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Document 32021R1917

Regolamento (UE) 2021/1917 della Commissione del 3 novembre 2021 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza 2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/7790

GU L 389 del 4.11.2021, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1917/oj

4.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 389/15


REGOLAMENTO (UE) 2021/1917 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2021

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza 2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l'elenco delle sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

Il 7 dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di autorizzazione all'uso della 2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide (n. FL: 16.133) come sostanza aromatizzante in vari alimenti che rientrano, sostanzialmente, in una serie di categorie alimentari che figurano nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base. La domanda è stata notificata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») per un parere. La Commissione ha inoltre reso la domanda accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

Nel suo parere adottato il 12 settembre 2018 (4), l'Autorità ha valutato se la sostanza n. FL 16.133 sia sicura quando è usata come sostanza aromatizzante e ha concluso che tale uso non desta preoccupazioni in materia di sicurezza se è limitato ai livelli massimi specificati per vari alimenti di diverse categorie. L'Autorità ha inoltre indicato che le sue conclusioni sulla sicurezza della sostanza non si applicano qualora essa sia aggiunta a bevande non opache in cui potrebbe essere soggetta a fotolisi. L'aroma in questione dovrebbe essere aggiunto solo ad alimenti opachi e confezionato in recipienti al riparo dalla luce.

(6)

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1334/2008, l'etichettatura dovrebbe fornire al cliente le informazioni sulle condizioni particolari di conservazione e d'impiego della sostanza aromatizzante e/o delle preparazioni alle quali tale sostanza aromatizzante è stata aggiunta. L'etichettatura dei recipienti dovrebbe altresì recare l'indicazione «conservare al riparo dalla luce».

(7)

L'Autorità ha inoltre osservato che la sostanza n. FL 16.133 presenta proprietà modificative degli aromi.

(8)

Tale sostanza aromatizzante non è destinata alla vendita ai consumatori finali e pertanto se ne dovrebbe evitare l'immissione sul mercato a tale scopo.

(9)

Alla luce del parere dell'Autorità, poiché l'uso della sostanza n. FL 16.133 come sostanza aromatizzante non desta preoccupazioni in materia di sicurezza alle condizioni d'uso specificate e non si prevede che possa indurre in errore il consumatore, è opportuno autorizzare tale uso.

(10)

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza per includere la sostanza 2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La vendita della sostanza aromatizzante 2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide ai consumatori finali non è autorizzata.

Articolo 3

Oltre alle prescrizioni relative all'etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1334/2008, l'etichettatura degli imballaggi o dei recipienti reca le seguenti informazioni supplementari:

«Contiene la sostanza FL 16.133. Tenere al riparo dalla luce per evitare fenomeni di fotolisi.»;–

un'avvertenza come «Conservare al riparo dalla luce.».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  EFSA Journal 2018;16(10):5421.


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008, è inserita la voce seguente relativa al n. FL 16.133:

«16.133

2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide

1374760-95-8

2237

 

Almeno del 99 %, area del picco (UPLC-UV, 254 nm)

1.

Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante, nelle categorie di alimenti seguenti:

categoria 1.4: prodotti opachi aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente, confezionati in imballaggi/recipienti opachi - non oltre 3 mg/kg;

categoria 3.0: gelati commestibili opachi, compresi i sorbetti, confezionati in imballaggi/recipienti opachi - non oltre 3 mg/kg;

categoria 5.1: prodotti opachi di cacao e di cioccolato, compresi prodotti d'imitazione del cioccolato e succedanei, confezionati in imballaggi/recipienti opachi - non oltre 15 mg/kg;

categoria 5.2: prodotti di confetteria, comprese caramelle dure e gommose, torroni, ecc., diversi dai prodotti appartenenti alle categorie 05.1, 05.3 e 05.4, confezionati in imballaggi/recipienti opachi - non oltre 15 mg/kg;

categoria 5.3: gomme da masticare opache, confezionate in imballaggi/recipienti opachi - non oltre 150 mg/kg

categoria 5.4: decorazioni opache (ad esempio per prodotti da forno fini), ricoperture (non a base di frutta) e salse dolci, confezionate in imballaggi/recipienti opachi - non oltre 15 mg/kg;

categoria 12.5: zuppe, minestre e brodi opachi, confezionati in imballaggi/recipienti opachi - non oltre 3 mg/kg;

categoria 12.6: salse opache e prodotti simili, confezionati in imballaggi/recipienti opachi - non oltre 15 mg/kg;

categoria 14.1.4: bevande aromatizzate opache, solo per bevande a base di latte e derivati, confezionate in imballaggi/recipienti opachi - non oltre 3 mg/kg;

categoria 16: dessert opachi, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4, confezionati in imballaggi/recipienti opachi - non oltre 3 mg/kg.

2.

La vendita di questa sostanza aromatizzante ai consumatori finali non è autorizzata.

3.

Indicare le informazioni seguenti: “Contiene la sostanza FL 16.133. Tenere al riparo dalla luce per evitare fenomeni di fotolisi”. I recipienti devono essere opachi. L'etichettatura dei recipienti deve recare l'avvertenza: “Conservare al riparo dalla luce”.

 

EFSA».


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