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Document 32022R1251

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1251 della Commissione del 19 luglio 2022 che rinnova l’approvazione delle sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati) come sostanze attive a basso rischio, e feromoni di lepidotteri a catena lineare (aldeidi e alcoli), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/5025

    GU L 191 del 20.7.2022, p. 35–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1251/oj

    20.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 191/35


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1251 DELLA COMMISSIONE

    del 19 luglio 2022

    che rinnova l’approvazione delle sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati) come sostanze attive a basso rischio, e feromoni di lepidotteri a catena lineare (aldeidi e alcoli), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) ha iscritto le sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

    (2)

    Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

    (3)

    L’approvazione delle sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 agosto 2022.

    (4)

    I feromoni di lepidotteri a catena lineare sono sostanze naturalmente prodotte da insetti dell’ordine dei lepidotteri. Essi condividono una definizione strutturale e un meccanismo di azione comuni e possono essere composti da acetati, aldeidi o alcoli.

    (5)

    Le domande di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare sono state presentate in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

    (6)

    I richiedenti hanno presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

    (7)

    Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 3 giugno 2019 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») e alla Commissione.

    (8)

    L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Essa ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo ai richiedenti e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall’Autorità alla Commissione.

    (9)

    Il 19 maggio 2021 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che i feromoni di lepidotteri a catena lineare soddisfino i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nelle sue conclusioni, l’Autorità ha operato una distinzione tra gli acetati, gli aldeidi e gli alcoli all’interno dei feromoni di lepidotteri a catena lineare.

    (10)

    Rispettivamente il 1o dicembre 2021 e il 30 marzo 2022 la Commissione ha presentato la relazione sul rinnovo e un progetto di regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

    (11)

    La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 (7), sulla relazione sul rinnovo. I richiedenti hanno presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

    (12)

    Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati, aldeidi o alcoli), la Commissione ritiene che sia stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

    (13)

    La Commissione ritiene inoltre che i feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati) siano sostanze attive a basso rischio a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto non sono sostanze potenzialmente pericolose e soddisfano le condizioni di cui all’allegato II, punto 5, di tale regolamento.

    (14)

    È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione dei feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati) come sostanze attive a basso rischio e l’approvazione dei feromoni di lepidotteri a catena lineare (aldeidi e alcoli) come sostanze attive.

    (15)

    In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni.

    (16)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

    (17)

    Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dell’approvazione dei feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati) e dei feromoni di lepidotteri a catena lineare (aldeidi e alcoli).

    (18)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva

    L’approvazione delle sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati), feromoni di lepidotteri a catena lineare (aldeidi) e feromoni di lepidotteri a catena lineare (alcoli), di cui all’allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Entrata in vigore e data di applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

    (3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

    (6)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), «Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitari delle sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare (SCLPS)», EFSA Journal 2021;19(6):6656, 24 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2021,6656. Disponibile online all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu

    (7)  Sostituito dal regolamento (UE) 2020/1740, continua comunque ad applicarsi alla procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive: 1) il cui periodo di approvazione scade prima del 27 marzo 2024; 2) per le quali un regolamento, adottato conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 27 marzo 2021 o successivamente, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a una data successiva.


    ALLEGATO I

    Nome comune, numeri di identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza

    Data di approvazione

    Scadenza dell’approvazione

    Disposizioni specifiche

    Feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati)

    Nome comune

    Informazioni dettagliate sono fornite nella relazione di esame SANTE/10828/2021

    1o settembre 2022

    30 agosto 2037

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa ai feromoni di lepidotteri a catena lineare, in particolare delle relative appendici I e II.

    Quando esaminano le domande di autorizzazione, gli Stati membri prestano particolare attenzione all’efficacia dei prodotti fitosanitari contenenti le singole sostanze o le relative miscele. Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

    Feromoni di lepidotteri a catena lineare (aldeidi)

    Informazioni dettagliate sono fornite nella relazione di esame SANTE/10828/2021

    Informazioni dettagliate sono fornite nella relazione di esame SANTE/10828/2021

    1o settembre 2022

    30 agosto 2037

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa ai feromoni di lepidotteri a catena lineare, in particolare delle relative appendici I e II.

    Quando esaminano le domande di autorizzazione, gli Stati membri prestano particolare attenzione all’efficacia dei prodotti fitosanitari contenenti le singole sostanze o le relative miscele. Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

    Feromoni di lepidotteri a catena lineare (alcoli)

    Informazioni dettagliate sono fornite nella relazione di esame SANTE/10828/2021

    Informazioni dettagliate sono fornite nella relazione di esame SANTE/10828/2021

    1o settembre 2022

    30 agosto 2037

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa ai feromoni di lepidotteri a catena lineare, in particolare delle relative appendici I e II.

    Quando esaminano le domande di autorizzazione, gli Stati membri prestano particolare attenzione all’efficacia dei prodotti fitosanitari contenenti le singole sostanze o le relative miscele. Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.


    ALLEGATO II

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:

    1)

    nella parte A, la voce 255 relativa ai feromoni di lepidotteri a catena lineare è soppressa;

    2)

    nella parte B sono aggiunte le voci seguenti:

    Numero

    Nome comune, numeri di identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza

    Data di approvazione

    Scadenza dell’approvazione

    Disposizioni specifiche

    «153

    Feromoni di lepidotteri a catena lineare (aldeidi)

    Informazioni dettagliate sono fornite nella relazione di esame SANTE/10828/2021

    Informazioni dettagliate sono fornite nella relazione di esame SANTE/10828/2021

    1o settembre 2022

    30 agosto 2037

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa ai feromoni di lepidotteri a catena lineare, in particolare delle relative appendici I e II.

    Quando esaminano le domande di autorizzazione, gli Stati membri prestano particolare attenzione all’efficacia dei prodotti fitosanitari contenenti le singole sostanze o le relative miscele.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»

    «154

    Feromoni di lepidotteri a catena lineare (alcoli)

    Relazione di esame SANTE SANTE/10828/2021

    Relazione di esame SANTE SANTE/10828/2021

    1o settembre 2022

    30 agosto 2037

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa ai feromoni di lepidotteri a catena lineare, in particolare delle relative appendici I e II.

    Quando esaminano le domande di autorizzazione, gli Stati membri prestano particolare attenzione all’efficacia dei prodotti fitosanitari contenenti le singole sostanze o le relative miscele.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»;

    3)

    nella parte D è aggiunta la voce seguente:

    Numero

    Nome comune, numeri di identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza

    Data di approvazione

    Scadenza dell’approvazione

    Disposizioni specifiche

    «38

    Feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati)

    Informazioni dettagliate sono fornite nella relazione di esame SANTE/10828/2021

    Informazioni dettagliate sono fornite nella relazione di esame SANTE/10828/2021

    1o settembre 2022

    30 agosto 2037

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa ai feromoni di lepidotteri a catena lineare, in particolare delle relative appendici I e II.

    Quando esaminano le domande di autorizzazione, gli Stati membri prestano particolare attenzione all’efficacia dei prodotti fitosanitari contenenti le singole sostanze o le relative miscele.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.».


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