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Document 32022R1231
Council Implementing Regulation (EU) 2022/1231 of 18 July 2022 implementing Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1231 del Consiglio del 18 luglio 2022 che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1231 del Consiglio del 18 luglio 2022 che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina
ST/10872/2022/INIT
GU L 190 del 19.7.2022, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 190/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1231 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2022
che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (1), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafo 3,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006. |
(2) |
A seguito di una valutazione delle circostanze pertinenti, risulta opportuno sopprimere una voce dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
ALLEGATO
La voce seguente è soppressa dall’elenco riportato nella sezione B («Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1») dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006:
«23. |
Cham Wings Airlines». |