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Dokuments 52017DC0202

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Decima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

    COM/2017/0202 final

    Bruxelles, 2.3.2017

    COM(2017) 202 final

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

    AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    Decima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento




    x0009


    1Introduzione

    Dal 2015, per far fronte alla grave crisi dei rifugiati, la Commissione europea si adopera alacremente per porre in essere tutti i diversi elementi di una politica migratoria globale, come ripetutamente richiesto dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Tale politica globale comprende misure sia a breve sia a lungo termine: da quelle dirette a contrastare i flussi migratori al di fuori dell’UE e arginare i flussi irregolari verso l’Europa e al suo interno, a quelle volte a garantire un controllo efficace delle nostre frontiere esterne, in particolare attraverso l’istituzione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, a quelle intese a riformare il sistema europeo comune di asilo e offrire percorsi rafforzati per la migrazione legale, anche tramite l’istituzione di un quadro comune dell’UE per il reinsediamento.

    I meccanismi temporanei di ricollocazione 1 e reinsediamento 2 di emergenza sono elementi chiave della risposta dell’Unione alla necessità di migliorare la gestione della migrazione e riflettono nella pratica il principio di responsabilità e solidarietà. Insieme a tutte le altre misure necessarie - da prendere o già prese - per ridurre in maniera sostenibile i flussi di migranti irregolari verso l’Europa, questi meccanismi costituiscono importanti elementi di una strategia più ampia per riprendere il controllo della situazione.

    Non è possibile un’equa ripartizione delle responsabilità senza solidarietà. Le misure e le proposte della Commissione si basano su questo principio e non possono essere separate le une dalle altre. In linea con la dichiarazione di Malta dei capi di Stato e di governo 3 , tutti gli elementi della politica migratoria globale dell’UE devono essere attuati. La ripresa dei trasferimenti Dublino verso la Grecia, raccomandata dalla Commissione a partire dal 15 marzo 2017, non può essere separata dalla responsabilità collettiva di attenuare la pressione sulla Grecia rispettando gli obblighi imposti dalle decisioni del Consiglio in materia di ricollocazione. Inoltre, ferma restando l’importanza di attuare integralmente nel breve termine i meccanismi di ricollocazione di emergenza per alleviare la pressione sull’Italia e sulla Grecia, è altrettanto importante, parallelamente, accelerare i lavori sulla riforma del sistema europeo comune di asilo, in particolare il regolamento Dublino. Tale riforma garantirà che l’Europa disponga di una politica in materia di asilo equa ma efficace, basata su una chiara ed equa ripartizione delle responsabilità fra tutti gli Stati membri e contenente gli strumenti strutturali per far fronte alle situazioni di particolare pressione.

    Benché nel 2016 gli arrivi di migranti siano notevolmente diminuiti, la Grecia rimane sotto forte pressione, in quanto nel suo territorio sono ancora presenti circa 62 300 migranti. La Grecia deve inoltre concentrare le risorse sull’attuazione della dichiarazione UE-Turchia e provvedere alle operazioni quotidiane di rinvio in Turchia dei migranti irregolari che sono giunti sulle sue isole dalla Turchia dopo il 20 marzo 2016. Per quanto riguarda l’Italia, nel 2016 si è registrato un nuovo record di arrivi: 181 436 4 (il 18% in più rispetto al 2015), il 14% dei quali minori non accompagnati. Le misure recentemente annunciate dall’Italia 5 per intensificare gli sforzi per rimpatriare i migranti privi del diritto di rimanere nell’UE sono state accolte con favore e dovrebbero essere attuate rapidamente. La ricollocazione dovrebbe attenuare la pressione sull’Italia grazie alla condivisione della responsabilità di occuparsi dei migranti in evidente bisogno di protezione internazionale.

    La Commissione riferisce mensilmente in merito all’attuazione dei meccanismi di ricollocazione e di reinsediamento. Mentre per il reinsediamento i progressi sono stati promettenti, per la ricollocazione i progressi globali sono stati lenti. Al fine di incoraggiare il rapido adempimento degli obblighi di ricollocazione, e considerata la situazione sul terreno, la Commissione ha fissato obiettivi specifici 6 per garantire che tutti i migranti ammissibili in Italia e in Grecia siano ricollocati in modo efficace e agevole nei termini previsti dalle decisioni del Consiglio. La Commissione ha invitato bilateralmente gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per raggiungere gli obiettivi fissati e, soprattutto, per adempiere i loro obblighi. Gli Stati membri e i paesi associati già attivi in materia di ricollocazione hanno reagito positivamente e hanno comunicato alla Commissione la loro pianificazione mensile. Le risposte degli Stati membri meno attivi sono invece state eterogenee.

    Sussistono tutte le condizioni preliminari operative per effettuare le operazioni di ricollocazione e aiutare gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi stabiliti. Alcuni Stati membri e paesi associati stanno dando l’esempio. Gli altri devono seguirli. Se tutti gli Stati membri proseguono e rispettano i loro obblighi, tutti i migranti ammissibili in Italia e in Grecia potranno essere ricollocati entro settembre 2017. È ora essenziale che tutti gli Stati membri intensifichino e coordinino i loro sforzi e che tutti i soggetti interessati cooperino efficacemente tra loro affinché si compiano progressi concreti su tale elemento chiave della politica migratoria globale dell’Unione europea, come richiesto dai capi di Stato e di governo.

    2Ricollocazione

    Benché il ritmo delle ricollocazioni sia aumentato progressivamente e dal 28 febbraio siano state ricollocate 13 546 persone (9 610 dalla Grecia e 3 936 dall’Italia), questo numero rappresenta meno del 14% dell’obbligo giuridico assegnato finora dal Consiglio (106 000 per l’Italia e la Grecia). Al ritmo attuale, il numero totale di persone ricollocate sarà di gran lunga inferiore agli obblighi previsti per settembre 2017.

    La Francia è il paese che finora ha ricollocato il maggior numero di richiedenti (2 758), seguita dalla Germania (2 626) e dai Paesi Bassi (1 486). Tuttavia, dai dati di cui agli allegati risulta che solo due Stati membri, Malta e la Finlandia, sono sulla buona strada per rispettare i loro obblighi nei termini previsti per l’Italia e la Grecia. Anche il Lussemburgo e il Portogallo stanno facendo costanti progressi in merito ai loro obblighi per la Grecia e l’Italia. Inoltre, nonostante la loro partecipazione volontaria al sistema, i paesi associati sono in generale sulla buona strada per rispettare i loro impegni nei termini previsti. Infine, la Svezia si sta organizzando per adempiere i suoi obblighi di ricollocazione per l’Italia e la Grecia tra giugno e settembre 2017.

    Il quadro è tuttavia insoddisfacente per quanto riguarda altri Stati membri. L’Ungheria, l’Austria e la Polonia continuano a rifiutarsi di partecipare al meccanismo di ricollocazione. La Repubblica ceca non ha assunto alcun impegno da maggio 2016 e non ha ricollocato nessun migrante da agosto 2016, per un totale di ricollocazioni inferiore all’1% rispetto a quelle assegnate. La Bulgaria, la Croazia e la Slovacchia stanno ricollocando in modo molto limitato (tra l’1% e il 2% del numero di ricollocazioni loro assegnato). 

    Inoltre, nonostante i recenti sforzi per accelerare le ricollocazioni, il Belgio, la Germania e la Spagna finora hanno effettuato circa il 10% delle ricollocazioni loro assegnate, e la Spagna non sta assumendo impegni su base mensile. Infine, alcuni Stati membri che inizialmente erano stati molto attivi hanno rallentato la loro partecipazione e sono invitati a riprendere il ritmo precedente.

    Grecia

    Oltre alle 9 000 persone già ricollocate, attualmente sono presenti in Grecia circa 20 000 persone che potrebbero essere ammissibili alla ricollocazione. Con il proseguimento dell’attuazione della dichiarazione UE-Turchia la situazione migratoria dovrebbe rimanere stabile. Al ritmo attuale di circa 1 000 ricollocazioni al mese, entro settembre 2017 le persone ricollocate dalla Grecia dovrebbero essere in tutto circa 16 400, ossia il 57% del totale delle persone ammissibili alla ricollocazione 7 . Questa percentuale è insufficiente a ridurre la pressione sulla Grecia.

    Se l’obiettivo di 3 000 persone al mese indicato nel piano d’azione comune 8 approvato dal Consiglio europeo 9 viene soddisfatto, il numero totale di persone ricollocate entro settembre 2017 dovrebbe essere tra 28 400 e 30 400. Con il raggiungimento di tale obiettivo è probabile che la grande maggioranza dei migranti presumibilmente ammissibili alla ricollocazione in Grecia sia ricollocata e che quindi sia conseguito il principale obiettivo della misura di emergenza adottata nel settembre 2015. 

    Solo pochi paesi (Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo e Finlandia) sono sulla buona strada per adempiere i loro obblighi di ricollocazione per la Grecia. Il raggiungimento degli obiettivi è quindi possibile solo se tutti gli Stati membri si impegnano a trasferire ed effettuano trasferimenti su una base mensile stabile e in funzione del numero di ricollocazioni loro assegnato. In particolare, gli Stati membri che non hanno ancora ricollocato nessun migrante o solo pochi (Repubblica ceca, Croazia, Ungheria, Austria, Polonia e Slovacchia) dovrebbero cominciare a farlo immediatamente. La Spagna dovrebbe inoltre impegnarsi a ricollocare ed effettuare ricollocazioni su una base mensile in funzione del numero di ricollocazioni che le è stato assegnato, e la Bulgaria, Cipro, la Lituania, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e la Slovenia dovrebbero ricominciare a impegnarsi a ricollocare ed effettuare ricollocazioni su una base mensile. Il Belgio, che ha recentemente manifestato l’intenzione di accelerare le ricollocazioni, e la Germania dovrebbero aumentare i loro impegni e ricollocazioni mensili in funzione del numero di ricollocazioni loro assegnato. Da parte loro, la Francia e i Paesi Bassi dovrebbero continuare, come minimo, i loro sforzi mensili e altrettanto dovrebbero fare gli Stati membri e i paesi associati che sono già sulla buona strada per ottemperare ai loro obblighi in tempo utile. Tutti gli Stati membri dovrebbero offrire più posti per la ricollocazione dei minori non accompagnati, compresi i minori coniugati, dare prova di maggiore flessibilità e accettare la loro quota equa di persone vulnerabili.

    La realizzazione di questi obiettivi dipende largamente dagli Stati membri di ricollocazione, giacché la Grecia e le agenzie dell’UE e le organizzazioni internazionali coinvolte nell’attuazione del meccanismo hanno fatto quanto necessario per far funzionare la ricollocazione. La Grecia ha attuato la maggior parte delle raccomandazioni formulate dalla Commissione nelle sue relazioni mensili, soprattutto per registrare rapidamente tutti i migranti, compresi quelli ammissibili alla ricollocazione, con il sostegno dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) — la Grecia registrerà tutti i migranti attualmente presenti nel paese entro marzo 2017 (un mese prima del previsto). L’EASO sta attuando un nuovo piano operativo che consente l’assunzione temporanea di personale per garantire una presenza costante di esperti, e il suo contributo è stato essenziale per garantire la qualità dei fascicoli di ricollocazione e per sostenere il personale con poca esperienza del servizio greco per l’asilo. Grazie al sostegno coordinato dell’UNHCR e dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), il processo di ricollocazione è diventato sempre più efficiente. L’UNHCR è stato strumentale nella progettazione dell’operazione di preregistrazione di massa e per garantire la corretta sistemazione dei candidati alla ricollocazione, mentre l’OIM garantisce che tutti i richiedenti siano sottoposti a controlli sanitari e ricevano informazioni prima della partenza, mostrando flessibilità verso le numerose condizioni imposte dagli Stati membri e aumentando continuamente le sue capacità.

    Italia

    Nel 2016 sono arrivati in Italia circa 20 700 cittadini eritrei, ma finora le autorità italiane ne hanno registrati per la ricollocazione solo tra 5 300 e 5 800. Al ritmo attuale di circa 750 ricollocazioni al mese, entro settembre 2017 le persone ricollocate dall’Italia dovrebbero essere in tutto circa 9 200, pari pressappoco al 44% delle persone che attualmente potrebbero essere ammissibili alla ricollocazione 10 . Questa percentuale è insufficiente a ridurre la pressione sull’Italia. Inoltre, potrebbe cambiare alla luce delle future pressioni migratorie.

    Se l’obiettivo di 1 500 persone al mese viene soddisfatto, il numero totale di persone ricollocate entro settembre 2017 dovrebbe essere tra 11 200 e 14 200.

    Solo otto paesi (Germania, Francia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Finlandia, Portogallo e Svizzera) sono impegnati a fondo nelle ricollocazioni dall’Italia. Altri Stati membri (Belgio, Croazia, Lettonia, Romania e Spagna) finora hanno ricollocato soltanto poche persone. Altri (Cipro, Croazia, Lussemburgo, Romania, Slovenia e Spagna) non stanno assumendo impegni su base mensile. Troppi Stati membri non hanno ancora ricollocato nessun migrante dall’Italia (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Irlanda, Ungheria, Lituania, Austria, Polonia e Slovacchia).

    Per realizzare gli obiettivi è necessario che tutti gli Stati membri si impegnino a trasferire ed effettuino trasferimenti su una base mensile stabile e in funzione del numero di ricollocazioni loro assegnato. Sono stati raggiunti accordi con Europol e le autorità italiane per facilitare lo svolgimento di verifiche di sicurezza supplementari di carattere eccezionale, tra cui i colloqui di sicurezza. Gli Stati membri meno attivi che finora hanno giustificato il loro basso tasso di ricollocazione adducendo preoccupazioni per la sicurezza 11 dovrebbero pertanto intensificare immediatamente i loro sforzi. Al tempo stesso, gli Stati membri meno noti ai richiedenti dovrebbero migliorare la comunicazione di informazioni, comprese le sessioni di orientamento culturale.

    Da parte sua, l’Italia dovrebbe dar prova di maggiore flessibilità rispetto ai motivi che consentono ulteriori colloqui di sicurezza Europol. Inoltre, dovrebbe identificare e registrare per la ricollocazione tutte le persone ammissibili, quanto prima e senza soluzione di continuità. A tal fine, l’Italia dovrebbe aumentare il personale incaricato del trattamento delle domande dell’unità Dublino, se necessario con il supporto dell’EASO, comprese le attuali squadre mobili dell’EASO che registrano per la ricollocazione i migranti ammissibili fuori dai centri di ricollocazione d’origine. L’Italia dovrebbe inoltre centralizzare i richiedenti in un numero limitato di siti di ricollocazione, almeno per le ultime fasi della procedura, in modo che la fase prima della partenza, compresi i necessari controlli sanitari e le sessioni di orientamento culturale, si svolgano in modo più efficiente e che i rischi di fuga diminuiscano, dato che le domande saranno trattate più rapidamente. Infine, l’Italia dovrebbe urgentemente chiarire le procedure per consentire la ricollocazione dei minori non accompagnati (anche agevolando la nomina di tutori), fare uso degli orientamenti e dell’ulteriore sostegno dell’EASO e creare uno o più centri di ricollocazione specifici per i minori non accompagnati onde accelerare le procedure.

    Per realizzare gli obiettivi sia per la Grecia che per l’Italia è essenziale che:

    tutti gli Stati membri si impegnino a trasferire ed effettuino trasferimenti su una base mensile stabile e in funzione del numero di ricollocazioni loro assegnato, rispettino i tempi di risposta stabiliti dai protocolli di ricollocazione e migliorino i loro sistemi di accoglienza e integrazione per evitare ritardi nei trasferimenti, facendo pieno uso dei fondi dell’UE; 

    nessuno Stato membro faccia scelte di comodo o decida arbitrariamente se accettare una richiesta di ricollocazione. I rifiuti dovrebbero basarsi esclusivamente sui motivi stabiliti nelle decisioni del Consiglio;

    l’Italia identifichi e registri rapidamente per la ricollocazione tutti i migranti in arrivo ammissibili, mostri maggiore flessibilità rispetto ai motivi che consentono i colloqui di sicurezza Europol, centralizzi i richiedenti, per le ultime fasi della procedura, in un numero ridotto di strutture di accoglienza designate e inizi a ricollocare i minori non accompagnati quanto prima.

    3Reinsediamento

    In materia di reinsediamento finora sono stati compiuti progressi significativi: ben oltre la metà dei 22 504 reinsediamenti concordati ai sensi delle conclusioni del 20 luglio 2015 sono stati portati a termine. Dal 6 febbraio 2016, 454 persone sono state reinsediate principalmente dalla Turchia, dalla Giordania e dal Libano. Al 27 febbraio 2017, 14 422 persone erano state reinsediate in 21 Stati (Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito). L’Estonia, l’Irlanda, i Paesi Bassi, la Finlandia, la Svezia e Regno Unito, così come i paesi associati Islanda, Liechtenstein e Svizzera hanno già rispettato gli impegni assunti.

    La maggior parte degli Stati che partecipano al programma ha comunicato che l’impegno a favore del reinsediamento era rivolto principalmente, ma non esclusivamente, ai cittadini siriani presenti in Giordania, Libano e Turchia. Ciò include gli sforzi fatti dagli Stati membri per reinsediare cittadini siriani dalla Turchia in conformità della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016.

    Dal 4 aprile 2016, 3 565 siriani sono stati reinsediati dalla Turchia nell’ambito della parte relativa al reinsediamento del meccanismo 1:1 della dichiarazione UE-Turchia. Complessivamente, 467 persone sono state reinsediate nell’ambito di questo meccanismo dall’ultimo periodo di riferimento, e restano 12 108 impegni da soddisfare. Finora i reinsediamenti nell’ambito del meccanismo 1:1 hanno avuto luogo in Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. Inoltre, dal 4 aprile la Norvegia ha finora reinsediato dalla Turchia 150 cittadini siriani 12 .

    Gli Stati membri che non hanno ancora effettuato reinsediamenti ai sensi delle conclusioni del 20 luglio 2015 e quelli che sono ancora lungi dal raggiungere il loro obiettivo dovrebbero intensificare gli sforzi. In particolare, gli Stati membri che non hanno ancora effettuato reinsediamenti nel quadro degli attuali programmi di livello UE (Bulgaria, Cipro, Grecia, Croazia, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia) e la Repubblica ceca, la Danimarca e il Portogallo, che non hanno registrato alcun progresso da vari mesi, dovrebbero concentrare in via prioritaria i propri sforzi.

    4. Prospettive future

    Da un anno la Commissione riferisce su base mensile al fine di portare avanti l’attuazione delle decisioni del Consiglio in materia di ricollocazione in stretta cooperazione con l’Italia e la Grecia, gli Stati membri, le agenzie dell’UE e le organizzazioni internazionali. Ormai sussistono integralmente le condizioni preliminari e le infrastrutture operative necessarie per le ricollocazioni. I punti di crisi sono stati istituiti, le procedure per facilitare la ricollocazione sono state adottate e le agenzie dell’UE e le organizzazioni internazionali stanno lavorando in stretta collaborazione con l’Italia e la Grecia in squadre autenticamente europee e pienamente operative.

    Tuttavia, i risultati in materia di ricollocazione non riflettono i progressi dei lavori preparatori di base. Pur essendo stati compiuti progressi nella ricollocazione, questi sono stati disomogenei e irregolari. Gli sforzi congiunti hanno portato a una progressiva accelerazione della ricollocazione fino a settembre 2016, ma solo pochi Stati membri sono sulla buona strada per ottemperare ai loro obblighi ai sensi delle decisioni del Consiglio. Al ritmo attuale, il numero totale di persone ricollocate sarà di gran lunga inferiore agli obiettivi fissati per settembre 2017. Nei prossimi mesi occorre quindi che tutti gli Stati membri intensifichino significativamente il numero di trasferimenti mensili.

    Nell’adottare le decisioni del settembre 2015 il Consiglio aveva stabilito un periodo di due anni che era stato considerato adeguato per un meccanismo di emergenza. A diciassette mesi dall’inizio dell’attuazione delle decisioni la pressione rimane alta sia in Grecia che in Italia, con un numero di ricollocazioni inferiore al 14%. È fondamentale che tutti gli Stati membri procedano con urgenza a intensificare i loro sforzi e soddisfino gli obiettivi di ricollocazione mensile — almeno 3 000 ricollocazioni dalla Grecia e almeno 1 500 ricollocazioni dall’Italia. L’obiettivo per la Grecia è stato approvato dal Consiglio europeo. Tali obiettivi mirano a garantire che tutte le persone attualmente ammissibili alla ricollocazione in Italia e in Grecia siano ricollocate in modo efficace e tempestivo, evitando gli ostacoli operativi e logistici che potrebbero sorgere se la maggior parte dei restanti trasferimenti fosse effettuata negli ultimi mesi prima di settembre. L’Italia, la Grecia, le agenzie dell’UE e le organizzazioni internazionali hanno aumentato le loro capacità per raggiungere gli obiettivi e sono in condizione e in attesa di realizzare gli obiettivi mensili. In particolare, in Grecia 9 000 persone sono attualmente pronte per essere ricollocate, ma gli impegni non sono sufficienti. Spetta ora agli altri Stati membri adempiere i loro obblighi.

    Il successo del meccanismo di ricollocazione sarà misurato in funzione dell’effettivo trasferimento in un altro Stato membro di tutte le persone ammissibili alla ricollocazione, conformemente a quanto previsto nelle decisioni del Consiglio, e all’attiva partecipazione di tutti gli Stati membri al meccanismo in uno spirito di leale cooperazione. Dati i numeri attuali in Grecia e in Italia, la ricollocazione di tutte le persone presumibilmente ammissibili è possibile e realizzabile entro settembre 2017. È giunto il momento di tradurre le richieste dei capi di Stato e di governo in azioni concrete.

    La Commissione esorta la presidenza maltese del Consiglio e gli Stati membri a dare seguito alle sue raccomandazioni e obiettivi in occasione del prossimo Consiglio Giustizia e affari interni di fine marzo, onde assicurare entro settembre 2017 un maggiore tasso di ricollocazioni coordinate.

    Se gli Stati membri non aumenteranno a breve le ricollocazioni e se la pressione sulla Grecia e sull’Italia non sarà attenuata, la Commissione non esiterà ad avvalersi dei poteri conferitile dai trattati.

    Un’applicazione insufficiente del meccanismo di ricollocazione non solo non permetterà di alleviare la pressione sulla Grecia e sull’Italia ma si ripercuoterà negativamente anche sui progressi in altri aspetti della risposta globale dell’UE alla crisi migratoria e dei rifugiati. In ogni caso, in conformità delle decisioni del Consiglio, gli obblighi giuridici degli Stati membri non verranno meno dopo settembre 2017. Pertanto dopo tale termine la procedura di ricollocazione prevista da dette decisioni continua a dover essere eseguita dagli Stati membri entro un lasso di tempo ragionevole.

    Parallelamente, gli Stati membri dovrebbero continuare a rispettare i propri obblighi in materia di reinsediamento; in particolare, gli Stati membri che non hanno ancora reinsediato nessuna persona e quelli che non hanno ancora raggiunto l’obiettivo ai sensi delle conclusioni del 20 luglio 2015 dovrebbero intensificare i loro sforzi.

    (1)

         Nel settembre 2015 il Consiglio ha adottato due decisioni giuridicamente vincolanti che istituiscono un meccanismo temporaneo per ricollocare i richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale dall’Italia e dalla Grecia. In totale, nel quadro della prima e della seconda decisione del Consiglio sono state assegnate per la ricollocazione 39 600 persone dall’Italia e 66 400 dalla Grecia. A seguito della dichiarazione UE-Turchia, nel settembre 2016 è stata adottata una decisione che mette a disposizione per l’ammissione legale di cittadini siriani dalla Turchia nell’UE i rimanenti 54 000 posti che non erano ancora stati assegnati agli Stati membri. Riguardo a questi 54 000 posti, finora gli Stati membri hanno indicato la loro intenzione di procedere all’ammissione legale di 34 000 cittadini siriani presenti in Turchia, anche tramite il reinsediamento. La seconda decisione del Consiglio del settembre 2015, che prevede l’assegnazione di 120 000 richiedenti asilo, è stata impugnata dall’Ungheria e dalla Slovacchia per vari motivi. La sentenza dovrebbe essere emessa nel 2017.

    (2)

         Nel luglio 2015 gli Stati membri e i paesi associati a Dublino hanno convenuto di reinsediare 22 504 persone bisognose di protezione internazionale dall’esterno dell’UE.

    (3)

         http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/01/03-malta-declaration/

    (4)

         Fonte: ministero dell’Interno italiano.

    (5)

         Decreto-Legge 17 febbraio 2017, n. 13, Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale (GU Serie Generale n. 40 del 17.2.2017), entrato in vigore il 18.2.2017.

    (6)

         COM(2016) 791 final. La Commissione ha proposto un approccio incrementivo a due fasi per dare agli Stati membri il tempo necessario per pianificare e coordinare i loro sforzi e provvedere alla graduale istituzione delle capacità per evitare strozzature logistiche. Prima fase: aumento delle ricollocazioni dalla Grecia da 1 000 al mese a 2 000 al mese, e dall’Italia da 400 mese a 1 000 al mese; seconda fase: a partire da aprile 2017 ulteriore aumento delle ricollocazioni dalla Grecia da 2 000 al mese a 3 000 al mese, e dall’Italia da 1 000 al mese a 1 500 al mese.

    (7)

         In aprile saranno disponibili dati più chiari dopo il completamento della procedura di registrazione.

    (8)

         COM(2016) 792 final, Allegato 1.

    (9)

         http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/12/15-euco-conclusions-final/

    (10)

         Il numero di persone attualmente presenti in Italia che potrebbero essere ammissibili alla ricollocazione non è del tutto noto.

    (11)

         L’Estonia e l’Irlanda hanno assunto impegni una volta, ma poiché all’epoca non sono state autorizzate a svolgere colloqui di sicurezza non lo hanno più fatto. Inoltre, la Lituania ha respinto le prime richieste di ricollocazione inviate dall’Italia; sebbene la Lituania abbia assunto impegni quasi ogni mese, l’Italia non ha inviato nessuna richiesta di ricollocazione.

    (12)

         Benché la Norvegia applichi le procedure operative standard per il reinsediamento concordate con la Turchia nell’ambito del programma 1:1, il numero di reinsediamenti in Norvegia nel contesto del programma 1:1 non viene considerato ai fini del calcolo dei rinvii di siriani dalla Grecia.

    Augša

    Bruxelles, 2.3.2017

    COM(2017) 202 final

    ALLEGATO

    della

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    Decima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento








    Allegato 1: Ricollocazioni dalla Grecia al 28 febbraio 2017

    Stato membro

    Impegno formale 1

    Ricollocazioni effettive

    Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio 2

    % dell'impegno giuridico effettivamente soddisfatto

    Austria 3

    1491

    0%

    Belgio

    530

    338

    2415

    14%

    Bulgaria

    310

    29

    831

    3%

    Croazia

    40

    10

    594

    2%

    Cipro

    95

    55

    181

    30%

    Repubblica ceca

    30

    12

    1655

    1%

    Estonia

    253

    87

    204

    43%

    Finlandia

    940

    560

    1299

    43%

    Francia

    4170

    2476

    12599

    20%

    Germania

    3240

    1556

    17209

    9%

    Ungheria

    988

    0%

    Islanda

    Irlanda

    661

    320

    240

    133%

    Lettonia

    349

    219

    295

    74%

    Liechtenstein

    10

    10

    Lituania

    500

    229

    420

    55%

    Lussemburgo

    210

    164

    309

    53%

    Malta

    67

    50

    78

    64%

    Paesi Bassi

    1250

    1011

    3797

    27%

    Norvegia

    570

    249

    Polonia

    65

    4321

    0%

    Portogallo

    1230

    810

    1778

    46%

    Romania

    1022

    523

    2572

    20%

    Slovacchia

    40

    16

    652

    2%

    Slovenia

    135

    101

    349

    29%

    Spagna

    750

    707

    6647

    11%

    Svezia 4

    2378

    0%

    Svizzera

    450

    78

    TOTALE

    16 917

    9 610

    63 302

    15%

    (1)

         Trasmesso tramite DubliNet ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

    (2)

         Non comprende circa 8 000 persone ancora da assegnare ai sensi della prima decisione del Consiglio e le assegnazioni nell'ambito dei 54 000 posti.

    (3)

         Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all’Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia.

    (4)

         Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

    Augša

    Bruxelles, 2.3.2017

    COM(2017) 202 final

    ALLEGATO

    della

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
    AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    Decima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento





    Allegato 2: Ricollocazioni dall'Italia al 28 febbraio 2017

    Stato membro

    Impegno formale 1

    Ricollocazioni effettive

    Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio 2

    % dell'impegno giuridico effettivamente soddisfatto

    Austria 3

    462

    0%

    Belgio

    200

    58

    1397

    4%

    Bulgaria

    140

    471

    0%

    Croazia

    36

    9

    374

    2%

    Cipro

    45

    10

    139

    7%

    Repubblica ceca

    20

    1036

    0%

    Estonia

    8

    125

    0%

    Finlandia

    630

    504

    779

    65%

    Francia

    920

    282

    7115

    4%

    Germania

    3010

    1070

    10327

    10%

    Ungheria

    306

    0%

    Islanda

    Irlanda

    20

    360

    0%

    Lettonia

    105

    9

    186

    5%

    Liechtenstein

    0

    Lituania

    70

    251

    0%

    Lussemburgo

    110

    61

    248

    25%

    Malta

    47

    46

    53

    87%

    Paesi Bassi

    575

    475

    2150

    22%

    Norvegia

    690

    415

    Polonia

    35

    1861

    0%

    Portogallo

    388

    275

    1173

    23%

    Romania

    680

    45

    1608

    3%

    Slovacchia

    250

    0%

    Slovenia

    45

    23

    218

    11%

    Spagna

    150

    144

    2676

    5%

    Svezia 4

    50

    39

    1388

    3%

    Svizzera

    830

    471

    TOTALE

    8 804

    3 936

    34 953

    11%

    (1)

         Trasmesso tramite DubliNet ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

    (2)

         Non comprende circa 8 000 persone ancora da assegnare ai sensi della prima decisione del Consiglio e le assegnazioni nell'ambito dei 54 000 posti.

    (3)

         Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all’Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia.

    (4)

         Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

    Augša

    Bruxelles, 2.3.2017

    COM(2017) 202 final

    ALLEGATO

    della

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    Decima relzaione sulla ricollocazione e il reinsediamento






    Allegato 3: Ricollocazioni dall'Italia e dalla Grecia al 28 febbraio 2017

    Stato membro

    Ricollocazioni effettive dall'Italia

    Ricollocazioni effettive dalla Grecia

    Ricollocazioni effettive totali

    Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio 1

    % dell'impegno giuridico effettivamente soddisfatto

    Austria 2

    1953

    0%

    Belgio

    58

    338

    396

    3812

    10%

    Bulgaria

    29

    29

    1302

    2%

    Croazia

    9

    10

    19

    968

    2%

    Cipro

    10

    55

    65

    320

    20%

    Repubblica ceca

    12

    12

    2691

    0%

    Estonia

    87

    87

    329

    26%

    Finlandia

    504

    560

    1064

    2078

    51%

    Francia

    282

    2476

    2758

    19714

    14%

    Germania

    1070

    1556

    2626

    27536

    10%

    Ungheria

    1294

    0%

    Islanda

     

    Irlanda

    320

    320

    600

    53%

    Lettonia

    9

    219

    228

    481

    47%

    Liechtenstein

    10

    10

     

    Lituania

    229

    229

    671

    34%

    Lussemburgo

    61

    164

    225

    557

    40%

    Malta

    46

    50

    96

    131

    73%

    Paesi Bassi

    475

    1011

    1486

    5947

    25% 

    Norvegia

    415

    249

    664

     

    Polonia

    6182

    0%

    Portogallo

    275

    810

    1085

    2951

    37%

    Romania

    45

    523

    568

    4180

    14% 

    Slovacchia

    16

    16

    902

    2%

    Slovenia

    23

    101

    124

    567

    22%

    Spagna

    144

    707

    851

    9323

    9%

    Svezia 3

    39

    39

    3766

    1%

    Svizzera

    471

    78

    549

     

    TOTALE

    3 936

    9 610

    13 546

    98 255

    14%

    (1)

         Non comprende circa 8 000 persone ancora da assegnare ai sensi della prima decisione del Consiglio e le assegnazioni nell'ambito dei 54 000 posti.

    (2)

         Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all’Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia.

    (3)

         Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

    Augša

    Bruxelles, 2.3.2017

    COM(2017) 202 final

    ALLEGATO

    della

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    Decima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento







    Allegato 4: Reinsediamenti al 27 febbraio 2017, in base alle conclusioni del 20 luglio 2015
    e al “meccanismo 1:1” con la Turchia (in applicazione dal 4 aprile 2016)

    Stato membro/
    Stato associato

    Impegni presi ai sensi del programma del 20 luglio 2015

    Reinsediamenti totali in base al programma del 20 luglio 2015, compreso il meccanismo 1:1 con la Turchia

    Paese terzo da cui il reinsediamento ha avuto luogo

    Austria

    1 900

    1 643

    Libano: 886; Giordania: 573; Turchia: 183; Iraq: 1

    Belgio

    1 100

    597

    Libano: 439; Turchia: 106 (di cui 102 nell’ambito del meccanismo 1:1); Giordania: 28; Egitto: 24;

    Bulgaria

    50

    0

    Croazia

    150

    0

    Cipro

    69

    0

    Repubblica ceca

    400

    52

    Libano: 32; Giordania: 20

    Danimarca

    1 000

    481

    Libano, Uganda

    Estonia

    20

    20

    Turchia: 20 nell’ambito del meccanismo 1:1

    Finlandia

    293 1

    293 2

    Libano: 245; Egitto: 37; Giordania: 4; Iraq: 3; Yemen: 2; Israele 2; Turchia: 248 nell’ambito del meccanismo 1:1, al di fuori del programma del 20 luglio

    Francia

    2 375

    1 200

    Turchia: 522 nell’ambito del meccanismo 1:1 (di cui 228 nell’ambito del programma del 20 luglio e 261 al di fuori 3 ); Libano: 513; Giordania: 362; Iraq: 8; altro: 89

    Germania

    1 600

    1 403

    Turchia: 1 403 nell’ambito del meccanismo 1:1

    Grecia

    354

    0

    Ungheria

    Islanda

    50

    50 4

    Libano

    Irlanda

    520

    520 5

    Libano

    Italia

    1 989

    673

    Libano: 490; Turchia: 117 nell’ambito del meccanismo 1:1; Sudan: 48; Giordania: 18

    Lettonia

    50

    10

    Turchia: 10 nell’ambito del meccanismo 1:1;

    Liechtenstein

    20

    20

    Turchia

    Lituania

    70

    25

    Turchia: 25 nell’ambito del meccanismo 1:1;

    Lussemburgo

    30

    0 6

    Turchia: 98 nell’ambito del meccanismo 1:1, al di fuori del programma del 20 luglio

    Malta

    14

    0

    Paesi Bassi

    1 000

    1 000

    Turchia: 673 nell’ambito del meccanismo 1:1 (di cui 556 nell’ambito del programma del 20 luglio e 117 al di fuori); Turchia 7; Libano: 341; Kenya: 70; Etiopia: 8; Giordania: 7; Libia: 4; Israele: 2; Iraq, Marocco, Egitto, Arabia Saudita, Siria: 1

    Norvegia

    3 500

    2 924

    Libano: 2 552; Turchia: 351 7  (di cui 150 dal 4 aprile 2016); Giordania: 21;

    Polonia

    900

    0

    Portogallo

    191

    12

    Turchia: 12 nell’ambito del meccanismo 1:1

    Romania

    80

    0

    Slovacchia

    100

    0

    Slovenia

    20

    0

    Spagna

    1 449

    289

    Libano: 232; Turchia: 57 nell’ambito del meccanismo 1:1; 

    Svezia

    491

    491

    Turchia: 278 nell’ambito del meccanismo 1:1 (di cui 269 nell’ambito del programma del 20 luglio); Sudan: 124; Kenya: 80; Libano: 8; Iraq: 8; Egitto: 1; Giordania: 1 

    Svizzera

    519

    519

    Libano: 431; Siria: 88

    Regno Unito

    2 200

    2 200

    Giordania, Libano, Turchia, Egitto, Iraq e altri

    TOTALE

    22 504

    14 422

    In tutto 3 565 persone sono state reinsediate dalla Turchia in base al meccanismo 1:1, di cui 2 799 in virtù del programma del 20 luglio 2015

    (1)

         Questo numero fa parte della quota nazionale finlandese per il 2016, che ammonta a 750 reinsediamenti.

    (2)

         Questo numero non comprende i 248 cittadini siriani che sono stati reinsediati a partire dalla Turchia nell'ambito del meccanismo 1:1 tramite il programma nazionale finlandese.

    (3)

         261 cittadini siriani reinsediati dalla Turchia al di fuori del programma del 20 luglio devono essere calcolati conformemente alla decisione (UE) 2016/1754.

    (4)

         L’Islanda ha reinsediato in tutto 97 persone, tutte dal Libano.

    (5)

         L’Irlanda continuerà ad accogliere ulteriori persone bisognose di protezione internazionale sulla base del programma nazionale di reinsediamento.

    (6)

         Anche se non sono ancora stati effettuati reinsediamenti in base alle conclusioni del 20 luglio 2015, 98 cittadini siriani sono stati reinsediati nell'ambito del programma nazionale di reinsediamento del Lussemburgo nel quadro del meccanismo 1:1, e devono essere calcolati conformemente alla decisione (UE) 2016/1754.

    (7)

          La Norvegia ha reinsediato 150 cittadini siriani dalla Turchia dal 4 aprile 2016 applicando le procedure operative standard per il reinsediamento concordate con la Turchia nell'ambito del programma 1:1. Il numero di reinsediamenti in Norvegia nel contesto del programma 1:1 non è considerato ai fini del calcolo dei rinvii di siriani dalla Grecia.

    Augša