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Document 32022R2364

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2364 della Commissione del 2 dicembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/8556

    GU L 312 del 5.12.2022, p. 99–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2364/oj

    5.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 312/99


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2364 DELLA COMMISSIONE

    del 2 dicembre 2022

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (2)

    L’approvazione della sostanza attiva glifosato scade il 15 dicembre 2022. Una domanda di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3) in data 12 dicembre 2019.

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/724 della Commissione (4) ha nominato la Francia, l’Ungheria, i Paesi Bassi e la Svezia affinché agiscano congiuntamente in qualità di Stato membro relatore per la procedura di rinnovo dell’approvazione del glifosato. I quattro Stati membri hanno costituito il gruppo di valutazione sul glifosato («AGG»). Il 18 agosto 2020 l’AGG ha confermato l’ammissibilità della domanda di rinnovo. Il 15 giugno 2021 l’AGG ha presentato il progetto iniziale di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’«Autorità»).

    (4)

    Nel corso della consultazione pubblica sul progetto iniziale di rapporto di valutazione per il rinnovo del glifosato, all’Autorità è stato presentato un numero molto elevato di osservazioni. Il 14 marzo 2022 l’Autorità ha inoltre chiesto al richiedente una quantità significativa di informazioni supplementari, che sono state presentate in tempo utile. L’AGG e l’Autorità hanno altresì individuato un numero molto elevato di punti che gli esperti dovranno discutere nel corso della revisione tra pari. La valutazione delle informazioni supplementari condotta dall’AGG e la revisione tra pari effettuata dall’Autorità a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 844/2012 richiedono molto più tempo per essere completate.

    (5)

    Di conseguenza il 10 maggio 2022 l’Autorità e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») hanno informato la Commissione che l’adozione delle conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio del glifosato ad opera dell’Autorità avrebbe subito un ritardo, con la data di adozione prevista non prima del luglio 2023. Ciò significa che non è possibile adottare alcuna decisione sul rinnovo dell’approvazione del glifosato prima del 15 dicembre 2022.

    (6)

    Dato che la valutazione della sostanza attiva glifosato è stata pertanto ritardata per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è necessario prorogare il periodo di approvazione di tale sostanza attiva affinché vi sia il tempo necessario per completare la valutazione prescritta per prendere una decisione sulla domanda di rinnovo della sua approvazione.

    (7)

    La Commissione, nel caso in cui debba adottare un regolamento che stabilisce che l’approvazione del glifosato non è rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. La Commissione, nel caso in cui debba adottare un regolamento che stabilisce il rinnovo dell’approvazione del glifosato, si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

    (9)

    Poiché l’attuale approvazione del glifosato scade il 15 dicembre 2022, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima.

    (10)

    Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Dato che è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

    Nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 118 (Glifosato), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 dicembre 2023».

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

    Nonostante sia stato abrogato, il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione continua ad applicarsi alla procedura di rinnovo dell’approvazione del glifosato in conformità all’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/724 della Commissione, del 10 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda la nomina degli Stati membri relatori e degli Stati membri correlatori per le sostanze attive glifosato, lambda-cialotrina, imazamox e pendimetalin e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 per quanto riguarda la possibilità che un gruppo di Stati membri assuma congiuntamente il ruolo di Stato membro relatore (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 32).


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