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Document 52011PC0398
Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020
/* COM/2011/0398 definitivo - 2011/0177 (APP) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 /* COM/2011/0398 definitivo - 2011/0177 (APP) */
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1.
Base giuridica
L’articolo 312 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (di seguito, “trattato”) dispone che un regolamento del
Consiglio adottato all’unanimità stabilisca il quadro finanziario pluriennale,
che fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per
categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti e
prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della
procedura annuale di bilancio. Il primo quadro finanziario pluriennale,
insieme alle disposizioni relative alla cooperazione interistituzionale e alla
disciplina di bilancio è stato adottato oltre 20 anni fa[1].
Tale quadro finanziario e i successivi hanno permesso di migliorare e
semplificare enormemente la procedura annuale di bilancio nonché la
cooperazione tra le istituzioni, e di aumentare al contempo il livello della
disciplina di bilancio. Inserendo il quadro finanziario pluriennale
nel diritto primario dell’UE, il trattato ne ha riconosciuto l’importanza
fondamentale all'interno dell’articolazione del bilancio dell’Unione europea. L’attuale quadro finanziario pluriennale per
il periodo 2007-2013 è stato concordato dalle istituzioni nel maggio 2006 e
stabilito nell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la
sana gestione finanziaria[2] (di seguito, “attuale
AII”). Al fine di applicare le nuove disposizioni del
trattato, il 3 marzo 2010 la Commissione ha presentato una proposta di
regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per
il periodo 2007-2013 e una proposta per un nuovo accordo interistituzionale
sulla cooperazione in materia di bilancio[3] (di seguito,
“proposte del marzo 2010”). Una volta adottate, queste due proposte
sostituiranno l’attuale AII e renderanno conformi al trattato le disposizioni
relative al quadro finanziario 2007-2013 e alla cooperazione interistituzionale
nell’ambito della procedura di bilancio. Nel frattempo, le disposizioni
dell’attuale AII che il trattato non ha reso obsolete rimangono valide. La presente relazione esamina i nuovi elementi
confrontandoli con le proposte del marzo 2010, relativamente tanto alla
proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020 (di seguito, “regolamento QFP”) quanto alla proposta di
accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana
gestione finanziaria (di seguito, “progetto di AII”). La giustificazione delle
modifiche apportate in seguito all’entrata in vigore del trattato è stata
fornita nella relazione della proposta di regolamento che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2007‑2013 del 3 marzo 2010 e non è
necessario enunciarla nuovamente in questa sede.
1.2.
Nuove disposizioni proposte per il quadro
finanziario 2014-2020
1.2.1.
Principali orientamenti politici
La proposta di regolamento QFP corredata del
progetto di AII rappresenta la trasposizione giuridica della comunicazione
della Commissione “A Budget for Europe 2020” (Un bilancio per l’Europa 2020)
adottata il 29 giugno 2011[4]. Essa sarà integrata da
una proposta che modifica la proposta di regolamento della Commissione sulle
regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione al fine di
introdurre alcune nuove disposizioni che fanno parte del pacchetto di proposte
per il quadro finanziario 2014-2020. La comunicazione illustra l’articolazione e
gli elementi principali delle attuali proposte, ad esempio la durata, il modo
in cui la struttura rispecchia la strategia Europa 2020, la necessità di una
maggiore flessibilità e gli importi previsti per il quadro finanziario stesso.
1.2.2.
Flessibilità
Benché sia finalizzato ad assicurare la
disciplina di bilancio, il quadro finanziario deve al tempo stesso garantire
adeguati livelli di flessibilità per consentire un’assegnazione efficace delle
risorse e una risposta rapida dell’Unione a circostanze impreviste. Sul grado di flessibilità o rigidità di un
quadro finanziario incidono vari parametri, quali la lunghezza del periodo
coperto dal quadro finanziario, il numero e la struttura delle rubriche di
spesa, la parte delle spese UE preassegnate a Stati membri e regioni o
predeterminate sulla base di “importi di riferimento” nella normativa adottata
in codecisione, i margini disponibili entro i limiti di ogni massimale di spesa
e i margini rimanenti tra i massimali del quadro finanziario e il massimale
delle risorse proprie, . Nell’elaborazione delle sue proposte per il prossimo
quadro finanziario la Commissione ha tenuto conto di tali elementi . Tuttavia, l’esperienza recente dimostra che il
problema rappresentato dagli eventi non previsti e aventi ripercussioni globali
hanno assunto una dimensione nuova. Fin dall’inizio del quadro finanziario
attuale è stato necessario attivare tutte le disposizioni esistenti in materia
di flessibilità, tra cui una serie di revisioni del quadro stesso. L’Unione
sarà sempre più esposta agli effetti della globalizzazione dell’economia e
della società, al cambiamento climatico, alla dipendenza energetica, alla
pressione migratoria e ad altre sfide di portata globale, la maggior parte
delle quali in settori per cui il trattato di Lisbona ha prevede un aumento
della responsabilità e dei compiti dell’Unione. Trovare il giusto equilibrio tra, da un lato,
una rigorosa disciplina di bilancio e la prevedibilità della spesa e,
dall’altro, la flessibilità necessaria a consentire all’Unione di rispondere a
eventi imprevisti, sarà sempre un esercizio politico difficile. In base alla
sua valutazione del funzionamento dell’attuale AII[5]
e alle ulteriori riflessioni scaturite nell’ambito della revisione del bilancio[6],
la Commissione propone miglioramenti limitati, ma mirati, alle disposizioni
esistenti in materia di flessibilità: 1.
innanzitutto, il ricorso ampio e regolare allo
strumento di flessibilità e alla riserva per gli aiuti d’urgenza (EAR) nel
corso del quadro finanziario attuale ha dimostrato la necessità di tali
meccanismi. Al tempo stesso, l’esperienza degli ultimi anni in materia di
gestione, in particolare dell’azione esterna, ha dimostrato che per far fronte
agli sviluppi internazionali e alle nuove sfide l’UE è dovuta ricorrere a un
insieme farraginoso di diversi strumenti (quali la riserva per gli aiuti
d’urgenza, lo strumento di stabilità, i margini non assegnati e lo strumento di
flessibilità). Si propone pertanto di aumentare gli importi
massimi disponibili ogni anno sia per lo strumento di flessibilità che per
l’EAR. Inoltre, la possibilità di usare negli esercizi finanziari successivi le
quote inutilizzate degli importi annuali massimi viene estesa all’anno n+3 per
lo strumento di flessibilità e introdotta per la prima volta, fino all’anno n+1,
per la riserva per gli aiuti d’urgenza (quest’ultima previa introduzione di una
disposizione nel regolamento finanziario). Il campo di applicazione della
riserva per gli aiuti d’urgenza viene ampliato per comprendere anche situazioni
particolarmente delicate derivanti dalla pressione dei flussi migratori alle
frontiere esterne dell’Unione. Tali misure dovrebbero consentire ai due strumenti
di agevolare la risposta rapida dell’Unione in caso di situazioni impreviste di
portata limitata; 2.
in secondo luogo, benché il Fondo di solidarietà
dell’Unione europea e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(FEG) abbiano dimostrato la propria utilità, l’importo annuo massimo previsto
per il FEG nell’ambito del quadro finanziario attuale (500 milioni di EUR) non è mai stato utilizzato
completamente. Si propone altresì di ridurre leggermente l’importo disponibile
a 429 milioni di EUR nonché di semplificare le procedure di finanziamento ed
erogazione degli aiuti e di ampliare il campo di applicazione del Fondo per
contribuire a attenuare i pesanti effetti negativi che la globalizzazione ha
avuto sugli agricoltori; 3.
in terzo luogo, si propone di aumentare dal 5% al 10%
la possibilità di discostarsi dagli importi indicativi stabiliti nei programmi
adottati in codecisione, al fine di favorire una maggiore flessibilità
all’interno delle rubriche; 4.
in quarto luogo, la Commissione proporrà di
introdurre nel regolamento finanziario una nuova disposizione finalizzata ad
aumentare la flessibilità per i progetti finanziati a titolo del nuovo
strumento per le infrastrutture. Per loro natura, tali progetti infrastrutturali
richiederanno in molti casi complesse procedure di aggiudicazione. Pertanto,
anche ritardi contenuti potranno determinare una perdita di stanziamenti di
impegno annuali e compromettere la fattibilità dei progetti, nonché rischiare
di vanificare la determinazione politica dell’Unione di modernizzare le proprie
reti e infrastrutture dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni.
Per scongiurare tale eventualità, il regolamento finanziario deve prevedere un
riporto automatico all’esercizio successivo degli stanziamenti di impegno non utilizzati
al termine di un anno finanziario per i progetti finanziati a titolo dello
strumento per le infrastrutture; 5.
in quinto luogo, data la vulnerabilità del settore
agricolo alle grandi crisi, si propone una nuova riserva speciale per le crisi
del settore agricolo, con un importo annuo di 500 milioni da attivare oltre i
limiti dei massimali del quadro finanziario. La procedura di attivazione di
questa riserva è identica a quella per il Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione. Disposizioni dettagliate concernenti il diritto a ricevere
assistenza da questo Fondo saranno stabilite nel suo specifico atto giuridico; 6.
infine, una revisione del quadro finanziario
continuerà a essere necessaria per far fronte a circostanze impreviste che
hanno una notevole incidenza finanziaria. Per consentire un livello di
flessibilità analogo a quello dell’attuale AII, viene proposto un “margine per
imprevisti” che possa essere attivato oltre i massimali stabiliti dal quadro
finanziario, entro i limiti dello 0,03% dell’RNL dell’UE, secondo la stessa
procedura di cui al punto 22 dell’attuale AII. Le disposizioni in materia di flessibilità
proposte per il regolamento QFP e il progetto di AII seguono l’impostazione
delle proposte del marzo 2010: l’articolo 2 del regolamento prevede la
possibilità di attivare gli importi degli strumenti speciali che non figurano
nel quadro finanziario oltre i limiti dei massimali stabiliti dal quadro
finanziario. Le disposizioni riguardanti gli strumenti stessi, le rispettive
dotazioni e le procedure di attivazione vengono incluse nell’AII. In questo
modo è possibile garantire sia la coerenza delle procedure che i ruoli dei due
rami dell’autorità di bilancio (cfr. punti da 10 a 15 del progetto di AII).
1.2.3.
Disposizioni specifiche in materia di garanzie
Se il rimborso di un prestito garantito
concesso a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti
(“BdP”) o del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (“MESF”) deve
essere coperto dal bilancio dell’Unione, il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000
prevede la possibilità di chiedere risorse proprie complementari al fine di
garantire l'adempimento degli obblighi giuridici dell’Unione. A questa
operazione di tesoreria dovrà fare seguito un’operazione di bilancio, vale a
dire l’introduzione di un bilancio rettificativo. I bilanci rettificativi
devono rispettare i massimali del QFP. Considerata l’entità degli importi in
questione (i prestiti garantiti concessi a titolo del MESF e del BdP), si
renderà quasi certamente necessaria una revisione del QFP. È altamente improbabile che si verifichi una
simile situazione; tuttavia, per evitare eventuali difficoltà, si propone di
inserire nel regolamento QFP una disposizione volta a escludere tale spesa
potenziale dal quadro finanziario (vale a dire che, ove necessario, gli importi
verranno attivati oltre i limiti dei massimali del quadro finanziario). Il massimale pertinente che limita la capacità
di intervento dell’Unione nelle operazioni di garanzia sui prestiti a carico
del bilancio dell’Unione è il massimale delle risorse proprie, non il massimale
QFP. Una richiesta di revisione del QFP in caso di attivazione di questa
garanzia risulterebbe in contraddizione con le intenzioni del legislatore.
1.2.4.
Contributo al finanziamento di grandi progetti
Le caratteristiche degli importanti programmi
di sviluppo tecnologico basati su grandi progetti infrastrutturali, in
particolare i programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo,
richiedono disposizioni specifiche volte a “bloccare” l'importo del contributo
del bilancio dell’Unione. Alla luce dell’esperienza maturata con il quadro
finanziario 2007-2013, queste nuove disposizioni sono necessarie al fine di
tutelare l'andamento ordinato della spesa dell’Unione e garantire il corretto
svolgimento della procedura annuale di bilancio. Gli atti legislativi riguardanti i programmi
sopraindicati saranno conformi alle disposizioni finanziarie stabilite nel
presente regolamento.
2.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
2.1.
Regolamento concernente il quadro finanziario
pluriennale
Articolo 1 La formulazione dell’articolo 1 specifica la
durata del quadro finanziario e rimanda all’allegato contenente la tabella del
quadro finanziario. Articolo 2 – Rispetto del massimale del QFP Il primo paragrafo dell’articolo 2 stabilisce
l’obbligo per le istituzioni di rispettare i massimali nel corso della
procedura di bilancio conformemente alle disposizioni del trattato. Il secondo paragrafo introduce la possibilità
di superare i massimali, se necessario, allorché sono attivati gli strumenti
non inclusi nel quadro finanziario. La riserva per aiuti d’urgenza, il Fondo di
solidarietà, lo strumento di flessibilità, il Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione, la nuova riserva per le crisi nel settore agricolo e il nuovo
margine per imprevisti sono definiti ai punti da 10 a 15 del progetto di AII.
Tali strumenti non sono inclusi nel quadro finanziario e garantiscono, in caso
di necessità, in determinate circostanze, l’erogazione di fondi oltre i
massimali del quadro finanziario. Essi aumentano la flessibilità del quadro
finanziario e vengono attivati congiuntamente dai due rami dell’autorità di
bilancio. Per preservare l’attuale livello di flessibilità e i ruoli delle
istituzioni nell’attivazione dei summenzionati strumenti, le disposizioni che
li disciplinano sono inserite nel progetto di AII. Il terzo paragrafo dispensa la procedura di
attivazione delle garanzie di bilancio dell’Unione per i prestiti concessi a
titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti e del meccanismo
europeo di stabilizzazione finanziaria dall’obbligo di rispettare i massimali
del quadro finanziario e pertanto dalla necessità di rivedere il QFP. Il
massimale pertinente che deve essere rispettato è il massimale delle risorse
proprie. Articolo 3 –
Rispetto del massimale delle risorse proprie Viene proposta una modifica a questo articolo
rispetto alla proposta del marzo 2010, che consiste in un riferimento esplicito
al fatto che anche l’utilizzo di strumenti che possono essere attivati dall’esterno
del quadro finanziario, nonché di garanzie per un prestito coperto dal bilancio
dell’Unione, conformemente al regolamento (CE) n. 332/2010 o al
regolamento (UE) n. 407/2010, deve avvenire nel rispetto del
massimale delle risorse proprie. Articolo 4 – Adeguamenti tecnici del quadro
finanziario Il quadro finanziario viene presentato a
prezzi 2011. Vengono mantenuti sia la procedura per i suoi adeguamenti tecnici
sia il deflatore del 2%. Al paragrafo 1, lettera c), viene introdotto un nuovo
elemento: l’importo assoluto del margine per imprevisti pari allo 0,03%
dell’RNL dell’UE , definito al punto 15 del progetto di AII. Articolo 5 - Adeguamento delle dotazioni
per la politica di coesione L'articolo riproduce il testo del punto 17
dell'attuale AII e l'articolo 5 della proposta del marzo 2010. Le
modifiche introdotte riguardano i tempi del quadro finanziario 2014-2020 e la
nuova struttura del quadro finanziario. Articolo 6 –
Adeguamenti relativi alle condizioni di esecuzione La formulazione dell’articolo, il quale
disciplina gli adeguamenti relativi alle condizioni di esecuzione, corrisponde
al testo del punto 18 dell’attuale AII. Non vengono presentate modifiche
rispetto alla proposta del marzo 2010. Articolo 7 – Adeguamento dei Fondi
strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo di sviluppo
rurale e del Fondo europeo per la pesca L’articolo riproduce il testo del punto 48
dell’attuale AII. La preparazione delle basi giuridiche e la successiva
elaborazione dei documenti di programmazione sono in genere relativamente
lunghe ed è pertanto necessario prevedere un’adozione tardiva dei testi
giuridici e dei programmi. Articolo 8 – Adeguamenti relativi ai
disavanzi pubblici eccessivi La formulazione dell’articolo, il quale
disciplina gli adeguamenti relativi ai disavanzi pubblici eccessivi, riproduce
il testo del punto 20 dell’attuale AII e non è stata modificata rispetto alla
proposta del marzo 2010. Articolo 9 – Revisione del quadro
finanziario La formulazione dell’articolo corrisponde ai
punti da 21 a 23 dell’attuale AII e all’articolo 8 della proposta del marzo 2010.
Sono stati introdotti alcuni cambiamenti: 1) la disposizione generale
concernente la scadenza di presentazione di una proposta da sottoporre a
revisione, inserita nell’articolo 8, paragrafo 2, della proposta del marzo 2010,
è stata esclusa in quanto non conforme alla prassi attuale, data l’esigenza di
affrontare eventuali circostanze impreviste; 2) la possibilità di adeguare il
quadro finanziario a maggioranza qualificata conformemente a quanto proposto
nell’articolo 8, paragrafo 3, della proposta del marzo 2010 è stata annullata
(dato l’ampliamento proposto relativo alla flessibilità degli strumenti,
compresa l’introduzione del margine per imprevisti); e 3) è stato introdotto un
nuovo paragrafo 5, che specifica quali adeguamenti del quadro finanziario
previsti in altri articoli devono a loro volta essere considerati come una
revisione del quadro finanziario. Articolo 10 – Adeguamento del quadro
finanziario in caso di revisione del trattato La formulazione dell’articolo, che disciplina
gli adeguamenti in caso di revisione del trattato, riproduce il testo del punto
4 dell’attuale AII e corrisponde all’articolo 9 della proposta del marzo 2010. Articolo 11 – Adeguamento del quadro finanziario
in caso di allargamento La formulazione dell’articolo riproduce il
testo del punto 29 dell’attuale AII e dell’articolo 11 della proposta del marzo
2010. Viene introdotto un nuovo paragrafo contenente
uno specifico riferimento a un’eventuale soluzione globale della questione di
Cipro nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario. Articolo 12 – Cooperazione
interistituzionale nel corso della procedura di bilancio Le disposizioni di questo articolo
corrispondono alla proposta del marzo 2010. Le norme generali che disciplinano
la cooperazione nell’ambito della procedura di bilancio sono incluse nel
regolamento QFP, mentre il progetto di AII e il suo allegato contengono
disposizioni più dettagliate. Articolo 13 – Finanziamento della politica
estera e di sicurezza comune (PESC) Viene mantenuta la disposizione della proposta
del marzo 2010 ad eccezione del fatto che viene fissata la dotazione minima
della PESC. Articolo 14 – Contributo al finanziamento
di grandi progetti Sono necessarie disposizioni specifiche per
gli importanti programmi di sviluppo tecnologico basati su grandi progetti
infrastrutturali, in particolare i programmi europei di navigazione satellitare
EGNOS e Galileo. Tali disposizioni sono giustificate dalle caratteristiche
specifiche dei progetti in questione, ossia una durata decisamente superiore a
quella del quadro finanziario pluriennale, i rischi insiti nei progetti che
possono determinare considerevoli sovraccosti, il contributo limitato o
l'assenza dei capitali privati e la capacità molto limitata o l'incapacità di
produrre reddito grazie allo sfruttamento commerciale nel breve e medio
termine. Di conseguenza, la disposizione proposta
prevede il “blocco” dell’importo disponibile per i programmi europei di
navigazione satellitare EGNOS e Galileo nell’ambito del quadro finanziario 2014-2020.
Articolo 15 – Valutazione intermedia
dell’applicazione del quadro finanziario Viene introdotta una nuova disposizione che
stabilisce la scadenza della valutazione intermedia del funzionamento del
quadro finanziario. L’attuale AII conteneva una disposizione analoga (punto 7 e
dichiarazione n. 1). Articolo 16 – Transizione verso il prossimo
quadro finanziario L’articolo stabilisce l’obbligo della
Commissione di presentare un nuovo quadro finanziario prima del 1° gennaio 2018,
ovvero tre anni prima della scadenza del quadro finanziario. Il secondo paragrafo ricorda le norme che
saranno applicate nel caso in cui non sia stato concordato un nuovo quadro
finanziario entro la scadenza del quadro finanziario di cui al regolamento. Articolo 17 L’ultimo articolo del regolamento QFP fissa la
data di entrata in vigore del regolamento. L’AII dovrebbe entrare in vigore
alla stessa data poiché i due testi giuridici sono complementari.
2.2.
Accordo interistituzionale sulla cooperazione in
materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
Introduzione – Punti da 1 a 6 del progetto
di AII La parte introduttiva del progetto di AII
contiene il rinvio al trattato (articolo 295), presenta il carattere vincolante
dell’accordo evidenziandone la coerenza con altri atti giuridici collegati al
quadro finanziario pluriennale e alla procedura di bilancio, descrive
l’articolazione dell’accordo e fissa la data della sua entrata in vigore
(identica a quella del regolamento QFP). Essa riproduce la formulazione dei punti da 1
a 6 della proposta del marzo 2010. Parte I – Disposizioni relative al quadro
finanziario e agli strumenti speciali che non figurano nel quadro finanziario A. Disposizioni relative al quadro
finanziario Il punto 7 stabilisce le norme per la
presentazione delle informazioni relative alle operazioni che non figurano nel
bilancio (vale a dire il Fondo europeo di sviluppo) nonché all’evoluzione delle
categorie di risorse proprie. La prassi di fornire tali informazioni è
mantenuta, ma si propone di non presentarle più insieme all’adeguamento tecnico
del quadro finanziario bensì insieme ai documenti che accompagnano il progetto
di bilancio, come è più logico che sia. Le scadenze di presentazione rimangono
praticamente immutate (fine aprile/inizio maggio). Questa modifica è già stata
inserita nella proposta del marzo 2010. Il punto 8 del nuovo AII riguarda i margini al
di sotto dei massimali. Il regolamento QFP stabilisce per tutte le rubriche i
massimali che devono essere rispettati nel corso di ciascuna procedura annuale
di bilancio, conformemente al trattato. Tuttavia, è opportuno mantenere la
prassi volta a garantire per quanto possibile la disponibilità di margini
sufficienti al di sotto dei massimali. Questa rappresenta un elemento della
cooperazione interistituzionale e della buona volontà delle istituzioni
nell’ambito della procedura di bilancio e perciò rientra a giusto titolo
nell’AII. La disposizione è mantenuta invariata rispetto alla prassi attuale
nonché alla proposta del marzo 2010. Il punto 9 stabilisce un aggiornamento delle
previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al
2020 nel quarto anno del quadro finanziario, conformemente alla prassi attuale
e alla proposta del marzo 2010. B. Disposizioni relative agli strumenti
speciali che non figurano nel quadro finanziario Gli strumenti vigenti che non figurano nel
quadro finanziario (la riserva per gli aiuti d’urgenza, il Fondo di
solidarietà, lo strumento di flessibilità e il Fondo europeo di adeguamento
alla globalizzazione) sono mantenuti nell’AII. Il regolamento QFP prevede
all’articolo 2 la possibilità di attivarli, se necessario, oltre i limiti dei
massimali stabiliti dal quadro finanziario. Questa separazione delle disposizioni
tra i due atti corrisponde alla logica presentata nelle proposte del marzo 2010. Le modifiche rispetto alla proposta del marzo 2010
consistono nell’aumento degli importi destinati allo strumento di flessibilità
e alla riserva per gli aiuti d’urgenza, in una riduzione dell’importo destinato
al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, nell’introduzione, previo
inserimento di una disposizione nel regolamento finanziario, della possibilità
di usare le quote inutilizzate degli importi annui disponibili negli anni
finanziari successivi a titolo dell’EAR fino all’anno n+1 e di ampliare il suo
campo di applicazione per comprendere anche situazioni particolarmente delicate
derivanti dalla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell’Unione,
nell’estensione di tale possibilità, per quanto riguarda lo strumento di
flessibilità, dall’anno n+2 all’anno n+3, nonché nella soppressione delle
disposizioni che limitano gli stanziamenti annuali messi a disposizione
nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEAG) alla
disponibilità degli importi non spesi o annullati nel corso dei due esercizi
precedenti e nell’ampliamento del suo campo di applicazione per contribuire a
attenuare le ripercussioni della globalizzazione sugli agricoltori.. Tutti gli
importi vengono espressi a prezzi 2011 per coerenza con la presentazione
globale del quadro finanziario. Le procedure di attivazione vengono
semplificate rispetto alla prassi attuale. Viene proposta una nuova riserva per le gravi
crisi nel settore agricolo. Le disposizioni dettagliate sull'ammissibilità a
beneficiare di tale riserva saranno stabilite in una specifica base giuridica.
L’AII definisce l’importo e le norme per la sua attivazione. Viene proposto un nuovo strumento che non
figura nel quadro finanziario, il “margine per imprevisti”. La formulazione
corrisponde, in sostanza, alle disposizioni adottate dal Consiglio nella sua
posizione del 18 gennaio 2011 sulle proposte del marzo 2010. Tuttavia, la
separazione delle disposizioni relative al margine per imprevisti corrisponde
alla logica delle proposte del marzo 2010, vale a dire il mantenimento nell’AII
di tutte le disposizioni relative agli strumenti speciali che non figurano nel
quadro finanziario. Parte II – Miglioramento della cooperazione
interistituzionale nel corso della procedura di bilancio A. La procedura di collaborazione
interistituzionale Le disposizioni in materia di cooperazione
interistituzionale nel corso della procedura di bilancio sono state
considerevolmente modificate rispetto alle norme attuali per renderle conformi
alla nuova procedura di bilancio istituita dal trattato. Tutte le disposizioni
sono incluse nell’allegato all’AII proposto nel marzo 2010. Le disposizioni contenute nell’allegato
corrispondono alla proposta del marzo 2010, ma comprendono le modifiche
concordate successivamente nelle dichiarazioni delle istituzioni. B. Iscrizione di disposizioni finanziarie
negli atti legislativi Le disposizioni dell’attuale AII e di
conseguenza anche della proposta del marzo 2010 vengono mantenute. La
possibilità di discostarsi dagli importi stabiliti negli atti legislativi è
aumentata e passa dal 5% al 10%, per favorire una maggiore flessibilità
all’interno delle rubriche. Per tutta la durata del quadro finanziario, questa
disposizione non viene applicata all’importo stanziato in anticipo a favore
degli Stati membri né ai grandi progetti di cui all’articolo 13 del regolamento
QFP. C. Spese relative agli accordi in materia
di pesca Si propone di allineare alle nuove norme in
materia di bilancio le disposizioni dell’attuale AII concernenti le spese
relative agli accordi di pesca. Le modifiche proposte tengono conto delle parti
del testo in vigore che sono tuttora pertinenti e riguardano esclusivamente la
buona cooperazione e la rendicontazione e gli aggiornamenti destinati alle
istituzioni. Le disposizioni corrispondono alla proposta del marzo 2010 poiché
non sono state ritenute necessarie modifiche. D. Finanziamento della politica estera e di
sicurezza comune Le disposizioni corrispondono alla proposta
del marzo 2010; non sono state ritenute necessarie modifiche. E. Coinvolgimento delle istituzioni nella
gestione del Fondo europeo di sviluppo Per migliorare il controllo parlamentare del
Fondo europeo di sviluppo e avvicinarlo alle norme della cooperazione allo
sviluppo finanziata dal bilancio dell’Unione, si propone l’introduzione di una
nuova disposizione relativa al dialogo con il Parlamento europeo sui documenti
di programmazione in vista del finanziamento del FES. F. Cooperazione interistituzionale
nell’ambito della procedura di bilancio sulle spese amministrative Viene introdotta una nuova disposizione volta
a garantire che, ogni anno, nelle prime fasi della procedura di bilancio
(scadenza introdotta nell’allegato), le istituzioni concordino la suddivisione
delle spese amministrative. La variazione annua del livello di spese
amministrative per istituzione dovrebbe inoltre tenere conto della possibile
incidenza finanziaria delle modifiche alle disposizioni dello statuto dei
funzionari e degli effetti della progressiva riduzione, tra il 2013 e il 2018,
del 5% del personale in tutte le istituzioni, gli organismi e le agenzie Parte III – Sana gestione finanziaria dei
fondi dell’UE La parte III riproduce il testo della proposta
del marzo 2010 sulla programmazione finanziaria (con alcuni adeguamenti volti
ad allineare il testo alla prassi attuale) e sulle agenzie e scuole europee
(con un’aggiunta affinché vengano seguite le stesse regole che si applicano per
l’istituzione di nuove agenzie nel caso di modifica dell’atto giuridico
pertinente o delle funzioni di un’agenzia e alcune precisazioni sulla
valutazione d'impatto cui la Commissione deve procedere prima della
presentazione di una proposta di istituzione di una nuova agenzia o di
creazione di una nuova scuola europea). La sezione relativa ai nuovi strumenti
finanziari innovativi non è più necessaria poiché nel regolamento finanziario
verrà inserito un nuovo titolo che sarà interamente dedicato agli strumenti
finanziari e conterrà disposizioni dettagliate in materia di comunicazione su
tali strumenti. 2011/177 (APP) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 312, in combinato disposto con
il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in
particolare l’articolo 106 bis, vista la proposta della Commissione europea[7], vista l’approvazione del Parlamento europeo[8], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando conformemente a una procedura
legislativa speciale, considerando quanto segue: (1)
I massimali annui degli stanziamenti per impegni
per categoria di spesa e i massimali annui degli stanziamenti per pagamenti
stabiliti dal presente regolamento devono rispettare i massimali fissati per
gli impegni e le risorse proprie nella [decisione XXXX/XX/UE, Euratom del
Consiglio]. (2)
Tenuto conto della necessità di un adeguato livello
di prevedibilità per la preparazione e l’attuazione degli investimenti a medio
termine, la durata del quadro finanziario deve essere fissata a sette anni a
partire dal 1° gennaio 2014, con una valutazione intermedia dell’applicazione
del quadro finanziario. I risultati di tale valutazione devono essere presi in
considerazione nel corso degli ultimi tre anni di durata del quadro finanziario. (3)
Sono necessari strumenti speciali, quali la riserva per
aiuti d’urgenza, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea, lo strumento di
flessibilità, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, la riserva
per le crisi nel settore agricolo e il margine per imprevisti per consentire
all’Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire
il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere
finanziate all’interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma
del quadro finanziario. Sono pertanto
necessarie disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in
bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal
quadro finanziario ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali. (4)
Se è necessario attivare le garanzie di bilancio
dell’Unione per i prestiti concessi a titolo del meccanismo di sostegno delle
bilance dei pagamenti e del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria
di cui al regolamento (CE) n. 332/2002, del 18 febbraio 2002, che
istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance
dei pagamenti degli Stati membri[9] e al regolamento (CE)
n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 marzo 2010, che istituisce un
meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria[10],
l'’importo necessario deve essere attivato oltre i limiti degli stanziamenti di
impegno e di pagamento del quadro finanziario nel rispetto del massimale delle
risorse proprie. (5)
Il quadro finanziario dev’essere fissato a prezzi 2011.
Devono inoltre essere stabilite le regole di adeguamento tecnico del quadro
finanziario per ricalcolare i massimali e i margini disponibili. (6)
Il quadro finanziario non deve tener conto delle
voci di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica, ai sensi del
regolamento (UE) n. [xxx/201x] del Parlamento europeo e del Consiglio del
[…] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale
dell’Unione[11]. (7)
Occorre disciplinare altre situazioni che
potrebbero richiedere l’adeguamento del quadro finanziario. Tali adeguamenti
potrebbero essere connessi all’esecuzione del bilancio, a disavanzi pubblici
eccessivi, alla revisione dei trattati, agli allargamenti o all’adozione
tardiva di nuove norme che disciplinano determinati settori politici. (8)
Le dotazioni nazionali relative alla coesione per
la crescita e l'occupazione vengono fissate sulla base delle previsioni di
prodotto interno lordo (di seguito, PIL) della primavera 2011. In
considerazione delle difficoltà di previsione e dell'impatto per gli Stati
membri soggetti a livellamento è opportuno procedere ad una valutazione
intermedia per mettere a confronto il PIL previsto e il PIL effettivo e le
conseguenze per le dotazioni. Qualora il PIL per il 2014-2016 differisse in
misura maggiore del ±5% rispetto alle previsioni utilizzate per il 2011, le
dotazioni per il 2018-2020 degli Stati membri interessati andranno corrette. È
necessario inoltre elaborare le norme relative a tali correzioni. (9)
Potrà essere necessario rivedere il quadro
finanziario in caso di circostanze impreviste che non possono essere gestite
entro il limite dei massimali fissati dal quadro finanziario. In tali
circostanze è pertanto necessario prevedere la revisione del quadro finanziario. (10)
È necessario stabilire le norme generali in materia
di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio. (11)
Per agevolare il corretto svolgimento della
procedura di bilancio, è necessario stabilire le norme di base per l’iscrizione
in bilancio della spesa per la politica estera e di sicurezza comune e
l’importo complessivo per il periodo coperto dal quadro finanziario. (12)
L’accordo interistituzionale del […] 201x tra il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia
di bilancio e la sana gestione finanziaria[12] stabilisce
disposizioni precise in materia di cooperazione interistituzionale nel corso
della procedura di bilancio e di iscrizione in bilancio della spesa per la
politica estera e di sicurezza comune. (13)
Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche per
gestire i grandi progetti infrastrutturali la cui durata è decisamente
superiore a quella fissata per il quadro finanziario. Devono essere fissati
importi massimi per i contributi a tali progetti a carico del bilancio
dell’Unione. Tali richieste non devono incidere su altri progetti finanziati
dal bilancio dell’UE. (14)
È opportuno che la Commissione presenti una
proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1°gennaio 2018
onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto
all’inizio del quadro finanziario successivo. Il quadro finanziario stabilito
dal presente regolamento continuerà ad essere applicato qualora il nuovo
regolamento finanziario non venga adottato prima del termine del periodo di validità
del quadro finanziario di cui al presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Quadro finanziario pluriennale Il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020 (di seguito,“quadro finanziario”) è stabilito in allegato. Articolo 2
Rispetto
dei massimali del quadro finanziario 1.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
rispettano i massimali annui di spesa stabiliti dal quadro finanziario, nel
corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l’esecuzione del bilancio
dell’esercizio interessato. 2.
Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di
impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal quadro finanziario per le
pertinenti rubriche ove risulti necessario l’utilizzo delle risorse a titolo
della riserva per gli aiuti d’urgenza, del Fondo di solidarietà dell’Unione
europea, dello strumento di flessibilità, del Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione, della riserva per le crisi nel settore agricolo e del margine
per imprevisti conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio[13], del
regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[14], del
regolamento n. xxxx/201x[15] e
dell’accordo interistituzionale del […] 201x sulla
cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (di seguito,
“accordo interistituzionale”). 3.
Qualora sia necessario attivare una garanzia per un
prestito coperto dal bilancio dell’Unione ai sensi del regolamento (CE)
n. 332/2002 o del regolamento (UE) n. 407/2010, tale garanzia viene
attivata oltre i limiti dei massimali stabiliti dal quadro finanziario. Articolo 3
Rispetto
del massimale delle risorse proprie 1. Per ognuno degli esercizi
coperti dal quadro finanziario, il totale degli stanziamenti di pagamento
necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e
revisioni intervenuti, nonché l’applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 2,
non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al
massimale fissato per le medesime risorse in conformità della [decisione XXXX/XX/UE,
Euratom]. 2. Ove necessario, i massimali del
quadro finanziario sono ridotti per garantire il rispetto del massimale delle
risorse proprie stabilito dalla [decisione XXXX/XX/UE, Euratom]. Articolo 4
Adeguamenti tecnici 1. Ogni anno, la Commissione,
prima della procedura di bilancio dell’esercizio n+1, effettua i seguenti
adeguamenti tecnici del quadro finanziario: a) rivalutazione ai prezzi dell’anno n+1 dei
massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli
stanziamenti di pagamento; b) calcolo del margine residuo disponibile
sotto il massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della [decisione
XXXX/XX/UE, Euratom]; c) calcolo dell’importo assoluto del margine
per imprevisti definito al punto 15 dell’accordo interistituzionale. 2. La Commissione effettua gli
adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 sulla base di un deflatore fisso del 2%
annuo. 3. La Commissione comunica i
risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti
previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio. 4. Per l’esercizio considerato
non si possono effettuare ulteriori adeguamenti tecnici, né nel corso
dell’esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli
esercizi successivi. Articolo 5
Adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione 1.
Nell'adeguamento tecnico per il 2018, se è
accertato che il PIL di uno Stato membro cumulato per gli anni 2014-2016 si è
discostato di oltre il +/- 5 % dal PIL cumulato stimato nel 2011 ai fini della
fissazione delle dotazioni per la politica di coesione destinate agli Stati
membri per il periodo 2014-2020, la Commissione adegua gli importi assegnati
allo Stato membro interessato a titolo dei fondi a sostegno della coesione per
il periodo in esame. 2.
L’effetto netto totale, positivo o negativo, degli
adeguamenti di cui al paragrafo 1 non può superare i 3 miliardi di euro. 3.
Gli adeguamenti richiesti sono ripartiti in
percentuali uguali sugli anni 2018-2020 e i corrispondenti massimali del quadro
finanziario sono modificati di conseguenza. Articolo 6
Adeguamenti relativi alle condizioni di esecuzione Unitamente alla comunicazione dei risultati
degli adeguamenti tecnici del quadro finanziario, la Commissione sottopone al
Parlamento europeo e al Consiglio le proposte di adeguamento dell’importo
totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto
conto dell’esecuzione, per garantire un andamento ordinato rispetto agli
stanziamenti di impegno. Le decisioni relative a tali proposte sono adottate anteriormente
al 1° maggio dell’anno n. Articolo 7
Adeguamento
dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo di
sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca 1.
Qualora le nuove norme o i nuovi programmi che
disciplinano i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo
agricolo di sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca vengano adottati
dopo il 1° gennaio 2014, il quadro finanziario viene adeguato al fine di
trasferire agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, le
assegnazioni non utilizzate nel 2014. 2.
L’adeguamento relativo al trasferimento delle
assegnazioni non utilizzate per l’esercizio 2014 viene adottato entro il 1°
maggio 2015. Articolo 8
Adeguamenti relativi ai disavanzi pubblici eccessivi In caso di ritiro della sospensione degli
impegni di bilancio per il Fondo di coesione nel contesto di una procedura per
disavanzi pubblici eccessivi, il Consiglio, nel rispetto del trattato e in
conformità del pertinente atto di base, decide un riporto degli impegni sospesi
agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell’anno n non possono essere
reiscritti oltre l’anno n+2. Articolo 9
Revisione del quadro finanziario 1.
Il quadro finanziario può essere riveduto per far fronte
a situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse
proprie stabilito in conformità della [decisione
XXXX/XX/UE, Euratom]. 2.
L’eventuale revisione del quadro finanziario ai sensi del
paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di una
ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto
della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione
degli stanziamenti. Ove realizzabile, viene costituito, sotto il massimale
della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto sia
in percentuale della nuova spesa prevista. 3.
L’eventuale revisione del quadro finanziario ai sensi del
paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di compensare l’aumento del massimale
di una rubrica con la riduzione del massimale di un’altra rubrica. 4.
L’eventuale revisione del quadro finanziario ai sensi del
paragrafo 1 garantisce il mantenimento di una
relazione ordinata tra impegni e pagamenti. 5.
Gli adeguamenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2,
e agli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 16 costituiscono anche una revisione del
quadro finanziario. Articolo 10
Adeguamento del quadro finanziario in caso di revisione del trattato Qualora si proceda nel corso del quadro
finanziario a una revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, sono apportati
di conseguenza gli adeguamenti necessari al quadro finanziario. Articolo 11
Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell’allargamento e
dell'unificazione di Cipro Nel caso in cui nuovi Stati membri aderiscano
all’Unione nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario, il quadro
finanziario è adeguato per tener conto delle spese necessarie a seguito
dell’esito dei negoziati di adesione. Nel caso di un’eventuale riunificazione di
Cipro nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario, il quadro
finanziario è adeguato per tener conto della soluzione globale della questione
di Cipro nonché delle necessità finanziarie supplementari derivanti
dell'unificazione. Articolo 12
Cooperazione interistituzionale nell’ambito della
procedura di bilancio Il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione (di seguito, “istituzioni”) adottano le misure necessarie per
agevolare la procedura annuale di bilancio. Le istituzioni cooperano lealmente nel corso
dell’intera procedura al fine di conciliare le rispettive posizioni. Le
istituzioni cooperano tramite opportuni contatti interistituzionali per seguire
l’andamento dei lavori e analizzare il grado di convergenza in tutte le fasi
della procedura. Le istituzioni vigilano affinché i rispettivi
calendari di lavoro siano per quanto possibile coordinati, per consentire lo
svolgimento coerente e convergente dei lavori che conducono all’adozione
definitiva del bilancio. Possono essere svolte consultazioni a tre in
tutte le fasi della procedura e ai vari livelli di rappresentanza, in funzione
della natura del dibattito previsto. Ciascuna istituzione designa,
conformemente al proprio regolamento interno, i rispettivi partecipanti a
ciascuna riunione, ne stabilisce il mandato negoziale e comunica tempestivamente
alle altre istituzioni le disposizioni pratiche per le riunioni. Articolo 13
Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune L’importo totale delle spese operative della
politica estera e di sicurezza comune (di seguito, “PESC”) è iscritto interamente
in un unico capitolo del bilancio, denominato PESC. Tale importo comprende
l’effettivo fabbisogno prevedibile, valutato nel quadro della formazione del
progetto di bilancio sulla base delle previsioni elaborate annualmente
dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza, e un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo può
essere iscritto in riserva. Articolo 14
Contributo al finanziamento di grandi progetti Un importo massimo di 7 miliardi di EUR a
prezzi 2011 è a disposizione dei programmi europei di navigazione satellitare
(EGNOS e Galileo) a titolo del bilancio dell’UE per il periodo 2014-2020. Articolo 15
Valutazione intermedia dell’applicazione del quadro
finanziario Nel 2016 la Commissione presenta una
valutazione dell’applicazione del quadro finanziario corredata, se necessario,
dalle proposte opportune. Articolo 16
Transizione verso il prossimo quadro finanziario Anteriormente al 1° gennaio 2018, la
Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario
pluriennale. Se il regolamento del Consiglio che fissa il nuovo quadro
finanziario pluriennale non è adottato anteriormente al 31 dicembre 2020, i
massimali e le altre disposizioni corrispondenti all’ultimo anno coperto dal
quadro finanziario continuano ad applicarsi fino all’adozione del regolamento
che fissa il nuovo quadro finanziario. Qualora dopo
il 2020 aderiscano all’Unione nuovi Stati membri, il quadro finanziario esteso
è adeguato, se necessario, al fine di tenere conto dei risultati dei negoziati
di adesione. Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente
ALLEGATO Tabella
relativa al quadro finanziario pluriennale [1] Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio
e sul miglioramento della procedura di bilancio, firmato dal Parlamento
europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 29 giugno 1988 (GU L 185 del 15.7.1988,
pag. 33). [2] Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio
e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1). [3] COM(2010) 72 e COM(2010) 73. [4] COM(2011) 500 del 29.6.2011. [5] COM(2010) 185 definitivo del 27.4.2010, capitolo 2
(pagg. 4-13). [6] COM(2010) 700 definitivo del 19.10.2010, in particolare
le sezioni da 4.5 a 4.7 (pagg. 23-25). [7] GU C , , pag. . [8] GU C , , pag. . [9] GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1. [10] GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1. [11] GU L . [12] GU C . [13] GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3. [14] GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1. [15] GU L, pag.