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Document 32022R1231

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1231 del Consiglio del 18 luglio 2022 che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

    ST/10872/2022/INIT

    GU L 190 del 19.7.2022, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1231/oj

    19.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 190/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1231 DEL CONSIGLIO

    del 18 luglio 2022

    che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (1), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafo 3,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006.

    (2)

    A seguito di una valutazione delle circostanze pertinenti, risulta opportuno sopprimere una voce dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

    (3)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)   GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.


    ALLEGATO

    La voce seguente è soppressa dall’elenco riportato nella sezione B («Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1») dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006:

    «23.

    Cham Wings Airlines».


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