EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1166

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1166 della Commissione del 15 luglio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda il rinvio della data di applicazione degli scenari standard per le operazioni effettuate entro o oltre la distanza di visibilità (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/5169

GU L 253 del 16.7.2021, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1166/oj

16.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 253/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1166 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda il rinvio della data di applicazione degli scenari standard per le operazioni effettuate entro o oltre la distanza di visibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 57,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione (2), a decorrere dal 2 dicembre 2021 gli Stati membri possono accettare solamente dichiarazioni rese dagli operatori UAS in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, di tale regolamento di esecuzione per operazioni conformi a uno dei due scenari standard descritti nell’allegato, appendice 1, del medesimo regolamento di esecuzione.

(2)

I fabbricanti di UAS considerano le norme armonizzate uno strumento importante che consente loro di immettere sul mercato UAS conformi.

(3)

Tuttavia alcune delle norme armonizzate relative ai requisiti applicabili agli UAS delle classi C5 e C6 non saranno disponibili entro il 2 dicembre 2021.

(4)

È pertanto necessario posticipare la data di applicazione in modo da garantire che le norme armonizzate relative ai requisiti applicabili agli UAS delle classi C5 e C6 siano disponibili prima che gli Stati membri possano accettare solamente dichiarazioni per operazioni conformi agli scenari standard definiti nell’allegato, appendice 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. Fino a quel momento gli Stati membri dovrebbero poter accettare dichiarazioni rese dagli operatori UAS a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, di tale regolamento di esecuzione sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   L’articolo 5, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 3 dicembre 2023.

3.   Il punto UAS.OPEN.060, punto 2, lettera g), dell’allegato e il punto UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o luglio 2022.

4.   Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, fino al 2 dicembre 2023 gli Stati membri possono accettare dichiarazioni rese dagli operatori UAS in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti, se tali scenari nazionali soddisfano i requisiti di cui al punto UAS.SPEC.020 dell’allegato.

Tali dichiarazioni cessano di essere valide a decorrere dal 2 dicembre 2025.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 45).


Top