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Document 32022R0084

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/84 della Commissione del 19 gennaio 2022 recante trecentoventisettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    C/2022/419

    GU L 14 del 21.1.2022, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/84/oj

    21.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 14/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/84 DELLA COMMISSIONE

    del 19 gennaio 2022

    recante trecentoventisettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

    (2)

    Il 17 gennaio 2022 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare tre voci dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2022

    Per la Commissione

    A nome della presidente

    Direttore generale

    Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

    (1)

    «Al-Haramain Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir). Indirizzo: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia-Erzegovina; b) Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 13.3.2002.»;

    (2)

    «Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia). Indirizzo: Somalia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2002.»;

    (3)

    «Al-Haramain Foundation (Indonesia) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Indirizzo: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia (al momento dell'inserimento nell'elenco). Altre informazioni: a) telefono 021-86611265 e 021-86611266; b) fax: 021-8620174. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.1.2004.».


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