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Document 32022R2475

Regolamento (UE) 2022/2475 del Consiglio del 16 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

ST/15779/2022/INIT

GU L 322I del 16.12.2022, p. 315–317 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2475/oj

16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 322/315


REGOLAMENTO (UE) 2022/2475 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

(2)

Il 16 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2479 (3), che modifica la decisione 2014/145/PESC. La decisione (PESC) 2022/2479 ha introdotto un nuovo termine per la deroga che consente il disinvestimento da parte di una specifica entità inserita in elenco. Tale nuovo termine non convalida retroattivamente disinvestimenti non conformi ai requisiti necessari a norma del regolamento (UE) n. 269/2014, quali i disinvestimenti non autorizzati dopo l'inserimento dell'entità nell'elenco. La decisione (PESC) 2022/2479 ha inoltre esteso a due entità recentemente inserite nell'elenco le deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione, al fine di consentire di porre termine a operazioni, contratti o altri accordi precedentemente conclusi con tali entità. Al fine di affrontare ulteriormente le preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare nei paesi terzi, la decisione (PESC) 2022/2479 ha introdotto una nuova deroga che consente di scongelare i beni di talune persone che, prima del loro inserimento in elenco, hanno svolto un ruolo significativo nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, e di mettere a loro disposizione fondi e risorse economiche.

Al fine di evitare l'elusione, le autorità nazionali competenti sono incaricate di autorizzare tali operazioni. A tale scopo, le autorità nazionali competenti dovrebbero agire in stretta cooperazione con la Commissione, al fine di garantire un'attuazione uniforme in tutta l'Unione. Le autorità nazionali competenti possono ispirarsi alle priorità delle Nazioni Unite e del Programma alimentare mondiale per affrontare l'insicurezza alimentare in tutto il mondo. Tale deroga non pregiudica altre misure restrittive imposte dall'Unione nei confronti della Russia e di altri paesi né le rispettive preoccupazioni degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale.

(3)

Per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di congelamento dei beni, è opportuno chiarire che lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione comprende informazioni relative a qualsiasi autorizzazione concessa in virtù delle deroghe di cui al regolamento (UE) n. 269/2014.

(4)

È altresì opportuno chiarire che le informazioni raccolte dagli Stati membri e successivamente scambiate con la Commissione possono essere utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state ricevute o fornite. È inoltre opportuno chiarire che le informazioni fornite alla Commissione o da essa ricevute a norma del regolamento (UE) n. 269/2014 devono essere utilizzate dalla Commissione unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. Inoltre è opportuno, al fine di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di congelamento dei beni, chiarire i limiti entro i quali utilizzare le informazioni fornite e ricevute rispettivamente dagli Stati membri e dalla Commissione, nelle diverse disposizioni.

(5)

Poiché tali modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 6 ter, il paragrafo 2 ter è sostituito dal seguente:

«2 ter.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione dell'entità inserita in elenco alla voce 108 dell'allegato I di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per completare, entro il 17 giugno 2023, una vendita e un trasferimento in corso di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale entità in una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione. Tale termine non convalida retroattivamente i disinvestimenti non conformi ai requisiti necessari a norma del presente regolamento.»;

2)

all'articolo 6 ter è inserito il paragrafo seguente:

«2 quater.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 126 e 127 dell'elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 17 giugno 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 16 dicembre 2022.»;

3)

all'articolo 6 ter, paragrafo 3, lettera a), la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «28 febbraio 2023»;

4)

all'articolo 6 sexies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 e 127 dell'allegato I o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti.»;

5)

all'articolo 6 sexies è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, possono autorizzare, per ciascuna operazione pertinente separatamente, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche elencate nell'allegato I che, prima del loro inserimento in elenco, hanno svolto un ruolo significativo nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, o la messa a disposizione di tali persone di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse sono necessari per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, verso paesi terzi al fine di affrontare la sicurezza alimentare.»;

6)

all'articolo 6 sexies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Lo Stato membro interessato, al momento di autorizzare tali operazioni, agisce in stretta cooperazione con la Commissione. Esso informa gli altri Stati membri di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma dei paragrafi 1 e 1 bis entro due settimane dall'autorizzazione.»;

7)

all’articolo 6 sexies, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Commissione riferisce al Consiglio entro 17 giugno 2023, e successivamente ogni sei mesi, una raccolta delle informazioni che ha ricevuto dagli Stati membri in relazione alla deroga di cui al paragrafo 1 bis.»;

8)

all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le informazioni fornite alle autorità competenti degli Stati membri o da queste ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate da tali autorità unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.»;

9)

all'articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le informazioni fornite alle autorità competenti degli Stati membri o da queste ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate da tali autorità unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.»;

10)

all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

a)

i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse nell'ambito delle deroghe di cui al presente regolamento;

b)

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.»;

11)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Le informazioni fornite alla Commissione o da questa ricevute in conformità del presente regolamento sono utilizzate dalla Commissione unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)   GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

(3)  Decisione (PESC) 2022/2479 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. pagina 687 della presente Gazzetta ufficiale).


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