   GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

(*14)   GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.

(*15)   Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

(*16)   Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

(*17)   Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(*18)   Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

(*19)   Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

(*20)   Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

▼C1




Appendici da 1 a 6

▼M5

PREMESSA

Spiegazione dei titoli delle colonne

Nome della sostanza:

Il nome corrisponde all’identificazione chimica internazionale utilizzata per la sostanza nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Ove possibile, le sostanze sono designate dalle rispettive denominazioni Iupac (International Union of Pure and Applied Chemistry). Le sostanze comprese nell’Einecs (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale), nell’Elincs (lista europea delle sostanze chimiche notificate) o nell’elenco degli «ex-polimeri» (NLP) sono designate con le denominazioni che figurano in tali elenchi. In alcuni casi sono inserite altre denominazioni, ad esempio quelle usuali o comuni. I prodotti fitosanitari e i biocidi sono designati, se possibile, dalle rispettive denominazioni ISO.

Voci relative a gruppi di sostanze:

La parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 comprende alcune voci che si riferiscono a gruppi di sostanze. In questi casi le prescrizioni relative alla classificazione si applicano a tutte le sostanze coperte dalla descrizione.

In alcuni casi, esistono prescrizioni relative alla classificazione per sostanze specifiche comprese in una voce che si riferisce a un gruppo di sostanze. In questi casi una voce specifica è inclusa nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la sostanza in questione e la voce che si riferisce al gruppo di sostanze è accompagnata dalla precisazione «ad eccezione di quelle specificate altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008».

In alcuni casi determinate sostanze possono essere incluse in più di un gruppo di sostanze. In questi casi la classificazione della sostanza ricalca quella di ciascuno dei due gruppi di sostanze. Qualora siano date diverse classificazioni per lo stesso pericolo si applica la classificazione più rigorosa.

Numero indice:

Il numero indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Le sostanze sono elencate nell’appendice conformemente a tale numero indice.

Numeri CE:

Il «numero CE», ossia il numero Einecs, Elincs o NLP, è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea. Il numero Einecs può essere ottenuto dall’Inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti (Einecs). Il numero Elincs può essere ottenuto dalla Lista europea delle sostanze chimiche notificate (Elincs). Il numero NLP può essere ottenuto dall’elenco degli «ex-polimeri». Tali elenchi sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Il numero CE è costituito da un sequenza di sette cifre del tipo XXX-XXX-X, che inizia da 200-001-8 (Einecs), da 400-010-9 (Elincs) e da 500-001-0 (NLP). Questo numero figura nella colonna «N. CE».

Numero CAS:

Per favorire l’identificazione delle sostanze è stato definito un numero CAS (Chemical Abstracts Service).

Note:

Il testo integrale delle note è riportato nella parte 1 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Di seguito sono riportate le note da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento.

Nota A:

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il nome della sostanza deve figurare sull’etichetta sotto una delle designazioni di cui alla parte 3 dell’allegato VI di detto regolamento.

In tale parte è talvolta utilizzata una denominazione generale del tipo «composti di …» o «sali di …». In tal caso, il fornitore che immette tale sostanza sul mercato è tenuto a precisare sull’etichetta il nome esatto, tenendo conto del paragrafo 1.1.1.4 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

▼M14

Nota B:

Talune sostanze (acidi, basi, ecc.) sono immesse in commercio in soluzione acquosa a diverse concentrazioni e richiedono pertanto una classificazione e un'etichettatura diverse poiché i pericoli variano in funzione della concentrazione.

▼M5

Nota C:

Alcune sostanze organiche possono essere commercializzate sia in forma isomerica specifica o come miscela di più isomeri.

Nota D:

Talune sostanze che tendono spontaneamente alla polimerizzazione o decomposizione sono generalmente immesse sul mercato in forma stabilizzata. È in tale forma che sono elencate nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tuttavia, tali sostanze sono a volte immesse sul mercato in forma non stabilizzata. In tal caso, il fornitore che le immette sul mercato deve indicare sull’etichetta il nome della sostanza seguito dalle parole «non stabilizzato(a)».

Nota J:

La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,1 % peso/peso di benzene (n. CE 200-753-7).

Nota K:

La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1 % peso/peso (n. CE 203-450-8).

Nota L:

La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto DMSO, secondo la misurazione IP 346.

Nota M:

La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,005 % peso/peso di benzo[a]-pirene (n. CE 200-028-5).

Nota N:

La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si conosce l’intero iter di raffinazione e si può dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è derivato non è cancerogena.

Nota P:

La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,1 % peso/peso di benzene (N. CE 200-753-7).

Nota R:

La classificazione come cancerogeno non è necessaria per le fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulta maggiore di 6 μm.

▼C1




Appendice 1

▼M5

Punto 28 — Sostanze cancerogene categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)

▼C1



Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

Cromo (VI) triossido; anidride cromica

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

►M5  E ◄

Zinco cromati, compresi il cromato di zinco e potassio

024-007-00-3

 

 

 

▼M14

Monossido di nichel; nichel monossido; [1]

028-003-00-2

215-215-7 [1]

1313-99-1 [1]

 

ossido di nichel; [2]

234-323-5 [2]

11099-02-8 [2]

bunsenite [3]

- [3]

34492-97-2 [3]

Biossido di nichel; nichel biossido

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

 

Triossido di dinichel

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

 

Solfuro di nichel(II); nichel solfuro; [1]

028-006-00-9

240-841-2 [1]

16812-54-7 [1]

 

solfuro di nichel; [2]

234-349-7 [2]

11113-75-0 [2]

millerite [3]

- [3]

1314-04-1 [3]

Disolfuro di trinichel;

028-007-00-4

 

 

 

subsolfuro di nichel; [1]

234-829-6 [1]

12035-72-2 [1]

heazlewoodite [2]

- [2]

12035-71-1 [2]

▼M14

Diidrossido di nichel; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

idrossido di nichel [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Solfato di nichel

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Carbonato di nichel;

028-010-00-0

 

 

 

carbonato basico di nichel;

 

 

acido carbonico, sale di nichel (2+); [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

acido carbonico, sale di nichel; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[carbonato(2-)-O:O′]]diidrossitrinichel; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[carbonato(2-)]tetraidrossitrinichel] [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Dicloruro di nichel

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Dinitrato di nichel; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

sale di nichel di acido nitrico [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Metallina di nichel

028-013-00-7

273-749-6

69012-50-6

 

Depositi e fanghi, da raffinazione elettrolitica del rame, privi di rame, solfato di nichel

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Depositi e fanghi, da raffinazione elettrolitica del rame, privi di rame

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Diperclorato di nichel;

sale di nichel(II) dell'acido perclorico

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Bis(solfato) di dipotassio e nichel; [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

bis(solfato) di diammonio e nichel [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Bis(solfamidato) di nichel;

solfammato di nichel

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Bis(tetrafluoroborato) di nichel

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Diformato di nichel; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

acido formico, sale di nichel; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

acido formico, sale di nichel e rame [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Di(acetato) di nichel; [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

acetato di nichel [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Dibenzoato di nichel

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Bis(4-cicloesilbutirrato) di nichel

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Stearato di nichel(II);

ottadecanoato di nichel(II)

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Dilattato di nichel

028-027-00-3

16039-61-5

 

Ottanoato di nichel(II)

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Difluoruro di nichel; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

dibromuro di nichel; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

diioduro di nichel; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

fluoruro di nichel e potassio [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Esafluorosilicato di nichel

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Selenato di nichel

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Idrogenofosfato di nichel; [1]

028-032-00-0

238-278-2 [1]

14332-34-4 [1]

 

bis(diidrogenofosfato) di nichel; [2]

242-522-3 [2]

18718-11-1 [2]

bis(ortofosfato) di trinichel; [3]

233-844-5 [3]

10381-36-9 [3]

difosfato di dinichel; [4]

238-426-6 [4]

14448-18-1 [4]

bis(fosfinato) di nichel; [5]

238-511-8 [5]

14507-36-9 [5]

fosfinato di nichel; [6]

252-840-4 [6]

36026-88-7 [6]

acido fosforico, sale di calcio e nichel; [7]

- [7]

17169-61-8 [7]

acido difosforico, sale di nichel(II) [8]

- [8]

19372-20-4 [8]

Esacianoferrato di diammonio e nichel

028-033-00-6

74195-78-1

 

Dicianuro di nichel

028-034-00-1

209-160-8

557-19-7

 

Cromato di nichel

028-035-00-7

238-766-5

14721-18-7

 

Silicato di nichel(II); [1]

028-036-00-2

244-578-4 [1]

21784-78-1 [1]

 

ortosilicato di dinichel; [2]

237-411-1 [2]

13775-54-7 [2]

silicato di nichel (3:4); [3]

250-788-7 [3]

31748-25-1 [3]

acido silicico, sale di nichel; [4]

253-461-7 [4]

37321-15-6 [4]

idrossibis[ortosilicato(4-)]trinichelato(3-) di triidrogeno [5]

235-688-3 [5]

12519-85-6 [5]

Esacianoferrato di dinichel

028-037-00-8

238-946-3

14874-78-3

 

Bis(arsenato) di trinichel;

arsenato di nichel(II)

028-038-00-3

236-771-7

13477-70-8

 

Ossalato di nichel; [1]

028-039-00-9

208-933-7 [1]

547-67-1 [1]

 

acido ossalico, sale di nichel [2]

243-867-2 [2]

20543-06-0 [2]

Telloruro di nichel

028-040-00-4

235-260-6

12142-88-0

 

Tetrasolfuro di trinichel

028-041-00-X

12137-12-1

 

Bis(arsenite) di trinichel

028-042-00-5

74646-29-0

 

Periclasio grigio di cobalto e nichel;

028-043-00-0

 

 

 

pigmento nero 25 del Colour Index (C.I.);

 

 

C.I. 77332; [1]

269-051-6 [1]

68186-89-0 [1]

diossido di cobalto e nichel; [2]

261-346-8 [2]

58591-45-0 [2]

ossido di cobalto e nichel [3]

- [3]

12737-30-3 [3]

Triossido di nichel e stagno;

stannato di nichel

028-044-00-6

234-824-9

12035-38-0

 

Decaossido di nichel e triuranio

028-045-00-1

239-876-6

15780-33-3

 

Ditiocianato di nichel

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Dicromato di nichel

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Selenito di nichel(II)

028-048-00-8

233-263-7

10101-96-9

 

Seleniuro di nichel

028-049-00-3

215-216-2

1314-05-2

 

Acido silicico, sale di piombo e nichel

028-050-00-9

68130-19-8

 

Diarseniuro di nichel; [1]

028-051-00-4

235-103-1 [1]

12068-61-0 [1]

 

arseniuro di nichel [2]

248-169-1 [2]

27016-75-7 [2]

Nichel bario titanio priderite giallo chiaro;

028-052-00-X

271-853-6

68610-24-2

 

pigmento giallo 157 del Colour Index (C.I.);

 

 

C.I. 77900

 

 

Diclorato di nichel; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

dibromato di nichel; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

idrogenosolfato di etile, sale di nichel(II) [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Trifluoroacetato di nichel(II); [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

propionato di nichel(II); [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

bis(benzenesolfonato) di nichel; [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

idrogeno citrato di nichel(II); [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

acido citrico, sale di nichel e ammonio; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

acido citrico, sale di nichel; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

nichel bis(2-etilesanoato); [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

acido 2-etilesanoico, sale di nichel; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

acido dimetilesanoico, sale di nichel; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

isoottanoato di nichel(II); [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

isoottanoato di nichel; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

bis(isononanoato) di nichel; [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

neononanoato di nichel(II); [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

isodecanoato di nichel(II); [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

neodecanoato di nichel(II); [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

acido neodecanoico, sale di nichel; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

neoundecanoato di nichel(II); [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

bis(D-gluconato-O1,O2)nichel; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

3,5-bis(terz-butil)-4-idrossibenzoato (1:2) di nichel; [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

palmitato di nichel(II); [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-etilesanoato-O)(isononanoato-O)nichel; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(isononanoato-O)(isoottanoato-O)nichel; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(isoottanoato-O)(neodecanoato-O)nichel; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-etilesanoato-O)(isodecanoato-O)nichel; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-etilesanoato-O)(neodecanoato-O)nichel; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(isodecanoato-O)(isoottanoato-O)nichel; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nichel; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nichel; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

acidi grassi, ramificati C6-19, sali di nichel; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

acidi grassi, C8-18 e C18 insaturi, sali di nichel; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

acido 2,7-naftalenedisolfonico, sale di nichel(II) [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Solfito di nichel(II); [1]

028-055-00-6

231-827-7 [1]

7757-95-1 [1]

 

triossido di nichel e tellurio; [2]

239-967-0 [2]

15851-52-2 [2]

tetraossido di nichel e tellurio; [3]

239-974-9 [3]

15852-21-8 [3]

idrossido, ossido, fosfato di molibdeno e nichel [4]

268-585-7 [4]

68130-36-9 [4]

Boruro di nichel (NiB); [1]

028-056-00-1

234-493-0 [1]

12007-00-0 [1]

 

boruro di dinichel; [2]

234-494-6 [2]

12007-01-1 [2]

boruro di trinichel; [3]

234-495-1 [3]

12007-02-2 [3]

boruro di nichel; [4]

235-723-2 [4]

12619-90-8 [4]

siliciuro di dinichel; [5]

235-033-1 [5]

12059-14-2 [5]

disiliciuro di nichel; [6]

235-379-3 [6]

12201-89-7 [6]

fosfuro di dinichel; [7]

234-828-0 [7]

12035-64-2 [7]

fosfuro di boro e nichel [8]

- [8]

65229-23-4 [8]

Tetraossido di dialluminio e nichel; [1]

028-057-00-7

234-454-8 [1]

12004-35-2 [1]

 

triossido di titanio e nichel; [2]

234-825-4 [2]

12035-39-1 [2]

ossido di titanio e nichel; [3]

235-752-0 [3]

12653-76-8 [3]

esaossido di divanadio e nichel; [4]

257-970-5 [4]

52502-12-2 [4]

ottaossido di cobalto, dimolibdeno e nichel; [5]

268-169-5 [5]

68016-03-5 [5]

triossido di nichel e zirconio; [6]

274-755-1 [6]

70692-93-2 [6]

tetraossido di molibdeno e nichel; [7]

238-034-5 [7]

14177-55-0 [7]

tetraossido di nichel e tungsteno; [8]

238-032-4 [8]

14177-51-6 [8]

olivina, verde nichel; [9]

271-112-7 [9]

68515-84-4 [9]

diossido di litio e nichel; [10]

- [10]

12031-65-1 [10]

ossido di molibdeno e nichel [11]

- [11]

12673-58-4 [11]

Ossido di cobalto, litio e nichel

028-058-00-2

442-750-5

 

▼C1

Diarsenico triossido; arsenico triossido

033-003-00-0

215-481-4

1327-53-3

 

Pentaossido di diarsenico

033-004-00-6

215-116-9

1303-28-2

 

▼M14

Acido arsenico e i suoi sali, esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato

033-005-00-1

A

▼C1

Idrogenoarsenato di piombo

082-011-00-0

232-064-2

7784-40-9

 

Butano [contenente ≥ 0,1 % di butadiene (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C ►M5  , S ◄

Isobutano [contenente ≥ 0,1 % di butadiene (203-450-8)] [2]

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

1,3-Butadiene; buta-1,3-diene

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

Benzene

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

►M5  E ◄

Arseniato trietilico

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

 

Vinile cloruro; cloroetilene

602-023-00-7

200-831-0

75-01-4

 

▼M14

Bis(clorometil) etere;

ossibis(clorometano)

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

 

▼C1

Clorometil (metil) ossido; cloro (metil) etere

603-075-00-3

203-480-1

107-30-2

 

2-Naftilamina

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

►M5  E ◄

Benzidina; 4′-diaminobifenile

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

►M5  E ◄

Benzidina sali

612-070-00-5

 

 

 

2-Naftilamina sali

612-071-00-0

209-030-0[1]

210-313-6[2]

553-00-4[1]

612-52-2[2]

 

4-Aminobifenile

612-072-00-6

202-177-1

92-67-1

 

4-Aminobifenile sali

612-073-00-1

 

 

 

▼M26

Pece, catrame di carbone, alta temperatura;

(il residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. Sostanza solida nera con punto di rammollimento da 30° C a 180 °C (86 °F - 356 °F). Composto prevalentemente da una complessa miscela di idrocarburi aromatici a tre o più anelli condensati.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2

 

▼C1

Catrame di carbone; catrame di carbone

(sottoprodotto della distillazione distruttiva del carbone. Semisolido di colore quasi nero. Combinazione complessa di idrocarburi aromatici, composti fenolici, basi azotate e tiofene)

648-081-00-7

232-361-7

8007-45-2

 

Catrame, carbone, alta temperatura; catrame di carbone

[prodotto di condensazione ottenuto mediante raffreddamento, all’incirca a temperatura ambiente, del gas sviluppato nella distillazione distruttiva ad alta temperatura (superiore a 700 oC) del carbone. È un liquido nero vischioso, più denso dell’acqua. È costituito principalmente da una miscela complessa di idrocarburi aromatici a nuclei condensati. Può contenere piccole quantità di composti fenolici e di basi azotate aromatiche]

648-082-00-2

266-024-0

65996-89-6

 

Catrame, carbone, bassa temperatura; carbolio

[prodotto di condensazione ottenuto raffreddando, all’incirca a temperatura ambiente, il gas sviluppato nella distillazione distruttiva a bassa temperatura (meno di 700 oC) del carbone. Si presenta come un liquido nero vischioso, di densità superiore all’acqua. È composto principalmente da idrocarburi aromatici a nuclei condensati, composti fenolici, basi azotate aromatiche e loro alchilderivati]

648-083-00-8

266-025-6

65996-90-9

 

Catrame, carbone bruno

(olio distillato da catrame di carbone bruno. Costituito principalmente da idrocarburi alifatici, naftenici e aromatici con numero di anelli da uno a tre, loro alchilderivati, eteroaromatici e fenoli con uno e due anelli con punto di ebollizione nell’intervallo 150 oC-360 oC ca.)

648-145-00-4

309-885-0

101316-83-0

 

Catrame, carbone bruno, bassa temperatura

(catrame ottenuto dalla carbonizzazione a bassa temperatura a gasificazione a bassa temperatura di carbone bruno. Costituito principalmente da idrocarburi alifatici, naftenici e aromatici ciclici, idrocarburi eteroaromatici e fenoli ciclici)

648-146-00-X

309-886-6

101316-84-1

 

Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere; olio base non raffinato o mediamente raffinato

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e produce un olio finito di viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi alifatici saturi che sono normalmente presenti in questo intervallo di distillazione del grezzo)

649-050-00-0

265-051-5

64741-50-0

 

Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti; olio base non raffinato o mediamente raffinato

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito con viscosità di almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi alifatici saturi)

649-051-00-6

265-052-0

64741-51-1

 

Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere; olio base non raffinato o mediamente raffinato

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e produce un olio finito con viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-052-00-1

265-053-6

64741-52-2

 

Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti; olio base non raffinato o mediamente raffinato

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi aventi numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito con viscosità pari ad almeno 19 10-6 m2 s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-053-00-7

265-054-1

64741-53-3

 

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido; olio base non raffinato o mediamente raffinato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di trattamento con acido solforico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito di viscosità pari ad almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-054-00-2

265-117-3

64742-18-3

 

Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido; olio base non raffinato o mediamente raffinato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di trattamento con acido solforico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e produce un olio finito di viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-055-00-8

265-118-9

64742-19-4

 

Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido; olio base non raffinato o mediamente raffinato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di trattamento con acido solforico. È costituita da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito di viscosità pari ad almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)

649-056-00-3

265-119-4

64742-20-7

 

Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido; olio base non raffinato o mediamente raffinato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di trattamento con acido solforico. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e produce un olio finito di viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)

649-057-00-9

265-121-5

64742-21-8

 

Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente; olio base non raffinato o mediamente raffinato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di trattamento per la rimozione delle sostanze acide. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito di viscosità pari ad almeno 19 10-6 m2. s-1 a 40 oC. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi alifatici)

649-058-00-4

265-127-8

64742-27-4

 

Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente; olio base non raffinato o mediamente raffinato

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta con un processo di trattamento per la rimozione delle sostanze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e produce un olio finito con viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)

649-059-00-X

265-128-3

64742-28-5

 

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente; olio base non raffinato o mediamente raffinato

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta con un processo di trattamento per la rimozione delle sostanze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito con viscosità di almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-060-00-5

265-135-1

64742-34-3

 

Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente; olio base non raffinato o mediamente raffinato

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta con un processo di trattamento per la rimozione delle sostanze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e produce un olio finito con viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-061-00-0

265-136-7

64742-35-4

 

Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C3 privi di acido; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di idrocarburi crackizzati cataliticamente e trattati per separare le impurezze acide. Costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C2-C4, in prevalenza C3)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dall’impianto di cracking catalitico; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti derivanti da un processo di cracking catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C1-5; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C6, prevalentemente C1-C5)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazione di testa dello stabilizzatore di nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C2-4; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione-frazionamento di nafta polimerizzata cataliticamente. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C2-C6, prevalentemente C2-C4)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C1-4; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C6, prevalentemente C1-C4)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), C3-5, carica di alchilazione olefinica-paraffinica; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi olefinici e paraffinici con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5 usati come carica di alchilazione. Le temperature ambienti sono di norma superiori alla temperatura critica di queste combinazioni)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), ricchi di C4; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di frazionamento catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5, prevalentemente C4)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione delle frazioni di gas e di benzina provenienti dal processo di cracking catalitico. Contiene prevalentemente etano ed etilene)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione atmosferica di una corrente di butano-butilene. Costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio soprattutto nell’intervallo C3-C4)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti per distillazione di prodotti provenienti dalle frazioni di gas e di benzina di un processo di cracking catalitico. È costituita prevalentemente da propilene con parti di etano e propano)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dalle frazioni di gas e benzina di un processo di cracking catalitico. Costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio soprattutto nell’intervallo C2-C4)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore, impianto recupero gas; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di una miscellanea di correnti idrocarburiche. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C4, prevalentemente propano)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi utilizzata come carica di alimentazione dell’impianto Girbatol per la separazione dell’acido solfidrico. Costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio soprattutto nell’intervallo C2-C4)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dalla colonna di frazionamento della nafta isomerizzata, ricchi di C4, esenti da acido solfidrico; gas di petrolio

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di olio purificato crackizzato cataliticamente e di residuo sotto vuoto crackizzato termicamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta stabilizzando la nafta di cracking catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), da cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con idrodesolforatore; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di prodotti del cracking catalitico, del reforming catalitico e dei processi di idrodesolforazione, trattata per eliminarne le impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C4; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione frazionata di nafta ottenuta per via diretta, gas di coda di distillazione e gas di coda stabilizzatore da nafta riformata cataliticamente. È costituita da idrocarburi aventi numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C6, prevalentemente butano e isobutano)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), impianto di ricupero di gas saturo, ricco di C1-2; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti dal frazionamento di gas di coda distillato, nafta ottenuta per via diretta, gas di coda stabilizzatore da nafta riformata cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi aventi numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-5, prevalentemente metano ed etano)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), dall’impianto di cracking termico di residui sotto vuoto; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal cracking termico di residui sotto vuoto. Costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio in prevalenza nell’intervallo C1-C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

►M5  H,  ◄ K

Idrocarburi, ricchi di C3-4, distillato di petrolio; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione e condensazione di petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5, prevalentemente C3-C4)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dal deesanizzatore della serie completa della nafta di prima distillazione; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi per frazionamento di nafta di prima distillazione «full range». Costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio in prevalenza nell’intervallo C2-C6)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di idrocracking. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4. Può anche contenere piccole quantità di idrogeno e idrogeno solforato)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di tagli leggeri di nafta di prima distillazione; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per stabilizzazione di tagli leggeri di nafta di prima distillazione. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C6)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

►M5  H,  ◄ K

Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C4; gas di petrolio

(residuo complesso della distillazione di correnti provenienti da varie operazioni di raffineria. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C4-C5, prevalentemente butano, e punto di ebollizione nell’intervallo da - 11,7 oC a 27,8 oC ca.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

►M5  H,  ◄ K

Idrocarburi, C1-4; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta mediante cracking termico e operazioni di assorbimento e con la distillazione di petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4 e con punto di ebollizione nell’intervallo tra -164 oC e - 0,5 oC ca.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

►M5  H,  ◄ K

Idrocarburi, C1-4, addolciti; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo gas idrocarburici a un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o per eliminare le impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4 e punto di ebollizione nell’intervallo tra -164 oC e - 0,5 oC ca.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

►M5  H,  ◄ K

Idrocarburi, C1-3; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi con numero di atomi di carbonio soprattutto nell’intervallo C1-C3 e punto di ebollizione nell’intervallo tra –164 oC e –42 oC ca.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

►M5  H,  ◄ K

Idrocarburi, C1-4, frazione debutanizzatore; gas di petrolio

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), C1-5, umidi; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione di petrolio grezzo e/o cracking di gasolio di colonna. Costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio in prevalenza nell’intervallo C1-C5)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

►M5  H,  ◄ K

Idrocarburi, C2-4; gas di petrolio

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

►M5  H,  ◄ K

Idrocarburi, C3; gas di petrolio

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), carica di alchilazione; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta mediante cracking catalitico di gasolio. Costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio in prevalenza nell’intervallo C3-C4)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore; gas di petrolio

(combinazione complessa ottenuta dal frazionamento dei residui del depropanizzatore. È costituita prevalentemente da butano, isobutano e butadiene)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), miscela di raffineria; gas di petrolio

(combinazione complessa ottenuta da vari processi di raffineria. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da cracking catalitico; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti derivanti da un processo di cracking catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C5)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), C2-4, addolciti; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo un distillato di petrolio ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4 e punto di ebollizione nell’intervallo tra –51 oC e –34 oC ca.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta con il frazionamento del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dal deesanizzatore; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con il frazionamento di correnti combinate di nafta. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dallo stabilizzatore per il frazionamento di benzina leggera di prima distillazione; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dallo stripper di desolforazione unifiner di nafta; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta con il processo unifiner di desolforazione della nafta e ottenuta per stripping dalla nafta prodotta. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal reforming catalitico di nafta di prima distillazione e dal frazionamento dell’effluente totale. È costituita da metano, etano e propano)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazioni di testa del separatore per il cracking catalitico fluidizzato; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per frazionamento della carica alimentata allo splitter C3-C4. È costituita prevalentemente da idrocarburi C3)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento del liquido proveniente dalla prima torre usata nella distillazione del grezzo. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da debutanizzatore della nafta crackizzata cataliticamente; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di nafta crackizzata cataliticamente. Costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio in prevalenza nell’intervallo C1-C4)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore della nafta e del distillato crackizzati cataliticamente; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da frazionamento di distillato e nafta crackizzati cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla separazione di distillati, nafta e gasolio crackizzati termicamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente provenienti dal processo di coking del petrolio. Costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio in prevalenza nell’intervallo C1-C6)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti di cracking termico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente C4)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazione di testa dello stabilizzatore del reforming catalitico della nafta di prima distillazione; gas di petrolio

(combinazione complessa ottenuta con il reforming catalitico di nafta di prima distillazione e frazionamento dell’effluente globale. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

►M5  H,  ◄ K

Idrocarburi C4; gas di petrolio

649-113-00-2

289-339-5

27741-01-3

►M5  H,  ◄ K

Alcani C1-4, ricchi di C3; gas di petrolio

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C3; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi della distillazione di prodotti da un processo di cracking con vapore. Punto di ebollizione nell’intervallo tra –70 oC e 0 oC ca.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

►M5  H,  ◄ K

Idrocarburi C4, distillato da cracker a vapore; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta dalla distillazione dei prodotti di un processo di cracking con vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio pari a C4, soprattutto 1-butene e 2-butene e contenente anche butano e isobutene; punto di ebollizione nell’intervallo tra –12 oC e 5 oC ca.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

►M5  H,  ◄ K

Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione di C4; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una miscela di gas di petrolio liquefatti a un processo di addolcimento per ossidare i mercaptani o per eliminare le impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi C4 saturi ed insaturi)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

►M5  H,  ◄ K

▼M14

Idrocarburi, C4, privi di 1,3-butadiene e isobutene;

gas di petrolio

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

▼C1

Raffinati (petrolio), frazione C4 crackizzata con vapore dell’estrazione con ammonio acetato di rame, C3-5 e C3-5 insaturi, privi di butadiene; gas di petrolio

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), carica sistema amminico; gas di raffineria

(gas di alimentazione del sistema amminico di eliminazione dell’idrogeno solforato. È costituito da idrogeno. Possono anche essere presenti ossido di carbonio, anidride carbonica, idrogeno solforato e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dall’idrodesolforatore dell’impianto benzene; gas di raffineria

(gas prodotti dall’impianto benzene. È costituito principalmente da idrogeno. Possono anche essere presenti ossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6, compreso il benzene)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), riciclo dall’impianto benzene, ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta riciclando i gas dell’impianto benzene. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C6)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di un olio di miscela. È costituita principalmente da idrogeno e azoto con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione di nafta riformata cataliticamente. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), C6-8, riciclo di reforming catalitico; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dal reforming catalitico di una carica C6-C8 e riciclata per recuperare l’idrogeno. È costituita da idrogeno. Può anche contenere varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-125-00-8

270-760-3

68477-80-5

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), C6-8, da reforming catalitico; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dal reforming catalitico di una carica C6-C8. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C5 e da idrogeno)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), riciclo reformer catalitico di C6-8, arricchiti in idrogeno; gas di raffineria

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), corrente di ritorno C2; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione di idrogeno da una corrente gassosa costituita principalmente da idrogeno con piccole quantità di azoto, ossido di carbonio, metano, etano ed etilene. Contiene prevalentemente idrocarburi quali metano, etano ed etilene, con piccole quantità di idrogeno, azoto e ossido di carbonio)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall’impianto di concentrazione gas; gas di raffineria

(combinazione complessa di gas secchi provenienti dall’impianto di concentrazione gas. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da correnti gassose combinate in un riassorbitore di concentrazione gas. È costituita prevalentemente da idrogeno, ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto, acido solfidrico e idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C3)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per assorbimento di idrogeno da una corrente ricca di idrogeno. È costituita da idrogeno, ossido di carbonio, azoto e metano, con piccole quantità di idrocarburi C2)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(combinazione complessa separata in forma di gas da gas idrocarburici mediante raffreddamento. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio, azoto, metano e idrocarburi C2)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta da olio di miscela idrotrattato riciclato. È costituita principalmente da idrogeno e azoto con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta da gas di reattore riciclati. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto, idrogeno solforato e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C5)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta dagli apparecchi di reforming. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta dal processo di idrotrattamento-reforming. È costituita principalmente da idrogeno, metano ed etano con varie piccole quantità di acido solfidrico e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C5)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta dal processo di idrotrattamento-reforming. È costituita principalmente da idrogeno e metano con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C5)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), condizionamento impianto idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta dal processo di idrotrattamento-reforming. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), distillazione da cracking termico; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking termico. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato, ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio, prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), dall’assorbitore di rifrazionamento dell’apparecchiatura di cracking catalitico; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal rifrazionamento dei prodotti di un processo di cracking catalitico. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi dal reforming catalitico di nafta di prima distillazione. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), dallo stabilizzatore di nafta riformata cataliticamente; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta stabilizzando nafta riformata cataliticamente. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno in presenza di un catalizzatore distillati crackizzati. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), separatore della nafta di prima distillazione idrodesolforata; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per idrodesolforazione di nafta di prima distillazione. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), prodotti di testa dello stabilizzatore della nafta di prima distillazione riformata cataliticamente; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal reforming catalitico di nafta di prima distillazione, seguito da frazionamento dell’effluente totale. È costituita da idrogeno, metano, etano e propano)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell’effluente del reforming; gas di raffineria

(combinazione complessa prodotta mediante flashing ad alta pressione dell’effluente del reattore di reforming. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di metano, etano e propano)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell’effluente del reforming; gas di raffineria

(combinazione complessa prodotta mediante flashing a bassa pressione dell’effluente del reattore di reforming. È costituita principalmente da idrogeno, con varie piccole quantità di metano, etano e propano)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio; gas di raffineria

(combinazione complessa separata per distillazione di una corrente di gas contenente idrogeno, ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C6 o ottenuta per cracking di etano e propano. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C2, idrogeno, azoto e ossido di carbonio)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore dell’apparecchio di idrotrattamento dell’unità benzene; gas di raffineria

(combinazione complessa prodotta per trattamento con idrogeno della carica proveniente dall’unità benzene in presenza di un catalizzatore, seguito da depentanizzazione. È costituita principalmente da idrogeno, etano e propano con varie piccole quantità di azoto, ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6. Può contenere tracce di benzene)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento prodotti di testa di cracking catalitico fluidizzato; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per frazionamento di prodotti di testa provenienti dal processo di cracking catalitico nell’impianto di cracking catalitico fluidizzato. È costituito da idrogeno, azoto e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

►M5  H,  ◄ K

Prodotti del petrolio, gas di raffineria; gas di raffineria

(combinazione complessa costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di metano, etano e propano)

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), idrocracking dal separatore a bassa pressione; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta mediante separazione liquido-vapore dell’effluente del reattore del processo di idrocracking. È costituita prevalentemente da idrogeno e idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), di raffineria; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta da varie operazioni di raffinazione del petrolio. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta dal reforming chimico dei nafteni a composti aromatici. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene solforoso idrotrattato; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene idrotrattato. È costituita principalmente da idrogeno, metano, etano e propano con varie piccole quantità di azoto, idrogeno solforato, monossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C5)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta dal «flash drum» dell’unità di trattamento di cherosene «sour» con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita principalmente da idrogeno e metano con varie piccole quantità di azoto, ossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente dell’intervallo C2-C5)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), distillato dallo stripper del processo di desolforazione unifining; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per stripping dal prodotto liquido del processo di desolforazione «unifining». È costituita da idrogeno solforato, metano, etano e propano)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per frazionamento del prodotto di testa del processo di cracking catalitico fluidizzato. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato, azoto e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da assorbitore secondario di lavaggio dell’impianto di cracking catalitico fluidizzato; gas di raffineria

(combinazione complessa prodotta con il lavaggio del gas di testa proveniente dall’impianto di cracking catalitico fluidizzato. È costituita da idrogeno, azoto, metano, etano e propano)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), prodotto del separatore di desolforazione dell’impianto di idrotrattamento del distillato pesante; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per stripping dal prodotto liquido del processo di desolforazione dell’idrotrattamento del distillato pesante. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di platforming, frazionamento componenti leggeri; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per frazionamento dei componenti leggeri dei reattori al platino dell’unità di platforming. È costituita da idrogeno, metano, etano e propano)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo; gas di raffineria

(combinazione complessa prodotta dalla prima torre usata per la distillazione del grezzo. È costituita da azoto e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dallo stripper del catrame; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per frazionamento di petrolio grezzo ridotto. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dallo stripper «unifining»; gas di raffineria

(combinazione di idrogeno e metano ottenuta per frazionamento dei prodotti provenienti dall’impianto di «unifining»)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla idrodesolforazione di nafta. È costituita da idrogeno, metano, etano e propano)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), dall’idrodesolforazione della nafta di prima distillazione; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta dalla idrodesolforazione di nafta di prima distillazione. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento dei prodotti di testa del cracking catalitico a letto fluido e desolforazione del gasolio; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta con il frazionamento dei prodotti provenienti dall’impianto di cracking a letto fluido e dal desolforatore del gasolio. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per distillazione del grezzo e con processi di cracking catalitico. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato, azoto, ossido di carbonio e idrocarburi paraffinici ed olefinici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolammina; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta dalla desolforazione di gasoli con dietanolammina. È costituita da idrogeno solforato, idrogeno ed idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per separazione della fase liquida dall’effluente dalla reazione di idrogenazione. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato ed idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), spurgo dell’idrodesolforazione del gasolio; gas di raffineria

(combinazione complessa di gas ottenuta dal reformer e dallo spurgo del reattore di idrogenazione. È costituita prevalentemente da idrogeno ed idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell’idrogenatore; gas di raffineria

(combinazione complessa di gas ottenuta dal flash degli effluenti dopo la reazione di idrogenazione. È costituita prevalentemente da idrogeno ed idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta come miscela delle parti non condensabili dal prodotto di un processo di cracking con vapore di nafta oltre ai gas residui ottenuti durante la preparazione dei prodotti susseguenti. È costituita prevalentemente da idrogeno ed idrocarburi paraffinici ed olefinici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5 con cui può trovarsi miscelato anche del gas naturale)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), residuo «visbaking»; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta dalla riduzione di viscosità dei residui in una fornace. È costituita prevalentemente da idrogeno solforato ed idrocarburi paraffinici ed olefinici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), C3-4; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dal cracking del grezzo. Composta da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C4, soprattutto propano e propilene, e punto di ebollizione nell’intervallo tra –51 oC e –1 oC ca.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi della distillazione dei prodotti provenienti dal cracking catalitico di distillati e di nafta. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C4)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), stabilizzatore del frazionamento di nafta polimerizzata cataliticamente; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta stabilizzando i prodotti del frazionamento nella polimerizzazione della nafta. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C4)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), stabilizzatore del frazionamento di nafta riformata cataliticamente, privi di acido solfidrico; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta stabilizzando il frazionamento di nafta riformata cataliticamente ed eliminando l’acido solfidrico con trattamento amminico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di «hydrotreating»; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno in presenza di un catalizzatore distillati crackizzati termicamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), dall’idrodesolforatore del distillato di prima distillazione, privi di acido solfidrico; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con idrodesolforazione catalitica di frazioni di prima distillazione e separando l’acido solfidrico con trattamento amminico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti del cracking catalitico del gasolio. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti provenienti da correnti di idrocarburi eterogenei. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti provenienti da correnti di idrocarburi eterogenei. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), dal frazionatore del distillato e della nafta idrodesolforati, privi di acidi; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di nafta idrodesolforata e correnti idrocarburiche di distillato, trattata per eliminare le impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), dal rettificatore sotto vuoto del gasolio idrodesolforato, privi di acido solfidrico; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per stripping di gasolio sotto vuoto idrodesolforato cataliticamente e da cui è stato eliminato l’idrogeno solforato mediante trattamento con ammina. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), dallo stabilizzatore della nafta di prima distillazione, privi di acido solfidrico; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta di prima distillazione e da cui è stato separato l’idrogeno solforato mediante trattamento con ammina. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), dal deetanizzatore per la carica di alchilazione propano-propilene; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti di reazione del propano con il propilene. Costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio in prevalenza nell’intervallo C1-C4)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), dall’idrodesolforatore del gasolio sotto vuoto, privi di acido solfidrico; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla idrodesolforazione catalitica di gasolio sotto vuoto e dalla quale è stato separato l’idrogeno solforato mediante trattamento con ammina. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dal processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C5 e con punto di ebollizione nell’intervallo da –48 oC a 32 oC ca.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

►M5  H,  ◄ K

Alcani, C1-2; gas di petrolio

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

►M5  H,  ◄ K

Alcani, C2-3; gas di petrolio

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

►M5  H,  ◄ K

Alcani, C3-4; gas di petrolio

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

►M5  H,  ◄ K

Alcani, C4-5; gas di petrolio

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

►M5  H,  ◄ K

Gas combustibili; gas di petrolio

(combinazione di gas leggeri. È costituita prevalentemente da idrogeno e/o idrocarburi a basso peso molecolare)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

►M5  H,  ◄ K

Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo; gas di petrolio

(combinazione complessa di gas leggeri prodotti per distillazione di petrolio grezzo e reforming catalitico di nafta. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4 e punto di ebollizione nell’intervallo da –217 oC a –12 oC)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

►M5  H,  ◄ K

Idrocarburi, C3-4; gas di petrolio

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

►M5  H,  ◄ K

Idrocarburi, C4-5; gas di petrolio

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

►M5  H,  ◄ K

Idrocarburi, C2-4, arricchiti in C3; gas di petrolio

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

►M5  H,  ◄ K

Gas di petrolio, liquefatti; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione del grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C7 e con punto di ebollizione nell’intervallo da –40 oC a 80 oC ca.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

►M5  H,  ◄ K ►M5  , S ◄

Gas di petrolio, liquefatti, addolciti; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una miscela di gas di petrolio liquefatti a un processo di addolcimento per la conversione dei mercaptani o per l’eliminazione delle impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C7 e con punto di ebollizione nell’intervallo da –40 oC a 80 oC ca.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

►M5  H,  ◄ K ►M5  , S ◄

Gas (petrolio), C3-4, ricchi di isobutano; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta distillando idrocarburi saturi e insaturi, solitamente con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C6, soprattutto butano e isobutano. Composta da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C4, in prevalenza isobutano)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

►M5  H,  ◄ K

Distillati (petrolio), C3-6, ricchi di piperilene; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta distillando idrocarburi alifatici saturi e insaturi, solitamente con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C6. È costituita da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C6, prevalentemente piperileni)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione della corrente di butano. Costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio soprattutto nell’intervallo C3-C4)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), C2-3; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da processi di frazionamento catalitico. Contiene prevalentemente etano, etilene, propano e propilene)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C4 privi di acido; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di una corrente idrocarburica di gasolio crackizzata cataliticamente e trattata per eliminare l’idrogeno solforato e altri componenti acidi. Costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5, in prevalenza C4)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

►M5  H,  ◄ K

Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C3-5; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta stabilizzando la nafta di cracking catalitico. Costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio soprattutto nell’intervallo C3-C5)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

►M5  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per frazionamento di prodotti di isomerizzazione della nafta. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

►M5  H,  ◄ K

Erionite

650-012-00-0

 

12510-42-8

 

Amianto

650-013-00-6

 

12001-29-5

12001-28-4

132207-32-0

12172-73-5

77536-66-4

77536-68-6

77536-67-5

 




Appendice 2

▼M5

Punto 28 — Sostanze cancerogene categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)

▼C1



Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

Berillio

004-001-00-7

231-150-7

7440-41-7

 

Composti del berillio esclusi silicati doppi di alluminio e berillio

004-002-00-2

 

 

 

Ossido di berillio

004-003-00-8

215-133-1

1304-56-9

►M5  E ◄

Sulfallate (ISO); dietilditiocarbammato di 2-cloroallile

006-038-00-4

202-388-9

95-06-7

 

Dimetilcarbamoile cloruro

006-041-00-0

201-208-6

79-44-7

 

Diazometano

006-068-00-8

206-382-7

334-88-3

 

▼M14

N-etossi carboniltiocarbammato di O-isobutile

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

N-etossicarboniltiocarbammato di O-esile

006-102-00-1

432-750-3

 

▼C1

Idrazina

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

►M5  E ◄

N, N-Dimetilidrazina

007-012-00-5

200-316-0

57-14-7

 

1,2-Dimetilidrazina

007-013-00-0

 

540-73-8

►M5  E ◄

Sali di idrazina

007-014-00-6

 

 

 

Nitrito di isobutile

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

►M5  E ◄

Idrazobenzene

007-021-00-4

204-563-5

122-66-7

 

Bis(3-carbossi-4-idrossibenzensulfonato) di idrazina

007-022-00-X

405-030-1

 

 

▼M45

Microfibre di vetro E in composizioni rappresentative; [Fibre di alluminosilicato di calcio con orientamento casuale, con le seguenti composizioni rappresentative (% in peso): SiO2 50,0-56,0 %, Al2O3 13,0-16,0 %, B2O3 5,8-10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Metodo di fabbricazione: generalmente prodotte tramite attenuazione di fiamma e rotazione centrifuga. (Possono essere presenti bassi tenori di singoli elementi ulteriori; l'elenco dei metodi di fabbricazione non esclude l'innovazione).]

014-046-00-4

 

▼C1

Esametilfosforo triamide Esametilfosforo triamide

015-106-00-2

211-653-8

680-31-9

 

▼M14

Miscela di: (2-(idrossimetilcarbamoil) etil)fosfonato di dimetile;

(2-(idrossimetilcarbamoil)etil)fosfonato di dietile;

(2-(idrossimetilcarbamoil)etil)fosfonato di metiletile

015-196-00-3

435-960-3

 

▼M26

Fosfuro di indio

015-200-00-3

244-959-5

22398-80-7

 

▼C1

Dimetilsolfato

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

►M5  E ◄

Dietilsolfato

016-027-00-6

200-589-6

64-67-5

 

1,3-Propansultone

016-032-00-3

214-317-9

1120-71-4

 

Cloruro di dimetilsolfammoile

016-033-00-9

236-412-4

13360-57-1

 

Potassio bicromato

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

►M5  E ◄

Ammonio bicromato

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

►M5  E ◄

▼M14

Dicromato di sodio

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

▼M14 —————

▼C1

Cromile cloruro

024-005-00-2

239-056-8

14977-61-8

 

Potassio cromato

024-006-00-8

232-140-5

7789-00-6

 

Calcio cromato

024-008-00-9

237-366-8

13765-19-0

 

Stronzio cromato

024-009-00-4

232-142-6

7789-06-2

 

Cromo(III)cromato; sali di cromo dell’acido cromico (VI)

024-010-00-X

246-356-2

24613-89-6

 

Composti di cromo (VI), esclusi bario cromato e quelli espressamente indicati ►M5  allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ◄

024-017-00-8

 

Cromato di sodio

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

►M5  E ◄

Dicloruro di cobalto

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

►M5  E ◄

Solfato di cobalto

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

►M5  E ◄

▼M14

Acetato di cobalto

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Nitrato di cobalto

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Carbonato di cobalto

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

▼M26

Arseniuro di gallio

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

▼C1

Potassio bromato

035-003-00-6

231-829-8

7758-01-2

 

Cadmio ossido

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

►M5  E ◄

Fluoruro di cadmio

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

►M5  E ◄

Cadmio cloruro

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

►M5  E ◄

Solfato di cadmio

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

►M5  E ◄

Solfuro di cadmio

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

►M5  E ◄

Cadmio (piroforico)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

►M5  E ◄

▼M14

Cromato di piombo

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Giallo di piombo solfocromato;

pigmento giallo 34 del Colour Index (C.I.)

[Questa sostanza è identificata nel Colour Index dal Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

Piombo cromato molibdato solfato rosso;

pigmento rosso 104 del Colour Index (C.I.)

[Questa sostanza è identificata nel Colour Index dal Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

▼C1

Isoprene (stabilizzato)

2-metilbuta-1,3-diene

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

Benzo[a]pirene; benzo[d, e,f]crisene

601-032-00-3

200-028-5

50-32-8

 

Benzo[a]antracene

601-033-00-9

200-280-6

56-55-3

 

Benzo[b]fluorantene; benzo[e]acefenantrilene

601-034-00-4

205-911-9

205-99-2

 

Benzo[j]fluorantene

601-035-00-X

205-910-3

205-82-3

 

Benzo[k]fluorantene

601-036-00-5

205-916-6

207-08-9

 

Dibenzo[a, h]antracene

601-041-00-2

200-181-8

53-70-3

 

Crisene

601-048-00-0

205-923-4

218-01-9

 

Benzo[e]pirene

601-049-00-6

205-892-7

192-97-2

 

1,2-Dibromoetano; etilene dibromuro

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

►M5  E ◄

1,2-Dicloroetano; etilene dicloruro

602-012-00-7

203-458-1

107-06-2

 

▼M45

1,2-dicloropropano; dicloropropano (dicloruro di propilene)

602-020-00-0

201-152-2

78-87-5

 

▼C1

1,2-Dibromo-3-cloropropano

602-021-00-6

202-479-3

96-12-8

 

Bromoetilene

602-024-00-2

209-800-6

593-60-2

 

Tricloroetilene; tricloroetene

602-027-00-9

201-167-4

79-01-6

 

Cloroprene (stabilizzato)

2-clorobuta-1,3-diene

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D ►M5  , E ◄

α-Clorotoluene; benzilcloruro

602-037-00-3

202-853-6

100-44-7

►M5  E ◄

α,α,α-Triclorotoluene; benzotricloruro

602-038-00-9

202-634-5

98-07-7

 

1,2,3-tricloropropano

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

1,3-dicloro-2-propanolo

602-064-00-0

202-491-9

96-23-1

 

Esaclorobenzene

602-065-00-6

204-273-9

118-74-1

 

1,4-Diclorobut-2-ene

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

►M5  E ◄

2,3-Dibromopropan-1-olo; 2,3-dibromo-1-propanolo

602-088-00-1

202-480-9

96-13-9

►M5  E ◄

α,α,α,4-tetraclorotoluene

p-clorobenzotricloruro

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

►M5  E ◄

Ossido di etilene; ossirano

603-023-00-X

200-849-9

75-21-8

 

1-Cloro-2,3-epossipropano; epicloridrina

603-026-00-6

203-439-8

106-89-8

 

Propilene ossido; 1,2-epossipropano; metilossirano

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

►M5  E ◄

2,2’-Biossirano; 1,2:3,4-diepossibutano

603-060-00-1

215-979-1

1464-53-5

 

2,3-Epossipropan-1-olo; glicidolo

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

►M5  E ◄

Fenil glicidil etere; 2,3-epossipropil fenil etere; 1,2-epossi-3-fenossipropano

603-067-00-X

204-557-2

122-60-1

►M5  E ◄

Stirene ossido; (epossietil)benzene; fenilossirano

603-084-00-2

202-476-7

96-09-3

 

Furano

603-105-00-5

203-727-3

110-00-9

►M5  E ◄

R-2,3-epossi-1-propanolo

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

►M5  E ◄

(R)-1-cloro-2,3-epossipropano

603-166-00-8

424-280-2

51594-55-9

 

▼M14

Cloruro di 2,3-epossipropiltrimetilammonio …%;

cloruro di glicidile trimetilammonio …%

603-211-00-1

221-221-0

3033-77-0

 

Cloridrato di 1-(2-ammino-5-clorofenil)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiolo

[Contenente < 0,1 % 4-cloroanilina (n. CE 203-401-0).]

603-221-01-3

433-580-2

214353-17-0

 

▼C1

4-Ammino-3-fluorofenolo

604-028-00-X

402-230-0

399-95-1

 

▼M14

Fenolftaleina

604-076-00-1

201-004-7

77-09-8

 

▼C1

5-Allil-1,3-benzodiossolo; safrolo

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

►M5  E ◄

3-Propanolide; 1,3-propiolattone

606-031-00-1

200-340-1

57-57-8

 

4,4’-bis(dimetilammino)benzofenone

chetone di Michler

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

 

Uretano (DCI); carbammato di etile

607-149-00-6

200-123-1

51-79-6

 

Acrilammidometossiacetato di metile (contente ≥ 0,1  % acrilammide)

607-190-00-X

401-890-7

77402-03-0

 

Acrilammidoglicolato di metile (contente ≥ 0,1  % di acrilammide)

607-210-00-7

403-230-3

77402-05-2

 

4-metilbenzen-solfonato di (S)-ossiranmetanolo

607-411-00-X

417-210-7

70987-78-9

 

▼M14

1-(2,4-diclorofenil)-5-triclorometil-(1H)-1,2,4-triazol-3-carbossilato di etile

607-626-00-9

401-290-5

103112-35-2

 

▼C1

Acrilonitrile

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

D ►M5  , E ◄

2-Nitropropano

609-002-00-1

201-209-1

79-46-9

 

▼M14

2,4-dinitrotoluene; [1]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

121-14-2 [1]

 

dinitrotoluene [2]

246-836-1 [2]

25321-14-6 [2]

▼C1

5-Nitroacenaftene

609-037-00-2

210-025-0

602-87-9

 

2-Nitronaftalene

609-038-00-8

209-474-5

581-89-5

 

4-nitrobifenile

609-039-00-3

202-204-7

92-93-3

 

Nitrofene (ISO); ossido di 2,4-diclorofenile e 4-nitrofenile

609-040-00-9

217-406-0

1836-75-5

 

2-Nitroanisolo

609-047-00-7

202-052-1

91-23-6

 

2,6-Dinitrotoluene

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

►M5  E ◄

2,3-Dinitrotoluene

609-050-00-3

210-013-5

602-01-7

►M5  E ◄

3,4-Dinitrotoluene

609-051-00-9

210-222-1

610-39-9

►M5  E ◄

3,5-Dinitrotoluene

609-052-00-4

210-566-2

618-85-9

►M5  E ◄

Idrazina-tri-nitrometano

609-053-00-X

414-850-9

 

2,5-Dinitrotoluene

609-055-00-0

210-581-4

619-15-8

►M5  E ◄

2-nitrotoluene

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

►M5  E ◄

Azobenzene

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

►M5  E ◄

Metil-ONN-azossimetile acetato; metilazossimetile acetato

611-004-00-2

209-765-7

592-62-1

 

{5-[(4′-((2,6-Diidrossi-3-((2-idrossi-5-solfofenil)azo)fenil)azo)(1,1′-bifenil)-4-il)azo]salicilato(4-)}cuprato(2-) di disodio; C.I. Direct Brown 95

611-005-00-8

240-221-1

16071-86-6

 

4-o-Tolilazo-o-toluidina; 4-ammino-2′,3-dimetilazobenzene; fast garnet GBC base; AAT

611-006-00-3

202-591-2

97-56-3

 

4-Amminoazobenzene

611-008-00-4

200-453-6

60-09-3

 

Azocoloranti della benzidina; coloranti del 4,4’-diarilazobifenile, esclusi quelli espressamente indicati ►M5  allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ◄

611-024-00-1

 

4-Amino 3-[4′-[(2,4-diaminofenil)azol] [1,1′-bifenil]-4-il]azo] - 6-(fenilazo)-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonato di disodio; C.I. Direct Black 38

611-025-00-7

217-710-3

1937-37-7

 

3,3′-[[1,1′-Bifenil]-4,4′diilbis(azo)]bis[5-amino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio; C.I. Direct Blue 6

611-026-00-2

220-012-1

2602-46-2

 

3,3′-[[1,1′-Bifenil]-4,4′diilbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-solfonato) di disodio; C.I. Direct Red 28

611-027-00-8

209-358-4

573-58-0

 

Azocoloranti della o-dianisidina; coloranti del 4,4’-diarilazo-3,3’-dimetossibifenile, esclusi quelli espressamente indicati ►M5  allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ◄

611-029-00-9

 

Coloranti della o-tolidina; coloranti del 4,4’-diarilazo-3,3’-dimetilbifenile, esclusi quelli espressamente indicati ►M5  allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ◄

611-030-00-4

 

1,4,5,8-Tetraamminoantrachinone; C.I. Disperse Blue 1

611-032-00-5

219-603-7

2475-45-8

 

6-Idrossi-1-(3-isopropossipropile)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile

611-057-00-1

400-340-3

85136-74-9

 

(6-(4-Idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-metiletile)-ammonio] formato

611-058-00-7

402-060-7

108225-03-2

 

Trisodio-[4’-(8-acetilammino-3,6-disulfonato-2-naftilazo)-4’’-(6-benzoilammino-3-sulfonato-2-naftilazo)bifenil-1,3’,3’’,1’’’-tetraolato-O, O’, O’’, O’’’]rame(II)

611-063-00-4

413-590-3

164058-22-4

 

Dicloruro di (metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilammino)propil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-5,3-diil)))-1,1′-dipiridinio, dicloridrato

611-099-00-0

401-500-5

 

Fenilidrazina [1]

612-023-00-9

202-873-5 [1]

100-63-0 [1]

►M5  E ◄

Cloruro di fenilidrazinio [2]

200-444-7 [2]

59-88-1 [2]

Idrocloruro di fenilidrazina [3]

248-259-0 [3]

27140-08-5 [3]

Solfato di fenilidrazinio (2:1) [4]

257-622-2 [4]

52033-74-6 [4]

2-Metossi-anilina; o-anisidina

612-035-00-4

201-963-1

90-04-0

►M5  E ◄

3,3′-Dimetossibenzidina; o-dianisidina

612-036-00-X

204-355-4

119-90-4

 

3,3′-dimetossibenzidina sali; o-dianisidina sali

612-037-00-5

 

 

 

3,3′-Dimetilbenzidina; o-tolidina

612-041-00-7

204-358-0

119-93-7

 

▼M14

N,N′-diacetilbenzidina

612-044-00-3

210-338-2

613-35-4

 

▼C1

4,4′-Diaminodifenilmetano; -4,4′-metilenedianilina

612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

►M5  E ◄

3,3′-Diclorobenzidina; 3,3′- di clorobifenil-4,4′-ilenediammina

612-068-00-4

202-109-0

91-94-1

 

3,3′-Diclorobenzidina sali; 3,3′- di clorobifenil-4,4′-ilenediammina sali

612-069-00-X

210-323-0 [1]

265-293-1 [2]

277-822-3 [3]

612-83-9 [1]

64969-34-2 [2]

74332-73-3 [3]

 

Dimetilnitrosamina; N-nitrosodimetilamina

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

►M5  E ◄

2,2′-Dicloro-4,4′-metilendianilina;

4,4′-metilenbis(2-cloroanilina)

612-078-00-9

202-918-9

101-14-4

 

2,2′-Dicloro-4,4′-metilendianilina sali; 4,4′-metilenbis(2-cloroanilina) sali

612-079-00-4

 

 

 

3,3′-Dimetilbenzidina sali; o-tolidina sali

612-081-00-5

210-322-5 [1]

265-294-7 [2]

277-985-0 [3]

612-82-8 [1]

64969-36-4 [2]

74753-18-7 [3]

 

1-Metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina

612-083-00-6

200-730-1

70-25-7

 

4,4′-Metilendi-o-toluidina

612-085-00-7

212-658-8

838-88-0

 

2,2′-(Nitrosoimino)bisetanolo

612-090-00-4

214-237-4

1116-54-7

 

o-Toluidina

612-091-00-X

202-429-0

95-53-4

 

Nitrosodipropilammina; N-nitroso-N-propil-1-propanammina

612-098-00-8

210-698-0

621-64-7

 

▼M14

4-metil-m-fenilendiammina;

2,4-diamminotoluene

612-099-00-3

202-453-1

95-80-7

 

▼C1

Toluen-2,4-diammonio solfato

612-126-00-9

265-697-8

65321-67-7

 

4-Cloroanilina

612-137-00-9

203-401-0

106-47-8

 

▼M14

Metilfenilendiammina;

diamminotoluene

[Prodotto tecnico - Miscela di 4-metil-m-fenilendiammina (n. CE 202-453-1) e 2-metil-m-fenilendiammina (n. CE 212-513-9).]

612-151-00-5

 

▼C1

4-cloro-o-toluidina [1]

4-cloro-o-toluidina cloridrato [2]

612-196-00-0

202-441-6 [1]

221-627-8 [2]

95-69-2 [1]

3165-93-3 [2]

►M5  E ◄

2,4,5-trimetilanilina [1]

2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2]

612-197-00-6

205-282-0 [1] -[2]

137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

►M5  E ◄

4,4′-tiodianilina e suoi sali

612-198-00-1

205-370-9 [1]

139-65-1 [1]

►M5  E ◄

4,4′-ossidianilina e suoi sali

p-amminofenil etere

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

►M5  E ◄

2,4-diaminoanisolo

4-metossi-m-fenilendiammina [1]

2,4-diamminoanisolo solfato [2]

612-200-00-0

210-406-1 [1]

254-323-9 [2]

615-05-4 [1]

39156-41-7 [2]

 

N,N,N′,N′-tetrametil-4,4′-metilendianilina

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

 

C.I. Violetto basico 3 con ≥ 0,1  % chetone di Michler (n. CE 202-027-5)

612-205-00-8

208-953-6

548-62-9

►M5  E ◄

6-metossi-m-toluidina

p-cresidina

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

►M5  E ◄

▼M14

Bifenil-3,3′,4,4′-tetrailtetraammina;

diamminobenzidina

612-239-00-3

202-110-6

91-95-2

 

Cloruro di (2-cloroetil)(3-idrossipropil)ammonio

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

3-ammino-9-etil carbazolo;

9-etilcarbazol-3-ilammina

612-280-00-7

205-057-7

132-32-1

 

▼C1

Etilenimina; aziridina

613-001-00-1

205-793-9

151-56-4

 

2-Metilaziridina; propilenimina

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

►M5  E ◄

Captafolo (ISO); 1,2,3,6-;tetraidro-N-(1,1,2,2-tetracloroetiltio)ftalimmide

613-046-00-7

219-363-3

2425-06-01

 

Carbadox (DCI); 1,4-diossido di 3-(chinossalin-2-ilmetilen)carbazato di metilo; 1,4-diossido di 2-(metossicarbonilidrazonometil)chinossalina

613-050-00-9

229-879-0

6804-07-5

 

Miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione;

miscela di oligomeri di 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione

613-199-00-x

421-550-1

 

▼M14

Chinolina

613-281-00-5

202-051-6

91-22-5

 

▼C1

Acrilamide

616-003-00-0

201-173-7

79-06-1

 

Tioacetammide

616-026-00-6

200-541-4

62-55-5

 

Una miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamino-metossi)propossimetil]-2-metilacrilamide; N-[2,3-Bis-(2-metilacriloilamino-metossi)propossimetil]-2-metilacrilamide; metacrilamide; 2-metil-N-(2-metil-acriloilaminometossimetil)-acrilamide; N-2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilamide

616-057-00-5

412-790-8

 

▼M14

N-[6,9-diidro-9-[[2-idrossi-1-(idrossimetil)etossi]metil]-6-osso-1H-purin-2-il]acetammide

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

▼C1

Distillati (catrame di carbone), frazione benzolo; olio leggero

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione del catrame di carbone. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C10 e temperatura di distillazione nell’intervallo 80 oC-160 oC ca.)

648-001-00-0

283-482-7

84650-02-2

 

Oli di catrame, carbone bruno; olio leggero

(distillato da catrame di lignite con un intervallo di ebollizione 80 oC-250 oC ca. Costituito principalmente da idrocarburi alifatici ed aromatici e fenoli monobasici)

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Benzolo, frazioni di testa (carbone); olio leggero ridistillato, frazione bassobollente

(distillato da olio leggero di forno da coke, con intervallo di distillazione sotto i 100 oC. È composto principalmente da idrocarburi alifatici C4-C6)

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Distillati (catrame di carbone), frazione benzolo, ricchi di benzene, toluene e xileni; olio leggero ridistillato, frazione bassobollente

(residuo della distillazione di benzolo grezzo per eliminare le teste di benzolo. Costituito principalmente da benzene, toluene e xileni con punto di ebollizione nell’intervallo 75 oC-200 oC ca.)

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Idrocarburi aromatici; C6-10, ricchi di C8; olio leggero ridistillato, frazione bassobollente

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Nafta solvente (carbone), leggera; olio leggero ridistillato, frazione bassobollente

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Nafta solvente (carbone), taglio xilene-stirene; olio leggero ridistillato, frazione intermedia

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Nafta solvente (carbone), contenente cumarone-stirene; olio leggero ridistillato, frazione intermedia

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Nafta (carbone), residui della distillazione; olio leggero ridistillato, frazione altobollente

(residuo che rimane della distillazione di nafta recuperata. Costituito prevalentemente da naftalene e da prodotti di condensazione di indene e stirene)

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Idrocarburi aromatici, C8; olio leggero ridistillato, frazione altobollente

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Idrocarburi aromatici, C8-9, sottoprodotto della polimerizzazione di resine idrocarburiche; olio leggero ridistillato, frazione altobollente

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dall’evaporazione sotto vuoto di solvente dalla resina idrocarburica polimerizzata. Costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C8-C9 e con punto di ebollizione nell’intervallo 120 oC-215 oC ca.)

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Idrocarburi aromatici, C9-12, distillazione del benzene; olio leggero ridistillato, frazione altobollente

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Residui di estrazione (carbone), frazione benzolica alcalina, estrazione con acido; olio leggero lavato, bassobollente

(ridistillato dal distillato, liberato da acidi di catrame e basi di catrame, da catrame ad alta temperatura da carbone bituminoso con punto di ebollizione nell’intervallo 90 oC-160 oC ca. È costituito prevalentemente da benzene, toluene e xileni)

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Residui di estrazione (catrame di carbone), frazione benzolica alcalina, estratto acido; olio leggero lavato, bassobollente

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla ridistillazione di distillato di catrame di carbone (privo di acidi e basi di catrame) ad elevata temperatura. È costituita prevalentemente da idrocarburi mononucleari aromatici sostituiti e non sostituiti con punto di ebollizione nell’intervallo 85 oC-195 oC)

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Residui di estratto (carbone), acido della frazione benzolo; olio leggero lavato, bassobollente

(fanghi acidi sottoprodotti della raffinazione mediante acido solforico di carbone grezzo ad alta temperatura. Composti principalmente da acido solforico e composti organici)

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Residui di estrazione (carbone), olio leggero alcalino, frazioni di testa della distillazione; olio leggero lavato, bassobollente

(la prima frazione della distillazione di fondi da prefrazionare ricchi di idrocarburi aromatici, cumarone, naftalene e indene oppure di olio carbolico lavato con un punto di ebollizione molto al di sotto dei 145 oC. Costituita prevalentemente da idrocarburi alifatici ed aromatici C7 e C8)

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Residui di estrazione (carbone), olio leggero alcalino, estratto acido, frazione indenica; olio leggero lavato, mediobollente

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Residui di estrazione (carbone), olio leggero alcalino, frazione indene nafta; olio leggero lavato, altobollente

(distillato di fondi da prefrazionare ricchi di idrocarburi aromatici, cumarone, naftalene ed indene oppure oli carbolici lavati, con punto di ebollizione nell’intervallo 155 oC-180 oC ca. Costituito prevalentemente da indene, indano e trimetilbenzeni)

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Nafta solvente (carbone); olio leggero lavato altobollente

(distillato di catrame di carbone ad alta temperatura, di olio leggero da forno a coke, o di residuo dell’estrazione alcalino di olio leggero di catrame con punto di ebollizione nell’intervallo 130 oC-210 oC ca. È costituito principalmente da indene ed altri composti policiclici contenenti un singolo anello aromatico. Può contenere composti fenolici e basi azotate aromatiche)

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Distillati (catrame di carbone), oli leggeri, frazione neutra; olio leggero lavato, altobollente

(distillato della distillazione frazionata di catrame di carbone ad alta temperatura. È costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici moniciclici alchil-sostituiti con punto di ebollizione nell’intervallo 135 oC-210 oC ca. Può anche contenere idrocarburi insaturi come indene e cumarone)

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Distillati (catrame di carbone), oli leggeri, estratti con acido; olio leggero lavato altobollente

(quest’olio è una miscela complessa di idrocarburi aromatici, prevalentemente indene naftalene, cumarone, fenolo e o-, m- e p-cresolo e con punto di ebollizione nell’intervallo 140 oC-215 oC)

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Distillati (catrame di carbone), oli leggeri; olio carbolico

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione del catrame di carbone. È costituita da idrocarburi aromatici e altri idrocarburi, composti fenolici e composti aromatici azotati e distilla nell’intervallo 150 oC-210 oC ca.)

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Oli di catrame, carbone; olio carbolico

(distillato di catrame di carbone ad alta temperatura con punto di ebollizione nell’intervallo 130 oC-250 oC ca. È composto principalmente da naftalene, alchilnaftaleni, composti fenolici e basi azotate aromatiche)

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Residui di estrazione (carbone), olio leggero alcalino, estratto con acido; olio carbolico lavato

(olio che risulta dal lavaggio con acido di olio carbolico lavato con alcali per rimuovere le piccole quantità di composti basici (basi del catrame). Costituito prevalentemente da indene, indano ed alchilbenzeni)

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Residui di estrazione (carbone), olio di catrame, alcalini; olio carbolico lavato

(residuo ottenuto da olio di catrame di carbone per lavaggio alcalino, ad esempio idrato di sodio in soluzione acquosa, dopo separazione degli acidi di catrame grezzi. È costituito principalmente da naftaleni e basi azotate aromatiche)

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Oli di estrazione (carbone), olio leggero; estratto acido

(estratto acquoso prodotto mediante lavaggio acido di olio carbolico lavato con alcali. Costituito prevalentemente da sali acidi di varie basi azotate aromatiche include piridina, chinolina e loro derivati alchilici)

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Piridina, alchil-derivati; basi di catrame grezze

(combinazione complessa di piridine polialchilate derivate dalla distillazione del catrame di carbone oppure come distillati altobollenti con punto di ebollizione superiore a 150 oC ca. dalla reazione di ammoniaca con acetaldeide, formaldeide o paraformaldeide)

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Basi di catrame, carbone, frazione picolina; basi distillate

(basi piridiniche con intervallo di ebollizione 125 oC-160 oC ca. ottenute per distillazione dell’estratto acido neutralizzato della frazione di catrame contenente basi ottenuta dalla distillazione di catrami di carbone bituminoso. Costituita principalmente da lutidine e picoline)

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Basi di catrame, carbone, frazione lutidinica; basi distillate

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Oli di estrazione (carbone), basi del catrame, frazione collidina; basi distillate

(estratto prodotto per estrazione acida di basi derivanti da oli aromatici grezzi di catrame di carbone, neutralizzazione e distillazione delle basi. È composto principalmente da collidine, anilina, toluidine, lutidine e xilidine)

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Basi di catrame, carbone, frazione collidina; basi distillate

(la frazione di distillazione con intervallo di ebollizione 181 oC-186 oC ca. da basi grezze ottenute da frazioni di catrame neutralizzate, estratte con acido, contenenti basi, ottenute da distillazione di catrame di carbone bituminoso. Contiene principalmente anilina e collidine)

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Basi di catrame, carbone, frazione anilina; basi distillate

(frazione di distillazione con intervallo di ebollizione 180 oC-200 oC ca. da basi grezze ottenute per eliminazione dei fenoli e delle basi dall’olio carbolato da distillazione di catrame di carbone. Contiene principalmente anilina, collidine, lutidine e toluidine)

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Basi di catrame, carbone, frazione toluidinica; basi distillate

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Distillati (petrolio) olio di pirolisi della produzione di alchene-alchino, miscelato con catrame di carbone ad alta temperatura, frazione indene; ridistillati

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta quale ridistillato dalla distillazione frazionata di catrame ad alta temperatura da carbone bituminoso ed oli residui ottenuti dalla produzione pirolitica di alcheni ed alchini da prodotti petroliferi o gas naturale. È costituita prevalentemente da indene ed ha un punto di ebollizione nell’intervallo 260 oC-190 oC ca.)

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Distillati (carbone), oli residui di pirolisi di catrame di carbone, oli naftalenici; ridistillati

(ridistillato ottenuto dalla distillazione frazionata di catrame ad alta temperatura di carbone bituminoso ed oli residui di pirolisi, con punto di ebollizione nell’intervallo 190 oC-270 oC ca. Costituito prevalentemente da aromatici diciclici sostituiti)

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Oli estratti (carbone), oli residui di pirolisi di catrame di carbone, olio naftalenico ridistillato; ridistillati

(ridistillato dalla distillazione frazionata di olio metilnaftalenico defenolato e liberato dalle basi ottenuto da catrame ad alta temperatura da carbone bituminoso e da oli residui di pirolisi con punto di ebollizione nell’intervallo 220 oC-230 oC ca. È costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici diciclici sostituiti e non sostituiti)

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Oli estratti (carbone), oli residui da pirolisi di catrame di carbone, oli di naftalene; ridistillati

(olio neutro ottenuto per eliminazione di basi e fenoli nell’olio ottenuto dalla distillazione di catrame ad alta temperatura e pirolisi degli oli residui con punto di ebollizione nell’intervallo 225 oC-255 oC. Composto prevalentemente da idrocarburi aromatici sostituiti a due anelli)

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Oli estratti (carbone), oli residui di pirolisi di catrame di carbone, olio di naftalene, residui della distillazione; ridistillati

[residuo proveniente dalla distillazione di olio metilnaftalenico privo di fenoli e basi (proveniente da carbone bituminoso e oli residui di pirolisi) con intervallo di ebollizione 240 oC-260 oC. Composto prevalentemente da idrocarburi aromatici biciclici ed eterociclici sostituiti]

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica biciclica ed eterociclica; olio di lavaggio gas ridistillato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come ridistillato dalla distillazione di olio di lavaggio. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici a due anelli ed idrocarburi eterociclici con punto di ebollizione nell’intervallo 260 oC-290 oC ca.)

648-041-00-9

309-851-5

101316-45-4

M

Distillati (catrame di carbone), di testa, ricchi di fluorene; olio di lavaggio gas ridistillato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla cristallizzazione di olio di catrame. È costituita da idrocarburi aromatici e policiclici, prevalentemente fluorene e acenaftene)

648-042-00-4

284-900-0

84989-11-7

M

▼M14

Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di acenaftene;

olio di lavaggio ridistillato

[Olio che rimane dopo la rimozione dell'acenaftene per mezzo di un processo di cristallizzazione dall'olio di acenaftene dal catrame di carbone. Costituito prevalentemente da naftalene ed alchilnaftaleni.]

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

M

▼C1

Distillati (catrame di carbone), oli pesanti; olio di antracene II

(distillato della distillazione frazionata del catrame di carbone di carbone bituminoso, con punto di ebollizione nell’intervallo 240 oC-400 oC. Costituito prevalentemente da idrocarburi tri- e policiclici e da composti eterociclici)

648-044-00-5

292-607-4

90640-86-1

 

Olio di antracene, estratto acido; olio di antracene lavato

(combinazione complessa di idrocarburi dalla frazione priva di basi ottenuta mediante la distillazione di catrame di carbone e con punto di ebollizione nell’intervallo 325 oC-365 oC ca. Contiene prevalentemente antracene e fenantrene e loro alchilderivati)

648-046-00-6

295-274-3

91995-14-1

M

Distillati (catrame di carbone); olio di antracene II

(distillato di catrame di carbone con punto di distillazione nell’intervallo 100 oC-450 oC ca. È composto principalmente da idrocarburi a nuclei aromatici condensati di 2-4 elementi, composti fenolici e basi azotate aromatiche)

648-047-00-1

266-027-7

65996-92-1

M

Distillati (catrame di carbone), pece, oli pesanti; olio di antracene II

(distillato dalla distillazione della pece ottenuta da carbone bituminoso ad alta temperatura. Costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici tri- e policiclici e con punto di ebollizione nell’intervallo 300 oC-470 oC ca. Il prodotto può contenere inoltre eteroatomi)

648-048-00-7

295-312-9

91995-51-6

M

Distillati (catrame di carbone), pece; olio di antracene II

(olio ottenuto dalla condensazione dei vapori dal trattamento a caldo di pece. Costituito prevalentemente da composti aromatici con numero di anelli da due a quattro e con punto di ebollizione nell’intervallo da 200 oC a più di 400 oC)

648-049-00-2

309-855-7

101316-49-8

M

Distillati (catrame di carbone), oli pesanti frazione pirene; ridistillati di olio di antracene II

(ridistillato ottenuto dalla distillazione frazionata di distillato di pece con punto di ebollizione nell’intervallo 350 oC-400 oC ca. È costituito prevalentemente da aromatici tri- e policiclici e da idrocarburi eterociclici)

648-050-00-8

295-304-5

91995-42-5

M

Distillati (catrame di carbone), pece, frazione pirene; ridistillati di olio di antracene II

(ridistillato ottenuto dalla distillazione frazionata di distillato di pece e con punto di ebollizione nell’intervallo 380 oC-410 oC ca. Costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici tri- e policiclici e da composti eterociclici)

648-051-00-3

295-313-4

91995-52-7

M

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone; catrame di carbone fossile lavato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di catrame da carbonizzazione di lignite con carbone attivo per eliminare costituenti in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare o ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C12)

648-052-00-9

308-296-6

97926-76-6

M

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla; catrame di carbone fossile lavato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di catrame da carbonizzazione di lignite con bentonite per eliminare costituenti in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare o ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C12)

648-053-00-4

308-297-1

97926-77-7

M

Pece; pece

648-054-00-X

263-072-4

61789-60-4

M

▼M26 —————

▼C1

Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente; pece

(residuo trattato termicamente proveniente dalla distillazione ad alta temperatura di catrame di carbone. Un solido nero con punto di rammollimento da 80 oC a 180 oC. Composto prevalentemente da una complessa miscela di idrocarburi a tre o più anelli condensati)

648-056-00-0

310-162-7

121575-60-8

M

Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria; ridistillati di pece

(il residuo ottenuto durante la distillazione di frazioni ad alto punto di ebollizione da catrame di carbone bituminoso ad alta temperatura e/o olio di pece di coke, con un punto di rammollimento da 140 oC a 170 oC secondo DIN 52025. Costituito principalmente da composti aromatici tri- e policiclici che contengono anche eteroatomi)

648-057-00-6

302-650-3

94114-13-3

M

Residui (catrame di carbone), distillazione della pece; ridistillati di pece

(residuo dalla distillazione frazionata di distillato di pece con punto di ebollizione nell’intervallo 400 oC-470 oC ca. È costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici policiclici e composti eterociclici)

648-058-00-1

295-507-9

92061-94-4

M

Catrame, carbone, alta temperatura, residui della distillazione e stoccaggio; residui solidi di catrame di carbone fossile

(residui solidi contenenti coke e cenere che si separano per distillazione e trattamento termico di catrame ad alta temperatura da carbone bituminoso in impianti di distillazione e recipienti di stoccaggio. Costituiti principalmente da carbone, contengono una piccola quantità di eterocomposti come pure componenti della cenere)

648-059-00-7

295-535-1

92062-20-9

M

Catrame, carbone, residui di stoccaggio; residui solidi di catrame di carbone fossile

(deposito rimosso dallo stoccaggio di catrame di carbone grezzo. Costituito prevalentemente da catrame di carbone e materiale carbonioso particellare particolato)

648-060-00-2

293-764-1

91082-50-7

M

Catrame, carbone, alta temperatura, residui; residui solidi di catrame di carbone fossile

(solidi formati durante il coking di carbone bituminoso per produrre catrame ad alta temperatura da carbone bituminoso grezzo. Costituiti principalmente da coke e particelle di carbone, composti aromatici ad alto grado di condensazione e sostanze minerali)

648-061-00-8

309-726-5

100684-51-3

M

Catrame, carbone, alta temperatura, alto contenuto in solidi; residui solidi di catrame di carbone fossile

[prodotto di condensazione ottenuto raffreddando, circa a temperatura ambiente, il gas che si sviluppa nella distillazione distruttiva del carbone ad alta temperatura (superiore a 700 oC). È costituito principalmente da una miscela complessa di idrocarburi aromatici ad anelli condensati con un alto contenuto in sostanze solide tipo carbone e coke]

648-062-00-3

273-615-7

68990-61-4

M

Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone; residui solidi di catrame di carbone fossile

(la combinazione di scarti ottenuta mediante «coking» di pece di catrame di carbone bituminoso. È costituita principalmente da carbonio)

648-063-00-9

295-549-8

92062-34-5

M

Residui di estrazione (carbone), bruno; catrame di carbone fossile lavato

(residuo dall’estrazione con toluene di carbone bruno secco)

648-064-00-4

294-285-0

91697-23-3

M

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura; catrame di carbone fossile lavato

[combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da catrame di carbonizzazione della lignite con cristallizzazione da solvente (deoliazione con solvente), per mezzo di un processo di trasudamento o di adduzione. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare o ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C12]

648-065-00-X

295-454-1

92045-71-1

M

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, idrotrattate; catrame di carbone fossile lavato

[combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da catrame di carbonizzazione della lignite mediante cristallizzazione da solvente (deoliazione con solvente), per mezzo di un processo di trasudamento o di adduzione trattato con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare o ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C12]

648-066-00-5

295-455-7

92045-72-2

M

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico; catrame di carbone fossile lavato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di catrame di carbonizzazione di lignite con acido silicico per eliminare costituenti in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare o ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C12)

648-067-00-0

308-298-7

97926-78-8

M

Catrame, carbone, bassa temperatura, residui della distillazione; olio di catrame, mediobollente

(residui della distillazione frazionata di catrame di carbone a bassa temperatura per rimuovere gli oli con punto di ebollizione nell’intervallo fino a 300 oC ca. Costituiti prevalentemente da composti aromatici)

648-068-00-6

309-887-1

101316-85-2

M

Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, residui peciosi

(solido o semi solido complesso nero ottenuto dalla distillazione di catrame di carbone a bassa temperatura. Ha un punto di rammollimento nell’intervallo 40 oC-180 oC. Costituito prevalentemente da una miscela complessa di idrocarburi)

648-069-00-1

292-651-4

90669-57-1

M

Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata; pece ossidata

(prodotto ottenuto da soffiaggio di aria, a temperatura elevata, su catrame di carbone a bassa temperatura. Ha un punto di rammollimento nell’intervallo 70 oC-180 oC. Costituito prevalentemente da una miscela complessa di idrocarburi)

648-070-00-7

292-654-0

90669-59-3

M

Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente; pece ossidata; pece termotrattata

(solido complesso nero ottenuto dal trattamento termico di catrame di carbone a bassa temperatura. Ha un punto di rammollimento nell’intervallo 50 oC-140 oC ca. Costituito prevalentemente da una miscela complessa di composti aromatici)

648-071-00-2

292-653-5

90669-58-2

M

Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati; distillati

(distillato ottenuto da una miscela di catrame di carbone e correnti aromatiche di petrolio con punto di ebollizione nell’intervallo 220 oC-450 oC ca. È composto principalmente da idrocarburi a nuclei condensati di 3-4 elementi)

648-072-00-8

269-159-3

68188-48-7

M

Idrocarburi aromatici, C20-C28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene; prodotti di pirolisi

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene. Costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C28, e punto di rammollimento da 100 oC-220 oC secondo DIN 52025)

648-073-00-3

309-956-6

101794-74-5

M

Idrocarburi aromatici, C20-C28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene; prodotti di pirolisi

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene. Costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici policiclici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C28 e punto di rammollimento da 100 oC-220 oC secondo DIN 52025)

648-074-00-9

309-957-1

101794-75-6

M

Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene; prodotti di pirolisi

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene. Costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici policiclici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C28, e punto di rammollimento da 100 oC-220 oC secondo DIN 52025)

648-075-00-4

309-958-7

101794-76-7

M

Pece, catrame-petrolio di carbone; residui peciosi

(residuo della distillazione di una miscela di catrame di carbone e correnti aromatiche di petrolio. È un solido con punto di rammollimento nell’intervallo 40 oC-180 oC. È costituito principalmente da una combinazione complessa di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di tre o più elementi)

648-076-00-X

269-109-0

68187-57-5

M

Fenantrene, residui di distillazione; ridistillati di olio di antracene II

(residuo proveniente dalla distillazione di fenantrene grezzo con punto di ebollizione nell’intervallo 340 oC-420 oC. È costituito prevalentemente da fenantrene, antracene e carbozolo)

648-077-00-5

310-169-5

122070-78-4

M

Distillati (catrame di carbone), di testa, esenti da fluorene; olio di lavaggio gas ridistillato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla cristallizzazione di olio di catrame. È costituito da idrocarburi aromatici policiclici, prevalentemente difenile, dibenzofurano e acenaftene)

648-078-00-0

284-899-7

84989-10-6

M

▼M14

Residui (catrame di carbone), distillazione di olio di creosoto;

olio di lavaggio ridistillato

[Residuo della distillazione frazionata di olio di lavaggio con punto di ebollizione nell'intervallo 270 °C - 330 °C ca. (518 °F - 626 °F). È costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici diciclici ed eterociclici.]

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

M

▼C1

Distillati (carbone), olio leggero di cokeria, taglio naftalene; olio naftalinoso

[la combinazione complessa di idrocarburi ottenuti dal prefrazionamento (distillazione continua) di olio leggero di cokeria. È costituita prevalentemente da naftalene, cumarone ed indene con punto di ebollizione superiore a 148 oC]

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

▼M14

Distillati (catrame di carbone), olii naftalenici;

olio naftalinoso

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione del catrame di carbone. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici e altri idrocarburi, composti fenolici e composti aromatici azotati e punto di ebollizione nell'intervallo 200 °C - 250 °C ca. (392 °F - 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

▼C1

Distillati (catrame di carbone), oli di naftalene, a basso tenore di naftalene; olio naftalinoso ridistillato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla cristallizzazione di olio naftalenico. Composto principalmente da naftalene, alchilnaftaleni e composti fenolici)

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Distillati (catrame di carbone), acque madri della cristallizzazione di olio naftalenico; olio naftalinoso ridistillato

(combinazione complessa di composti organici ottenuti quali filtrato dalla cristallizzazione della frazione naftalenica da catrame di carbone e con punto di ebollizione nell’intervallo 200 oC-230 oC ca. Contiene prevalentemente naftalene, tionaftalene ed alchilnaftaleni)

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Residui estratti (carbone), olio di naftalene, alcalini; olio naftalinoso lavato

[combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal lavaggio con alcali dell’olio di naftalene per eliminare i composti fenolici (acidi di catrame). È composta da naftalene e alchilnaftaleni]

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Residui estratti (carbone), olio di naftalene, alcalini, a basso contenuto di naftalene; olio naftalinoso lavato

(combinazione complessa di idrocarburi rimanenti dopo l’eliminazione del naftalene da un olio di naftalene lavato con alcali per mezzo di un processo di cristallizzazione. È composta prevalentemente da naftalene e alchilnaftaleni)

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Distillati (catrame di carbone), oli naftalenici, privi di naftalene, estratti alcalini; olio naftalinoso lavato

[olio che rimane dopo la rimozione di composti fenolici (acidi di catrame) dall’olio naftalenico purgato per mezzo di un lavaggio alcalino. Costituito prevalentemente da naftalene ed alchilnaftaleni]

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Residui di estrazione (carbone), olio naftalenico alcalino, frazioni di testa della distillazione; olio naftalinoso lavato

(distillato da olio naftalenico lavato con alcali con un intervallo di distillazione 180 oC-220 oC. Costituito prevalentemente da naftalene, alchilbenzeni, indene ed indano)

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Distillati (catrame di carbone), oli naftalenici, frazione metilnaftalene; olio di metilnaftalene

(distillato della distillazione frazionata di catrame di carbone ad alta temperatura. È costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici sostituiti biciclici e basi azotate aromatiche con punto di ebollizione nell’intervallo 225 oC-255 oC ca.)

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Distillati (catrame di carbone), frazione indolo-metilnaftalene; olio di metilnaftalene

(distillato dalla distillazione frazionata di catrame di carbone ad alta temperatura. È costituito prevalentemente da indolo e metilnaftalene con punto di ebollizione nell’intervallo 235 oC-255 oC ca.)

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Distillati (catrame di carbone), oli naftalenici, estratti acidi; olio di metilnaftalene lavato

[combinazione complessa di idrocarburi ottenuti per eliminazione delle basi dalla frazione metilnaftalenica ottenuta mediante la distillazione di catrame di carbone e con punto di ebollizione nell’intervallo 230 oC-255 oC ca. Contiene prevalentemente 1(2)-metilnaftalene, naftalene, dimetilnaftalene e bifenile]

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Residui di estrazione (carbone), olio naftalenico alcalino, residui della distillazione; olio di metilnaftalene lavato

(residuo della distillazione di olio naftalenico lavato con alcali con un intervallo di distillazione 220 oC-300 oC. Costituito prevalentemente da naftalene, alchilnaftaleni e basi azotate aromatiche)

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Oli di estrazione (carbone), acidici, privi di basi di catrame; olio di metilnaftalene lavato

(olio di estrazione con punto di ebollizione nell’intervallo 220 oC-265 oC ca., da residuo alcalino di estrazione di catrame di carbone, ottenuto da un lavaggio acido quale una soluzione acquosa di acido solforico dopo distillazione per eliminare sostanze basiche presenti nel catrame. Costituito principalmente da alchilnaftaleni)

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Distillati (catrame di carbone), frazione benzolo, residui di distillazione; olio di lavaggio gas

[combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di benzolo grezzo (catrame di carbone ad alta temperatura). Può essere un liquido con intervallo di distillazione 150 oC-300 oC ca. oppure un semisolido o un solido con punto di fusione fino a 70 oC. È composta prevalentemente da naftalene e alchilnaftaleni]

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

▼M14

Olio di creosoto, frazione acenaftene;

olio lavaggio

[Combinazione complessa di idrocarburi prodotta dalla distillazione di catrame di carbone e con punto di ebollizione nell'intervallo 240 °C - 280 °C ca. (464 °F - 536 °F). È costituita prevalentemente da acenaftene, naftalene ed alchilnaftalene.]

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

M

Olio di creosoto

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione del catrame di carbone. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici e può contenere quantità apprezzabili di acidi di catrame e basi di catrame. Distilla nell'intervallo 200 °C - 325 °C ca. (392 °F - 617 °F).]

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

M

Olio di creosoto, distillato altobollente;

olio lavaggio

[Taglio di distillazione altobollente ottenuto dalla carbonizzazione ad alta temperatura di carbone bituminoso che viene ulteriormente raffinato per separare i sali cristallini in eccesso. È costituito principalmente da olio di creosoto da cui sono stati separati alcuni dei sali aromatici polinucleari normali che compongono i distillati di catrame di carbone. È privo di cristalli alla temperatura di 5 °C ca. (41 °F).]

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

M

▼C1

Creosoto

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

►M5  H ◄

▼M14

Residui estratti (carbone), olio acido di creosoto;

residui di estrazione di olio lavaggio

[Combinazione complessa di idrocarburi proveniente dalla frazione priva di basi dalla distillazione di catrame di carbone, con punto di ebollizione nell'intervallo 250 °C - 280 °C ca. (482 °F - 536 °F). È costituita prevalentemente da bifenile e dimetilnaftaleni isomeri.]

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

M

▼C1

Olio di antracene, pasta di antracene; frazione di olio di antracene

(solido ricco di antracene ottenuto per cristallizzazione e centrifugazione di olio di antracene. Costituito prevalentemente da antracene, carbazolo e fenantrene)

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Olio di antracene, a basso contenuto di antracene; frazione di olio di antracene

[olio che rimane dopo la rimozione, per mezzo di un processo di cristallizzazione, di un solido ricco di antracene (pasta di antracene) da olio di antracene. Costituito prevalentemente da composti aromatici a due, tre e quattro elementi]

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Residui (catrame di carbone), distillazione di olio di antracene; frazione di olio di antracene

(residuo dalla distillazione frazionata di antracene grezzo con punto di ebollizione nell’intervallo 340 oC-400 oC ca. È costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici di- e triciclici ed eterociclici)

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Olio di antracene, pasta di antracene, frazione antracene; frazione di olio di antracene

(combinazione complessa di idrocarburi dalla distillazione di antracene ottenuta mediante cristallizzazione di olio di antracene da catrame bituminoso ad alta temperatura e con punto di ebollizione nell’intervallo 330 oC-350 oC ca. Contiene prevalentemente antracene, carbazolo e fenantrene)

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Olio di antracene, pasta di antracene, frazione carbazolo; frazione di olio di antracene

(combinazione complessa di idrocarburi dalla distillazione di antracene, ottenuta mediante cristallizzazione di olio di antracene da catrame bituminoso ad alta temperatura e con punto di ebollizione nell’intervallo 350 oC-360 oC ca. Contiene prevalentemente antracene, carbazolo e fenantrene)

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Olio di antracene, pasta di antracene, frazioni leggere della distillazione; frazione di olio di antracene

(combinazione complessa di idrocarburi dalla distillazione di antracene ottenuta mediante cristallizzazione di olio di antracene da catrame bituminoso ad alta temperatura e con punto di ebollizione nell’intervallo 290 oC-340 oC ca. Contiene prevalentemente aromatici triciclici e loro diidroderivati)

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Oli di catrame, carbone, bassa temperatura; olio di catrame, altobollente

(distillato da catrame di carbone a bassa temperatura. Costituito principalmente da idrocarburi, composti fenolici e basi azotate aromatiche con punto di ebollizione nell’intervallo 160 oC-340 oC ca.)

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

▼M14

Estratti residui (carbone), catrame di carbone alcalino a bassa temperatura

[Residuo di olii di catrame di carbone a bassa temperatura dopo lavaggio alcalino, ad esempio con sodio idrossido in soluzione, per eliminare gli acidi di catrame di carbone grezzo. È composto prevalentemente da idrocarburi e basi aromatiche azotate.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

▼C1

Fenoli, estratto di liscivio ammoniacale; estratto alcalinico

[combinazione di fenoli estratti, mediante l’uso di acetato di isobutile, dal liscivio ammoniacale condensato dal gas evoluto nella distillazione distruttiva del carbone a basse temperature (meno di 700 oC). Costituita prevalentemente da una miscela di mono- e bifenoli]

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Distillati (catrame di carbone), oli leggeri, estratti alcalini; estratto alcalinico

(estratto acquoso da olio carbolico prodotto mediante lavaggio alcalino quale l’idrossido di sodio in acqua. Costituito prevalentemente da sali alcalini di vari composti fenolici)

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Estratti, olio di catrame di carbone, alcalini; estratto alcalinico

(estratto di olio di catrame di carbone ottenuto per lavaggio alcalino, ad esempio con soluzione acquosa di idrato di sodio. È composto principalmente dai sali alcalini di vari composti fenolici)

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Distillati (catrame di carbone), oli naftalenici, estratti alcalini; estratto alcalinico

(estratto acquoso da olio naftalenico prodotto da un lavaggio alcalino quale l’idrossido di sodio in acqua. Costituito prevalentemente da sali alcalini di vari composti fenolici)

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Residui dell’estrazione (carbone), olio di catrame alcalino, carbonati, trattati con calce; fenoli grezzi

(prodotto ottenuto dal trattamento di estratto alcalino di olio di catrame di carbone con CO2 e CaO. Costituito prevalentemente da CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 ed altre impurezze organiche ed inorganiche)

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

▼M14

Acidi di catrame, carbone, grezzi;

fenoli grezzi

[Prodotto di reazione ottenuto neutralizzando l'estratto alcalino di olio di catrame di carbone con soluzione acida, ad esempio acido solforico in soluzione acquosa, o anidride carbonica gassosa, al fine di ottenere gli acidi liberi. È composto principalmente da acidi di catrame quali fenolo, cresoli e xilenoli.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

▼C1

Acidi di catrame, carbone bruno, grezzi; fenoli grezzi

(estratto alcalino acidificato di distillato di catrame di carbone bruno. Costituito principalmente da fenolo e omologhi del fenolo)

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Acidi di catrame, gasificazione del carbone bruno; fenoli grezzi

(combinazione complessa di composti organici ottenuti della gasificazione di carbone bruno. Costituita principalmente da fenoli idrossiaromatici C6-10 e loro omologhi)

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Acidi di catrame, residui della distillazione; fenoli distillati

(residuo della distillazione di fenolo grezzo da carbone. Costituito prevalentemente da fenoli con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C8-C10 con un punto di rammollimento 60 oC-80 oC)

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Acidi di catrame, frazione metilfenolo; fenoli distillati

(frazione di acidi di catrame, ricca di 3- e 4-metilfenolo, recuperata dalla distillazione di acidi di catrame grezzi di catrame di carbone a bassa temperatura)

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Acidi di catrame, frazione polialchilfenolo; fenoli distillati

(frazione di acidi di catrame, ricca di 3- e 4-etilfenolo, recuperata dalla distillazione a bassa temperatura di acidi di catrame grezzi, con punto di ebollizione nell’intervallo 225 oC-320 oC ca. Costituita principalmente da polialchilfenoli)

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Acidi di catrame, frazione xilenolo; fenoli distillati

(frazione di acidi di catrame, ricca di 2,4- e 2,5-dimetilfenolo, recuperata dalla distillazione di acidi di catrame grezzi di catrame di carbone a bassa temperatura)

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Acidi di catrame, frazione etilfenolo; fenoli distillati

(frazione di acidi di catrame, ricca di 3- e 4-etilfenolo, recuperata dalla distillazione di acidi di catrame grezzi di catrame di carbone a bassa temperatura)

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Acidi di catrame, frazione 3,5-xilenolo; fenoli distillati

(frazione di acidi di catrame, ricca di 3,5-dimetilfenolo, recuperata dalla distillazione di acidi di catrame di carbone a bassa temperatura)

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Acidi di catrame, distillati, taglio primario; fenoli distillati

(residuo da distillazione di olio carbolico leggero nell’intervallo 235 oC-355 oC)

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Acidi di catrame, cresilici, residui; fenoli distillati

(residuo di acidi di catrame di carbone grezzi dopo separazione di fenoli, cresoli, xilenoli e alcuni fenoli altobollenti. Solido nero con punto di fusione di 80 oC ca. È composto principalmente da polialchilfenoli, gomme resinose e sali inorganici)

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Fenoli, C9-11; fenoli distillati

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Acidi di catrame, cresilici; fenoli distillati

(combinazione complessa di composti organici ottenuta da carbone bruno e con punto di ebollizione nell’intervallo 200 oC-230 oC ca. Costituita principalmente da fenoli e basi piridiniche)

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Acidi di catrame, carbone bruno, frazione C2-alchilfenolo; fenoli distillati

(distillato dall’acidificazione di distillato di catrame di lignite lavato con alcali con un intervallo di ebollizione 200 oC-230 oC ca. Costituito principalmente da m- e p-etilfenolo come pure cresoli e xilenoli)

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Oli di estrazione (carbone), oli naftalenici; estratto acido

(estratto acquoso prodotto mediante lavaggio acido di olio naftalenico lavato con alcali. Costituito prevalentemente da sali acidi di varie basi azotate aromatiche incluse piridina, chinolina e loro derivati alchilici)

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Basi di catrame, derivati chinolinici; basi distillate

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Basi di catrame, carbone, frazione derivati della chinolina; basi distillate

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Basi di catrame, carbone, residui della distillazione; basi distillate

(residuo della distillazione rimanente dopo la distillazione delle frazioni di catrame, neutralizzate, estratte con acido, contenenti basi, ottenute dalla distillazione di catrami di carbone. Contiene principalmente anilina, collidine, chinolina e suoi derivati e toluidine)

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Oli idrocarburici, aromatici, miscelati con polietilene e polipropilene, pirolizzati, frazione olio leggero; prodotti da trattamento termico

(olio ottenuto dal trattamento a caldo di una miscela polietilene/polipropilene con pece di catrame di carbone o oli aromatici. È costituito prevalentemente da benzene e suoi omologhi con punto di ebollizione nell’intervallo 70 oC-120 oC ca.)

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Oli idrocarburici, aromatici, miscelati con polietilene, pirolizzati, frazione olio leggero; prodotti da trattamento termico

(olio ottenuto dal trattamento a caldo di polietilene con pece di catrame di carbone o oli aromatici. È costituito prevalentemente da benzene e suoi omologhi con punto di ebollizione nell’intervallo 70 oC-120 oC ca.)

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Oli idrocarburici, aromatici, miscelati con polistirene, pirolizzati, frazione olio leggero; prodotti da trattamento termico

(olio ottenuto dal trattamento a caldo di polistirene con pece di catrame di carbone o oli aromatici. È costituito prevalentemente da benzene e suoi omologhi con punto di ebollizione nell’intervallo 70 oC-210 oC ca.)

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Residui di estrazione (carbone), olio di catrame alcalino, residui della distillazione del naftalene; olio naftalinoso lavato

(residuo ottenuto dall’olio chimico estratto dopo separazione di naftalene per distillazione. È composto principalmente da idrocarburi aromatici ad anelli condensati di 2-4 elementi e da basi azotate aromatiche)

648-137-00-0

277-567-8

736665-18-6

J, M

▼M14

Olio di creosoto, distillato bassobollente;

olio lavaggio

[Il taglio di distillazione bassobollente ottenuto dalla carbonizzazione ad alta temperatura di carbone bituminoso che viene ulteriormente raffinato per separare i sali cristallini in eccesso. È costituito principalmente da olio di creosoto da cui sono stati separati alcuni dei sali aromatici polinucleari normali che compongono i distillati del catrame di carbone. È privo di cristalli alla temperatura di 38 °C ca. (100 °F).]

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

M

▼C1

Acidi di catrame, cresilici, sali di sodio, soluzioni caustiche; estratto alcalinico

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Oli di estrazione (carbone), basi del catrame; estratto acido

(estratto acido del residuo di estrazione alcalina di olio di catrame di carbone prodotto per lavaggio acido, ad esempio con acido solforico, dopo separazione del naftalene per distillazione. È composto principalmente dai sali acidi di varie basi azotate aromatiche comprendenti la piridina, la chinolina e i loro alchilderivati)

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Basi del catrame, carbone, grezze; basi di catrame grezze

(prodotto di reazione ottenuto neutralizzando con soluzione alcalina, ad esempio idrato sodico in soluzione acquosa, il prodotto di estrazione con solvente delle basi di catrame di carbone, allo scopo di ottenere le basi libere. È composto principalmente da basi organiche quali l’acridina, la fenantridina, la piridina, la chinolina e i relativi alchilderivati)

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Residui (carbone), estrazione con solvente liquido

(polvere coesiva costituita da sostanza minerale del carbone e carbone indisciolto dopo l’estrazione del carbone mediante un solvente liquido)

648-142-00-8

302-681-2

94114-46-2

M

Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido

(prodotto ottenuto per filtrazione di sostanza minerale del carbone e carbone indisciolto da una soluzione di estratto di carbone prodotta da digestione di carbone in un solvente liquido. Combinazione liquida nera, viscosa, molto complessa, composta principalmente da idrocarburi aromatici ed aromatici parzialmente idrogenati, composti aromatici dell’azoto, composti aromatici dello zolfo, composti fenolici ed altri composti aromatici dell’ossigeno, e loro alchilderivati)

648-143-00-3

302-682-8

94114-47-3

M

Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido

(prodotto sostanzialmente privo di solvente ottenuto dalla distillazione del solvente dalla soluzione filtrata dell’estratto di carbone prodotta per digestione del carbone in un solvente liquido. Un semisolido nero, costituito principalmente da una combinazione complessa di idrocarburi aromatici ad anelli condensati, composti aromatici dell’azoto, composti aromatici dello zolfo, composti fenolici ed altri composti aromatici dell’ossigeno, e loro alchilderivati)

648-144-00-9

302-683-3

94114-48-4

M

Olio leggero (carbone), forno da coke; benzene grezzo

[liquido organico volatile estratto dal gas che si sviluppa nella distillazione distruttiva ad alta temperatura (superiore a 700 oC) del carbone. È composto principalmente da benzolo, toluolo e xiloli. Può contenere altri costituenti idrocarburici minori]

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Distillati (carbone), estrazione con solvente liquido, primaria

(prodotto liquido di condensazione dei vapori emessi durante la digestione del carbone in un solvente liquido e con un intervallo di ebollizione 30 oC-300 oC ca. Costituito principalmente da idrocarburi aromatici ad anelli condensati parzialmente idrogenati, composti aromatici contenenti azoto, ossigeno e zolfo, e loro alchilderivati con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C14)

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Distillati (carbone), idrocracking di estrazione con solvente

(distillati ottenuti per idrocracking di estratto di carbone o soluzione prodotta dai processi di estrazione con solvente liquido o di estrazione con gas supercritico e con un intervallo di ebollizione 30 oC-300 oC ca. Costituiti principalmente da composti aromatici, aromatici idrogenati e naftenici, loro alchilderivati ed alcani con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C14. Sono anche presenti composti aromatici ed aromatici idrogenati contenenti azoto, zolfo e ossigeno)

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Nafta (carbone), estrazione con solvente idrocracking

(frazione del distillato ottenuto per idrocracking di estratto di carbone o soluzione prodotta dai processi di estrazione con solvente liquido o di estrazione con gas supercritico e con un intervallo di ebollizione 30 oC-180 oC ca. Costituita principalmente da composti aromatici, aromatici idrogenati e naftenici, loro alchilderivati ed alcani con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C9. Sono anche presenti composti aromatici ed aromatici idrogenati contenenti azoto, zolfo e ossigeno)

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Benzina, estrazione del carbone con solvente, nafta da idrocracking

(carburante per motori prodotto da reforming della frazione nafta raffinata dei prodotti da idrocracking di estratto di carbone o soluzione prodotta dai processi di estrazione con solvente liquido o di estrazione con gas supercritico e con un intervallo di ebollizione 30 oC-180 oC ca. Costituiti principalmente da idrocarburi aromatici e naftenici, loro alchilderivati ed alchil idrocarburi con un numero di atomi di carbonio nell’intervallo C4-C9)

648-151-00-7

302-691-7

94114-55-3

J

Distillati (carbone), frazione intermedia di idrocracking di estrazione con solvente

(distillato ottenuto per idrocracking di estratto di carbone o soluzione prodotta dai processi di estrazione con solvente liquido o di estrazione con gas supercritico e con un intervallo di ebollizione 180 oC-300 oC ca. Costituiti principalmente da aromatici a due anelli, aromatici idrogenati e naftenici, loro alchilderivati ed alcani con un numero di atomi di carbonio nell’intervallo C9-C14. Sono anche presenti composti contenenti azoto, zolfo e ossigeno)

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Distillati (carbone), frazione intermedia idrogenata di idrocracking di estrazione con solvente

(distillato dall’idrogenazione del distillato intermedio da idrocracking da estratto di carbone o soluzione prodotta dai processi di estrazione con solvente liquido o di estrazione con gas supercritico e con un intervallo di ebollizione 180 oC-280 oC ca. Costituito principalmente da composti idrogenati a due anelli e loro alchilderivati con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C9-C14)

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Olio leggero (carbone), processo semi-coking; olio fresco

[liquido organico volatile condensato dal gas evoluto nella distillazione distruttiva del carbone a bassa temperatura (meno di 700 oC). Costituito prevalentemente da idrocarburi C6-10]

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6

►M5  H ◄

Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

►M5  H ◄

Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distillata con solvente

649-003-00-4

265-104-2

64742-05-8

►M5  H ◄

Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

►M5  H ◄

Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

►M5  H ◄

Idrocarburi, C26-55, ricchi di aromatici

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

►M5  H ◄

Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica; olio combustibile denso

(residuo complesso proveniente dalla distillazione atmosferica dell’olio grezzo. È costituito da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C20 e punto di ebollizione superiore a 350 oC ca. Questa corrente di distillati contiene probabilmente il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)

649-008-00-1

265-045-2

64741-45-3

 

Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione sotto vuoto del residuo proveniente dalla distillazione atmosferica del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e punto di ebollizione nell’intervallo 350 oC-600 oC ca. Essa contiene probabilmente il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)

649-009-00-7

265-058-3

64741-57-7

 

Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C35 e punto di ebollizione nell’intervallo 260 oC-500 oC ca. Questo taglio di distillazione contiene probabilmente il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)

649-010-00-2

265-063-0

64741-61-3

 

Residui purificati (petrolio), cracking catalitico; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione residua della distillazione dei prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C20 e punto di ebollizione superiore a circa 350 oC. Questa frazione di distillazione contiene probabilmente il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)

649-011-00-8

265-064-6

64741-62-4

 

Residui (petrolio), frazione di idrocracking; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti come frazione residua dalla distillazione dei prodotti di un processo di idrocracking. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C20 e punto di ebollizione superiore a circa 350 oC)

649-012-00-3

265-076-1

64741-75-9

 

Residui (petrolio), da cracking termico; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione residua della distillazione del prodotto di un processo di cracking termico. È costituita prevalentemente da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C20 e punto di ebollizione superiore a circa 350 oC. Essa può anche contenere il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)

649-013-00-9

265-081-9

64741-80-6

 

Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti provenienti da un processo di cracking termico. È costituita prevalentemente da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C36 e punto di ebollizione nell’intervallo 260 oC-480 oC circa. Essa può contenere il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)

649-014-00-4

265-082-4

64741-81-7

 

Gasoli (petrolio), da «hydrotreating» sotto vuoto; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C13-C50 e punto di ebollizione nell’intervallo 230 oC-600 oC ca. Questa combinazione può probabilmente contenere il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 membri)

649-015-00-X

265-162-9

64742-59-2

 

Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno in presenza di un catalizzatore un residuo di distillazione in torre atmosferica, in condizioni volte principalmente all’eliminazione dei composti organici solforati. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C20 e punto di ebollizione superiore a circa 350 oC. Questa combinazione può contenere il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)

649-016-00-5

265-181-2

64742-78-5

 

Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di idrodesolforazione catalitica. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e punto di ebollizione nell’intervallo 350 oC-600 oC ca. Questa frazione può contenere il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)

649-017-00-0

265-189-6

64742-86-5

 

Residui (petrolio), crackizzati con vapor d’acqua; olio combustibile denso

[combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione residua della distillazione dei prodotti di un processo di cracking con vapore acqueo (compreso il processo con vapor d’acqua per la produzione di etilene). È costituita prevalentemente da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C14 e punto di ebollizione superiore a 260 oC ca. Questa combinazione può contenere il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi]

649-018-00-6

265-193-8

64742-90-1

 

Residui (petrolio), atmosferici; olio combustibile denso

(residuo complesso della distillazione atmosferica del grezzo. È costituito da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C11 e punto di ebollizione superiore a 200 oC ca. Questa corrente contiene probabilmente il 5 % o più di idrocarburi con nuclei aromatici condensati di 4-6 elementi)

649-019-00-1

269-777-3

68333-22-2

 

Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno l’olio schiarito del cracking catalitico per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene eliminato. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C20 e punto di ebollizione 350 oC ca. Questa corrente contiene probabilmente il 5 % o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)

649-020-00-7

269-782-0

68333-26-6

 

Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno distillati intermedi crackizzati cataliticamente, per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene eliminato. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C11-C30 e punto di ebollizione nell’intervallo 205 oC-450 oC ca. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi aromatici triciclici)

649-021-00-2

269-783-6

68333-27-7

 

Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno i distillati pesanti del cracking catalitico per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene eliminato. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C35 e punto di ebollizione nell’intervallo 260 oC-500 oC ca. Questa corrente contiene probabilmente il 5 % o più di idrocarburi aromatici condensati di 4-6 elementi)

649-022-00-8

269-784-1

68333-28-8

 

Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto di zolfo; olio combustibile denso

649-023-00-3

270-674-0

68476-32-4

 

Olio combustibile residuo; olio combustibile denso

(prodotto liquido derivante da varie correnti di raffineria, solitamente residui. La composizione è complessa e varia con la fonte del grezzo)

649-024-00-9

270-675-6

68476-33-5

 

Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico; olio combustibile denso

(residuo complesso della distillazione di un residuo del frazionatore dell’impianto di reforming catalitico. Bolle a temperatura superiore a 399 oC ca.)

649-025-00-4

270-792-2

68478-13-7

 

Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta come frazione residua della distillazione di gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C13 e punto di ebollizione superiore a 230 oC ca.)

649-026-00-X

270-796-4

68478-17-1

 

Residui (petrolio), tagli pesanti di coking a frazioni leggere sotto vuoto; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta come frazione residua della distillazione di gasolio pesante di coking e gasolio leggero sotto vuoto. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C13 e punto di ebollizione superiore a 230 oC ca.)

649-027-00-5

270-983-0

68512-61-8

 

Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto; olio combustibile denso

(residuo complesso della distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica di petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C13 e punto di ebollizione superiore a 230 oC ca.)

649-028-00-0

270-984-6

68512-62-9

 

Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore; olio combustibile denso

(residuo complesso proveniente dalla distillazione dei prodotti di un processo di cracking con vapore. È costituito principalmente da idrocarburi aromatici e insaturi con numero di atomi di carbonio superiore a C7 e punto di ebollizione nell’intervallo 101 oC-555 oC ca.)

649-029-00-6

271-013-9

68513-69-9

 

Olio combustibile, n. 6; olio combustibile denso

(olio combustibile con viscosità minima di 197 10-6 m2.s-1 a 37,7 oC e 197 10-5 m2.s-1 a 37,7 oC)

649-030-00-1

271-384-7

68553-00-4

 

Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi a basso contenuto di zolfo ottenuta come frazione residua di distillazione del grezzo nell’impianto di topping. È il residuo che rimane dopo separazione dei tagli di benzina di prima distillazione, cherosene e gasolio)

649-031-00-7

271-763-7

68607-30-7

 

Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione del petrolio grezzo. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C7-C35 e punto di ebollizione nell’intervallo 121 oC-510 oC ca.)

649-032-00-2

272-184-2

68783-08-4

 

Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati; olio combustibile denso

(combinazione molto complessa di idrocarburi ottenuta come frazione residua dalla distillazione di un residuo sotto vuoto e dai prodotti di un processo di cracking termico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C20 e punto di ebollizione superiore a 350 oC ca. Questa corrente contiene probabilmente il 5 % in peso o più di idrocarburi ad anelli condensati di 4-6 elementi)

649-033-00-8

272-187-9

68783-13-1

 

Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione sotto vuoto del residuo di distillazione atmosferica del grezzo)

649-034-00-3

273-263-4

68955-27-1

 

Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi; olio combustibile denso

(residuo complesso proveniente dalla distillazione di residui di petrolio crackizzati con vapore acqueo)

649-035-00-9

273-272-3

68955-36-2

 

Distillati (petrolio), tagli intermedi sotto vuoto; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C14-C42 e con punto di ebollizione nell’intervallo 250 oC-545 oC ca. Questa corrente contiene probabilmente il 5 % in peso, o più di idrocarburi aromatici ad anelli condensati di 4-6 elementi)

649-036-00-4

274-683-0

70592-76-6

 

Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C11-C35 e con punto di ebollizione nell’intervallo 250 oC-545 oC ca.)

649-037-00-X

247-684-6

70592-77-7

 

Distillati (petrolio), sotto vuoto; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C50 e con punto di ebollizione nell’intervallo 270 oC-600 oC ca. Questa corrente contiene probabilmente il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici ad anelli condensati di 4-6 elementi)

649-038-00-5

274-685-1

70592-78-8

 

Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrodesolforati; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti per idrodesolforazione di stock di distillato pesante di coker. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C18-C44 e punto di ebollizione nell’intervallo 304 oC-548 oC ca. Contiene probabilmente il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici condensati di 4-6 elementi)

649-039-00-0

285-555-9

85117-03-9

 

Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti nel corso della produzione di catrame di petrolio raffinato mediante la distillazione di catrame crackizzato con vapore. È costituita prevalentemente da aromatici ed altri idrocarburi e composti organici dello zolfo)

649-040-00-6

292-657-7

90669-75-3

 

Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri; olio combustibile denso

(residuo complesso della distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica di grezzo. Costituito prevalentemente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C24 e con punto di ebollizione maggiore di 390 oC ca.)

649-041-00-1

292-658-2

90669-76-4

 

Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti per distillazione di petrolio grezzo. È costituita prevalentemente da idrocarburi alifatici, aromatici e cicloalifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C25 e con punto di ebollizione superiore a 400 oC ca.)

649-042-00-7

295-396-7

92045-14-2

 

Residui (petrolio), cracking catalitico; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta come frazione residua dalla distillazione dei prodotti da un processo di cracking catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C11 e con punto di ebollizione superiore a 200 oC ca.)

649-043-00-2

295-511-0

92061-97-7

 

Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta dalla distillazione di prodotti da un processo di cracking catalitico che è stato usato come fluido di scambio di calore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con punto di ebollizione nell’intervallo 220 oC-450 oC ca. Questa corrente può contenere probabilmente composti organici dello zolfo)

649-044-00-8

295-990-6

92201-59-7

 

Oli residui (petrolio); olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi, composti di zolfo e composti organici contenenti metalli, ottenuta come residuo da processi di frazionamento di raffineria mediante cracking. Produce un olio finito con una viscosità superiore a 2 10-6 m2.s-1 a 100 oC)

649-045-00-3

298-754-0

93821-66-0

 

Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento e distillazione di nafta grezza crackizzata con vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi insaturi con punto di ebollizione nell’intervallo superiore a 180 oC ca.)

649-046-00-9

308-733-0

98219-64-8

 

Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento con idrogeno di uno stock di petrolio. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C9-C25 e punto di ebollizione nell’intervallo 150 oC-400 oC ca.)

649-047-00-4

309-863-0

101316-57-8

 

Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico; olio combustibile denso

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione residua della distillazione dei prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C10-C25 e punto di ebollizione nell’intervallo 160 oC-400 oC ca. Questa frazione può probabilmente contenere il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)

649-048-00-X

265-069-3

64741-67-9

 

Petrolio; petrolio grezzo

(combinazione complessa di idrocarburi. È costituita prevalentemente da idrocarburi alifatici, aliciclici ed aromatici. Può anche contenere piccole quantità di composti azotati, ossigenati e solforati. Questa categoria comprende le frazioni leggere, medie e pesanti del petrolio, nonché gli oli estratti dalle sabbie catramifere. Non sono inclusi in questa definizione i materiali idrocarburi per il cui recupero, o per la cui conversione a materie prime da alimentare alla raffineria si rendono necessarie modifiche chimiche di carattere sostanziale, come è il caso degli oli di schisto grezzi o arricchiti e dei combustibili liquidi derivati dal carbone)

649-049-00-5

232-298-5

8002-05-9

 

▼M5 —————

▼M14 —————

▼M5 —————

▼C1

Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido; olio di trasudamento

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di olio di sedimento con acido solforico. È costituita prevalentemente da idrocarburi a catena ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50)

649-175-00-0

300-225-7

93924-31-3

L

Olio di sedimento, (petrolio), trattato con argilla; olio di trasudamento

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti per trattamento di olio di sedimento con argilla naturale o modificata mediante un processo di contatto o di percolazione per rimuovere le tracce di composti polari ed impurezze presenti. È costituita prevalentemente da idrocarburi a catena ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50)

649-176-00-6

300-226-2

93924-32-4

L

▼M5 —————

▼C1

Olio di sedimento (petrolio), trattato con carbone; olio di trasudamento

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di olio di morchia con carbone attivo per eliminare costituenti in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C12)

649-211-00-5

308-126-0

97862-76-5

L

Distillati (petrolio), frazioni intermedie addolcite; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo un distillato di petrolio ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o per eliminare impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C9-C20 e punto di ebollizione nell’intervallo 150 oC-345 oC ca.)

649-212-00-0

265-088-7

64741-86-2

N

Gasoli (petrolio), raffinati con solvente; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di estrazione con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C11-C25 e punto di ebollizione nell’intervallo 205 oC-400 oC ca.)

649-213-00-6

265-092-9

64741-90-8

N

Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta in forma di raffinato da un processo di estrazione con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C9-C20 e punto di ebollizione nell’intervallo 150 oC-345 oC ca.)

649-214-00-1

265-093-4

64741-91-9

N

Gasoli (petrolio), trattati con acido; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di trattamento con acido solforico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C13-C25 e punto di ebollizione nell’intervallo 230 oC-400 oC ca.)

649-215-00-7

265-112-6

64742-12-7

N

Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di trattamento con acido solforico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C11-C20 e punto di ebollizione nell’intervallo 205 oC-345 oC ca.)

649-216-00-2

265-113-1

64742-13-8

N

Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di trattamento con acido solforico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C9-C16 e punto di ebollizione nell’intervallo 150 oC-290 oC ca.)

649-217-00-8

265-114-7

64742-14-9

N

Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta con un processo di trattamento per la rimozione delle sostanze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C13-C25 e punto di ebollizione 230 oC-400 oC ca.)

649-218-00-3

265-129-9

64742-29-6

N

Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta con un processo di trattamento per la rimozione delle sostanze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C11-C20 e punto di ebollizione nell’intervallo 205 oC-345 oC ca.)

649-219-00-9

265-130-4

64742-30-9

N

Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con argilla; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di una frazione di petrolio con argilla naturale o modificata, normalmente in un processo di percolazione per eliminare le tracce di composti polari e impurezze presenti. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C9-C20 e punto di ebollizione nell’intervallo 150 oC-345 oC ca.)

649-220-00-4

265-139-3

64742-38-7

N

Distillati (petrolio), frazione intermedia di «hydrotreating»; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C11-C25 e punto di ebollizione nell’intervallo 205 oC-400 oC ca.)

649-221-00-X

265-148-2

64742-46-7

N

Gasoli (petrolio), idrodesolforati; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da uno stock di petrolio trattandolo con idrogeno per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato, che viene poi eliminato. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C13-C25 e punto di ebollizione nell’intervallo 230 oC-400 oC ca.)

649-222-00-5

265-182-8

64742-79-6

N

Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da uno stock di petrolio trattandolo con idrogeno per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato, che viene poi eliminato. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C11-C25 e punto di ebollizione nell’intervallo 205 oC-400 oC ca.)

649-223-00-0

265-183-3

64742-80-9

N

Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di un residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico. Bolle nell’intervallo 343 oC-399 oC ca.)

649-228-00-8

270-719-4

68477-29-2

N

Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, a punto di ebollizione intermedio; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di un residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico. Bolle nell’intervallo 288 oC-371 oC ca.)

649-229-00-3

270-721-5

68477-30-5

N

Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, bassobollenti; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di un residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico. Bolle a temperatura inferiore a 288 oC ca.)

649-230-00-9

270-722-0

68477-31-6

N

Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una frazione di petrolio a parecchi dei passi seguenti: filtrazione, centrifugazione, distillazione atmosferica, distillazione sotto vuoto, acidificazione, neutralizzazione e trattamento con argilla. Costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C10-C20)

649-231-00-4

292-615-8

90640-93-0

N

Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di un taglio di petrolio riformato cataliticamente. Costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C10-C16 e con punto di ebollizione nell’intervallo 200 oC-300 oC ca.)

649-232-00-X

295-294-2

91995-34-5

N

Gasoli, paraffinici; gasolio — non specificato

(distillato ottenuto dalla ridistillazione di una combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione degli effluenti da un idrotrattamento catalitico severo di paraffine. Bolle nell’intervallo 190 oC-330 oC ca.)

649-233-00-5

300-227-8

93924-33-5

N

Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforata pesante; gasolio — non specificato

649-234-00-0

307-035-3

97488-96-5

N

Idrocarburi, C16-20, idrotrattati distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come prime frazioni della distillazione sotto vuoto di effluenti dal trattamento con idrogeno di un distillato intermedio. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C16-C20 e punto di ebollizione nell’intervallo 290 oC-350 oC ca. Produce un olio finito avente viscosità di 2 10-6 m2.s-1 a 100 oC)

649-235-00-6

307-659-6

97675-85-9

N

Idrocarburi, C12-20, paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come prime frazioni della distillazione sotto vuoto di effluenti dal trattamento di paraffine pesanti con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C12-C20, e punto di ebollizione nell’intervallo 230 oC-350 oC ca. Produce un olio finito avente viscosità di 2 10-6 m2.s-1 a 100 oC)

649-236-00-1

307-660-1

97675-86-0

N

Idrocarburi, C11-17, naftenici leggeri estratti con solvente; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione degli aromatici da un distillato naftenico leggero avente viscosità di 2,2 10-6 m2.s-1 a 40 oC. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C11-C17 e punti di ebollizione nell’intervallo 200 oC-300 oC ca.)

649-237-00-7

307-757-9

97722-08-2

N

Gasoli, idrotrattati; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla ridistillazione degli effluenti dal trattamento di paraffine con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C17-C27 e punto di ebollizione nell’intervallo 330 oC-340 oC ca.)

649-238-00-2

308-128-1

97862-78-7

N

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di una frazione di olio di petrolio con carbone attivo per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C12-C28)

649-239-00-8

309-667-5

100683-97-4

N

Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di petrolio con carbone attivo per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C16-C36)

649-240-00-3

309-668-0

100683-98-5

N

Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla; gasolio — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di petrolio con terra sbiancante per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C16-C36)

649-241-00-9

309-669-6

100683-99-6

N

Alcani, C12-26-ramificati e lineari

649-242-00-4

292-454-3

90622-53-0

N

Grassi lubrificanti; grasso lubrificante

(combinazione complessa di idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C12-C50. Può contenere sali organici di metalli alcalini o alcalino-terrosi, e/o composti di alluminio)

649-243-00-X

278-011-7

74869-21-9

N

Paraffina molle (petrolio); paraffina molle

[combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da una frazione di petrolio per cristallizzazione con solvente (deparaffinazione con solvente), oppure come frazione di distillazione derivante da un grezzo ad alto tenore in paraffine. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi a catena lineare o ramificata, con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C20]

649-244-00-5

265-165-5

64742-61-6

N

Paraffina molle (petrolio), trattata con acido; paraffina molle

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato per trattamento di una frazione di paraffina molle di petrolio con un processo di trattamento con acido solforico. Costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare e ramificata con un numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C20)

649-245-00-0

292-659-8

90669-77-5

N

Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla; paraffina molle

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato trattando una frazione di paraffina molle di petrolio con argilla naturale o modificata con un processo a contatto o a percolazione. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare e ramificata con un numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C20)

649-246-00-6

292-660-3

90669-78-6

N

Cera molle (petrolio), idrotrattata; paraffina molle

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di cera molle con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare e ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C20)

649-247-00-1

295-523-6

92062-09-4

N

Cera molle (petrolio), basso punto di fusione; paraffina molle

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da una frazione di petrolio per deparaffinazione con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare e ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C12)

649-248-00-7

295-524-1

92062-10-7

N

Cera molle (petrolio), basso punto di fusione, idrotrattata; paraffina molle

(combinazione complessa di idrocarburi per trattamento di cera molle di petrolio a basso punto di fusione con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare e ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C12)

649-249-00-2

295-525-7

92062-11-8

N

Cera molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone; paraffina molle

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di cera molle con carbone attivo per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare e ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C12)

649-250-00-8

308-155-9

97863-04-2

N

Cera molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla; paraffina molle

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di cera molle di petrolio con bentonite per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare e ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C12)

649-251-00-3

308-156-4

97863-05-3

N

Cera molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico; paraffina molle

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di cera molle di petrolio con acido silicico per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare e ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C12)

649-252-00-9

308-158-5

97863-06-4

N

Cera molle (petrolio), trattata con carbone; paraffina molle

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di cera molle di petrolio con carbone attivo per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze)

649-253-00-4

309-723-9

100684-49-9

N

Petrolato; petrolato

(combinazione complessa di idrocarburi, ottenuta in forma semisolida dalla deparaffinazione di olio residuo paraffinico. È costituita in prevalenza da idrocarburi liquidi e cristallini saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C25)

649-254-00-X

232-373-2

8009-03-8

N

Petrolato (petrolio), ossidato; petrolato

(combinazione complessa di composti organici, prevalentemente acidi carbossilici ad alto peso molecolare, ottenuta per ossidazione con aria del petrolato)

649-255-00-5

265-206-7

64743-01-7

N

Petrolato (petrolio), trattato con allumina; petrolato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti quando il petrolato viene trattato con Al2O3 per rimuovere i componenti polari e le impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi, cristallini e liquidi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C25)

649-256-00-0

285-098-5

85029-74-9

N

Petrolato (petrolio), idrotrattato; petrolato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sotto forma di semisolido da olio residuo paraffinico deparaffinato e trattato con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi microcristallini e liquidi con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C20)

649-257-00-6

295-459-9

92045-77-7

N

Petrolato (petrolio), trattato con carbone; petrolato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di petrolato di petrolio con carbone attivo per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C20)

649-258-00-1

308-149-6

97862-97-0

N

Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico; petrolato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di petrolato di petrolio con carbone attivo per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C20)

649-259-00-7

308-150-1

97862-98-1

N

Petrolato (petrolio), trattato con argilla; petrolato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di petrolato con terra sbiancante per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo superiore a C25)

649-260-00-2

309-706-6

100684-33-1

N

Benzina naturale; nafta con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi separata dal gas naturale mediante processi quali la refrigerazione o l’assorbimento. È costituita prevalentemente da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C8 e con punto di ebollizione nell’intervallo da –20 oC a 120 oC ca.)

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Nafta; nafta con basso punto di ebollizione

(prodotti del petrolio, parzialmente raffinati o non raffinati, ottenuti dalla distillazione del gas naturale. Sono costituiti da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C6 e punto di ebollizione nell’intervallo 100 oC-200 oC ca.)

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroina; nafta con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione frazionata del petrolio. Questa frazione bolle nell’intervallo 20 oC-135 oC ca.)

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Nafta (petrolio), frazioni pesanti di distillazione primaria; nafta con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C6-C12 e con punto di ebollizione nell’intervallo 65 oC-230 oC ca.)

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Nafta (petrolio), distillazione primaria dell’intera gamma; nafta con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C11 e punto di ebollizione nell’intervallo da –20 oC a 220 oC ca.)

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Nafta (petrolio), frazioni leggere, distillazione primaria; nafta con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione del petrolio grezzo. È costituita prevalentemente da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C10 e punto di ebollizione nell’intervallo da –20 oC a 180 oC ca.)

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Nafta solvente (petrolio), alifatica leggera; nafta con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione del petrolio grezzo o della benzina naturale. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C10 e punto di ebollizione nell’intervallo 35 oC-160 oC ca.)

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Distillati (petrolio), leggeri di prima distillazione; nafta con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente da C2 a C7 e punto di ebollizione nell’intervallo –88 oC-99 oC ca.)

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Benzina, recupero vapori; nafta con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi separata dai gas del sistema di recupero dei vapori per raffreddamento. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C11 e punto di ebollizione nell’intervallo da –20 oC a 196 oC ca.)

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Benzina, prima distillazione, impianto di topping; nafta con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta dall’impianto di topping per distillazione del grezzo. Ha intervallo di ebollizione 36,1 oC-193,3 oC ca.)

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Nafta (petrolio), non addolcita; nafta con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di correnti di nafta provenienti da vari processi di raffineria. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 0 oC-230 oC ca.)

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Distillati (petrolio), frazioni di testa dallo stabilizzatore del frazionamento benzina leggera di prima distillazione; nafta con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C6)

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Nafta (petrolio), pesante di prima distillazione, contenente aromatici; nafta con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di distillazione di petrolio grezzo. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C8-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 130 oC-210 oC ca.)

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Nafta (petrolio), frazioni di alchilazione dell’intera gamma; nafta modificata con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti di reazione di isobutano con idrocarburi monoolefinici, a numero di atomi di carbonio normalmente nell’intervallo C3-C5. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C7-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 90 oC-220 oC ca.)

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Nafta (petrolio), frazioni pesanti di alchilazione; nafta modificata con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti di reazione di isobutano con idrocarburi monoolefinici, a numero di atomi di carbonio normalmente nell’intervallo C3-C5. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C9-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 150 oC-220 oC ca.)

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Nafta (petrolio), frazioni leggere di alchilazione; nafta modificata con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti di reazione di isobutano con idrocarburi monoolefinici normalmente a numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi a catena ramificata con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C7-C10 e punto di ebollizione nell’intervallo 90 oC-160 oC ca.)

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Nafta (petrolio), isomerizzazione; nafta modificata con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per isomerizzazione catalitica di idrocarburi paraffinici da C4 a C6 a catena lineare. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi quali isobutano, isopentano, 2,2-dimetilbutano, 2-metilpentano e 3-metilpentano)

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Nafta (petrolio), frazione leggera raffinata con solventi; nafta modificata con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come prodotto di raffinazione di un processo di estrazione con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi alifatici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C11 e punto di ebollizione nell’intervallo 35 oC-190 oC ca.)

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Nafta (petrolio), frazione pesante raffinata con solvente; nafta modificata con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di estrazione con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi alifatici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C7-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 90 oC-230 oC ca.)

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Raffinati (petrolio), impianto di reforming catalitico, estratti in controcorrente glicol etilenico-acqua; nafta modificata con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato del processo di estrazione UDEX sulla corrente di reforming catalitico. È costituita da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente da C6 a C9)

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Raffinati (petrolio), impianto di reforming, separazione in impianto Lurgi; nafta modificata con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un impianto di separazione Lurgi. È costituita prevalentemente da idrocarburi non aromatici con varie piccole quantità di idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C6-C8)

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Nafta (petrolio), gamma completa frazioni di alchilato, contenente butano; nafta modificata con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti di reazione di isobutano con idrocarburi monoolefinici C3-C5. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi ramificati con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C7-C12, con alcuni butani e con punto di ebollizione nell’intervallo 35 oC-200 oC ca.)

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Distillati (petrolio), derivati da cracking con vapore di nafta, leggeri da idrotrattamento raffinati con solvente; nafta modificata con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti quali raffinati da un processo di estrazione con solvente di distillato leggero sottoposto a idrotrattamento da nafta crackizzata a vapore)

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Nafta (petrolio), C4-12 butan-alchilato, ricca di isoottano; nafta modificata con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per alchilazione di butani. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C12, ricca di isoottano, e con punto di ebollizione nell’intervallo 35 oC-210 oC ca.)

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Idrocarburi, distillati leggeri di nafta idrotrattati, raffinati con solvente; nafta modificata con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti dalla distillazione di nafta sottoposta ad idrotrattamento seguita da un’estrazione con solvente ed un processo di distillazione. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con punto di ebollizione nell’intervallo 94 oC-99 oC ca.)

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Nafta (petrolio), isomerizzazione, frazione C6; nafta modificata con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di una benzina che è stata isomerizzata cataliticamente. È costituita prevalentemente da isomeri dell’esano con punto di ebollizione nell’intervallo 60 oC-66 oC ca.)

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Idrocarburi, C6-7, cracking di nafta, raffinati con solvente; nafta modificata con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta mediante assorbimento di benzene da un taglio idrocarburico ricco di benzene completamente idrogenato cataliticamente che era stato ottenuto mediante distillazione da nafta crackizzata preidrogenata. È costituita prevalentemente da idrocarburi paraffinici e naftenici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C6-7 e punto di ebollizione nell’intervallo 70 oC-100 oC ca.)

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Idrocarburi, ricchi di C6 distillati leggeri di nafta idrotrattati, raffinati con solvente; nafta modificata con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di nafta idrotrattata seguita da estrazione con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con punto di ebollizione nell’intervallo 65 oC-70 oC ca.)

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Nafta (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C6-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 65 oC-230 oC ca. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi insaturi)

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Nafta (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C11 e punto di ebollizione nell’intervallo da –20 oC a 190 oC ca. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi insaturi)

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Idrocarburi C3-11, distillati di cracking catalitico; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C11 e punto di ebollizione in un intervallo che va fino a 204 oC ca.)

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Nafta (petrolio), distillato leggero di cracking catalitico; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Distillati (petrolio), derivati da cracking con vapore di nafta, aromatici leggeri da idrotrattameno; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti per trattamento di un distillato leggero da nafta crackizzata a vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici)

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Nafta (petrolio), pesante crackizzata cataliticamente, addolcita; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo un distillato di petrolio crackizzato cataliticamente ad un processo di addolcimento per trasformare i mercaptani o per eliminare le impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C6-C12 e con punto di ebollizione nell’intervallo 60 oC-200 oC ca.)

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Nafta (petrolio), leggera crackizzata cataliticamente addolcita; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo nafta da un processo di cracking catalitico ad un processo di addolcimento per trasformare i mercaptani o per eliminare le impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi con punto di ebollizione nell’intervallo 35 oC-210 oC ca.)

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Idrocarburi, C8-12, da cracking catalitico, neutralizzati chimicamente; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta dalla distillazione di un taglio dal processo di cracking catalitico, dopo esser stata sottoposta a lavaggio alcalino. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C8-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 130 oC-210 oC ca.)

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Idrocarburi, C8-12, distillati da cracking catalitico; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti da un processo di cracking catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C8-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 140 oC-210 oC ca.)

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Idrocarburi, C8-12, da cracking catalitico, neutralizzati chimicamente, addolciti; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Nafta (petrolio), frazioni leggere di reforming catalitico; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C11 e punto di ebollizione nell’intervallo 35 oC-190 oC ca. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi aromatici e a catena ramificata. Questo taglio di distillazione può contenere il 10 % o più di benzolo in volume)

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Nafta (petrolio), frazioni pesanti di reforming catalitico; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita da idrocarburi prevalentemente aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C7-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 90 oC-230 oC ca.)

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Distillati (petrolio), dal depentanizzatore di reforming catalitico; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita principalmente da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C6 e punto di ebollizione nell’intervallo da –49 oC a 63 oC ca.)

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Idrocarburi, C2-6, dal reforming catalitico di C6-8; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Residui (petrolio), dal reforming catalitico di C6-8; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

(residuo complesso del reforming catalitico di una carica C6-8. È costituito da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C6)

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Nafta (petrolio), taglio leggero di reforming catalitico, privi di composti aromatici; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione dei prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C8 e punto di ebollizione nell’intervallo 35 oC-120 oC ca. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi a catena ramificata dai quali sono stati separati i componenti aromatici)

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Distillati (petrolio), frazioni di testa di nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con il reforming catalitico di nafta di prima distillazione seguito da frazionamento dell’effluente totale. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C6)

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Prodotti di petrolio, riformati di powerforming-hydrofining; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta in un processo di powerforming-hydrofining con punto di ebollizione nell’intervallo 27 oC-210 oC ca.)

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Nafta (petrolio), da reforming «full-range»; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 35 oC-230 oC ca.)

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Nafta (petrolio), da reforming catalitico; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con la distillazione di prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C12 e con punto di ebollizione nell’intervallo 30 oC-220 oC ca. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi aromatici e a catena ramificata. Questa corrente può contenere il 10 % o più di benzene in volume)

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Distillati (petrolio), leggeri idrotrattati da reforming catalitico, frazione aromatica C8-12; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di alchilbenzeni ottenuti per reforming catalitico di nafta di petrolio. È costituita prevalentemente da alchilbenzeni con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C8-C10 e punto di ebollizione nell’intervallo 160 oC-180 oC ca.)

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Idrocarburi aromatici, C8, derivati da reforming catalitico; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Idrocarburi aromatici, C7-12, ricchi di C8; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

[combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per separazione della frazione contenente benzina da «platforming». È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C7-12 (principalmente C8) e può contenere idrocarburi non aromatici, entrambi con punto di ebollizione nell’intervallo 130 oC-200 oC ca.]

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Benzina, C5-11, alto ottano stabillizzata riformata; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa alto ottano di idrocarburi ottenuta per deidrogenazione catalitica di una nafta prevalentemente naftenica. È costituita prevalentemente da aromatici e non aromatici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C11 e punto di ebollizione nell’intervallo 45 oC-185 oC ca.)

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Idrocarburi, C7-12, ricchi di aromatici C > 9, frazione pesante da reforming; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per separazione della frazione contenente benzina da «platforming». È costituita prevalentemente da idrocarburi non aromatici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C7-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 120 oC-210 oC ca. e idrocarburi aromatici C9 e più)

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Idrocarburi, C5-11, ricchi di non aromatici, frazione leggera da reforming; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per separazione della frazione contenente benzina da «platforming». È costituita prevalentemente da idrocarburi non aromatici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C11 e punto di ebollizione nell’intervallo 35 oC-125 oC ca., benzene e toluene)

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Olio di morchia (petrolio), trattato con acido silicico; olio di trasudamento

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di olio di morchia con acido silicico per eliminare costituenti in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi a catena lineare con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C12)

649-315-00-0

308-127-6

97862-77-6

L

Nafta (petrolio), frazioni leggere di cracking termico; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti dalla distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking termico. È costituita prevalentemente da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C8 e punto di ebollizione nell’intervallo da –10 oC a 130 oC ca.)

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Nafta (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti dalla distillazione dei prodotti di un processo di cracking termico. È costituita prevalentemente da idrocarburi insaturi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C6-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 65 oC-220 oC ca.)

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Distillati (petrolio), aromatici pesanti; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi provenienti dalla distillazione dei prodotti di cracking termico di etano e propano. Questa frazione altobollente è costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici C5-C7 e da alcuni idrocarburi alifatici insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente C5. Questa frazione può contenere benzene)

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Distillati (petrolio), aromatici leggeri; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi provenienti dalla distillazione dei prodotti di cracking termico di etano e propano. Questa frazione bassobollente è costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici C5-C7 e da alcuni idrocarburi alifatici insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente C5. Questa corrente può contenere benzene)

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Distillati (petrolio), derivati da pirolisi di raffinato e nafta, miscelazione benzine; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

(complessa combinazione di idrocarburi ottenuta per frazionamento da pirolisi a 816 oC di nafta e raffinato. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio C9 e punto di ebollizione 204 oC ca.)

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Idrocarburi aromatici, C6-8, derivati da pirolisi di raffinato e nafta; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento per pirolisi a 816 oC di nafta e raffinato. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C6-C8, comprendenti anche benzene)

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Distillati (petrolio), nafta e gasolio di cracking termico; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione di nafta e/o gasolio di cracking termico. È costituita prevalentemente da idrocarburi olefinici con numero di atomi di carbonio C5 e punto di ebollizione nell’intervallo 33 oC-60 oC ca.)

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Distillati (petrolio), nafta e gasolio di cracking termico, contenenti dimero C5; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione estrattiva di nafta e/o gasolio di cracking termico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio C5 e alcune olefine C5 dimerizzate e punto di ebollizione nell’intervallo 33 oC-184 oC ca.)

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Distillati (petrolio), da nafta e gasolio di cracking termico, estratturi; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione estrattiva di nafta e/o gasolio di cracking termico. È costituita da idrocarburi paraffinici e olefinici, prevalentemente isoamileni quali 2-metil-1-butene e 2-metil-2-butene, con punto di ebollizione nell’intervallo 31 oC-40 oC ca.)

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Distillati (petrolio), leggeri, da cracking termico, aromatici debutanizzati; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti di cracking termico. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici, principalmente benzene)

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Nafta (petrolio), leggera crackizzata termicamente, addolcita; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo un distillato di petrolio dal cracking termico ad alta temperatura di frazioni di petrolio pesante ad un processo di addolcimento per trasformare i mercaptani. È costituita prevalentemente da aromatici, olefine ed idrocarburi saturi con punto di ebollizione nell’intervallo 20 oC-100 oC ca.)

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Nafta (petrolio), frazione pesante di «hydrotreating»; nafta «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi aventi un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C6-C13 e punto di ebollizione nell’intervallo 65 oC-230 oC ca.)

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Nafta (petrolio), frazione leggera di «hydrotreating»; nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C11 e punto di ebollizione nell’intervallo da –20 oC - a 190 oC ca.)

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Nafta (petrolio), leggera idrodesolforata; nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di idrodesolforazione catalitica. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C11 e punto di ebollizione nell’intervallo da –20 oC- a 190 oC ca.)

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Nafta (petrolio), pesante idrodesolforata; nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di idrodesolforazione catalitica. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C7-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 90 oC-230 oC ca.)

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Distillati (petrolio), frazioni intermedie di idrotrattamento, punto di ebollizione intermedio; nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di idrotrattamento di distillati intermedi. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C10 e punto di ebollizione nell’intervallo 127 oC-188 oC ca.)

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Distillati (petrolio), bassobollenti, processo di idrotrattamento di distillati leggeri; nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di idrotrattamento di distillati leggeri. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C6-C9 e punto di ebollizione nell’intervallo 3 oC-194 oC ca.)

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Distillati (petrolio), nafta pesante di idrotrattamento, frazioni di testa del deisoesanizzatore; nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di idrotrattamento di nafta pesante. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C6 e punto di ebollizione nell’intervallo da –49 oC a 68 oC ca.)

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Nafta solvente (petrolio), frazione aromatica leggera, idrotrattata; nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C8-C10 e punto di ebollizione nell’intervallo 135 oC-210 oC ca.)

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Nafta (petrolio), leggera crackizzata termicamente idrodesolforata; nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti per frazionamento di distillato crackizzato cataliticamente idrodesolforato. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C11 e punto di ebollizione nell’intervallo 23 oC-195 oC ca.)

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Nafta (petrolio), leggera idrotrattata, contenente cicloalcan; nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti per distillazione di una frazione di petrolio. È costituita prevalentemente da alcani e cicloalcani con un punto di ebollizione nell’intervallo da –20 oC a 190 oC)

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Nafta (petrolio), pesante crackizzante con vapore, idrogenata; nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Nafta (petrolio), gamma completa idrodesolforata; nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di idrodesolforazione catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C11 e con punto di ebollizione nell’intervallo 30 oC-250 oC ca.)

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Nafta (petrolio), leggera idrotrattata crackizzata a vapore; nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio, derivata da un processo di pirolisi, con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi insaturi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C11 e con punto di ebollizione nell’intervallo 35 oC-190 oC ca.)

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Idrocarburi, C4-12, cracking della nafta, idrotrattati; nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dal prodotto di un processo di cracking con vapore di nafta e la successiva idrogenazione catalitica selettiva di formatori di gomme. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C12 e con punto di ebollizione nell’intervallo 30 oC-230 oC ca.)

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Nafta solvente (petrolio), naftenica leggera idrotrattata; nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi cicloparaffinici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C6-C7 e punto di ebollizione nell’intervallo 73 oC-85 oC ca.)

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Nafta (petrolio), leggera da cracking con vapore, idrogenata; nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla separazione e successiva idrogenazione dei prodotti di un processo di cracking con vapore per la produzione di etilene. È costituita prevalentemente da paraffine sature ed insature, paraffine cicliche e idrocarburi cicloaromatici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C10 e punto di ebollizione nell’intervallo 50 oC-200 oC ca. La quantità di idrocarburi benzenici può variare fino al 30 % in peso e la corrente può anche contenere piccole quantità di zolfo e composti ossigenati)

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Idrocarburi, C6-11, idrotrattati, dearomatizzati; nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come solventi che sono stati sottoposti a idrotrattamento con lo scopo di convertire gli aromatici in naftenici per idrogenazione catalitica)

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Idrocarburi, C9-12, idrotrattati, dearomatizzati; nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come solventi che sono stati sottoposti a idrotrattamento con lo scopo di convertire gli aromatici in naftenici per idrogenazione catalitica)

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

Solvente di Stoddard; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(distillato di petrolio raffinato, incolore, privo di odore di rancido o altri odori sgradevoli, che bolle nell’intervallo 149 oC-205 oC ca.)

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Gas naturale, condensati (petrolio); nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi separati come liquido dal gas naturale in un separatore superficiale mediante condensazione retrograda. È costituita principalmente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C20. A temperatura e pressione atmosferica è allo stato liquido)

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Gas naturale (petrolio), miscela liquida grezza; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi separata in forma liquida dal gas naturale in un impianto di riciclaggio del gas con processi quali la refrigerazione o l’assorbimento. È costituita principalmente da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C2-C8)

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Nafta (petrolio), frazioni leggere di idrocracking; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti dalla distillazione dei prodotti di un processo di idrocracking. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numeri di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C10 e punto di ebollizione nell’intervallo da –20 oC a 180 oC ca.)

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Nafta (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti di un processo di idrocracking. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C6-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 65 oC-230 oC ca.)

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Nafta (petrolio), addolcita; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una nafta di petrolio a un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o per eliminare impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo da –10 oC a 230 oC ca.)

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Nafta (petrolio), trattata con acido; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di trattamento con acido solforico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C7-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 90 oC-230 oC ca.)

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Nafta (petrolio), frazione pesante neutralizzata chimicamente; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta con un processo di trattamento per la rimozione delle sostanze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C6-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 65 oC-230 oC ca.)

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Nafta (petrolio), frazione leggera neutralizzata chimicamente; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con un processo di trattamento per la rimozione delle sostanze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C11 e punto di ebollizione nell’intervallo da –20 oC a 190 oC ca.)

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Nafta (petrolio), decerata cataliticamente; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla deparaffinazione catalitica di una frazione di petrolio. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 35 oC-230 oC ca.)

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Nafta (petrolio), leggera crackizzata con vapore acqueo; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti provenienti da un processo di cracking con vapor d’acqua. È costituita prevalentemente da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C11 e punto di ebollizione nell’intervallo –20 oC-190 oC. Questa frazione può contenere il 10 % o più di benzene in volume)

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di correnti aromatiche. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C8-C10 e punto di ebollizione 135 oC-210 oC ca.)

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Idrocarburi aromatici, C6-10, trattati con acido, neutralizzati; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Distillati (petrolio), C3-5, ricchi di 2-metil-2-butene; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di idrocarburi, solitamente con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5, prevalentemente isopentano e 3-metil-1-butene. È costituita da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5, prevalentemente 2-metil-2-butene)

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Distillati (petrolio), distillati di petrolio crackizzati con vapore d’acqua polimerizzati, frazione C5-12; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione in un distillato di petrolio crackizzato con vapore d’acqua polimerizzato. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C12)

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Distillati (petrolio), crackizzati a vapore, frazione C5-12; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di composti organici ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking con vapore. È costituita da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C12)

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Distillati (petrolio), crackizzati con vapore, frazione C5-10 miscelati con nafta leggera da petrolio crackizzato con vapore frazione C5; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Estratti (petrolio), estrazione acida a freddo, C4-6; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di composti organici prodotta per estrazione acida a freddo di idrocarburi alifatici saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio solitamente nell’intervallo C3-C6, prevalentemente pentani e amileni. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C4-C6, prevalentemente C5)

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Distillati (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da una corrente di gas crackizzata cataliticamente. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C6)

649-363-00-2

270-771-8

68477-894-4

P

Residui (petrolio), frazioni di coda splitter butano; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(residuo complesso della distillazione di una corrente di butano. È costituito da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C6)

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Oli residui (petrolio), torre di deisobutanizzazione; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(residuo complesso della distillazione atmosferica di una corrente butano-butilene. È costituito da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C6)

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Nafta (petrolio), gamma completa di tagli da apparecchio di cokizzazione; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione dei prodotti provenienti da un’apparecchiatura di coking in letto fluidizzato. È costituita prevalentemente da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C15 e punto di ebollizione nell’intervallo 43 oC-250 oC ca.)

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Nafta (petrolio), tagli aromatici medi crackizzati con vapore; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking con vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C7-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 130 oC-220 oC ca.)

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Nafta (petrolio), prima distillazione, gamma completa di frazioni, trattata con argilla; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi risultante dal trattamento con argilla naturale o modificata della gamma completa di frazioni di nafta di prima distillazione, solitamente in un processo di percolazione, per separare le tracce di composti polari ed impurezze presenti. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C11 e con punto di ebollizione nell’intervallo da –20 oC a 220 oC ca.)

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Nafta (petrolio), prima distillazione, frazione leggera trattata con argilla; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi risultante dal trattamento con argilla naturale o modificata di una frazione leggera di nafta di prima distillazione, solitamente in un processo di percolazione, per separare le tracce di composti polari ed impurezze presenti. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C7-C10 e punto di ebollizione nell’intervallo 93 oC-180 oC ca.)

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Nafta (petrolio), frazione aromatica leggera crackizzata con vapore d’acqua; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking con vapore d’acqua. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C7-C9 e con punto di ebollizione nell’intervallo 110 oC-165 oC ca.)

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Nafta (petrolio), frazione leggera crackizzata con vapore d’acqua, priva di benzene; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking con vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C12 e con punto di ebollizione nell’intervallo 80 oC-218 oC ca.)

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Nafta (petrolio), contenente aromatici; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Benzina, pirolisi, frazioni residue del debutanizzatore; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di residui del depropanizzatore. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C5)

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Nafta (petrolio), frazione leggera, addolcita; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo un distillato di petrolio ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C6 e punto di ebollizione nell’intervallo da –20 oC a 100 oC ca.)

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Gas naturale, condensati; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi separata e/o condensata da gas naturale durante il trasporto e raccolta alla sommità del pozzo e/o dalle fasi operative di produzione, prelievo, trasmissione, e lungo le condotte di distribuzione, negli scrubbers, ecc. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C8)

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Distillati (petrolio), da stripper di impianto «unifining» di nafta; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per stripping di prodotti provenienti dall’apparecchiatura di unifining della nafta. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C6)

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Nafta (petrolio), leggera da reforming catalitico, frazione priva di aromatici; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi rimanente dopo l’eliminazione di composti aromatici da nafta leggera riformata cataliticamente in un processo di assorbimento selettivo. È costituita prevalentemente da composti paraffinici e ciclici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C8 e punto di ebollizione nell’intervallo 66 oC-121 oC ca.)

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Benzina; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi costituita prevalentemente da paraffine, cicloparaffine, idrocarburi aromatici ed olefinici con numero di atomi di carbonio prevalentemente più grande di C3 e punto di ebollizione nell’intervallo 30 oC-260 oC)

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Idrocarburi aromatici, C7-8, prodotti di dealchilazione, residui di distillazione; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Idrocarburi C4-6, leggeri da depentanizzatore, idrotrattamento aromatico; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come prime distillazioni dalla colonna del depentanizzatore prima dell’idrotrattamento delle cariche aromatiche. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C6, prevalentemente pentani e penteni, e con punto di ebollizione nell’intervallo 25 oC-40 oC ca.)

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Distillati (petrolio), nafta crackizzata a vapore a bagno di calore, ricchi di C5; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione di nafta crackizzata a vapore a bagno di calore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C6, sopratutto C5)

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Estratti (petrolio), nafta solvente leggera da reforming catalitico; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come estratto dall’estrazione con solvente di un taglio di petrolio da reforming catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C7-C8 e con punto di ebollizione nell’intervallo 100 oC-200 oC ca.)

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Nafta (petrolio), leggera idrodesolforata, dearomatizzata; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di frazioni di petrolio leggere idrodesolforate e dearomanizzate. È costituita prevalentemente da C7 paraffine e cicloparaffine con punto di ebollizione nell’intervallo 90 oC-100 oC ca.)

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Nafta (petrolio), leggera, ricca di C5, addolcita; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una nafta di petrolio ad un processo di addolcimento per trasformare i mercaptani o per eliminare le impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C5, prevalentemente C5 e con punto di ebollizione nell’intervallo –10 oC-35 oC ca.)

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Idrocarburi, C8-11, cracking di nafta, taglio toluene; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione da nafta crackizzata preidrogenata. È costituita prevalentemente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C8-C11 e con punto di ebollizione nell’intervallo 130 oC-205 oC ca.)

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Idrocarburi, C4-11, cracking di nafta, privi di aromatici; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da nafta crackizzata preidrogenata dopo la separazione mediante distillazione dei tagli idrocarburici contenenti benzene e toluene ed una frazione a più alto punto di ebollizione. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-11 e con punto di ebollizione nell’intervallo 30 oC-205 oC ca.)

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Nafta (petrolio), leggera da bagno di calore («heat-soaked»), da cracking con vapore; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

[combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di nafta da cracking con vapore dopo recupero da un processo a bagno di calore («heat-soaking»). È costituita prevalentemente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C6 e punto di ebollizione nell’intervallo 0 oC-80 oC ca.]

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Distillati (petrolio), ricchi di C6; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di un rifornimento di petrolio. È costituita prevalentemente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio da C5 a C7, ricchi di C6, e punto di ebollizione nell’intervallo 60 oC-70 oC ca.)

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Benzina, pirolisi, idrogenata; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(frazione di distillazione dall’idrogenazione di benzina di pirolisi con punto di ebollizione nell’intervallo 20 oC-200 oC)

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Distillati (petrolio), crackizzati con vapore, frazione C8-12, polimerizzati, frazioni leggere della distillazione; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(una combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione della frazione polimerizzata C8-12 da distillati di petrolio crackizzati con vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C8-C12)

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Estratti (petrolio), solvente nafta pesante, trattata con argilla; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di estratto di petrolio di nafta solvente pesante con terra sbiancante. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C6-C10 e punto di ebollizione nell’intervallo 80 oC-180 oC ca.)

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Nafta (petrolio), da cracking leggero con vapore, debenzenata, trattata termicamente; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento e distillazione di nafta di petrolio debenzenata sottoposta a cracking leggero con vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C7-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 95 oC-200 oC ca.)

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Nafta (petrolio), da cracking leggero con vapore, trattata termicamente; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento e distillazione di nafta di petrolio sottoposta a cracking leggero con vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C6 e punto di ebollizione nell’intervallo 35 oC-80 oC ca.)

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Distillati (petrolio), C7-9, ricchi di C8, idrodesolforati dearomatizzati; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di una frazione leggera di petrolio, idrodesolforata e dearomatizzata. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C7-C9, prevalentemente paraffine e cicloparaffine C8, con punto di ebollizione nell’intervallo 120 oC-130 oC ca.)

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Idrocarburi, C6-8, idrogenati dearomatizzati per assorbimento, raffinazione del toluene; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta durante gli assorbimenti di toluene proveniente da una frazione idrocarburica da benzina da cracking trattata con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C6-C8 e punto di ebollizione nell’intervallo 80 oC-135 oC ca.)

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Nafta (petrolio), idrodesolforata taglio intero da «coker»; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di distillato da «coker» idrodesolforato. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C11 e punto di ebollizione nell’intervallo 23 oC-196 oC ca.)

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Nafta (petrolio), leggera addolcita; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una nafta di petrolio ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C5-C8 e punto di ebollizione nell’intervallo 20 oC-130 oC ca.)

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Idrocarburi, C3-6, ricchi di C5, nafta crackizzata con vapore; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di nafta da cracking con vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C6, prevalentemente C5)

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Idrocarburi, ricchi di C5, contenenti diciclopentadiene; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti di un processo di cracking con vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio C5 e diciclopentadiene e punto di ebollizione nell’intervallo 30 oC-170 oC ca.)

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Residui (petrolio), leggeri da cracking con vapore, aromatici; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti con vapore o processi simili dopo aver eliminato i prodotti molto leggeri, risultante in un residuo che inizia con idrocarburi con numero di atomi di carbonio superiore a C5. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio maggiore di C5 e punto di ebollizione superiore a 40 oC ca.)

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Idrocarburi, C ≥ 5, arricchiti in C5-6; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Idrocarburi, arricchiti in C5; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Idrocarburi aromatici, C8-10; olio leggero ridistillato, frazione altobollente

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

P

Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico; gasolio da cracking

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo fra C9-C25 e punto di ebollizione nell’intervallo 150 oC-400 oC ca. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi aromatici biciclici)

649-435-00-3

265-060-4

64741-59-9

 

Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking catalitico; gasolio da cracking

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C11-C30 e punto di ebollizione nell’intervallo 205 oC-450 oC ca. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi aromatici triciclici)

649-436-00-9

265-062-5

64741-60-2

 

Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking termico; gasolio da cracking

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti dalla distillazione dei prodotti di un processo di cracking termico. È costituita prevalentemente da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C10-C22 e punto di ebollizione nell’intervallo 160 oC-370 oC ca.)

649-438-00-X

265-084-5

64741-82-8

 

Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati cataliticamente; gasolio da cracking

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno distillati leggeri crackizzati cataliticamente per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene eliminato. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C9-C25 e punto di ebollizione nell’intervallo 150 oC-400 oC ca. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi aromatici biciclici)

649-439-00-5

269-781-5

68333-25-5

 

Distillati (petrolio), frazioni leggere di nafta crackizzata con vapore d’acqua; gasolio da cracking

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta della distillazione multipla di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C10-C18)

649-440-00-0

270-662-5

68475-80-9

 

Distillati (petrolio), distillati di «steam cracking» del petrolio crackizzati; gasolio da cracking

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di distillati di steam cracking crackizzati e/o dei suoi prodotti di frazionamento. È costituita da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo da C10 fino a polimeri di basso peso molecolare)

649-441-00-6

270-727-8

68477-38-3

 

Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d’acqua; gasolio da cracking

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking con vapore d’acqua. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C9 e punto di ebollizione nell’intervallo 205 oC-400 oC ca.)

649-442-00-1

271-260-2

68527-18-4

 

Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termicamente idrodesolforati; gasolio da cracking

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di stock di distillo da «cracker» termico idrodesolforato. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C11-C25 e punto di ebollizione nell’intervallo 205 oC-400 oC ca.)

649-443-00-7

285-505-6

85116-53-6

 

Oli da gas (petrolio), crackizzati termicamente, idrodelsolforati; gasolio da cracking

649-444-00-2

295-411-7

92045-29-9

 

Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata; gasolio da cracking

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione residua della distillazione di nafta crackizzata con vapore e sottoposta ad idrotrattamento. È costituita prevalentemente da idrocarburi e con punto di ebollizione nell’intervallo 200 oC-350 oC ca.)

649-445-00-8

295-514-7

92062-00-5

 

Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking con vapore; gasolio da cracking

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come fondo di colonna della separazione di effluenti da nafta da cracking con vapore ad alta temperatura. Bolle nell’intervallo 147 oC-300 oC ca. e produce un olio finito con viscosità di 18 10-6 m2.s-1 a 50 oC)

649-446-00-3

295-517-3

92062-04-9

 

Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico, degradati termicamente; gasolio da cracking

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta dalla distillazione di prodotti da un processo di cracking catalitico che è stato usato come fluido di scambio di calore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con punto di ebollizione nell’intervallo 190 oC-340 oC ca. Questa corrente può contenere probabilmente composti organici dello zolfo)

649-447-00-9

295-991-1

92201-60-0

 

Residui (petrolio), nafta da immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore; gasolio da cracking

[combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come residuo della distillazione di nafta di immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore e con punto di ebollizione nell’intervallo 150 oC-350 oC ca.]

649-448-00-4

297-905-8

93763-85-0

 

Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati crackizzati termicamente; gasolio da cracking

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per deidrosolforazione catalitica di petrolio leggero crackizzato termicamente sotto vuoto. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C14-C20 e punto di ebollizione nell’intervallo 270 oC-370 oC ca.)

649-450-00-5

308-278-8

97926-59-5

 

Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da «coker»; gasolio da cracking

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di stocks di distillato idrodesolforato da «coker». È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C12-C21 e punto di ebollizione nell’intervallo 200 oC-360 oC ca.)

649-451-00-0

309-865-1

101316-59-0

 

Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore; gasolio da cracking

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di residui pesanti da cracking con vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici pesanti altamente alchilati con punto di ebollizione nell’intervallo 250 oC-400 oC ca.)

649-452-00-6

309-939-3

101631-14-5

 

Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti di un processo di idrocracking. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C15-C39 e punto di ebollizione nell’intervallo 260 oC-600 oC ca.)

649-453-00-1

265-077-7

64741-76-0

L

Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di estrazione con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito di viscosità pari ad almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)

649-454-00-7

265-090-8

64741-88-4

L

Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di estrazione con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e produce un olio finito di viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)

649-455-00-2

265-091-3

64741-89-5

L

Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione solubile in solvente dalla deasfaltazione di un residuo con solvente C3-C4. È costituita da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C25 e punto di ebollizione superiore a 400 oC ca.)

649-456-00-8

265-096-0

64741-95-3

L

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffinata con solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di estrazione con solvente. È costituita da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito di viscosità pari ad almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-457-00-3

265-097-6

64741-96-4

L

Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di estrazione con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e produce un olio finito di viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-458-00-9

265-098-1

64741-97-5

L

Oli residui (petrolio) raffinati con solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione insolubile in solventi dalla raffinazione con solvente di un residuo, con l’impiego di un solvente organico polare quale il fenolo o il furfurolo. È costituita prevalentemente da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C25 e a punto di ebollizione superiore a 400 oC ca.)

649-459-00-4

265-101-6

64742-01-4

L

Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di una frazione di petrolio con argilla naturale o modificata, in un processo di contatto o di percolazione per eliminare le tracce di composti polari e impurezze presenti. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito con viscosità di almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi saturi)

649-460-00-X

265-137-2

64742-36-5

L

Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di una frazione di petrolio con argilla naturale o modificata, in un processo di contatto o di percolazione per eliminare le tracce di composti polari e impurezze presenti. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e produce un olio finito con viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contine una percentuale relativamente alta di idrocarburi saturi)

649-461-00-5

265-138-8

64742-37-6

L

Oli residui (petrolio), trattati con argilla; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di un olio residuo con un’argilla naturale o modificata, in un processo di contatto o percolazione per rimuovere le tracce di composti polari e impurezze presenti. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C25 e punto di ebollizione superiore a 400 oC ca.)

649-462-00-0

265-143-5

64742-41-2

L

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di una frazione di petrolio con argilla naturale o modificata, in un processo di contatto o di percolazione per eliminare le tracce di composti polari e impurezze presenti. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito con viscosità di almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-463-00-6

265-146-1

64742-44-5

L

Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di una frazione di petrolio con argilla naturale o modificata, in un processo di contatto o di percolazione per eliminare le tracce di composti polari e impurezze presenti. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e produce un olio finito con viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-464-00-1

265-147-7

64742-45-6

L

Distillati (petrolio), naftenici pesanti «hydrotreating»; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito con viscosità di almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-465-00-7

265-155-0

64742-52-5

L

Distillati (petrolio), naftenici leggeri «hydrotreating»; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e produce un olio finito con viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-466-00-2

265-156-6

64742-53-6

L

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti «hydrotreating»; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito con viscosità di almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi saturi)

649-467-00-8

265-157-1

64742-54-7

L

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri di «hydrotreating»; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e produce un olio finito avente viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi saturi)

649-468-00-3

265-158-7

64742-55-8

L

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta separando le paraffine normali da una frazione di petrolio mediante cristallizzazione con solvente. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e produce un olio finito avente viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)

649-469-00-9

265-159-2

64742-56-9

L

Oli residui (petrolio), «hydrotreating»; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C25 e punto di ebollizione di 400 oC ca.)

649-470-00-4

265-160-8

64742-57-0

L

Oli residui (petrolio), decerati con solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta separando gli idrocarburi a catena lunga ramificata da un olio residuo mediante cristallizzazione con solvente. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C25 e punto di ebollizione maggiore di 400 oC ca.)

649-471-00-X

265-166-0

64742-62-7

L

Distillati (petrolio), naftenici pesanti decerati con solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta separando le paraffine normali da una frazione di petrolio mediante cristallizzazione con solvente. È costituita da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito di viscosità non inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-472-00-5

265-167-6

64742-63-8

L

Distillati (petrolio), naftenici leggeri decerati con solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta separando le paraffine normali da una frazione di petrolio mediante cristallizzazione con solvente. È costituita da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e produce un olio finito di viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-473-00-0

265-168-1

64742-64-9

L

Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta separando le paraffine normali da una frazione di petrolio mediante cristallizzazione con solvente. È costituita da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito di viscosità non inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)

649-474-00-6

265-169-7

64742-65-0

L

Oli naftenici (petrolio), pesanti decerati cataliticamente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di deparaffinazione catalitica. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito avente viscosità pari ad almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-475-00-1

265-172-3

64742-68-3

L

Oli naftenici (petrolio), frazioni leggere decerate cataliticamente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di deparaffinazione catalitica. È costituita da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e produce un olio finito avente viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-476-00-7

265-173-9

64742-69-4

L

Oli di paraffina (petrolio), pesanti decerati cataliticamente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di deparaffinazione catalitica. È costituita da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito avente viscosità di almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)

649-477-00-2

265-174-4

64742-70-7

L

Oli di paraffina (petrolio), frazioni leggere decerate cataliticamente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di deparaffinazione catalitica. È costituita da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e produce un olio finito avente viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)

649-478-00-8

265-176-5

64742-71-8

L

Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi decerati; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta separando in forma solida gli idrocarburi paraffinici a catena lineare mediante trattamento con un agente chimico come l’urea. È costituita da idrocarburi, a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito avente viscosità di almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-479-00-3

265-179-1

64742-75-2

L

Oli naftenici (petrolio), complessi decerati leggeri; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal processo catalitico di eliminazione delle cere. È costituita da idrocarburi aventi numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e fornisce un olio avente viscosità minore di 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-480-00-9

265-180-7

64742-76-3

L

Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno in presenza di un catalizzatore un gasolio leggero e un gasolio pesante ottenuti sotto vuoto e un olio residuo deasfaltato con solvente, in due fasi, interponendo fra esse la deparaffinazione. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito con viscosità di circa 112 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi saturi)

649-481-00-4

276-736-3

72623-85-9

L

Oli lubrificanti (petrolio), C15-30, a base di olio neutro, idrotrattati; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno in presenza di un catalizzatore un gasolio leggero e un gasolio pesante ottenuti sotto vuoto in due fasi, interponendo fra esse la deparaffinazione. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e produce un olio finito con viscosità di circa 15 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi saturi)

649-482-00-X

276-737-9

72623-86-0

L

Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno in presenza di un catalizzatore un gasolio leggero e un gasolio pesante ottenuti sotto vuoto e un olio residuo deasfaltato con solvente in due fasi, interponendo fra esse la deparaffinazione. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito con viscosità di circa 32 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi saturi)

649-483-00-5

276-738-4

72623-87-1

L

Oli lubrificanti; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dall’estrazione con solventi e dai processi di decerazione. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C15-C50)

649-484-00-0

278-012-2

74869-22-0

L

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati complessi; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla deparaffinazione di un distillato paraffinico pesante. È costituita prevalentemente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito con una viscosità uguale o maggiore di 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-485-00-6

292-613-7

90640-91-8

L

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla deparaffinazione di un distillato paraffinico leggero. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C12-C30 e produce un olio finito con una viscosità minore di 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)

649-486-00-1

292-614-2

90640-92-9

L

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di un distillato paraffinico pesante deparaffinato con argilla neutra o modificata mediante un processo di contatto diretto o di percolazione. Costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50)

649-487-00-7

292-616-3

90640-94-1

L

Idrocarburi, C20-50, paraffinici pesanti deparaffinati con solvente, idrotrattati; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta trattando un distillato paraffinico pesante deparaffinato con idrogeno in presenza di un catalizzatore. Costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50)

649-488-00-2

292-617-9

90640-95-2

L

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta trattando un distillato paraffinico leggero deparaffinato con argilla naturale o modificata mediante un processo di contatto o di percolazione. Costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30)

649-489-00-8

292-618-4

90640-96-3

L

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente idrotrattati; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta trattando un distillato paraffinico leggero deparaffinato con idrogeno in presenza di un catalizzatore. Costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30)

649-490-00-3

292-620-5

90640-97-4

L

Oli residui (petrolio), idrotrattati decerati con solvente; olio base — non specificato

649-491-00-9

292-656-1

90669-74-2

L

Oli residui (petrolio), decerati cataliticamente; olio base — non specificato

649-492-00-4

294-843-3

91770-57-9

L

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un trattamento intensivo di distillato deparaffinato per idrogenazione in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C25-C39 e produce un olio finito con viscosità di 44 10-6 m2.s-1 a 50 oC ca.)

649-493-00-X

295-300-3

91995-39-0

L

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati, idrotrattati; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un trattamento intensivo di distillato deparaffinato per idrogenazione in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C21-C29 e produce un olio finito con viscosità di 13 10-6 m2.s-1 a 50 oC ca.)

649-494-00-5

295-301-9

91995-40-3

L

Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrackizzati, deparaffinati; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi liquidi ottenuta per ricristallazione di distillati di petrolio raffinati con solvente deparaffinati e idrocrackizzati)

649-495-00-0

295-306-6

91995-45-8

L

Distillati (petrolio), naftenici leggeri raffinati con solvente, idrotrattati; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore e rimuovendo gli idrocarburi aromatici mediante estrazione con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi naftenici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30 e produce un olio finito con viscosità compresa tra 13-15 10-6 m2.s-1 a 40 oC ca.)

649-496-00-6

295-316-0

91995-54-9

L

Oli lubrificanti (petrolio), C17-35, estratti con solvente, decerati, idrotrattati; olio base — non specificato

649-497-00-1

295-423-2

92045-42-6

L

Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrackizzati deparaffinati con solvente; olio base — non specificato

649-498-00-7

295-424-8

92045-43-7

L

Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con acido deparaffinati con solventi; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi prodotti per eliminazione con solvente delle paraffine dal residuo di distillazione di paraffine pesanti idrocrackizzate e trattate con acido e con punto di ebollizione superiore a 380 oC ca.)

649-499-00-2

295-499-7

92061-86-4

L

Oli paraffinici (petrolio), pesanti decerati raffinati con solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da olio paraffinico grezzo contenente zolfo. È costituita prevalentemente da olio lubrificante deparaffinato raffinato con solvente con viscosità di 65 10-6 m2.s-1 a 50 oC)

649-500-00-6

295-810-6

92129-09-4

L

Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per raffinazione di petrolio grezzo. È costituita prevalentemente da aromatici, naftenici e paraffinici e produce un olio finito con viscosità di 23 10-6 m2.s-1 a 40 oC)

649-501-00-1

297-474-6

93572-43-1

L

Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, decerati con solvente; olio base — non specificato

649-502-00-7

297-857-8

93763-38-3

L

Idrocarburi, C20-50, distillato sotto vuoto dell’idrogenazione dell’olio residuo; olio base — non specificato

649-503-00-2

300-257-1

93924-61-9

L

Distillati (petrolio), pesanti idrotrattati raffinati con solvente; idrogenati; olio base — non specificato

649-504-00-8

305-588-5

94733-08-1

L

Distillati (petrolio), frazione leggera idrocrackizzata raffinata con solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta mediante dearomatizzazione del residuo di petrolio idrocrackizzato con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C18-C27 e con un intervallo di ebollizione 370 oC-450 oC ca.)

649-505-00-3

305-589-0

94733-09-2

L

Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base distillato decerati con solvente idrocrackizzati; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta mediante deparaffinazione con solvente del residuo della distillazione di petrolio idrocrackizzato. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C18-C40 e con un intervallo di ebollizione 370 oC-550 oC ca.)

649-506-00-9

305-594-8

94733-15-0

L

Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base raffinato decerati con solvente idrogenati; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta mediante deparaffinazione con solvente del raffinato idrogenato ottenuto per estrazione con solvente di un distillato di petrolio idrotrattato. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C18-C40 e con un intervallo di ebollizione 370 oC-550 oC ca.)

649-507-00-4

305-595-3

94733-16-1

L

Idrocarburi, C13-30, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente; olio base — non specificato

649-508-00-X

305-971-7

95371-04-3

L

Idrocarburi, C16-32, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente; olio base — non specificato

649-509-00-5

305-972-2

95371-05-4

L

Idrocarburi, C37-68, residui della distillazione sotto vuoto decerati deasfaltati idrotrattati; olio base — non specificato

649-510-00-0

305-974-3

95371-07-6

L

Idrocarburi, C37-65, residui della distillazione sotto vuoto idrotrattati deasfaltati; olio base — non specificato

649-511-00-6

305-975-9

95371-08-7

L

Distillati (petrolio), frazione leggera idrocrackizzata raffinata con solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta mediante trattamento con solvente di distillato da distillati di petrolio idrocrackizzato. Costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C18-C27 e con un intervallo di ebollizione 370 oC-450 oC ca.)

649-512-00-1

307-010-7

97488-73-8

L

Distillati (petrolio), frazione pesante idrogenata raffinata con solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta mediante trattamento con solvente di distillato di petrolio idrogenato. Costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C19-C40 e con un intervallo di ebollizione 390 oC-550 oC ca.)

649-513-00-7

307-011-2

97488-74-9

L

Oli lubrificanti (petrolio), C18-27, idrocrackizzati decerati con solvente; olio base — non specificato

649-514-00-2

307-034-8

97488-95-4

L

Idrocarburi, C17-30, residuo della distillazione atmosferica deasfaltato con solvente idrotrattato, frazioni leggere della distillazione; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come prime frazioni della distillazione sotto vuoto di effluenti dal trattamento di un residuo corto deasfaltato con solvente con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C17-C30 e punto di ebollizione nell’intervallo 300 oC-400 oC ca. Produce un olio finito avente viscosità di 4 10-6 m2.s-1 a 100 oC ca.)

649-515-00-8

307-661-7

97675-87-1

L

Idrocarburi, C17-40, residuo della distillazione idrotrattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere della distillazione sotto vuoto; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come prime frazioni della distillazione sotto vuoto di effluenti dall’idrotrattamento catalitico di un residuo corto deasfaltato con solvente avente viscosità di 8 10-6 m2.s-1 a 100 oC ca. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C17-C40 e punto di ebollizione nell’intervallo 300 oC-500 oC ca.)

649-516-00-3

307-755-8

97722-06-0

L

Idrocarburi, C13-27, naftenici leggeri estratti con solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione degli aromatici da un distillato naftenico leggero avente viscosità di 9,5 10-6 m2.s-1 a 40 oC. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C13-C27 e punto di ebollizione nell’intervallo 240 oC-400 oC ca.)

649-517-00-9

307-758-4

97722-09-3

L

Idrocarburi, C14-29, naftenici leggeri estratti con solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione degli aromatici da un distillato naftenico leggero avente viscosità di 16 10-6 m2.s-1 a 40 oC. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C14-C29 e punto di ebollizione nell’intervallo 250 oC-425 oC ca.)

649-518-00-4

307-760-5

97722-10-6

L

Idrocarburi, C27-42, dearomatizzati; olio base — non specificato

649-519-00-X

308-131-8

97862-81-2

L

Idrocarburi, C17-30, distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione; olio base — non specificato

649-520-00-5

308-132-3

97862-82-3

L

Idrocarburi, C27-45, distillazione naftenica sotto vuoto; olio base — non specificato

649-521-00-0

308-133-9

97862-83-4

L

Idrocarburi, C27-45, dearomatizzati; olio base — non specificato

649-522-00-6

308-287-7

97926-68-6

L

Idrocarburi, C20-58, idrotrattati; olio base — non specificato

649-523-00-1

308-289-8

97926-70-0

L

Idrocarburi, C27-42, naftenici; olio base — non specificato

649-524-00-7

308-290-3

97926-71-1

L

Oli residui (petrolio), decerati con solvente trattati con carbone; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di oli residui di petrolio decerati con solvente con carbone attivo per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze)

649-525-00-2

309-710-8

100684-37-5

L

Oli residui (petrolio), decerati con solvente trattati con argilla; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di oli residui di petrolio decerati con solvente con terra sbiancante per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze)

649-526-00-8

309-711-3

100684-38-6

L

Oli lubrificanti (petrolio), C25, estratti con solvente, deasfaltati, decerati, idrogenati; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione con solvente e idrogenazione di residui della distillazione sotto vuoto. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C25 e produce un olio finito con viscosità dell’ordine di grandezza da 32 10-6 m2.s-1 a 37 10-6 m2.s-1 a 100 oC)

649-527-00-3

309-874-0

101316-69-2

L

Oli lubrificanti (petrolio), C17-32, estratti con solvente, decerati, idrogenati; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione con solvente e idrogenazione di residui della distillazione atmosferica. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C17-C32 e produce un olio finito con viscosità dell’ordine di grandezza da 17 10-6 m2.s-1 a 23 10-6 m2.s-1 a 40 oC)

649-528-00-9

309-875-6

101316-70-5

L

Oli lubrificanti (petrolio), C20-35, estratti con solvente, decerati, idrogenati; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione con solvente e idrogenazione di residui della distillazione atmosferica. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C35, e produce un olio finito con viscosità dell’ordine di grandezza da 37 10-6 m2.s-1 a 44 10-6 m2.s-1 a 40 oC)

649-529-00-4

309-876-1

101316-71-6

L

Oli lubrificanti (petrolio), C24-50, estratti con solvente, decerati, idrogenati; olio base — non specificato

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione con solvente e idrogenazione di residui della distillazione atmosferica. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C24-C50 e produce un olio finito con viscosità dell’ordine di grandezza da 16 10-6 m2.s-1 a 75 10-6 m2.s-1 a 40 oC)

649-530-00-X

309-877-7

101316-72-7

L

Estratti (petrolio), con solvente, da distillato naftenico pesante, concentrato in aromatici; estratto aromatico distillato (trattato)

(concentrato di aromatici prodotto per aggiunta di acqua ad un estratto con solvente di distillato naftenico pesante ed al solvente di estrazione)

649-531-00-5

272-175-3

68783-00-6

L

Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente; estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come estratto dalla riestrazione di un distillato paraffinico pesante raffinato con solvente. È costituita da idrocarburi saturi e aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50)

649-532-00-0

272-180-0

68783-04-0

L

Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente; estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come estratto da una estrazione con solvente di distillato paraffinico pesante)

649-533-00-6

272-342-0

68814-89-1

L

Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrotrattato; estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta trattando un distillato naftenico pesante di un estratto con solventi con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50 e produce un olio finito di almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)

649-534-00-1

292-631-5

90641-07-9

L

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, idrotrattati; estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta trattando un estratto solvente di distillato paraffinico pesante con idrogeno in presenza di un catalizzatore. Costituita prevalentemente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C21-C33 e con punto di ebollizione nell’intervallo 350 oC-480 oC ca.)

649-535-00-7

292-632-0

90641-08-0

L

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrotrattati; estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta trattando un estratto solvente di distillato paraffinico leggero con idrogeno in presenza di un catalizzatore. Costituita prevalentemente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C17-C26 e con punto di ebollizione nell’intervallo 280 oC-400 oC)

649-536-00-2

292-633-6

90641-09-1

L

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero idrotrattato; estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come estratto dall’estrazione con solvente distillato solvente di testa intermedio paraffinico che viene trattato con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C16-C36)

649-537-00-8

295-335-4

91995-73-2

L

Estratti (petrolio), solvente di distillato naftenico leggero, idrodesolforato; estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento dell’estratto, ottenuto da un processo di estrazione con solvente, con idrogeno in presenza di un catalizzatore in condizioni atte prevalentemente a rimuovere i composti solforati. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C30. Questa corrente contiene probabilmente più del 5 % in peso di idrocarburi aromatici condensati da 4 a 6 elementi)

649-538-00-3

295-338-0

91995-75-4

L

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, trattati con acido; estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione della distillazione di un estratto dall’estrazione con solvente di distillati paraffinici leggeri di petrolio di testa e che viene sottoposta a raffinazione con acido solforico. È costituita da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C16-C32)

649-539-00-9

295-339-6

91995-76-5

L

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero; idrodesolforati; estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta mediante estrazione con solvente di un distillato paraffinico leggero e trattata con idrogeno per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene eliminato. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C40 e produce un olio finito con viscosità maggiore di 10-5 m2.s-1 a 40 oC)

649-540-00-4

295-340-1

91995-77-6

L

Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto, idrotrattati; estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione con solvente da un gasolio di petrolio leggero sotto vuoto e trattata con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C13-C30)

649-541-00-X

295-342-2

91995-79-8

L

Estratti (petrolio), distillato solvente paraffinico pesante, trattati con argilla; estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di idrocarburi risultante dal trattamento di una frazione di petrolio con argilla naturale o modificata in un processo sia di contatto che di percolazione per eliminare la quantità in traccia di composti polari ed impurezze presenti. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50. Questa corrente contiene probabilmente il 5 % o più di idrocarburi aromatici con un numero di anelli da 4 a 6)

649-542-00-5

296-437-1

92704-08-0

L

Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrodesolforato; estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da uno stock di petrolio per trattamento con idrogeno per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene eliminato. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C50 e produce un olio finito con viscosità superiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)

649-543-00-0

297-827-4

93763-10-1

L

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante decerato con solvente, idrodesolforato; estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da uno stock di petrolio decerato con solvente per trattamento con idrogeno per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene eliminato. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C15-C50 e produce un olio finito con viscosità superiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)

649-544-00-6

297-829-5

93763-11-2

L

Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con carbone; estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione della distillazione di un estratto recuperato per estrazione con solvente di distillato di testa paraffinico leggero di petrolio trattato con carbone attivo per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C16-C32)

649-545-00-1

309-672-2

100684-02-4

L

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero trattato con argilla; estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione della distillazione di un estratto recuperato per estrazione con solventi di distillato di testa paraffinico leggero di petrolio trattato con terra sbiancante per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C16-C32)

649-546-00-7

309-673-8

100684-03-5

L

Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone; estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione con solvente di gasolio leggero di petrolio sotto vuoto trattato con carbone attivo per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C13-C30)

649-547-00-2

309-674-3

100684-04-6

L

Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla; estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione con solvente di gasoli leggeri di petrolio sotto vuoto trattati con terra sbiancante per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C13-C30)

649-548-00-8

309-675-9

100684-05-7

L

Olio di trasudamento (petrolio); olio di trasudamento

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione oleosa da un processo di deoliatura con solvente o di essudamento della cera. È prevalentemente costituita da idrocarburi a catena ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C20-C50)

649-549-00-3

265-171-8

64742-67-2

L

Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato; olio di trasudamento

649-550-00-9

295-394-6

92045-12-0

L

▼M14

Fibre ceramiche refrattarie, fibre per scopi speciali, escluse quelle espressamente indicate nel presente allegato

[Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) pari o inferiore al 18 % in peso.]

650-017-00-8

A, R

▼C1




Appendice 3

▼M5

Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)

▼C1




Appendice 4

▼M5

Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)

▼C1



Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

▼M14

N-etossi carboniltiocarbammato di O-isobutile

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

N-etossicarboniltiocarbammato di O-esile

006-102-00-1

432-750-3

 

▼C1

Esametilfosforo triamide

015-106-00-2

211-653-8

680-31-9

 

▼M14

Miscela di: (2-(idrossimetilcarbamoil) etil)fosfonato di dimetile;

(2-(idrossimetilcarbamoil)etil)fosfonato di dietile;

(2-(idrossimetilcarbamoil)etil)fosfonato di metiletile

015-196-00-3

435-960-3

 

▼C1

Dietilsolfato

016-027-006

200-589-6

64-67-5

 

Cromo (VI) triossido; anidride cromica

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

►M21  E ◄

Potassio bicromato

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

►M21  E ◄

Ammonio bicromato

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

►M21  E ◄

▼M14

Dicromato di sodio

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

▼M14 —————

▼C1

Cromile cloruro

024-005-00-2

239-056-8

14977-61-8

 

Potassio cromato

024-006-00-8

232-140-5

7789-00-6

 

Cromato di sodio

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

►M21  E ◄

Fluoruro di cadmio

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

►M21  E ◄

Cloruro di cadmio

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

►M21  E ◄

Solfato di cadmio

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

►M21  E ◄

Butano [contenente ≥ 0,1 % di butadiene (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C ►M21  , S ◄

Isobutano [contenente ≥ 0,1 % di butadiene (203-450-8)] [2]

20-857-2 [2]

75-28-5 [2]

1,3-Butadiene; buta-1,3-diene

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

Benzene

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

►M21  E ◄

Benzo[a]pirene; benzo[d,e,f]crisene

601-032-00-3

200-028-5

50-32-8

 

1,2-Dibromo-3-cloropropano

602-021-00-6

202-479-3

96-12-8

 

Ossido di etilene; ossirano

603-023-00-X

200-849-9

75-21-8

 

Ossido di propilene; 1,2-epossipropano; metilossirano

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

►M21  E ◄

2,2’-Biossirano (diossido di butadiene); (1,2:3,4-diepossibutano)

603-060-00-1

215-979-1

1464-53-5

 

▼M14

2-cloro-6-fluoro-fenolo

604-082-00-4

433-890-8

2040-90-6

 

▼C1

Acrilammidometossiacetato di metile (contenente ≥ 0,1 % acrilammide)

607-190-00-X

401-890-7

77402-03-0

 

Acrilammidoglicolato di metile (contenente ≥ 0,1 % acrilammide)

607-210-00-7

403-230-3

77402-05-2

 

▼M45

3,7-dimetilotta-2,6-dienenitrile

608-067-00-3

225-918-0

5146-66-7

 

▼C1

2-Nitrotoluene

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

►M21  E ◄

4,4′-Ossidianilina [1] e suoi sali

p-amminofenil etere [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

►M21  E ◄

▼M14

Cloruro di (2-cloroetil)(3-idrossipropil)ammonio

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

▼C1

Etilenimina; aziridina

613-001-00-1

205-793-9

151-56-4

 

Carbendazina (ISO)

benzimidazol-2-ilcarbammato di metile

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomil (ISO)

1-(butilcarbammoil) benzimidazol-2-ilcarbammato di metile

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

▼M14

Colchicina

614-005-00-6

200-598-5

64-86-8

 

▼C1

1,3,5,-Tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H, 3H, 5H)-trione; TGIC

615-021-00-6

219-514-3

2451-62-9

 

Acrilamide

616-003-00-0

201-173-7

79-06-1

 

1,3,5-Tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione

616-091-00-0

423-400-0

59653-74-6

►M21  E ◄

▼M14

N-[6,9-diidro-9-[[2-idrossi-1-(idrossimetil)etossi]metil]-6-osso-1H-purin-2-il]acetammide

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Olii di catrame, lignite;

olio leggero

[Distillato da catrame di lignite con punto di ebollizione nell'intervallo 80 °C - 250 °C ca. (176 °F - 482 °F). Costituito principalmente da idrocarburi alifatici ed aromatici e fenoli monobasici.]

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Benzolo, frazioni di testa (carbone);

olio leggero ridistillato, a basso punto di ebollizione

[Distillato da olio leggero di forno da coke, con intervallo di ebollizione approssimativo inferiore a 100 °C (212 °F). È composto principalmente da idrocarburi alifatici C4-6.]

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Distillati (catrame di carbone), frazione benzolo, ricca di benzene, toluene e xileni;

olio leggero ridistillato, a basso punto di ebollizione

[Residuo della distillazione di benzolo grezzo per eliminare i prodotti di testa. È costituito principalmente da benzene, toluene e xileni con punto di ebollizione nell'intervallo 75 °C - 200 °C ca. (167 °F - 392 °F).]

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Idrocarburi aromatici, C6-10, ricchi di C8;

olio leggero ridistillato, a basso punto di ebollizione

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Nafta solvente (carbone), leggera;

olio leggero ridistillato, a basso punto di ebollizione

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Nafta solvente (carbone), taglio xilene-stirene;

olio leggero ridistillato, punto di ebollizione intermedio

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Nafta solvente (carbone), contenente cumarone e stirene;

olio leggero ridistillato, punto di ebollizione intermedio

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Nafta (carbone), residui della distillazione;

olio leggero ridistillato, elevato punto di ebollizione

[Residuo che rimane della distillazione di nafta recuperata. Costituito prevalentemente da naftalene e da prodotti di condensazione di indene e stirene.]

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Idrocarburi aromatici, C8;

olio leggero ridistillato, elevato punto di ebollizione

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Idrocarburi aromatici, C8-9, sottoprodotto della polimerizzazione di resine idrocarburiche;

olio leggero ridistillato, elevato punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per evaporazione di solvente sottovuoto dalla resina idrocarburica polimerizzata. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C8-9 e punto di ebollizione nell'intervallo 120 °C - 215 °C ca. (248 °F - 419 °F).]

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Idrocarburi aromatici, C9-12, distillazione del benzene;

olio leggero ridistillato, elevato punto di ebollizione

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Residui di estrazione (carbone), frazione benzolica alcalina, estratto acido;

residui di estrazione di olio leggero, bassobollenti

[Ridistillato dal distillato, privo di acidi e basi di catrame, da catrame di carbone bituminoso ad alta temperatura con punto di ebollizione nell'intervallo 90 °C - 160 °C ca. (194 °F - 320 °F). È costituito prevalentemente da benzene, toluene e xileni.]

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Residui di estrazione (catrame di carbone), frazione benzolica alcalina, estratto acido;

residui di estrazione di olio leggero, bassobollenti

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla ridistillazione di distillato di catrame di carbone (privo di acidi e basi di catrame) ad elevata temperatura. È costituita prevalentemente da idrocarburi mononucleari aromatici sostituiti e non sostituiti con punto di ebollizione nell'intervallo 85 °C - 195 °C (185 °F - 383 °F).]

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Residui di estrazione (carbone), acido della frazione benzolo;

residui di estrazione di olio leggero, bassobollenti

[Fanghi acidi sottoprodotti della raffinazione mediante acido solforico di carbone grezzo ad alta temperatura. Composti principalmente da acido solforico e composti organici.]

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Residui di estrazione (carbone), olio leggero alcalino, frazioni di testa della distillazione;

residui di estrazione di olio leggero, bassobollenti

[La prima frazione della distillazione di idrocarburi aromatici, prodotti di coda del prefrazionatore ricchi di cumarone, naftalene e indene oppure di olio carbolico lavato con un punto di ebollizione molto al di sotto dei 145 °C (293 °F). Costituita prevalentemente da idrocarburi alifatici ed aromatici C7 e C8.]

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Residui di estrazione (carbone), olio leggero alcalino, estratto acido, frazione indenica;

residui di estrazione di olio leggero, punto di ebollizione intermedio

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Residui di estrazione (carbone), olio leggero alcalino, frazione indene della nafta;

residui di estrazione di olio leggero, altobollenti

[Distillato di idrocarburi aromatici, prodotti di coda del prefrazionatore ricchi di cumarone, naftalene ed indene oppure olii carbolici lavati, con punto di ebollizione nell'intervallo 155 °C - 180 °C ca. (311 °F - 356 °F). Costituito prevalentemente da indene, indano e trimetilbenzeni.]

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Nafta solvente (carbone)

[Distillato di catrame di carbone ad alta temperatura, di olio leggero da forno a coke, o di residuo dell'estrazione alcalina di olio leggero di catrame con punto di ebollizione nell'intervallo 130 °C - 210 °C ca. (266 °F - 410 °F). È costituito principalmente da indene ed altri composti policiclici contenenti un singolo anello aromatico. Può contenere composti fenolici e basi aromatiche azotate.];

residui di estrazione di olio leggero, altobollenti

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Distillati (catrame di carbone), olii leggeri, frazione neutra;

residui di estrazione di olio leggero, altobollenti

[Distillato ottenuto dalla distillazione frazionata di catrame di carbone ad alta temperatura. È costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici moniciclici con sostituenti alchilici e punto di ebollizione nell'intervallo 135 °C - 210 °C ca. (275 °F - 410 °F). Può anche contenere idrocarburi insaturi come indene e cumarone.]

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Distillati (catrame di carbone), olii leggeri, estratti con acido;

residui di estrazione di olio leggero, altobollenti

[Quest'olio è una miscela complessa di idrocarburi aromatici, prevalentemente indene, naftalene, cumarone, fenolo e o-, m- e p-cresolo e con punto di ebollizione nell'intervallo 140 °C - 215 °C (284 °F - 419 °F).]

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Distillati (catrame di carbone), olii leggeri;

olio carbolico

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione del catrame di carbone. È costituita da idrocarburi aromatici e altri idrocarburi, composti fenolici e composti aromatici azotati e distilla nell'intervallo 150 °C - 210 °C ca. (302 °F - 410 °F).]

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Olii di catrame, carbone;

olio carbolico

[Distillato di catrame di carbone ad alta temperatura con punto di ebollizione nell'intervallo 130 °C - 250 °C ca. (266 °F - 410 °F). È composto principalmente da naftalene, alchilnaftaleni, composti fenolici e basi aromatiche azotate.]

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Residui di estrazione (carbone), olio leggero alcalino, estratto con acido;

residuo di estrazione di olio carbolico

[Olio che risulta dal lavaggio con acido di olio carbolico lavato con alcali per rimuovere piccole quantità di composti basici (basi del catrame). È costituito prevalentemente da indene, indano ed alchilbenzeni.]

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Residui di estrazione (carbone), olio di catrame, alcalini;

residuo di estrazione di olio carbolico

[Residuo ottenuto da olio di catrame di carbone per lavaggio alcalino, ad esempio idrato di sodio in soluzione acquosa, dopo separazione degli acidi di catrame grezzi. È costituito principalmente da naftaleni e basi aromatiche azotate.]

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Olii di estrazione (carbone), olio leggero;

estratto acido

[Estratto acquoso prodotto mediante lavaggio acido di olio carbolico lavato con alcali. È costituito prevalentemente da sali acidi di varie basi aromatiche azotate inclusi piridina, chinolina e loro derivati alchilici.]

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Piridina, alchil-derivati;

basi di catrame grezze

[Combinazione complessa di piridine polialchilate derivate dalla distillazione del catrame di carbone oppure come distillati altobollenti con punto di ebollizione superiore a 150 °C ca. (302 °F) dalla reazione di ammoniaca con acetaldeide, formaldeide o paraformaldeide.]

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Basi di catrame, carbone, frazione picolina;

basi distillate

[Basi piridiniche con punto di ebollizione nell'intervallo 125 °C - 160 °C ca. (257 °F - 320 °F) ottenute per distillazione dell'estratto acido neutralizzato della frazione di catrame contenente basi ottenuta dalla distillazione di catrami di carbone bituminoso. Costituite principalmente da lutidine e picoline.]

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Basi di catrame, carbone, frazione lutidinica;

basi distillate

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Olii di estrazione (carbone), basi del catrame, frazione collidina;

basi distillate

[Estratto prodotto per estrazione acida di basi derivanti da olii aromatici grezzi di catrame di carbone, neutralizzazione e distillazione delle basi. È composto principalmente da collidine, anilina, toluidine, lutidine e xilidine.]

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Basi di catrame, carbone, frazione collidina;

basi distillate

[Frazione di distillazione con punto di ebollizione nell'intervallo 181 °C - 186 °C ca. (356 °F - 367 °F) dalle basi grezze da frazioni di catrame, contenenti basi, neutralizzate, estratte con acido, ottenute da distillazione di catrame di carbone bituminoso. Contiene principalmente anilina e collidine.]

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Basi di catrame, carbone, frazione anilina;

basi distillate

[Frazione di distillazione con punto di ebollizione nell'intervallo 180 °C - 200 °C ca. (356 °F - 392 °F) da basi grezze ottenute per eliminazione dei fenoli e delle basi dall'olio carbolico da distillazione di catrame di carbone. Contiene principalmente anilina, collidine, lutidine e toluidine.]

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Basi di catrame, carbone, frazione toluidinica;

basi distillate

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Distillati (petrolio), olio di pirolisi della produzione di alcheni-alchini, miscelato con catrame di carbone ad alta temperatura, frazione indene;

ridistillati

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta quale ridistillato dalla distillazione frazionata di catrame di carbone bituminoso ad alta temperatura ed olii residui ottenuti dalla produzione di alcheni ed alchini per pirolosi di prodotti petroliferi o gas naturale. È costituita prevalentemente da indene ed ha un punto di ebollizione nell'intervallo 160 °C - 190 °C ca. (320 °F - 374 °F).]

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Distillati (carbone), olii residui di pirolisi di catrame di carbone, olii naftalenici;

ridistillati

[Ridistillato ottenuto dalla distillazione frazionata di catrame di carbone bituminoso ad alta temperatura ed olii residui di pirolisi, con punto di ebollizione nell'intervallo 190 °C - 270 °C ca. (374 °F - 518 °F). Costituito prevalentemente da aromatici diciclici sostituiti.]

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Olii estratti (carbone), olii residui di pirolisi di catrame di carbone, olio naftalenico, ridistillato;

ridistillati

[Ridistillato dalla distillazione frazionata di olio metilnaftalenico defenolato e privato delle basi ottenuto da catrame di carbone bituminoso ad alta temperatura e da olii residui di pirolisi con punto di ebollizione nell'intervallo 220 °C - 230 °C ca. (428 °F - 446 °F). È costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici diciclici sostituiti e non sostituiti.]

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Olii estratti (carbone), olii residui da pirolisi di catrame di carbone, olii di naftalene;

ridistillati

[Olio neutro ottenuto per eliminazione di basi e fenoli nell'olio ottenuto dalla distillazione di catrame ad alta temperatura e dagli olii residui di pirolisi con punto di ebollizione nell'intervallo 225 °C - 255 °C (437 °F - 491 °F). Composto prevalentemente da idrocarburi aromatici diciclici sostituiti.]

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Olii estratti (carbone), olii residui di pirolisi e catrame di carbone, olio di naftalene, residui della distillazione;

ridistillati

[Residuo proveniente dalla distillazione di olio metilnaftalenico privo di fenoli e basi (proveniente da catrame di carbone bituminoso e olii residui di pirolisi) con intervallo di ebollizione 240 °C - 260 °C (464 °F - 500 °F). Composto prevalentemente da idrocarburi aromatici biciclici ed eterociclici sostituiti.]

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

▼M26

Pece, catrame di carbone, alta temperatura;

(il residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. Sostanza solida nera con punto di rammollimento da 30 °C a 180 °C (86 °F - 356 °F). Composto prevalentemente da una complessa miscela di idrocarburi aromatici a tre o più anelli condensati.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2

 

▼M14

Distillati (carbone), olio leggero di cokeria, taglio naftalene;

olio naftalinoso

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal prefrazionamento (distillazione continua) di olio leggero di cokeria. È costituita prevalentemente da naftalene, cumarone ed indene con punto di ebollizione superiore a 148 °C (298 °F).]

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

Distillati (catrame di carbone), olii naftalenici;

olio naftalinoso

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione del catrame di carbone. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici e altri idrocarburi, composti fenolici e composti aromatici azotati e punto di ebollizione nell'intervallo 200 °C - 250 °C ca. (392 °F - 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Distillati (catrame di carbone), olii di naftalene, a basso tenore di naftalene;

olio naftalinoso ridistillato

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla cristallizzazione di olio naftalenico. È costituita principalmente da naftalene, alchilnaftaleni e composti fenolici.]

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Distillati (catrame di carbone), acque madri della cristallizzazione di olio naftalenico;

olio naftalinoso ridistillato

[Combinazione complessa di composti organici ottenuta come filtrato dalla cristallizzazione della frazione naftalenica di catrame di carbone e con punto di ebollizione nell'intervallo 200 °C - 230 °C ca. (392 °F - 446 °F). Contiene prevalentemente naftalene, tionaftalene e alchilnaftaleni.]

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Residui di estrazione (carbone), olio di naftalene, alcalini;

residuo di estrazione di olio naftalinoso

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal lavaggio con alcali dell'olio di naftalene per eliminare i composti fenolici (acidi di catrame). È composta da naftalene e alchilnaftaleni.]

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Residui estratti (carbone), olio di naftalene, alcalini, a basso contenuto di naftalene;

residuo di estrazione di olio naftalinoso

[Combinazione complessa di idrocarburi rimanenti dopo l'eliminazione del naftalene da un olio di naftalene lavato con alcali per mezzo di un processo di cristallizzazione. È composta prevalentemente da naftalene e alchilnaftaleni.]

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Distillati (catrame di carbone), olii naftalenici, privi di naftalene, estratti alcalini;

residuo di estrazione di olio naftalinoso

[Olio che rimane dopo la rimozione di composti fenolici (acidi di catrame) dall'olio naftalenico purgato per mezzo di un lavaggio alcalino. Costituito prevalentemente da naftalene e alchilnaftaleni.]

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Residui di estrazione (carbone), olio naftalenico alcalino, frazioni di testa della distillazione;

residuo di estrazione di olio naftalinoso

[Distillato da olio naftalenico lavato con alcali con punto di ebollizione nell'intervallo 180 °C - 220 °C ca. (356 °F - 428 °F). Costituito prevalentemente da naftalene, alchilbenzeni, indene e indano.]

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Distillati (catrame di carbone), olii naftalenici, frazione metilnaftalene;

olio di metilnaftalene

[Distillato ottenuto dalla distillazione frazionata di catrame di carbone ad alta temperatura. È costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici biciclici sostituiti e basi aromatiche azotate con punto di ebollizione nell'intervallo 225 °C - 255 °C ca. (437 °F - 491 °F).]

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Distillati (catrame di carbone), olii di naftalene, frazione indolo-metilnaftalene;

olio di metilnaftalene

[Distillato ottenuto dalla distillazione frazionata di catrame di carbone ad alta temperatura. È costituito prevalentemente da indolo e metilnaftalene con punto di ebollizione nell'intervallo 235 °C - 255 °C ca. (455 °F - 491 °F).]

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Distillati (catrame di carbone), olii naftalenici, estratti acidi;

residuo di estrazione di olio di metilnaftalene

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per eliminazione delle basi dalla frazione metilnaftalenica ottenuta mediante la distillazione di catrame di carbone e con punto di ebollizione nell'intervallo 230 °C - 255 °C ca. (446 °F - 491 °F). Contiene prevalentemente 1(2)-metilnaftalene, naftalene, dimetilnaftalene e bifenile.]

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Residui di estrazione (carbone), olio naftalenico alcalino, residui della distillazione;

residuo di estrazione di olio di metilnaftalene

[Residuo della distillazione di olio naftalenico lavato con alcali con punto di ebollizione nell'intervallo 220 °C - 300 °C ca. (428 °F - 572 °F). Costituito prevalentemente da naftalene, alchilnaftaleni e basi aromatiche azotate.]

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Olii di estrazione (carbone), acidici, privi di basi di catrame;

residuo di estrazione di olio di metilnaftalene

[Olio di estrazione con punto di ebollizione nell'intervallo 220 °C - 265 °C ca. (428 °F - 509 °F), da residuo alcalino di estrazione di catrame di carbone, ottenuto da un lavaggio acido quale una soluzione acquosa di acido solforico dopo distillazione per eliminare sostanze basiche presenti nel catrame. Costituito principalmente da alchilnaftaleni.]

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Distillati (catrame di carbone), frazione benzolo, residui di distillazione;

olio lavaggio

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di benzolo grezzo (catrame di carbone ad alta temperatura). Può essere un liquido con intervallo di distillazione 150 °C - 300 °C ca. (302 °F - 572 °F) oppure un semisolido o un solido con punto di fusione fino a 70 °C (158 °F). È composta prevalentemente da naftalene e alchilnaftaleni.]

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

Olio di antracene, pasta di antracene;

frazione di olio di antracene

[Solido ricco di antracene ottenuto per cristallizzazione e centrifugazione di olio di antracene. Costituito prevalentemente da antracene, carbazolo e fenantrene.]

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Olio di antracene, a basso contenuto di antracene;

frazione di olio di antracene

[Olio che rimane dopo la rimozione da olio di antracene, per mezzo di un processo di cristallizzazione, di un solido ricco di antracene (pasta di antracene). Costituito prevalentemente da composti aromatici a due, tre e quattro anelli.]

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Residui (catrame di carbone), distillazione di olio di antracene;

frazione di olio di antracene

[Residuo dalla distillazione frazionata di antracene grezzo con punto di ebollizione nell'intervallo 340 °C - 400 °C ca. (644 °F - 752 °F). È costituito prevalentemente da idrocarburi tri- e polinucleari aromatici e da idrocarburi eterociclici.]

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Olio di antracene, pasta di antracene, frazione antracene;

frazione di olio di antracene

[Combinazione complessa di idrocarburi dalla distillazione di antracene, ottenuto mediante cristallizzazione di olio di antracene da catrame bituminoso ad alta temperatura e con punto di ebollizione nell'intervallo 330 °C - 350 °C ca. (626 °F - 662 °F). Contiene prevalentemente antracene, carbazolo e fenantrene.]

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Olio di antracene, pasta di antracene, frazione carbazolo;

frazione di olio di antracene

[Combinazione complessa di idrocarburi dalla distillazione di antracene, ottenuto mediante cristallizzazione di olio di antracene da catrame di carbone bituminoso ad alta temperatura e con punto di ebollizione nell'intervallo 350 °C - 360 °C ca. (662 °F - 680 °F). Contiene prevalentemente antracene, carbazolo e fenantrene.]

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Olio di antracene, pasta di antracene, frazioni leggere della distillazione;

frazione di olio di antracene

[Combinazione complessa di idrocarburi dalla distillazione di antracene ottenuto mediante cristallizzazione di olio di antracene da catrame bituminoso ad alta temperatura e con punto di ebollizione nell'intervallo 290 °C - 340 °C ca. (554 °F - 644 °F). Contiene prevalentemente aromatici triciclici e loro diidroderivati.]

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Olii di catrame, carbone, bassa temperatura;

olio di catrame, altobollente

[Distillato da catrame di carbone a bassa temperatura. È costituito principalmente da idrocarburi, composti fenolici e basi aromatiche azotate con punto di ebollizione nell'intervallo 160 °C - 340 °C ca. (320 °F - 644 °F).]

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

Estratti residui (carbone), catrame di carbone alcalino a bassa temperatura

[Residuo di olii di catrame di carbone a bassa temperatura dopo lavaggio alcalino, ad esempio con sodio idrossido in soluzione, per eliminare gli acidi di catrame di carbone grezzo. È composto prevalentemente da idrocarburi e basi aromatiche azotate.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Fenoli, estratto di acqua ammoniacale;

estratto alcalinico

[Combinazione di fenoli estratti, mediante l'uso di acetato di isobutile, dall'acqua ammoniacale condensata dal gas liberato nella distillazione distruttiva del carbone a basse temperature (meno di 700 °C (1 292 °F)). È costituita prevalentemente da una miscela di fenoli mono e di-idrici.]

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Distillati (catrame di carbone), olii leggeri, estratti alcalini;

estratto alcalinico

[Estratto acquoso di olio carbolico prodotto mediante lavaggio alcalino ad esempio con idrossido di sodio in acqua. È costituito prevalentemente da sali alcalini di vari composti fenolici.]

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Estratti, olio di catrame di carbone, alcalini;

estratto alcalinico

[Estratto di olio di catrame di carbone ottenuto per lavaggio alcalino, ad esempio con soluzione acquosa di idrato di sodio. È costituito prevalentemente dai sali alcalini di vari composti fenolici.]

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Distillati (catrame di carbone), olii naftalenici, estratti alcalini;

estratto alcalinico

[Estratto acquoso di olio naftalenico ottenuto per lavaggio alcalino, ad esempio con idrossido di sodio in acqua. È costituito prevalentemente da sali alcalini di vari composti fenolici.]

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Residui di estrazione (carbone), olio di catrame alcalino, carbonato, trattato con calce;

fenoli grezzi

[Prodotto ottenuto dal trattamento di estratto alcalino di olio di catrame di carbone con CO2 e CaO. È costituito prevalentemente da CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 ed altre impurezze organiche ed inorganiche.]

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

Acidi di catrame, carbone, grezzi;

fenoli grezzi

[Prodotto di reazione ottenuto neutralizzando l'estratto alcalino di olio di catrame di carbone con soluzione acida, ad esempio acido solforico in soluzione acquosa, o anidride carbonica gassosa, al fine di ottenere gli acidi liberi. È composto principalmente da acidi di catrame quali fenolo, cresoli e xilenoli.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

Acidi di catrame, lignite, grezzi;

fenoli grezzi

[Estratto alcalino acidificato di distillato di catrame di lignite. È costituito principalmente da fenolo e omologhi del fenolo.]

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Acidi di catrame, gasificazione della lignite;

fenoli grezzi

[Combinazione complessa di composti organici ottenuti dalla gasificazione di lignite. È costituita principalmente da fenoli idrossiaromatici C6-10 e loro omologhi.]

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Acidi di catrame, residui della distillazione;

fenoli distillati

[Residuo della distillazione di fenolo grezzo da carbone. Costituito prevalentemente da fenoli con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C8-10 con un punto di rammollimento 60 °C - 80 °C (140 °F - 176 °F).]

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Acidi di catrame, frazione metilfenolo;

fenoli distillati

[Frazione di acidi di catrame, ricca di 3- e 4- metilfenolo, recuperata dalla distillazione di acidi di catrame grezzi di catrame di carbone a bassa temperatura.]

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Acidi di catrame, frazione polialchilfenolo;

fenoli distillati

[Frazione di acidi di catrame recuperata dalla distillazione a bassa temperatura di acidi di catrame grezzi, con punto di ebollizione nell'intervallo 225 °C - 320 °C ca. (437 °F - 608 °F). È costituita principalmente da polialchilfenoli.]

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Acidi di catrame, frazione xilenolo;

fenoli distillati

[Frazione di acidi di catrame, ricca di 2,4- e 2,5-dimetilfenolo, recuperata dalla distillazione di acidi di catrame grezzi di catrame di carbone a bassa temperatura.]

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Acidi di catrame, frazione etilfenolo;

fenoli distillati

[Frazione di acidi di catrame, ricca di 3- e 4- etilfenolo, recuperata dalla distillazione di acidi di catrame grezzi di catrame di carbone a bassa temperatura.]

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Acidi di catrame, frazione 3,5-xilenolo;

fenoli distillati

[Frazione di acidi di catrame, ricca di 3,5-dimetilfenolo, recuperata dalla distillazione di acidi di catrame di carbone a bassa temperatura.]

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Acidi di catrame, residui, distillati, taglio primario;

fenoli distillati

[Residuo da distillazione di olio carbolico leggero nell'intervallo 235 °C - 355 °C (481 °F - 697 °F).]

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Acidi di catrame, cresilici, residui;

fenoli distillati

[Residuo di acidi di catrame di carbone grezzi dopo separazione di fenoli, cresoli, xilenoli e fenoli con punto di ebollizione più elevato. Solido nero con punto di fusione di 80 °C ca. (176 °F). È costituito principalmente da polialchilfenoli, gomme resinose e sali inorganici.]

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Fenoli, C9-11;

fenoli distillati

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Acidi di catrame, cresilici;

fenoli distillati

[Combinazione complessa di composti organici ottenuta da lignite e con punto di ebollizione nell'intervallo 200 °C - 230 °C ca. (392 °F - 446 °F). Costituita principalmente da fenoli e basi piridiniche.]

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Acidi di catrame, lignite, frazione C2-alchilfenolo;

fenoli distillati

[Distillato dall'acidificazione di distillato di catrame di lignite lavato con alcali con punto di ebollizione nell'intervallo 200 °C - 230 °C ca. (392 °F - 446 °F). Costituito principalmente da m- e p-etilfenolo come pure cresoli e xilenoli.]

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Olii di estrazione (carbone), olii naftalenici;

estratto acido

[Estratto acquoso prodotto mediante lavaggio acido di olio naftalenico lavato con alcali. È costituito prevalentemente da sali acidi di varie basi aromatiche azotate inclusi piridina, chinolina e loro derivati alchilici.]

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Basi di catrame, derivati chinolinici;

basi distillate

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Basi di catrame, carbone, frazione derivati della chinolina;

basi distillate

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Basi di catrame, carbone, residui della distillazione;

basi distillate

[Residuo della distillazione rimanente dopo la distillazione delle frazioni di catrame, neutralizzate, estratte con acido, contenenti basi, ottenute dalla distillazione di catrami di carbone. Contiene principalmente anilina, collidine, chinolina e suoi derivati e toluidine.]

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Olii idrocarburici, aromatici, miscelati con polietilene e polipropilene, pirolizzati, frazione olio leggero;

prodotti da trattamento termico

[Olio ottenuto dal trattamento a caldo di una miscela polietilene/polipropilene con pece di catrame di carbone o olii aromatici. È costituito prevalentemente da benzene e suoi omologhi con punto di ebollizione nell'intervallo 70 °C - 120 °C ca. (158 °F - 248 °F).]

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Olii idrocarburici, aromatici, miscelati con polietilene, pirolizzati, frazione olio leggero;

prodotti da trattamento termico

[Olio ottenuto dal trattamento a caldo di polietilene con pece di catrame di carbone o olii aromatici. È costituito prevalentemente da benzene e suoi omologhi con punto di ebollizione nell'intervallo 70 °C - 120 °C ca. (158 °F - 248 °F).]

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Olii idrocarburici, aromatici, miscelati con polistirene, pirolizzati, frazione olio leggero;

prodotti da trattamento termico

[Olio ottenuto dal trattamento a caldo di polistirene con pece di catrame di carbone o olii aromatici. È costituito prevalentemente da benzene e suoi omologhi con punto di ebollizione nell'intervallo 70 °C - 210 °C ca. (158 °F - 410 °F).]

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Residui di estrazione (carbone), olio di catrame alcalino, residui della distillazione del naftalene;

residuo di estrazione di olio naftalinoso

[Residuo ottenuto dall'olio estratto chimicamente dopo separazione di naftalene per distillazione. È composto principalmente da idrocarburi aromatici ad anelli condensati di 2-4 elementi e da basi aromatiche azotate.]

648-137-00-0

277-567-8

73665-18-6

J, M

Acidi di catrame, cresilici, sali di sodio, soluzioni caustiche;

estratto alcalinico

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Olii di estrazione (carbone), basi del catrame;

estratto acido

[Estratto del residuo di estrazione alcalina di olio di catrame di carbone prodotto per lavaggio acido, ad esempio con acido solforico in soluzione acquosa, dopo separazione del naftalene per distillazione. È composto principalmente dai sali acidi di varie basi aromatiche azotate comprendenti la piridina, la chinolina e i loro alchilderivati.]

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Basi del catrame, carbone, grezze;

basi di catrame grezze

[Prodotto di reazione ottenuto neutralizzando con soluzione alcalina, ad esempio idrato sodico in soluzione acquosa, il prodotto di estrazione con solvente delle basi di catrame di carbone, allo scopo di ottenere le basi libere. È composto principalmente da basi organiche quali l'acridina, la fenantridina, la piridina, la chinolina e i relativi alchilderivati.]

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Olio leggero (carbone), forno da coke;

benzolo grezzo

[Liquido organico volatile estratto dal gas che si sviluppa nella distillazione distruttiva ad alta temperatura (superiore a 700 °C (1 292 °F)) del carbone. È composto principalmente da benzene, toluene e xileni. Può contenere altri costituenti idrocarburici minori.]

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Distillati (carbone), estrazione con solvente liquido, primari

[Prodotto liquido di condensazione dei vapori emessi durante la digestione del carbone in un solvente liquido e con punto di ebollizione nell'intervallo 30 °C - 300 °C ca. (86 °F - 572 °F). Costituito principalmente da idrocarburi aromatici ad anelli condensati parzialmente idrogenati, composti aromatici contenenti azoto, ossigeno e zolfo, e loro alchilderivati con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-14.]

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Distillati (carbone), idrocracking di estrazione con solvente

[Distillati ottenuti per idrocracking di estratto di carbone o soluzione prodotta dai processi di estrazione con solvente liquido o di estrazione con gas supercritico e con punto di ebollizione nell'intervallo 30 °C - 300 °C ca. (86 °F - 572 °F). Costituiti principalmente da composti aromatici, aromatici idrogenati e naftenici, loro alchilderivati ed alcani con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-14. Sono anche presenti composti aromatici idrogenati ed aromatici contenenti azoto, zolfo e ossigeno.]

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Nafta (carbone), idrocracking di estrazione con solvente

[Frazione del distillato ottenuto per idrocracking di estratto di carbone o soluzione prodotta dai processi di estrazione con solvente liquido o di estrazione con gas supercritico e con punto di ebollizione nell'intervallo 30 °C - 180 °C ca. (86 °F - 356 °F). Costituita principalmente da composti aromatici, aromatici idrogenati e naftenici, loro alchilderivati ed alcani con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-C9. Sono anche presenti composti aromatici idrogenati ed aromatici contenenti azoto, zolfo e ossigeno.]

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Distillati (carbone), frazione intermedia di idrocracking di estrazione con solvente

[Distillato ottenuto per idrocracking di estratto di carbone o soluzione prodotta dai processi di estrazione con solvente liquido o di estrazione con gas supercritico e con punto di ebollizione nell'intervallo 180 °C - 300 °C ca. (356 °F - 572 °F). Costituito principalmente da aromatici, aromatici idrogenati e naftenici biciclici, loro alchilderivati ed alcani con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-14. Sono anche presenti composti contenenti azoto, zolfo e ossigeno.]

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Distillati (carbone), frazione intermedia idrogenata di idrocracking di estrazione con solvente

[Distillato dall'idrogenazione del distillato intermedio da idrocracking di estratto o soluzione di carbone prodotto dai processi di estrazione con solvente liquido o di estrazione con gas supercritico e con punto di ebollizione nell'intervallo 180 °C - 280 °C ca. (356 °F - 536 °F). Costituito principalmente da composti idrogenati biciclici di carbonio e loro alchilderivati con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C14.]

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Olio leggero (carbone), processo semi-coking;

olio fresco

[Liquido organico volatile condensato dal gas evoluto nella distillazione distruttiva del carbone a bassa temperatura (meno di 700 °C (1 292 °F)). È costituito prevalentemente da idrocarburi C6-10.]

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

▼C1

Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C3 privi di acido; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di idrocarburi crackizzati cataliticamente e trattati per separare le impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C2-C4, prevalentemente C3)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dall’impianto di cracking catalitico; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti derivanti da un processo di cracking catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C1-5; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C6, prevalentemente C1-C5)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C2-4; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione-frazionamento di nafta polimerizzata cataliticamente. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C2-C6, prevalentemente C2-C4)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C1-4; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C6, prevalentemente C1-C4)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), C3-5, carica di alchilazione olefinica-paraffinica; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi olefinici e paraffinici con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5 usati come carica di alchilazione. Le temperature ambienti sono di norma superiori alla temperatura critica di queste combinazioni)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), ricchi di C4, gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di frazionamento catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5, prevalentemente C4)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione delle frazioni di gas e di benzina provenienti dal processo di cracking catalitico. Contiene prevalentemente etano ed etilene)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione atmosferica di una corrente di butano-butilene. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C4)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti per distillazione di prodotti provenienti dalle frazioni di gas e di benzina di un processo di cracking catalitico. È costituita prevalentemente da propilene con parti di etano e propano)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dalle frazioni di gas e benzina di un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di una miscellanea di correnti idrocarburiche. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C4, prevalentemente propano)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi utilizzata come carica di alimentazione dell’impianto Girbatol per la separazione dell’acido solfidrico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C4, esenti da idrogeno solforato; gas di petrolio

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di olio purificato crackizzato cataliticamente e di residuo sotto vuoto crackizzato termicamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione di nafta crackizzata cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l’idrodesolforatore; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di prodotti del cracking catalitico, del reforming catalitico e dei processi di idrodesolforazione, trattata per eliminarne le impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C4; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione frazionata di nafta ottenuta per via diretta, gas di coda di distillazione e gas di coda stabilizzatore da nafta riformata cataliticamente. È costituita da idrocarburi aventi numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C6, prevalentemente butano e isobutano)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di C1-2; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuti dal frazionamento di gas di coda distillato, nafta ottenuta per via diretta, gas di coda stabilizzatore da nafta riformata cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi aventi numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C5, prevalentemente metano ed etano)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), dall’impianto di cracking termico di residui sotto vuoto; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal cracking termico di residui sotto vuoto. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

►M21  H,  ◄ K

Idrocarburi, ricchi di C3-4, distillato di petrolio; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione e condensazione di petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5, prevalentemente C3-C4)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dall’apparecchio di deesanizzazione di nafta di prima distillazione, gamma completa di frazioni; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi per frazionamento di nafta di prima distillazione «full range». È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C6)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di idrocracking. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4. Può anche contenere piccole quantità di idrogeno e idrogeno solforato)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per stabilizzazione di tagli leggeri di nafta di prima distillazione. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C6)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

►M21  H,  ◄ K

Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C4; gas di petrolio

(residuo complesso della distillazione di correnti provenienti da varie operazioni di raffineria. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C4-C5, prevalentemente butano, e punto di ebollizione nell’intervallo da –11,7 oC a 27,8 °C ca.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

►M21  H,  ◄ K

Idrocarburi, C1-4; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta con cracking termico, operazioni di assorbimento e distillazione di petrolio greggio. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4 e punto di ebollizione nell’intervallo da –164 °C a –0,5 °C ca.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

►M21  H,  ◄ K

▼M14

Idrocarburi, C1-4, addolciti;

gas di petrolio

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo gas idrocarburici a un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-4 e punto di ebollizione nell'intervallo da – 164 °C a – 0,5 °C ca. (da – 263 °F a 31 °F).]

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

K

▼C1

Idrocarburi, C1-3; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3 e con punto di ebollizione nell’intervallo da –164 °C a –42 °C ca.)

649-090-00-9

271-259-7

68427-16-2

►M21  H,  ◄ K

Idrocarburi C1-4, frazione debutanizzatore; gas di petrolio

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), C1-5, umidi; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione di petrolio grezzo e/o cracking di gasolio di colonna. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

►M21  H,  ◄ K

Idrocarburi, C2-4; gas di petrolio

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

►M21  H,  ◄ K

Idrocarburi, C3; gas di petrolio

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), carica di alchilazione; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta mediante cracking catalitico di gasolio. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C4)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento dei residui del depropanizzatore. È costituita prevalentemente da butano, isobutano e butadiene)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), miscela di raffineria; gas di petrolio

(combinazione complessa ottenuta da vari processi di raffineria. È costituita di idrogeno, idrogeno solforato e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da cracking catalitico; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C5)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), C2-4, addolciti; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo un distillato di petrolio ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4 e punto di ebollizione nell’intervallo da –51 °C a –34 °C ca.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta con il frazionamento del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dal deesanizzatore; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con il frazionamento di correnti combinate di nafta. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da stripper di desolforazione «unifining» di nafta; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta con il processo unifining di desolforazione della nafta e ottenuta per stripping dalla nafta prodotta. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal reforming catalitico di nafta di prima distillazione e dal frazionamento dell’effluente totale. È costituita da metano, etano e propano)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per frazionamento della carica alimentata allo splitter C3-C4. È costituita prevalentemente da idrocarburi C3)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento del liquido proveniente dalla prima torre usata nella distillazione del grezzo. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di nafta crackizzata cataliticamente. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da frazionamento di distillato e nafta crackizzati cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla separazione di distillati, nafta e gasolio crackizzati termicamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente provenienti dal processo di coking del petrolio. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti di cracking termico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente C4)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico; gas di petrolio

(combinazione complessa ottenuta con il reforming catalitico di nafta di prima distillazione e frazionamento dell’effluente globale. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

►M21  H,  ◄ K

Idrocarburi C4; gas di petrolio

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

►M21  H,  ◄ K

Alcani C1-4, ricchi di C3; gas di petrolio

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C3; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi della distillazione di prodotti da un processo di cracking con vapore. È costituita prevalentemente da propilene con del propano e con punto di ebollizione nell’intervallo da –70 °C a 0 °C ca.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

►M21  H,  ◄ K

Idrocarburi C4, distillato da cracker a vapore; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta dalla distillazione dei prodotti di un processo di cracking con vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio pari a C4, prevalentemente 1-butene e 2-butene; contiene inoltre butano ed isobutene ed ha un punto di ebollizione nell’intervallo da –12 °C a 5 °C ca.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

►M21  H,  ◄ K

Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C4, gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una miscela di gas di petrolio liquefatti ad un processo di addolcimento per ossidare i mercaptani o per eliminare le impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi C4 saturi ed insaturi)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

►M21  H,  ◄ K ►M21  , S ◄

▼M14

Idrocarburi, C4, privi di 1,3-butadiene e isobutene;

gas di petrolio

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

▼M14

Raffinati (petrolio), frazione C4 steam cracking dell'estrazione con ammonio acetato di rame, C3-5 saturi e C3-5 insaturi, privi di butadiene;

gas di petrolio

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

K

▼C1

Gas (petrolio), carica sistema amminico; gas di raffineria

(gas di alimentazione del sistema amminico di eliminazione dell’idrogeno solforato. È costituito da idrogeno. Possono anche essere presenti ossido di carbonio, anidride carbonica, idrogeno solforato e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dall’idrodesolforatore dell’impianto benzene; gas di raffineria

(gas prodotti dall’impianto benzene costituiti principalmente da idrogeno. Possono anche essere presenti ossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6, compreso il benzene)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), riciclo dall’impianto benzene, ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta riciclando i gas dell’impianto benzene. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C6)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di un olio di miscela. È costituita principalmente da idrogeno e azoto con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione di nafta riformata cataliticamente. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), C6-8, riciclo di reforming catalitico; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dal reforming catalitico di una carica C6-C8 e riciclata per recuperare l’idrogeno. È costituita principalmente da idrogeno. Può anche contenere varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), C6-8, da reforming catalitico; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dal reforming catalitico di una carica C6-C8. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C5 e da idrogeno)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), riciclo reformer catalitico di C6-8, arricchiti in idrogeno; gas di raffineria

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), corrente di ritorno C2; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione di idrogeno da una corrente gassosa costituita principalmente da idrogeno con piccole quantità di azoto, ossido di carbonio, metano, etano ed etilene. Contiene prevalentemente idrocarburi quali metano, etano ed etilene, con piccole quantità di idrogeno, azoto e ossido di carbonio)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall’impianto di concentrazione gas; gas di raffineria

(combinazione complessa di gas secchi provenienti dall’impianto di concentrazione gas. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da correnti gassose combinate in un riassorbitore di concentrazione gas. È costituita prevalentemente da idrogeno, ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto, acido solfidrico e idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C3)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per assorbimento di idrogeno da una corrente ricca di idrogeno. È costituita da idrogeno, ossido di carbonio, azoto e metano, con piccole quantità di idrocarburi C2)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(combinazione complessa separata in forma di gas da gas idrocarburici mediante raffreddamento. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio, azoto, metano e idrocarburi C2)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta da olio di miscela idrotrattato riciclato. È costituita principalmente da idrogeno e azoto con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta da gas di reattore riciclati. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto, idrogeno solforato e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C5)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta dagli apparecchi di reforming. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta dal processo di idrotrattamento-reforming. È costituita principalmente da idrogeno, metano ed etano con varie piccole quantità di acido solfidrico e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C5)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta dal processo di idrotrattamento-reforming. È costituita principalmente da idrogeno e metano con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C5)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), condizionamento impianto idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta dal processo di idrotrattamento-reforming. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), distillazione da cracking termico; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking termico. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato, ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), dall’assorbitore di rifrazionamento dell’apparecchiatura di cracking catalitico; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal rifrazionamento dei prodotti di un processo di cracking catalitico. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal reforming catalitico di nafta di prima distillazione. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata cataliticamente; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione di nafta riformata cataliticamente. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno in presenza di un catalizzatore distillati crackizzati. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima distillazione idrodesolforata; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per idrodesolforazione di nafta di prima distillazione. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal reforming catalitico di nafta di prima distillazione, seguito da frazionamento dell’effluente totale. È costituita da idrogeno, metano, etano e propano)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell’effluente del reforming; gas di raffineria

(combinazione complessa prodotta mediante flashing ad alta pressione dell’effluente del reattore di reforming. È costituita principalmente da idrogeno, con varie piccole quantità di metano, etano e propano)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell’effluente del reforming; gas di raffineria

(combinazione complessa prodotta mediante flashing a bassa pressione dell’effluente del reattore di reforming. È costituita principalmente da idrogeno, con varie piccole quantità di metano, etano e propano)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio; gas di raffineria

(combinazione complessa separata per distillazione di una corrente di gas contenente idrogeno, ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C6 o ottenuta per cracking di etano e propano. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C2, idrogeno, azoto e ossido di carbonio)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotrattamento dell’unità benzene; gas di raffineria

(combinazione complessa prodotta per trattamento con idrogeno della carica proveniente dall’unità benzene in presenza di un catalizzatore, seguito da depentanizzazione. È costituita principalmente da idrogeno, etano e propano con varie piccole quantità di azoto, ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6. Può contenere tracce di benzene)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per frazionamento di prodotti di testa provenienti dal processo di cracking catalitico nell’impianto di cracking catalitico fluidizzato. È costituito da idrogeno, azoto e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

►M21  H,  ◄ K

▼M14

Prodotti del petrolio, gas di raffineria;

gas di raffineria

[Combinazione complessa costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di metano, etano e propano.]

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

K

▼C1

Gas (petrolio), idrocracking, dal separatore a bassa pressione; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta mediante separazione liquido-vapore dell’effluente del reattore del processo di idrocracking. È costituita prevalentemente da idrogeno e idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), di raffineria; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta da varie operazioni di raffinazione del petrolio. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta dal reforming chimico dei nafteni a composti aromatici. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrotrattato; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene idrotrattato. È costituita principalmente da idrogeno, metano, etano e propano con varie piccole quantità di azoto, idrogeno solforato, monossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C5)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta dal «flash drum» dell’unità di trattamento di cherosene «sour» con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita principalmente da idrogeno e metano con varie piccole quantità di azoto, ossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente dell’intervallo C2-C5)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolforazione «unifining»; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per stripping dal prodotto liquido del processo di desolforazione «unifining». È costituita da idrogeno solforato, metano, etano e propano)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per frazionamento del prodotto di testa del processo di cracking catalitico fluidizzato. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato, azoto e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell’impianto di cracking catalitico fluidizzato; gas di raffineria

(combinazione complessa prodotta con lo scrubbing del gas di testa proveniente dall’impianto di cracking catalitico fluidizzato. È costituita da idrogeno, azoto, metano, etano e propano)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da stripper di desolforazione di idrotrattamento di distillato pesante; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per stripping dal prodotto liquido del processo di desolforazione dell’idrotrattamento del distillato pesante. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di platforming, frazionamento componenti leggeri; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per frazionamento dei componenti leggeri dei reattori al platino dell’unità di platforming. È costituita da idrogeno, metano, etano e propano)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo; gas di raffineria

(combinazione complessa prodotta dalla prima torre usata per la distillazione del grezzo. È costituita da azoto e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dallo stripper del catrame; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per frazionamento di petrolio grezzo ridotto. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), dallo stripper «unifining»; gas di raffineria

(combinazione di idrogeno e metano ottenuta per frazionamento dei prodotti provenienti dall’impianto di «unifining»)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla idrodesolforazione di nafta. È costituita da idrogeno, metano, etano e propano)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta di prima distillazione; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta dalla idrodesolforazione di nafta di prima distillazione. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolforazione gasolio; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta con il frazionamento dei prodotti provenienti dall’impianto di cracking a letto fluido e dal desolforatore del gasolio. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per distillazione del grezzo e con processi di cracking catalitico. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato, azoto, ossido di carbonio e idrocarburi paraffinici ed olefinici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolammina; gas di raffineria

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta dalla desolforazione di gasoli con dietanolammina. È costituita da idrogeno solforato, idrogeno ed idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta per separazione della fase liquida dall’effluente dalle reazione di idrogenazione. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato ed idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), spurgo dell’idrodesolforazione del gasolio; gas di raffineria

(combinazione complessa di gas ottenuta dal reformer e dallo spurgo del reattore di idrogenazione. È costituita prevalentemente da idrogeno ed idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell’idrogenatore; gas di raffineria

(combinazione complessa di gas ottenuta dal flash degli effluenti dopo la reazione di idrogenazione. È costituita prevalentemente da idrogeno ed idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta come miscela delle parti non condensabili dal prodotto di un processo di cracking con vapore di nafta oltre ai gas residui ottenuti durante la preparazione dei prodotti susseguenti. È costituita prevalentemente da idrogeno ed idrocarburi paraffinici ed olefinici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5 con cui può trovarsi miscelato anche del gas naturale)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), residuo «visbreaking»; gas di raffineria

(combinazione complessa ottenuta dalla riduzione di viscosità dei residui in una fornace. È costituita prevalentemente da idrogeno solforato ed idrocarburi paraffinici ed olefinici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), C3-4; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dal cracking del grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C4, prevalentemente propano e propilene, e punto di ebollizione nell’intervallo da –51 °C a –1 °C ca.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi della distillazione dei prodotti provenienti dal cracking catalitico di distillati e di nafta. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C4)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dai prodotti di stabilizzazione del frazionamento provenienti dalla polimerizzazione della nafta. È costituita principalmente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C4)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione mediante frazionamento di nafta riformata cataliticamente e dalla quale è stato eliminato l’idrogeno solforato mediante trattamento con ammina. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di «hydrotreating»; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno in presenza di un catalizzatore distillati crackizzati termicamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall’idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla idrodesolforazione catalitica di frazioni di prima distillazione e dalla quale è stato separato l’idrogeno solforato mediante trattamento con ammina. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti del cracking catalitico del gasolio. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti provenienti da correnti di idrocarburi eterogenei. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti provenienti da correnti di idrocarburi eterogenei. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di nafta idrodesolforata e correnti idrocarburiche di distillato, trattata per eliminare le impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall’impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per stripping di gasolio sotto vuoto idrodesolforato cataliticamente e da cui è stato eliminato l’idrogeno solforato mediante trattamento con ammina. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta di prima distillazione e da cui è stato separato l’idrogeno solforato mediante trattamento con ammina. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti di reazione del propano con il propilene. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall’idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla idrodesolforazione catalitica di gasolio sotto vuoto e dalla quale è stato separato l’idrogeno solforato mediante trattamento con ammina. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C6)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dal processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C5 e punto di ebollizione nell’intervallo da –48 oC a 32 oC ca.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

►M21  H,  ◄ K

Alcani, C1-2; gas di petrolio

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

►M21  H,  ◄ K

Alcani, C2-3; gas di petrolio

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

►M21  H,  ◄ K

Alcani, C3-4; gas di petrolio

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

►M21  H,  ◄ K

Alcani, C4-5; gas di petrolio

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

►M21  H,  ◄ K

Gas combustibili; gas di petrolio

(combinazione di gas leggeri. È costituita prevalentemente da idrogeno e/o idrocarburi a basso peso molecolare)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

►M21  H,  ◄ K

Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo; gas di petrolio

(combinazione complessa di gas leggeri prodotti per distillazione di petrolio grezzo e reforming catalitico di nafta. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4 e punto di ebollizione nell’intervallo da –217 oC a –12 oC)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

►M21  H,  ◄ K

Idrocarburi, C3-4; gas di petrolio

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

►M21  H,  ◄ K

Idrocarburi, C4-5; gas di petrolio

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

►M21  H,  ◄ K

Idrocarburi, C2-4, arricchiti in C3; gas di petrolio

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

►M21  H,  ◄ K

Gas di petrolio, liquefatti; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione del grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C7 e punto di ebollizione nell’intervallo da –40 oC a 80 oC ca.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

►M21  H,  ◄ K ►M21  , S ◄

Gas di petrolio, liquefatti, addolciti; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una miscela di gas di petrolio liquefatti a un processo di addolcimento per la conversione dei mercaptani o per l’eliminazione delle impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C7 e punto di ebollizione nell’intervallo da –40 oC a 80 oC ca.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

►M21  H,  ◄ K ►M21  , S ◄

Gas (petrolio), C3-4, ricchi di isobutano; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta della distillazione di idrocarburi saturi e insaturi, solitamente con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C6, prevalentemente butano e isobutano. È costituita da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C4, prevalentemente isobutano)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

►M21  H,  ◄ K

Distillati (petrolio), C3-6, ricchi di piperilene; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di idrocarburi alifatici saturi e insaturi, solitamente con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C6. È costituita da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C6, prevalentemente piperileni)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione della corrente di butano. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C4)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), C2-3; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da processi di frazionamento catalitico. Contiene prevalentemente etano, etilene, propano e propilene)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C4 privi di acido; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di una corrente idrocarburica di gasolio crackizzata cataliticamente e trattata per eliminare l’idrogeno solforato e altri componenti acidi. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5, prevalentemente C4)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

►M21  H,  ◄ K

Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C3-5; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione di nafta di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C5)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

►M21  H,  ◄ K

Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento; gas di petrolio

(combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per frazionamento di prodotti di isomerizzazione di nafta. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

►M21  H,  ◄ K

▼M14

Benzina naturale;

nafta con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi separata dal gas naturale mediante processi quali la refrigerazione o l'assorbimento. È costituita in prevalenza da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-8 e con punto di ebollizione nell'intervallo da – 20 °C a 120 °C ca. (da – 4 °F a 248 °F).]

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Nafta;

nafta con basso punto di ebollizione

[Prodotti del petrolio, raffinati, parzialmente raffinati o non raffinati, ottenuti dalla distillazione del gas naturale. Sono costituiti da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-6 e punto di ebollizione nell'intervallo 100 °C - 200 °C ca. (212 °F - 392 °F).]

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroina;

nafta con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi, ottenuta per distillazione frazionata del petrolio. Questa frazione ha un punto di ebollizione nell'intervallo 20 °C - 135 °C ca. (58 °F - 275 °F).]

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Nafta (petrolio), frazioni pesanti di distillazione primaria;

nafta con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 65 °C - 230 °C ca. (149 °F - 446 °F).]

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Nafta (petrolio), distillazione primaria ad ampio intervallo di ebollizione;

nafta con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-11 e con punto di ebollizione nell'intervallo da – 20 °C a 220 °C ca. (da – 4 °F a 428 °F).]

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Nafta (petrolio), frazioni leggere, distillazione primaria;

nafta con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione del petrolio grezzo. È costituita in prevalenza da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-10 e punto di ebollizione nell'intervallo da – 20 °C a 180 °C ca. (da – 4 °F a 356 °F).]

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Nafta solvente (petrolio), alifatica leggera;

nafta con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione del petrolio grezzo o della benzina naturale. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-10 e punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 160 °C ca. (95 °F - 320 °F).]

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Distillati (petrolio), leggeri di prima distillazione;

nafta con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-7 e con punto di ebollizione nell'intervallo da – 88 °C a 99 °C ca. (da – 127 °F a 210 °F).]

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Benzina, recupero vapori;

nafta con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi separata dai gas del sistema di recupero dei vapori per raffreddamento. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-11 e con punto di ebollizione nell'intervallo da – 20 °C a 196 °C ca. (da – 4 °F a 384 °F).]

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Benzina, prima distillazione, da impianto di topping;

nafta con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi prodotta dall'impianto di topping per distillazione del grezzo. Ha intervallo di ebollizione 36,1 °C - 193,3 °C ca. (97 °F - 380 °F).]

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Nafta (petrolio), non addolcita;

nafta con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di correnti di nafta provenienti da vari processi di raffineria. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 0 °C - 230 °C ca. (25 °F - 446 °F).]

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Distillati (petrolio), frazioni di testa dalla stabilizzazione per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione;

nafta con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con il frazionamento di benzina leggera di prima distillazione. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-6.]

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Nafta (petrolio), pesante di prima distillazione, contenente aromatici;

nafta con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di distillazione di petrolio grezzo. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C8-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 130 °C - 210 °C ca. (266 °F - 410 °F).]

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Nafta (petrolio), frazioni di alchilazione ad ampio intervallo di ebollizione;

nafta modificata con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti di reazione di isobutano con idrocarburi monoolefinici, a numero di atomi di carbonio normalmente nell'intervallo C3-5. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi a catena ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 90 °C - 220 °C ca. (194 °F - 428 °F).]

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Nafta (petrolio), frazioni pesanti di alchilazione;

nafta modificata con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti di reazione di isobutano con idrocarburi monoolefinici, a numero di atomi di carbonio normalmente nell'intervallo C3-5. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi a catena ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 150 °C - 220 °C ca. (302 °F - 428 °F).]

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Nafta (petrolio), frazioni leggere di alchilazione;

nafta modificata con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti di reazione di isobutano con idrocarburi monoolefinici, a numero di atomi di carbonio normalmente nell'intervallo C3-5. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi a catena ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-10 e punto di ebollizione nell'intervallo 90 °C - 160 °C ca. (194 °F - 320 °F).]

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Nafta (petrolio), isomerizzazione;

nafta modificata con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per isomerizzazione catalitica di idrocarburi paraffinici da C4 a C6 a catena lineare. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi quali isobutano, isopentano, 2,2-dimetilbutano, 2-metilpentano e 3-metilpentano.]

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Nafta (petrolio), frazione leggera raffinata con solventi;

nafta modificata con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di estrazione con solvente. È costituita in prevalenza da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 190 °C ca. (95 °F - 374 °F).]

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Nafta (petrolio), frazione pesante da raffinazione con solventi;

nafta modificata con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di estrazione con solvente. È costituita in prevalenza da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 90 °C - 230 °C ca. (194 °F - 446 °F).]

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Raffinati (petrolio), estratti in controcorrente con glicol etilenico-acqua da impianto di reforming catalitico;

nafta modificata con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato del processo di estrazione UDEX da corrente di reforming catalitico. È costituita da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-9.]

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Raffinati (petrolio), impianto di reforming, separazione in impianto Lurgi;

nafta modificata con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un impianto di separazione Lurgi. È costituita in prevalenza da idrocarburi non aromatici con varie piccole quantità di idrocarburi aromatici e numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-8.]

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Nafta (petrolio), ad ampio intervallo di ebollizione, di alchilazione, contenente butano;

nafta modificata con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti di reazione di isobutano con idrocarburi monoolefinici, a numero di atomi di carbonio normalmente nell'intervallo C3-5. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi a catena ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12, con alcuni butani e con punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 200 °C ca. (95 °F - 428 °F).]

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Distillati (petrolio), derivati da steam cracking di nafta, leggeri da hydrotreating raffinati con solvente;

nafta modificata con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuti quali raffinati da un processo di estrazione con solvente di distillato leggero sottoposto a hydrotreating da nafta crackizzata a vapore.]

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Nafta (petrolio), idrocarburi C4-12 da alchilazione del butano, ricchi di isoottano;

nafta modificata con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per alchilazione di butani. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-12, ricca di isoottano, e con punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 210 °C ca. (95 °F - 410 °F).]

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Idrocarburi, distillati leggeri di nafta sottoposta a hydrotreating, raffinati con solvente;

nafta modificata con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuti dalla distillazione di nafta sottoposta ad hydrotreating seguita da un'estrazione con solvente ed un processo di distillazione. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi con punto di ebollizione nell'intervallo 94 °C - 99 °C ca. (201 °F - 210 °F).]

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Nafta (petrolio), isomerizzazione, frazione C6;

nafta modificata con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di una benzina che è stata isomerizzata cataliticamente. È costituita in prevalenza da isomeri dell'esano con punto di ebollizione nell'intervallo 60 °C - 66 °C ca. (140 °F - 151 °F).]

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Idrocarburi, C6-7, da cracking di nafta, raffinati con solventi;

nafta modificata con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta mediante assorbimento di benzene da un taglio idrocarburico ricco di benzene completamente idrogenato cataliticamente che era stato ottenuto mediante distillazione da nafta crackizzata preidrogenata. È costituita in prevalenza da idrocarburi paraffinici e naftenici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-7 e punto di ebollizione nell'intervallo 70 °C - 100 °C ca. (158 °F - 212 °F).]

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Idrocarburi, ricchi di C6, distillati leggeri di nafta sottoposta a hydrotreating, raffinati con solvente;

nafta modificata con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di nafta sottoposta a hydrotreating seguita da estrazione con solvente. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi con punto di ebollizione nell'intervallo 65 °C - 70 °C ca. (149 °F - 158 °F).]

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Nafta (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico;

nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 65 °C - 230 °C ca. (148 °F - 446 °F). Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi insaturi.]

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Nafta (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico;

nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-11 e punto di ebollizione nell'intervallo da – 20C° a 190 °C ca. (da – 4 °F a 374 °F). Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi insaturi.]

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Idrocarburi, C3-11, distillati da cracking catalitico;

nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-11 e punto di ebollizione in un intervallo che va fino a 204 °C ca. (400 °F).]

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Nafta (petrolio), distillato leggero di cracking catalitico;

nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-5.]

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Distillati (petrolio), derivati da steam cracking di nafta, aromatici leggeri da hydrotreating;

nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di un distillato leggero da nafta crackizzata a vapore. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici.]

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Nafta (petrolio), pesante da cracking catalitico, addolcita;

nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo un distillato di petrolio crackizzato cataliticamente ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 60 °C - 200 °C ca. (140 °F - 392 °F).]

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Nafta (petrolio), leggera da cracking catalitico addolcita;

nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo nafta proveniente da un processo di cracking catalitico ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita in prevalenza da idrocarburi con punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 210 °C ca. (95 °F - 410 °F).]

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Idrocarburi, C8-12, da cracking catalitico, neutralizzati chimicamente;

nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi prodotta dalla distillazione di un taglio dal processo di cracking catalitico, dopo esser stata sottoposta a lavaggio alcalino. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C8-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 130 °C - 210 °C ca. (266 °F - 410 °F).]

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Idrocarburi, C8-12, distillati da cracking catalitico;

nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti da un processo di cracking catalitico. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C8-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 140 °C - 210 °C ca. (284 °F - 410 °F).]

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Idrocarburi, C8-12, da cracking catalitico, neutralizzati chimicamente, addolciti;

nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Nafta (petrolio), frazioni leggere di reforming catalitico;

nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 190 °C ca. (95 °F - 374 °F). Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi aromatici e a catena ramificata. Questo taglio può contenere il 10 % o più di benzene in volume.]

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Nafta (petrolio), frazioni pesanti di reforming catalitico;

nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 90 °C - 230 °C ca. (194 °F - 446 °F).]

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Distillati (petrolio), dal depentanizzatore di reforming catalitico;

nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita in prevalenza da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-6 e punto di ebollizione nell'intervallo da – 49 °C a 63 °C ca. (da – 57 °F a 145 °F).]

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Idrocarburi, C2-6, da reforming catalitico di C6-8;

nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Residui (petrolio), dal reforming catalitico di C6-8;

nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

[Residuo complesso del reforming catalitico di una carica C6-8. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-6.]

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Nafta (petrolio), taglio leggero di reforming catalitico, privo di composti aromatici;

nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione dei prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-8 e punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 120 °C ca. (95 °F - 248 °F). Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi a catena ramificata dai quali sono stati separati i componenti aromatici.]

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Distillati (petrolio), frazioni di testa di nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico;

nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con il reforming catalitico di nafta di prima distillazione seguito da frazionamento dell'effluente totale. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-6.]

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Prodotti di petrolio, riformati di powerforming-hydrofining;

nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta in un processo di powerforming-hydrofining con punto di ebollizione nell'intervallo 27 °C - 210 °C ca. (80 °F - 410 °F).]

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Nafta (petrolio), da reforming ad ampio intervallo di ebollizione;

nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 230 °C ca. (95 °F - 446 °F).]

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Nafta (petrolio), da reforming catalitico;

nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con la distillazione di prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 30 °C - 220 °C ca. (90 °F - 430 °F). Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi aromatici e a catena ramificata. Questo taglio può contenere il 10 % o più di benzene in volume.]

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Distillati (petrolio), leggeri da hydrotreating e reforming catalitico, frazione aromatica C8-12;

nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di alchilbenzeni ottenuta per reforming catalitico di nafta di petrolio. È costituita in prevalenza da alchilbenzeni con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C8-10 e punto di ebollizione nell'intervallo 160 °C - 180 °C ca. (320 °F - 356 °F).]

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Idrocarburi aromatici, C8, derivati da reforming catalitico;

nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Idrocarburi aromatici, C7-12, ricchi di C8;

nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per separazione della frazione contenente prodotti di «platforming». È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 (principalmente C8) e può contenere idrocarburi non aromatici, entrambi con punto di ebollizione nell'intervallo 130 °C - 200 °C ca. (266 °F - 392 °F).]

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Benzina, C5-11, da reforming, stabilizzata, con alto indice di ottano;

nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi con alto indice di ottano ottenuta per deidrogenazione catalitica di una nafta prevalentemente naftenica. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici e non aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 45 °C - 185 °C ca. (113 °F - 365 °F).]

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Idrocarburi, C7-12, ricchi di aromatici C>9, frazione pesante da reforming;

nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per separazione della frazione contenente prodotti di «platforming». È costituita in prevalenza da idrocarburi non aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 120 °C - 210 °C ca. (248 °F - 380 °F) e idrocarburi aromatici C9 e più.]

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Idrocarburi, C5-11, ricchi di non aromatici, frazione leggera da reforming;

nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per separazione della frazione contenente prodotti di «platforming». È costituita in prevalenza da idrocarburi non aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 125 °C ca. (94 °F - 257 °F), da benzene e toluene.]

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Nafta (petrolio), frazioni leggere di cracking termico;

nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking termico. È costituita in prevalenza da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-8 e punto di ebollizione nell'intervallo da – 10 °C a 130 °C ca. (14 °F - 266 °F).]

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Nafta (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico;

nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti di un processo di cracking termico. È costituita in prevalenza da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 65 °C - 220 °C ca. (148 °F - 428 °F).]

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Distillati (petrolio), aromatici pesanti;

nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti di cracking termico di etano e propano. Questa frazione, con punto di ebollizione più elevato, è costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici C5-7 e da alcuni idrocarburi alifatici insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente C5. Può contenere benzene.]

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Distillati (petrolio), aromatici leggeri;

nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti di cracking termico di etano e propano. Questa frazione, con punto di ebollizione più basso, è costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici C5-7 e da alcuni idrocarburi alifatici insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente C5. Può contenere benzene.]

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Distillati (petrolio), derivati da pirolisi di raffinato e nafta, miscelazione benzine;

nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento da pirolisi a 816 °C (1 500 °F) di nafta e raffinato. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio C9 e punto di ebollizione 204 °C ca. (400 °F).]

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Idrocarburi aromatici, C6-8, derivati da pirolisi di raffinato e nafta;

nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento per pirolisi a 816 °C (1 500 °F) di nafta e raffinato. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-8, comprendenti anche benzene.]

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Distillati (petrolio), nafta e gasolio di cracking termico;

nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di nafta e/o gasolio di cracking termico. È costituita in prevalenza da idrocarburi olefinici con numero di atomi di carbonio C5 e punto di ebollizione nell'intervallo 33 °C - 60 °C ca. (91 °F - 140 °F).]

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Distillati (petrolio), nafta e gasolio di cracking termico, contenenti dimeri di C5;

nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione estrattiva di nafta e/o gasolio di cracking termico. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio C5 e alcune olefine C5 dimerizzate e punto di ebollizione nell'intervallo 33 °C - 184 °C ca. (91 °F - 363 °F).]

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Distillati (petrolio), nafta e gasolio di cracking termico, da distillazione estrattiva;

nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione estrattiva di nafta e/o gasolio di cracking termico. È costituita da idrocarburi paraffinici e olefinici, prevalentemente isoamileni quali 2-metil-1-butene e 2-metil-2-butene, con punto di ebollizione nell'intervallo 31 °C - 40 °C ca. (88 °F - 104 °F).]

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Distillati (petrolio), leggeri, da cracking termico, aromatici debutanizzati;

nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti di cracking termico. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici, principalmente benzene.]

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Nafta (petrolio), leggera da cracking termico, addolcita;

nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo un distillato di petrolio proveniente dal cracking termico ad alta temperatura di frazioni di petrolio pesante ad un processo di addolcimento per trasformare i mercaptani. È costituita in prevalenza da aromatici, olefine ed idrocarburi saturi con punto di ebollizione nell'intervallo 20 °C - 100 °C ca. (68 °F - 212 °F).]

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Nafta (petrolio), frazione pesante di hydrotreating;

nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-13 e punto di ebollizione nell'intervallo 65 °C - 230 °C ca. (149 °F - 446 °F).]

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Nafta (petrolio), frazione leggera di hydrotreating;

nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-11 e punto di ebollizione nell'intervallo da – 20 °C a 190 °C ca. (da – 4 °F a 374 °F).]

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Nafta (petrolio), leggera idrodesolforata;

nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di idrodesolforazione catalitica. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-11 e punto di ebollizione nell'intervallo da – 20 °C a 190 °C ca. (da – 4 °F a 374 °F).]

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Nafta (petrolio), pesante idrodesolforata;

nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di idrodesolforazione catalitica. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 90 °C - 230 °C ca. (194 °F - 446 °F).]

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Distillati (petrolio), frazioni intermedie di hydrotreating, punto di ebollizione intermedio;

nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di hydrotreating di distillati intermedi. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-10 e punto di ebollizione nell'intervallo 127 °C - 188 °C ca. (262 °F - 370 °F).]

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Distillati (petrolio), processo di hydrotreating di distillati leggeri, bassobollenti;

nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di hydrotreating di distillati leggeri. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-9 e punto di ebollizione nell'intervallo 3 °C - 194 °C ca. (37 °F - 382 °F).]

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Distillati (petrolio), nafta pesante di hydrotreating, frazioni di testa del deisoesanizzatore;

nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di hydrotreating di nafta pesante. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-6 e punto di ebollizione nell'intervallo da – 49 °C a 68 °C ca. (da – 57 °F a 155 °F).]

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Nafta solvente (petrolio), frazione aromatica leggera, da processo di hydrotreating;

nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C8-10 e punto di ebollizione nell'intervallo 135 °C - 210 °C ca. (275 °F - 410 °F).]

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Nafta (petrolio), leggera, da cracking termico, idrodesolforata;

nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di distillato crackizzato cataliticamente idrodesolforato. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 23 °C - 195 °C ca. (73 °F - 383 °F).]

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Nafta (petrolio), leggera da hydrotreating, con cicloalcani;

nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di una frazione di petrolio. È costituita in prevalenza da alcani e cicloalcani con punto di ebollizione nell'intervallo da – 20 °C a 190 °C ca. (da – 4 °F a 374 °F).]

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Nafta (petrolio), pesante di steam cracking, idrogenata;

nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Nafta (petrolio), ad ampio intervallo di ebollizione, idrodesolforata;

nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di idrodesolforazione catalitica. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 30 °C - 250 °C ca. (86 °F - 482 °F).]

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Nafta (petrolio), leggera da steam cracking sottoposta a hydrotreating;

nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio, derivata da un processo di pirolisi, con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita in prevalenza da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 190 °C ca. (95 °F - 374 °F).]

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Idrocarburi, C4-12, cracking della nafta, sottoposti a hydrotreating;

nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti di un processo di steam cracking di nafta e la successiva idrogenazione catalitica selettiva di formatori di gomme. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 30 °C - 230 °C ca. (86 °F - 446 °F).]

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Nafta solvente (petrolio), naftenica leggera, frazione sottoposta a hydrotreating;

nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita in prevalenza da idrocarburi cicloparaffinici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-7 e punto di ebollizione nell'intervallo 73 °C - 85 °C ca. (163 °F - 185 °F).]

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Nafta (petrolio), leggera da steam cracking, idrogenata;

nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla separazione e successiva idrogenazione dei prodotti di un processo di steam cracking per la produzione di etilene. È costituita in prevalenza da paraffine sature ed insature, paraffine cicliche e idrocarburi ciclici aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-10 e punto di ebollizione nell'intervallo 50 °C - 200 °C ca. (122 °C - 392 °F). La quantità di idrocarburi benzenici può raggiungere il 30 % in peso e il taglio può anche contenere piccole quantità di zolfo e composti ossigenati.]

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Idrocarburi, C6-11, sottoposti a hydrotreating, dearomatizzati;

nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi costituita da solventi sottoposti a hydrotreating con lo scopo di convertire gli aromatici in naftenici per idrogenazione catalitica.]

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Idrocarburi, C9-12, sottoposti a hydrotreating, dearomatizzati;

nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione

[Combinazione complessa di idrocarburi costituita da solventi sottoposti a hydrotreating con lo scopo di convertire gli aromatici in naftenici per idrogenazione catalitica.]

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

Solvente di Stoddard;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Distillato di petrolio raffinato, incolore, privo di odore rancido o altri odori sgradevoli, e punto di ebollizione nell'intervallo 148,8 °C - 204,4 °C ca. (300 °F - 400 °F.]

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Gas naturale, condensati (petrolio);

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi separata, allo stato liquido, dal gas naturale in un separatore superficiale mediante condensazione retrograda. È costituita principalmente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-20. A temperatura e pressione atmosferiche è allo stato liquido.]

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Gas naturale (petrolio), miscela liquida grezza;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi separata, allo stato liquido, dal gas naturale in un impianto di riciclaggio del gas con processi quali la refrigerazione o l'assorbimento. È costituita principalmente da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C2-8.]

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Nafta (petrolio), frazioni leggere di idrocracking;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti di un processo di idrocracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-10 e punto di ebollizione nell'intervallo da – 20 °C a 180 °C ca. (da – 4 °F a 356 °F).]

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Nafta (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti di un processo di idrocracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 65 °C - 230 °C ca. (148 °F - 446 °F).]

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Nafta (petrolio), addolcita;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una nafta di petrolio ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-12 e punto di ebollizione nell'intervallo da – 10 °C a 230 °C ca. (14 °F - 446 °F).]

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Nafta (petrolio), trattata con acido;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di trattamento con acido solforico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 90 °C - 230 °C ca. (194 °F - 446 °F).]

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Nafta (petrolio), frazione pesante neutralizzata chimicamente;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con un processo di trattamento per la rimozione delle sostanze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 65 °C - 230 °C ca. (149 °F - 446 °F).]

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Nafta (petrolio), frazione leggera neutralizzata chimicamente;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con un processo di trattamento per la rimozione delle sostanze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-11 e punto di ebollizione nell'intervallo da – 20 °C a 190 °C ca. (da – 4 °F a 374 °F).]

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Nafta (petrolio), deparaffinata cataliticamente;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla deparaffinazione catalitica di una frazione di petrolio. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 230 °C ca. (95 °F - 446 °F).]

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Nafta (petrolio), leggera da steam cracking;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti provenienti da un processo di steam cracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-11 e punto di ebollizione nell'intervallo da – 20 °C a 190 °C ca. (da – 4 °F a 374 °F). Questa frazione può contenere il 10 % o più di benzene in volume.]

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di correnti aromatiche. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C8-10 e punto di ebollizione nell'intervallo 135 °C - 210 °C ca. (275 °F - 410 °F).]

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Idrocarburi aromatici, C6-10, trattati con acido, neutralizzati;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Distillati (petrolio), C3-5, ricchi di 2-metil-2-butene;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di idrocarburi, solitamente con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C3-5, prevalentemente isopentano e 3-metil-1-butene. È costituita da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C3-5, prevalentemente 2-metil-2-butene.]

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Distillati (petrolio), distillati di petrolio di steam cracking polimerizzati, frazione C5-12;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di un distillato di petrolio da steam cracking, polimerizzato. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-12.]

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Distillati (petrolio), steam cracking, frazione C5-12;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di composti organici ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di steam cracking. È costituita da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-12.]

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Distillati (petrolio), da steam cracking, frazione C5-10, miscelati con nafta leggera da steam cracking di petrolio, frazione C5;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Estratti (petrolio), estrazione acida a freddo, C4-6;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di composti organici ottenuta per estrazione acida a freddo di idrocarburi alifatici saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio solitamente nell'intervallo C3-6, prevalentemente pentani e amileni. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C4-6, prevalentemente C5.]

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Distillati (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da una corrente di gas crackizzata cataliticamente. È costituito da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-6.]

649-363-00-2

270-771-8

68477-89-4

P

Residui (petrolio), frazioni di coda splitter butano;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Residuo complesso della distillazione di una corrente di butano. È costituito da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-6.]

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Olii residui (petrolio), torre di deisobutanizzazione;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Residuo complesso della distillazione atmosferica di una corrente butano-butilene. È costituito da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-6.]

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Nafta (petrolio), ad ampio intervallo di ebollizione, di tagli da apparecchio di cokizzazione;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti provenienti da una apparecchiatura di coking in letto fluidizzato. È costituita in prevalenza da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-15 e punto di ebollizione nell'intervallo 43 °C - 250 °C ca. (110 °F - 500 °F).]

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Nafta (petrolio), tagli aromatici medi di steam cracking;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di steam cracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 130 °C - 220 °C ca. (266 °F - 428 °F).]

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Nafta (petrolio), prima distillazione, frazioni ad ampio intervallo di ebollizione, trattata con argilla;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi risultante dal trattamento con argilla naturale o modificata di nafta ad ampio intervallo di ebollizione di prima distillazione, solitamente in un processo di percolazione, per separare le tracce di composti polari e le impurezze presenti. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-11 e punto di ebollizione nell'intervallo da – 20 °C a 220 °C ca. (da – 4 °F a 429 °F).]

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Nafta (petrolio), prima distillazione, frazione leggera, trattata con argilla;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi risultante dal trattamento con argilla naturale o modificata di una frazione leggera di nafta di prima distillazione, solitamente in un processo di percolazione, per separare le tracce di composti polari e le impurezze presenti. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-10 e punto di ebollizione nell'intervallo 93 °C - 180 °C ca. (200 °F - 356 °F).]

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Nafta (petrolio), frazione aromatica leggera di steam cracking;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di steam cracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-9 e punto di ebollizione nell'intervallo 110 °C - 165 °C ca. (230 °F - 329 °F).]

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Nafta (petrolio), frazione leggera di steam cracking, priva di benzene;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di steam cracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 80 °C - 218 °C ca. (176 °F - 424 °F).]

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Nafta (petrolio), contenente aromatici;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Benzina, pirolisi, frazioni residue del debutanizzatore;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di residui del depropanizzatore. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C5.]

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Nafta (petrolio), frazione leggera, addolcita;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo un distillato di petrolio ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-6 e punto di ebollizione nell'intervallo da – 20 °C a 100 °C ca. (da – 4 °F a 212 °F).]

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Gas naturale, condensati;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi separata e/o condensata da gas naturale durante il trasporto e raccolta alla sommità del pozzo e/o nelle condotte di produzione, prelievo, trasmissione e distribuzione, nei punti bassi, negli scrubbers, ecc. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-8.]

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Distillati (petrolio), da stripper di impianto unifining di nafta;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per stripping di prodotti provenienti dall'apparecchiatura di unifining della nafta. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-6.]

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Nafta (petrolio), leggera da reforming catalitico, frazione priva di aromatici;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi rimanente dopo l'eliminazione di composti aromatici da nafta leggera riformata cataliticamente in un processo di assorbimento selettivo. È costituita in prevalenza da composti paraffinici e ciclici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-8 e punto di ebollizione nell'intervallo 66 °C - 121 °C ca. (151 °F - 250 °F).]

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Benzina;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi costituita in prevalenza da paraffine, cicloparaffine, idrocarburi aromatici ed olefinici con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C3 e punto di ebollizione nell'intervallo 30 °C - 260 °C (86 °F - 500 °F).]

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Idrocarburi aromatici, C7-8, prodotti di dealchilazione, residui di distillazione;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Idrocarburi, C4-6, leggeri da depentanizzatore, hydrotreating di composti aromatici;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi costituita dalle prime distillazioni della colonna del depentanizzatore prima dell'hydrotreating delle cariche aromatiche. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-6, particolarmente pentani e penteni, e con punto di ebollizione nell'intervallo 25 °C - 40 °C ca. (77 °F - 104 °F).]

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Distillati (petrolio), nafta di steam cracking a bagno di calore, ricchi di C5;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione di nafta di steam cracking e a immersione di calore. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C4-6, principalmente C5.]

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Estratti (petrolio), estrazione con solvente di nafta leggera da reforming catalitico;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come estratto dall'estrazione con solvente di un taglio di petrolio da reforming catalitico. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-8 e punto di ebollizione nell'intervallo 100 °C - 200 °C ca. (212 °F - 392 °F).]

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Nafta (petrolio), leggera idrodesolforata, dearomatizzata;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di frazioni di petrolio leggere idrodesolforate e dearomatizzate. È costituita in prevalenza da paraffine e cicloparaffine C7 con punto di ebollizione nell'intervallo 90 °C - 100 °C ca. (194 °F - 212 °F).]

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Nafta (petrolio), leggera, ricca di C5, addolcita;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una nafta di petrolio ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita principalmente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-5, in prevalenza C5, e con punto di ebollizione nell'intervallo da -10 °C a 35 °C ca. (14 °F - 95 °F).]

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Idrocarburi, C8-11, cracking di nafta, taglio toluene;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione da nafta crackizzata preidrogenata. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C8-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 130 °C - 205 °C ca. (266 °F - 401 °F).]

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Idrocarburi, C4-11, cracking di nafta, privi di aromatici;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da nafta crackizzata preidrogenata dopo la separazione mediante distillazione dei tagli idrocarburici contenenti benzene e toluene ed una frazione a più alto punto di ebollizione. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 30 °C - 205 °C ca. (86 °F - 401 °F).]

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Nafta (petrolio), leggera da bagno di calore (heat-soaking), da steam cracking;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di nafta da steam cracking dopo recupero da un processo a bagno di calore («heat soaking»). È costituita in prevalenza da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-6 e punto di ebollizione nell'intervallo 0 °C - 80 °C ca. (32 °F - 176 °F).]

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Distillati (petrolio), ricchi di C6;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di una carica di petrolio. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio da C5 a C7, ricchi di C6, e punto di ebollizione nell'intervallo 60 °C - 70 °C ca. (140 °F - 158 °F).]

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Benzina, di pirolisi, idrogenata;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Frazione di distillazione dall'idrogenazione di benzina di pirolisi con punto di ebollizione nell'intervallo 20 °C - 200 °C ca. (68 °F - 392 °F).]

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Distillati (petrolio), da steam cracking, frazione C8-12, polimerizzati, frazioni leggere della distillazione;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione della frazione polimerizzata C8-12 da distillati di petrolio da steam cracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C8-12.]

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Estratti (petrolio), solvente nafta pesante, trattati con argilla;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento con argilla sbiancante di estratto di petrolio di nafta solvente pesante. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-10 e punto di ebollizione nell'intervallo 80 °C - 180 °C ca. (175 °F - 356 °F).]

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Nafta (petrolio), leggera da steam cracking, debenzenata, trattata termicamente;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento e distillazione di nafta di petrolio debenzenata leggera sottoposta a steam cracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 95 °C - 200 °C ca. (203 °F - 392 °F).]

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Nafta (petrolio), leggera da steam cracking, trattata termicamente;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento e distillazione di nafta di petrolio leggera sottoposta a steam cracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-6 e punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 80 °C ca. (95 °F - 176 °F).]

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Distillati (petrolio), C7-9, ricchi di C8, idrodesolforati dearomatizzati;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di una frazione leggera di petrolio, idrodesolforata e dearomatizzata. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-9, principalmente paraffine e cicloparaffine C8, con punto di ebollizione nell'intervallo 120 °C - 130 °C ca. (248 °F - 266 °F).]

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Idrocarburi, C6-8, idrogenati dearomatizzati per assorbimento, da raffinazione del toluene;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta durante gli assorbimenti di toluene proveniente da una frazione idrocarburica da benzina di cracking trattata con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-8 e punto di ebollizione nell'intervallo 80 °C - 135 °C ca. (176 °F - 275 °F).]

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Nafta (petrolio), idrodesolforata ad ampio intervallo di ebollizione, da coker;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di distillato da «coker» idrodesolforato. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 23 °C - 196 °C ca. (73 °F - 385 °F).]

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Nafta (petrolio), leggera addolcita;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una nafta di petrolio ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-8 e punto di ebollizione nell'intervallo 20 °C - 130 °C ca. (68 °F - 266 °F).]

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Idrocarburi, C3-6, ricchi di C5, nafta da steam cracking;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di nafta da steam cracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C3-6, principalmente C5.]

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Idrocarburi, ricchi di C5, contenenti diciclopentadiene;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti di un processo di steam cracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio C5 e diciclopentadiene e punto di ebollizione nell'intervallo 30 °C - 170 °C ca. (86 °F - 338 °F).]

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Residui (petrolio), leggeri da steam cracking, aromatici;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti dello steam cracking o processi simili dopo aver eliminato i prodotti molto leggeri, risultante in un residuo costituito da idrocarburi con numero di atomi di carbonio superiore a C5. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio maggiore di C5 e punto di ebollizione superiore a 40 °C ca. (104 °F).]

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Idrocarburi, C≥ 5, arricchiti in C5-6;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Idrocarburi, arricchiti in C5;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Idrocarburi aromatici, C8-10;

nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

P

▼C1




Appendice 5

▼M5

Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)

▼C1



Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

Ossido di carbonio

006-001-00-2

211-128-3

630-08-0

 

Piombo esafluosilicato

009-014-00-1

247-278-1

25808-74-6

 

▼M14

Depositi e fanghi, da raffinazione elettrolitica del rame, privi di rame

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Acido silicico, sale di piombo e nichel

028-050-00-9

68130-19-8

 

▼C1

Composti del piombo, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

082-001-00-6

 

 

A ►M5  , E ◄

Piomboalchili

082-002-00-1

 

 

A ►M5  , E ◄

Azoturo di piombo; piombo azoturo

082-003-00-7

236-542-1

13424-46-9

 

Cromato di piombo

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Di(acetato) di piombo

082-005-00-8

206-104-4

301-04-2

 

Bis(ortofosfato) di tripiombo

082-006-00-3

231-205-5

7446-27-7

 

Acetato di piombo, basico

082-007-00-9

215-630-3

1335-32-6

 

Metansolfonato di piombo (II)

082-008-00-4

401-750-5

17570-76-2

 

Giallo di piombo solfocromato

(questa sostanza è identificata nel Colour Index dal Colour Index Constitution Number, C.I. 77603)

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

Piombo cromato molibdato solfato rosso

(questa sostanza è identificata nel Colour Index dal Colour Index Constitution Number, C.I. 77605)

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

Idrogenoarsenato di piombo

082-011-00-0

232-064-2

7784-40-9

 

▼M45

Polvere di piombo;

[diametro delle particelle < 1 mm]

082-013-00-1

231-100-4

7439-92-1

 

Piombo massivo;

[diametro delle particelle > 1 mm]

082-014-00-7

231-100-4

7439-92-1

 

▼C1

1,2-Dibromo-3-cloropropano

602-021-00-6

202-479-3

96-12-8

 

2-Bromopropano

602-085-00-5

200-855-1

75-26-3

►M5  E ◄

▼M45

Warfarin (ISO);

4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2H-cromen-2-one; [1]

(S)-4-idrossi-3-(3-oxo-1- fenilbutil)-2-benzopirone [2]

(R)-4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2-benzopirone [3]

607-056-00-0

201-377-6 [1]

226-907-3 [2]

226-908-9 [3]

81-81-2 [1]

5543-57-7 [2]

5543-58-8 [3]

 

▼M45

Brodifacoum (ISO);

4-idrossi-3-(3-(4′-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)coumarina

607-172-00-1

259-980-5

56073-10-0

 

▼C1

2,4,6-Trinitroresorcinato di piombo

609-019-00-4

239-290-0

15245-44-0

 




Appendice 6

▼M5

Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)

▼C1



Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

▼M14

Idrogenoborato di dibutilstagno

005-006-00-7

401-040-5

75113-37-0

 

Acido borico; [1]

005-007-00-2

233-139-2 [1]

10043-35-3 [1]

 

acido borico, grezzo, naturale, contenente non più di 85 % di H3BO3 calcolato in base al peso secco [2]

234-343-4 [2]

11113-50-1 [2]

Triossido di diboro;

anidride borica

005-008-00-8

215-125-8

1303-86-2

 

Tetraborato di disodio, anidro;

005-011-00-4

 

 

 

acido borico, sale disodico; [1]

215-540-4 [1]

1330-43-4 [1]

eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; [2]

235-541-3 [2]

12267-73-1 [2]

acido ortoborico, sale sodico [3]

237-560-2 [3]

13840-56-7 [3]

Tetraborato di disodio decaidrato;

borace decaidrato

005-011-01-1

215-540-4

1303-96-4

 

Tetraborato di disodio pentaidrato;

borace pentaidrato

005-011-02-9

215-540-4

12179-04-3

 

Perborato di sodio; [1]

005-017-00-7

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

perossometaborato di sodio; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

perossoborato di sodio

[Contenente < 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 μm.]

 

 

Perborato di sodio; [1]

005-017-01-4

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

perossometaborato di sodio; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

perossoborato di sodio;

[Contenente ≥ 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 μm.]

 

 

Acido perborico [H3BO2(O2)], sale triidrato monosodico; [1]

005-018-00-2

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

acido perborico (HBO(O2)), sale di sodio, tetraidrato; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

perossoborato di sodio esaidrato

[Contenente < 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 μm.]

 

 

Acido perborico [H3BO2(O2)], sale triidrato monosodico; [1]

005-018-01-X

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

acido perborico (HBO(O2)), sale di sodio, tetraidrato; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

perossoborato di sodio esaidrato

[Contenente ≥ 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 μm.]

 

 

Sale sodico dell'acido perborico; [1]

005-019-00-8

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

sale sodico dell'acido perborico monoidrato; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

acido perborico [H3BO2(O2)], sale di sodio, monoidrato; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

perossoborato di sodio

[Contenente < 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 μm.]

 

 

Sale sodico dell'acido perborico; [1]

005-019-01-5

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

sale sodico dell'acido perborico monoidrato; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

acido perborico [H3BO2(O2)], sale di sodio, monoidrato; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

perossoborato di sodio

[Contenente ≥ 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 μm.]

 

 

▼M45

Ottaborato di disodio anidro; [1]

Ottaborato di disodio tetraidrato [2]

005-020-00-3

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

 

▼C1

Linuron (ISO)

3-(3,4-diclorofenil)-1-metil-1- metossiurea

006-021-00-1

206-356-5

330-55-2

►M5  E ◄

6-(2-Cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano; etacelasil

014-014-00-X

253-704-7

37894-46-5

 

Flusilazolo (ISO); bis(4-fluorofenil)-(metil)-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-silano

014-017-00-6

85509-19-9

►M5  E ◄

Miscela di: 4-[[bis-(4-fluorofenil)-metilsilil]-metil]-4H-1,2,4-triazolo; 1-[[bis-(4-fluorofenil)metil-silil]metil]-1H-1,2,4-triazolo

014-019-00-7

403-250-2

►M5  E ◄

▼M14

(4-etossifenil)(3-(4-fluoro-3-fenossifenil)propil)dimetilsilano

014-036-00-X

405-020-7

105024-66-6

 

Fosfato di tris(2-cloroetile)

015-102-00-0

204-118-5

115-96-8

 

Glufosinato ammonio (ISO);

2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirrato di ammonio

015-155-00-X

278-636-5

77182-82-2

 

▼M26

Fosfato di trixilile

015-201-00-9

246-677-8

25155-23-1

 

▼C1

Dicromato di potassio

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

►M5  E ◄

Dicromato di ammonio

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

►M5  E ◄

▼M14

Dicromato di sodio

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

▼M14 —————

▼C1

Cromato di sodio

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

►M5  E ◄

▼M14

Dicloruro di cobalto

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

 

Solfato di cobalto

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

 

Acetato di cobalto

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Nitrato di cobalto

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Carbonato di cobalto

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

▼C1

Nichel carbonile

028-001-00-1

236-669-2

13463-39-3

 

▼M14

Diidrossido di nichel; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

idrossido di nichel [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Solfato di nichel

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Carbonato di nichel;

028-010-00-0

 

 

 

carbonato basico di nichel;

 

 

acido carbonico, sale di nichel (2+); [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

acido carbonico, sale di nichel; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[carbonato(2-)-O:O′]]diidrossitrinichel; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[carbonato(2-)]tetraidrossitrinichel] [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Dicloruro di nichel

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Dinitrato di nichel; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

sale di nichel di acido nitrico [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Depositi e fanghi, da raffinazione elettrolitica del rame, privi di rame, solfato di nichel

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Diperclorato di nichel;

sale di nichel(II) dell'acido perclorico

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Bis(solfato) di dipotassio e nichel; [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

bis(solfato) di diammonio e nichel [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Bis(solfamidato) di nichel;

solfammato di nichel

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Bis(tetrafluoroborato) di nichel

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Diformato di nichel; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

acido formico, sale di nichel; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

acido formico, sale di nichel e rame [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Di(acetato) di nichel; [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

acetato di nichel [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Dibenzoato di nichel

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Bis(4-cicloesilbutirrato) di nichel

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Stearato di nichel(II);

ottadecanoato di nichel(II)

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Dilattato di nichel

028-027-00-3

16039-61-5

 

Ottanoato di nichel(II)

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Difluoruro di nichel; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

dibromuro di nichel; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

diioduro di nichel; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

fluoruro di nichel e potassio [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Esafluorosilicato di nichel

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Selenato di nichel

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Ditiocianato di nichel

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Dicromato di nichel

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Diclorato di nichel; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

dibromato di nichel; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

idrogenosolfato di etile, sale di nichel(II) [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Trifluoroacetato di nichel(II); [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

propionato di nichel(II); [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

bis(benzenesolfonato) di nichel; [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

idrogeno citrato di nichel(II); [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

acido citrico, sale di nichel e ammonio; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

acido citrico, sale di nichel; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

nichel bis(2-etilesanoato); [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

acido 2-etilesanoico, sale di nichel; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

acido dimetilesanoico, sale di nichel; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

isoottanoato di nichel(II); [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

isoottanoato di nichel; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

bis(isononanoato) di nichel; [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

neononanoato di nichel(II); [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

isodecanoato di nichel(II); [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

neodecanoato di nichel(II); [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

acido neodecanoico, sale di nichel; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

neoundecanoato di nichel(II); [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

bis(D-gluconato-O1,O2)nichel; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

3,5-bis(terz-butil)-4-idrossibenzoato (1:2) di nichel; [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

palmitato di nichel(II); [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-etilesanoato-O)(isononanoato-O)nichel; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(isononanoato-O)(isoottanoato-O)nichel; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(isoottanoato-O)(neodecanoato-O)nichel; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-etilesanoato-O)(isodecanoato-O)nichel; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-etilesanoato-O)(neodecanoato-O)nichel; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(isodecanoato-O)(isoottanoato-O)nichel; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nichel; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nichel; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

acidi grassi, ramificati C6-19, sali di nichel; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

acidi grassi, C8-18 e C18 insaturi, sali di nichel; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

acido 2,7-naftalenedisolfonico, sale di nichel(II) [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

▼M45

arseniuro di gallio

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

▼C1

Fluoruro di cadmio

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

►M5  E ◄

Cloruro di cadmio

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

►M5  E ◄

Solfato di cadmio

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

►M5  E ◄

▼M45

composti di tributilstagno esclusi quelli espressamente indicati altrove nel presente allegato

050-008-00-3

 

▼M14

Dicloruro di dibutilstagno

(DBTC)

050-022-00-X

211-670-0

683-18-1

 

▼M26

2-etilesil 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato

050-027-00-7

239-622-4

15571-58-1

 

▼M14

Mercurio

080-001-00-0

231-106-7

7439-97-6

 

▼C1

Benzo[a]pirene; benzo[d,e,f]crisene

601-032-00-3

200-028-5

50-32-8

 

1-bromopropano

bromuro di propile

n-bromuro di propile

602-019-00-5

203-445-0

106-94-5

 

1,2,3-tricloropropano

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

Difeniletere, ottabromoderivato

602-094-00-4

251-087-9

32536-52-0

 

2-Metossietanolo; etilenglicol-monometiletere; metilglicol

603-011-00-4

203-713-7

109-86-4

 

2-Etossietanolo; etilenglicol-monoetiletere, etilglicol

603-012-00-X

203-804-1

110-80-5

 

1,2-dimetossietano

etilen-glicol-dimetil-etere

EGDME

603-031-00-3

203-794-9

110-71-4

 

▼M45

tetraidro-2-furilmetanolo; alcool tetraidrofurfurilico

603-061-00-7

202-625-6

97-99-4

 

▼C1

2,3-Epossipropan-1-olo (glicidolo)

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

►M5  E ◄

2-Metossipropanolo

603-106-00-0

216-455-5

1589-47-5

 

Bis(2-metossietil) etere

603-139-00-0

203-924-4

111-96-6

 

R-2,3-epossi-1-propanolo

603-143-002

404-660-4

57044-25-4

►M5  E ◄

1,2-bis(2-metossietossi)etano

TEGDME

Tri-etilen-glicol-dimetil-etere

triglyme

603-176-00-2

203-977-3

112-49-2

 

▼M14

2-(2-amminoetilammino)etanolo

(AEEA)

603-194-00-0

203-867-5

111-41-1

 

1,2-dietossietano

603-208-00-5

211-076-1

629-14-1

 

▼C1

4,4’-Isobutiletilidendifenolo; 2,2-bis (4’-idrossifenil)-4-metilpentano

604-024-00-8

401-720-1

6807-17-6

 

▼M45

Bisfenolo A; 4,4′-isopropilidendifenolo

604-030-00-0

201-245-8

80-05-7

 

▼M14

(E)-3-[1-[4-[2-(dimetilammino)etossi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenolo

604-073-00-5

428-010-4

82413-20-5

 

▼M45

Fenolo, dodecil-, ramificato; [1]

Fenolo, 2-dodecil-, ramificato; [2]

Fenolo, 3-dodecil-, ramificato; [3]

Fenolo, 4-dodecil-, ramificato; [4]

Fenolo, (tetrapropenil) derivati [5]

604-092-00-9

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

- [4]

- [5]

121158-58-5 [1]

- [2]

- [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

 

Clorofacinone (ISO);2-[(4-clorofenil)(fenil)acetil]-1H-indene-1,3(2H)-dione

606-014-00-9

223-003-0

3691-35-8

 

▼M14

N-metil-2-pirrolidone;

1-metil-2-pirrolidone

606-021-00-7

212-828-1

872-50-4

 

▼C1

Tetraidrotiopiran-3-carbossaldeide

606-062-00-0

407-330-8

61571-06-0

 

▼M14

2-butiril-3-idrossi-5-tiocicloesan-3-il-cicloes-2-en-1-one

606-100-00-6

425-150-8

94723-86-1

 

3-(1,2-etandiilacetale)-estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, ciclico

606-131-00-5

427-230-8

5571-36-8

 

▼C1

2-Metossietil-acetato; acetato di etilenglicolmonometiletere; acetato di metilglicol

607-036-00-1

203-772-9

110-49-6

 

2-Etossietil acetato; acetato di etilglicol; acetato di etilenglicolmonoetiletere

607-037-00-7

203-839-2

111-15-9

 

▼M45

Coumatetralil (ISO); 4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)coumarina

607-059-00-7

227-424-0

5836-29-3

 

Difenacum (ISO); 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-4-idrossicoumarina

607-157-00-X

259-978-4

56073-07-5

 

▼C1

3,5-Bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil metil tio acetato di 2-etilesile

607-203-00-9

279-452-8

80387-97-9

 

Ftalato di bis(2-metossietile)

607-228-00-5

204-212-6

117-82-8

 

Acetato di 2-metossipropile

607-251-00-0

274-724-2

70657-70-4

 

Fluazifop-butile (ISO); butil(RS)-2-[4-(5-trifluorometil-2-piridilossi)fenossi]propionato

607-304-00-8

274-125-6

69806-50-4

 

Vinclozolin (ISO); N-3,5-diclorofenil-5-metil-5-vinil-1,3-ossazolidin-2,4-dione

607-307-00-4

256-599-6

50471-44-8

 

Acido metossiacetico

607-312-00-1

210-894-6

625-45-6

►M5  E ◄

Bis(2-etilesil) ftalato; di-(2-etilesil) ftalato; DEHP

607-317-00-9

204-211-0

117-81-7

 

Ftalato di dibutile; DBP

607-318-00-4

201-557-4

84-74-2

 

(+/-) Tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato

607-373-00-4

414-200-4

119738-06-6

►M5  E ◄

▼M45

Flocoumafen (ISO); massa di reazione di: cis-4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro- 3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)coumarina e trans-4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)coumarina

607-375-00-5

421-960-0

90035-08-8

 

▼M21

Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare [1]

607-426-00-1

284-032-2 [1]

84777-06-0 [1]

 

n-pentilisopentilftalato [2]

 

[2]

[2]

 

di-n-pentilftalato [3]

 

205-017-9 [3]

131-18-0 [3]

 

diisopentilftalato [4]

 

210-088-4 [4]

605-50-5 [4]

 

▼C1

Benzil-butil-ftalato

BBP

607-430-00-3

201-622-7

85-68-7

 

Acido 1,2-benzenedicarbossilico

Alchilesteri di-C7-11-ramificati e lineari

607-480-00-6

271-084-6

68515-42-4

 

▼M14

Acido 1,2-benzenedicarbossilico;

esteri alchilici C6-8 ramificati, ricchi di C7

607-483-00-2

276-158-1

71888-89-6

 

▼C1

Miscela di: 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di disodio

4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-ossido-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di trisodio

607-487-00-4

402-660-9

 

▼M14

Diisobutil ftalato

607-623-00-2

201-553-2

84-69-5

 

Acido perfluorottano solfonico;

607-624-00-8

 

 

 

▼M26

acido 4-terz-butilbenzoico

607-698-00-1

202-696-3

98-73-7

 

▼M14

acido eptadecafluorottan-1-solfonico; [1]

217-179-8 [1]

1763-23-1 [1]

perfluorottano solfonato di potassio;

 

 

eptadecafluoroottano-1-solfonato di potassio; [2]

220-527-1 [2]

2795-39-3 [2]

perfluorottano solfonato di dietanolammina; [3]

274-460-8 [3]

70225-14-8 [3]

perfluorottano solfonato di ammonio;

 

 

eptadecafluorottansolfonato di ammonio; [4]

249-415-0 [4]

29081-56-9 [4]

perfluorottano solfonato di litio;

 

 

eptadecafluorottansolfonato di litio [5]

249-644-6 [5]

29457-72-5 [5]

▼M26

Ftalato di diesile

607-702-00-1

201-559-5

84-75-3

 

Pentadecafluorottanoato d’ammonio

607-703-00-7

223-320-4

3825-26-1

 

Acido perfluoroottanoico

607-704-00-2

206-397-9

335-67-1

 

▼M45

acido-1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare

607-710-00-5

271-093-5

68515-50-4

 

Bromadiolone (ISO); 3-[3-(4′-bromobifenil-4-il)-3-idrossi-1-fenilpropil]-4-idrossi-2H-cromen-2-one

607-716-00-8

249-205-9

28772-56-7

 

Difetialone (ISO);

3-[3--(4′-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetraidronaftalen-1-il]-4-idrossi-2H-1-benzotiopiran-2-one

607-717-00-3

104653-34-1

 

Acido perfluorononan-1-oico [1]

e i suoi sali [2]

di sodio e ammonio [3]

607-718-00-9

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

 

Dicicloesilftalato

607-719-00-4

201-545-9

84-61-7

 

▼M26

Nitrobenzene

609-003-00-7

202-716-0

98-95-3

 

▼M14

Dinocap (ISO);

(RS)-2,6-dinitro-4-(octil)fenil crotonati e (RS)-2,4-dinitro-6-(octil)fenil crotonati nei quali l'ottile è una miscela dei gruppi 1-metileptil, 1-etilesil e 1-propilpentil

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3

 

▼C1

Binapacril (ISO); 3-metilcrotonato di 2-sec-butil-4,6-dinitrofenile

609-024-00-1

207-612-9

485-31-4

 

Dinoseb; 6-(1-metilpropil)-2,4-dinitrofenolo

609-025-00-7

201-861-7

88-85-7

 

Sali ed esteri di dinoseb, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

609-026-00-2

 

 

 

Dinoterb; 2-terz-butil-4,6-dinitrofenolo

609-030-00-4

215-813-8

1420-07-1

 

Sali ed esteri di dinoterb

609-031-00-X

 

 

 

Nitrofene (ISO); ossido di 2,4-diclorofenile e 4-nitrofenile

609-040-00-9

217-406-0

1836-75-5

 

Metil-ONN-azossimetile acetato; metilazossimetile acetato

611-004-00-2

209-765-7

592-62-1

 

2-[2-idrossi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7-[2-idrossi-3-(3-metilfenil)carbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-one

611-131-00-3

420-580-2

 

Azafenidina

611-140-00-2

68049-83-2

 

▼M14

Cloruro di cloro-N,N-dimetilformimino

612-250-00-3

425-970-6

3724-43-4

 

7-metossi-6-(3-morfolin-4-il-propossi)-3H-chinazolin-4-one

[Contenente ≥ 0,5 % formammide (n. CE 200-842-0).]

612-253-01-7

429-400-7

199327-61-2

 

▼M45

Triflumizolo (ISO);

(1E)-N-[4-cloro-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propossietanamina

612-289-00-6

68694-11-1

 

▼C1

Tridemorfo (ISO) (2,6-dimetil-4-tridecilmorfolina)

613-020-00-5

246-347-3

24602-86-6

 

Etilentiourea; imidazolidin-2-tione

613-039-00-9

202-506-9

96-45-7

 

Carbendazina (ISO)

Benzimidazol-2-ilcarbammato di metile

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomil (ISO)

1-(butilcarbammoil)benzimidazol-2-ilcarbammato di metile

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

Cicloesimide

613-140-00-8

200-636-0

66-81-9

 

▼M45

Flumioxazin (ISO); 2-[7-fluoro-3-osso-4-(prop-2-in-1-il)-3,4-diidro-2H-1,4-benzoxazina-6-il]-4,5,6,7-tetraidro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione

613-166-00-X

103361-09-7

 

▼C1

(2RS,3RS)-3-(2-Clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)-metil]ossirano

613-175-00-9

406-850-2

106325-08-0

 

▼M26

Epossiconazolo (ISO);

(2RS,3SR)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]ossirano

613-175-00-9

406-850-2

133855-98-8

 

▼C1

3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-ossazolidina

613-191-00-6

421-150-7

143860-04-2

 

Miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione

Miscela di oligomeri di: 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione

613-199-00-X

421-550-1

 

▼M14

Chetoconazolo;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-il]metossi]fenil]piperazin-1-il]etanone

613-283-00-6

265-667-4

65277-42-1

 

1-metil-3-morfolinocarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinocarbonil-5-osso-2-pirazolin-4-ilidene)-1-propenil]pirazol-5-olato di potassio

[Contenente ≥ 0,5 % N,N-dimetilformammide (n. CE 200-679-5).]

613-286-01-X

418-260-2

183196-57-8

 

▼M45

imidazolo

613-319-00-0

206-019-2

288-32-4

 

▼C1

N, N-dimetilformamide

616-001-00-X

200-679-5

68-12-2

 

N, N-Dimetilacetammide

616-011-00-4

204-826-4

127-19-5

►M5  E ◄

Formammide

616-052-00-8

200-842-0

75-12-7

 

N-Metilacetammide

616-053-00-3

201-182-6

79-16-3

 

N-Metilformammide

616-056-00-X

204-624-6

123-39-7

►M5  E ◄

▼M14

N-[6,9-diidro-9-[[2-idrossi-1-(idrossimetil)etossi]metil]-6-osso-1H-purin-2-il]acetammide

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Cloridrato di N,N-(dimetilammino)tioacetammide

616-180-00-4

435-470-1

27366-72-9

 

▼M26

N-etil-2-pirrolidone; 1-etilpirrolidin-2-one

616-208-00-5

220-250-6

2687-91-4

 

Pece, catrame di carbone, alta temperatura;

(il residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. Sostanza solida nera con punto di rammollimento da 30 °C a 180 °C (86 °F - 356 °F). Composto prevalentemente da una complessa miscela di idrocarburi aromatici a tre o più anelli condensati.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2

 

▼C1




Appendice 7

Disposizioni particolari relative all'etichettatura degli articoli contenenti amianto

1.

Gli articoli contenenti amianto o il loro imballaggio devono essere muniti dell'etichetta definita di seguito:

a) l'etichetta conforme al modello sotto indicato deve avere almeno 5 cm di altezza (H) e 2,5 cm di larghezza;

b) essa è divisa in due parti:

 la parte superiore (h1 = 40 % H) contiene la lettera «a» in bianco su fondo nero,

 la parte inferiore (h2 = 60 % H) contiene il testo tipo in bianco e/o nero su fondo rosso, chiaramente leggibile;

c) se l'articolo contiene crocidolite, l'espressione «contiene amianto» del testo tipo deve essere sostituita dalla seguente: «contiene crocidolite/amianto blu».

Gli Stati membri possono escludere dalla disposizione del primo comma gli articoli destinati ad essere immessi sul mercato nel proprio territorio. L'etichetta di tali articoli deve tuttavia comprendere l'iscrizione «contiene amianto»;

d) se l'etichettatura è effettuata mediante una stampigliatura diretta sugli articoli, è sufficiente un solo colore che contrasti con quello del fondo.

image

2.

L'etichetta di cui alla presente appendice deve essere apposta conformemente alle regole seguenti:

a) su ciascuna unità consegnata, indipendentemente dalla sua dimensione;

b) se un articolo contiene elementi a base di amianto, è sufficiente che solo questi elementi rechino l'etichetta. Si può rinunciare all'etichettatura se, a causa delle dimensioni ridotte o di un imballaggio inadeguato, non è possibile apporre un'etichetta sull'elemento.

3.

Etichettatura degli articoli contenenti amianto imballati

3.1. Gli articoli contenenti amianto imballati devono recare sull'imballaggio un'etichettatura chiaramente leggibile e indelebile, comportante le seguenti indicazioni:

a) il simbolo e l'indicazione dei relativi pericoli, a norma del presente allegato;

b) istruzioni di sicurezza da scegliersi in base alle indicazioni del presente allegato, qualora siano necessari e per l'articolo di cui trattasi.

Se sull'imballaggio sono apposte altre informazioni di sicurezza, queste non devono attenuare o contraddire le indicazioni di cui alle lettere a) e b).

3.2. L'etichettatura prevista al punto 3.1 deve essere effettuata mediante:

 un'etichetta saldamente apposta sull'imballaggio, o

 un'etichetta volante fermamente attaccata all'imballaggio, o

 stampa diretta sull'imballaggio.

3.3. Gli articoli contenenti amianto e semplicemente ricoperti da un imballaggio in materia plastica o simile sono considerati articoli imballati e vanno etichettati a norma del punto 3.2. Allorché degli articoli siano tolti separatamente da tali imballaggi e immessi sul mercato non imballati, ciascuna delle più piccole unità consegnate deve essere accompagnata da un'avvertenza recante un'etichettatura conforme al punto 3.1.

4.

Etichettatura degli articoli contenenti amianto non imballati

Per quanto riguarda gli articoli non imballati contenenti amianto, l'etichettatura prevista al punto 3.1 deve essere effettuata mediante:

 un'etichetta saldamente apposta sull'articolo contenente amianto, o

 un'etichetta volante fermamente attaccata all'articolo, o

 stampa diretta sull'articolo,

oppure, ove non possano venire ragionevolmente applicati i procedimenti di cui sopra, a causa, per esempio, delle dimensioni ridotte dell'articolo, della sua inidoneità o di talune difficoltà tecniche, mediante un'avvertenza recante un'etichettatura conforme al punto 3.1.

5.

Fatte salve le disposizioni comunitarie previste in materia di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro, l'etichetta apposta sull'articolo che, nel contesto della sua utilizzazione, può essere trasformato o rilavorato, deve essere accompagnata dalle istruzioni di sicurezza adeguate all'articolo considerato, ed in particolare dalle seguenti:

 lavorare possibilmente all'aperto o in locale aerato,

 utilizzare di preferenza utensili a mano o utensili a bassa velocità provvisti se necessario di un dispositivo adeguato per raccogliere la polvere. Allorché sia necessario l'impiego di utensili ad alta velocità, questi dovrebbero sempre essere provvisti di tali dispositivi,

 se possibile, inumidire prima di tagliare o forare,

 inumidire la polvere, metterla in un recipiente ben chiuso ed eliminarla in condizioni di sicurezza.

6.

L'etichettatura di un articolo per uso domestico, cui non si applichi il punto 5, che durante l'impiego possa liberare fibre d'amianto, deve, se necessario, recare la seguente istruzione di sicurezza: «Sostituire in caso di usura».

7.

L'etichettatura degli articoli contenenti amianto deve essere effettuata nella(e) lingua(e) ufficiale(i) degli Stati membri in cui l'articolo è commercializzato.




Appendice 8

▼M5

Punto 43 — Coloranti azoici — Elenco delle ammine aromatiche

▼C1

Elenco delle ammine aromatiche



 

Numero CAS

Numero indice

Numero CE

Sostanza

1

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

Bifenil-4-ammina

4-amminobifenile xenilammina

2

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

Benzidina

3

95-69-2

 

202-441-6

4-cloro-o-toluidina

4

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-naftilammina

5

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-ammino-azotoluene

4-ammino-2’,3-dimetilazobenzene

4-o-tolilazo-o-toluidina

6

99-55-8

 

202-765-8

5-nitro-o-toluidina

7

106-47-8

612-137-00-9

203-401-0

4-cloroanilina

8

615-05-4

 

210-406-1

4-metossi-m-fenilenediammina

9

101-77-9

612-051-00-1

202-974-4

4,4’-metilenedianilina

4,4’-diamminodifenilmetano

10

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3’-diclorobenzidina

3,3’-diclorobifenil-4,4’-ilenediammina

11

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3’-dimetossibenzidina

o-dianisidina

12

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3’-dimetilbenzidina

4,4’-bi-o-toluidina

13

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4’-metilenedi-o-toluidina

14

120-71-8

 

204-419-1

6-metossi-m-toluidina p-cresidina

15

101-14-4

612-078-00-9

202-918-9

4,4’-metilene-bis-(2-cloro-anilina)

2,2’-dicloro-4,4’-metilene-dianilina

16

101-80-4

 

202-977-0

4,4’-ossidianilina

17

139-65-1

 

205-370-9

4,4’-tiodianilina

18

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluidina

2-amminotoluene

19

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-metil-m-fenilenediammina

20

137-17-7

 

205-282-0

2,4,5-trimetilanilina

21

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidina

2-metossianilina

22

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-amino azobenzene




Appendice 9

▼M5

Punto 43 — Coloranti azoici — Elenco dei coloranti azoici

▼C1

Elenco dei coloranti azoici



 

Numero CAS

Numero Indice

Numero CE

Sostanza

1

Non attribuito

Componente 1:

CAS n.: 118685-33-9

C39H23ClCrN7O12S.2Na

Componente 2:

C46H30CrN10O20S2.3Na

611-070-00-2

405-665-4

Miscela di: disodio (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)(1-(5-cloro-2-ossidofenilazo)-2-naftolato)cromato(1-);

trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-solfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)cromato(1-)

▼M21




Appendice 10

Voce 43 — Coloranti azoici — Elenco dei metodi di prova

Elenco dei metodi di prova



Organismo europeo di normalizzazione

Riferimento e titolo della norma armonizzata

Riferimento della norma dichiarata obsoleta

CEN

EN ISO 17234-1:2010

Cuoio — Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti — Parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN ISO 17234-2:2011

Cuoio — Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti — Parte 2: Determinazione del 4-amminoazobenzene

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN 14362-1:2012

Tessili — Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici — Parte 1: Rilevamento dell’uso di alcuni coloranti azoici accessibili con e senza estrazione delle fibre

EN 14362-1:2003

EN 14362-2:2003

CEN

EN 14362-3:2012

Tessili — Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici — Parte 3: Rilevamento dell’uso di alcuni coloranti azoici che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene

 

▼M14




Appendice 11



Voci 28-30 – Deroghe per sostanze specifiche

Sostanze

Deroghe

1.  

a)  Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O2)], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio

Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

Numeri CE 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

b)  Acido perborico [H3BO2(O2)], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O2)], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato

Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7

Numeri CE 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La deroga è valida fino al 1o giugno 2013.

(1)   GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.



( 1 ) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

( 2 ) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

( 3 ) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

( 4 ) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

( 5 ) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

( 6 ) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

( 7 ) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2006.

( 8 ) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

( 9 ) GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

( 10 ) GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/252/CE (GU L 91 del 29.3.2006, pag. 48).

( 11 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

( 12 ) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE della Commissione (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81).

( 13 ) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

( 14 ) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

( 15 ) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/136/CE della Commissione (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 42).

( 16 ) Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27).

( 17 ) Regolamento (CE) n. 703/2001 della Commissione, del 6 aprile 2001, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari da sottoporre ad esame nel corso della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica l'elenco degli Stati membri designati come relatori per tali sostanze (GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6).

( 18 ) Regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1744/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 23).

( 19 ) Decisione 2003/565/CE della Commissione, del 25 luglio 2003, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 40).

( 20 ) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/140/CE della Commissione (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 78).

( 21 ) GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).

( 22 ) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

( 23 ) GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

( 24 ) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

( 25 ) GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

( 26 ) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio (GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 1).

( 27 ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

( 28 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

( 29 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

( 30 ) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3).

( 31 ) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 9).

( 32 ) In generale, più i dati sono completi e più la durata delle prove è lunga, tanto minori sono il grado d'incertezza e la dimensione del fattore di valutazione. Un fattore di valutazione di 1 000 è di norma applicato al più basso dei tre valori a breve termine CL(E)50 derivati da specie che rappresentano livelli trofici diversi e un fattore 10 al più basso dei tre valori NOEC a lungo termine derivati da specie che rappresentano livelli trofici diversi.

( 33 ) MARPOL — Edizione consolidata 2006, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

( 34 ) Codice IBC, edizione 2007, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

( 35 ) Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40).

( 36 ) Decisione della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18).

( 37 ) Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).

( 38 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

( 39 ) Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa, versione applicabile a partire dal 1o gennaio 2015, ISBN-978-92-1-139149-7.

( 40 ) Allegato 1 dell'appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale di merci per via ferroviaria) della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, versione in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2009.

( 41 ) Versione riveduta il 1o gennaio 2007.

( 42 ) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

( 43 ) Organizzazione marittima internazionale, edizione 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.

( 44 ) IATA, edizione 2007-2008.

( 45 ) Circolare MEPC.2, Provisional categorization of liquid substances (Classificazione provvisoria delle sostanze liquide), versione 19, in vigore dal 17 dicembre 2013.

( 46 ) Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

( 47 ) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

( 48 ) Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

( 49 ) Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13).

( 50 ) Il presente allegato si applica, con gli opportuni adeguamenti, ai produttori di articoli soggetti all'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 7 e agli altri utilizzatori a valle che sono tenuti a effettuare test in forza del presente regolamento.

( 51 ) Nota: si applicano anche le condizioni per non richiedere una prova specifica che sono enunciate nei metodi di prova appropriati del regolamento della Commissione sui metodi di prova come specificato nell'articolo 13, paragrafo 3, e che non sono ripetute nella colonna 2.

( 52 ) Il presente allegato si applica, con gli opportuni adeguamenti, ai produttori di articoli soggetti all'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 7 e agli altri utilizzatori a valle che sono tenuti a effettuare test in forza del presente regolamento.

( 53 Nota: Si applicano anche le condizioni per non richiedere una prova specifica che sono enunciate nei metodi di prova appropriati del regolamento della Commissione sui metodi di prova come specificato nell'articolo 13, paragrafo 3, e che non sono ripetute nella colonna 2.

( 54 ) Il presente allegato si applica ai produttori di articoli soggetti all'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 7 e agli altri utilizzatori a valle che sono tenuti a effettuare test in forza del presente regolamento, con gli opportuni adeguamenti.

( 55 Nota: Si applicano anche le condizioni per non richiedere una prova specifica che sono enunciate nei metodi di prova appropriati del regolamento della Commissione sui metodi di prova come specificato nell'articolo 13, paragrafo 3, e che non sono ripetute nella colonna 2.

( 56 ) Il presente allegato si applica, con gli opportuni adeguamenti, ai produttori di articoli soggetti all'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 7 e agli altri utilizzatori a valle che sono tenuti a effettuare test in forza del presente regolamento.

( 57 Nota: Si applicano anche le condizioni per non richiedere una prova specifica che non sono enunciate nei metodi di prova appropriati del regolamento della Commissione sui metodi di prova come specificato nell'articolo 13, paragrafo 3, e che non sono ripetute nella colonna 2.

( 58 ) Ai fini del punto 3.2, lettera a) ii), fatte salve le disposizioni previste agli allegati IX e X, punto 8.7, colonna 2, un DNEL derivato da test di screening per la tossicità per la riproduzione/lo sviluppo non è considerato idoneo al fine di omettere studi sulla tossicità per lo sviluppo prenatale o studi sulla tossicità per la riproduzione su due generazioni. Ai fini del punto 3.2, lettera a) ii), fatte salve le disposizioni previste agli allegati IX e X, punto 8.6, colonna 2, un DNEL derivato da studi di tossicità a dose ripetuta a 28 giorni non è considerato idoneo al fine di omettere studi sulla tossicità a dose ripetuta a 90 giorni.

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