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Document 32023R0253

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/253 del Consiglio del 6 febbraio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

ST/5534/2023/INIT

GU L 35 del 7.2.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/253/oj

7.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 35/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/253 DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 2023

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), in particolare l’articolo 14,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.

(2)

A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-714/20 (2), una voce dovrebbe essere soppressa dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)   GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(2)  Sentenza del Tribunale (Quinta sezione) del 26 ottobre 2022, Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov contro Consiglio dell’Unione europea, causa T-714/20, ECLI:EU:T:2022:674.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 «Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2», alla rubrica «Persone», la voce relativa alla persona seguente è soppressa:

161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV.


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