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Document 32023R0192

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/192 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

ST/5232/2023/INIT

GU L 26I del 30.1.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/192/oj

30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 26/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/192 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2023

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.

(2)

L’Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.

(3)

L’Iran fornisce sostegno militare alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina. Data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che un’entità coinvolta nell’elaborazione e nella fornitura di velivoli senza equipaggio alla Russia debba essere aggiunta all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)   GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.


ALLEGATO

La seguente entità è aggiunta all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato I del regolamento (UE)n. 269/2014:

 

Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«175.

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA)

شرکت صنایع هواپیماسازی ایران

Indirizzo: Sepahbod Gharani Avenue 107, Tehran (Teheran), Iran

Tipo di entità: produttore aerospaziale

Società di proprietà statale

Luogo di registrazione: Esfahan, Iran

Data di registrazione: 1977

Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) è una società iraniana specializzata nella fabbricazione di aeromobili militari e civili e di velivoli senza equipaggio (UAV).

HESA produce UAV utilizzati dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) ed è coinvolta nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nelle operazioni di volo concernenti gli UAV. È una società controllata dell’Iran Aviation Industries Organisation (IAIO), un’impresa di proprietà dello Stato controllata dal ministero iraniano della Difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL). Gli UAV prodotti da HESA in Iran sono utilizzati dalla Federazione russa nella guerra di aggressione contro l’Ucraina.

Pertanto, HESA è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

30.1.2023».


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